Incarto n. 17.2011.98
Locarno 8 febbraio 2012/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 27 giugno 2011 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 17 giugno 2011 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano
richiamata la dichiarazione di appello 5 settembre 2011;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza del 17 giugno 2011 la Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato AP 1 autrice colpevole di:
appropriazione indebita, per avere a Lugano, nel periodo
compreso tra il 17 luglio e il 3 agosto 2009, allo scopo di procacciare a sé e a terzi un indebito profitto, indebitamente impiegato valori patrimoniali a lei affidati mediante conferimento di una procura con diritto di firma individuale sul conto nr. presso il __________ da parte di ACPR 1, rilasciatale il 3 luglio 2009 contestualmente all'apertura della relazione e meglio, abusando della sua qualità di procuratrice, predisposto all'insaputa del titolare l'ordine di bonifico datato 17 luglio 2009, consegnato alla banca il 21 luglio 2009 ed eseguito il 3 agosto 2009 con valuta 24 luglio 2009, per il trasferimento della somma di fr. 100'000.- a favore del conto della __________, società totalmente estranea a ACPR 1, danneggiando in tal modo il patrimonio di quest'ultimo per fr. 100'020.-
In applicazione della pena, la Corte ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria di fr. 4'500.- corrispondenti a 150 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna, sospendendone l'esecuzione per un periodo di prova di due anni.
L'imputata è stata condannata a versare all'accusatore privato ACPR 1 l'importo di fr. 100'020.- oltre interessi al 5% dal 3 agosto 2009 e l'importo di fr. 5'000.- a titolo di risarcimento danni mentre, per il rimanente della sua pretesa, l'accusatore privato è stato rinviato al competente foro civile. L'imputata è pure stata condannata a pagare la tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi. La Corte ha inoltre ordinato la confisca delle relazioni bancarie
conto n. presso __________ intestato a __________,
conto n. presso __________ intestato a __________ e
conto n. presso __________ intestato a __________,
con l'attribuzione dei rispettivi saldi all'accusatore privato, dedotto il pagamento della tassa di giustizia e dei disborsi. Confiscata la documentazione cartacea annessa al rapporto di polizia, per finire, la Corte ha ordinato il sequestro conservativo - a garanzia delle pretese dell'accusatore privato non già soddisfatte dalle confische suddette - delle relazioni bancarie
conto n. presso __________ intestato a __________ in liquidazione,
conto n. presso __________ intestato a L. e AP 1 e
preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise correzionali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 5 settembre 2011, AP 1 ha precisato di postulare il suo completo proscioglimento dal reato di appropriazione indebita, invocando tra l'altro la violazione del principio accusatorio.
L'appellante non ha presentato istanze probatorie. Con decisione 26 ottobre 2011, la presidente della Corte ha assegnato alle parti un termine per comunicare alla Corte l'eventuale consenso allo svolgimento del procedimento con la procedura scritta. Il consenso è stato accordato dal procuratore pubblico il 7 novembre 2011, mentre non è stato accordato dall'imputata e dall'accusatore privato.
esperito il pubblico dibattimento l'8 febbraio 2012 durante il quale:
il procuratore pubblico ha postulato la reiezione dell'appello;
il patrocinatore dell'accusatore privato ha chiesto la reiezione dell'appello;
il patrocinatore dell'imputata ha chiesto l'accoglimento dell'appello, con conseguente proscioglimento della sua patrocinata.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 17 giugno 2011 della Corte delle assise correzionali è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Commentario CPP, Zurigo 2010, ad 398, n. 13).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398 n. 7).
Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg), dei testi (art. 162 e seg), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg), le perizie (art. 182 e seg) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep 1980 pag. 192 consid. 3; Rep 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7.5.2003 consid. 2.2).
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a edizione, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 e n. 4 ad § 62; STF 6B_1028/2009 del 23.4.2010; STF 6B_10/2010 del 10.5.2010; STF 6B_936/2010 del 28.6.2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10.5.2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30.3.2007), nel senso sopra indicato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (STF 6B.230/2008 del 13.5.2008 consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del 19.4.2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B_369/2011 del 29.7.2011 consid. 1.1 pag. 2; STF 6B_235/2007 del 13.6.2008 consid. 2.2 pag. 3; STF 6P.218/2006 del 30.3.2007 consid. 3.8.1 pag. 7; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; DTF 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).
L'accusata: vita, formazione, attività e precedenti penali
Nel gennaio 2009, AP 1 si è annunciata al registro degli arbitri della Camera di commercio di __________ e nel maggio 2009 ha depositato il suo dossier presso l'autorità di __________ competente al rilascio del patentino di fiduciario, senza che il 23 settembre 2009 avesse ottenuto risposta. Da giugno 2009 AP 1 è stata assunta dalla __________ (in seguito __________).
AP 1 si è notificata all'Amministrazione delle contribuzioni come ereditiera, nonostante tale non fosse. Lo ha fatto - come da lei ammesso al dibattimento di appello (cfr. verb. dib. di appello, pag. 6 nel mezzo) - soltanto per ottenere il permesso di residenza. Da maggio 2009 percepiva, a suo dire, dalla __________ un salario mensile di fr. 6'500.- lordi. Ha detto di possedere una casa a __________, in provincia di __________, del valore di circa 20'000.- Euro.
Lavora attualmente come impiegata alle dipendenze di una non meglio specificata ditta __________ percependo, a suo dire, uno stipendio lordo mensile di fr. 5'500.-.
Essendo nel frattempo cessata la convivenza con L., vive da sola a __________ e paga mensilmente un canone di locazione di fr. 950.- e un premio di cassa malati di fr. 355.-.
Cittadina italiana, AP 1 è incensurata sia in Svizzera che in Italia (sentenza impugnata, consid. 1c, pag. 7).
Accertamenti della Corte delle assise correzionali
Il 3 luglio 2009 ACPR 1 ha, poi, aperto a suo nome un conto presso il __________ e ha conferito procura, con diritto di firma individuale, a AP 1, depositando contestualmente sul conto fr. 120'000.- con 4 assegni da Euro 20'000.-.
Con scritto datato 17 luglio 2009, ricevuto in banca il 21 luglio 2009, AP 1 ha ordinato un bonifico di fr. 100'000.- a debito della relazione presso il __________ intestata a ACPR 1 e a favore della relazione aperta presso il __________ intestata __________, bonifico - operato in data 3 agosto 2009, così come attestato dall'avviso di addebito del __________ di medesima data - giustificato dalla AP 1 con la causale “a fronte del versamento di capitale sociale”.
ACPR 1, dal canto suo, ha negato di avere autorizzato il bonifico e di essere stato a conoscenza dell'esistenza della __________
Secondo i primi giudici, la __________ era una società attiva nell'ambito degli esercizi pubblici, quindi non riguardava ACPR 1 quanto piuttosto P..
Ordinando il bonifico a favore della __________, AP 1 non ha agito nell'interesse di ACPR 1 ma piuttosto per realizzare quanto stava a cuore a lei e a L., e meglio l'acquisto di due bar, proseguendo poi, peraltro, nell'impiego indebito dei soldi provenienti da ACPR 1 anche dopo il 3 agosto 2009, giorno in cui P. si era ritirato da ogni affare con loro.
Diversamente da quanto sostenuto da AP 1, secondo la prima Corte, essa non era dunque in buona fede quando ha ordinato il bonifico contestato. L'emissione della fattura da parte della __________, in data 17 agosto 2009, per un importo di fr. 135'150.-, a carico dei due D., sarebbe, poi, la riprova dell'assenza della buona fede.
Da ciò il riconoscimento dei presupposti del reato di appropriazione indebita e la conseguente condanna di AP 1.
Da qui, la presente procedura.
Principio accusatorio e carattere vincolante dell'atto d'accusa
L'appellante rimprovera al primo giudice di aver trattato fatti posteriori al 3 agosto 2009, ossia all'esecuzione da parte del __________ del bonifico di fr. 100'000.- conseguente all'ordine della procuratrice AP 1 datato 17 luglio 2009 e consegnato alla banca il 21 luglio 2009. Non fanno, a suo dire, parte dell'atto d'accusa tutti i fatti posteriori a tale data e nemmeno la fattura emessa dalla __________ il 17 agosto 2009. L’avere “usato” fatti posteriori costituirebbe una violazione dell'art. 350 CPP. Bisognerebbe infatti, sempre a suo dire, “fare uno sforzo e valutare i fatti sulla base di quanto è successo fino al 3 agosto 2009 e non oltre”.
Secondo l'art. 350 cpv. 1 CPP, il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto d'accusa, ma non alla relativa qualificazione. Questa norma è il riflesso del principio accusatorio dell'art. 9 CPP, in base al quale il giudice è vincolato dal tenore dell'atto d'accusa e può giudicare unicamente i fatti che vi sono descritti in maniera precisa (STF 6B_966/2009 del 25.3.2010 consid. 3.2; 6B_984/2009 del 25.2.2010 consid. 2.3; 6B_292/2009 del 16.10.2009 consid. 1.1; 6B_459/2007 del 18.1.2008 consid. 4.2; 6P.183/2006 del 19.3.2007 consid. 4.2; 6P.51/2005 del 30.11.2005 consid. 3.2; DTF 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2b e c; 116 Ia 455 consid. 3cc; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, n. 6 e segg. e 16 e segg. ad § 50; Schmid, StPO, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 2 ad art. 9 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 208 ad § 12 pag. 79; Niggli/Heimigartner, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, n. 36 e segg. ad art. 9 CPP; Schubarth, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, n. 4 ad art. 9 CPP).
Conformemente all'art. 325 cpv. 1 lett. f CPP, la descrizione dei fatti contenuta nell'atto d'accusa deve essere succinta ma precisa: succinta, onde evitare che l'atto d'accusa venga trasformato in un memoriale d'accusa in violazione del principio di indipendenza del giudice; precisa, per assicurare il principio di immutabilità dell'accusa (Noseda, Commentario CPP, ad art. 325 n. 3). La descrizione dei fatti deve essere anche completa, per garantire un'informazione adeguata a favore dell'accusato; deve pertanto menzionare concretamente gli elementi oggettivi e soggettivi che configurano il reato, secondo criteri di dettaglio variabili a dipendenza della complessità e gravità del caso (Ackermann/Vetterli, Brisante Aspeckte der neuen Anklageschrift, in RPS 126-2008, pag. 209; Noseda, op. cit., loc. cit.).
L'appello su questo punto si avvera, dunque, privo di consistenza.
Fatti sottoposti a giudizio
14.1. Il 2 giugno 2008 AP 1 e L. - che si occupavano del rilevamento di esercizi pubblici in stato fallimentare o, comunque, in difficoltà economiche - hanno rilevato “__________”, società Sagl che gestiva l'Albergo __________, attività che è stata da loro portata avanti fino a maggio/giugno 2009 (interrogatorio 18.1.2010 di AP 1, pag. 2 in alto).
La Salentina è poi stata rilevata dalla __________, società precedentemente acquistata da AP 1 e L., il cui amministratore unico era M. (interrogatorio 18.1.2010 di AP 1, pag. 2 in alto; interrogatorio 4.3.2010 di M. M., pag. 2 verso l'alto).
14.2. Nel maggio/giugno 2009, AP 1 e L. hanno ritirato dall'Ufficio fallimenti l'inventario del Bar “__________”, sito in via __________ e hanno sottoscritto un contratto di locazione per uno spazio commerciale in nel quale, a settembre 2009, avrebbero dovuto aprire l'esercizio pubblico “”, contratto successivamente rescisso (interrogatorio 18.1.2010 di AP 1, pag. 2 verso l'alto).
14.3. AP 1 e L. hanno, poi, acquistato con cessione delle azioni la __________, società costituita da M. nel novembre 2007 per conto di clienti italiani (interrogatorio 4.3.2010 di M., pag. 1 in basso e pag.2 in alto).
Nel contesto di tale acquisto, i due avevano manifestato a M. - amministratore unico della __________ - l'intenzione di acquistare una società che potesse gestire l'Albergo __________, il __________ e la champagneria in centro a __________ . M. ha quindi ceduto le azioni al portatore della __________ ai signori AP 1 e L..
Secondo M., tuttavia, “non doveva però essere la stessa __________ a gestire direttamente gli esercizi pubblici, bensì quest'ultima avrebbe dovuto detenere una partecipazione nella __________” - società già di proprietà di AP 1 e L.
Non è chiaro quando avvenne l’acquisizione della __________.
Dagli atti si può, tuttavia, desumere che la cessione del pacchetto azionario è in ogni caso precedente al 30 giugno 2009, data alla quale L. ha sottoscritto “per accettazione __________” l'offerta di onorario dell'arch. S. per l'allestimento dell'incarto per una “domanda di costruzione al mappale __________ ” in __________ [cfr. lettera dell'arch. S. alla __________, nella mappetta sospesa colore verde con l'etichetta “Fatt. Pagate __________(da reg.)”, scatola doc. sequestrati, allegata al rapporto di polizia/AI 7].
Anche dopo la cessione del pacchetto azionario della __________ a AP 1 e L., M. ha continuato ad essere amministratore unico di questa società [AI 7 (rapporto di polizia 7.10.2009), allegato 15)].
14.4. Non è contestato che P. ha conosciuto per primo AP 1 e L. e che ha, poi, presentato i due al padre ACPR 1.
ACPR 1 situa questa conoscenza attorno al 20 giugno 2009. AP 1 si è presentata come avvocato (cfr. verb. dib. d'appello, pag. 4 in basso). Questa qualifica professionale addotta da AP 1 - non corrispondente al vero (cfr. sopra consid. 7) - risulta del resto anche in un articolo di presentazione reperibile in http://www.presse-tourisme.com/article.cfm?id=467, nel quale l'imputata è presentata come “avocate de métier”. Si noti che questa qualifica era stata utilizzata da AP 1 anche nei suoi contatti con i funzionari del , tant’è che questi, rivolgendosi a lei, la chiamavano “avvocato” (cfr. messaggio mail 14.7.2009 ore 12.32 di A., nella mappetta sospesa colore rosa con l'etichetta “”, scatola doc. sequestrati, allegata al rapporto di polizia/AI 7).
E' accertato - come in questa sede ammesso dall’appellante (cfr. dichiarazione di appello, pag. 3 verso il basso) - che la collaborazione, peraltro di brevissima durata visto che il tutto si è svolto sull’arco di al massimo due mesi, di P. e ACPR 1 con la coppia AP 1/L. si è sviluppata su binari diversi.
a. P. si è interessato alle attività che gli sono state proposte da AP 1 e L. nell’ambito della ristrutturazione e gestione di esercizi pubblici. Con scrittura privata datata 1. luglio 2009, che prevedeva il versamento da parte sua di Euro 30'000.-, egli ha acquistato il 50% del pacchetto azionario della __________. Contestualmente alla firma della scrittura in questione e al suo versamento di Euro 10'000.-, gli è stato consegnato il 49% del pacchetto azionario della società (interrogatorio 18.1.2010 di AP 1, pag. 2 e allegato B, all'interrogatorio menzionato). P. ha collaborato attivamente alla ristrutturazione del __________ sito in __________(interrogatorio 23.9.2009 di L., pag. 3 verso il mezzo), fino a quando, all'inizio del mese di agosto 2009, per problemi intervenuti, ha interrotto ogni collaborazione con AP 1 e L., sottoscrivendo la dichiarazione presente agli atti in fotocopia, allegata al verbale 23.9.2009 di AP 1 e, in originale, nella mappetta sospesa colore azzurro con l'etichetta “P.”, scatola doc. sequestrati, allegata al rapporto di polizia/AI 7.
A quel momento, P. aveva pagato una parte del saldo di Euro 20'000.- ancora dovuto per l'acquisto delle azioni della __________, restando - secondo AP 1 - ancora scoperti Euro 8'500.- (interrogatorio 18.1.2010 di AP 1, pag. 2 verso il mezzo).
b. ACPR 1, dal canto suo, nel corso del primo incontro (situato, come detto, attorno al 20 giugno 2009) e in un secondo incontro immediatamente successivo, ha presentato a AP 1 e L. i suoi progetti e le sue intenzioni - e meglio, ha detto di essere interessato ad aprire e gestire in Ticino un laboratorio d’analisi mediche e a commercializzare un integratore alimentare - ma il tutto è rimasto a livello di dichiarazioni di intenti generali, con l’impegno dei due soi-disant consulenti ad avviare i primi passi interlocutori con le autorità ma senza che nulla di operativo fosse stato ancora definito.
Il 3 luglio 2009, ACPR 1 è tornato a __________presentandosi negli uffici di AP 1 e L. con quattro assegni di Euro 20'000.- ciascuno, il capitale che aveva, a suo dire, risparmiato durante vent'anni di attività.
Nel pomeriggio di quello stesso giorno, ACPR 1, AP 1 e L. si sono poi recati presso il __________ , dove ACPR 1 ha aperto il conto bancario n. , a lui intestato, con contestuale deposito di fr. 120'708.40 costituenti il controvalore dei quattro assegni.
ACPR 1 ha dichiarato, anche alla presenza del funzionario bancario A., che con quei soldi intendeva costituire una società a cui avrebbe dovuto partecipare lui stesso, in partenariato con AP 1 e L. (interrogatorio 18.1.2010 di A., pag. 2 verso l'alto; verb. dib. d'appello, pag. 5 verso l'alto). La costituzione della società si sarebbe fatta soltanto quando tutti i permessi necessari all'avvio del laboratorio di analisi fossero stati ottenuti (cfr. verb. dib. d'appello, pag. 5 verso l'alto).
La trattativa (ancora allo stadio iniziale) per la costituzione della società (cfr. dichiarazione d'appello 5.9.2011, pag. 5 verso il mezzo) era riferita ad una collaborazione nel settore chimico [per la gestione di un laboratorio di analisi chimiche in Svizzera e la commercializzazione del prodotto Vigorex (verb. dib. d'appello, pag. 2 verso l'alto e pag. 5 verso l'alto; interrogatorio 23.9.2009 di L. L., pag. 4 verso il basso; interrogatorio 18.1. 2010 di AP 1, pag. 2 verso il basso)] e, semmai, immobiliare [per la gestione di un agriturismo (interrogatorio 23.9.2009 di AP 1, pag. 5 verso il mezzo) e la ristrutturazione di un mulino in __________ (interrogatorio 23.9.2009 di L., pag. 4 nel mezzo)].
Dagli atti non risulta che ACPR 1 abbia mai manifestato interesse per una collaborazione nell’ambito della gestione di esercizi pubblici in Svizzera.
14.5. Aprendo il conto bancario presso il __________ , nelle circostanze di cui si è detto sopra (consid. 14.4.b), ACPR 1 ha conferito procura con diritto di firma individuale a AP 1 (AI 6, documentazione bancaria __________del conto n. , procura).
Tale procura è stata conferita solo perché AP 1 aveva detto a ACPR 1 che essa era un presupposto indispensabile per l'apertura del conto [cfr. verb. dib. d'appello, pag. 2 verso il basso (deposizione AP 1) e pag. 6 in basso (deposizione ACPR 1)].
Dagli atti non risultano altre causali per la concessione della procura.
14.6. Con scritto datato 17 luglio 2009, ricevuto in banca il 21 luglio 2009, AP 1 ha ordinato un bonifico di fr. 100'000.- a debito della predetta relazione presso il __________ intestata a ACPR 1 e a favore della relazione aperta presso il __________ intestata a __________.
Il bonifico - operato in data 3 agosto 2009, così come attestato dall'avviso di addebito del __________ di medesima data - è stato giustificato da AP 1 con la causale “a fronte del versamento di capitale sociale ” (cfr. lettera 17.9.2009 allegata all'interrogatorio 23.9.2009 di AP 1; AI 6, documentazione bancaria __________ del conto n. , estratto di posizione di dettaglio 3.7.2009 al 9.9.2009 pag. 2).
AP 1 non ha chiesto a ACPR 1 l'autorizzazione a procedere al trasferimento dei soldi sul conto della __________ (cfr. verb. dib. d'appello, pag. 3 verso l'alto; interrogatorio 18.1.2010 di AP 1, pag. 5 verso il basso).
Il 4 agosto 2009 dal conto della __________, con due operazioni distinte, sono stati prelevati complessivi fr. 69'240.- provenienti dalla relazione di ACPR 1 (cfr. AI 6, documentazione bancaria __________ del conto n. , estratto di posizione 1.1.2009 al 9.9.2009).
AP 1 non ha informato ACPR 1 di nessuna di queste operazioni (cfr. verb. dibattimento d'appello, pag. 3 verso l'alto).
14.7. Il 10 agosto 2009 ACPR 1 è tornato in Svizzera e si è recato presso il __________. Informato dai funzionari della banca dell'avvenuto addebito sul suo conto di fr. 100'000.-, si è messo in contatto telefonico con AP 1, recandosi, poi, presso l'ufficio di quest'ultima, dove vi era anche L., entrambi in procinto di partire per le vacanze.
Al termine della discussione che ne è seguita, AP 1 e L. hanno promesso a ACPR 1 di restituirgli i soldi il 21 o il 22 agosto 2009, al loro rientro dalle vacanze (cfr. verb. dib. d'appello, pag. 3 verso il basso e pag. 5 verso il basso).
14.8. Il 17 agosto 2009 dal conto della __________ vi è stato un ulteriore consistente prelevamento di fondi provenienti dalla relazione di ACPR 1 (cfr. AI 6, documentazione bancaria __________ del conto n. , estratto di posizione 1.1.2009 al 9.9.2009). In quella medesima data, AP 1 ha emesso per conto della __________ una fattura a carico di ACPR 1 e P. per complessivi fr. 135'150.-, comprensiva tra l'altro di “60 ore forfettarie calcolate a fr. 1'000.- l'ora” (doc. C annesso all’interrogatorio 18.1.2010 di AP 1). Questa fattura è stata definita dalla stessa AP 1 come “assurda e esagerata” (verb. dib. d'appello, pag. 3 in alto).
14.9. Per finire si accerta che - per ammissione di AP 1 - la maggior parte dei fr. 100'000.- bonificati sul conto della __________ è stata usata per l'attività di gestione di esercizi pubblici (in parte anche per il pagamento dello stipendio che lei si era concessa, cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2 in basso) e che la destinazione dei soldi è stata decisa successivamente all'interruzione dei rapporti di collaborazione con P. (verb. dib. d'appello, pag. 2 verso il basso).
Trattandosi di valori patrimoniali giusta l'art. 138 n. 1 cpv. 2 CP, contrariamente al cpv. 1, non occorre che essi siano di proprietà altrui; secondo la giurisprudenza è infatti sufficiente che essi appartengano “economicamente” a terzi (DTF 120 IV 121 consid. e; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, n. 19 ad art. 138 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berna 2010, pag. 313, n. 56); ciò è il caso ad esempio se i valori sono trasferiti a titolo fiduciario (Rehberg/ Schmid/ Donatsch, Strafrecht III, Zurigo 2003, pag. 94 s).
La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che un conto bancario per il quale è rilasciata una procura costituisce una cosa affidata ai sensi dell'art. 138 n. 1 cpv. 2 CP (DTF 119 IV 127; 118 IV 33 consid. 2a; 117 IV 434 ss consid. cc; 111 IV 21 consid. 2; 109 IV 31 consid. 2c). A tal fine è irrilevante che il titolare ne possa ancora disporre: occorre solo che l’autore sia messo nella condizione di poterne disporre da solo (DTF 119 IV 127; 109 IV 32).
I valori risultano affidati dal momento in cui l’autore li riceve - e eventualmente ne acquista la proprietà - con l’obbligo di utilizzarli in una maniera particolare (conservarli, amministrarli o consegnarli a terzi) nell’interesse altrui, in base ad istruzioni che possono essere espresse o tacite (DTF 120 IV 278; 118 IV 32; 106 IV 259; 86 IV 167; Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, n. 36 ad art. 138 CP; Corboz, op. cit. n. 19 ad art. 138 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., pag. 307, n. 49). L’impiego dei valori è illecito quando colui al quale sono stati affidati ne fa un uso contrario alle istruzioni ricevute, scostandosi dalla destinazione prefissata (DTF 129 IV 257 consid. 2.2.1 e rinvii). Elemento caratteristico di questa variante di reato è il comportamento con cui l'agente dimostra chiaramente la sua volontà di non rispettare i diritti di chi gli ha affidato i valori patrimoniali (DTF 121 IV 23 consid. 1c). Contrariamente all’art. 138 n. 1 cpv. 1 CP, la norma non protegge infatti il diritto di proprietà del terzo che ha riposto la sua fiducia nell’autore, ma il diritto di colui che ha affidato il valore patrimoniale a che questo sia utilizzato allo scopo assegnato e conformemente alle istruzioni date (DTF 129 IV 257 c. 2.2.1; 124 IV 9; Favre/ Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 2007, n. 1.15 ad art. 138 CP).
L'accordo con cui ha ricevuto procura non prevedeva tuttavia che essa utilizzasse i soldi depositati sul conto bancario. ACPR 1 aveva infatti concesso la procura solo perché era stato indotto da AP 1 (qualificatasi falsamente come avvocato) a ritenere - erroneamente - che questo fosse un presupposto irrinunciabile per l'apertura di un conto da parte di un cittadino straniero. ACPR 1 aveva tuttavia indicato a AP 1 che i soldi dovevano restare sul conto fino a che fossero dati i presupposti per la costituzione della società che stavano progettando di costituire in partenariato con L..
Già consegnando alla banca l'ordine, datato 17 luglio 2009, di addebitare fr. 100'000.- alla relazione intestata a ACPR 1 presso il __________ e di bonificare l'importo sul conto intestato a __________ presso il __________
Quanto è successo in seguito - l'impiego dei soldi il 4 agosto 2009 per l'attività di gestione di esercizi pubblici (che esulava dagli interessi di ACPR 1) e per il pagamento del suo stipendio, la promessa formulata il 10 agosto 2009 di restituire i soldi non mantenuta ma seguita, anzi, da un ulteriore utilizzo, il 17 agosto 2009, in favore suo e del compagno dei soldi rimanenti nonché l'emissione di una fattura esorbitante - costituisce solo un ulteriore concretizzazione della volontà dell’imputata di appropriarsi dei soldi in contrasto con quanto pattuito.
Lo ha fatto con la dichiarazione di appello, dopo aver argomentato che:
non ha partecipato ai colloqui tra L. e ACPR 1; sapeva che stavano trattando affari nel campo della chimica e di immobili siti in Italia; non era azionista della __________ e lavorava quale segretaria; le è stato detto che ACPR 1 le avrebbe concesso procura su un conto che egli stava per aprire presso il __________; era inteso che una volta acquistata la __________ l'importo di fr. 100'000.- doveva essere versato sul conto della __________ per costituire il capitale azionario così da permettere a questa società di operare (dichiarazione di appello, pag. 5 verso il mezzo);
ha eseguito le istruzioni di L. sapendo che tra lui e ACPR 1 vi erano in corso affari come descritto (dichiarazione di appello, pag. 5 verso il basso).
si è limitata a trasmettere l'ordine di bonifico al __________ perché era convinta che questa fosse la volontà di ACPR 1.
17.1. Dette argomentazioni - confermate dal patrocinatore in sede di arringa d'appello, con semplice rinvio ai contenuti della dichiarazione di appello - sono smentite dagli atti.
Del resto, confermando una volta di più la sua tendenza a cambiare versione con la stessa facilità con cui ci si cambia d’abito, la stessa AP 1, al dibattimento di appello, ha, in sostanza, reso dichiarazioni che sconfessano la sua tesi difensiva ritenuto che da esse risulta in modo chiaro che l’appellante ha giocato, in tutta la vicenda, un ruolo chiave e non subordinato. In particolare, dalle stesse sue dichiarazioni risulta che l'appellante non era una semplice segretaria ma si stava in prima persona “occupando di mettere in piedi l'attività desiderata dal signor ACPR 1” e meglio “l'attività di un laboratorio di analisi mediche e la commercializzazione del prodotto Vigorex” (cfr. verb. dib. di appello, pag. 2 verso il basso) e che fu lei a chiedere il conferimento della procura sul conto (cfr. verb. dib. di appello, pag. 2 verso il basso).
Inoltre, sentito al dibattimento, anche ACPR 1 ha parlato del ruolo di primo piano giocato dalla donna affermando di avere avuto, sin dal primo incontro, “l’impressione che dei due il cervello fosse la signora che, peraltro, mi si presentò come avvocato, giudice di pace e consulente della Camera di commercio di __________” (verb.dib. d’appello, pag 4).
In ogni caso, essendo lei ad aver ottenuto il diritto di firma sul conto bancario, era lei responsabile dell'utilizzo della procura conformemente ai patti. L'accordo non prevedeva che essa utilizzasse i soldi depositati sul conto bancario. Consegnando alla banca l'ordine, datato 17 luglio 2009, di addebitare fr. 100'000.- alla relazione intestata a ACPR 1 presso il __________ e di bonificare l'importo sul conto intestato a __________ presso il __________ , l'imputata ha contravvenuto intenzionalmente agli accordi presi con l'accusatore privato. Peraltro, anche se, per denegata ipotesi, il beneficiario indebito dei soldi fosse stato il solo L., la responsabilità di AP 1 non muterebbe. Il reato di appropriazione indebita si realizza infatti anche nell'ipotesi in cui il profitto indebito è realizzato da un terzo (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 138 CP).
17.2. A titolo abbondanziale si rileva comunque che le argomentazioni di AP 1 sono palesemente smentite anche dalle altre risultanze degli atti.
17.2.1. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante (dichiarazione di appello, pag. 3 verso l'alto e pag. 5 verso il mezzo), dagli atti emerge che le discussioni e gli accordi per la costituzione della società la vedevano direttamente coinvolta quale futura partner e non quale semplice segretaria (interrogatori: 18.9.2009 di A., pag. 2 verso l'alto; 23.9.2009 di L. pag. 5 verso il mezzo; 18.1.2010 di AP 1, pag. 3 verso l'alto).
17.2.2. Diversamente da quanto afferma l'appellante (dichiarazione di appello, pag. 3 verso il basso), dagli atti emerge che la __________ non è stata acquistata nel periodo in cui è stato inviato al __________ l'ordine di bonifico di 100'000.- franchi - e meglio, il 17 luglio 2009 - quanto piuttosto prima del 30 giugno 2009, giorno in cui L. ha sottoscritto “per accettazione __________” l'offerta di onorario dell'arch. S. per l'allestimento dell'incarto per una “domanda di costruzione al mappale 303 Nuovo bar a champagne” in __________[cfr. lettera dell'arch. S. alla __________, nella mappetta sospesa colore verde con l'etichetta “Fatt. Pagate __________(da reg.)”, scatola doc. sequestrati, allegata al rapporto di polizia/AI 7].
17.2.3. L'appellante sostiene che la __________ non si occupava di esercizi pubblici (dichiarazione di appello, pag. 3 verso il mezzo e pag. 5 verso il mezzo). Le risultanze degli atti smentiscono palesemente detta affermazione. Il teste M., amministratore unico della __________, ha, infatti, dichiarato che la società è stata acquistata da AP 1 e L. allo scopo di “gestire” tre esercizi pubblici: “l'Albergo __________, il __________ ed una champagneria in centro a __________”.
Risulta, poi, che gli esercizi pubblici in questione la __________ li ha anche concretamente gestiti. Sempre M. ha, infatti, dichiarato che “il __________ è stato gestito direttamente dalla __________, che ha sottoscritto il contratto di locazione e che ha effettivamente gestito l'esercizio pubblico” (interrogatorio 4.3.2010 di M., pag. 2 verso il basso). Dagli atti risulta pure che, in data 15 settembre 2009, la __________ - dando seguito ad una richiesta rivoltale il 21 agosto 2009 dall'Ufficio controllo abitanti della Città di - ha anche notificato l'apertura del Bar “” presso i locali locati in __________(cfr. notifica di arrivo 15.9.2009, fascicolo nero __________-Dossier legale” nella scatola doc. sequestrati, allegata al rapporto di polizia/AI 7).
17.2.4. Al momento dell'acquisto della __________ da parte di AP 1 e L., questa società era effettivamente senza capitale azionario. M. ha, infatti, dichiarato che:
il capitale azionario della __________ (fr. 100'000.-) è stato liberato al 50% a contanti al momento della costituzione della società nel novembre 2007;
i restanti fr. 50'000.- sono stati liberati dall'azionista originale nel luglio 2009;
dopo aver liberato il capitale, l'azionista italiano ha ritirato fr. 50'000.-, cosicchè figurava un credito della società nei confronti del correntista;
le azioni sono state cedute per fr. 7'000.- ai signori AP 1 e L. e che costoro non hanno subito provveduto a ricapitalizzare la società (interrogatorio 4.3.2010 di M., pag. 2 verso il basso).
L'intero capitale azionario è comunque stato liberato il 17 luglio 2009 (AI 17: lettera avv. R., pag. 2 verso il basso, in relazione con l'annesso estratto RC, pag. 1 nel mezzo).
17.2.5. Quindi, differentemente da quanto sostiene l'appellante, dagli atti risulta che AP 1 - unitamente a L. - era azionista della __________, società che si occupava di esercizi pubblici, e non una semplice segretaria.
Altra cosa, invece, era la società che si intendeva costituire con ACPR 1 per la gestione dei suoi affari.
17.2.6. Nulla agli atti attesta che AP 1 ha eseguito il bonifico di fr. 100'000.- in discussione dando seguito ad istruzioni di L..
17.3. La tesi della negligenza sostenuta da AP 1 in appello va dunque disattesa.
Gli atti dimostrano come l’appellante fosse perfettamente consapevole sia del motivo per cui ACPR 1 le aveva conferito procura sul conto (senza facoltà di utilizzo), sia delle finalità per le quali il denaro era stato versato sul conto, sia della totale estraneità e del totale disinteresse di ACPR 1 alle attività della __________, cui la somma è stata da lei destinata.
Si noti, per finire, che, nonostante l'impiego dei fondi di ACPR 1, l'imputata non ha in ogni caso mai messo le azioni della __________ a disposizione dell'accusatore privato (AI 17, lettera avv. Rossi, pag. 2 verso il basso). Ciò ad ulteriore conferma dell'intenzione di AP 1 di appropriarsi indebitamente dei fondi in questione.
Non vi è peraltro motivo di scostarsi dalla pena pecuniaria di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento), corrispondente a 150 (centocinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, irrogata dalla prima Corte. Essa rientra ampiamente nel quadro edittale e tiene conto adeguatamente del fatto che l'intensità delittuosa non permette di considerare grave la colpa di AP 1. L'assenza di precedenti penali permette di formulare anche una prognosi non del tutto negativa, per cui merita conferma anche la sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di due anni.
Pretese dell'AP ACPR 1 e confische
E' poi certamente giustificata - e da confermare così come stabilito in prima sede - la condanna di AP 1 a versare all'accusatore privato ACPR 1 l'importo di fr. 100'020.- oltre interessi al 5% dal 3 agosto 2009 e l'importo di fr. 5'000.- a titolo di risarcimento danni, con rinvio dell'accusatore privato al competente foro civile per la sua rimanente pretesa.
Il primo giudice ai dispositivi 4, 4.1, 4.2 e 4.3 della decisione impugnata ha ordinato la confisca delle relazioni bancarie:
conto n. presso __________ intestato a __________,
conto n. presso __________ intestato a __________ e
conto n. presso __________ intestato a __________,
con l'attribuzione dei rispettivi saldi all'accusatore privato, dedotto il pagamento della tassa di giustizia e dei disborsi.
Dagli atti emerge che i fondi presenti su detti conti provengono dall'importo di fr. 100'000.- di pertinenza di ACPR 1 girato indebitamente da AP 1 o su ordine della medesima. La confisca - di cui ai dispositivi n. 4, 4.1, 4.2 e 4.3 della sentenza impugnata - è dunque chiaramente fondata e deve essere confermata.
conto n presso __________intestato a __________ in liquidazione,
conto n. presso __________ intestato a L.
e AP 1 e
Non v'è motivo per non mantenere anche questo sequestro, peraltro non contestato dall'appellante.
Visto l’esito dell’appello, l’attribuzione della tassa e delle spese giudiziarie di prima sede resta invariata.
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 1'000.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP), che rifonderà all'AP ACPR 1 fr. 3'000.- per ripetibili di seconda sede.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 9, 10, 77, 80, 84, 139, 263 e segg., 325 cpv. 1, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP; 32 cpv. 1 Cost.; 6 par. 2 CEDU; 14 cpv. 2 Patto ONU II; 70, 71, 73, 138 CP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di appropriazione indebita, per avere, a __________, nel periodo compreso tra il 17 luglio e il 3 agosto 2009, allo scopo di procacciare a sé e a terzi un indebito profitto, indebitamente impiegato valori patrimoniali a lei affidati mediante conferimento di una procura con diritto di firma individuale sul conto n. presso il __________ da parte di ACPR 1, rilasciatale il 3 luglio 2009 contestualmente all'apertura della relazione, e meglio, abusando della sua qualità di procuratrice, predisposto, all'insaputa del titolare, l'ordine di bonifico datato 17 luglio 2009, eseguito il 3 agosto 2009 con valuta 24 luglio 2009, per il trasferimento di fr. 100'000.- a favore del conto della __________, società totalmente estranea a ACPR 1, danneggiando in tal modo il patrimonio di quest'ultimo per fr. 100'020.-.
1.2. AP 1 è condannata:
1.2.1. alla pena pecuniaria di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento) corrispondenti a 150 (centocinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna; l'esecuzione della condanna è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.2.2. a versare all'accusatore privato ACPR 1 l'importo di fr. 100'020.- oltre interessi al 5% dal 3 agosto 2009 e l'importo di fr. 5'000.- a titolo di risarcimento danni mentre per il rimanente della sua pretesa l'accusatore privato è rinviato al foro civile;
1.2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi per il procedimento di primo grado.
2.1. conto n. presso __________ intestato a __________;
2.2. conto n. presso __________ intestato a __________;
2.3. conto n. presso __________ intestato a __________,
nonché l'attribuzione dei rispettivi saldi all'accusatore privato ACPR 1, dedotto il pagamento della tassa di giustizia e dei disborsi.
E' ordinata la confisca della documentazione cartacea annessa al rapporto di polizia (AI 7).
È ordinato il sequestro conservativo delle seguenti relazioni bancarie a garanzia delle pretese dell’accusatore privato non già soddisfatte da quanto indicato al dispositivo n. 2:
4.1. conto n. presso __________intestato a __________ in liquidazione;
4.2. conto n. presso __________ intestato a L. e AP 1;
4.3. conto n intestato a __________.
tassa di giustizia fr. 1'000.–
altri disborsi fr. 200.–
fr. 1'200.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà fr. 3'000.- all'accusatore privato ACPR 1 a titolo di ripetibili di seconda sede.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.