Incarto n. 17.2012.146
Locarno 8 aprile 2013/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 28 settembre 2012 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 27 settembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 19 novembre 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 12 novembre 2008 il giudice della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di complicità in tentata truffa, falsità in documenti e grave infrazione alle norme sulla circolazione stradale e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere di fr. 120.- ciascuna (per un totale di fr. 6'000.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 1'000.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie per un totale di fr. 1'100.-.
Il pretore, in seguito al ritiro della querela da parte della moglie dell’imputato __________, ha invece stralciato la causa in relazione al reato di vie di fatto prospettato dal procuratore pubblico nel decreto d’accusa.
B. Statuendo sul ricorso interposto dall’imputato, con sentenza 15 luglio 2009 la CCRP ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso inoltrato da AP 1 e confermato il giudizio di prima istanza. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1'000.- sono stati posti a carico del ricorrente soccombente.
C. Il ricorso in materia penale presentato dall’imputato contro tale sentenza è stato parzialmente accolto dal Tribunale federale che, con giudizio 1° febbraio 2010, ha rinviato la causa alla CCRP per la pronuncia del proscioglimento dell’imputato dall’accusa di complicità in tentata truffa e per la ricommisurazione della pena (sentenza 6B_786/2009).
D. Fondandosi sulla decisione del TF, con sentenza del 19 aprile 2010, la CCRP ha dunque parzialmente accolto il ricorso presentato da AP 1, prosciogliendolo dall’imputazione di complicità in tentata truffa, annullando i dispositivi n. 1, 2 e 3 della sentenza 15 luglio 2009 e rinviando gli atti a un altro giudice della Pretura penale per la ricommisurazione della pena e la determinazione degli oneri processuali di prima sede. Gli oneri processuali della procedura di ricorso (fr. 900.-) sono stati posti a carico di AP 1 in ragione di un terzo.
E. Con sentenza 27 settembre 2012, il giudice della Pretura penale, preso atto che AP 1 doveva rispondere dei reati di falsità in documenti e grave infrazione alle norme sulla circolazione stradale - reati per cui era stato dichiarato autore colpevole nel precedente giudizio e che non erano stati rimessi in causa dalle autorità di ricorso - lo ha condannato alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 70.- ciascuna, per complessivi fr. 1'400.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 600.-. La tassa di giustizia e le spese procedurali di complessivi fr. 1'400.- sono stati posti a carico di AP 1 in ragione di fr. 900.- e per il resto a carico dello Stato.
F. Contro la sentenza della Pretura penale il condannato ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 19 novembre 2012, egli ha dichiarato di voler impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento dal reato di falsità in documenti e la conseguente ricommisurazione della pena, in funzione del solo reato di grave infrazione alle norme sulla circolazione stradale.
Ottenuto il consenso delle parti allo svolgimento del procedimento d’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP), con ordinanza 2 gennaio 2013, la presidente di questa Corte ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta della dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP).
In essa, inoltrata il 23 gennaio 2013, l’appellante sostiene innanzitutto che l’azione penale per il reato di falsità in documenti é prescritta ai sensi dell’art. 70 vCP, ciò che implica la ricommisurazione della pena. Quanto alla pena per il reato di grave infrazione alle norme sulla circolazione stradale - l’unico che può, sostiene, essergli imputato - l’appellante, osservando che si è trattato “di una violazione singola, commessa ben più di 5 anni fa” che egli non ha mai contestato, chiede di essere condannato ad una pena pecuniaria integralmente sospesa e, nel caso in cui a tale pena si ritenesse di dover aggiungere una multa, che questa non ecceda i fr. 100.- (doc. IX).
G. Con scritto 30 gennaio 2013, il giudice della Pretura penale ha comunicato di non avere particolari osservazioni e ha chiesto la conferma della decisione impugnata (doc. XII).
Da parte sua, il procuratore pubblico, con scritto 4 febbraio 2013, ha postulato la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato (doc. XIII).
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 al. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui , a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 in 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L’accusato e i suoi precedenti penali
All’epoca dei fatti oggetto del presente procedimento, AP 1 era attivo con posizione dirigenziale presso la __________, azienda che aveva sede a __________ e che si occupava di gestione patrimoniale. Attualmente egli è membro del consiglio di amministrazione di una società anonima sempre denominata __________, ma diversa dalla precedente, costituita nell’aprile del 2010 e che, come l’altra, si occupa di gestione patrimoniale e intermediazione finanziaria. Oltre ad essere membro del CdA, AP 1 è consulente indipendente per la società in ambito immobiliare e finanziario (verb. dib. 27 settembre 2012, pag. 4).
AP 1 ha riferito di aver guadagnato nel 2012 all’incirca 50'000.- e di avere spese mensili dell’ordine di 4'500.- (verb. dib. 27 settembre 2012, pag. 4).
AP 1 è incensurato.
Reati di cui AP 1 è stato dichiarato autore colpevole in questo procedimento
3.1. Con sentenza 12 novembre 2008 della Pretura penale AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di complicità in truffa tentata, falsità in documenti e grave infrazione alle norme sulla circolazione stradale.
La CCRP, adita successivamente con ricorso per cassazione, ha poi dichiarato inammissibile il ricorso di AP 1 in relazione alla condanna per falsità in documenti e lo ha, invece, respinto in relazione alla condanna per complicità in tentata truffa. La condanna per grave infrazione alle norme della circolazione stradale non è invece stata oggetto d’impugnazione (inc. 17.2008.84).
In seguito alla sentenza 1° febbraio 2010 del TF (sentenza 6B_786/2009), la condanna di AP 1 per complicità in tentata truffa è caduta. Sono pertanto rimaste a carico dell’imputato le condanne per falsità in documenti e grave infrazione alla LCStr formulate con il decreto d’accusa.
3.2. AP 1 è stato ritenuto autore colpevole di falsità in documenti dai giudici della pretura penale per avere, alfine di supportare una richiesta di pagamento indirizzata da __________ alla ditta rumena __________:
allestito una falsa fattura in cui si indicava, contrariamente al vero, che la __________ fatturava, per servizi prestati, alla __________ l’importo di Fr. 266'250.- nonché
allestito ed inviato a __________ la lettera datata 25.04.1997, con cui __________ confermava, contrariamente al vero, l’emissione della citata fattura (cfr. imputazione n. 2 del DA 5 maggio 2008 e consid. 3 della sentenza 12 novembre 2008 della Pretura penale).
Inoltre, AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale per avere circolato, sulla tratta autostradale __________, alla velocità di 170 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) quando la velocità massima consentita era di 120 km/h (imputazione n. 4 del DA 5 maggio 2008).
Appello
4.1. Nel suo appello AP 1 contesta, innanzitutto, la sua condanna per il reato di falsità in documenti sollevando l’intervenuta prescrizione dell’azione penale e chiedendo pertanto, su questo punto, il suo proscioglimento. Egli sostiene invero che “tra il momento in cui il reato di falsità in documenti sarebbe stato consumato e il giorno in cui il Pretore si è nuovamente chinato a valutare la suddetta fattispecie sono trascorsi più di 15 anni” (motivazione scritta d’appello, n. 2.a, pag. 7), così che il termine di prescrizione assoluto previsto dall’art. 72 vCP, applicabile in virtù del principio della lex mitior (art. 2 CP), sarebbe spirato. A mente dell’appellante, infatti, “il termine di prescrizione dell’azione penale in ragione della vecchia normativa applicabile, per il reato di falsità in documenti, non si è senz’altro interrotto al momento dell’emanazione della prima sentenza della CCRP, rispettivamente nemmeno la pronuncia in data 19 aprile 2010 da parte della Corte cantonale di una nuova decisione può considerarsi un momento decisivo in tal senso. La procedura penale infatti non si è ancora conclusa e quindi la prescrizione penale non si può senza dubbio essere interrotta, in virtù del vecchio diritto applicabile, per l’intervenuta emissione di una decisione avente effetto esecutivo” (motivazione scritta d’appello, n. 5, pag. 13). L’appellante conclude pertanto che, avendo il termine di prescrizione dell’art. 72 vCP continuato a decorrere durante l’intero procedimento, il reato di falsità in documenti risulta prescritto ed egli va, di conseguenza, prosciolto da tale imputazione.
4.2. Giusta l’art. 70 vCP (in vigore al momento dei fatti oggetto del presente procedimento), l’azione penale si prescrive in dieci anni se al reato è comminata, come nel caso di falsità in documenti di cui all’art. 251 cifra 1 CP, la reclusione o la detenzione superiore a tre anni.
Gli artt. 71 e 72 vCP precisano poi che la prescrizione decorre dal giorno in cui l’imputato ha compiuto il reato (art. 71 vCP) ed è interrotta da ogni atto d’istruzione di un’autorità incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l’agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori, dagli ordini di arresto o di perquisizione domiciliare, da un ordine di perizie, come pure dall’esercizio di ogni rimedio giuridico contro una decisione (art. 72 vCP).
In ogni caso di interruzione, prosegue la norma, comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l’azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato della metà.
L’art. 97 CP, attualmente in vigore, dispone che l’azione penale si prescrive in quindici anni se per il reato, come quello di falsità in documenti che qui ci occupa, è comminata una pena detentiva superiore ai tre anni (cpv. 1 let. b). Il cpv. 3 della medesima norma precisa che, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
Trattandosi di lex mitior, al caso concreto vanno applicate le norme in materia di prescrizione in vigore al momento dei fatti e ormai abrogate (lex mitior: art. 2 cpv. 2 CP).
4.3. Secondo la giurisprudenza federale relativa agli artt. 70 e seguenti vCP, la prescrizione cessa definitivamente di correre nel momento in cui viene pronunciata una condanna esecutiva, e cioè quando il diritto cantonale non offre più mezzi di impugnazione al condannato.
Ne deriva che la sentenza di ultima istanza cantonale implica l’estinzione della prescrizione (il ricorso in nullità alla Corte di Cassazione del TF essendo un rimedio di diritto straordinario).
Tale principio - rimasto inalterato anche con l’entrata in vigore della nuova legge sul Tribunale federale, che ha reso il ricorso al TF non più di natura esclusivamente cassatoria (STF del 25 gennaio 2011 6B_776/2010, consid. 2.3) - prevede un’unica eccezione, segnatamente quando il Tribunale federale, in accoglimento del ricorso in nullità presentato dal condannato, annulla la decisione e rinvia la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio: in tal caso il termine di prescrizione non può considerarsi estinto.
Al riguardo, l’Alta Corte ha però precisato che la prescrizione inizia a correre nuovamente unicamente per quei reati sui quali, in forza del rinvio della causa da parte del TF, l’autorità cantonale deve nuovamente pronunciarsi.
Per quei reati che non sono invece stati oggetto di impugnazione o in relazione ai quali il ricorso è stato disatteso, la prescrizione non può che essere considerata estinta con la decisione di ultima istanza cantonale (Kolly, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad. art. 97, n. 56, pag. 931 e riferimenti; DTF 129 IV 305, consid. 6.2.1.; STF del 25 gennaio 2011 6B_776/2010, consid. 2.3 e 2.4.3.; STF del 4 settembre 2008, inc. 6B_115/2008, consid. 2.7.5.). In effetti, anche se l’accoglimento (anche solo parziale) di un ricorso in nullità comporta l’annullamento della decisione impugnata nel suo insieme, la stessa ha comunque forza di cosa giudicata per quelle infrazioni che non sono state contestate o che non sono state contestate con successo. Il fatto che l’autorità cantonale debba, in seguito al rinvio, pronunciarsi nuovamente sulla pena da infliggere all’imputato, non influisce minimamente sul verdetto di colpevolezza per quei reati non contestati o per i quali l’impugnativa è stata respinta (cfr. DTF 129 IV 305, consid. 6.2.1.: in cui si legge che: “in Präzisierung der Rechtsprechung ist festzuhalten, dass die Praxis nur gilt, soweit die kantonale Instanz infolge der (teilweisen) Gutheissung der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde erneut über die Verurteilung wegen bestimmter Straftaten befinden muss. Soweit aber die letztinstanzliche kantonale Verurteilung wegen bestimmter Straftaten nicht oder erfolglos angefochten worden ist und damit materiell rechtskräftig bleibt, findet keine Strafverfolgung mehr statt und hört daher in Bezug auf diese Straftaten die Verfolgungsverjährung mit der Ausfällung des letztinstanzlichen kantonalen Entscheides definitiv zu laufen auf. Dies gilt auch, wenn infolge der (teilweisen) Gutheissung der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde auf anderen Gründen des angefochtene Urteil formal vollumfänglich aufgehoben wird und die kantonale Instanz etwa wegen des Dahinfallens von Verurteilungen des Beschuldigten in anderen punkten die Strafe neu bemessen muss”; STF del 28 gennaio 2002, inc. 6S.683/2001).
I punti della decisione cantonale che non sono stati impugnati o per i quali il ricorso è respinto risultano acquisiti e non possono essere sottoposti ad un nuovo esame (DTF 121 IV 109, consid. 7; STF del 28 gennaio 2002, inc. 6S.683/2001).
4.4. In concreto, non vi sono dubbi che i fatti che sono stati ritenuti costitutivi del reato di falsità in documenti imputato a AP 1 si sono realizzati nell’aprile del 1997 e che, dunque, da quel momento ad oggi sono passati più di 15 anni (cioè, è decorso il termine di prescrizione assoluta previsto dall’art. 72 vCP).
Per determinare, però, se effettivamente l’azione penale per il reato di falsità in documenti risulta oggi prescritta, così come pretende l’appellante, occorre verificare se, entro il termine assoluto di 15 anni previsto dalla legge, la prescrizione non si sia estinta, e cioè se in relazione al reato di falsità in documenti non sia stata pronunciata una decisione di condanna esecutiva ai sensi della surriportata giurisprudenza.
AP 1 è stato ritenuto colpevole di falsità in documenti con decisione del 12 novembre 2008 della Pretura penale. In relazione a tale condanna, il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile dalla CCRP con sentenza del 15 luglio 2009. La condanna per titolo di falsità in documenti non è più stata contestata dall’appellante, che, davanti al TF, si è limitato ad invocare una violazione del suo diritto di essere sentito, un arbitrario accertamento dei fatti in relazione alla sua condanna per complicità in tentata truffa (cfr. sentenza 6B_786/2009, consid. E; CCRP, inc. 17.2010.8 consid. 1), ottenendo ragione unicamente su quest’ultimo punto.
Così stanti le cose, appare evidente che, non essendo stata oggetto di impugnativa, la colpevolezza di AP 1 per il reato di falsità in documenti è divenuta definitiva con la decisione del 15 luglio 2009 della CCRP e che, pertanto, la prescrizione dell’azione penale relativa a tale reato si è estinta in quel momento.
Contrariamente a quanto pretende l’appellante, il termine di prescrizione non ha invero ricominciato a decorrere in seguito all’annullamento della suddetta decisione della CCRP da parte del TF e al successivo rinvio della causa all’istanza cantonale per nuovo giudizio. Così come sancito dalla giurisprudenza ricordata al considerando precedente, il fatto che il TF abbia annullato per intero la decisione della CCRP e rinviato la causa all’istanza cantonale per un nuovo giudizio, non ha comportato la riattivazione della prescrizione in relazione a quei reati che, come il reato di falsità in documenti, non sono stati oggetto di impugnazione e per i quali il termine di prescrizione si è dunque estinto con la pronuncia della decisione di ultima istanza cantonale. Poco importa, poi, che il TF abbia annullato l’intera decisione della CCRP e che la pena abbia dovuto essere nuovamente commisurata. Ciò che conta è che l’autorità cantonale, in seguito al rinvio disposto dall’Alta Corte, ha dovuto pronunciarsi nuovamente unicamente sull’imputazione di complicità in tentata truffa, sancendo il proscioglimento di AP 1 da tale imputazione conformemente a quanto deciso dal TF, senza, invece, doversi pronunciare nuovamente sulla colpevolezza di AP 1 in relazione al reato di falsità in documenti, che è invece stato a giusta ragione ritenuto acquisito (“massgebend hierfür ist, dass die Vorinstanz neu zu entscheiden hat”, STF del 25 gennaio 2011, inc. 6B_776/2010, consid. 2.4.3.; “massgebend ist allein, dass in diesem punkt die Vorinstanz neu zu entscheiden hat”, STF del 4 settembre 2008, inc. 6B_115/2008, consid. 2.7.5.).
Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, nemmeno il fatto che la procedura penale - stante il rinvio del TF e la necessità di ricommisurare la pena - non si è ancora conclusa, ha impedito alla prescrizione penale di estinguersi (cfr. giurisprudenza consid. 5.3.).
Da quanto precede discende, dunque, che il termine di prescrizione in relazione al reato di falsità in documenti ha cessato di correre il 15 luglio 2009, quindi ben prima dello spirare del termine assoluto di 15 anni previsto dall’art. 72 vCP.
In via abbondanziale, così come correttamente rilevato anche dal primo giudice, si osserva che, in ogni caso, anche il giudizio del Tribunale federale (1 febbraio 2010) e la successiva decisione della CCRP (19 aprile 2010) sono stati pronunciati entro il precitato termine di prescrizione.
Ne deriva dunque che l’appello va, su questo punto, respinto.
5.1. Nel commisurare la pena da infliggere a AP 1, il giudice della Pretura penale ha, da un lato, considerato la gravità oggettiva dei reati commessi dall’imputato, ivi compresa la grave infrazione alle norme sulla circolazione stradale “che non può essere in alcun modo bagatellizzata” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 10), riconoscendo, poi, ad attenuazione della colpa dell’autore, il lungo tempo trascorso dai fatti in relazione al reato di falsità in documenti, risalente al 1997, e l’atteggiamento collaborativo nell’ambito del procedimento concernente l’infrazione alla Legge sulla circolazione stradale commessa il 3 ottobre 2007.
Considerata, poi, quale elemento attenuante, l’incensuratezza dell’imputato, ha ritenuto adeguata alla colpa di AP 1 una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 70.- ciascuna che, vista l’assenza di “ragioni particolari che indicano a formulare una prognosi negativa”, ha sospeso condizionalmente per un periodo di 2 anni (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 10).
Infine, “stante la gravità dei reati e l’effetto debolmente sanzionatorio di una pena pecuniaria sospesa”, ha ritenuto giustificato di “prevedere la parziale esecuzione della condanna, stabilendo una multa a voler sostituire una parte della pena; multa che si ritiene di fissare nell’importo di CHF 600.- in luogo di 10 aliquote, che vanno pertanto “dedotte” dalla pena principale”.
In sostanza il primo giudice ha, dunque, condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote di fr. 70.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni, oltre che alla multa di fr. 600.- (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 10).
5.2. L’appellante, nella sua motivazione scritta d’appello, dopo aver chiesto il suo proscioglimento dal reato di falsità in documenti per intervenuta prescrizione, sostiene che la pena a lui comminata debba essere commisurata unicamente in funzione del reato di grave infrazione alle norme sulla circolazione stradale da lui commesso. Affermando in proposito di non essersi mai “distolto dal riconoscere le sue responsabilità sin dall’inizio”, di non essere stato recidivo e di aver commesso la violazione ben 5 anni fa, AP 1 chiede che la pena pecuniaria pronunciata nei suoi confronti sia integralmente sospesa. Inoltre, nell’ipotesi in cui questa Corte dovesse decidere di porre a suo carico una multa aggiuntiva, l’appellante chiede che, visto il lungo tempo trascorso dai fatti, l’ammontare non superi l’importo di fr. 100.- (motivazione scritta d’appello, n. 4.b., pagg.14-15).
6.1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto
della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
6.2. Giusta l’art. 251 cifra 1 CO chiunque, alfine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
L’art. 90 cifra 2 LCStr (vigente articolo 90 cpv. 2 LCStr) punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
7.1. Già solo il concorso di reati di cui AP 1 risponde basta a dimostrare come la pena inflitta in prima sede tenga adeguatamente conto sia delle circostanze oggettive e soggettive legate ai reati di cui l’appellante risponde, sia della sua collaborazione con gli inquirenti in relazione all’infrazione alla LCStr e sia, soprattutto, del fatto che la sua colpa, in relazione al reato ex art 251 CP, è fortemente attenuata dal lungo tempo trascorso dai fatti, ritenuto che, per il reato menzionato, la conclusione del procedimento giunge a 16 anni dai fatti (e quindi quando i 2/3 del termine di prescrizione applicabile sono trascorsi, cfr. DTF 132 IV 1 consid. 6.2. pag. 4; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_ 10/2010).
Pertanto, tutto ben ponderato, questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 70.- ciascuna già inflittagli in prima sede (l’ammontare delle aliquote, rimasto incontestato, risulta in ogni caso conforme alla situazione finanziaria dell’imputato così come in atti).
Parimenti da confermare è la sospensione condizionale di tale pena e la definizione del relativo periodo di prova.
7.2. La multa pronunciata dal primo giudice in aggiunta alla pena pecuniaria sospesa va confermata, per le ragioni indicate da questi, nel suo principio ma non nel suo ammontare. Esso è, infatti, eccessivo avuto riguardo alla giurisprudenza del TF (DTF 135 IV 189 consid. 3.3) che ha stabilito che, per tener conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si giustifica in linea di principio di fissare il loro limite superiore a un quinto delle pene di base, ritenuto che sono immaginabili deroghe a questa regola solo in caso di pene di lieve entità, al fine di evitare che la pena cumulata assuma un valore unicamente simbolico (DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4).
In concreto, dunque, ritenuto come la pena principale sospesa sia pari a 20 aliquote giornaliere di fr. 70.- per complessivi fr. 1’400.-, la multa va ridotta a fr. 280.- (ovvero a un quinto della pena principale).
Contrariamente a quanto preteso dall’appellante non si giustificano ulteriori riduzioni, ritenuto che la multa così stabilita e la pena pecuniaria interamente sospesa, risultano complessivamente adeguate alla sua colpa.
Tasse e spese
La tassa e le spese del giudizio di appello sono poste a carico dell’appellante in ragione di 9/10 e per il resto a carico dello Stato. Sempre per l’estremamente ridotto grado di accoglienza (peraltro su un punto non contestato dalla difesa), non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
previo esame del fatto e del diritto,
visti gli art. 76, 77, 80, 81, 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
34, 36, 42, 47 e segg e 251 CP,
90 cifra 2 LCstr;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza,
ricordato che AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di:
falsità in documenti
per avere, nell’__________ a __________, allestito la falsa fattura antedatata 25.02.1997 di fr. 266'250.-, nonché allestito la lettera datata 25.04.1997 con cui __________ confermava, contrariamente al vero, l’emissione della citata fattura, consegnando la prima a __________ ed inviando la seconda alla __________;
grave infrazione alle norme della circolazione stradale
per avere, il __________, alle ore 1.36 sulla tratta autostradale __________, circolato a bordo della vettura Mercedes, targata __________ alla velocità di 170 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), mentre la velocità massima prescritta era di 120 km/h.
ricordato, in particolare, che AP 1 è stato assolto dal reato di complicità in tentata truffa.
1.1. AP 1 è condannato alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta) ciascuna, per un totale di fr. 1'400.- (millequattrocento);
1.1.1 l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 280.- (duecentoottanta) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni.
La tassa di giustizia e i disborsi di complessivi fr. 900.- relativi al procedimento di prima sede rimangono integralmente a carico del condannato;
Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 800.-
altri disborsi fr. 100.-
fr. 900.-
sono posti a carico di AP 1 in ragione di 9/10 e per il resto a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
Pretura penale, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.