Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2012.172
Entscheidungsdatum
30.07.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2012.172

Locarno 4 agosto 2014/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Attilio Rampini

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 8 novembre 2012 da

AP 1 rappr. dall'avv. DI 1, 6500 Bellinzona

contro la sentenza emanata il 31 ottobre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona nei suoi confronti

richiamata la dichiarazione di appello 21 dicembre 2012;

posto che le parti hanno acconsentito allo svolgimento del procedimento di appello con procedura scritta;

lette: - le motivazioni scritte 30 settembre 2013 di AP 1, rappr. dall’avv. DI 1, 6500 Bellinzona;

  • le osservazioni 21 ottobre 2013 del PP __________;

  • le osservazioni 25 ottobre 2013 dell’accusatrice privata ACPR 1, rappr. dall’avv. RAAP 1, 6500 Bellinzona,

esaminati gli atti;

ritenuto che - con decreto di accusa 10 marzo 2009 il procuratore pubblico __________ ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di:

falsità in documenti per avere, nell’agosto del 2007, a __________ e __________, al fine di nuocere ai diritti di ACPR 1, proprietaria del fondo n. __________ di __________, alterato la fotocopia della planimetria originale allegata alla domanda di costruzione del 23/31 agosto 2006, da lui sottoscritta quale progettista, avente come oggetto l’edificazione di un nuovo fabbricato aziendale sul fondo n. __________ di __________ di proprietà di __________ (pratica UT Locarno n. __________), planimetria controfirmata dalla confinante ACPR 1 per approvazione, ritenuto che il progetto comportava deroghe alle norme di attuazione del piano regolatore, formando così una nuova planimetria per una variante del nuovo fabbricato aziendale oggetto della successiva domanda di costruzione del 23/30 agosto 2007 (pratica UT n. __________), planimetria sulla quale figurava la firma di ACPR 1, da quest’ultima in realtà mai apposta sulla variante, facendo così uso, a scopo d’inganno, del predetto documento;

il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di

AP 1 alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 140.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 8’400.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che ad una multa di fr. 1'000.- e al pagamento di tasse e spese;

  • con sentenza 31 ottobre 2012 il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione da egli tempestivamente presentata, ha dichiarato AP 1 autore colpevole di falsità in documenti, condannandolo alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 140.-, per un totale di fr. 2'800.-, sospese condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre al pagamento dell’importo di fr. 5'278.-- all’accusatrice privata ACPR 1 per ripetibili, nonché al pagamento di tasse e spese.

preso atto che contro la sentenza del giudice della Pretura penale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 21 dicembre 2012, AP 1 ha precisato di impugnare la condanna per falsità in documenti in relazione alla fotocopia della planimetria originale allegata alla domanda di costruzione 23/30 agosto 2007, da lui sottoscritta come progettista, avente per oggetto l’edificazione di un edificio aziendale che avrebbe dovuto sorgere sulla part. n. __________ di __________ di proprietà di __________, sulla quale figurava pure la firma mai apposta di ACPR 1.

L’appellante non ha presentato istanze probatorie.

visto il consenso delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP), con decreto 23 agosto 2013, la presidente di questa Corte ha impartito all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP), successivamente prorogato, al quale AP 1 ha dato seguito il 30 settembre 2013.

atteso che con osservazioni 21 ottobre 2013, il PP __________ ha postulato la reiezione dell’appello di AP 1 e la conferma del giudizio impugnato.

Anche ACPR 1, con osservazioni 25 ottobre 2013, ha chiesto la conferma della sentenza della Pretura penale.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).

Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 1. giugno 2011 del giudice della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

  1. Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, StPO, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e segg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi, op. cit, ad art 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basiela 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011).

  2. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

  1. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante

  • costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, StPO, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

L’accusato ed i suoi precedenti penali

  1. AP 1, nato a __________ il __________, è celibe e non ha figli.

Dopo aver conseguito il diploma di disegnatore edile, egli ha iniziato la sua attività in proprio con cui ha dichiarato di conseguire un reddito lordo di Fr. 80'000.- annui. Egli é proprietario di un edificio con tre appartamenti: uno di questi è abitato da lui, gli altri due sono ceduti in locazione. L’immobile è gravato da un debito ipotecario di Fr. 800'000.-- (AI 16).

AP 1 è incensurato (cfr. estratto 26.10.2012 del casellario giudiziale svizzero).

Risultanze dell’inchiesta

  1. In data 23 marzo 2006 __________ ha presentato al Municipio di __________ una domanda di costruzione volta all’edificazione di un’autofficina sulla part. n. __________ di . Il progetto, allestito dall’arch. AP 1, prevedeva la costruzione di un edificio principale ad una distanza di ml. 4.30 dal confine verso la part. n di quel Comune e di proprietà della signora ACPR 1. Nella fascia compresa fra la facciata sud e il suddetto confine, era prevista l’edificazione di un secondo edificio, più basso e collegato con il corpo principale, destinato a magazzino, ai servizi e, in parte, alla preparazione dei veicoli. Il manufatto era allineato con la facciata nord della signora ACPR 1, che avrebbe dovuto sporgere a ml. 1.35 dal livello del fondo di quest’ultima (sito ad una quota più alta).

La vicina, in segno di accordo a costruire a confine, firmò una planimetria che corredava la domanda di costruzione.

In corso d’opera, __________, scostandosi dai piani approvati, si stava apprestando a edificare l’edificio principale lungo il confine verso la signora ACPR 1. Colpito da un ordine di sospensione dei lavori, __________ ha presentato, sempre avvalendosi dei servizi dell’arch. AP 1, una domanda di costruzione in sanatoria (variante) che prevedeva l’edificazione di un corpo principale di dimensioni ridotte e più basso rispetto al precedente progetto, e non allineato verso l’abitazione della vicina, mantenendo una distanza di ml. 6,50, anziché di ml. 4,00 verso il confine della part. n. __________ di __________. Alla domanda di variante, l’istante ha prodotto una fotocopia corretta della planimetria allegata alla domanda iniziale, sulla quale figurava lo schizzo in pianta della nuova costruzione, come pure la firma (in copia) che era stata raccolta in precedenza dalla signora ACPR 1 per il primo progetto.

Non avendo dato alcun consenso, ACPR 1 si è opposta alla domanda e ha denunciato __________ e AP 1 al Ministero pubblico per falsità in documenti.

Successivamente, in data 2 novembre 2007, __________, sempre per il tramite del suo architetto, ha presentato una nuova variante, che riprendeva sostanzialmente il progetto originario, riducendo di ml. 2.50 sul lato ovest la lunghezza del corpo più basso, sopprimendo il vano per la preparazione dei veicoli ed integrando il magazzino nel resto dell’officina. Il Municipio ha in seguito rilasciato la licenza edilizia che è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato, che ha confermato la risoluzione municipale.

Contro tale decisione, ACPR 1 si è poi aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo che, con sentenza 15 ottobre 2008 (inc. n. __________), ha parzialmente accolto il gravame, adducendo che il progetto poteva essere approvato limitatamente al fabbricato principale ad esclusione del manufatto più basso a confine con la part. n. __________ di __________, giacché il consenso che era stato dato dalla vicina opponente per il primo progetto non poteva valere per la variante che prevedeva delle soluzioni costruttive diverse rispetto alla domanda originaria e poiché il previsto corpo secondario prevedeva, in parte, una destinazione diversa da quella approvata inizialmente.

  1. Con decreto di accusa 10 marzo 2009 il procuratore pubblico ha proposto la condanna dell’imputato ad una pena pecuniaria di fr. 8'400.-- corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 140.-- sospese condizionalmente, oltre a una multa di fr. 1'000.-- per titolo di falsità in documenti in relazione alla fotocopia alterata della planimetria del progetto originario approvato e inoltrato il 23/31 agosto 2006, e che corredava la variante della domanda di costruzione 23/30 agosto 2007, sulla quale figurava - sempre in copia - la firma della signora ACPR 1 per la costruzione in deroga alle distanze legali dal confine prescritte dal PR di __________, che non aveva mai apposto.

  2. Con sentenza 31 ottobre 2012, il giudice della Pretura penale ha

condannato AP 1 per titolo di falsità in documenti (falso materiale) alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 140.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre al pagamento di fr. 5'278.-- all’accusatrice privata ACPR 1, alle spese e alle tasse di giustizia di fr. 970.-- per i motivi sostanzialmente contenuti nel decreto di accusa, e sui quali si ritornerà, all’occorrenza, nei considerandi successivi.

La sentenza è stata impugnata AP 1.

Di qui la presente procedura.

  1. Giusta l’art. 251 CP, si ha falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.

Questa disposizione non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).

a. Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP). La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto. L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 28 ad art. 110 cpv. 4).

Anche un documento non valido o nullo a causa di vizi formali o materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog, op. cit., n. 30 ad art. 110 cpv. 4; Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo 2013, n. 8, pag. 1131 ad vor art. 251). In questo caso, è sufficiente che lo scritto crei l’apparenza di una dichiarazione giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., n. 30 ad art. 110 cpv. 4).

b. La falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore apparente: nell’ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid. 2.3.1; 132 IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la questione di un eventuale contenuto menzognero del documento (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e).

c. Vi è, invece, falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1). Nel falso ideologico non vi è inganno sulla persona dell’autore. Semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2010, n. 109 ad art. 251).

d. Nel caso di falso ideologico la giurisprudenza esige che il documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare, di un carattere probante particolare (DTF 138 IV 130 consid. 2.1; 209 consid. 5.3; 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b;, 122 IV 332 consid. 2c).

Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso di falso materiale, è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; STF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1; Corboz, op. cit., n. 129 ad art. 251).

Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata che si distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere atto a provare la veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17 consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130 consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a).

Il TF ha già avuto modo di stabilire che un contratto concluso in forma scritta semplice è atto a provare che le parti hanno scambiato delle dichiarazioni di volontà reciproche e concordanti, ma non che il contenuto delle stesse corrisponda alla loro reale volontà. La situazione è diversa solo ove sussistano garanzie speciali che le dichiarazioni concordanti delle parti corrispondano alla loro volontà effettiva (DTF 125 IV 273 consid. 3a/bb; 123 IV 61 consid. 5c; 120 IV 25 consid. 3f; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.2; 6S.423/2003 del 3 gennaio 2004 consid. 4.3; 6S.375/2000 del 1. novembre 2000 consid. 2c; cfr. anche sentenza TPF 21 aprile 2011 pubblicata in SK.2010.13 consid. 6.3.2).

La cosiddetta “menzogna scritta” trascende, dunque, in reato soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz, in ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche Stellung”) della persona che lo ha redatto (come per esempio un funzionario, notaio, medico, architetto; cfr. Boog, op. cit. n. 48 e segg. ad art. 251; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata), di modo che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.1; 6B_812/2010 del 7 luglio 2011 consid. 5.2; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6; 6B_367/2007 del 10 ottobre 2007 consid. 4.2).

Una tale posizione è data quando l’estensore del documento è investito di un obbligo di verifica e di oggettività ed è, dunque, particolarmente degno di fiducia (Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 572). Ciò implica, di principio, che, in presenza di interessi opposti, l’autore del documento si trovi in una posizione neutrale (Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 139 ad art. 251).

Il TF ha avuto modo di stabilire che il semplice partner contrattuale non si trova in una posizione analoga a quella di un garante (DTF 121 IV 131 consid. 2c pag. 136).

e. La natura di documento di uno scritto - o meglio, la sua forza probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un documento - e, quindi, ad esso essere attribuita forza probante - per taluni suoi aspetti e non per altri (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 129 IV 130 consid. 2.2; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 43, pag. 1610).

Una fattura, ad esempio, è impropria, in linea di principio - ancorché munita di ricevuta - a dimostrare la veridicità di quanto attesta. Essa può, però, essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano dal loro autore, onde la punibilità (per falso materiale) di chi contraffà un tale atto (DTF 138 IV 130; 121 IV 131 con svariati altri esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 273 consid. 3.a.bb; DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii), oppure può essere idonea a provare la veridicità del suo contenuto e, perciò, acquista carattere di documento in funzione della sua registrazione in contabilità (DTF 114 IV 31 in relazione ad un libro di cassa; cfr. Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 155-156, pag. 260) oppure, ancora, acquista carattere di documento ed è considerata idonea a provare la veridicità del suo contenuto se siglata da un architetto (DTF 119 IV 54 consid. 2d) o munita di un visto di controllo (DTF 131 IV 125 consid. 4.5).

Secondo la giurisprudenza, occorre estrema cautela nell’attribuire valore probante accresciuto ad uno scritto: “an die Beweisbestimmung und Beweiseignung einer Urkunde [seien] bei der Falschbeurkundung hohe Anforderungen zu stellen. Art. 251 StGB sei deshalb restriktiv anzuwenden, soweit es um die Falschbeurkundung gehe” (DTF 117 IV 165 consid. 2b). Il TF ha ritenuto rilevante la distinzione tra il ruolo di colui che redige il documento e quello di colui che deve verificarlo (controllore), per esempio decidendo che un rapporto di regia inveritiero firmato dal rappresentante di un’impresa di costruzioni non costituisce una falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP (DTF 117 IV 169 consid. 2c).

  1. Nel caso in esame il pretore ha ritenuto che, dal profilo oggettivo, il documento incriminato si configura in un falso materiale (una falsificazione di un documento; eine Urkunde verfälschen), giacché la planimetria, recante la firma della confinante, è tesa a provare l’assenso alla deroga delle distanze legali, mentre è pacifico che AP 1, fotocopiando e modificando la planimetria allegata al progetto originario in riferimento allo schizzo della pianta dell’edificio (in colore rosso), e lasciando intatta la firma fotocopiata della signora ACPR 1, ha alterato un documento vero. Questa circostanza non è stata messa in discussione dal ricorrente, ed essa è pacifica. Nel campo delle costruzioni una deroga può essere concessa solo se essa è prevista dalla legge; se esiste una situazione particolare; se è rispettato l’interesse pubblico e se non sono lesi importanti interessi dei vicini in quanto le norme li tutelino. L’accordo delle parti non è di per sé sufficiente – ma necessario – per concedere una deroga, stante la cogenza delle norme di diritto pubblico concernenti le restrizioni al diritto della proprietà (Scolari, Commentario, n. 695 ad art. 2 LE). Come ha avuto modo di precisare il TRAM nella sentenza richiamata qui sopra in narrativa (consid. 7), i proprietari dei fondi con termine possono accordarsi fra di loro per ripartire le distanze fra edifici in modo diverso da quello prescritto dalle disposizioni sulle distanze da confine. “Come possono modificare l’assetto dei confini, i proprietari di fondi contermini possono anche accordarsi nel senso che un proprietario assume a carico del proprio fondo la minor distanza dal confine mancante ad un edificio costruito sul fondo contermine. Salvo diversa disposizione del piano regolatore, dal profilo edilizio, simili accordi non sono soggetti a particolari formalità. Possono essere il frutto di servitù non riferite ad un particolare progetto, come pure ad un semplice consenso, dato magari per atti concludenti, ad un determinato progetto” (consid. 3.1). Se così stanno le cose, la planimetria recante la firma del vicino, è senz’altro un documento idoneo a provare l’assenso del vicino per un’edificazione a confine. Questa prassi è peraltro stata riconosciuta dall’Ufficio tecnico di __________ (recte dal Municipio di __________; cfr. osservazioni 14 aprile 2008 pag. 3 ad 3 e pag. 4 ad 6-8, allegato C ad AI
  1. e le fotocopie sono, nei rapporti d’affari correnti, atte a servire come mezzi di prova (DTF 114 IV 26; 115 IV 51 consid. 6b pag. 57; STF 6B_574/2011 del 20 aprile 2012 consid. 2.2).

AP 1, nel corso del suo interrogatorio del 10 novembre 2008 (AI 16 MP), ha riferito di avere fotocopiato una copia della planimetria che aveva allegato alla domanda di costruzione del 23/31 marzo 2006, cancellando su detto documento lo schizzo della pianta dell’edificio principale con il bianchetto (Tip-Ex), e ridisegnato il corpo dell’edificio principale che distava ml. 6.50 dal confine verso la part. n. 4'463, nonché modificato l’ingombro e le misure delle facciate (pag. 2). La firma esistente sulla prima planimetria della signora ACPR 1 è stata ripresa e non è stata né cancellata, né barrata, benché quest’ultima non avesse dato il proprio assenso alle modifiche riferite alla deroga delle distanze dal confine della costruzione dal suo fondo.

La falsificazione di un documento consiste nella modifica del suo contenuto. In altri termini, si può configurare una falsificazione, allorché l’identità materiale del documento non corrisponde più a quella originale (Corboz, op. cit. n. 67 e 68 ad art. 251; Trechsel/Erni, op. cit., n. 4 ad art. 251). La condotta dell’autore può consistere nell’aggiungere qualche cosa (ergänzen), nel modificare (verändern) o nel sopprimere parte del documento (beseitigen) (Stratenwerth/ Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 251, Boog, op. cit., n. 25 segg. ad art. 251). Come ha rilevato il pretore, ciò potrebbe essere il caso di colui che modifica un documento fotocopiandone una parte e mascherandone un’altra (Trechsel/Erni, op. cit., n. 4 ad art. 251; Boog, op. cit. n. 28 ad art. 251).

Nel caso in esame, è pacifico che AP 1 ha confezionato un documento nuovo partendo dall’originale, lasciando però intatta la firma della vicina. In passato la giurisprudenza del Tribunale federale ammetteva il reato di falsità in documenti (falso materiale) anche nell’ipotesi in cui il documento fosse modificato in un secondo tempo dall’autore stesso o da un suo ausiliario (DTF 102 IV 193). La modifica successiva di un documento da parte del suo autore era considerata illegittima – benché quest’ultimo avesse diritto, di principio a modificarlo, ad esempio per correggere un errore – nel caso in cui il documento fosse già stato presentato a terzi, ed esso potesse nuocere o procurare un vantaggio illecito a terzi, come pure nel caso in cui i terzi potessero riporre fiducia in tale documento e, infine, nel caso in cui essi avessero acquisito un interesse legittimo alla sua integrità (Corboz, op. cit., n. 73-75 ad art. 251 CP; Ferrari, La constatation fausse - le mensonge écrit, RPS 112/1994, p. 153 seg.; Trechsel, Kurzkommentar, 2 ed., n. 2 ad art. 251 CP; Boog, op. cit., n. 30 ad art. 251 CP).

Questa giurisprudenza è stata oggetto di critiche da parte di una corrente dottrinale germanofona secondo cui si può configurare un caso di falsità materiale unicamente quando il documento sia “unecht”, ovvero ingannevole sull’identità del suo autore (Boog, op. cit., n. 32 ad art. 251; Rehberg, Strafrecht IV: Verbrechen gegen die Allgemeinheit, Zurigo 1996, p. 125 ss.; Stratenwerth/ Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Berna 2008, § 36 n. 16-17).

Nella sua giurisprudenza più recente relativa all’art. 251 CP, il Tribunale federale ha sposato questo nuovo orientamento: qualora la modifica al documento sia apportata dall’autore medesimo, secondo l’alta Corte non si può più porre un problema di “autenticità/genuinità” del documento (e dunque di falsità materiale), ma, semmai, un problema di “verità” del suo contenuto e, dunque, di falsità ideologica (cfr. DTF 122 IV 27, consid. 2a; Corboz, op. cit., n. 106 e 76 ad art. 251 CP). In DTF 122 IV 332 la successiva antidatazione di una procura da parte dell’estensore stesso del documento non è stata considerata una falsità materiale, ma una falsità ideologica (consid. 2c). Analogamente, in DTF 125 IV 273 la creazione di due dichiarazioni menzognere relative al finanziamento dell’acquisto di un immobile, sottoscritte dagli amministratori della società acquirente, è stata analizzata unicamente dal profilo della falsità ideologica (consid. 3a) aa)). In DTF 129 IV 133 la retrodatazione di operazioni contabili relative alla gestione, è stata considerata dal profilo della “verità” del documento, dunque della falsità ideologica e non dal profilo dell’”autenticità” (consid. 2.3). Nelle DTF 122 IV 25 (consid. 2a) e 132 IV 13 (consid. 8.1) la redazione di un bilancio e di un conto economico inesatti è stata ritenuta adempiere i presupposti della falsità ideologica e non materiale. Nella DTF 131 IV 125, in relazione all’art. 317 CP (falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari) è stata lasciata aperta l’ipotesi (poiché non oggetto di ricorso) di falsità materiale per la confezione di alcune fatture il cui estensore apparente era una società di fatto inesistente ed è stata, invece, riconosciuta una falsità ideologica nella vidimazione di tali fatture da parte di un funzionario (CCRP 2 febbraio 2010 inc. 17.2008.67-68, consid. 2.1.3). Col che occorre esaminare se, in concreto, ci troviamo confrontati ad un falso ideologico, e non a un falso materiale, come ha sostenuto il pretore. Il falso ideologico è stato ammesso nel caso di un architetto che aveva confezionato un conteggio finale in cui si attestava che la fattura emessa dall’impresario era corretta e corrispondeva alla realtà dei lavori eseguiti. L’architetto che assume il mandato di verificare le liquidazioni finali degli artigiani, assume una posizione di garante nei confronti del committente e la sua dichiarazione di approvazione delle fatture è ben più di una semplice menzogna scritta (DTF 119 IV 54 consid. 2d) dd; Corboz, op. cit. n. 162 ad art. 251; Trechsel/Erni, op. cit. n. 23 ad vor art. 251 pag. 1149 anche secondo la nuova giurisprudenza per quest’ultimo autore). Se ne deve concludere che l’alterazione di una planimetria destinata ad un municipio per l’ottenimento di una licenza edilizia, sulla quale figura la firma di una confinante che non ha mai dato il suo consenso ad una deroga alle distanze dal suo confine, costituisce un documento dal valore probante accresciuto che, dal profilo oggettivo, configura una falsità ideologica ai sensi dell’art. 251 CP.

  1. a. Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130 consid. 3.2.1 pag. 140; 135 IV 12 consid. 2.2 pag. 15; Boog, op. cit., n. 86 ad art. 251).

L’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi del reato: ciò significa, in particolare, che l’autore vuole o accetta il fatto che il documento contiene un’alterazione della verità e - nei casi di falso ideologico - che esso abbia forza probante relativamente a tale circostanza (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251, Boog, op. cit, n. 87-89, ad art. 251).

L’autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Al proposito non è necessario che l’autore sappia in cosa consiste tale profitto, il cui carattere indebito può risultare dallo scopo perseguito o dai mezzi utilizzati (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 135 IV 12 consid. 2.2; 121 IV 216 consid. 2; Corboz, op. cit., n. 173 e segg ad art. 251 CP, Boog, op. cit., n. 90 e segg. ad art. 251).

L’art. 251 CP presuppone, infine, l’intenzione dell’autore di ingannare qualcuno (DTF 121 IV 216 consid. 4; DTF 101 IV 53 consid. 1.3.; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251,). L’intenzione di ingannare è ammessa quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario sull’autenticità (o, in caso di falso ideologico, sulla veridicità) del documento, con lo scopo di indurlo ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., n. 88 ad art. 251).

Non è necessario che l'autore intenda usare personalmente il documento per ingannare. È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 135 IV 12 consid. 2.2; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251; Boog, op. cit., n. 87-89 ad art. 251). Il giudice deve esaminare la conoscenza dell’autore per poter concludere che egli ha accettato una falsità in documenti. L’importanza della messa in pericolo degli interessi altrui, il rischio concreto del verificarsi del risultato, come pure i motivi che possono aver indotto l’autore ad accettare il rischio, possono costituire dei motivi di accettazione (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3).

b. Il pretore ha rilevato che l’esame degli atti ha consentito di ritenere che l’arch. AP 1 non avrebbe potuto raccogliere nuovamente la firma della vicina per la presentazione della domanda di costruzione su variante. Agli atti, diversamente da quanto ha sostenuto l’imputato, non v’era traccia dell’assicurazione rilasciata dall’ufficio tecnico, secondo cui una nuova planimetria da allegare alla domanda di variante non era necessaria, atteso che la stessa era già stata presentata con la prima domanda di costruzione. “Il fatto che sulla planimetria annessa alla variante fosse riportata la firma della signora ACPR 1 non si può spiegare altrimenti se non con l’agire volontario dell’estensore del documento, che intendeva pertanto suscitare nei destinatari dell’atto la convinzione – errata – che pure la proprietaria della part. n. 5049 RFD lo avesse sottoscritto” (consid. 14.2), in vista di ottenere il permesso in deroga alle distanze legali.

Per l’appellante, il pretore si sarebbe fondato su congetture e su ragionamenti a contrario per ammettere il dolo, senza valutare tutte le circostanze. Tenuto conto della sua esperienza professionale, egli continua, si deve escludere che l’architetto AP 1, così agendo, abbia voluto ingannare l’autorità e prevaricare i diritti della signora ACPR 1. Agli atti non vi sono fattori indizianti dai quali possa essere desunto il dolo. L’allestimento della nuova planimetria era correlato all’ordine di sospensione dei lavori richiesto dalla vicina, per cui nulla poteva far desumere che la firma apposta dalla signora ACPR 1 sulla fotocopia della planimetria potesse essere intesa come un assenso all’edificazione a confine. Le sue dichiarazioni di aver agito in perfetta buona fede sono del tutto credibili, mentre appare altamente inverosimile che egli abbia accettato il rischio di ledere i diritti della vicina e/o di ingannare l’autorità. Si può, al più, ritenere che l’arch. AP 1 abbia agito con leggerezza, ma non con dolo.

Il PP e l‘accusatrice privata, dal canto loro, hanno posto in evidenza che l’arch. AP 1 sapeva che, per poter costruire in deroga alle distanze legali, occorreva il consenso della confinante. Egualmente egli sapeva che, per il progetto di variante successivo l’ordine di sospensione dei lavori, non avrebbe potuto ottenere il consenso della vicina. Egli, concludono, ha dunque agito deliberatamente per ingannare l’autorità.

c. Come è stato ricordato sopra, in mancanza di confessioni, il giudice può dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e regole di esperienza. Può desumere la volontà dell’autore da ciò che sapeva, laddove la possibilità che l’evento si producesse era tale da imporsi all’autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 138 IV 74 consid. 8.4.1 pag. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.2; 133 IV 222 consid. 5.3 pag. 226). Orbene, nel corso del suo interrogatorio (AI 16), l’arch. AP 1 ha ammesso di aver utilizzato una fotocopia della planimetria che era stata usata per la presentazione della domanda di costruzione del 23/31 marzo 2006 al momento in cui è stata introdotta la domanda di variante del 23/30 agosto 2007. Egli ha, pure, ammesso di avere cancellato, sulla planimetria incriminata, il disegno del corpo dell’edificio principale, e di aver tratteggiato in colore rosso lo schizzo del nuovo immobile, che presentava, rispetto al progetto precedente, la riduzione delle dimensioni dell’edificio principale; un allungamento delle misure della facciata, che passavano da ml. 19,10 a ml. 20,30, nonché una maggior distanza dal confine dell’edificio verso la part. n. __________ di quel Comune. Egli ha, altresì, riferito di sapere che, per poter edificare a confine in deroga alle distanze legali, avrebbe dovuto raccogliere il consenso della vicina, che però ha omesso di chiedere per la variante. L’architetto AP 1 ha soggiunto di non aver pensato di chiedere il consenso alla signora ACPR 1 (AI 16; verbale 10 novembre 2008 pag. 2 e 3). È, però, pacifico e non è controverso, che la firma sulla planimetria modificata della signora ACPR 1 non è stata cancellata, né essa è stata barrata. In merito ad una dichiarazione dell’imputato che è stata annessa alla variante della domanda di costruzione dell’agosto 2007, in cui si precisava che egli aveva utilizzato la fotocopia della planimetria datata 8 settembre 2005 prodotta con la prima domanda di costruzione, atteso che così gli era stato riferito dal signor __________ dell’Ufficio tecnico comunale (allegato D al predetto verbale), il qui appellante ha riferito che il testo è stato predisposto dall’avv. __________ (verbale pag. 3 e 4). L’arch. AP 1 sostiene di aver agito in buona fede, ma da una valutazione complessiva delle suddette circostanze non si può sostenere che egli non abbia agito con dolo. La sua esperienza nella materia, unitamente al fatto che egli sapeva che sarebbe stato necessario il consenso della confinante per poter costruire a confine anche con la domanda di variante – che, peraltro, è stata avversata dalla signora ACPR 1 - non consente di approdare alla convinzione che egli abbia agito con semplice leggerezza. L’arch. AP 1 non poteva ignorare che la firma della signora ACPR 1 riprodotta sulla planimetria modificata era tesa a comprovare davanti al Municipio di __________ un accordo per la costruzione in deroga alle distanze legali dal confine, che non è mai stato perfezionato per il secondo progetto. L’arch. AP 1 era altresì consapevole che, per l’Ufficio tecnico che esaminava le domande di costruzioni, un simile consenso poteva essere espresso mediante una firma sulla planimetria che corredava la domanda di costruzione. Il fatto che la signora ACPR 1 non abbia subito alcun pregiudizio ed ha potuto difendersi da questo abuso, è circostanza irrilevante, perché l’infrazione di falsità in documenti è un reato di messa in pericolo astratto e non d’evento (STF 6S.500/2006 del 2 febbraio 2007 consid. 4.4; DTF 129 IV 53 consid. 3.2 pag. 58 e 3.4 pag. 59; Trechsel/Erni, op. cit., n. 1 ad art. 251; Boog, op. cit., n. 1 ad art. 251). Da questa circostanza non può comunque essere dedotto che l’imputato non avesse interesse ad indurre il Municipio in errore e a nascondere alla signora ACPR 1 una firma che non aveva mai apposto sulla planimetria.

In simili condizioni, questa Corte deve concludere che AP 1 ha agito con dolo.

L’appello deve, quindi, essere respinto.

  1. L’art. 251 CP prevede la condanna dell’autore solo se egli ha agito per indebito profitto o al fine di nuocere al patrimonio, o ad altri diritti di una persona, o per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Per il TF non interessa sapere in cosa consista l’indebito (DTF 138 IV 130 consid. 3.2.4; 135 IV 12 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza, infatti, vi è indebito profitto giusta l'art. 251 CP quando l'autore usi il falso documento per provare una pretesa, seppur legittima, atteso che in tal modo punta a beneficiare indebitamente della sua forza probatoria e a migliorare la sua posizione processuale. L'ottimizzazione dei mezzi di prova di cui dispone, costituisce un indebito profitto ai sensi dell'art. 251 CP, anche se tesa a far riconoscere una pretesa fondata, ma difficile o impossibile da dimostrare (STF 6B_1047/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 5.2 con rif.). Nel caso in esame, è pacifico che la planimetria era tesa a dimostrare, e quindi provare, davanti al Municipio di __________, fra altre cose, l’assenso della signora ACPR 1 affinché il signor __________ potesse costruire a confine. È, altresì, pacifico che l’uso di questo documento avrebbe potuto nuocere ai diritti della signora ACPR 1, posto che per diritti patrimoniali si devono intendere tutti i diritti soggettivi, ivi compresi i diritti della personalità (Boog, op cit., n. 91 ad art. 251; Stratenwerth/Wohlers, n. 7 ad art. 251; Corboz, op cit. n. 178 ad art. 251) ed i diritti reali (quelli della proprietà della confinante).

  2. Giusta l’art. 251 CP chi si rende colpevole di falsità in documenti è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

a. Occorre, dunque, determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate al fatto commesso, valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato. Soltanto dopo la definizione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena adeguata a tale grado di colpa, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.7).

b. In concreto, con il suo agire AP 1 ha attentato alla fiducia che, nelle relazioni giuridiche, è riposta nei documenti quale mezzo di prova. Dal profilo oggettivo, la lesione al bene giuridico protetto dalla norma violata non ha avuto conseguenze, perché da un lato la vicina si è opposta alla domanda e, dall’altro, perché il Municipio ha ritenuto di non entrare nel merito della domanda di variante in oggetto per motivi che non potevano essere correlati alla planimetria incriminata, giacché detta domanda è stata superata da un’altra presentata dal signor __________ successivamente il 23 agosto 2007 (cfr. risoluzione municipale 19 febbraio 2008, inc. n. 2007610 dell’Ufficio tecnico della Città di __________ agli atti e osservazioni del Municipio di __________ 14 aprile 2008 al Consiglio di Stato richiamate qui sopra, pag. 3 ad 2).

Dal profilo soggettivo, non va sottovalutato il fatto che l’arch. AP 1 non avrebbe mai potuto ottenere il permesso di costruzione senza il preventivo consenso della vicina per poter costruire a confine, se non rimanendo entro i limiti concessi con la licenza edilizia originaria cresciuta in giudicato. Egualmente non può essere misconosciuto che detta planimetria, se non fosse stato per l’opposizione della signora ACPR 1, avrebbe potuto indurre in errore il Municipio, proprio in forza di quel consenso precedente, che poteva rafforzare la convinzione del Municipio che il litigio con la vicina, almeno parzialmente, fosse stato ricomposto. Come ha rilevato il pretore, sul piano materiale questo falso non ha però avuto delle ripercussioni gravi e pregiudizievoli per la signora ACPR 1 e per l’interesse pubblico in generale, perché ai fini edificatori non ha avuto conseguenze significative. AP 1 è poi incensurato. Ne segue che la pena fissata dal pretore in 20 aliquote giornaliere di fr. 140.-- cadauna appare adeguata e va confermata.

  1. Gli oneri processuali del gravame seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).

Pertanto, essi vanno posti a carico dell’appellante, che rifonderà a ACPR 1 fr. 840.- per ripetibili (cfr. art. 12 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili).

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 339, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

42, 47, 105, 106, 110 e 251 CP; art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

  2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 1'000.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico di AP 1, che rifonderà a ACPR 1 fr. 840.-- a titolo di ripetibili.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

21

Cost

  • art. 32 Cost

CP

  • art. 47 CP
  • art. 110 CP
  • art. 251 CP
  • art. 317 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 288 CPP
  • art. 295 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 404 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 454 CPP

IV

  • art. 132 IV

LE

  • art. 2 LE

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

StGB

  • Art. 251 StGB

Gerichtsentscheide

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