Incarto n. 17.2012.171
Locarno 8 aprile 2013/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 22 novembre 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 14 novembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 20 dicembre 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 17 febbraio 2012 la Sezione della circolazione ha ritenuto AP 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per i seguenti fatti avvenuti a __________ il 7 novembre 2011:
“ Alla guida dell’autovettura __________ s’immetteva sull’autostrada senza concedere la precedenza ad un autocarro proveniente da tergo, per cui collideva con lo stesso”.
La Sezione della circolazione ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 300.- oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 150.-. Contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza del 14 novembre 2012, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione e la multa contenute nel decreto d’accusa, caricando al condannato gli oneri processuali di complessivi fr. 750.-.
C. In data 22 novembre 2012 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 20 dicembre 2012, con dichiarazione scritta d’appello in cui ha postulato il suo integrale proscioglimento con protesta di tasse e spese.
D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decreto 21 dicembre 2012, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il relativo allegato è stato inoltrato dall’appellante il 14 gennaio 2013.
E. Con scritto 16 rispettivamente 18 gennaio 2013, la Pretura penale e la Sezione della circolazione hanno comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare in merito alle motivazioni scritte dell’appellante.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc. 6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 13, pag. 768).
2.a. Giusta l’art. 43 cpv. 3 LCStr il Consiglio federale può emanare prescrizioni d’uso e norme speciali di circolazione per le strade riservate ai veicoli a motore. L’art. 36 cpv. 4 dell’Ordinanza sulle norme della circolazione (RS 741.11, in seguito ONC) prevede che gli utenti delle autostrade e delle semiautostrade hanno la precedenza sui veicoli provenienti dalle strade di accesso. Secondo l’art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione. Secondo il Tribunale federale chi gode della precedenza è ostacolato nella sua marcia ai sensi del suddetto disposto qualora debba modificare bruscamente il suo modo di condurre, ossia nel caso in cui venga bruscamente costretto a frenare, accelerare o scansarsi sull'intersezione o poco prima o poco dopo la stessa, indipendentemente dal fatto che si sia o meno verificata una collisione (cfr. DTF 114 IV 146; STF del 19 febbraio 2013, inc. 6B_453/2012 consid. 2.2.2, STF del 23 marzo 2009, inc. 6B_1051/2008 consid. 4.2; STF del 27 ottobre 2005, inc. 6S.341/2005 consid. 1.1.1).
b. Giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr, nel testo vigente al momento dei fatti qui in discussione, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con la multa. Giusta la cifra 2 chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. L’art. 90 LCStr, in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012, pag. 6291; FF 2010, pag. 7455), ripropone i suddetti disposti con un formulazione leggermente diversa, ma lasciandone immutato il tenore normativo (cpv. 1 e 2). Il nuovo art. 90 cpv. 3 LCStr prevede inoltre che chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore, è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni.
3.1. Sulla scorta delle convergenti dichiarazioni di AP 1 e del teste X, il presidente della Pretura penale ha innanzitutto accertato che l’imputato ha superato il camion dopo aver percorso tutta la corsia di accelerazione e che, dopo essersi immesso in autostrada proprio davanti all’automezzo, egli “ha dovuto frenare a causa di un veicolo più lento che viaggiava sulla normale corsia di marcia e che non era stato notato prima” (sentenza impugnata, consid. 5 e 6 pag. 4). Ciò posto il primo giudice, ha spiegato come l’appellante abbia dichiarato al dibattimento che, quando ha frenato, “egli si trovava già nella parte sinistra della corsia di destra poiché voleva spostarsi sulla corsia di sorpasso”, lasciando pertanto intendere che egli, in quel momento, “circolava da un certo tempo, regolarmente, sulla corsia di marcia autostradale”. Ma in realtà, ha ancora rilevato il pretore, è da escludere che l’automobilista, prima di essere tamponato, avesse “già circolato per un buon tratto sull’autostrada” ritenuto che il punto di arresto del suo veicolo si situava a ca. 100 m dalla fine della corsia di accelerazione e che, alla velocità dichiarata di 90 km/h, lo spazio di arresto su strada bagnata si situa attorno ai 130 metri (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 4).
3.2. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010) - il giudice continua, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006). Per motivare l’arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
3.3. Con il suo gravame l’appellante non ha spiegato compiutamente il motivo per cui gli accertamenti del primo giudice sarebbero arbitrari, limitandosi ad osservare, in modo del tutto generico, che gli stessi si fonderebbero su una valutazione parziale degli atti. Ma anche volendo prescindere dalla dubbia ricevibilità della censura, si osserva che l’accertamento della dinamica dell’incidente operato dal primo giudice tutto può dirsi fuorché arbitrario. È innanzitutto in modo certamente sostenibile che il pretore ha accertato che l’appellante ha superato l’automezzo condotto da X al termine della corsia di accelerazione, che egli si è immesso in autostrada proprio davanti a lui e che ha, poi, dovuto frenare a causa di un veicolo più lento che lo precedeva. Diversamente da quanto sostenuto con l’appello, infatti, queste conclusioni non sono fondate solo sulle deposizioni del teste (“notando che il veicolo non accennava a rallentare ho tentato di agevolargli l'entrata in autostrada, cercando di spostarmi a sinistra ma purtroppo la corsia di accelerazione era occupata da altri veicoli in transito. Per questo motivo non ho potuto fare altro che restare sulla mia corsia. In quel frangente detto veicolo si è immesso nella mia corsia improvvisamente”, cfr. verbale di polizia del 7 novembre 2011 in AI 1, pag. 2-3), ma anche e soprattutto su quelle dello stesso appellante (“avendo effettuato un avanzamento oltre l’autoarticolato, dopo aver esposto l’indicatore di direzione sinistro, mi spostavo sulla normale corsia di destra dell’autostrada. Voglio far rimarcare che il mio spostamento è avvenuto al limite nel senso che avevo percorso tutta la corsia di accelerazione. Una volta spostatomi mi sono accorto che dinnanzi al mio veicolo circolava una vettura ad una velocità inferiore alla mia. Tale vettura non era stata da me notata prima forse perché la mia maggiore attenzione era rivolta al camion. A questo punto tutto è capitato in una frazione di secondo; io ho dovuto frenare per non tamponare il veicolo che mi precedeva”, cfr. verbale di polizia del 7 novembre 2011 in AI 1, pag. 2). Nemmeno può dirsi arbitrario l’accertamento pretorile secondo cui l’appellante non aveva già percorso un buon tratto di autostrada prima di collidere con il camion e ciò nonostante lo spazio di arresto per un’auto circolante alla velocità dichiarata di 90 km/h non si situi “attorno ai 130 m” (come ammesso dal pretore senza motivare, cfr. sentenza impugnata, consid. 5 pag. 4), ma sui 70-90 m (distanza ottenuta applicando un coefficiente di decelerazione di 3,5 - 4,5 m/s2, cfr. DTF 91 IV 74 consid. 3b; STF del 25 gennaio 2013, inc. 6B_533/2012, consid. 1.5, Bussy/Rusconi, CS/CR, Commentaire, 3a edizione, Losanna 1996, n. 4.5 ad art. 31 che indicano tali valori per condizioni di strada bagnata). Anche dipartendosi da questo dato, infatti, ritenuto che in concreto il veicolo dell’appellante si è arrestato “ad una distanza di 100 m dal termine della corsia di accelerazione” (cfr. rapporto di polizia, AI 1, pag. 2) e che alla velocità di 90 km/h si percorrono 25 m al secondo, non si può che ritenere sostenibile la conclusione del pretore secondo cui la collisione è avvenuta “durante la manovra d’immissione o subito al termine della stessa”. Non è poi dato a sapere cosa dovrebbe essere dedotto dai punti di collisione dei veicoli coinvolti nel sinistro. L’ipotesi evocata dall’appellante secondo cui l’urto è avvenuto “tra la parte posteriore destra del mio veicolo e la parte anteriore sinistra del mezzo pesante” (cfr. motivazione d’appello, pag. 9 che rinvia al suo verbale di polizia, in AI 1, pag. 2; ipotesi tuttavia contraddetta dalle dichiarazioni di X che parla invece di un urto tra “lo spigolo anteriore destro del mio autoarticolato e la fiancata laterale sinistra dell’atro veicolo”, cfr. suo verbale di polizia, in AI 1, pag. 3) non esclude infatti la dinamica del sinistro accertata dal pretore.
Dal profilo del diritto è pacifico che AP 1 ha violato il diritto di precedenza di X. Egli, immettendosi in autostrada proprio davanti all’automezzo e frenando subito dopo perché sorpreso da una vettura che lo precedeva a velocità ridotta, ha infatti ostacolato la marcia del veicolo prioritario, impedendogli di procedere regolarmente sulla sua carreggiata. Del resto l’accertamento - come visto non arbitrario - secondo cui la collisione è avvenuta non appena AP 1 ha lasciato la corsia di accelerazione, e non dopo che egli già aveva percorso un tratto di autostrada, esclude l’ipotesi avanzata dallo stesso appellante secondo cui l’incidente sarebbe da ricondurre esclusivamente ad inadempienze di X quali il mancato rispetto della distanza di sicurezza dal suo veicolo, l’intempestivo utilizzo dei freni o, addirittura, il loro mancato azionamento (cfr. motivazione d’appello, pag. 6, 8, 10 e 11). Ne discende che AP 1 ha violato gli art. 36 cpv. 4 e 14 cpv. 1 ONC e si è pertanto reso colpevole di infrazione alle norme della circolazione. La questione di sapere se la manovra di cui si è reso protagonista configura un’infrazione grave ai sensi dell’art. 90 cifra 2 vLCStr può, in concreto, rimanere inevasa, ritenuto il principio del divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP).
Solo di transenna è poi ancora il caso di osservare che non giova all’appellante sostenere che, nel momento del sinistro, il conducente del camion circolava ad una velocità superiore al consentito (motivazione d’appello, pag. 6 e 11), ritenuto che, in materia penale, ognuno risponde delle proprie azioni od omissioni (STF del 9 dicembre 2010, inc. 6B_458/2009 consid. 5.3, nello stesso senso anche la sentenza impugnata, consid. 7 pag. 4).
Quanto alla commisurazione della pena, si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 300.- inflitta all’appellante dal presidente della Pretura penale. Essa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 90 cifra 1 LCStr e 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.
Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP, 43 cpv. 3 e 90 cifra 1 vLCStr (vigente art. 90 cpv. 1 LCStr), 36 cpv. 4, 14 cpv. 1 ONC, 47 e segg., 106 CP, nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per essersi, il 7 novembre 2011, in territorio di __________, alla guida dell’autovettura __________, immesso sull’autostrada senza concedere la precedenza ad un autocarro proveniente da tergo, per cui collideva con lo stesso.
1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 300.- (trecento).
1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 750.-, sono posti a carico dell’appellante.
tassa di giustizia fr. 500.-
altri disborsi fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico dell’appellante.
Pretura penale, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.