Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2011.73
Entscheidungsdatum
17.11.2011
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2011.73 - 76

Locarno 17 novembre 2011/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del

20 giugno 2011 da

AP 1

IM 1

IM 2

IM 3

tutte rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei loro confronti il 9 giugno 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamata la dichiarazione di appello 27 luglio 2011;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreti di accusa 9 febbraio 2010, il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1, IM 3 e IM 1 autrici colpevoli di infrazione alla Legge federale sugli stranieri.

In particolare, egli ha ritenuto:

  • AP 1 colpevole di essere entrata illegalmente in Svizzera ed avere soggiornato illegalmente a __________ dal 22 ottobre 2009 al 5 novembre 2009 e dal 5 febbraio al 9 (recte: 8) febbraio 2010, svolgendo parimenti attività lucrativa abusiva poiché sprovvista del richiesto permesso di polizia degli stranieri;

  • IM 3 colpevole di essere entrata in Svizzera durante l’estate del 2008 ed avere soggiornato illegalmente a __________ dal 2 luglio 2008, dal 24 settembre 2008, dal 3 febbraio 2009, dal 17 maggio 2009, dall’11 ottobre 2009 nonché dal 20 gennaio 2010 fino all’8 febbraio 2010, per periodi di almeno tre giorni per volta, esercitando attività lucrativa abusiva presso il locale __________, priva di validi documenti di legittimazione e senza essere in possesso del richiesto permesso di polizia degli stranieri;

  • IM 1 colpevole di essere entrata in Svizzera nel mese di marzo 2008 ed avere soggiornato illegalmente a __________ dal 4 settembre 2009, dal 23 ottobre 2009, dal 18 novembre 2009 e dal 23 gennaio 2010 fino all’8 febbraio 2010, per periodi imprecisati, esercitando attività lucrativa abusiva presso i locali __________, priva di validi documenti di legittimazione e senza essere in possesso del richiesto permesso di polizia degli stranieri.

Le tre donne sono, inoltre, state riconosciute autrici colpevoli di esercizio illecito della prostituzione per avere, nelle circostanze di cui sopra, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità di esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale.

Dello stesso reato, commesso in più circostanze tra il 6 febbraio 2008 ed il 18 novembre 2009, è stata riconosciuta autrice colpevole anche IM 2.

In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha pertanto proposto la condanna di:

  • AP 1 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30 cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 900.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 200.-;

  • IM 3 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30 cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 900.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 200.-;

  • IM 1 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30 cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 900.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 300.-;

  • IM 2 alla multa di fr. 1'000.-.

B. Con sentenza 9 giugno 2011, statuendo (dopo avere riunito i procedimenti) sulle opposizioni tempestivamente interposte dalle accusate, il giudice della Pretura penale ha confermato i decreti di accusa, condannando le quattro donne per i reati loro imputati ed infliggendo loro le pene proposte dal procuratore pubblico.

C. Le condannate hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza di prima sede.

Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della sentenza, con dichiarazione di appello 27 luglio 2011, le appellanti hanno impugnato l’intera sentenza di prime cure. Chiedendo di essere sentite personalmente, esse hanno postulato, in via principale, il loro proscioglimento da ogni accusa e, subordinatamente, il rinvio della causa al giudice di prima sede.

Esse hanno altresì chiesto che non vengano prelevate tasse e spese di giudizio, protestando spese e ripetibili a loro favore.

D. Con istanza probatoria 27 luglio (recte: agosto) 2011, le appellanti hanno chiesto di acquisire agli atti le “dichiarazioni spontanee” rilasciate da ognuna di loro il 10 febbraio 2010 e asseritamente già presentate (ma respinte) al dibattimento di prima istanza.

Inoltre, in relazione alla posizione di IM 3, è stata chiesta l’audizione di TE 1.

Richiamati gli incarti della Pretura penale, del Ministero pubblico e della polizia giudiziaria, le appellanti hanno altresì postulato l’audizione “degli agenti partecipanti e del personale del locale, oggetto dell’intervento come si evince dagli atti, o delle persone altrimenti oggetto di provvedimenti a seguito dell’azione di polizia” (istanza probatoria 27 agosto 2011, pag. 2).

Richieste dalla presidente di questa Corte di indicare i nominativi delle persone di cui era domandata l’audizione ed i motivi della richiesta, le appellanti hanno, in un primo tempo, chiesto l’assunzione in qualità di testimoni di TE 1 e del caporale C. (in relazione alla deposizione resa dal primo e verbalizzata dal secondo) così come, riguardo all’operazione di polizia in quanto tale, del commissario S. e dell’allora capo unità A. (scritto 19 settembre 2011 avv. DI 1 a CARP, atto processuale d’appello XII).

Successivamente, con scritto 27 settembre 2011 (atto processuale d’appello XIV), esse hanno ribadito la richiesta di essere sentite personalmente, postulando altresì l’interrogatorio in aula in merito al luogo di intercettazione di ognuna di loro così come alle modalità ed allo svolgimento della verbalizzazione del gendarme P. (per AP 1), del sergente B. (per IM 3), dei gendarmi L. e M. (per IM 1) nonché del commissario D. e dell’ispettore I. (per IM 2).

E. Con decreto 13 ottobre 2011, la presidente di questa Corte ha parzialmente accolto l’istanza probatoria, ammettendo l’acquisizione agli atti delle “dichiarazioni spontanee” 10 febbraio 2010 rilasciate dalle appellanti nonché l’audizione testimoniale di TE 1.

Per il resto, l’istanza è stata respinta.

F. Il 25 ottobre 2011 si è proceduto al pubblico dibattimento al quale non hanno presenziato né le appellanti, né il procuratore pubblico.

In quell’occasione il difensore ha chiesto il proscioglimento di AP 1, IM 1 e IM 2 da ogni accusa nonché la riduzione della pena inflitta a IM 3.

Considerando

in diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.

Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 9 giugno 2011 del giudice della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). L’appello può, inoltre, vertere anche solo su alcune parti della sentenza di prima istanza, segnatamente sulla colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti, o sulla commisurazione della pena (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP). L’appello è un mezzo d’impugnazione ordinario mediante il quale le parti che abbiano interesse a dolersi per ragioni di diritto o di fatto della sentenza emanata dal giudice di primo grado, possono sottoporla, senza limitazioni riguardo alle censure invocabili, ad una giurisdizione di secondo grado per una nuova decisione (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 1770; Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 1, pag. 739). Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP-TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti i punti impugnati della sentenza di prime cure. A favore dell’imputato, il potere di cognizione si estende anche ai punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 741). Possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

  2. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso dell’appello presentato da IM 2 cui, a differenza delle altre tre appellanti, viene imputato unicamente l’esercizio illecito della prostituzione - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4-5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011 consid. 2.1). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211; 131 I 57 consid. 2 pag. 61; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-TI che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008, ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).

Esercizio illecito della prostituzione

  1. Preliminarmente, in relazione alla posizione processuale di IM 2, si rileva che la procedura dibattimentale davanti alla Pretura penale concerneva esclusivamente una contravvenzione (e, meglio, l’esercizio illecito della prostituzione), ragion per cui l’appello da lei presentato è - contrariamente a quelli inoltrati dalle altre appellanti - limitato ai sensi dell’art. 398 cpv. 4 CPP.

Tuttavia, per ragioni di economia procedurale, esso viene trattato - tenendo conto delle specificità, derivanti dalla sua particolare natura, quanto al potere di cognizione di questa Corte - unitamente agli appelli di AP 1, IM 3 e IM 1.

  1. Nel giudizio impugnato, il primo giudice ha anzitutto ricordato come, nell’ambito della perquisizione dello stabile che a __________ ospita gli esercizi pubblici __________ oltre che alcune camere in cui si esercita la prostituzione, la polizia abbia identificato 19 donne di differenti nazionalità (tra cui le quattro imputate) che sono state denunciate per esercizio illecito della prostituzione (sentenza impugnata, pag. 5).

Nonostante i loro dinieghi, il giudice della Pretura penale ha accertato, sulla scorta di una serie di indizi, che le accusate (che alloggiavano con delle compagne in appartamenti facenti capo al barista del __________ dove già in precedenza avevano soggiornato a più riprese per periodi limitati) praticavano effettivamente la prostituzione.

Quali indizi sono stati ritenuti i seguenti elementi:

  • gli esercizi pubblici in questione sono, notoriamente, locali in cui si esercita la prostituzione;

  • in essi vi era una presenza massiccia di giovani donne non accompagnate, provenienti da Paesi noti come esportatori di donne di piacere;

  • i “ripetuti soggiorni per sedicenti motivi turistici in un luogo privo di particolari attrazioni” e la durata di tali soggiorni “corrispondente all’usuale tasso di permanenza sul mercato indigeno della prostituzione delle operatrici economiche attive in questo campo”;

  • l’alloggio delle giovani donne in appartamenti messi a disposizione dal barista del __________;

  • “le risposte stereotipate” fornite dalle imputate alle domande della polizia che inducono “a concludere a precise istruzioni o comunque a intese pregresse”;

  • in relazione a IM 3, il fatto che la donna è stata trovata in compagnia di un uomo che ha ammesso “di avere conosciuto la donna poco prima al bar e di essere lì per consumare una prestazione sessuale a pagamento” (sentenza impugnata, pag. 5-7).

Ritenuto come non fossero annunciate in polizia (sentenza impugnata, pag. 7), il primo giudice ha, dunque, condannato le accusate per esercizio illecito della prostituzione.

  1. Le appellanti lamentano di essere state condannate “per fatti di cui non esistono prove”, adducendo che “non sussistono elementi né oggettivi né soggettivi” atti a dimostrare che esse praticavano il meretricio (cfr., per tutte, dichiarazione di appello 27 luglio 2011, punto a.1.1, pag. 2-3).

Preliminarmente, dopo aver ricordato come si tratti di un’attività protetta dalla costituzione, esse denunciano l’atteggiamento criminalizzante delle autorità nei confronti della prostituzione (cfr., per tutte, dichiarazione di appello 27 luglio 2011, punto a.1.2, pag. 3).

Le ricorrenti evidenziano, poi, l’inconsistenza degli indizi ritenuti a loro carico dal primo giudice (cfr., per tutte, dichiarazione di appello 27 luglio 2011, punto a.1.2, pag. 3-4; cfr., anche dichiarazione di appello 27 luglio 2011, punto b.4, pag. 9).

In particolare, esse sostengono di essersi trovate nel locale oggetto dell’operazione di polizia non già per lavorare, bensì per raccogliere informazioni circa le “strade da percorrere legalmente” per esercitare la prostituzione, che le aiutassero a “valutare se, con quali conseguenze e come avviarsi a tali attività legalmente protette” (cfr., per tutte, dichiarazione di appello 27 luglio 2011, punto a.1.2, pag. 3, punto a.1.5., pag. 5 e punto a.2, pag. 5).

  1. Si precisa che, avendo tutte le appellanti sempre negato di avere esercitato la prostituzione, è stata ritenuta infondata la loro censura secondo cui le dichiarazioni rese durante le loro rispettive deposizioni in polizia sarebbero state loro estorte contro la loro volontà e, pertanto, è stata respinta la richiesta audizione dei poliziotti che sono intervenuti nell’inchiesta.

Le imputate hanno sempre negato di essersi prostituite: non si vede, dunque, quale dichiarazione abbia potuto essere stata loro estorta.

A titolo abbondanziale, si osserva, poi, che, anche se ciò non fosse, le circostanze secondo cui:

  • AP 1 è stata assunta a verbale in presenza di un interprete (cfr. verbale di polizia 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1089);

  • IM 3 ha potuto rifiutare di firmare il verbale (cfr. verbale di polizia 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1085);

  • IM 3 e IM 1 (che pure inizialmente non aveva firmato il verbale steso in polizia in quanto non era stato possibile a tempo debito farlo tradurre da un interprete) hanno confermato le dichiarazioni rese alla polizia anche davanti al procuratore pubblico (cfr. verbali davanti al procuratore pubblico 9 febbraio 2010, AI 2 dell’inc. MP 2010.1085 per IM 3 e AI 2 dell’inc. MP 2010.1094 per IM 1)

escluderebbero che esse siano state costrette a rendere dichiarazioni contro la loro volontà.

  1. Giusta l’art. 199 CP è punito con la multa chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti.

La normativa ticinese sull’esercizio della prostituzione prevede che ogni persona che esercita tale attività o che ha l’intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla Polizia cantonale (art. 5 cpv. 1 LProst).

Chi contravviene a tale prescrizione è punito con la multa ex art. 199 CP (art. 8 LProst).

  1. Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

  1. Come visto, a prescindere dall’impunità dell’esercizio della prostituzione in quanto attività economica garantita costituzionalmente (Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 199, n. 8, pag. 1225), l’art. 199 CPP reprime l’inosservanza di eventuali norme cantonali in materia (prescriventi, in particolare, l’obbligo per chi esercita o intende esercitare la prostituzione di annunciarsi alla polizia).

La questione centrale è quella di sapere se le appellanti hanno esercitato la prostituzione in Svizzera, ritenuto che è pacifico che esse non si erano annunciate alla polizia (così come accertato dal primo giudice e non contestato dalla difesa) e che esse non disponevano di un permesso di polizia degli stranieri che consentisse loro di esercitare un’attività lucrativa in Svizzera (ciò che, pure, è incontestato).

  1. Le appellanti sono state fermate, in data 8 febbraio 2010, nell’ambito di un controllo effettuato dalla competente sezione della polizia cantonale presso il __________ e l’annesso locale notturno __________ insieme a numerose altre donne straniere e a numerosi clienti (cfr. RPG, AI 3 dell’inc. MP 2010.1089, pag. 2; RPG, AI 3 dell’inc. MP 2010.1085, pag. 2; RPG, AI 3 dell’inc. MP 2010.1094, pag. 2; RPG, AI 3 dell’inc. MP 2010.1074, pag. 2).

  2. Al momento del fermo (e sin dal 5 febbraio precedente), AP 1 alloggiava a __________, in un appartamento situato nel residence __________, con un’amica - come lei - ungherese (verbale di polizia 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1089, pag. 3 e 7).

Nello stesso residence alloggiava al momento del fermo anche IM 3, cittadina rumena (verbale di polizia 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1085, pag. 2 e 3).

Anche IM 1, cittadina dominicana, condivideva da un paio di settimane con un’altra ragazza uno degli appartamenti di __________ (verbale di polizia 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1094, pag. 3-5).

Al momento del fermo (e sin dal 7 febbraio precedente) IM 2 condivideva con un’amica e connazionale residente in __________ una camera in __________ - facente capo alla __________ e per cui pagava la pigione a __________, barista del __________ (verbale di polizia 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1074, pag. 2 e 3).

  1. Risulta dagli atti che le appellanti erano già state in Svizzera in altre occasioni, per periodi compresi tra 3-4 giorni e due settimane, alloggiando a __________ negli appartamenti di __________ (verbale di polizia AP 1 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1089, pag. 2-3) rispettivamente in appartamenti situati in __________ riconducibili alla __________ (verbale di polizia IM 3 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1085, pag. 4-5; verbale di polizia IM 1 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1094, pag. 3; verbale di polizia IM 2 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1074, pag. 5) o direttamente presso la __________ (verbale di polizia IM 1 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1094, pag. 3; verbale di polizia IM 2 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1074, pag. 5).

  2. Dagli atti emerge che vi è un legame tra il __________, rispettivamente la __________, e gli appartamenti di __________ (verbale di polizia AP 1, AI 3 dell’inc. MP 2010.1089, pag. 3) nonché quelli di __________ (verbale di polizia IM 1, AI 3 dell’inc. MP 2010.1094, pag. 3).

Da un lato, è G. - cittadino italiano domiciliato a __________ - ad occuparsi di tutte le questioni relative alla locazione degli appartamenti di __________ (verbale di polizia IM 3 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1085, pag. 3; verbale di polizia IM 1 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1094, pag. 3-4; verbale di polizia IM 2 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1074, pag. 2).

D’altro lato, G. è l’amministratore unico della __________, cui fanno capo gli appartamenti di __________.

G. è, pure, il barista del __________.

  1. E’ accertato che nel __________ e nella discoteca annessa si esercita la prostituzione, o meglio che lì le prostitute incontrano i (potenziali) clienti con cui, poi, si appartano, per la consumazione dell’atto sessuale concordato, nelle camere sottostanti il locale.

Ciò emerge in modo estremamente chiaro dal sito internet del __________: nella sua pagina web (la cui riproduzione cartacea è stata acquisita agli atti) il night club - come è definito nell’intestazione - reclamizza di offrire “un mondo di desiderio che sicuramente non avrai mai visto prima”, precisando che “ogni notte, al piano superiore, __________ offre dolci sorprese per la tua compagnia”. Il tutto corredato da immagini ammiccanti.

Che l’esercizio pubblico sia noto - nella zona e non solo - come luogo in cui si esercita la prostituzione è confermato, poi, dai rapporti di polizia in cui si legge che il locale è “conosciuto quale «postribolo»” (cfr. RPG, AI 3 dell’inc. MP 2010.1089, pag. 2), rispettivamente che esso “è rinomato quale locale dove si esercita la prostituzione” (verbale di polizia AP 1 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1089, pag. 3; verbale di polizia IM 1 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1094, pag. 3).

La natura di postribolo dell’esercizio pubblico è, poi, confermata dal fatto che durante la perquisizione che qui interessa “sono stati controllati numerosi clienti nonché nr. 19 ragazze di differenti nazionalità” (cfr. RPG, AI 3 dell’inc. MP 2010.1089, pag. 2 e RPG, AI 3 dell’inc. MP 2010.1074, pag. 2).

Infine, che il locale sia un postribolo è ancora confermato - per quanto fosse necessario - dalle dichiarazioni rese da TE 1 sia durante l’inchiesta che al dibattimento d’appello (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2).

L’uomo - trovato durante la perquisizione in una camera in compagnia di IM 3 con la quale ha ammesso di avere pattuito una prestazione sessuale a pagamento - ha, infatti, dichiarato che “il luogo citato è noto come ritrovo dove viene esercitata la prostituzione”, ciò di cui egli era a conoscenza per essere capitato circa cinque anni prima nel __________ che aveva potuto notare essere “frequentato da donne dedite alla prostituzione” (verbale di polizia 8 febbraio 2010, allegato all’AI 3 dell’inc. MP 2010.1085, pag. 1-2).

Va, poi, sottolineato che il teste ha dichiarato durante l’inchiesta e confermato al dibattimento d’appello che, in quel locale, tutte le ragazze si prostituiscono (verbale di polizia 8 febbraio 2010, allegato all’AI 3 dell’inc. MP 2010.1085, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 2).

  1. Tutte le appellanti hanno categoricamente negato di avere esercitato la prostituzione (cfr. verbale di polizia AP 1 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1089, pag. 3; verbale di polizia IM 3 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1085, pag. 2 e verbale IM 3 davanti al procuratore pubblico 9 febbraio 2010, AI 2 dell’inc. MP.2010.1985, pag. 1; verbale di polizia IM 1 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1094, pag. 2 e 5 e verbale IM 1 davanti al procuratore pubblico 9 febbraio 2010, AI 2 dell’inc. MP 2010.1094, pag. 1; verbale di polizia IM 2 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1074, pag. 3 e 6).

  2. Le dichiarazioni delle appellanti di estraneità al mondo della prostituzione non sono credibili.

E’ certo che IM 3 esercitava la prostituzione: lo provano le dichiarazioni rese da TE 1 secondo cui egli aveva concordato con la donna una prestazione sessuale a pagamento che non ha potuto consumare a causa dell’intervento della polizia che lo ha trovato in camera con la donna (verbale di polizia TE 1 8 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1085, pag. 2; cfr. anche verbale di polizia IM 3 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1085, pag. 3).

Al dibattimento di appello, TE 1, con riferimento a quanto accaduto la sera dell’intervento della polizia presso il __________, ha dichiarato:

“Nel bar, mi si è avvicinata una ragazza che io non conoscevo. La ragazza mi ha chiesto se volevamo spostarci per divertirci un po’. Io ho accettato. Abbiamo bevuto qualcosa insieme e poi ci siamo spostati nella camera sottostante. (…) Siamo arrivati in camera. Mentre stavamo discutendo del prezzo, è arrivata la polizia. Preciso che non ci eravamo ancora accordati ma si discuteva di un prezzo che si aggirava tra i fr. 100.- e i fr. 150.-. (…) Riguardo al termine “adescato”, confermo che si è fatta avanti lei e che è stata lei a propormi di fare del sesso a pagamento” (verb. dib. d’appello, pag. 2-3).

Gli elementi probatori in atti sono sufficienti ad accertare che anche le altre tre appellanti esercitavano, in quel luogo, la prostituzione.

Vi è la testimonianza di TE 1 secondo cui tutte le ragazze che si trovano al __________ esercitano tale attività. Si tratta di una testimonianza del tutto credibile: essa è fondata sulla personale e diretta esperienza del teste.

Al riguardo, contrariamente alla tesi difensiva, è irrilevante il fatto che non in tutte le sue visite al bar il teste sia stato adescato.

Quel che conta è che il teste ha chiaramente detto e ribadito che tutte le donne che si trovano in quel bar esercitano la prostituzione.

A ciò si aggiunge il fatto - notorio - che tutte le donne straniere (giovani o meno giovani) che frequentano i posti conosciuti come bordelli e che soggiornano - come le appellanti - in camere o appartamenti messi a loro disposizione (in svariati modi) dai tenutari di tali esercizi pubblici esercitano tale attività.

Del resto, nessun altro motivo giustifica la presenza di donne (per la maggior parte giovani) provenienti da Paesi economicamente sfavoriti in luoghi senza attrattive turistiche se non quelle che proprio loro rappresentano per gli uomini (autoctoni o no) in cerca di prestazioni sessuali a pagamento.

Inutile, al proposito, spiegare che le giustificazioni addotte dalle appellanti relative a rapporti d’amicizia o d’amore con uomini opportunamente sposati e di cui va, dunque, difesa la privacy lasciano il tempo che trovano (verbale di polizia AP 1 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1089, pag. 2-3; verbale di polizia IM 3 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1085, pag. 4; verbale di polizia IM 1 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1094, pag. 2; verbale di polizia IM 2 9 febbraio 2010, AI 3 dell’inc. MP 2010.1074, pag. 2 e seg.).

  1. Ne consegue che tutte le appellanti si sono rese autrici colpevoli del reato di cui all’art. 199 CP avendo violato consapevolmente l’obbligo di annuncio alla polizia cantonale imposto dall’art. 5 cpv. 1 LProst.

IM 2 va, tuttavia, prosciolta - per intervenuta prescrizione - per gli episodi precedenti il 9 giugno 2008 (art. 109 CP). Ritenuto come il suo primo soggiorno in Svizzera dopo tale data ha avuto luogo a partire dal 4 novembre 2008, ella va condannata unicamente per il periodo compreso tra il 4 novembre 2008 ed il 18 novembre 2009.

Non pertinente - poiché attinente all’attività legislativa e non a quella giudiziaria - è, infine, l’argomentazione secondo cui la condanna sarebbe inadeguata poiché “non arriva a produrre l’effetto di giustizia che desidera e nemmeno aiuta a migliorare la situazione” (cfr., per tutte, dichiarazione di appello 27 luglio 2011, punto a.3, pag. 6).

Condanna di AP 1, IM 3 e IM 1 per infrazione alla LStr

  1. Giusta l’art. 115 cpv. 1 LStr è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chi viola le prescrizioni in materia di entrata in Svizzera secondo l’art. 5 LStr (lett. a), chi soggiorna illegalmente in Svizzera (segnatamente dopo la scadenza del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato; lett. b) e chi esercita senza permesso un’attività lucrativa in Svizzera (lett. c).

Secondo l’art. 5 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende entrare in Svizzera dev’essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (lett. a); deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (lett. b); non deve costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera (lett. c) e non dev’essere oggetto di una misura di respingimento (lett. d). Egli deve offrire garanzia che partirà dalla Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente (cpv. 2).

  1. La condanna di AP 1, IM 3 e IM 1 per infrazione alla LStr deve essere confermata alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale.

In effetti, in DTF 131 IV 174, l’Alta Corte federale ha già avuto modo di stabilire che chi entra in Svizzera con l’intenzione di esercitare un’attività lucrativa, ma dispone solo di un visto turistico rispettivamente non dispone del visto necessario per chi vuole esercitare una tale attività, attraversa la frontiera illegalmente (consid. 3 e 4). Nella medesima sentenza, il TF ha stabilito che il soggiorno in Svizzera quale turista, non soggetto ad autorizzazione, diventa illegale non appena lo straniero inizia a svolgere un’attività lucrativa non notificata rispettivamente autorizzata (consid. 4.4).

In concreto, quindi, ritenuto come le tre donne siano entrate in Svizzera prive di validi documenti di legittimazione e vi abbiano soggiornato ed esercitato un’attività lucrativa (e, meglio, come accertato nel considerando 18, la prostituzione) senza essere in possesso del richiesto permesso di polizia degli stranieri, esse si sono rese colpevoli di infrazione alla LStr.

Commisurazione della pena

  1. Stabilita la condanna di AP 1, IM 3 e IM 1 per i reati loro ascritti, occorre procedere alla commisurazione della pena (art. 47 e 106 cpv. 3 CP; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).

La scrivente Corte ritiene di poter condividere le valutazioni operate dal primo giudice in relazione alla commisurazione delle pene inflitte alle tre appellanti sopramenzionate. Ritenuto, peraltro, come il Tribunale federale abbia recentemente confermato il principio del cumulo di pena pecuniaria e multa in caso di condanna sia per un delitto sia per una contravvenzione (STF 6B_867/2010 del 19 luglio 2011 consid. 1.2), questa Corte conferma, dunque, le pene pronunciate nei loro confronti dal giudice della Pretura penale.

In considerazione del parziale suo proscioglimento dal reato di esercizio illecito della prostituzione, la multa a carico di IM 2 è, invece, ridotta a fr. 500.-.

  1. Gli oneri processuali dei gravami seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti interamente a carico di AP 1, IM 3 e IM 1 in ragione di 1/3 ciascuna.

Visto l’esito degli appelli, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, è confermata l’attribuzione a carico delle appellanti degli oneri processuali di prima sede, ritenuta comunque l’attribuzione a IM 2 unicamente della metà di tali oneri che, per il resto, sono posti a carico dello Stato.

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 10, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 348 e segg., 371, 379 e segg., 398 e segg., 454 CPP;

34, 42, 44, 47, 49, 106, 109 e 199 CP;

2, 5 e 8 LProst;

5 e 115 LStr;

29 cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost.;

6 par. 1 e 2 CEDU;

14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

I. sull’appello di AP 1

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di:

1.1.1. infrazione alla Legge federale sugli stranieri per essere entrata illegalmente in Svizzera e per avere soggiornato illegalmente a __________ dal 22 ottobre 2009 al 5 novembre 2009 e dal 5 all’8 febbraio 2010, svolgendo parimenti attività lucrativa abusiva, poiché sprovvista del richiesto permesso di polizia degli stranieri;

1.1.2. esercizio illecito della prostituzione per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al dispositivo 1.1.1, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione.

1.2. AP 1 è condannata:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, per un totale di fr. 900.- (novecento);

1.2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni;

1.2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 450.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.- relative al processo di prima istanza.

1.2.4. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.

II. sull’appello di IM 3

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. IM 3 è dichiarata autrice colpevole di:

1.1.1. infrazione alla Legge federale sugli stranieri per essere entrata in Svizzera durante l’estate del 2008 ed avere soggiornato illegalmente a __________ dal 2 luglio 2008, dal 24 settembre 2008, dal 3 febbraio 2009, dal 17 maggio 2009, dall’11 ottobre 2009, nonché dal 20 gennaio 2010 all’8 febbraio 2010, per periodi di almeno 3 giorni per volta, esercitando attività lucrativa abusiva, priva di validi documenti di legittimazione e senza essere in possesso del richiesto permesso di polizia degli stranieri;

1.1.2. esercizio illecito della prostituzione per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al dispositivo 1.1.1, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale.

1.2. IM 3 è condannata:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, per un totale di fr. 900.- (novecento);

1.2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni;

1.2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 450.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.- relative al processo di prima istanza.

1.2.4. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di anni 2 (due).

III. sull’appello di IM 1

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. IM 1 è dichiarata autrice colpevole di:

1.1.1. infrazione alla Legge federale sugli stranieri per essere entrata in Svizzera nel mese di marzo 2008 ed avere soggiornato illegalmente a __________, dal 4 settembre 2009, dal 23 ottobre 2009, dal 18 novembre 2009 e dal 23 gennaio 2010 fino all’8 febbraio 2010, per periodi imprecisati, esercitando attività lucrativa abusiva, senza essere in possesso del richiesto permesso di polizia degli stranieri;

1.1.2. esercizio illecito della prostituzione per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al dispositivo 1.1.1, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale.

1.2. IM 1 è condannata:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, per un totale di fr. 900.- (novecento);

1.2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni;

1.2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 450.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.- relative al processo di prima istanza.

1.2.4. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di anni 2 (due).

IV. sull’appello di IM 2

  1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. IM 2 è dichiarata autrice colpevole di esercizio illecito della prostituzione per avere, dal 4 novembre 2008 al 18 novembre 2009, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità di esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale.

1.2. IM 2 è prosciolta da ogni altra imputazione.

1.3. IM 2 è condannata:

1.3.1. alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni;

1.3.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 450.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.- relative al processo di prima istanza in ragione di 1/2, mentre il resto va a carico dello Stato.

V. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) altri disborsi fr. 100.-

c) teste fr. 80.40

fr. 980.40

sono posti a carico in ragione di 1/3 ciascuna di AP 1, IM 3 e IM 1.

VI. Intimazione a:

VII. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

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CEDU

  • art. 2 CEDU

Cost

  • art. 9 Cost
  • art. 29 Cost

CP

  • art. 47 CP
  • art. 106 CP
  • art. 109 CP
  • art. 199 CP

CPP

  • art. 6 CPP
  • art. 199 CPP
  • art. 288 CPP
  • art. 295 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 404 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 454 CPP

LProst

  • art. 5 LProst
  • art. 8 LProst

LStr

  • art. 5 LStr
  • art. 115 LStr

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

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