Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2012.3
Entscheidungsdatum
18.06.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2012.3

Locarno 18 giugno 2012/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 19 dicembre 2011 da

AP 1 rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 14 dicembre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamata la dichiarazione di appello 27 gennaio 2012;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto d’accusa 10 giugno 2011, la CO 1 ha ritenuto AP 1 autrice colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, il 28 novembre 2010, in territorio di __________, alla guida della vettura targata , circolato su sedime autostradale a velocità superiore al vigente limite di 100 km/h (velocità rilevata dal tachimetro del veicolo inseguitore: ca. 150 km/h; velocità punibile dedotte le tolleranze secondo le vigenti direttive federali: 125 km/h).

La CO 1 ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 260.-. Contro il decreto di accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.

B. Durante il dibattimento in Pretura penale, tenutosi il 16 novembre 2011, la CO 1, su proposta del primo giudice, ha proceduto ad una modifica dell’accusa, prospettando a AP 1 l’imputazione di infrazione alle norme della circolazione per avere, il 28 novembre 2010, in territorio di __________, alla guida della vettura , circolato a velocità inadeguata alle condizioni stradali e di visibilità, e meglio per avere tenuto nottetempo una velocità di almeno 100 km/h (velocità ammessa dall’imputata e che trova conferma nell’inseguimento di polizia che ha constatato sul contachilometri del proprio veicolo di servizio una velocità di 150 km/h) su una semiautostrada con separazione delle carreggiate mentre nevicava. Dopo una prima fase di camera di consiglio, il pretore ha annunciato alle parti di non poter pronunciare immediatamente il suo giudizio e di dover procedere ad “accertamenti giuridici che richiedevano un certo tempo per un dubbio che gli era sorto” (cfr. verbale del dibattimento, pag. 3; sentenza impugnata, pag. 2). Riaperto il dibattimento il 14 dicembre 2011, il pretore ha prosciolto l’accusata dall’imputazione, caricando allo Stato gli oneri processuali di complessivi fr. 200.-. Il pretore inoltre, determinandosi sulla sua richiesta d’indennizzo delle spese legali (da lei quantificate in fr. 5'372.45, cfr. nota d’onorario del 15 novembre 2011 allegata al verbale del dibattimento), ha riconosciuto a AP 1 l’importo di fr. 594.-.

C. In data 19 dicembre 2011 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la citata sentenza. Il 27 gennaio 2012, ha inoltrato dichiarazione scritta d’appello a questa Corte precisando di impugnare unicamente il dispositivo n. 3 del giudizio di primo grado con cui il pretore ha accolto la sua pretesa di risarcimento delle spese legali limitatamente a fr. 594.-. In particolare l’appellante chiede che, in accoglimento del gravame, le sia riconosciuta un’indennità per le spese di patrocinio pari a fr. 5'372.45. Essa protesta inoltre, tasse, spese e ripetibili.

D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente una contravvenzione, con decreto 30 gennaio 2012, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta della dichiarazione di appello (art. 406 cpv. 3 CPP). La motivazione è stata inoltrata dall’appellante il 14 febbraio 2012.

E. Con scritto 16 febbraio 2012, il presidente della Pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni e di rimettersi alla decisione di questa Corte. Anche la CO 1, con scritto 17 febbraio 2012, ha comunicato di non avere nessuna osservazione.

Considerando

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale. Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 14 dicembre 2011 del giudice della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello (cfr. a proposito Mizel/Rétornaz in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 429 n. 62 secondo cui la via di ricorso contro una decisione d’indennizzo ex art. 429 CPP è la medesima di quella prevista contro la decisione che si pronuncia sull’azione penale).

  1. AP 1 contesta l’entità del risarcimento per le spese legali accordatole dal pretore e chiede che le sia riconosciuto un indennizzo di fr. 5'372.45.

2.1. Dopo aver spiegato che il nuovo art. 429 CPP traspone la giurisprudenza secondo cui lo Stato si assume le spese di patrocinio solo se lo stesso è necessario e dopo avere ricordato i criteri per ammettere un tale presupposto, il primo giudice ha rilevato che, in concreto, l’accusata ha commesso “una semplice contravvenzione alla LCStr concernente la velocità”. Trattandosi chiaramente di un caso bagatella, ha continuato il pretore, “l’interessata, che non aveva problemi linguistici, poteva senz’altro difendersi da sola spiegando al giudice la situazione e la sua versione dei fatti ed esponendo i motivi per i quali non si riteneva colpevole o chiedeva una pena diversa”. Rilevato come in queste condizioni un indennizzo per le spese di patrocinio non entrerebbe in considerazione, il pretore ha tuttavia eccezionalmente riconosciuto all’appellante l’importo di fr. 594.- (fr. 500.- di onorario, fr. 50.- di spese e fr. 44.- di IVA) e ciò in considerazione del fatto che, per motivi a lui imputabili, l’accusata e il suo difensore avevano dovuto presentarsi due volte in Pretura penale (sentenza impugnata, pag. 2-3). Il primo giudice ha, poi, ancora osservato che, anche volendo ammettere che la difesa era necessaria, “l’importo fatturato non è in alcun rapporto ragionevole con la complessità e l’importanza del caso”, ritenuto oltretutto che l’assoluzione di AP 1 è avvenuta per motivi indipendenti dalle censure sollevate dal difensore (sentenza impugnata, pag. 2 e 4).

2.2. Nel suo gravame l’appellante sostiene innanzitutto che il patrocinio del suo legale era - quantomeno fino all’emanazione del decreto d’accusa - assolutamente giustificato e ciò alla luce delle modalità con le quali si è svolto il controllo della velocità (effettuato non dalla polizia cantonale, ma da una pattuglia della polizia di __________ a bordo di un veicolo di polizia con targhe argoviesi e scritte in tedesco) nonché alla luce dell’entità del superamento di velocità inizialmente contestatole dalla polizia (50 km/h su una semiautostrada) che avrebbe potuto configurare una grave infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cpv. 2 LCStr con conseguente revoca della licenza di condurre (motivazione d’appello, pag. 6-7). Ma, continua l’appellante, il patrocinio era giustificato anche dopo l’emanazione del DA e ciò nonostante dallo stesso emergesse che il reato da lei commesso non era un delitto ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, né avrebbe comportato conseguenze sulla sua licenza di condurre. A detta di AP 1, infatti, il caso di specie, pur configurando una semplice contravvenzione, comportava aspetti giuridici per nulla semplici quali, ad esempio, la questione di sapere se fosse possibile procedere ad un controllo di velocità mediante veicolo inseguitore privo di apparecchio per il rilevamento della velocità o, ancora, quesiti in materia di competenza a perseguire il reato. Che il caso in esame non fosse una bagatella, continua l’insorgente, risulta d’altra parte dal fatto che la CO 1 nemmeno ha saputo correttamente descrivere gli elementi costitutivi del reato e che lo stesso pretore ha dovuto sospendere il dibattimento per chiarire questioni giuridiche che richiedevano un certo tempo. Proprio in ragione della complessità del caso, rileva ancora l’appellante, non si può pretendere che lei - cittadina straniera senza particolare istruzione e che parla appena la lingua italiana - affrontasse il procedimento penale senza l’ausilio di un legale. Sostenere il contrario, conclude, significa affermare che lei avrebbe dovuto “evitare di spendere soldi per la sua tutela legale rassegnandosi al fatto di aver preso una multa ingiusta di fr. 250.-” (motivazione d’appello, pag. 8). Determinandosi, poi, sulla constatazione del pretore secondo cui, l’importo fatturato non è comunque in alcun rapporto ragionevole con la complessità e l’importanza del caso, l’appellante ha spiegato che l’ammontare complessivo della fattura è riconducibile alla necessità di presentare delle osservazioni alla polizia (senza peraltro avere avuto accesso all’incarto ciò che avrebbe contribuito a semplificare il lavoro), alla necessità di partecipare all’interrogatorio dell’imputata eseguito a __________, alla complessità dell’analisi giuridica, nonché alla partecipazione al dibattimento che ha comportato due udienze con relative trasferte e l’allestimento di un allegato di arringa (motivazione d’appello, pag. 9-10).

2.3.a. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) nonché ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). Per l’art. 111 cpv. 1 CPP è considerato “imputato” chiunque è indiziato, incolpato o accusato di un reato in una denuncia, in una querela o, da parte di un’autorità penale, in un atto procedurale.

b. La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale ai sensi del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere, un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804 pag. 829; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 429 n. 6; Mizel/Rétornaz, op. cit., ad art. 429 n. 21; Griesser, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 429 n. 2; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 429 n. 6; Mini, in Commentario di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 429 n. 1). Negli art. 429 e segg. CPP si ritrovano molti dei principi generali estrapolati dagli art. 317 e segg. CPP-TI, tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO (CRP 60.2010.419 del 31 gennaio 2011). Di principio, la giurisprudenza prolata sotto l’egida della norma precedentemente in vigore mantiene, pertanto, la sua validità.

c. L’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP traspone la giurisprudenza in base alla quale lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo fattuale o giuridico e se il volume di lavoro e, di conseguenza, l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1231; Mini, op. cit., ad art. 429 n. 5; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., ad art. 429 n. 13; Griesser, op. cit., ad art. 429 n. 4; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n. 7). Statuendo nell’ambito dei codici di procedura cantonale, il TF aveva, infatti, stabilito che il cittadino non può pretendere di essere sempre indennizzato in caso di assoluzione o abbandono del procedimento a suo carico, dovendo egli in parte sopportare il rischio - dettato dall’esigenza di combattere la delinquenza

  • di essere oggetto di un procedimento penale ingiustificato (DTF 107 IV 155 consid. 5; 110 Ia 156 consid. 1a; STF dell’8 giugno 2009, inc. 6B_976/2008, consid. 2.3). Per l’Alta Corte non si giustificava, in particolare, di mettere a carico della collettività le spese legali dei casi bagatellari che non presentavano difficoltà dal profilo materiale o giuridico. Per contro, l’imputato assolto (o il cui procedimento era stato abbandonato) doveva essere indennizzato se egli - tenuto conto della gravità dell’accusa, della complessità della fattispecie nonché delle circostanze personali - aveva un motivo oggettivo per chiedere l’intervento di un avvocato (cfr. anche DTF 110 Ia 156 consid. 1b; STF del19 marzo 2010, inc. 6B_836/2009 consid. 6.3; STF del 14 settembre 2007, inc. 1P.805/2006 consid. 4.2.3.; STF del 27 luglio 2004, inc. 1P.341/2004 consid. 3.3; STF del 5 aprile 2002, inc. 1P.728/2001 consid. 2.2.3). Secondo il TF, un tale motivo non era dato qualora l’imputato si affidava ad un legale solo per eccessiva paura o nell’esclusiva prospettiva di regolare problematiche civilistiche (DTF 110 Ia 156 consid. 2b; STF del 19 marzo 2010, inc. 6B_836/2009 consid. 6.3).

La dottrina è unanime nel ritenere che l’art. 429 CPP ammette, di norma, l’indennizzo del patrocinio in caso di un procedimento relativo ad un crimine o un delitto (cfr. Wehrenberg/Bernhard, op. cit., ad art. 429 n. 14 e Griesser, op. cit., ad art. 429 n. 4 i quali pongono la condizione che il procedimento non sia abbandonato dopo il primo interrogatorio; cfr. anche Schmid, Handbuch, op. cit., n. 1810 pag. 831 e Mizel/Rétornaz, op. cit., ad art. 429 n. 31). Secondo Griesser e Schmid, anche un procedimento relativo ad una contravvenzione deve essere indennizzato se la complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico o (secondo Griesser) la gravità dell’accusa giustificavano l’intervento di un legale (cfr. Griesser, op. cit., ad art. 429 n. 4 e Schmid, Handbuch, op. cit., n. 1810 pag. 831 secondo i quali la rifusione delle spese legali è in ogni caso ammessa quando per una contravvenzione si giunge dinanzi un tribunale, cfr. anche Mizel/Rétornaz, op. cit., ad art. 429 n. 31 che pure sembra ammettere la possibilità di indennizzare il patrocinio in caso di contravvenzioni).

L’opinione di Griesser e Schmid trova conferma nella giurisprudenza emanata dal TF prima dell’entrata in vigore del CPP unificato secondo cui, anche nei procedimenti relativi a contravvenzioni, la rifusione delle spese di patrocinio dipendeva, in definitiva, dalle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 110 IA 156 consid. 1a; cfr. anche STF del 14 settembre 2007, inc. 1P.805/2006 in cui, dopo l’abbandono di un procedimento per infrazione semplice alle norme della circolazione, è stata riconosciuta all’imputato un’indennità per le spese legali). Anche la Camera dei ricorsi penali (CRP) - nella sua giurisprudenza riferita al previgente art. 317 CPP-TI - non escludeva la possibilità di risarcire l’imputato prosciolto nell’ambito di un procedimento relativo ad una contravvenzione (cfr. sentenza CRP del 27 dicembre 2010, inc. n. 60.2010.406 relativa al proscioglimento dall’imputazione di vie di fatto).

d. Nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Corte - come già la CRP - verifica la conformità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dal 1° gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro, ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione

  • con effetto a partire dal 1° gennaio 2008 - di tale normativa. Giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv, per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità. Questa Corte - in ragione di detta norma e anche in applicazione del nuovo diritto - ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010). A partire dal 2001, il Consiglio di moderazione, ribadendo il principio della remunerazione dipendente dalla complessità del caso, aveva fissato in fr. 250.- orari la remunerazione per i casi più semplici (erano fr. 200.- dal 1992 e fr. 220.- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nell’ambito delle istanze di indennità ex art. 429 e segg. CPP, la scrivente Corte - nel solco della costante giurisprudenza della CRP (approvata anche dal Tribunale Federale in STF 6B_194/2008 dell’11 agosto 2008 consid. 3.3.2) - riconosce tale importo, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario minimo (Mizel/Rétornaz, op. cit., ad art. 429 n. 35; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., ad art. 429 n. 15; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 429 n. 7; Schmid, Handbuch, n. 1811, pag. 831).

Anche sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA. Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre per la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010).

2.4. In concreto, occorre, dunque, innanzitutto stabilire se, tenuto conto delle circostanze del caso in esame, l’appellante aveva oggettivamente motivo di ritenere necessario l’intervento di un avvocato. Al riguardo si osserva che, in occasione del controllo, la polizia comunale di __________ ha spiegato a AP 1 che essa viaggiava ad una velocità rilevata in 150 km/h su un tratto di strada sul quale vigeva il limite di 100 km/h e che i fatti sarebbero pertanto stati segnalati all’CO 1 (cfr. Rapporto di contro-osservazioni della polizia comunale di __________ del 4 gennaio 2011, AI 3, pag. 2). Il giorno dopo il controllo, la polizia comunale di __________ ha trasmesso all’appellante un’intimazione di contravvenzione che le prospettava di avere circolato, a bordo di un’automobile marca Chrysler, “ad una velocità eccessiva, stimata in 150 km/h sul tratto di strada A13 compreso fra l’entrata di __________” (cfr. AI 1), confermando così quanto già comunicatole la sera dei fatti. Sulla scorta di tali indicazioni ben poteva l’appellante ritenere che il procedimento penale a suo carico si riferisse a una grave infrazione alle norme della circolazione e che lo stesso avrebbe potuto avere per conseguenza la revoca della sua licenza di condurre (cfr. a proposito l’art. 16c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LCStr, cfr. anche la giurisprudenza secondo cui un superamento della velocità autorizzata di 30 km/h sulle semiautostrade configura un’infrazione grave alle norme della circolazione ed implica necessariamente la revoca della licenza di condurre per una durata minima di tre mesi, cfr. al riguardo la STF del 17 aprile 2009, inc. 1C_567/2008 consid. 3.2 e 3.3). In queste condizioni è in modo certamente giustificato che l’appellante ha chiesto l’intervento di un avvocato. Se l’intervento del legale era dunque inizialmente giustificato dalla serietà del reato prospettato all’imputata, occorre stabilire se la stessa aveva un motivo oggettivo per farsi patrocinare anche dopo l’emanazione del DA, ovvero dopo che aveva saputo che l’imputazione a suo carico concerneva solo una contravvenzione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr. Va detto al riguardo che l’accertamento della velocità punibile indicata nel DA

  • determinata deducendo dalla velocità rilevata sul tachimetro del veicolo inseguitore le tolleranze secondo le vigenti direttive federali - dava adito a dubbi. Al di là dell’indicazione del tutto approssimativa della velocità rilevata dal veicolo inseguitore (“ca. 150 km/h”), non era infatti chiaro se la polizia avesse adempito a tutte le condizioni per procedere ad una misurazione della velocità mediante un veicolo inseguitore privo di un dispositivo di misurazione calibrato (cfr. a proposito l’art. 20 delle Istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale). Nemmeno era chiaro in che modo erano state operate le deduzioni delle tolleranze prescritte dalla legislazione in materia di circolazione stradale, ritenuto che, in concreto, partendo da una velocità misurata di 150 km/h, la velocità punibile sarebbe stata di 127,5 e non di 125 km/h come riportato nel DA (cfr. la deduzione prescritta dall’art. 8 cpv. 1 lett. g cifra 2 OOCCS-USTRA riferita alle misurazioni tramite veicolo inseguitore privo di un dispositivo di misurazione calibrato). Che l’accertamento della velocità indicata nel DA fosse tutt’altro che scontato è del resto confermato dal fatto che il pretore, durante il dibattimento, ha proposto alla CO 1 di procedere ad una modifica dell’accusa ex art. 333 CPP a causa di “difficoltà probatorie” (cfr. verbale del dibattimento, pag. 2). Già solo a motivo di tali difficoltà nell’accertamento dei fatti non poteva, in concreto, essere preteso che l’appellante affrontasse il procedimento in Pretura penale senza l’ausilio di un legale. Ma la complessità del caso non si limitava a quanto suindicato. Il pretore infatti - anche dopo la modifica dell’accusa e statuendo, dunque, sulla nuova imputazione secondo cui l’appellante viaggiava nottetempo alla velocità di 100 km/h nonostante nevicasse - ha dovuto sospendere il dibattimento (e riconvocare le parti per un’altra data) al fine di effettuare dei non meglio precisati “accertamenti giuridici che richiedevano un certo tempo per un dubbio che gli era sorto” (cfr. sentenza impugnata, pag. 2).

In queste condizioni è certamente in modo giustificato che AP 1 ha deciso di affidarsi all’assistenza di un avvocato. Le spese del suo patrocinio devono pertanto essere adeguatamente indennizzate.

2.5. L’appellante fonda la sua richiesta di risarcimento sulla fattura del 15 novembre 2011 da lei prodotta durante il dibattimento in Pretura penale (cfr. fattura legale n. 382/2011 allegata al verbale del dibattimento). Occorre dunque esaminare se le prestazioni in essa menzionate sono giustificate da una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato. Al riguardo si osserva, innanzitutto, che l’onorario non può essere riconosciuto così come esposto nella nota professionale. Non si giustifica in particolare, per la fase del procedimento fino all’emanazione del DA, il dispendio orario per la redazione delle osservazioni al comando di polizia del 23 dicembre 2010 (75 min.) di cui non vi è traccia negli atti. Devono inoltre essere ridotti i tempi esposti per l’esame leggi, giurisprudenza e dottrina e per la redazione e la correzione delle osservazioni alla Polizia comunale di __________ del 13/14 dicembre 2010 (da 220 a 120 min.) ritenuto che l’allegato si limita ad alcune generiche considerazioni sull’asserita incompetenza della polizia comunale a perseguire il reato e sulle manchevolezze della stessa autorità nell’accertamento della velocità nonché per l’interrogatorio della cliente del 4 aprile 2011 (da 60 a 30 min., cfr. orari di inizio e fine verbale in AI 5). Per la fase del procedimento presso la Pretura penale, non si giustifica il dispendio orario indicato per l’aggiornamento incarto del 9 novembre 2011 (20 min.) e, inoltre, deve essere ridotto il tempo esposto per il colloquio con la cliente del 16 novembre 2011 (da 60 a 30 min.) ritenuto che la difesa verteva su questioni giuridiche (presupposti per procedere ad un controllo della velocità mediante veicolo inseguitore privo di apparecchio per il rilevamento della velocità, competenza delle autorità coinvolte a perseguire il reato, violazione del diritto di essere sentito per non avere avuto subito accesso agli atti) che non necessitavano di particolari discussioni sui fatti e considerato, oltretutto, che la nota professionale contempla pure 20 min. di colloquio telefonico con il cliente l’11 novembre 2011. Il dispendio orario indicato per la preparazione del dibattimento del 16 novembre 2011 (120 min.) - in sé eccessivo, considerato che la nota professionale contempla pure 40 min. per le ricerche sui controlli di velocità e sulle multe e 70 min. per l’allestimento di un allegato di arringa - può essere interamente approvato ritenuto che nella fattura non sono menzionate le prestazioni del patrocinatore relative al secondo dibattimento tenutosi il 14 dicembre 2011. Va, invece, ridotto il dispendio orario indicato per il dibattimento del 16 novembre 2011 (120 min.) ritenuto come esso sia durato soli 95 min. (cfr. verbale del dibattimento, pag. 3).

Ammesso è pertanto un dispendio orario totale di 14 ore e 10 minuti che corrisponde, tenuto conto di una tariffa oraria di fr. 250.-, a complessivi fr. 3'550.- (arrotondati). Le spese indicate nella nota professionale sono riconosciute, come esposte, per complessivi fr. 266.-. L’IVA - da calcolarsi al 7,6 % per le prestazioni effettuate fino al 31 dicembre 2010 e al 8 % per le prestazioni effettuate dopo tale data - ammonta a fr. 302.10.

L’appellante va, pertanto, risarcito a titolo di spese legali nella misura di fr. 4'118.10.

  1. Tassa, spese e ripetibili

La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 200.-, per complessivi fr. 700.-, sono poste a carico di AP 1, parzialmente soccombente, in ragione di 1/5 e per il resto a carico dello Stato che rifonderà all’appellante fr. 300.- per ripetibili ridotte.

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg., 429 e segg. CPP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è parzialmente accolto. Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 14 dicembre 2011 della Pretura penale sono passati

in giudicato, lo Stato rifonderà a AP 1 - a titolo

di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP - l’importo di

fr. 4'118.10.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 500.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti per 1/5 a carico dell’appellante e per il resto a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 300.- per ripetibili ridotte.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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