Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2012.144
Entscheidungsdatum
19.07.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2012.144

Locarno 22 luglio 2013/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 7 settembre 2012 da

A. _______

e

B. _______

entrambi rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei loro confronti il 30 agosto 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamata la dichiarazione di appello 26 novembre 2012;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto d’accusa 153/102 del 7 ottobre 2011 la CO 1 ha ritenuto A. _______ autore colpevole di:

  • contravvenzione al Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 luglio 2006 (RALCC) per avere, l’8 (recte 7) settembre 2011, in località [...]in territorio del comune di [...],

-- utilizzato in qualità di cacciatore un veicolo a motore (), sulla strada non consentita ai cacciatori che da [...]porta a [...], con l’intenzione di cacciare in zona nonché

-- lasciato incustodito il proprio fucile da caccia in cascina presso il [...].

Con decreto d’accusa 152/107 del 21 novembre 2011, la CO 1 ha ritenuto B. _______ autore colpevole di:

  • contravvenzione al Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 luglio 2006 (RALCC) per avere, il 7 settembre 2011, in località [...]in territorio del Comune di [...],

-- utilizzato in qualità di cacciatore un veicolo a motore (e), sulla strada non consentita ai cacciatori che da [...]porta a [...]e viceversa, esercitando la caccia in zona [...]nonché

-- lasciato incustodito il proprio fucile da caccia nel rustico (abitazione secondaria) presso il [...].

La CO 1 dell’ambiente ha proposto per ciascuno la condanna alla multa di fr. 200.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva) oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.-.

Sia A. _______ che B. _______ hanno sollevato tempestiva opposizione contro i rispettivi decreti d’accusa.

B. Dopo aver decretato in data 15 maggio 2012 la riunione di entrambi i procedimenti, con sentenza del 30 agosto 2012, il presidente della Pretura penale ha confermato le imputazioni e le multe contenute nei decreti d’accusa (facendo, tuttavia, astrazione dalla tratta [...]percorsa su veicolo a motore da B. _______), accollando ad ognuno dei condannati gli oneri processuali di complessivi fr. 620.- con motivazione scritta, rispettivamente di complessivi fr. 220.- senza motivazione scritta.

C. In data 7 settembre 2012, A. _______ e B. _______ hanno presentato annuncio d’appello contro la sentenza pretorile, confermato, poi, il 26 novembre 2012 tramite dichiarazione scritta d’appello con cui hanno chiesto di essere prosciolti da ogni imputazione e la messa a carico dello Stato degli oneri processuali.

D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decreto 27 novembre 2012, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito agli appellanti un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP).

Dopo aver chiesto ed ottenuto una proroga del termine, gli appellanti hanno inoltrato in data 15 gennaio 2013 il relativo allegato.

Con scritto 18 gennaio 2013, la Pretura penale ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa Corte.

La dell’ambiente, con osservazioni 18 febbraio 2013, si è riconfermata nella propria posizione, chiedendo che l’appello presentato da A. _______ e B. _______ venga respinto.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc. 6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

  1. A. _______ e B. _______ rimproverano al giudice della Pretura penale una violazione del diritto, per aver applicato l’art. 47 del Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 luglio 2006 (RALCC; RL 8.5.1.1.1), disciplinante la detenzione di armi e munizioni da caccia, nonostante esso sia lesivo del principio della preminenza del diritto federale e privo di sufficiente base legale a livello cantonale.

2.1. Sul tema sollevato, il giudice della Pretura penale ha ricordato che la legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.54) contiene all’art. 2 cpv. 3 una riserva in favore della legislazione federale sulla caccia e che la legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP; RS 922.0) è una legge-quadro e, come tale, stabilisce i principi sulla cui base i Cantoni devono disciplinare la caccia (art. 1 cpv. 2 LCP) ritenuto che ad essi è chiesto di disciplinare e pianificare la caccia (art. 3 cpv. 1 LCP), legiferare sulle armi utilizzabili nell’esercizio della caccia (la legislazione federale si limita, infatti, a vietare l’uso di determinati mezzi ausiliari; art. 2 OCP) e reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale (art. 18 cpv. 5 LCP).

Nel nostro Cantone – ha continuato il primo giudice – l’art. 18 LCC (Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici; RL 8.5.1.1), oltre a elencare le armi utilizzabili per l’esercizio della caccia, ha delegato al Consiglio di Stato la facoltà di stabilire norme sulla detenzione di armi e munizioni da caccia (art. 18 cpv. 2 LCC). L’art. 47 RALCC, che disciplina la detenzione di armi e munizioni da caccia, si fonda proprio sulla delega legislativa dell’art. 18 cpv. 2 LCC, che assurge a “base legale formale” (sentenza impugnata, consid. 5b, pag. 8).

2.2. Nel loro gravame gli appellanti sostengono, invece, che, in materia di detenzione e custodia di armi, la legislazione federale è esaustiva. Secondo A. _______ e B. _______, la materia è disciplinata dall’art. 26 LArm e, sebbene l’art. 2 cpv. 3 LArm riservi espressamente le disposizioni della legislazione federale sulla caccia, la LCP, oltre a non contenere alcuna disposizione specifica riguardo la detenzione e custodia di armi, non prevede alcuna delega ai Cantoni per disciplinare questa materia.

La LCP – continuano – prevede unicamente una sanzione per chi detiene, fuori dei periodi di caccia, armi o trappole sui maggenghi o sugli alpi (art. 18 cpv. 1 lett. c LCP).

Secondo gli appellanti, avendo il legislatore federale regolato in modo esaustivo questa materia, non vi é alcun spazio per una legislazione cantonale completiva.

Il primo giudice avrebbe, dunque, dovuto rifiutare di applicare l’art. 47 RALCC, disposizione cantonale adottata in violazione del principio della preminenza del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.).

A mente degli insorgenti, l’art. 47 RALCC non è, inoltre, applicabile in quanto la delega legislativa contenuta all’art. 18 cpv. 2 LCC non costituisce una base legale sufficiente. Perché una delega legislativa sia ammissibile – spiegano gli insorgenti - occorre che i principi fondamentali (scopo, contenuto e portata) della materia delegata siano stabiliti nella legge in senso formale che prevede la delega stessa e l’art. 18 cpv. 2 LCC non soddisfa affatto tali requisiti (motivazione d’appello, pto. 3-15, pag. 3-5; pto. 16-21, pag. 5-7).

2.3. a. L’art. 26 cpv. 1 LArm prevede che le armi, le parti essenziali di armi, gli accessori di armi, le munizioni e gli elementi di munizioni devono essere custoditi con diligenza e non devono essere accessibili a terzi non autorizzati.

Optando per questa formulazione, il legislatore federale ha voluto disciplinare soltanto sommariamente la custodia di armi ritenendo che i provvedimenti di sicurezza da adottare debbano essere regolati a seconda delle circostanze (art. 26 LArm; 96.007 Messaggio concernente la legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 24 gennaio 1996 FF 1996 I 891).

L’art. 2 cpv. 3 LArm riserva espressamente le disposizioni della legislazione federale sulla caccia e quelle della legislazione federale militare.

Queste si applicano, dunque, come lex specialis relativamente alla LArm.

Al riguardo, il Consiglio federale ha precisato che “le armi personali dei militari devono essere custodite secondo le disposizioni della legislazione militare.” (art. 2 LArm; 06.008 Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni dell’11 gennaio 2006 FF 2006 I 2546). Estendendosi tuttavia la riserva dell’art. 2 cpv. 3 LArm anche alla legislazione federale sulla caccia, ne consegue che le armi destinate alla caccia devono essere custodite secondo le specifiche disposizioni in materia.

b. Giusta l’art. 79 Cost., la Confederazione è competente per emanare principi sull’esercizio della caccia. Il 20 giugno 1986 è stata adottata la LCP (Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici; RS 922.0) che fissa le linee guida in base alle quali i Cantoni devono disciplinare la caccia (art. 1 cpv. 2 LCP).

L’esecuzione di detta legge incombe ai Cantoni sotto la sorveglianza della Confederazione (art. 25 cpv. 1 LCP).

Il Cantone Ticino, nel rispetto della delega contenuta nella LCP, ha adottato l’11 dicembre 1990 la LCC (Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici; RL 8.5.1.1).

L’art. 18 LCC – dopo avere elencato al cpv. 1 le armi e le munizioni autorizzate nel nostro Cantone per l’esercizio della caccia – prevede, al cpv. 2, che il Consiglio di Stato può stabilire norme per il controllo, l’uso e la detenzione di armi e munizioni nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni per determinate cacce.

L’art. 47 RALCC trova fondamento nella delega legislativa conferita dall’art. 18 cpv. 2 LCC. Nonostante sia inserito in un Regolamento, esso ha carattere di norma di sostituzione, siccome rimpiazza una disposizione di natura formale, e può contenere delle regole primarie, generali e astratte, che possono comportare diritti e obblighi nuovi per gli amministrati (Knapp, Précis de droit administratif, 4. ed., Basilea 1991, n. 318 e 306).

La validità della delega legislativa è data (legge in senso formale, scopo, oggetto, estensione della competenza accordata; STF del 3 ottobre 2011, inc. 2C_45/2011, consid. 6.4; DTF 128 I 113, consid. 3c; DTF 118 Ia 245, consid. 3b).

Infatti, la LCC è una legge soggetta al voto popolare, l’oggetto e l’estensione della competenza accordata sono indicati almeno approssimativamente dallo stesso art. 18 cpv. 2 LCC e, per quanto riguarda lo scopo, esso va interpretato alla luce della ratio legis della legislazione sulla caccia (cfr. art. 1 LCP e art. 1 LCC).

c. Ne deriva che l’opinione degli appellanti secondo cui l’art. 47 RALCC viola il principio della preminenza del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.) e si fonda su una delega legislativa inammissibile (art. 18 cpv. 2 LCC) non può essere condivisa.

  1. Secondo i ricorrenti, il primo giudice è incorso in una violazione del diritto applicando l’art. 50 RALCC, che disciplina il trasporto di cacciatori, armi e munizioni tramite veicoli a motore e ciclomotori poiché – sostengono – anche questa norma difetta di sufficiente base legale a livello cantonale: l’art. 20 LCC non costituisce base legale sufficiente per gli stessi motivi esposti con riferimento all’art. 18 cpv. 2 LCC (motivazione d’appello, pto. 16-21, pag. 5-7).

3.1. Esprimendosi su questa censura, il giudice della Pretura penale ha sottolineato che l’art. 50 RALCC “è una concretizzazione dell’art. 20 LCC” (sentenza impugnata, consid. 3 e 4a, pag. 5-6).

3.2. a. L’art. 50 RALCC si basa sulla delega legislativa conferita dall’art. 20 LCC che indica il Consiglio di Stato come autorità preposta a disciplinare l’uso di veicoli a motore e ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia. L’art. 50 RALCC, nonostante sia contenuto in un Regolamento di esecuzione, sostituisce l’art. 20 LCC, ovvero una disposizione in senso formale, e può contenere esso stesso regole primarie generali e astratte da cui scaturiscono diritti e obblighi per gli amministrati (Knapp, Précis de droit administratif, 4. ed., Basilea 1991, n. 318 e 306).

b. Per quanto attiene alla validità della delega legislativa essa è in concreto data. La LCC, soggetta al voto popolare, prevede all’art. 20 una delega di competenza il cui oggetto e la cui ampiezza sono sufficientemente circoscritti da quest’ultima norma. Disciplinando il trasporto di cacciatori, armi e munizioni tramite veicoli a motore e ciclomotori, si è inteso proteggere la selvaggina stanziale, limitando le facoltà di spostamento dei cacciatori, segnatamente negli ambienti montani, proteggere l’ambiente e facilitare il controllo degli agenti di sorveglianza (Messaggio n. 2084 del 16 settembre 1975 relativo all’introduzione nella previgente Legge cantonale sulla caccia e la protezione degli uccelli del 7 luglio 1964 di un disposto analogo al vigente art. 20 LCC; il Messaggio relativo alla vigente LCC è per contro silente sulla ratio legis dell’art. 50 RALCC).

c. In ragione di quanto sopra, il Consiglio di Stato era legittimato ad adottare l’art. 50 RALCC.

La censura degli appellanti sull’asserita inammissibilità della delega legislativa (art. 20 LCC) non può pertanto essere accolta.

  1. Quand’anche fosse applicabile – a dire dei ricorrenti – non vi è stata una violazione dell’art. 47 RALCC: essi hanno, infatti, lasciato i loro fucili, peraltro privati della culatta, all’interno del loro rifugio a [...](abitazione secondaria), chiudendone a chiave la porta ed impedendo così l’accesso a terzi non autorizzati.

In assenza di disposizioni cantonali specifiche (né il Regolamento, né la LCC definiscono il concetto “custodia”) – continuano i ricorrenti – tale concetto va interpretato alla luce dell’art. 26 LArm, in particolare del cpv. 1 di tale articolo secondo cui “armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni devono essere custoditi con diligenza e non devono essere accessibili a terzi non autorizzati” e della giurisprudenza federale che ha già stabilito che, in relazione alla “custodia diligente”, è sufficiente tenere separate le armi dalle munizioni, tenerle sotto chiave e impedirne l’accesso a terzi (DTF 128 IV 49).

Ne deriva che la conclusione del primo giudice secondo cui “lasciare l’arma in una cascina, seppur chiusa a chiave, in assenza del cacciatore stesso o di terzi autorizzati, contravviene al divieto di lasciare l’arma incustodita”, è sprovvista di qualsiasi fondamento giuridico (motivazione d’appello, pto. 34-40, pag. 9-11).

4.1. Il primo giudice – dopo avere rilevato che l’art. 47 RALCC impone modalità di detenzione più severe rispetto a quelle previste dall’art. 26 LArm – ha ritenuto che gli appellanti, lasciando incustoditi i fucili all’interno del rifugio di [...], hanno violato il chiaro tenore dell’art. 47 RALCC. Nulla muta, al riguardo, l’assenza della culatta. Per il pretore “il fucile, ancorché privo di culatta, mantiene le caratteristiche di un’arma, come pure le ulteriori parti essenziali, e può essere reso atto a sparare con la semplice aggiunta di un pezzo”. In quanto arma, continua il giudice di prime cure, non poteva essere lasciato incustodito in una residenza secondaria, durante il periodo di caccia, senza violare la relativa regolamentazione in materia (sentenza impugnata, consid. 5b e 5c, pag. 8-9).

4.2. a. Come già accennato, tramite l’art. 26 LArm il legislatore federale ha scelto di disciplinare soltanto sommariamente la questione della custodia di armi nella convinzione che i provvedimenti di sicurezza da adottare devono essere regolati a seconda delle circostanze (art. 26 LArm; 96.007 Messaggio concernente la legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 24 gennaio 1996 FF 1996 I 891).

In Canton Ticino, vige l’art. 47 RALCC secondo cui

“ le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio. Durante il periodo di caccia il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta. Non è tuttavia autorizzato il deposito incustodito in particolare in abitazioni secondarie, cascine o stalle non raggiungibili con le strade consentite elencate all’art. 50”.

Optando per questa formulazione, il Consiglio di Stato ha voluto circoscrivere in modo puntuale la nozione di lecita detenzione di armi e munizioni da caccia imponendo modalità di detenzione più severe di quanto previsto dall’art. 26 LArm.

Tale severità è giustificata dalla volontà di conservare la diversità delle specie animali, proteggere quelle minacciate e garantire un’adeguata gestione venatoria della selvaggina (art. 1 cpv. 2 lett. a), b) e d) lett. d LCC).

Giusta la LCP spetta ai Cantoni provvedere ad un’efficace sorveglianza della caccia nel perseguimento di tali obiettivi. Nel Cantone Ticino alla vigilanza venatoria sono preposti gli agenti della polizia della caccia ed i loro collaboratori che vi provvedono eseguendo i controlli previsti dall’art. 32 LCC la cui attuazione dev’essere agevolata (cfr. a seguire consid. 5.2. sulla facilitazione dei controlli da parte degli agenti concernenti l’uso degli autoveicoli nell’esercizio della caccia).

b. La LArm rinuncia ad una definizione generale delle armi, limitandosi ad elencare quelle prese in considerazione (art. 4 LArm; 96.007 Messaggio concernente la legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 24 gennaio 1996 FF 1996 I 880).

Giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. a LArm, s’intendono armi, per quanto qui d’interesse, i dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco).

c. L’art. 4 cpv. 3 LArm conferisce al Consiglio federale il compito di determinare quali oggetti devono essere considerati parti essenziali d’armi e quali, invece, accessori d’armi.

Ai sensi dell’art. 3 lett. c dell’ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 2 luglio 2008 (OArm; RS 514.541) sono considerate parti essenziali delle armi da fuoco portatili il castello di culatta, la culatta e la canna.

d. Giusta l’art. 67 RALCC le infrazioni alle disposizioni del regolamento sulla caccia sono perseguite ai sensi degli art. 41 segg. LCC secondo cui chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla LCC e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20'000.-.

4.3. In concreto, è incontestato che gli appellanti hanno lasciato i loro due fucili nel rifugio a [...].

In data 7 settembre 2011 – quindi, nel periodo in cui può essere praticata la caccia alta (art. 16 cpv. 1 lett. a LCC: 1-20 settembre) – alle ore 17h12, essi sono giunti a [...]senza avere con sé l’arma.

Poco dopo essere arrivati, entrambi sono usciti dal rifugio con in mano il fucile da caccia.

Essendo in periodo di caccia, essi sottostavano all’art. 47 cpv. 2 seconda frase RALCC che vieta il deposito incustodito, segnatamente, “in abitazioni secondarie, cascine o stalle non raggiungibili con le strade consentite elencate all’art. 50”.

Il rifugio a [...]é un’abitazione secondaria e non è raggiungibile tramite una delle strade elencate in modo esaustivo all’art. 50 RALCC.

L’avervi lasciato delle armi costituisce un “deposito incustodito” nella misura in cui nessuno dei due cacciatori, presso il citato rifugio, vigilava sul proprio fucile.

L’art. 47 RALCC, per agevolare gli agenti di sorveglianza nella loro attività di controllo dell’attività venatoria volta ad attuare gli obiettivi dell’art. 1 LCC sopraindicati, impedisce al cacciatore di attuare un comportamento elusivo di tali verifiche. Qualora egli potesse lasciare incustodita la propria arma presso abitazioni secondarie, cascine o stalle non raggiungibili con le strade consentite elencate all’art. 50, avrebbe gioco facile ad esercitare tutta una serie di attività finalizzate alla caccia vietate dalla legislazione in materia. In assenza dell’arma sull’uomo sarebbe, infatti, ostico per gli agenti di sorveglianza provare le avvenute infrazioni.

Invano gli appellanti sostengono di essere stati costretti, il 7 settembre 2011, a lasciare i fucili a [...], dovendosi recare in macchina al posto di controllo di [...]con la cerva abbattuta la sera prima (6 settembre 2011). Assentandosi dal rifugio senza portare con loro le armi, essi hanno disatteso l’art. 47 RALCC.

In merito, infine, all’assenza delle culatte nei fucili evidenziata dagli appellanti, essa non è circostanza rilevante ai fini del giudizio.

Nella LArm, come correttamente rilevato dal primo giudice, esiste una stretta connessione fra il concetto di arma e quello di parte essenziale di arma. Ciò è evidenziato dalla sistematica di questa legge in cui, in materia di acquisto, possesso, commercio, fabbricazione, custodia, sequestro, confisca, nonché nelle disposizioni penali, esistono comuni norme per le armi e le loro parti essenziali. Come visto, le parti essenziali delle armi da fuoco portatili quali il fucile sono il castello di culatta, la culatta e la canna (art. 3 lett. c OArm). II fucile, ancorché privo della culatta, mantiene le prerogative di un’arma che lo rendono potenzialmente pericoloso. Infatti, per il Consiglio federale sono “armi vere e proprie” anche quelle inidonee al tiro che possono “di regola, senza importanti modifiche, essere rese di nuovo atte a sparare” (Art. 4 LArm; 96.007 Messaggio concernente la legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 24 gennaio 1996 FF 1996 I 880). Il Tribunale federale ha esteso questa nozione di arma, ritenendo che si possa prescindere dall’assenza di “importanti modifiche” e sostenendo che è tale anche quella che, seppur provvisoriamente non atta a sparare, possa essere resa idonea in tal senso. Per l’Alta Corte è arma ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a LArm, segnatamente, quella in precedenza già funzionante che può di nuovo essere fatta funzionare (STF del 17 settembre 2001, inc. 2A.227/2001, consid. 2. a). Ora, il caso di specie rientra sicuramente in questa ipotesi, bastando l’aggiunta delle rispettive culatte a rendere idonei a sparare i fucili lasciati incustoditi nel cascinale di [...].

Ne consegue che gli appellanti hanno violato l’art. 47 RALCC.

Anche su questo punto, pertanto, la censura dell’appellante risulta priva di fondamento.

  1. A prescindere alla sua applicabilità, gli appellanti sostengono di non avere violato neppure l’art. 50 RALCC ritenuto come, perché vi sia violazione, il veicolo deve trasportare cumulativamente cacciatori, armi e munizioni e considerato che, in assenza di uno dei tre elementi, l’esercizio della caccia diviene pressoché impossibile.

Il veicolo con cui hanno percorso, il 7 settembre 2011, il tratto di strada [...]– [...], non trasportava né armi, né munizioni: già solo per questo, a loro dire, non vi è violazione della norma citata.

Ma non solo. Quella sera essi percorrevano quel tratto di strada, non per praticare la caccia, ma per rientrare nella loro casa secondaria.

B. _______ non condivide, infine, l’argomentazione del primo giudice, secondo la quale egli avrebbe violato l’art. 50 RALCC per avere percorso in macchina anche il tratto di strada [...]. A mente dell’appellante, una simile interpretazione si scontra con lo scopo perseguito dalla norma, ossia quello di rendere più difficile ai cacciatori l’accesso a determinate zone, quali, nel caso in esame, [...]. Secondo il ricorrente, essendo [...]una zona raggiungibile in macchina attraverso una delle strade elencate all’art. 50 RALCC, il primo giudice non può imputargli alcuna violazione di detta norma per aver percorso il tratto [...]con l’intento di cacciare a [...]. A mente dell’appellante, non solo il pretore ha applicato l’art. 50 RALCC contrariamente al suo scopo, ma ha pure creato così un’insostenibile disparità di trattamento. Seguendo il ragionamento del pretore, continua l’insorgente, non è punibile il cacciatore che da valle si reca in macchina a [...]per cacciare, mentre lo è quello che da monte si reca in macchina a [...]con lo stesso scopo. Ciò è, per il ricorrente, arbitrariamente discriminatorio (motivazione d’appello, pto. 44-62, pag. 11-16).

5.1. Sul tema, rispondendo alle critiche dei qui insorgenti, il primo giudice ha precisato che determinante non è quello che il cacciatore porta con sé sul veicolo, bensì lo scopo per il quale percorre il tratto stradale: l’arma sul veicolo può essere al massimo un indizio a conferma dell’intenzione di andare a cacciare, ma non un presupposto per la punibilità dei cacciatori che utilizzano una strada proibita. Il pretore ha, pertanto, ascritto agli appellanti la violazione dell’art. 50 RALCC per avere viaggiato in macchina sul tratto stradale [...].

Quanto al tratto [...]percorso in macchina da B. _______, il primo giudice ha osservato che non è importante sapere se l’utilizzo della strada, non elencata all’art. 50 RALCC, è volto al raggiungimento di una località non accessibile ([...]) o accessibile ([...]): quando lo scopo è quello di esercitare l’attività venatoria in zona, il divieto di transito vale nei due sensi di marcia (sentenza impugnata, consid. 4a., pag 5-6; consid. 6, pag. 9-10).

5.2. a. Giusta l’art. 20 LCC, il Consiglio di Stato disciplina l’uso di veicoli a motore e ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia. In attuazione di tale norma, l’art. 50 RALCC elenca esaustivamente le strade su cui è consentito l’uso di veicoli a motore e di ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni.

I motivi che hanno spinto le autorità cantonali ad introdurre norme limitanti l’uso di veicoli a motore e di ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni, sono esposti nella sentenza 6 novembre 1981 del Tribunale federale che si riferisce alla previgente Legge cantonale sulla caccia e la protezione degli uccelli del 7 luglio 1964 ed al relativo Regolamento (art. 17bis vLCC e art. 15 vRALCC):

“ […] le autorità ticinesi hanno adottato, rispettivamente, gli art. 17bis LCC e 15 RALCC per proteggere l'ambiente e la selvaggina nobile stanziale e per facilitare il controllo degli agenti di sorveglianza. Come sottolinea il Consiglio di Stato nel suo messaggio del 16 settembre 1975, delimitando l'uso dei veicoli a motore nell'esercizio della caccia, si son volute ridurre la mobilità del cacciatore e le facoltà di spostamento da una zona all'altra proprio per proteggere gli ambienti montani e quindi gli habitat naturali ancora esistenti, indispensabili per lo sviluppo della selvaggina stanziale. Queste chiare finalità della normativa cantonale sono poi state riconosciute e ribadite dalla Commissione della legislazione nel proprio rapporto del 23 gennaio 1976. La detta Commissione ha rilevato infatti che, mediante un uso illimitato e non responsabile dei veicoli a motore, era possibile, per qualche cacciatore, spostarsi con eccessiva rapidità da un posto all'altro e giungere così a disturbare o addirittura a colpire in modo eccessivo un equilibrio biologico già fortemente compromesso. La norma limitante l'uso dei veicoli a motore - che peraltro non creava un novum ma si inseriva in una prassi legale già invalsa in altri Cantoni - era da valutare inoltre nell'ambito delle attuali esigenze in materia di protezione dell'ambiente: la sensibilità in questo campo era andata infatti evolvendo, per cui di pari passo doveva evolvere anche l'esercizio della caccia che doveva attuarsi ormai in modo da facilitare il mantenimento dell'equilibrio biologico.” (DTF 107 Ia 286, consid. 4b).

b. Nel messaggio che ha accompagnato l’adozione della LCC, il Consiglio di Stato ha inoltre precisato quanto segue:

“ Le popolazioni di selvaggina devono svilupparsi in equilibrato adattamento agli spazi vitali, tutelati quali elementi fondamentali per la conservazione e la protezione degli animali. Nell’interdipendenza fra spazio vitale e selvaggina, la caccia si inserisce quale elemento pianificatorio ed equilibratore, a condizione che sia gestita ed esercitata secondo ponderati concetti. Per la conservazione delle specie minacciate sono necessari notevoli sforzi.” (Messaggio n. 3565 del Consiglio di Stato concernente la legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 13 febbraio 1990, pag. 1-2).

c. Come stabilito dal Tribunale cantonale amministrativo (cfr. STA 26 giugno 1991 in re B., pag. 10 e segg.; STA 1° marzo 1993 in re F., pag. 6), affinché vi sia illecito deve esservi una connessione naturale e funzionale tra l’utilizzazione del mezzo di trasporto e l’esercizio successivo della caccia.

In assenza di una simile connessione, l’uso del mezzo non consentito non configura un illecito.

Questa connessione viene meno quando il veicolo è utilizzato non per raggiungere la zona di caccia ma per abbandonarla, seppur portando con sé il relativo materiale, in quanto “la pregressa cessazione dell’attività venatoria (ad esempio terminato l’ultimo giorno di caccia) fa sì che l’individuo trasportato non sia più cacciatore e tutto quanto oggetto del trasporto non sia più finalizzato all’esercizio della caccia” (cfr. STA 20 giugno 1991 in re C., pag. 12-13).

d. Come visto, giusta l’art. 67 RALCC le infrazioni alle disposizioni del regolamento sulla caccia sono perseguite ai sensi degli art. 41 segg. LCC secondo cui chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla LCC e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20'000.-.

5.3. Non è contestato che, il 7 settembre 2011, alle ore 17h12, A. _______ e B. _______ sono giunti al loro rifugio dopo aver percorso in macchina () il tratto di strada vietato ai cacciatori che da [...]porta a [...].

Alle ore 17h40 A. _______ è stato visto entrare nel rifugio, per poi uscirne poco dopo con fucile e sacco da montagna. Egli ha quindi caricato l’arma, allontanandosi a piedi per una battuta di caccia nel bosco sopra stante.

B. _______ è, invece, stato visto entrare nel rifugio verso le ore 18h00 e uscirne poco dopo con fucile e sacco da montagna.

Contrariamente al nipote, ha caricato arma e sacco sul pick-up () posteggiato vicino al rifugio, allontanandosi col veicolo ripercorrendo in senso inverso il tratto di strada già citato. Raggiunta una postazione situata a lato dell’abitato di [...], B. _______ è quindi salito sull’albero-postazione, caricando l’arma.

Evidente, quindi, in queste circostanze, la connessione naturale e funzionale fra l’uso del veicolo e l’esercizio della caccia: il veicolo è stato utilizzato da entrambi nel tratto [...]nell’ambito di un’azione di caccia in violazione dell’art. all’art. 50 RALCC.

A titolo abbondanziale, si osserva che la norma è stata violata da B. _______ pure percorrendo lo stesso tragitto in senso inverso, ovvero in direzione [...], ritenuto come anche questo spostamento, avvenuto poco dopo il recupero del materiale da caccia a [...], fosse finalizzato all’esercizio della caccia. A torto il ricorrente eccepisce presunte disparità di trattamento rispetto ai cacciatori che possono raggiungere [...]da valle. Scopo della normativa cantonale è, come visto, quello di ridurre la mobilità del cacciatore e le sue facoltà di spostamento da una zona all’altra per meglio proteggere gli ambienti montani e, quindi, gli habitat naturali ancora esistenti e indispensabili allo sviluppo della selvaggina. Questa limitazione, come già chiarito dal Consiglio di Stato, “non crea discriminazioni tra cacciatore e cacciatore né tantomeno tra cacciatore ed altro cittadino. Infatti il cacciatore sia esso vallerano oppure possessore di una casetta di vacanza non può oltrepassare per nessun motivo il limite proposto raggiungibile con autoveicolo” (Messaggio n. 2084 del Consiglio di Stato relativo ad una modifica della Legge cantonale sulla caccia e la protezione degli uccelli del 7 luglio 1964, pag. 3). Si rileva, tuttavia, che inspiegabilmente, malgrado il decreto d’accusa 152/107 del 21 novembre 2011 imputi a B. _______ di avere percorso con un veicolo a motore la strada non consentita ai cacciatori anche nella direzione che da [...]conduce a [...]e nonostante lo stesso giudice di prime cure abbia motivato nella propria decisione che “non può esserci differenza se l’uso della strada vietata ai cacciatori secondo l’art. 50 RALCC è per raggiungere un luogo non accessibile ([...]) o per tornare in zona che può essere raggiunta con i veicoli dal basso ([...])”, il dispositivo della sentenza di primo grado omette di ascrivere a B. _______ il tratto [...].

Ne consegue che, solo in ragione del divieto di reformatio in peius, questa Corte non addebita all’appellante anche questo percorso.

Invano, infine, i ricorrenti ricordano che in data 7 settembre 2011, attorno alle 17h il veicolo targato su cui viaggiavano da [...]a [...]non trasportava né armi, né munizioni. Come argomentato in modo del tutto condivisibile dal primo giudice, la punibilità degli appellanti è data per il solo fatto che lo scopo ultimo del loro spostamento in auto su strada proibita consisteva nell’esercizio della caccia, potendosi prescindere dall’esistenza sul veicolo del materiale indiziante quale le armi e le munizioni.

Ne consegue che anche su questo punto l’appello va respinto.

  1. Quanto alla commisurazione della pena – non oggetto di specifica contestazione – si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 200.- inflitta a ciascuno degli appellanti: essa, oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 41 LCC), è infatti certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

  2. Per l’ipotesi in cui l’appello fosse respinto, gli appellanti chiedono che la tassa di giustizia di primo grado venga dimezzata per entrambi, ritenuto che le cause congiunte hanno permesso di far emanare una sola sentenza (motivazione d’appello, pto. 67, pag. 17).

7.1. Il giudice della Pretura penale ha posto sia a carico di A. _______, che a carico di B. _______, fr. 570.- per tassa di giustizia (sentenza impugnata, distinta spese pag. 12).

7.2. Giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG la tassa di giustizia è determinata in considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della causa. Giusta l’art. 22 cpv. 1 lett. a) LTG, nei processi davanti alla pretura penale, essa varia da 200.- a 10'000.- franchi.

Spetta al giudice fissare l’importo della tassa di giustizia a dipendenza della fattispecie ed in considerazione dei criteri e dei limiti suesposti. Nel quantificarne l’entità egli dispone di un ampio potere discrezionale.

7.3. In concreto, l’importo di fr. 570.- richiesto ad ognuno degli imputati quale tassa di giustizia in caso di motivazione scritta rientra appieno nel quadro dei valori stabiliti dall’art. 22 cpv. 1 lett. a) LTG, avvicinandosi piuttosto alla soglia minima fissata dalla LTG. Esso è, inoltre, del tutto congruo alla luce dei fattori enumerati all’art. 2 cpv. 1 LTG, anche in considerazione della riunione dei procedimenti decretata dal primo giudice in data 15 maggio 2012.

Nel quantificare la tassa di giustizia in fr. 570.- per ciascuno degli insorgenti soccombenti, il primo giudice non ha, pertanto, violato alcuna disposizione legale.

Ne discende che, anche su questo punto, l’appello deve essere disatteso.

  1. Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico degli appellanti (art. 428 cpv. 1 CPP).

Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg., 406 CPP,

47, 106 CP,

1, 3, 18, 25 LCP,

2, 26 LArm,

1, 16, 18, 20, 41 LCC,

47, 50, 67 RALCC,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

Sull’appello di A. _______

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza,

1.1. A. _______ è autore colpevole di contravvenzione alla LCC per avere, in data 7 settembre 2011, in località [...]in territorio del Comune di [...], utilizzato in qualità di cacciatore un veicolo a motore () sulla strada non consentita ai cacciatori che da [...]porta a [...], con l’intenzione di cacciare in zona nonché per avere lasciato incustodito, nella sua cascina sul [...], il suo fucile da caccia.

1.2. A. _______ è condannato:

1.2.1. alla multa di fr. 200.- (duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni;

1.2.2. al pagamento delle tasse e spese di primo grado per complessivi fr. 620.- (seicentoventi).

Sull’appello di B. _______

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza,

2.1. B. _______ è autore colpevole di contravvenzione alla LCC per avere in data 7 settembre 2011, in località [...]in territorio del Comune di [...], utilizzato in qualità di cacciatore un veicolo a motore () sulla strada non consentita ai cacciatori che da [...]porta a [...], con l’intenzione di cacciare in zona nonché per avere lasciato incustodito, nella sua cascina sul [...], il suo fucile da caccia.

2.2. B. _______ è condannato:

2.2.1. alla multa di fr. 200.- (duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni;

2.2.2. al pagamento delle tasse e spese di primo grado per complessivi fr. 620.- (seicentoventi).

Sulle tasse e spese della procedura d’appello

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 800.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico degli appellanti in ragione di 1/2 ciascuno.

  1. Intimazione a:
  1. Comunicazione a:

Pretura penale, 6501 Bellinzona

  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

37

Cost

  • art. 9 Cost
  • art. 49 Cost
  • art. 79 Cost

CP

  • art. 47 CP
  • art. 106 CP

CPP

  • art. 398 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 428 CPP

LArm

  • art. 2 LArm
  • art. 4 LArm
  • art. 26 LArm

LCC

  • art. 1 LCC
  • art. 16 LCC
  • art. 17bis LCC
  • art. 18 LCC
  • art. 20 LCC
  • art. 32 LCC
  • art. 41 LCC

LCP

  • art. 1 LCP
  • art. 2 LCP
  • art. 3 LCP
  • art. 18 LCP
  • art. 25 LCP

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

LTG

  • art. 2 LTG

OArm

  • art. 3 OArm

OCP

  • art. 2 OCP

RALCC

  • art. 15 RALCC
  • art. 47 RALCC
  • art. 50 RALCC
  • art. 67 RALCC

vLCC

  • art. 17bis vLCC

vRALCC

  • art. 15 vRALCC

Gerichtsentscheide

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