Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2012.119
Entscheidungsdatum
20.11.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2012.119

Locarno 20 novembre 2012/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio (in sostituzione di Franco Lardelli)

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 5 luglio 2012 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

Alias:


contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 26 giugno 2012 dalla Corte delle assise correzionali di __________

richiamata la dichiarazione di appello 30 agosto 2012;

esaminati gli atti;

ritenuto che con sentenza 26 giugno 2012, la Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato AP 1 (sedicente) autore colpevole di:

1.1. ripetuto furto

per avere,

nel periodo 28 dicembre 2011 - 26 febbraio 2012, a __________,

in correità con terzi e a scopo di indebito profitto, in 11 occasioni sottratto cose mobili altrui al fine di appropriarsene, per un valore complessivo denunciato di fr. 203'005.20 ed euro 70.-;

1.2. ripetuto danneggiamento

commesso in 8 occasioni, in correità con terzi, al fine di commettere parte dei furti di cui al dispositivo 1.1.;

1.3. ripetuta violazione di domicilio

commessa in 7 occasioni, in correità con terzi, al fine di commettere parte dei furti di cui al dispositivo 1.1.;

1.4. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, il 5 gennaio 2012, detenuto 63 grammi di hashish destinati a terzi;

1.5. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________,

1.5.1. nel periodo 29 dicembre 2011 - 5 gennaio 2012, consumato

circa 15 grammi di hashish al giorno;

1.5.2. il 5 gennaio 2012, detenuto 15 grammi di hashish destinati al proprio consumo,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 25/2012 del 28.03.2012 e nell'atto d'accusa aggiuntivo 53/2012 del 23.05.2012,

e lo ha condannato alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena detentiva di 70 giorni di cui al decreto d'accusa del 09.01.2012, oltre che al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e dei disborsi.

preso atto che contro la sentenza delle assise correzionali di __________ AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia (intimata il 22 agosto 2012), con dichiarazione di appello 30 agosto 2012, l’appellante ha confermato il proprio annuncio precisando di impugnare i dispositivi n. 1.1., 1.2., 1.3., 2., della sentenza di prime cure, chiedendo di essere prosciolto dalle imputazioni di furto, violazione di domicilio e danneggiamento ai danni di ACPR 11, imputazioni di cui all’atto d’accusa aggiuntivo (53/2012 del 23 maggio 2012), con conseguente riduzione della pena posta, per intero, al beneficio della sospensione condizionale.

esperito il pubblico dibattimento in data 20 novembre 2012 durante il quale:

  • il procuratore pubblico ha postulato la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata;

  • l’appellante ha chiesto il proscioglimento dai reati di furto e danneggiamento ai danni di ACPR 11, imputazioni di cui all’atto di accusa aggiuntivo (53/2012 del 23.05.2012) e una riduzione della pena detentiva con il beneficio della sospensione condizionale.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Giusta l’art 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 12 luglio 2012 inc. 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

  1. Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art 139, n. 1; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art 10, n. 24; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

  1. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).

  1. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 15 e 16; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi é una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2e éd., § 100, n. 744; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 e n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 6B_10/2010; STF 28.6. 2011 in 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 21; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.

  1. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

Vita e precedenti penali dell’appellante

  1. Sulla vita dell’appellante - che non ha presentato alcun documento di identità né nelle procedure di richiesta d'asilo né nel procedimento penale di cui trattasi - si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto indicato al consid. 1.1. della sentenza impugnata:

“ In merito alla vita anteriore, l'imputato, sedicente tunisino trentaquattrenne, ha dichiarato di essere nato e cresciuto a __________ in una famiglia numerosa (avrebbe otto fratelli e tre sorelle). II padre, macellaio, sarebbe deceduto nel 2011 a seguito di una malattia. La madre, casalinga, vivrebbe con uno dei suoi fratelli a __________. Una delle sue sorelle vivrebbe invece in Francia.

In Tunisia vivrebbe inoltre suo figlio - del quale durante l'inchiesta aveva dichiarato che aveva 13 anni, mentre al dibattimento ha dichiarato che ne ha 7 - che non avrebbe più visto da quando aveva un anno ma che sentirebbe regolarmente al telefono.

In aula l'imputato ha inoltre dichiarato - contrariamente a quanto riferito in sede predibattimentale - di essere coniugato. Per quanto concerne la sua scolarizzazione, AP 1 ha dichiarato di aver frequentato le scuole elementari e medie. Successivamente avrebbe lavorato con suo padre come macellaio fino al 2000 quando avrebbe lasciato la Tunisia per recarsi in Europa. Si sarebbe quindi fermato due anni in Italia, lavorando - senza permesso - quale contadino a __________. In seguito si sarebbe trasferito in Germania per un periodo di circa 5 mesi, ospite di un familiare, dove però non sarebbe riuscito a trovare lavoro ed aveva quindi fatto ritorno in Italia.

II 30 novembre 2011 l'imputato - il quale, come vedremo meglio in seguito, in Italia ha collezionato parecchie condanne penali - veniva rilasciato dal carcere di __________. Non trovando un'occupazione lavorativa, decideva di venire in Svizzera dove giungeva il 29 dicembre 2011. Depositava quindi una (prima) domanda d'asilo presso il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (CRP), fornendo le false generalità di AP 1, nato il 25.11.1983 in Tunisia e rendendosi irreperibile ancor prima di effettuare l'audizione (doc. TPC 19).

In data 5 gennaio 2012 AP 1 veniva fermato a __________ e trovato in possesso di due pezzi di hashish (rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria dei 9 gennaio 2012).

II 7 gennaio 2012 l'imputato veniva nuovamente arrestato in quanto autore di un furto con scasso commesso a __________. Per questo ed altri fatti, con decreto d'accusa - cresciuto in giudicato - del 9 gennaio 2012 (Al 24), AP 1 veniva condannato per furto, ripetuto danneggiamento e violazione di domicilio alla pena detentiva di 70 giorni da espiare.

Dopo la sua scarcerazione, avvenuta il 9 gennaio 2012, l'imputato avrebbe a suo dire lasciato il territorio svizzero per recarsi in Francia, a __________, per rendere visita a sua sorella, rientrando a suo dire in Svizzera il 24 febbraio 2012 presentando una seconda domanda d'asilo.

Secondo quanto, dichiarato dall'imputato stesso e per quanto noto, fino alla celebrazione del processo, le competenti Autorità non avevano ancora evaso le domande di asilo presentate dall'imputato.

In merito ai suoi progetti per il futuro, AP 1 ha dichiarato al dibattimento di voler fare al più presto rientro in Tunisia per ricongiungersi con sua madre e suo figlio”.

(sentenza impugnata, consid. 1.1., pag. 8-9)

Al dibattimento d’appello, l’imputato ha reso, sulla sua vita, un racconto in alcune parti diverso da quanto dichiarato in precedenza.

Fra le differenze più eclatanti, si citano:

  • il racconto sui suoi rapporti con il figlio che, in questa sede, ha detto di non avere mai visto avendo lasciato la Tunisia prima della sua nascita (mentre, prima, aveva detto di essere espatriato quando il piccolo aveva un anno);

  • le dichiarazioni sull’età del figlio: secondo il racconto reso in questa sede, il figlio dovrebbe avere circa 12 anni, in precedenza, invece, aveva detto che il figlio ha 7, rispettivamente 13 anni;

  • le dichiarazioni sulla sua età, visto che in questa sede ha più volte detto di essere nato nel 1983 mentre, in precedenza, aveva detto di essere nato nel 1977, così come, peraltro, risulta dalla fotocopia del documento d’identità inviato al patronato dalla sorella;

  • le dichiarazioni sul suo rapporto con la madre del figlio: dopo avere detto di essere sposato, in questa sede ha detto di avere soltanto convissuto con la madre del figlio;

  • le dichiarazioni sul numero di fratelli e sorelle: in questa sede, ha detto di avere 4 fratelli e 3 sorelle mentre in precedenza i fratelli erano 8.

In sede d’appello, non ha più ribadito la volontà di far rientro in Tunisia per ricongiungersi con la madre e il figlio.

Ha, invece, detto di essersi deciso a venire in Svizzera perché non voleva più spacciare (per paura di tornare in carcere) e un “compaesano” (ma il termine non va interpretato alla lettera avendo egli mostrato di usarlo per indicare, in genere, gli stranieri) gli avrebbe detto che da noi si sta bene perché si riceve da mangiare, da dormire e si può fare la doccia (verb. dib. d’appello pag. 3). In realtà, così come risulta dalle stesse sue dichiarazioni, pochi giorni dopo il suo arrivo, egli non si è fatto scrupolo di cominciare a commettere furti poiché nel centro asilanti non riceveva soldi sufficienti a soddisfare le sue esigenze:

“ Mi sono deciso a farlo perché nel centro non mi aiutavano molto. Non avevo soldi per le sigarette e altro. In Italia con lo spaccio stavo bene. Qui mi sono ritrovato in ristrettezze economiche”.

(verb. dib. d’appello pag. 3)

Visto il brevissimo lasso di tempo trascorso dall’arrivo in Svizzera e l’inizio del suo delinquere nel nostro paese e vista l’evidente pretestuosità del motivo da lui indicato come molla che ha fatto scattare la sua decisione di darsi ai furti, questa Corte non può che concludere che AP 1 è venuto nel nostro paese senza nessuna intenzione di rimettersi sulla retta via ma unicamente per delinquere.

Conferma tale conclusione il fatto che, per sua stessa ammissione, il 9 gennaio 2012, appena rilasciato dopo l’arresto per il furto di __________, si è affrettato a commettere una serie di furti, quelli che hanno avuto come obiettivo le villette di __________.

“ Per questo furto (n.d.r.: quello di cui al DA 9.1.2012) ho passato in carcere 3 o 4 giorni. Appena uscito sono andato a rubare. Alla presidente che mi chiede come mai, rispondo che ero disperato, non sapevo quello che facevo (…) Dopo essere uscito dal carcere, ho cominciato subito a rubare e ho fatto diversi furti lo stesso giorno insieme” (verb. dib. d’appello pag. 3).

Visto come l’asserito stato confusionale non sia credibile (non va dimenticato che AP 1 ha alle spalle più di 10 anni di carcere in Italia), forza è concludere che il compiere, lo stesso giorno della sua scarcerazione, diversi furti lasciandosi pure andare a ripetuti danneggiamenti prova come egli fosse ben intenzionato a proseguire sulla strada della delinquenza già intrapresa in Italia.

Alla stessa conclusione porta il fatto che, subito dopo aver fatto rientro in Svizzera dalla Francia (dove è, asseritamente, andato per rendere visita alla sorella), egli ha ripreso, senza indugi, a rubare.

  1. In Svizzera, AP 1 è stato condannato, con decreto d’accusa 9 gennaio 2012, alla pena detentiva di 70 giorni per furto, danneggiamento ripetuto (in relazione al furto ma anche per avere danneggiato, prendendole a calci, alcune vetture) e violazione di domicilio.

Egli è incensurato in Francia (AI 17) e in Germania (AI 19).

Con l'alias - di cui l'imputato stesso ha riferito agli inquirenti (VI PG 26.03.2012, Al 25, all. a, pag. 8) - di AP 1, cittadino algerino nato il 25.11.1977, egli ha, invece, numerosi precedenti penali in Italia, tutti per spaccio di stupefacenti (cui si aggiunge una violazione della Legge sull’immigrazione), e meglio:

  • sentenza 22 settembre 2000 della Corte di Appello di __________: condanna alla reclusione di un anno e 4 mesi nonché alla multa di lire 8'000'000 per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti;

  • sentenza 17 gennaio 2002 della Corte di Appello di __________: condanna alla reclusione di 2 anni e 2 mesi nonché alla multa di lire 8'000’000 per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti;

  • sentenze 25 settembre 2003, 18 marzo 2004 e 27 maggio 2001 del Tribunale in composizione monocratica di __________: condanna all'arresto di 2 mesi e 20 giorni, all'arresto di 2 mesi e 20 giorni e all'arresto di 4 mesi per violazione delle norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

  • sentenza 25 ottobre 2005 della Corte di Appello di __________: condanna alla reclusione di 2 anni e alla multa di euro 3'000 per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti;

  • sentenza 26 settembre 2007 della Corte di Appello di __________: condanna alla pena complessiva di un anno e 8 mesi di reclusione nonché alla multa di euro 4'000 per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti e violazione delle norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

  • sentenza 7 ottobre 2008 della Corte di Appello di __________: condanna alla reclusione di anni 3 e alla multa di euro 14'000 per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione e vendita illecite di sostanze stupefacenti, (doc. TPC 12).

Non è chiaro quanti anni di carcere AP 1 abbia alle spalle. Secondo quanto da lui dichiarato al PP, egli ha scontato complessivamente 9 anni e 4 mesi (PP del 28.02.2012, Al 4, pag. 8). Al primo giudice e a questa Corte ha, invece, detto di avere scontato 10 anni e 4 mesi di carcere (verbale d'interrogatorio dell'imputato, all. 1 al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 2).

Ha, inoltre, dichiarato di non avere più pendenze penali in Italia.

  1. La prima Corte ha accertato che AP 1 è il responsabile del furto ai danni di ACPR 11 sulla scorta di considerazioni totalmente condivise da questa Corte e che, perciò, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, vengono qui riprodotte:

“ 5.1. Tra il 28 dicembre 2011 e il 2 gennaio 2012, a __________, veniva commesso un furto con scasso presso l'abitazione di ACPR 11, che in quel periodo si trovava in montagna con la sua famiglia per trascorrervi le vacanze natalizie.

“II colpo fruttava un cospicuo bottino composto da gioielli, orologi, borsette, abiti e altri oggetti nonché da denaro contante per fr. 11'000.--, per un valore complessivo denunciato di fr. 194'200.-- (cfr. denuncia di furto, Al 1 inc. MP 2012.53; verbale ACPR 11 del 02.02.2012, Al 1 inc. MP 2012.3875). I ladri causavano inoltre danni per fr. 40'800.-- (cfr. Al 1 inc. MP 2012.3875). A seguito di questo furto, ACPR 11 è stato risarcito dalla sua assicurazione per un importo di fr. 168'602.- (AI 18 inc. MP 2012.3875).

La Polizia scientifica intervenuta sul posto aveva modo di assicurare diverse tracce di contatto e biologiche. Tra queste, sono stati rinvenuti i profili DNA di due persone, ovvero di __________, cittadino algerino richiedente l'asilo e di AP 1.

5.1.1. lI DNA di K. veniva ritrovato su di una sciarpa del Milan trovata per terra, all'interno dell'abitazione ACPR 11. Interrogato da altro PP, in procedimento separato, K. ammetteva che la sciarpa gli apparteneva e riconosceva di essere stato in quella casa, ma, a suo dire, solo dopo che aveva visto uscirne tre individui, che non aveva riconosciuto, con borse e sacchetti. A suo dire, capito che si trattava di ladri, si era a sua volta introdotto nell'abitazione attraverso una finestra trovata già rotta, asportando due telefonini, un i-pod e qualche indumento (cfr. atti richiamati dal procedimento relativo a K., Al 8 inc. MP 2012.53).

5.1.2. Il DNA di AP 1 è stato invece rinvenuto su una delle aste di supporto del paravento del terrazzo (rapporto di comparazione DNA del 30.4.2012, Al 10 inc. MP 2012.3875; rapporto peritale del 1.5.2012 dell'IRM di __________, Al 11 inc. MP 2012.3875; rapporto di complemento della Scientifica 07.05.2012, Al 15 inc. MP 2012.3875).

Dal rapporto di comparazione della Polizia scientifica del 30.4.2012 (AI 10 inc. MP 2012.3875) risulta che la traccia in questione è stata prelevata "sul palo del paravento usato per lo scasso della finestra"; analogamente dal rapporto di complemento della Polizia scientifica del 7.5.2012 (AI 15 inc. MP 2012.3875) emerge che la traccia è stata ritrovata sul supporto del paravento "trovato sulla veranda all'esterno, proprio in prossimità della portafinestra citata, utilizzata come via d'entrata". Ne consegue che, contrariamente all'assunto della Difesa, la traccia biologica dalla quale è stato estratto il DNA di AP 1 è stata rinvenuta sull'asta che si trovava in terra in prossimità della portafinestra dal vetro rotto e che pertanto, con ogni probabilità è stata utilizzata per infrangere la vetrata al fine di poter accedere all'interno dell'appartamento. Tale risultanza è confermata dalla parte lesa ACPR 11, che sentito il 7 maggio 2012, nel descrivere lo stato dei luoghi da lui constatato subito dopo la scoperta del furto, ha dichiarato che una delle aste del paravento si trovava a terra vicino alla portafinestra e che proprio su quell'asta la Scientifica ha effettuato dei prelievi (VI PP 7.5.2012, Al 14 inc. MP 2012.3875, pag. 2).

Del resto, logica vuole che quando la Scientifica interviene sul luogo di un furto, effettui i prelievi sugli oggetti e nei punti per così dire più "interessanti" ai fini del rilevamento di tracce e che quindi li abbia effettuati proprio su quell'asta, dal momento che la stessa era a terra davanti al vetro infranto ciò che induceva con ogni evidenza a ritenerla il mezzo utilizzato dai ladri per spaccare il vetro della portafinestra.

5.2. AP 1 nega di essere coinvolto nel furto commesso nell'abitazione ACPR 11.

La Corte ha ripercorso puntualmente e cronologicamente le sue dichiarazioni al riguardo.

Nel primo interrogatorio in cui viene interpellato in merito a questo furto, l'imputato dichiara di essere già stato a __________ due volte, ma di non essere mai transitato nella strada sottostante la stazione che passa davanti all'appartamento di ACPR 11 (VI PP 30.04,2012, Al 7 inc. MP 2012.3875, pag. 2).

Quando la PP gli contesta che sul supporto del paravento in veranda è però stato rinvenuto il suo DNA, AP 1 risponde che "non é mia, non è possibile" (VI PP 30.04.2012, Al 7 inc. MP 2012.3875, pag. 2) e che "non so spiegarmelo, non sono mai stato li" (verbale citato, pag. 4), salvo poi ipotizzare, sempre durante il medesimo interrogatorio, che "magari sono passato di là ed ho spostato qualcosa. Magari scendendo dalla stazione ho toccato qualcosa”. (VI PP 30.04.2012, Al 7 inc. MP 2012.3875, pag. 5)

Nell'interrogatorio dinanzi alla Procuratrice pubblica del 4 maggio 2012, quando gli viene nuovamente contestato il riscontro del DNA, AP 1 dichiara:

“ lo non ho commesso il furto. Un amico, tale M. mi aveva però riferito che aveva visto, passando nei pressi della casa in questione, delle scatole all'esterno e aveva anche notato che il paravento era piegato. Preciso che questo racconto me lo aveva fatto scendendo dalla stazione in centro a __________. Sono quindi sceso in direzione del centro insieme a M. e lungo la strada siamo passati davanti alla casa in questione. Preciso che io non sono nemmeno entrato nel giardino. È stato questo mio conoscente ad accedere al giardino e poi, immagino, sia anche entrato in casa per poco tempo perché l'ho visto tornare con delle magliette e degli asciugamani piccoli. Preciso che queste cose erano già contenute in un sacchetto.

ADR che credo che questo sia successo il giorno 29 o 30 dicembre 2011 anche perché ricordo che il capodanno io l'ho trascorso a __________.

ADR che di questo M. non so nulla se non che forse abita a __________. Era la prima volta che lo incontravo. Dopo questa volta non l'ho più visto.

Per tornare al racconto, dico che M. è salito nel giardino e ha preso quelle due cose nella casa, e poi io l'ho chiamato gridando perché stavano arrivando delle persone.

Preciso che quindi io non sono entrato nella casa né in giardino. Posso pensare che la traccia rinvenuta sul palo sia da attribuire al fatto che quando M. voleva scavalcare di nuovo il giardino per scappare, per aiutarlo io ho sollevato leggermente il paravento affinché lui riuscisse meglio a scendere. Mi domando come mai non è stato trovato sangue visto che mi sono pure ferito con la sbarra”.

(VI PP 04.05.2012, Al 12 inc. MP 2012.3875, pag. 2)

Al dibattimento AP 1 ha continuato a negare di essere coinvolto nel furto commesso nell'abitazione di ACPR 11, ribadendo in sostanza la medesima versione dei fatti resa in sede d'inchiesta:

“ M. è di __________. lo l'ho incontrato alla stazione e mi dice che lui era passato davanti a una casa e aveva visto disordine. Mi ha chiesto io dove andavo e io gli ho risposto che andavo verso il centro. Dalla stazione siamo scesi. M. voleva dare un'occhiata all'interno della casa. Mi ricordo che erano tre giorni da che ero entrato in Svizzera. lo e M., parlando, siamo scesi verso __________ e siamo passati davanti a quella casa dove è stato commesso il furto. M. è salito sul giardino, ricordo che erano le 17.30/18.00 del pomeriggio. Ho visto arrivare una signora e una bambina e ho preso paura, per cui gli ho detto di scendere, di andare via. Visto che io ero rimasto a fare il palo mentre M. era entrato in quella casa, prima di scendere io gli ho detto di mettere a posto l'asta che era piegata, affinché non pensassero che eravamo stati noi. Passava magari quella signora che io avevo visto e poteva pensare che eravamo stati noi a fare il furto.

ADR: Mentre io facevo da palo il mio amico ha preso delle magliette, una borsa con dentro delle magliette. Qualcuno aveva preparato già la borsa e lui l'ha presa. In pochi secondi lui è sceso”.

(verbale d'interrogatorio dell'imputato, all. 1 al verbale del dibattimento, pag. 4)

In sostanza, AP 1 ammette di aver commesso, in correità con tale M., fungendo "da palo", un furto ai danni di ACPR 11, ma non il furto descritto nell'atto d'accusa (aggiuntivo) del 23 maggio 2012 emesso a suo carico, dichiarandosi inoltre estraneo ai relativi danneggiamenti.

La Corte, al contrario, sulla base di diversi elementi, univoci e convergenti, è giunta a ritenere AP 1 autore anche di questo furto.

5.3. La Corte è partita dalla circostanza certa che il DNA di AP 1 è stato trovato su di un'asta, supporto del paravento e che quest'asta è stata trovata sul giardino, per terra, in prossimità del vetro infranto della porta finestra (verbale interrogatorio ACPR 11 07.05.2012, Al 14 inc. MP 2012.3875; rapporto di comparazione DNA del 30.04.2012, Al 10 inc. MP 2012.3875; rapporto di complemento della Polizia Scientifica del 07.05.2012, Al 15 inc. MP 2012.3875).

La Corte ha valutato altresì che AP 1 (come visto sopra al punto 5.2) dapprima ha negato di essere mai transitato nella strada dove si trova l'appartamento obiettivo del furto (negando quindi di essere mai stato sul luogo del furto: ".... io non sono nemmeno entrato nel giardino”) per poi invece ammettere di essere passato in quella strada a suo dire con tale M. che si era introdotto nell'appartamento rubando taluni effetti. Non solo! Anche per giustificare la presenza del suo DNA su tale oggetto, l'imputato ha reso una versione dei fatti tutt'altro che lineare e costante. Durante l'inchiesta AP 1 ha infatti dichiarato di aver toccato il paravento per aiutare M. a scendere dal giardino:

“ quando M. voleva scavalcare di nuovo il giardino per scappare, per aiutarlo io ho sollevato leggermente il paravento affinché lui riuscisse meglio a scendere”

(VI PP 4.5.2012, Al 12, pag. 2).

Ma non è finita qui. Al dibattimento, AP 1 inizialmente ha dichiarato che quando ha visto sopraggiungere delle persone, prima che M. saltasse giù dal muretto gli ha “detto di mettere a posto l'asta che era piegata, affinché non pensassero che eravamo stati noi”.

Dal momento che in questa variante della sua versione egli non avrebbe nemmeno toccato l'asta (stante che avrebbe detto a M. di metterla a posto), invitato nuovamente a giustificare la presenza del suo DNA sull'asta del paravento, AP 1 ha dichiarato che:

“ L'asta era rovesciata verso l'esterno, sulla strada. lo l'ho toccata per rimetterla a posto per evitare che qualcuno pensasse e in particolare la signora che stava passando con una bambina, che eravamo stati noi a fare il furto”.

(verbale d'interrogatorio dell'imputato, all. 1 al verbale del dibattimento, pag. 5)

Forza è constatare che AP 1 prima dice di aver toccato l'asta del paravento per aiutare M. a scendere, poi dichiara di aver detto a M., prima che scendesse dal muro, di mettere a posto l'asta ed infine di averla toccata per rimetterla a posto dopo che M. era già saltato giù dal muro.

Ora, in base alle misurazioni effettuate (AI 19 inc. MP 2012.3875) dagli inquirenti, l'altezza del muro dalla parte del giardino dove era situato il paravento è di 2 metri e 44 cm. Ciò a giudizio della Corte è sufficiente ad escludere che AP 1 possa aver toccato l'asta per spostarla, per aiutare M. a scendere, così come esclude che possa averla toccata per rimetterla a posto (cfr. foto dei luoghi e misurazioni agli atti, Al 19 inc. MP 2012.3875).

La Corte ha pertanto ritenuto la versione di AP 1, con le diverse giustificazioni date sul motivo per il quale ha toccato l'asta del paravento, non credibile. Infatti la stessa, oltre ad essere disattesa dai motivi sopra esposti, risulta anche in contrasto con la circostanza certa (testimonianza ACPR 11; rapporto della Scientifica) che l'asta del paravento, sulla quale la Scientifica ha trovato il DNA di AP 1, è stata trovata sul giardino, per terra, vicino alla porta finestra. Ne consegue che per accedere al giardino l'imputato deve per forza esservi salito scavalcando il muro (circostanza questa che tra l'altro disattende la sua versione dell'aver fatto "solo" da palo, sulla strada, a M.).

L'incredibilità del racconto dell'imputato discende poi anche dal fatto che, secondo la sua versione, M. per accedere al giardino, avrebbe scavalcato il muro nel punto più difficoltoso, ovvero nel punto più alto (2 metri e 44 centimetri) in corrispondenza dell'ostacolo costituito dal paravento quando invece il muro, dalla parte opposta, è alto solo un metro e mezzo circa e non ha impedimenti per l'accesso (cfr. fotografie sub Al 19 inc. MP 2012.3875). È evidente per la Corte che AP 1 deve giustificare di aver toccato il paravento per cui giocoforza ha dovuto dichiarare che M., per accedere al giardino, si è arrampicato proprio dove si trovava il paravento che corrisponde però alla parte più alta del muro e per ciò stesso alla via d'accesso più difficoltosa. Questa versione, pertanto, oltre ad essere incredibile per quanto sopra detto, risulta anche contraria all'ordinario andamento delle cose che vuole in generale che i ladri cerchino la via d'accesso (e di fuga) più semplice e più facile che non è sicuramente quella indicata in concreto da AP 1.

5.4. La versione dei fatti resa da AP 1 secondo cui, prima di darsi alla fuga, lui e M. avrebbero rimesso a posto, anche se non perfettamente, il paravento, è poi contraddetta dalla testimonianza di ACPR 11, il quale così descrive lo stato dei luoghi sulla veranda dopo il furto:

“ Preciso che mi sono recato anche all'esterno, in giardino. Preciso alla verbalizzante che nel giardino avevo allestito in [recte: un] paravento alfine di ultimare dei lavori, [...]. Preciso che le stanghe del paravento erano fissate con delle "fascette", queste fascette erano quasi tutte rotte, e le stanghe erano a terra. Preciso che il paravento si trovava a terra, mentre un'asta me la ricordo a terra, distaccata di circa 1 metro o 1 metro e mezzo, vicino alla porta finestra. Preciso che alcune aste erano a terra mentre forse una era ancora attaccata al tessuto ed era in bilico, completamente verso il giardino”.

(VI PP di ACPR 11 del 7.5.2012, Al 14 inc. MP 2012.3875, pag. 2)

Oltre ad essere in contrasto con la testimonianza ACPR 11, che a differenza di AP 1 non ha alcun interesse a mentire, la versione dell'imputato comporta anche l'inverosimile conseguenza di ritenere che l'appartamento di ACPR 11 sia stato, durante la sua assenza, un vero e proprio porto di mare. Infatti dopo il terzetto di ladri che K. ha dichiarato di aver visto uscire da quell'appartamento, dopo K. stesso la cui sciarpa è stata trovata all'interno dell'appartamento e dopo AP 1 e M., ancora almeno un'altra persona sarebbe dovuta intervenire sul luogo dove avrebbe staccato le aste dal paravento, rotto le fascette e gettato proprio l'asta toccata da AP 1, a terra, davanti alla porta finestra.

L'inverosimiglianza di questa versione dei fatti emerge in tutta la sua evidenza per cui non è stata considerata dalla Corte che ha ritenuto AP 1 non credibile.

5.5. AP 1, per fondare la sua estraneità al furto in esame, ha anche tentato di far credere che non avrebbe mai potuto commettere il furto perché, a causa del suo problema alla gamba, non sarebbe stato in grado di scavalcare il muro per accedere al giardino (VI PP 4,5.2012, Al 12 inc. MP 2012.3875, pag. 3). II parere medico legale agli atti - richiesto dall'imputato stesso - Io ha chiaramente smentito (AI 20 inc. MP 2012.3875). Gli specialisti infatti hanno constatato che AP 1 presenta dei problemi di mobilità alla gamba destra (a causa di un'importante cicatrice sulla coscia), ma nondimeno hanno concluso che "Tale modesta riduzione della mobilità attivo-passiva delle articolazioni dell'anca e del ginocchio di destra non pare in grado di limitare in maniera determinante i movimenti dell'arto inferiore, essendo dunque in grado il soggetto di compiere le attività elencate nel quesito", ovvero correre/arrampicarsi su di una superficie (muro) e/o ancora saltare (cfr. quesiti posti dalla PP al medico legale, Al 16).

Del resto lo stesso imputato ha dovuto riconoscere alla fine

(VI 4.5.2012, Al 12 inc. MP 2012.3875, pag. 3) che nonostante il suo problema alla gamba, egli sarebbe comunque stato in grado di salire sul muro con l'aiuto di qualcuno.

Gli allegati problemi di mobilità non erano quindi altro che un estremo ed ulteriore tentativo dell'imputato di allontanare da sé il coinvolgimento nel furto ai danni di ACPR 11.

5.6. Significativa è infine la dichiarazione di AP 1 alla Procuratrice pubblica in corso d'inchiesta:

“[...] se avevo negato nello scorso verbale che il DNA fosse mio, è perché avevo saputo tutta la refurtiva rubata.

La verbalizzante mi ricorda che l'ammontare della refurtiva me lo ha reso noto dopo la contestazione del DNA.

R. ha ragione la verbalizzante, ho negato per un altro motivo, e meglio perché, da un lato mi sentivo tranquillo visto che io non sono assolutamente entrato in quella casa e non ho rubato nulla, ma dall'altro non volevo dar adito al pensiero che potessi essere io l'autore”.

(VI PP 4.5.2012, Al 12 inc. MP 2012.3875, pagg. 2-3)

Ora, se AP 1, come visto, giustifica la contestazione del risultato del DNA con l'importanza della refurtiva sottratta quando ancora a quel momento l'interrogante non gli aveva comunicato l'ammontare della refurtiva - circostanza ammessa dall'imputato stesso e che risulta inequivocabilmente dal verbale d'interrogatorio del 30.4.2012 -, tale risultanza dimostra chiaramente che egli era già a conoscenza di quanto era stato sottratto nell'abitazione di ACPR 11, ciò che a giudizio della Corte costituisce un ulteriore forte indizio del suo coinvolgimento nel furto.

Non vi è chi non veda a questo punto che il motivo per cui AP 1 non ammette, contrariamente a quanto avvenuto per i furti di __________ e per quelli del Carnevale di __________, anche questo furto, è, alla luce dei fatti appena esposti, facilmente rilevabile e cioè l'ingente bottino di oltre fr. 190'000.-, ben diverso da quello, senz'altro più modesto, dei furti da lui ammessi. In un certo senso, è stato l'imputato stesso a rivelarlo alla Procuratrice pubblica con il "lapsus" di cui si è detto.

5.7. Una ulteriore dimostrazione della poca attendibilità delle dichiarazioni di AP 1 è data poi dalle contraddizioni di cui sono disseminate le sue dichiarazioni. A titolo di esempio, in merito alla data in cui sarebbe stato, unitamente a M., presso l'abitazione di ACPR 11, nel verbale del 4.5.2012 afferma di essere stato a Lugano con M. il 29 o 30 dicembre 2011 (AI 12 inc. MP 2012.3875, pag. 2), quindi appena giunto in Svizzera. Al dibattimento ha dichiarato invece che quando era a __________ con M. "erano tre giorni da che ero entrato in Svizzera" (verbale d'interrogatorio dell'imputato, all. 1 al verbale dibattimentale, pag. 4 e pag. 5).

Dal momento che l'imputato è giunto in Svizzera il 29 dicembre 2012, come ha dichiarato lui stesso nei verbali d'interrogatorio del 5.1.2012 (AI 1 inc. MP 2012.297, pag. 1) e del 27.2.2012 (AI 1, pag. 4) e come risulta dallo scritto 22.6.2012 dell'Ufficio federale della migrazione (doc. dib. 2) - e non il 26 dicembre 2011 come da lui dichiarato in aula - comporta secondo questa versione dei fatti che egli si trovava a __________ il 1. gennaio 2012. Ora, queste divergenti dichiarazioni sono solo una - ulteriore - dimostrazione della poca attendibilità delle sue dichiarazioni dal momento che, comunque, entrambe le date da lui indicate si situano nel periodo di commissione del furto con scasso perpetrato, vista l'assenza da casa della famiglia ACPR 11, dal 28 dicembre 2011, ore 18.00, al 2 gennaio 2012, ore 18.00. Oltre a queste, vi sono anche le contraddizioni su dove AP 1 ha trascorso il Capodanno. Infatti nel verbale PP del 30.4.3012 dichiara di averlo trascorso a __________ (AI 7 inc. MP 2012.3875, pag. 2) mentre che nel successivo verbale d'interrogatorio afferma che a Capodanno si trovava a __________ (VI PP 4.5.2011, Al 12 inc, MP 2012.3875, pag. 2). Ebbene, trattandosi di un fatto - se abbia trascorso il Capodanno a __________ - di cui l'imputato non può non ricordarsi, conforta la conclusione che AP 1, in un caso o nell'altro, ha mentito. Attitudine questa che comunque ha stupito poco la Corte nella misura in cui AP 1 ha già dimostrato di saper mentire con grande determinazione laddove ha negato pervicacemente per tutta la durata dell'inchiesta di aver commesso i furti dei telefonini a __________, tenendo testa alla Polizia e al PP per ben quattro verbali d'interrogatorio, contestando la chiamata in causa di S. persino a confronto con lo stesso, tacciandolo di bugiardo, per poi invece ammettere al dibattimento di aver commesso i suddetti furti.

5.8. Non da ultimo la Corte ha ritenuto che il modus operandi del furto in casa ACPR 11 è analogo a quello messo in atto dall'imputato in occasione dei furti nelle abitazioni di __________, in merito ai quali ha dichiarato:

“ Io sono entrato nelle case dove già dall'esterno si vedeva che non c'era nessuno. lo non prendo il rischio di entrare se ci sono delle persone. Quando entro bevo whiskey, birra e cose così”.

(verbale d'interrogatorio dell'imputato, all. 1 al verbale dibattimentale, pag. 5)

Anche l'appartamento della famiglia ACPR 11, nel periodo in cui è stato commesso il furto, era disabitato; anche nell'abitazione di ACPR 11 i ladri hanno bevuto whiskey (VI PP ACPR 11 del 7.5.2012, Al 14 inc. MP 2012.3875, pag. 3). Circostanza quest'ultima particolarmente significativa nella misura in cui non è certamente comune ai ladri il soffermarsi nelle abitazioni e consumare bevande alcoliche con l'indubbio rischio di perdere lucidità ma soprattutto di lasciare materiale genetico compromettente.

Infine, anche la refurtiva sottratta nel furto ACPR 11 corrisponde al genere di refurtiva rubata da AP 1 e dai suoi correi a __________, segnatamente capi di abbigliamento, borse e altri oggetti di uso quotidiano.

5.9. II convincimento cui è giunta la Corte nel ritenere AP 1 autore anche del furto ai danni di ACPR 11, non muta a fronte dell'argomento difensivo secondo cui la refurtiva non è stata ritrovata e AP 1 non avrebbe avuto un posto dove metterla visto che si trovava al centro asilanti dove veniva perquisito, dal momento che l'imputato era libero di uscire, di muoversi e di andare dove voleva e quindi aveva la concreta possibilità di occultare, all'esterno del Centro, tutta la refurtiva che voleva, così come del resto aveva fatto con i telefonini sottratti al Carnevale di __________ (VI PG S. del 27.02.2012, Al 1, pag. 2).

5.10. In definitiva, tenuto conto del riscontro oggettivo costituito dal rinvenimento del DNA dell'accusato sull'asta del paravento; della posizione dell'asta trovata vicino alla porta finestra dal vetro infranto; delle diverse, contraddittorie ed incredibili versioni fornite da AP 1 sul motivo per il quale ha toccato quell'asta del paravento (lasciandovi il suo DNA); della sua iniziale negazione seguita dalla ritrattazione di non essere mai passato nella strada dove è situato l'appartamento ACPR 11; della sua descrizione dello stato dei luoghi diversa da quella constatata e descritta dalla vittima e quindi da questa contraddetta unitamente all'inverosimiglianza della conseguenza che altre persone, dopo l'accusato, abbiano visitato il luogo teatro del furto; dell'assenza di impedimenti (fisici), pure allegati, per l'imputato a scavalcare il muro per accedere al giardino; dell'altrimenti inspiegabile conoscenza dell'entità della refurtiva prima ancora della contestazione dell'ammontare della stessa da parte degli inquirenti; dell'analogia del modus operandi con altri furti nelle abitazioni, ammessi dall'imputato e dell'innegabile possibilità che l'accusato aveva di occultamento (fuori dal Centro) della refurtiva, la Corte, valutato tutti questi elementi globalmente, nel loro insieme e preso atto che gli stessi vanno univocamente nella stessa direzione, è giunta al convincimento che AP 1 abbia commesso, unitamente a terzi, il furto ai danni di ACPR 11 nel periodo compreso tra iI 28.12.2011 e il 2.1.2012.”

(sentenza impugnata, consid. 5, pag. 12-21)

  1. Alle considerazioni di cui sopra questa Corte si limita ad aggiungere che la versione di AP 1 - che pretende di avere toccato dall’esterno l’asta su cui è stato ritrovato il suo DNA - non è credibile anche per i seguenti motivi.

Ritenuto che il paravento (di cui le aste erano parte integrante) era applicato ad una ringhiera la cui base si trovava a 244 cm dal viale d’accesso al garage dove AP 1 dice di essere rimasto, è impossibile che egli possa averne toccato un’asta senza essere entrato nel giardino visto che ACPR 11 ha dichiarato che:

“ alcune aste erano a terra, mentre forse una era ancora attaccata al tessuto ed era in bilico, completamente verso il giardino” (verbale interrogatorio ACPR 11 07.05.2012, pag. 2, Al 14 inc. MP 2012.3875).

Del resto, quella parte di giardino non era praticamente visibile da chi passava sulla stradina per cui anche quanto detto da AP 1 (che ha preteso di avere voluto spingere nel giardino l’asta per evitare che i passanti si insospettissero) è del tutto inverosimile.

  1. Al dibattimento d’appello, non sono emersi elementi atti a togliere valore indiziante alle circostanze surriportate. Ne consegue che questa Corte conferma, per le considerazioni già espresse dalla prima Corte, che l’appellante è autore colpevole del furto, dei danneggiamenti e della violazione di domicilio commessi ai danni di ACPR 11.

Commisurazione della pena

  1. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva nella commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2). Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP). Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767)
  • estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso. Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 393, n. 17, pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”). L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che
  • ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 14.5.2012 in 6B_548/2011).

  1. Giusta l’art. 19 cpv. 1 della LF sugli stupefacenti (LStup), chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato, tra l’altro, acquista, trasporta, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, oppure fa preparativi a questi scopi, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con un pena pecuniaria.

Per l’art. 144 CP, l’autore di danneggiamenti è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Per l’art. 186 CP, in caso di violazione di domicilio, l’autore di danneggiamento è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Giusta l’art. 139 CP, chiunque, per procacciare a sé o a altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

  1. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

Per il cpv. 2 dello stesso disposto, invece, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (Stoll, op. cit., ad art. 49 CP, n. 82, pag. 507; Ackermann, op. cit., ad art. 49, n. 54, pag. 933).

  1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

  1. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponente; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010, inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010, consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc. 6B_585/2008, consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; DTF 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

  1. Nel considerando dedicato alla commisurazione della pena, il primo giudice si è dilungato sulle circostanze legate all’autore, rilevando:

i numerosi precedenti penali;

i lunghi anni di carcere scontati in Italia;

la pretestuosità della domanda d’asilo presentata nel nostro paese;

l’intenzionalità dell’assenza di un valido documento d’identità;

l’evidente incuranza delle leggi del paese che lo ospita.

Egli ha, poi, considerato, a favore del condannato, le parziali ammissioni, la parziale collaborazione, il carcere preventivo sofferto e la precaria situazione familiare e personale.

Nulla è stato, invece, rilevato in relazione alle circostanze oggettive e soggettive legate ai reati di cui AP 1 deve rispondere.

  1. In realtà, così come indicato da legge e giurisprudenza, occorre valutare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponente), valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponente) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai reati e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

L’appellante risponde, dunque, di 11 furti per una refurtiva del valore - denunciato - di fr. 203'005,20 e euro 70.-. Inoltre, essendo quasi tutti i furti (tranne quello di cui al punti 1.9 e 1.10 dell’AA) stati commessi con scasso, egli risponde, oltre che delle relative violazioni di domicilio, anche di danneggiamenti per un valore complessivo denunciato di fr. 55’857,95. Quindi, in relazione ai reati a suo carico, AP 1 risponde per un danno complessivo denunciato pari a fr. 258’863,15.

Qualifica, dunque, negativamente la colpa dell’appellante, dapprima, il numero di furti messi a segno nel breve lasso di tempo considerato dagli atti d’accusa con cui è stato rinviato a giudizio (11 furti in poco meno di 2 mesi) e, poi, l’ammontare considerevole del danno causato alle vittime, non solo con le sottrazioni, ma anche - e per importi non trascurabili - con i danni fatti per penetrare nelle diverse abitazioni. Aggrava, poi, la colpa di AP 1 il fatto che egli non si sia limitato a danneggiare le cose altrui nella misura necessaria a penetrare negli appartamenti o nelle case derubate ma che, una volta all’interno, si sia lasciato andare anche ad atti di danneggiamento del tutto gratuiti: si veda, in particolare, quanto fatto all’interno dell’abitazione di ACPR 11 (“il ladro ha sporcato tutto l’appartamento, mi ricordo che ha anche strappato i regali sotto l’albero dei bambini” (verbale interrogatorio ACPR 11 07.05.2012, pag. 3, Al 14 inc. MP 2012.3875); cfr., anche, verbale 02.02.2012 in cui ACPR 11 dice di avere trovato, dopo il furto, anche bruciature sul divano che “prima non c’erano”; cfr., pure, verbale 26.3.2012 pag. 3 in cui, fra l’altro, AP 1 ammette di avere anche vomitato, avendo egli “bevuto parecchio”, nell’abitazione di una vittima; cfr., infine, tutti i rapporti relativi ai diversi furti in cui si evidenzia il grande disordine lasciato dai ladri dopo la loro incursione).

Dal profilo soggettivo, rilevante è il fatto che AP 1, come dimostrato dall’ammontare della refurtiva, non ha delinquito unicamente per procacciarsi di che vivere, ma lo ha fatto per assicurarsi un surplus (anche se, verosimilmente, modesto) ritenuto, in particolare, non solo che, in quanto richiedente l’asilo, la sussistenza gli era assicurata, ma anche che egli ha continuato a rubare pure dopo il furto a danno di ACPR 11 da cui ha ricavato una refurtiva di valore non indifferente anche considerato il deprezzamento della merce rubata. Ciò qualifica in senso negativo la sua colpa ritenuto che la sua libertà di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità era, in questo senso, totale.

Infine, non può essere dimenticato, sempre quale elemento qualificante la sua colpa, il fatto che egli, come visto al consid 6., è entrato in Svizzera sostanzialmente deciso a continuare nell’attività delinquenziale.

Ne consegue che, in relazione ai furti (e reati annessi), la colpa di AP 1 è mediamente grave.

Meno grave - anche se non trascurabile - appare la colpa di AP 1 in relazione all’infrazione alla LFStup di cui risponde: da un lato, per la natura della sostanza stupefacente trattata (hashish) e, d’altro lato, perché di essa, secondo gli accertamenti dei primi giudici, egli non avrebbe fatto commercio ma l’avrebbe regalata ad amici (cfr. sentenza impugnata, consid. 6.1., pag. 21).

Pertanto, in funzione delle circostanze oggettive e soggettive dei reati di cui risponde, adeguata alla colpa di gravità media di AP 1 appare essere una pena detentiva aggirantesi tra i 20 e i 24 mesi.

Questa pena, come detto, va, ancora, ponderata in funzione delle circostanze personali del reo.

Nell’ambito di tali circostanze (Täterkomponente), non é da trascurare - quale ulteriore elemento aggravante di un peso non indifferente (STF 5.7.2012 in 6B_49/2012) - che egli non ha saputo trarre profitto né dalle numerose precedenti condanne in Italia, né dal lungo carcere patito. In questo senso, AP 1 appare essere stabilmente installato nella delinquenza: non può non essere rilevato che almeno dal 2000 in poi la sua storia è fatta soltanto di clandestinità, di reati, di condanne e di prigione e poi ancora di reati.

Dagli atti non emergono, invece, particolari elementi attenuanti. Nemmeno AP 1 può trarre circostanze attenuanti dal suo comportamento processuale avendo egli mentito ancora davanti a questa Corte.

A favore del condannato vanno, comunque, considerate una situazione di partenza - al paese natale - certamente non facile, una scarsa formazione di base e le oggettive difficoltà che caratterizzano la vita dei clandestini.

Pertanto, tutto considerato, questa Corte ritiene di poter confermare - siccome adeguata alla colpa di AP 1 - la pena detentiva di 22 mesi inflitta dal primo giudice.

  1. Ritenuto come - in considerazione dei numerosi precedenti penali, del fatto che ha ricominciato a delinquere pochissimo tempo dopo essere uscito di prigione e della situazione personale - per AP 1 debba essere posta una prognosi negativa, la pena è totalmente da scontare.

  2. AP 1 è giunto al dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena. Non occorre, dunque, chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza.

Tassa di giustizia e spese

  1. Visto l’esito del giudizio, è confermato l’addebito a carico di AP 1 degli oneri processuali di prima sede.

Anche gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 800.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 82 cpv. 4, 84, 263 e segg., 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,

32 cpv. 1 Cost.,

6 par. 2 CEDU,

14 cpv. 2 patto ONU II,

12, 30, 31, 40, 47, 49, 51, 69, 70, 103 segg., 139, 144, 186 CP,

19 cpv. 1, 19a LStup,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza, ritenuto che, in assenza di impugnazione, i dispositivi numero 1.4., 1.5., 3., 4., 5. della sentenza 26 giugno 2012 della Corte delle assise correzionali di __________ sono passati in giudicato:

  1. AP 1, sedicente, è dichiarato autore colpevole di:

2.1. ripetuto furto per avere, nel periodo 28 dicembre 2011 - 26 febbraio 2012, a __________, in correità con terzi e a scopo di indebito profitto, in 11 occasioni sottratto cose mobili altrui al fine di appropriarsene, per un valore complessivo denunciato di fr. 203'005,20 ed euro 70.-;

2.2. ripetuto danneggiamento commesso in 8 occasioni, in correità con terzi, al fine di commettere parte dei furti di cui al dispositivo 2.1.;

2.3. ripetuta violazione di domicilio commessa in 7 occasioni, in correità con terzi, al fine di commettere parte dei furti di cui al dispositivo 2.1..

  1. AP 1 è condannato:

3.1. alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena detentiva di 70 giorni di cui al decreto d’accusa del 09.01.2012;

3.2. al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 1'119,70.- per il procedimento di primo grado.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 800.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

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Cost

  • art. 32 Cost

CP

  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 49 CP
  • art. 139 CP
  • art. 144 CP
  • art. 186 CP

CPP

  • art. 6 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 404 CPP
  • art. 408 CPP
  • art. 428 CPP

LStup

  • art. 19 LStup

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

vCP

  • art. 63 vCP

Gerichtsentscheide

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