Incarto n. 17.2011.71 - 72
Locarno 29 settembre 2011/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annunci del 2 e 3 giugno 2011 da
AP 1 rappr. dall' DI 2
IM 1 rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei loro confronti il 1. giugno 2011 dalla Corte dalle assise criminali
richiamate le dichiarazioni di appello 19 e 21 luglio 2011;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza del 1. giugno 2011 la Corte delle assise criminali ha dichiarato IM 1 autore colpevole di:
• furto aggravato, siccome commesso per mestiere, per avere, nel periodo 8 febbraio 2008 - 4 gennaio 2011, in diverse località del cantone Ticino, per procacciarsi indebito profitto e al fine di appropriarsene, in 19 occasioni, agendo sia singolarmente che in correità con terzi, ripetutamente sottratto e/o tentato di sottrarre cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di circa fr. 2'051'899.-;
• ripetuto danneggiamento, per avere, nel periodo 8 febbraio 2008 - 4 gennaio 2011, in diverse località del cantone Ticino, al fine di perpetrare furti, in 19 occasioni, agendo sia singolarmente che in correità con terzi, intenzionalmente danneggiato con attrezzi da scasso cose altrui;
• ripetuta violazione di domicilio, per essersi, nel periodo 8 febbraio 2008 - 4 gennaio 2011, in diverse località del cantone Ticino, al fine di perpetrare furti, in 19 occasioni, agendo sia singolarmente che in correità con terzi, indebitamente introdotto in diverse abitazioni contro la volontà degli aventi diritto;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa 25 marzo 2011 e nell’atto d’accusa aggiuntivo 20 maggio 2011.
In applicazione della pena, la Corte ha condannato IM 1 alla pena detentiva di 2 anni e 10 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Nel medesimo giudizio la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autrice colpevole di:
• furto aggravato, siccome commesso per mestiere, per avere, nel periodo 4 aprile 2008 - 4 gennaio 2011, in diverse località del cantone Ticino, per procacciarsi indebito profitto e al fine di appropriarsene, in 11 occasioni, agendo in correità con IM 1, ripetutamente sottratto e/o tentato di sottrarre cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di circa fr. 1'847'696.-;
• ripetuto danneggiamento, per avere, nel periodo 4 aprile 2008 - 4 gennaio 2011, in diverse località del cantone Ticino, al fine di perpetrare furti, in 11 occasioni, agendo in correità con IM 1, intenzionalmente danneggiato con attrezzi da scasso cose altrui;
• ripetuta violazione di domicilio, per essersi, nel periodo 4 aprile 2008 - 4 gennaio 2011, in diverse località del cantone Ticino, al fine di perpetrare furti, in 11 occasioni, agendo in correità con IM 1, indebitamente introdotta in diverse abitazioni contro la volontà degli aventi diritto;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa 25 marzo 2011.
In applicazione della pena, la Corte ha condannato AP 1 alla pena detentiva di 18 mesi (pena aggiuntiva a quella di 8 mesi inflitta il 17 marzo 2010 dalle Assise correzionali di __________), da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Gli imputati sono stati condannati a risarcire, in solido, fr. 53'230.- all’accusatore privato ACPR 1 e a pagare, sempre in solido, tassa di giustizia e disborsi, con ripartizione interna di ½ ciascuno. La Corte ha confiscato tutto quanto in sequestro, ad eccezione del veicolo Audi A1 e dell’orologio Rolex sui quali ha mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del risarcimento a ACPR 1.
Entrambi i condannati sono stati mantenuti in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena e/o in vista della procedura d’appello.
preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali IM 1 e AP 1 hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 19 luglio 2011, AP 1 ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando il suo completo proscioglimento, la reiezione delle pretese degli accusatori privati, il dissequestro di quanto indicato nell’atto di accusa e la messa a carico dello Stato di tasse e spese di prima sede e di appello.
In via subordinata, AP 1 domanda di essere dichiarata colpevole di complicità nei reati ascrittile con l’atto d’accusa e una conseguente riduzione della pena a 12 mesi, a valere come pena unica comprensiva anche degli 8 mesi di detenzione precedentemente inflitti nei suoi confronti, con protesta di spese e ripetibili per il procedimento di appello.
Con allegato del 21 luglio 2011, anche IM 1, dopo aver preso atto delle motivazioni della sentenza, ha presentato dichiarazione di appello precisando di impugnare i dispositivi 1.1, 1.2, 1.3 e 3.1 della sentenza della Corte delle assise criminali, domandando che il numero di furti per cui è stato condannato, così come quello dei danneggiamenti, venga ridotto a 15 (per un valore denunciato di fr. 439'071.-) mentre che il numero delle violazioni di domicilio compiute venga ridotto a 17. Chiede, di riflesso, che la pena detentiva venga ridimensionata a 30 mesi, di cui 24 sospesi condizionalmente, e protesta tasse, spese e ripetibili. Auspica, inoltre, che anche in sede di appello venga celebrato il pubblico dibattimento.
I due appellanti non hanno presentato istanze probatorie.
Esperito il pubblico dibattimento il 22 settembre 2011 durante il quale:
le parti hanno dato atto che il furto di cui al punto n. A.10. dell’atto d’accusa non si è verificato a __________, bensì a __________, ai danni di ACPR 17;
le parti hanno dato atto che il furto di cui al punto A.9. dell’atto d’accusa non è avvenuto fra il 5 ed il 7 febbraio 2009, bensì fra il 5 ed il 7 marzo 2009;
il procuratore pubblico ha domandato la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di prime cure;
l’appellante AP 1, dopo avere precisato di abbandonare la richiesta avanzata a titolo subordinato, ha postulato l’accoglimento dell’appello, ovvero il suo proscioglimento da ogni accusa e la contestuale liberazione dell’Audi A1 e del rolex sequestratile, portando pure l’attenzione della Corte sul fatto che gli importi della refurtiva indicati nella sentenza di prima istanza non possono essere considerati affidabili, poiché ripresi unicamente sulla scorta di dichiarazioni unilaterali delle parti lese;
l’appellante IM 1, richiamandosi ai contenuti ed alle motivazioni della sua dichiarazione scritta 21 luglio 2011, ha invocato l’accoglimento del suo appello, ribadendo la richiesta di annullamento dei dispositivi n. 1.1., 1.2., 1.3. e 3.1. della sentenza impugnata e del suo proscioglimento dall’accusa di furto in relazione ai punti n. 1.A.1, 1.A.2, 1.A.5 e 1.C.5, nonché da quella di danneggiamento e di violazione di domicilio in connessione ai relativi episodi, oltre alla derubricazione dei reati confermati in furto semplice e non furto aggravato poiché commesso per mestiere, rivendicando una riduzione della pena inflitta in prima sede e la sua parziale sospensione condizionale, con un massimo da espiare di 18 mesi;
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 1. giugno 2011 della Corte delle assise criminali è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad 398 n. 13).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398 n. 7).
Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg), dei testi (art. 162 e seg), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg), le perizie (art. 182 e seg) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep 1980, 192, consid. 3; Rep 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2a edizione, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 6B_10/2010; STF 28.6.2011 in 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (STF del 13.05.2008 6B.230/2008, consid. 2.1; STF del 19.04.2002 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b; STF del 29.07.2011 6B_369/2011, consid. 1.1, pag. 2; STF del 13.06.2008 6B_235/2007, consid. 2.2, pag. 3; STF del 30.03.2007 6P.218/2006 consid. 3.8.1, pag. 7; DTF 127 I 38 consid. 2a, pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; DTF 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).
Gli accusati e i loro precedenti penali
IM 1
La sua era una famiglia nomade che girava Piemonte, Liguria e Toscana con un luna park. Verso la fine degli anni ’80, la famiglia IM 1 ha cambiato abitudini, trasformandosi da nomade in stanziale poiché, a dire dell’imputato, l’attività di giostraio stava divenendo vieppiù problematica e sempre meno redditizia. La famiglia si è così stabilita a __________, pur continuando (come tuttora) a vivere in camper o in roulottes oppure in casette prefabbricate, piazzate su un terreno di loro proprietà, ma non edificabile.
In quella località, il padre, aiutato da IM 1 e da un fratello, ha avviato un’attività di commercio di automobili, ritirate in cattivo stato, rimesse a posto e poi vendute. Alla morte del genitore, avvenuta nel 2005, IM 1 ha continuato da solo a negoziare tali veicoli. Per un breve periodo, egli ha parallelamente gestito una discoteca a __________ del __________, con altri due soci. Dopo un inizio promettente, sono ben presto insorti problemi con uno di essi e il rendimento è calato al punto da indurlo ad interrompere l’attività.
L’accusato - anche a causa del nomadismo della famiglia - non ha alcun tipo di formazione scolastica o professionale, avendo abbandonato la scuola subito dopo la prima elementare (cfr. verbale del dibattimento d’appello 22 settembre 2011, pag. 2).
In occasione del suo primo interrogatorio, il 30 novembre 2010, egli aveva invero dichiarato di avere frequentato, a __________, scuole elementari, medie e liceo, con conseguimento della maturità scientifica (AI 15), per poi dire la verità solo durante la verbalizzazione del 23 febbraio 2011 (AI 120, pag. 15). Questo atteggiamento è stato giudicato dalla Corte di prime cure grave al punto da ritenere IM 1 un bugiardo cronico e da indurla a non credere più a nulla di quanto da lui affermato:
“(…) le sue dichiarazioni non sono attendibili poiché egli mente anche su questioni non rilevanti” (sentenza appellata, pag. 19, cfr. inoltre pag. 18 e 27).
Tale conclusione non può essere condivisa.
In effetti, al processo d’appello il prevenuto ha avuto modo di spiegare di avere mentito sulla propria istruzione poiché si vergognava ad ammettere la sua bassa scolarità. La motivazione addotta è del tutto plausibile: l’analfabetismo - di ciò praticamente si tratta - è questione che, seppur ininfluente nella procedura penale, è difficile per chiunque da confessare ritenuto come essa sia socialmente squalificante.
Al momento dell’arresto, IM 1 conviveva con AP 1 da cui, ad inizio 2010, ha avuto un figlio, __________.
Egli ha altre due figlie, di 14 e 19 anni (avute da una precedente relazione) che vivono a __________.
La seconda è stata prolata dalla Corte di appello di __________il 13 marzo 1990, per tentato furto, commesso il 14 luglio 1987; la pena comminata in questa occasione è stata di un mese di reclusione e una multa di Lit. 100'000.-, sospesa condizionalmente.
La terza decisione registrata è un decreto penale del GIP del Tribunale di __________ del 2 dicembre 2004, per possesso ingiustificato di chiavi alterate, con il quale è stata comminata a IM 1 un’ammenda di € 3'420.-.
Infine vi è una sentenza di applicazione della pena, su richiesta delle parti, del GIP del Tribunale di __________ del 2 novembre 2006 per il reato di furto in abitazione in concorso, con la quale egli è stato condannato a 18 mesi di reclusione e alla multa di € 600.-. A questa sanzione, il 14 febbraio 2008, è stato in seguito applicato l’indulto, con un condono di 8 mesi e 24 giorni sulla pena principale e della multa.
“provenienza da un ambiente, quello delle famiglie nomadi, tendenzialmente criminogeno, come dimostrato dalle informazioni richieste dagli inquirenti a carico di parte dei parenti degli accusati”.
Questa Corte deve distanziarsi dalle considerazioni fatte dai primi giudici sulla natura “tendenzialmente criminogena” delle famiglie nomadi (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 17 e, poi, consid. 23 e 25, pag. 28 e 29): il carattere di generalizzazione di tale affermazione basta, infatti, da solo ad escluderne la fondatezza.
Più nello specifico, occorre rilevare che agli atti non v’è alcun elemento che provi che IM 1 proviene o è vissuto in un ambiente malavitoso.
In effetti, gli allegati 27 e 28 del rapporto di polizia giudiziaria (RPG) citati dai primi giudici a sostegno del loro giudizio sono semplici e-mails con informative fornite alla polizia elvetica dalle forze dell’ordine italiane che, in quanto tali, non hanno (come, peraltro, riconosciuto dal procuratore pubblico al dibattimento) nessuna valenza di prova. Ma non solo. In nessuna di queste comunicazioni informali tra inquirenti si trovano dati su eventuali reati o indagini associabili ai famigliari di IM 1.
AP 1
Dopo aver frequentato le scuole elementari ed i primi due anni di scuola media a __________, AP 1 ha interrotto la formazione scolastica nel corso del terzo anno per lavorare come commessa in un supermercato (verbale del dibattimento d’appello 22 settembre 2011, pag. 3), dove è rimasta per tre anni.
A 17 anni AP 1 è, poi, scappata di casa per seguire il suo ex compagno, __________, con cui si è stabilita ad __________ e da cui ha avuto due figli, __________ (nato l’8 marzo 1995) e __________ (nato il 20 dicembre 1997). All’età di 25 anni ha deciso di ritornare dalla madre, portando con sé i due ragazzi, poiché il loro padre aveva il vizio di bere e la maltrattava.
Attualmente __________ e __________ vivono con la madre dell’accusata, mentre il piccolo __________ è rimasto con quest’ultima presso il penitenziario cantonale.
Interrogata in merito in occasione del dibattimento d’appello, la prevenuta (confermando quanto già sostenuto il 18 maggio 2009, pag. 4, AI 1, doc. 1c) ha dichiarato trattarsi di un furto tentato di un paio di calzini in un supermercato;
Per questo reato l’imputata ha precisato di essere rimasta in auto con un’amica mentre altri due amici stavano tentando, a loro insaputa, un furto in un’abitazione;
A detta di AP 1, anche in questo caso si è trattato di un furto (solo tentato poiché fermata dalla sicurezza prima della cassa) in un supermercato (4 confezioni di profumo, cfr. verbale del dibattimento 22 settembre 2011, pag. 3);
il 15 febbraio 2007 è stata condannata dal Tribunale di __________ per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, reato commesso il 24 marzo 2004, a 4 mesi e 20 giorni di arresto, che ella ha sostenuto mai aver dovuto scontare;
il 28 settembre 2007 la Corte di appello di __________ l’ha condannata alla reclusione di 1 anno ed alla multa di € 500.- per furto tentato, in concorso. Alla pena, il 22 agosto 2008, è poi stato applicato l’indulto;
il 18 aprile 2008 il Tribunale di __________ ha condannato l’imputata per furto tentato, in concorso, alla pena di 4 mesi di reclusione e di € 100.- di multa, sospesa condizionalmente.
La prevenuta, sentita dalla scrivente Corte in merito, ha dichiarato che si è trattato del furto (tentato) di vestiti per bambini in un supermercato (verbale del dibattimento 22 settembre 2011, pag. 3);
Agli atti non vi sono elementi che consentano di avere migliore visione dei precedenti italiani della donna. Forza è, dunque, attenersi alle dichiarazioni di quest’ultima.
In Svizzera la donna è stata condannata dalla Corte delle assise correzionali di __________, il 18 maggio 2010, a 8 mesi da espiare, per un furto commesso a __________ in correità con IM 1 tra l’11 ed il 13 aprile 2009, ed un tentato furto a __________, lo stesso giorno, sempre con il compagno.
Da queste informazioni - il cui valore probatorio è, come già scritto, nullo - emergerebbe che la madre, __________ __________ sarebbe stata oggetto di due notizie di reato per furto e detenzione di armi nel 1995 e 1996, oltre che di una condanna per falsa assicurazione nel 1979, una per ricettazione nel 1982 ed una per furto nel 1984. Considerato che assimilare le notizie di reato a condanne è errato, potrebbero essere tenute in considerazione unicamente le sentenze - che risalgono tutte a oltre 24 anni prima dei fatti in discussione - tra il quarto ed il nono anno di vita dell’imputata.
Il padre della prevenuta, __________, è sconosciuto alla banca dati italiana (allegato 27 RPG).
La sorella __________ sarebbe stata condannata per guida senza patente nel 2004 e sarebbe stata arrestata e poi scarcerata per rapina e concorso in tentato omicidio nel 2002, oltre che scarcerata per furto nel 1996, reati per i quali, quindi, da quanto risulterebbe, non è mai stata condannata (allegato 27 RPG).
Sotto il nome di __________, un’altra sorella, vi sono iscritte solo due notizie di reato (allegato 27 RPG).
__________, altra sorella, sarebbe stata oggetto di un paio di notizie di reato, ma condannata una sola volta, per furto aggravato nel 2003 (allegato 27 RPG).
__________, fratello, è pure stato oggetto di alcune notizie di reato, è stato scarcerato per furto nel 1996 ed è stato condannato una volta sola, con patteggiamento, per furto in abitazione.
Per __________, ex compagno di AP 1, l’informativa cita una lunga lista di delitti, ma nemmeno specifica se si tratta di condanne o di semplici notizie di reato (allegato 28 RPG).
Volendo, teoricamente, prendere per valido quanto riportato dalle informative sui parenti dell’imputata, emerge con chiarezza soltanto che, su oltre una ventina di nomi segnalati alle autorità italiane, possono essere prese in considerazione unicamente le tre vecchie condanne della madre, quella del fratello __________ per furto e quella della sorella __________.
Anche in quest’ottica, l’accertamento di prima sede è, dunque, inconsistente: pur non volendo sminuire la portata delle condanne descritte, i dati a disposizione indicano una realtà molto diversa dall’ “ambiente tendenzialmente criminogeno” descritto dai giudici di prime cure.
In realtà, al dibattimento d’appello, le parti hanno dato atto che:
“quanto indicato nella sentenza delle assise criminali del 1. giugno 2011 a pag. 17 in fine del punto 1 (recte: 10) è frutto di un errore. Non c’è stato un controllo di polizia nel 2007 in __________in cui gli imputati sono stati visti in compagnia di un pluripregiudicato.” (verb. dib. d’appello, pag. 4)
In realtà - ha precisato il procuratore pubblico
Fatti ed antefatti emersi dall’inchiesta
Dopo un primo interrogatorio nel quale ha negato tutto, AP 1 ha ammesso il suo coinvolgimento nel tentativo di furto ed ha riconosciuto di avere partecipato lo stesso giorno, a __________, ad un precedente colpo la cui refurtiva era stata rinvenuta a bordo della sua automobile VW Lupo. La donna ha, pure, indicato agli inquirenti che la persona con cui aveva agito - il cui nome era a loro sino a quel momento ignoto - era __________.
La donna - rimasta in carcere preventivo sino al 19 maggio 2009 - è stata ritenuta autore colpevole di ripetuto furto, in parte tentato, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio per i fatti di __________ e __________ ed è stata condannata, con sentenza 18 maggio 2010, dalla Corte delle assise correzionali ad una pena detentiva di 8 mesi da espiare.
Nonostante la sentenza sia regolarmente cresciuta in giudicato, la donna non è più rientrata in prigione sino al momento del suo secondo fermo.
Dal raffronto dei risultati delle analisi sul campione di DNA fornito da IM 1 con quello prelevato sul luogo in cui sono stati effettuati alcuni furti con scasso è emerso che i dati combaciavano per ben 9 casi avvenuti tra il febbraio 2008 ed il marzo 2009 (AI 19).
Sulla scorta di questi nuovi fatti, il 20 gennaio 2011, è stato emanato un ulteriore ordine di cattura nei suoi confronti che ha, appunto, portato al suo fermo nel gennaio 2011 ad opera delle guardie di confine del valico autostradale di __________, mentre tentava di entrare in Svizzera a bordo di un’Audi A1 unitamente alla coimputata AP 1 - pure lei arrestata - ed al loro figlioletto di 10 mesi, __________.
L’ispezione del veicolo, intestato alla donna, ha permesso di scoprire che le luci di illuminazione della targa erano state oscurate con del nastro adesivo. Parimenti sono stati rinvenuti dei guanti di stoffa, una torcia, un binocolo, due ricetrasmittenti poste dietro uno dei sedili ed un cacciavite di grosse dimensioni, nascosto nella scatola portafusibili.
a __________, presso l’abitazione di ACPR 9 in via __________ 12, dove, fra il 26 e il 28 settembre 2008, sono stati sottratti gioielli per un valore complessivo di fr. 23'790.- (refurtiva non recuperata);
a __________, presso l’abitazione di ACPR 1, dove, fra il 22 e il 24 novembre 2008, sono stati rubati gioielli e denaro contante per un valore complessivo di fr. 64'780.- (refurtiva non recuperata);
a __________, presso la casa di ACPR 11 in via __________, dove, il 6 febbraio 2009, sono stati sottratti gioielli, profumi, un calibro digitale, una lente, portagioielli, cassetti per trolley e denaro contante per un valore complessivo di fr. 110'700.- (refurtiva non recuperata);
a __________, nell’abitazione di ACPR 12, __________, dove, il 7 febbraio 2009, sono stati sottratti gioielli, 1 notebook ed una piastra per capelli per un valore complessivo di fr. 5'290.- (refurtiva non recuperata);
a __________, nell’abitazione di ACPR 12, __________, dove, il 7 febbraio 2009, sono stati sottratti capi di abbigliamento di marca, occhiali, borse e federe da piumino, per un valore complessivo di fr. 6'019.- (refurtiva non recuperata);
a __________, presso l’abitazione di ACPR 14, in __________, dove, fra il 5 e il 7 marzo 2009, sono stati sottratti gioielli per un valore complessivo di fr. 31'500.- (refurtiva non recuperata);
a __________, presso l’abitazione di ACPR 17, via __________, dove, il 4 gennaio 2011, sono stati sottratti orologi e un rasoio per un valore complessivo di fr. 2'100.- (refurtiva non recuperata);
a __________, presso l’abitazione di ACPR 18, strada al __________, dove, il 4 gennaio 2011, sono stati sottratti gioielli per un valore complessivo di fr. 1'150.- (refurtiva non recuperata);
a __________, presso l’abitazione di ACPR 2, __________, dove, tra l’8 e il 10 febbraio 2008, sono stati sottratti gioielli, orologi, monete, occhiali, chiavi, documenti di legittimazione, foto, lettore MP3, chiavi USB e una federa di cuscino per un valore complessivo di fr. 76’725.- (refurtiva non recuperata);
a __________, presso l’abitazione di ACPR 5, via __________, dove, il 25 luglio 2008, sono stati sottratti un orologio, 2 chiavi e del denaro contante per un valore complessivo di fr. 920.- (refurtiva non recuperata);
a __________, presso l’abitazione di ACPR 6 in via __________, dove, fra il 22 luglio e il 2 agosto 2008, sono stati sottratti una carta d’identità con portadocumenti, delle chiavi, un ciondolo, un frullatore e una caffettiera, per un valore complessivo di fr. 590.- (refurtiva non recuperata);
a __________, presso l’abitazione di ACPR 7, __________, dove, fra il 28 e il 29 agosto 2008, sono stati sottratti gioielli, orologi, scarpe, vestiario vario, una sacca e una trousse, per un valore complessivo di fr. 24'438.- (refurtiva non recuperata).
Sin dalle prime battute, IM 1 ha sostenuto di avere sempre operato da solo, senza l’aiuto di nessuno, ad eccezione dei due furti effettuati con l’aiuto della compagna nell’aprile del 2009.
Egli ha, poi, negato di essere l’autore di altri 4 furti addossatigli dagli inquirenti, e meglio:
dei due perpetrati a __________ fra il 4 e il 7 aprile 2008: il primo, in via __________, ai danni della ACPR 4, a cui sono stati sottratti, previo scasso di una porta, una mazza, un piccone, una smerigliatrice e una prolunga per un valore imprecisato e il secondo commesso presso l’abitazione di ACPR 3, pure in via __________, dove fra il 4 e il 7 aprile 2008, sono stati sottratti gioielli, quadri, lingotti d’oro per 7 Kg, monete d’oro di vario tipo e denaro in FRS per un valore complessivo di fr. 1'602'388.- (refurtiva non recuperata);
di quello tentato ad __________, il 5 febbraio 2009, presso l’abitazione di ACPR 10 in via __________, previo scasso della portafinestra;
di quello perpetrato a __________ presso l’abitazione di ACPR 8 in via __________ dove, fra il 29 ed il 30 agosto 2008, previo scasso di una portafinestra, di una porta interna e della cassaforte, sono stati sottratti una fotocamera e materiale fotografico, un portafoglio, occhiali da sole, un orologio, orecchini, un piccolo contenitore d’argento e un fucile ad aria compressa con cannocchiale, per un valore complessivo di fr. 10'440.- (refurtiva non recuperata).
Va precisato che, in relazione ai furti commessi a __________ e ad __________, l’imputato ha ammesso di essere penetrato negli appartamenti, ma ha dichiarato di non avere né danneggiato né trafugato alcunché, avendo trovato sia le vie d’accesso già aperte sia i furti già commessi.
AP 1, dal canto suo, ha sistematicamente negato la sua partecipazione ai reati continuando a ribadire la tesi - proposta anche al dibattimento d’appello - secondo cui, pentita di essersi lasciata convincere a partecipare ai due furti per cui già è stata condannata, si è ben guardata dal ricadere poi in comportamenti analoghi. Anzi - ha detto a questa Corte - s’era fatta promettere dal compagno che nemmeno lui avrebbe più rubato.
Con atto d’accusa 25 marzo 2011, il procuratore pubblico ha posto in stato d’accusa i due prevenuti, ritenendoli colpevoli di aver commesso o tentato di commettere, in correità e con l’aggravante d’aver agito in banda e per mestiere, 11 furti e, di riflesso, i relativi ripetuti danneggiamenti e le ripetute violazioni di domicilio.
Ad IM 1 è, poi, stato imputato di avere commesso ulteriori 7 furti (comprendenti i due per i quali la coimputata era già stata condannata il 18 maggio 2010 ed altri 5 commessi singolarmente o in correità con terzi ignoti).
Concretamente, AP 1 è stata esclusa dai fatti avvenuti a __________ tra l’8 ed il 10 febbraio 2008, a __________ il 25 luglio 2008, a __________ tra il 22 luglio e il 2 agosto 2008, a __________, rispettivamente __________, fra il 28 ed il 29 agosto 2008.
Il 20 maggio successivo, il magistrato ha così emesso, dopo la relativa istruttoria, un atto d’accusa aggiuntivo a carico di IM 1 (n. 45/2011) per furto aggravato (per mestiere), danneggiamento e violazione di domicilio.
Contestualmente sono stati ordinati il sequestro a titolo conservativo, rispettivamente la confisca dei beni di cui erano in possesso al momento dell’arresto.
La sentenza è stata appellata da entrambi gli imputati.
Di qui la presente procedura.
A. Appello di IM 1
Da questi furti egli persiste nel dichiararsi completamente estraneo, pur ammettendo di essersi indebitamente introdotto nelle abitazioni di __________ e di __________. A suo modo di vedere, dunque, essendo egli stato ingiustamente condannato anche per queste fattispecie, il giudizio di prima istanza lede l’art. 139 CP poiché fondato su un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti e su un eccesso, rispettivamente abuso, del potere di apprezzamento.
furti di __________ (A.1. e A.2. dell’atto di accusa)
Secondo quanto accertato dai primi giudici, gli esami della polizia scientifica hanno confermato la presenza di tracce del DNA di IM 1 sul piccone rinvenuto nell’appartamento.
Dopo avere ricordato che questi, pur ammettendo di essere entrato nell’appartamento per rubare, ha negato di aver potuto concretizzare le sue intenzioni poiché altri malfattori lo avrebbero preceduto, asserendo
“Ricordo questa abitazione perché mi ci sono recato nel tentativo di effettuare un furto. Preciso che al momento in cui sono giunto sul posto, la casa non era terminata. Io sono giunto sul lato destro raffigurato nella foto e ho acceduto all’interno attraverso una porta finestra già forzata. Ho visto all’interno una cassaforte già scassinata e mi sono messo a frugare in giro nel tentativo di trovare qualcosa di interessante. Non ho trovato nulla e così me ne sono andato senza asportare alcunché.” (AI 120, verbale PP 23 febbraio 2011, pag. 4; sentenza appellata, n. 12, pag. 18).
la Corte di primo grado ha precisato di non credere alla versione di IM 1, preso atto che questi “aveva del resto iniziato a mentire già dalla riga 4 del suo primo verbale di interrogatorio” (sentenza appellata, n. 12, pag. 18) e reputando che il fatto che un ladro venga preceduto da altri malviventi rappresenti un’eventualità praticamente irrealizzabile:
“Infatti se si volesse empiricamente considerare una teorica possibilità di 1/1000 che una certa abitazione venga visitata da un ladro un determinato giorno (possibilità elevata, dato che comporterebbe ammettere all’infinito, che in quella casa vi sarà un furto ogni circa 3 anni), la matematica probabilità che lo stesso avvenga 2 volte nel corso del medesimo giorno è pari a 1/1'000'000. Se ammettiamo, più prudentemente, che la possibilità di furto in una data abitazione va ammessa ogni circa 6 anni (1/2000), la possibilità che ciò avvenga due volte nel medesimo giorno scende a una su 4 milioni.” (sentenza appellata, n. 12, pag. 18).
Oltre a ciò, la prima Corte ha evidenziato come sia nell’interesse dell’accusato negare proprio questo furto, visto che l’elevato ammontare della refurtiva lo rende particolarmente grave e visto che
“gli è chiaro anche che il fatto di avere continuato a rubare dopo avere centrato un simile colpo grosso rende soggettivamente molto più riprovevoli i furti successivi, potendosi ritenere che un ladro meno incallito ed avido si sarebbe fatto bastare il ricco bottino per un po’ più dei 3 mesi e mezzo che ha atteso il IM 1 per rubare di nuovo”.
Respinta, infine, è stata la teoria avanzata dal prevenuto, secondo la quale il fatto che siano stati sottratti pure dei quadri
“il medico curante non risulta avere vietato al IM 1 di rubare anche i quadri (…), né il prevenuto ha sottoscritto un codice etico in tal senso. Se in questa circostanza sono spariti dei quadri significa semplicemente che l’autore, dopo avere trovato chili d’oro e mazzi di monete d’oro nella cassaforte, deve avere giustamente pensato che in quella casa tutto quanto era di pregio, ragione per cui con un piccolo sforzo supplementare si è portato via 6 quadri, azzeccandoci 5 volte (il 6° quadro valeva solo fr. 7'000.-), atteso che il valore denunciato degli altri dipinti assomma a fr. 320'000.-“ (sentenza appellata, n. 12, pag. 18 s.).
Perciò, il tribunale di prima istanza ha concluso di non essere obbligato - “in presenza di un’eventualità logica e ragionevole (IM 1 è un ladro, le sue dichiarazioni non sono attendibili perché egli mente anche su questioni non rilevanti, egli in questo caso ha ogni interesse a mentire, il suo DNA è su un attrezzo da scasso rinvenuto in loco, quindi egli è l’autore del furto)” - a ritenerne “una irragionevole e stravagante, come quella secondo cui si sarebbe verificato un evento probabile quanto una vincita alla lotteria” ed ha, perciò, accertato che IM 1 “a dispetto delle sue dichiarazioni, è autore di questi due furti” (sentenza appellata, n. 12 in fine, pag. 19).
“In relazione al furto di __________, IM 1 dichiara di avere quella sera suonato il campanello e bussato alla porta per vedere se c’era qualcuno in casa. Dopo avere appurato che nessuno rispondeva, è salito sul terrazzo dell’appartamento al primo piano attraverso un’impalcatura e lì ha subito visto che la porta finestra era già stata aperta. È entrato nell’appartamento per cercare qualcosa da rubare, ma l’ha trovato sottosopra, quasi fosse passato un tornado. Non ha trovato nulla da rubare. Semplicemente ha spostato il piccone che ha trovato abbandonato sulle scale per poter passare. Precisa che la porta finestra da cui è entrato era quella della camera da letto che era collegata con il resto dell’appartamento attraverso le scale sulle quali era appoggiato il piccone.” (verb. dib. d’appello pag. 4).
a. Su questo episodio, va, per prima cosa, messo in evidenza come sia assodato - e da lui ammesso - che il prevenuto ê entrato nell’abitazione dalla porta finestra della stanza intenzionato a commettervi un furto e come non sia contestato che sul manico del piccone utilizzato per sfondare la porta finestra della camera da letto dell’appartamento e lì ritrovato siano state rinvenute tracce del suo DNA.
A questi elementi va, poi, aggiunto, da un lato, l’accertamento secondo cui le modalità d’esecuzione dell’effrazione in questione sono simili a quelle abitualmente applicate da IM 1 - uso di un attrezzo rinvenuto in loco (AI n. 6 dell’inc. relativo all’atto d’accusa aggiuntivo ACC 27/2011, verbale PP 18 maggio 2011 di IM 1, pag. 2) o di un cacciavite che portava con sé - e, dall’altro lato, l’accertamento secondo cui, addirittura, proprio un piccone è stato da lui utilizzato per il furto commesso a __________ tra il 26 ed il 28 settembre e per quello a __________ fra il 22 ed il 24 ottobre 2008 (entrambi da lui ammessi dopo che tracce del suo DNA sono state trovate sui manici degli attrezzi; AI 120, verbale PP 23 febbraio 2011 di IM 1, pag. 7).
Si tratta senza ombra di dubbio di accertamenti indizianti un suo coinvolgimento nel furto in questione.
b. Ciò premesso, occorre chinarsi sulla tesi difensiva dell’appellante che sostiene di essere giunto sul posto dopo che qualcuno già aveva scassinato il serramento, aperto la cassaforte e rubato (AI 120, verbale PP 23 febbraio 2011, pag. 4) e che spiega la presenza di tracce del suo DNA sul manico del piccone asserendo di avere trovato l’attrezzo sulle scale che collegavano la camera da letto (in cui era entrato) al resto dell’appartamento e di averlo spostato, appoggiandolo al muro, per poter passare.
b. 1. In linea teorica, è sicuramente possibile che un’abitazione venga visitata la stessa sera da due malviventi diversi.
Ciononostante va riconosciuto - senza che sia necessario far capo a calcoli statistici che, non avendo alcuna valenza scientifica e non essendo in alcun modo sostanziati o suffragati da rinvii dottrinali, lasciano il tempo che trovano - che la probabilità che ciò avvenga, soprattutto alle nostre latitudini dove la delinquenza è ancora un fenomeno piuttosto contenuto, è bassa.
Tuttavia, le considerazioni che si possono trarre dall’esperienza della vita non possono essere utilizzate come dogmi incontrovertibili. A fronte di elementi concreti e plausibili, è doveroso ritenere ipotizzabile anche ciò che l’esperienza personale indurrebbe ad escludere.
Nel diritto penale l’esame dei fatti deve essere effettuato sulla base di dati concreti relativi al caso specifico: i calcoli delle probabilità - a maggior ragione se privi di qualsiasi scientificità - giocano un ruolo marginale se non nullo.
Inoltre, in concreto, va osservato che il furto di __________ non ha potuto trovare una collocazione temporale precisa. Secondo quanto risulta dagli atti d’inchiesta (e quanto recepito nell’AA e nella sentenza impugnata), esso ha, infatti, potuto essere stato commesso nell’arco di ben 3 giorni, e meglio fra le 14.45 del 4 aprile 2008 e le 09.00 del 7 aprile 2008.
Ciò azzera - per quanto ancora occorresse - la valenza dei calcoli statistici operati dalla prima Corte e relativizza ancora di molto quanto può essere dedotto dall’esperienza della vita.
Oggettivamente, infatti, il relativamente lungo lasso di tempo in cui il furto è stato situato pone la questione in una luce ben diversa da quella che le ha dato la prima Corte.
Tenuto conto, inoltre, che il furto è avvenuto nell’unico appartamento di un cantiere ancora aperto, situato in una zona discosta e discreta, il lasso di tempo in cui il o i furti sono avvenuti lascia ampio spazio all’ipotesi della visita dei locali da parte di più persone o bande.
b. 2. Ciò posto, va in primo luogo evidenziato come le tracce di DNA di IM 1 siano state rinvenute unicamente sul manico del piccone, mentre non ne sono state trovate sulla smerigliatrice.
La circostanza conferma la versione di IM 1, ritenuto come non sia logicamente ipotizzabile che colui che - secondo l’ipotesi accusatoria - ha preso la smerigliatrice nel cantiere vicino, l’ha trasportata nell’appartamento di ACPR 3 e lì l’ha usata non vi abbia lasciato tracce organiche.
Certo, la cosa sarebbe spiegabile se si ipotizzasse che il ladro ha usato i guanti.
E’ certo che IM 1 non aveva i guanti quando è entrato nell’appartamento di __________ avendo egli lasciato le sue tracce sul piccone.
Nella misura in cui l’ipotesi accusatoria fatta propria dai primi giudici prevede che il ladro abbia sottratto piccone e smerigliatrice dal cantiere vicino e li abbia portati con sé e utilizzati sia per entrare nell’appartamento che per aprire la cassaforte, il mancato ritrovamento di tracce biologiche di IM 1 sulla smerigliatrice esclude che, a sottrarli, sia stato IM 1. Non è, infatti, ipotizzabile che IM 1 abbia preso e maneggiato il piccone senza guanti e, poi, li abbia indossati soltanto al momento di prendere la smerigliatrice nel cantiere, trasportarla nell’appartamento e, lì, maneggiarla per aprire la cassaforte.
Questo, tanto più che la stessa inchiesta dimostra come IM 1 agisca prevalentemente senza indossare guanti: infatti, egli ha seminato tracce di sé in quasi tutti i furti che gli sono imputati.
b. 3. In questo contesto va ancora rilevato che, contrariamente a quanto indicato nell’atto d’accusa principale e quanto sembra essere accertato nella sentenza impugnata, la smerigliatrice e la prolunga non sono state sottratte dal cantiere della ACPR 4.
In effetti, il “rapporto di complemento costatazione del furto” del 25 luglio 2008 (RPG all. 38, pag. 2) precisa che
“non è stato possibile stabilire l’origine della smerigliatrice. Contrariamente a quanto riportato nel formulario di denuncia furto della ACPR 4, nessuna delle ditte addette ai lavori ne ha denunciato la sparizione”.
Se ne deve desumere che l’autore del furto non ha agito con l’ausilio di strumenti trovati per caso in loco e che ha, invece, agito con utensili che, appositamente, egli si è portato appresso.
Questa circostanza - certa - dimostra che il ladro sapeva cosa avrebbe trovato nell’appartamento di ACPR 3, e meglio sapeva che lì avrebbe trovato una cassaforte.
Ora, non può essere preteso che IM 1 sapesse che nell’appartamento di ACPR 3 c’era una cassaforte: egli non conosceva né l’abitazione né i suoi occupanti ed è, peraltro, accertato che egli sceglieva i suoi obiettivi a caso, premurandosi unicamente di accertarsi che all’interno non vi fosse nessuno.
Ma non solo.
Tale modus operandi non è quello abitualmente usato da IM 1. Innanzitutto, perché egli non ha mai fatto uso di smerigliatrici (che non risulta abbia mai posseduto) o altri apparecchi simili.
In secondo luogo, perché egli si è sempre limitato ad entrare nelle abitazioni, procedendo allo scasso delle vie d’accesso o con un cacciavite o con attrezzi rinvenuti in loco.
Non va a questo proposito dimenticato che IM 1 non risulta avere mai aperto cassaforti del tipo di quella di ACPR 3. In merito, il 20 gennaio 2011, egli ha dichiarato quanto segue:
“una persona non può scassinare una cassaforte a muro. In altre occasioni, per esempio nel furto già ammesso al Procuratore, avevo trovato una piccola cassaforte semplicemente avvitata al muro. Per quelle basta poco e con una certa semplicità si possono strappare e portar via.”. (AI 32 all. 1, pag. 9)
b. 4. Agli elementi sin qui evidenziati - che depongono tutti per l’estraneità di IM 1 dal furto - si aggiunge l’argomentazione relativa al carattere anomalo, nella carriera dell’imputato e avuto riguardo alle sue peculiarità personali, del furto di quadri nonché alla bassa attrattiva di tale refurtiva, difficile non solo da smerciare ma anche da trasportare oltre confine.
E’ notorio che i furti di opere d’arte - beni, non solo facilmente rintracciabili, ma di difficile, se non impossibile, valutazione e vendita per un profano - avvengono in genere su commissione, per mano di esperti, per cui essi non sono praticamente mai improvvisati.
E’ certo che IM 1 - praticamente analfabeta - non è in grado di distinguere fra una crosta ed un’opera d’arte. Ed è praticamente certo che egli non può avere contatti con persone che hanno le competenze e le conoscenze necessarie a piazzare una simile refurtiva.
Non va, neppure, negletto che IM 1 non ha mai rubato dei dipinti. Pur essendo di rilevanza circoscritta - ritenuto come ci sia una prima volta per tutto - un simile dato va comunque considerato.
b. 5. Di rilievo è, poi, il volume dei 6 quadri sottratti.
Pur se si trattava di opere di dimensioni non grandissime, esse raggiungevano, comunque, un massimo di cm 60 x cm 90 (AI 111, perizia 18 settembre 2008, pag. 5). Pertanto, insieme esse formavano certamente un volume non indifferente, tenuto soprattutto conto delle caratteristiche delle cornici tipiche del periodo dei dipinti (metà/fine ottocento). Esse formavano, dunque, un pacchetto voluminoso, impossibile da nascondere (e, forse, anche da trasportare) sull’auto di piccole dimensioni che IM 1 usava.
Ritenuto come egli dovesse forzatamente passare la frontiera, simile elemento concorre a supportare la conclusione di estraneità di IM 1 dal furto che si impone già in forza degli elementi sin qui discussi.
b. 6. La prima Corte ha considerato quale elemento a favore della colpevolezza dell’accusato, il fatto che le sue dichiarazioni non sarebbero attendibili poiché egli ha mentito persino su questioni non rilevanti, quali i suoi studi (sentenza appellata, consid. 12 pag. 19). Si tratta di una deduzione che non può venire condivisa, poiché fondata su un esame superficiale e generico delle deposizioni dell’accusato. Posto che di principio ogni menzogna è inaccettabile, va qui ribadito che quella specifica presa ad esempio per ritenere falso tutto quanto da lui detto è, in realtà, giustificabile da un punto di vista soggettivo, andando a toccare un tema sensibile. Di conseguenza, il fatto che IM 1 abbia vantato titoli di studio mai posseduti non è sufficiente né a fondare un giudizio di generica inaffidabilità né a evitare di confrontarsi criticamente con le sue versioni dei fatti.
A questo proposito, non si può dimenticare che IM 1, seppur dopo alcune reticenze, ha collaborato al chiarimento dei fatti più rilevanti, assumendosi anche responsabilità che avrebbe potuto relativizzare, in particolare riguardo l’ammontare delle refurtive ed alla loro qualità.
b. 7. Infine, va sottolineato che dalla cassaforte è stato asportato tutto il contenuto ad eccezione di un piccolo __________ (verbale ACPR 3 14 luglio 2008, pag. 2, RPG all. 38).
Si tratta di un gesto inconciliabile con la figura di IM 1: un __________, per quanto piccolo, è un oggetto di sicuro interesse per qualsiasi rapinatore occasionale, a maggior ragione per IM 1 che, come risulta dagli atti, non disdegna nemmeno oggetti di scarso valore.
Pertanto, ben ponderati tutti gli elementi a carico e quelli a discolpa del prevenuto, non si può che concludere che non sussistono elementi sufficienti ad accertare che è stato IM 1 a sottrarre gli oggetti di cui alla denuncia di ACPR 3.
Decidere diversamente significherebbe violare il principio in dubio pro reo, garanzia di cui ognuno, indipendentemente dal suo passato e dalla sua storia, deve beneficiare.
Essendo i due furti strettamente legati, l’assoluzione di IM 1 dal furto ai danni di ACPR 3 porta con sé anche la sua assoluzione per il furto compiuto ai danni della ACPR 4, e per i relativi danneggiamenti.
Per contro, sulla scorta delle sue ammissioni, IM 1 deve essere condannato per tentato furto ai danni di ACPR 3 e per la connessa violazione di domicilio.
furto subito fra il 29 e il 30 agosto 2008 da ACPR 8 a __________ (C.5. dell’atto di accusa)
Il tribunale di prima istanza - dando atto che “le considerazioni della difesa sul rischio per il IM 1 costituito dal recare con sé oltre la frontiera il fucile (ad aria compressa) rubato nell’occasione sono più ragionevoli di quelle sui quadri” - non ha creduto alla versione di IM 1: da un lato perché egli “mente (come sui titoli di studio) a prescindere dalla necessità di mentire” e, dall’altro, per l’inverosimiglianza della situazione descritta, già solo “sulla base del calcolo delle probabilità” (sentenza appellata, consid. 13, pag. 19).
Sui fatti, egli si è così espresso:
“Riguardo il furto di __________ conferma di avere trovato la porta finestra scassinata, di essere entrato, di avere trovato la cassaforte che presentava dei tagli, di avere guardato all’interno con la pila e di avere visto che c’erano degli oggetti. Non aveva però nulla per aprire la cassaforte. Poi ha aperto la porta di una camera e da lì sono usciti due o tre cani che l’hanno impaurito per cui se ne è andato.” (verbale del dibattimento d’appello, pag. 4).
a. Di nuovo, sulla scorta delle sue stesse ammissioni, è accertato che l’accusato è effettivamente entrato nell’abitazione di ACPR 8 tra il 29 ed il 30 agosto 2008, con l’intenzione di commettere un furto.
Se è vero che, per questa fattispecie, ritenuto il breve tempo in cui l’appartamento è rimasto incustodito (dalle 20.05 del 29 agosto 2008 alle 00.10 del giorno seguente), l’esperienza della vita induce a nutrire forti perplessità sulla tesi del ladro sconosciuto che l’avrebbe preceduto, è anche vero che numerosi elementi depongono per l’estraneità di IM 1 anche da questo furto.
b. L’elemento determinante - cioè, quello che pone i maggiori dubbi sulla tesi accusatoria - è il fatto che anche qui è stata usata una smerigliatrice per tentare di scassinare la cassaforte.
Come visto sopra, non risulta che IM 1 abbia mai né posseduto né utilizzato una smerigliatrice.
Del resto, ammettere che è stato IM 1 a tentare di aprire la cassaforte, significa ammettere, contro ogni logica, che egli, dopo avere abbandonato pochi mesi prima nell’appartamento di __________tale attrezzo, se ne è procurato - comprandolo, visto che non risultano furti - un altro da usare successivamente.
Inoltre, non si può non considerare che le modalità di apertura (o tentativo di apertura) della cassaforte a __________ sono estranee al modo di agire di IM 1 la cui tipicità - così come accertato dagli inquirenti - non comporta mai l’utilizzo di un simile attrezzo.
c. Depone, poi, contro la responsabilità di IM 1 il fatto che dall’abitazione di ACPR 8 è stato, fra le altre cose, sottratto un fucile.
Così come correttamente evidenziato dalla difesa, è estremamente rischioso varcare la frontiera con un fucile.
Ritenuto come tale arma (ad aria compressa) non costituisca un oggetto particolarmente appetibile per IM 1 (egli non usa armi nelle sue scorribande e un oggetto simile non può rendergli molto), è fortemente improbabile che egli si sia assunto un tale rischio accresciuto.
d. Rafforza, poi, la credibilità dell’accusato il fatto che egli ha ammesso liberamente di essere stato nell’abitazione di ACPR 8 con l’intenzione di commettere un furto, nonostante nell’appartamento non fossero state trovate sue tracce biologiche: in queste condizioni, per lui sarebbe stato facile (ed esimente) negare. Il non averlo fatto depone per la credibilità della sua versione.
Infine, contribuisce ad accrescere la verosimiglianza della versione resa da IM 1 il fatto che egli - ammesso di essere entrato con intenzione di rubare e, quindi, ammesso il tentato furto - non aveva alcun particolare interesse a negare di essere riuscito nel suo intento se ciò fosse stato il caso: la pena non sarebbe stata influenzata in modo particolare da tale ammissione (la refurtiva non aveva valore particolare).
Concludendo, anche per questo furto vi sono elementi di fatto che non permettono di escludere il ragionevole dubbio sulla responsabilità di IM 1.
Egli va, dunque, prosciolto dal reato di furto e da quello di danneggiamento di cui ai punti 1.C.5. e 2.C.5 dell’AA.
Per contro, viste le sue ammissioni, egli deve essere, in relazione a tale episodio, condannato per tentato furto e per violazione di domicilio.
tentato furto ai danni di ACPR 10 di __________ (A.5. dell’atto di accusa)
proprio ad __________, alle ore 15.30 del 5 febbraio 2009, IM 1 e la compagna si sono imbattuti in un controllo di polizia;
lo scasso è avvenuto per mezzo di un attrezzo piatto (con ogni probabilità un cacciavite), della stessa misura (mm 10) di quello usato da IM 1 il giorno seguente per il furto a __________, da lui confessato (allegato 47 RPG);
uno dei cellulari sequestrato a AP 1 al momento del primo arresto era agganciato all’antenna di __________ alle 20.20 del 5 febbraio 2009 (sentenza appellata, consid.19.4, pag. 24).
Da questi elementi, la prima Corte ha dedotto la presenza degli accusati ad __________ prima del furto, nonché la loro partenza da questa località in direzione di __________ (ove il telefono risultava agganciato alle 20.46) in orari compatibili con la commissione del reato.
A sostegno dell’accertamento secondo cui è stato IM 1 a tentare il furto, la prima Corte ha nuovamente fatto perno sulla sua scarsa credibilità rilevando, in particolare, come non si possa prestare fede alla sua affermazione di non ricordare lo scopo del viaggio ad __________ e come egli abbia mentito dichiarando di essere, insieme alla compagna, rientrato a __________ dopo il controllo di polizia mentre, in realtà, i due sono rimasti in Ticino dove, nei giorni successivi (il 6 a __________ e il 7 febbraio a __________) hanno commesso due furti.
In merito alla presenza ad __________ egli ha dichiarato di esserci andato, quel pomeriggio, perché intenzionato a trascorrere la giornata in un centro benessere” di cui non ricorda il nome (verbale del dibattimento, pag. 4).
Al riguardo, AP 1 ha detto di non ricordare il motivo di quella trasferta ad __________ ma ha precisato che ad __________ c’era un locale di scambisti che era solita frequentare insieme al compagno: pertanto, ritenuto come quel locale fosse aperto di giovedì pomeriggio e come il 7 febbraio 2009 fosse, appunto, un giovedì, la donna ha ipotizzato che quello fosse lo scopo della trasferta ad __________.
a. Non ha da essere dimostrato che, da sola, la presenza dell’ accusato ad __________ in un lasso di tempo compatibile con il tentativo del furto non basta a fondare l’accertamento secondo cui IM 1 ne era l’autore. Semplicemente ciò prova che egli aveva la possibilità di compiere tale furto. Ma non ha da essere dimostrato che con ciò la pubblica accusa è ancora lontana dalla meta. La distanza dalla meta si riduce ma non di molto se a tale elemento si aggiunge la modalità di forzatura della porta finestra, compatibile con quella tipica di IM 1.
Ritenuto, però, come questa modalità non sia appannaggio esclusivo né di IM 1 né - come preteso nel rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 16 marzo 2011 (AI 149, pag. 26) - dell’etnia Sinti ma è comune alla stragrande maggioranza dei ladri d’appartamento, la presenza di un malvivente in una regione non esclude quella di altri che agiscono con modalità analoghe.
In concreto, poi, non può essere dimenticato che, contrariamente alla tesi dei primi giudici, i prevenuti hanno motivato la loro trasferta ad __________ con un’argomentazione plausibile, in ogni caso non destituita di verosimiglianza ritenute le loro abitudini sessuali e l’accertamento secondo cui, quel pomeriggio, il privé da loro frequentato era aperto.
Infine, che, nei giorni seguenti, IM 1 abbia perpetrato tre furti in Ticino non è sufficiente a rafforzare il castello accusatorio relativo a questo reato: non si vede, peraltro, il motivo per cui egli debba intestardirsi a negare questo furto tentato se egli ne fosse l’autore visto che egli non si è fatto pregare molto per confessare gli altri, e, in particolare, i tre commessi nei giorni seguenti.
L’interesse trovato al riguardo dalla prima Corte non è verosimile poiché presuppone un personaggio maggiormente arguto dell’imputato.
In queste condizioni, forza è concludere che non può essere escluso il ragionevole dubbio. Ne deriva che IM 1 deve venire assolto anche da questa imputazione.
Aggravante specifica della commissione per mestiere, art. 139 cifra 2 CP
I 15 furti commessi - sostiene - vanno diluiti su tre anni e, perciò, non sono indice né di ripetitività, né di prontezza a reiterare il comportamento criminale. Si tratta - asserisce IM 1 - di eventi occasionali, “forse (ma non vi sono accertamenti in tal senso) patologici, ma non certo giustificati dall’intenzione dell’appellante di fare mestiere del furto.” (appello 21 luglio 2011, pag. 14).
Secondo la giurisprudenza, l’autore agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria. E’ necessario che la persona miri ad ottenere dei redditi non indifferenti e relativamente regolari (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010, consid. 2; DTF 116 IV 319, consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV 129; DTF 123 IV 116).
Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono quindi una commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione.
Innanzitutto, dunque, è necessario che il prevenuto abbia già compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è sufficiente, dall’altro la giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si può parlare di professione del crimine. Per la valutazione si deve considerare quale è stato il periodo nel quale gli atti sono stati perpetrati e l’ammontare della refurtiva. Così, ad esempio, possono essere sufficienti 5 furti in una settimana con un bottino complessivo di fr. 2'000.-, mentre non lo sarebbero 5 furti in un anno, per lo stesso ammontare. La verifica non può essere fatta in maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, n. 93 ad art. 139).
In secondo luogo, deve poi essere esaminato se l’autore ha agito con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile la volontà di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle entrate per coprire una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita.
Il TF ha ritenuto sufficiente che il reddito conseguito dall’attività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a volte, del 10% e, a volte, del 25%. E’ stato, ad esempio, considerato sufficiente un importo mensile di fr. 1'000.- per un meccanico (DTF 119 IV 129, 133) rispettivamente quello di fr. 500.- mensili a fronte di un salario di fr. 3'500.- (DTF 123 IV 113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute entrate per fr. 250.- al mese (DTF 116 IV 319, 334 seg.). Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94 seg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).
Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale, da aver già palesato questa sua disponibilità. Se il numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quando da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/ Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, n. 102 ad art. 139).
Quella che risulta essere una lunga interruzione (periodo che va da aprile 2009 al gennaio 2011 in cui sono stati commessi due soli furti), non modifica nulla alla situazione. A prescindere dal fatto che il periodo di quiete apparente trova giustificazione oggettiva nell’ordine d’arresto contro IM 1: non si può, in effetti, trascurare che, non appena questi ha potuto riavere i documenti e ottenere il blocco dell’ordine d’arresto (a fine 2010), ha ricominciato a rubare (4 gennaio 2011). La sua intenzione di continuare a farlo è stata da lui stesso ammessa (verbale 21 gennaio 2011, pag. 4, AI 33) ed è comprovata dalla presenza del cacciavite nascosto a bordo della vettura sulla quale si trovava con la compagna al momento dell’ultimo e definitivo arresto e dall’oscuramento del fanale di illuminazione della targa.
Pertanto, si deve concludere che, in concreto, sono dati i presupposti del reato commesso per mestiere.
Commisurazione della pena
IM 1 ha censurato la commisurazione della pena a suo carico di cui ha chiesto una riduzione e di cui ha postulato, la sospensione condizionale parziale, limitatamente almeno a 24 mesi, con un periodo di prova di 5 anni. Al dibattimento ha modificato le sue richieste auspicando che la pena detentiva da espiare sia fissata in un massimo di 18 mesi.
Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena, e meglio lo faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Niklaus Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9) - estende (o, nell’opinione di Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9 e ad art. 393 n. 17; Eugster, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 398 n. 1: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, in Basler Kommentar, ad art. 393, n. 17; Mini, in Commentario CPP, ad art. 393, n. 37).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar StPO, ad art. 398 n. 20; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP, ad art. 398 n. 21; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, Commentaire romand CPP, ad art. 393 n. 18, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch, § 91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Nella norma, che codifica la giurisprudenza consolidata da tempo, il legislatore ha ripreso dal vecchio diritto, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale ed aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo parametro, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge riprende, così, la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti).
L’art. 47 CP non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della pena (STF dell'11 aprile 2008, inc. 6B_738/2007, consid. 3.1), conferendo in tal modo un ampio potere d'apprezzamento al giudice.
La giurisprudenza che ha funto da base per la modifica legislativa di cui all’art. 47 cpv. 2 CP, ha precisato che per la valutazione della gravità della colpa entrano in considerazione diversi fattori. Da una parte quelli relativi al fatto incriminato: in particolare, le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno ad una banda e la recidiva. Dall’altra, quelli afferenti alla personalità del reo: vale a dire, il suo vissuto precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 129 IV 6 consid. 6.1, 124 IV 44 consid. 2d, cfr. pure sentenza CCRP 28 aprile 2005, inc. n. 17.2002.58/66, consid. 5b e c, giurisprudenza emessa in relazione all’art. 63 vCPS, pacificamente applicabile anche sotto l’egida del nuovo diritto, non avendo la novella legislativa nella sostanza modificato i criteri fondamentali di fissazione della pena previsti dalla previgente normativa, cfr. FF 1999, pag. 1704, cfr. pure Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, ad art. 47, n. 4 e Petit Commentaire, CP I, n. 1 ad art. 47), non potendo trascurare, inoltre, la sensibilità personale all’espiazione della pena (“Strafempfindlichkeit”) per rapporto allo stato di salute, all’età, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231).
Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CPS diano luogo a un obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292 e 124 IV 44).
Il giudice deve prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato nonché la reprensibilità dell’offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l’espressione di “risultato dell’attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto, nonché alla possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione riferendosi in quest’ultimo caso alla libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità (DTF 127 IV 101). In relazione a quest’ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione personale dell’autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell’art. 19 CPS, turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell’atto. Le circostanze esterne si riferiscono per esempio a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena (FF 1999 1745, cfr. pure sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 consid. 2.2 del 12 marzo 2008).
Per il cpv. 2 dello stesso disposto, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (DTF 121 IV 9 consid. 2d/cc).
Per la commisurazione della pena da infliggere a __________, la Corte delle assise criminali ha, dal profilo oggettivo, considerato che egli è autore colpevole di 19 furti (oltre che dei relativi danneggiamenti e delle violazioni di domicilio) “per un valore complessivo denunciato ingentissimo, ma del quale vi è pressoché sicuro riscontro per essere state richiamate in atti le relative pratiche assicurative, pari ad oltre fr. 2 milioni” (sentenza appellata, n. 23 pag. 27). Rilevato, poi, come IM 1 sia un ladro professionista “non correggibile”, che non ruba solo per sopravvivere ma per “arricchirsi e fare la bella vita”, i primi giudici hanno sottolineato come egli abbia agito con grande energia criminale, affrontando lunghe trasferte pur di venire a rubare in Ticino e come nemmeno la nascita del figlio lo abbia indotto a migliori comportamenti. Tenuto, infine, conto - a suo favore - del fatto che egli è “cresciuto in un ambiente criminogeno” e della sua parziale confessione relativa anche a furti per i quali non vi era rilevamento di tracce genetiche, i primi giudici hanno ritenuto adeguata alla sua colpa la pena detentiva di 2 anni e 10 mesi.
Occorre, dapprima, rilevare che i furti di cui IM 1 deve rispondere sono 17 (di cui tre tentati) e non più 19 per una refurtiva del valore - denunciato - non più di fr. 2'011'249.- ma di fr 398'421.- fr.
Ciò detto, questa Corte condivide nelle grandi linee (ad eccezione della considerazione sull’ambiente criminogeno di cui già s’è detto) la sostanza delle argomentazioni svolte dalla prima Corte nella commisurazione della pena.
In concreto, rilevanti diventano, dal profilo oggettivo, il non indifferente numero di furti (con reati annessi) di cui IM 1 deve rispondere, la loro relativa regolarità e l’elevato danno causato ritenuto, a quest’ultimo proposito, come al valore della refurtiva occorra aggiungere l’entità, non certo trascurabile, dei danni causati con gli scassi.
Sempre a livello oggettivo, occorre , poi, considerare come IM 1 abbia adottato un modus operandi, che non può certo dirsi raffinato, ma che, comunque, denota una certa professionalità (scassinamento dei serramenti con un cacciavite o attrezzi trovati in loco, predilezione per gioielli facilmente smerciabili o denaro, occultamento della refurtiva nel vano autoradio o in altri anfratti dell’auto, oscuramento del faro di illuminazione della targa, scelta di venire a rubare in Ticino, a oltre km 300 da casa).
Pure da considerare, dal profilo oggettivo a definizione della colpa di IM 1, è che solo l’arresto - come visto sopra - ha permesso di porre fine alla sua attività delinquenziale, ritenuto che per sua stessa ammissione egli avrebbe ancora rubato; ciò è indice di una volontà delinquenziale saldamente instaurata (del resto,egli non ha esitato a tornare in Ticino nemmeno quando sapeva che gli inquirenti ticinesi già erano in possesso del suo DNA).
Dal profilo soggettivo, rilevante è il fatto che IM 1 ha concretamente dimostrato che egli non ha delinquito solo per assicurarsi di che vivere ma lo ha fatto per assicurarsi un surplus ritenuto, in particolare, come egli abbia continuato, anche al dibattimento d’appello, a dichiarare che con le sue attività lecite (commerciante auto usate e, per un po’, gestore di discoteca) riusciva ad ottenere un reddito di circa 1.500.-/2.000.- Euro al mese (verb dib. d’appello pag. 2). Ciò qualifica in senso negativo la sua colpa ritenuto che la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità era, in questo senso, totale.
Nell’ambito delle circostanze personali (Täterkomponente), non è da trascurare - quale ulteriore elemento aggravante - che egli non ha saputo trarre profitto né dalle 4 precedenti condanne in Italia (per furto o reati connessi quali il possesso ingiustificato di chiavi alterate) né dal carcere patito.
Dagli atti non emergono particolari elementi attenuanti. A suo favore può parlare soltanto la sua ammissione di alcuni reati per i quali non vi erano prove. A questa parziale confessione va aggiunto, quale elemento attenuante generico, la sua scarsa formazione di base (IM 1 è quasi analfabeta) che, certamente, costituisce un handicap non indifferente.
Pertanto, questa Corte ritiene che adeguata alla colpa di IM 1 sia la pena detentiva di 27 mesi.
ha chiesto la concessione della sospensione condizionale almeno parziale della pena.
a. Giusta l’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1).
Tuttavia, se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 43 CP, il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1).
Per costante giurisprudenza, le condizioni soggettive previste all’art. 42 CP per la concessione della sospensione condizionale integrale della pena si applicano pure alla sospensione condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Devono, in particolare, essere considerate condizioni soggettive quelle previste all’art. 42 cpv. 2 CP (DTF 134 IV 1 consid. 4.2 e 4.2.3; STF 2 luglio 2010, inc. 6B_390/2010, consid. 2.1; STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1).
b. Come visto, IM 1 è stato condannato da tribunali italiani, nei 5 anni precedenti i fatti oggetto di questo procedimento, a pene detentive superiori a sei mesi (AI 75; sentenza appellata n. 4 pag. 13).
Ne discende che una sospensione condizionale della pena è possibile, ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP, soltanto se possono essere individuate circostanze particolarmente favorevoli.
c. In simili casi, l’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo che siano presenti delle circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quella che è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più presunta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Anzi, la precedente condanna assurge ad indizio che l’autore possa compiere altri reati (Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2a edizione, Berna 2006, § 5 n. 42 pag. 141). La concessione della sospensione condizionale della pena entra, pertanto, in linea di conto soltanto qualora una ponderazione complessiva dei fattori determinanti porta a concludere che, malgrado il precedente, esistono solide e rassicuranti basi per la concessione della sospensione condizionale.
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, op. cit., § 5 n. 42; Messaggio 1998, pag. 2050). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).
In presenza di una chiara prognosi favorevole, la concessione della sospensione condizionale della pena è sempre da accordare.
Rispetto al regime anteriore (art. 41 cifra 1 cpv. 2 vCP che escludeva la sospensione della pena quando, nei cinque anni precedenti il reato, il condannato aveva scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a tre mesi per un crimine o un delitto intenzionale), la concessione della sospensione condizionale è favorita da due punti di vista: da un canto, l’entità della pena che depone a sfavore della sospensione della pena è praticamente raddoppiata e, dall’altro, il precedente non costituisce automaticamente un motivo oggettivo di esclusione, ma deve essere preso in considerazione nell’elaborazione della prognosi (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3.).
d. Quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, essa deve essere presa in considerazione se è conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (cfr. STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735). Questa riserva si avvicina a quella dell’ordine pubblico: non è dunque necessario che il giudice estero statuisca come quello svizzero, essendo sufficiente che la condanna estera non urti dei principi generali di diritto penale riconosciuti in Svizzera. La sentenza estera non deve, dunque, sanzionare un comportamento che è inopportuno reprimere, non deve comminare una pena sproporzionata e non deve essere stata inflitta al termine di un procedimento irregolare (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; cfr. Schneider/Garré, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 42 CP, n. 90).
e. In concreto, è evidente che non esistono circostanze particolarmente favorevoli che possano togliere valore indiziante negativo alle precedenti condanne. Al contrario, tutti gli elementi rilevati e commentati nella commisurazione della pena dipingono, per il condannato, un quadro a tinte fosche da cui emerge una prognosi evidentemente negativa.
Non sono tranquillizzanti o sufficienti ad evidenziare i presupposti applicativi dell’art. 42 cpv. 2 CP né le dichiarazioni di intenti né i facili proclami di pentimento, di presa di coscienza della gravità dei fatti commessi e di intenzione di cambiar vita.
Le pretese possibilità di reperimento di un lavoro dipendente - peraltro non più ripetute in sede d’appello - non sono sufficienti. Anche se fossero reali, in queste circostanze di cronicizzazione delinquenziale nonostante il dichiarato reddito da attività lavorativa lecita esse ancora non costituirebbero un elemento decisivo: di maggior peso rispetto a quella che, concretamente, non è altro che una possibilità di cambiamento sono le dimostrazioni di una solida sistemazione nella delinquenza offerte con i fatti dal condannato.
Pertanto, non essendo dati i presupposti di una sospensione condizionale, la pena inflitta deve essere interamente espiata.
B. Appello di AP 1
AP 1 ha, sin dall’inizio dell’inchiesta, tenacemente negato qualsiasi suo coinvolgimento nelle malefatte del compagno, asserendo di averlo, su sua insistenza, coadiuvato soltanto nei due casi per i quali è già stata condannata e contestando di essere entrata in Ticino, al momento del fermo del 20 gennaio 2011, intenzionata a commettere reati.
IM 1 ha, come accennato in precedenza, fermamente e costantemente negato di avere agito con altre persone, ed in modo particolare con la compagna AP 1. Egli ha sin dai primi interrogatori sostenuto di aver agito da solo, eccezion fatta per il furto di __________ e per quello tentato di __________ dell’aprile 2009 (allegato d’appello 21 luglio 2011, pag. 14).
In estrema sintesi, la Corte di primo grado - pur annotando che “nella fattispecie sussistono minori elementi oggettivi a carico della AP 1 rispetto a quelli a carico di IM 1 non essendo in particolare state rinvenute sue tracce biologiche sui luoghi dei furti“ (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 20)
esistenza di un consolidato sodalizio criminale
La Corte di prime cure ha accertato che la coppia IM 1 e AP 1 costituiva un sodalizio criminale ben rodato, con un preciso modus operandi a due, in cui l’uomo effettuava lo scasso, penetrava nelle abitazioni ed asportava la refurtiva, mentre la donna, munita di ricetrasmittente, sorvegliava la situazione all’esterno, pronta ad allarmare il correo in caso di pericolo (sentenza impugnata, pag. 21 e pag. 28).
A mente dei primi giudici, il sequestro di due ricetrasmittenti il giorno dell’arresto (nascoste sotto il sedile) sommato alla presenza di un attrezzo da scasso occultato nel veicolo ed all’oscuramento della lampadina sopra la targa posteriore fornirebbe un chiaro riscontro del fatto che tale modalità operativa a due era in quel momento ancora in essere (sentenza impugnata, pag. 21). Le giustificazioni fornite da IM 1 in merito alla presenza dei walkie talkie sono state ritenute risibili: l’affermazione secondo cui esse servivano per il lavoro di commerciante di veicoli e, in precedenza, per comunicare all’interno della discoteca non è stata ritenuta credibile poiché non ne spiega né l’occultamento, né la presenza sul veicolo privato dell’imputata,
“atteso che in ogni caso non appare chiaro il legame di tali oggetti con le professioni indicate (“…scortare un camion…comunicare all’interno del locale/discoteca…”) o comunque lo è molto meno del nesso con il suddetto modus operandi dei prevenuti”.
La prima Corte ha, poi, considerato che il prevenuto ha dovuto ammettere che il cacciavite gli serviva per commettere furti, richiamando il verbale del 16 marzo 2011 (pag. 4 e 5, AI 149) e non ha creduto che l’oscuramento della targa serviva per evitare di essere ritratto dall’autovelox, ritenendo preferibile la spiegazione secondo cui si trattava di un espediente volto a rendere difficile la lettura della targa ad eventuali testimoni (sentenza impugnata, pag. 21).
Non ha da essere dimostrato che, da sola, la provata partecipazione della donna a due furti non basta a fondare l’accertamento di una collaborazione più ampia né, tantomeno, consolidata nel tempo.
Questo tanto più che, temporalmente, i due furti (di cui uno tentato) rappresentano un solo episodio.
Ciò che è, peraltro, coerente con la versione della donna secondo cui quella partecipazione fu il frutto di un suo cedimento estemporaneo e isolato alla richiesta del compagno (cfr. anche verbale di interrogatorio 23 febbraio 2011, pag. 13, AI 121) con cui era entrata in Ticino per poter stare un po’ con lui senza essere vista dai famigliari, essendo a quel momento la loro una relazione contrastata e, quindi, ancora clandestina (verb. dib. di appello, pag. 3 e 4 e seg; cfr. infra).
La versione della donna è pure coerente con quella resa da IM 1 secondo cui essi, in quel mese d’aprile 2009, non entrarono in Svizzera per fare quei due furti, l’idea essendo nata solo in un secondo tempo, poiché egli era rimasto senza soldi (verbale di interrogatorio 30 novembre 2010, pag. 2, AI 15) e, quindi, è da essa confermata.
b. E’ accertato che al momento del loro fermo, il 20 gennaio 2011, sull’auto intestata alla donna sono stati rinvenuti, oltre ad un paio di guanti arrotolati stile calze con all’interno una torcia, un cacciavite di grosse dimensioni occultato nella scatola porta fusibili e delle ricetrasmittenti (rapporto d’arresto, AI 32, pag. 4).
Nonostante nella sentenza impugnata si legga, a pag. 21, che le ricetrasmittenti erano nascoste sotto il sedile, dagli atti un simile dato non emerge. In effetti, nel verbale di sequestro relativo, dopo che per la macchina fotografica Canon quale luogo del ritrovamento è stato indicato “sotto il sedile anteriore destro”, per il walkie talkie marca Midland è stato semplicemente significato “dietro il sedile anteriore destro” (AI 32, allegato 17). D’altro canto, la stessa polizia cantonale ha sempre precisato che il cacciavite era “nascosto” nella scatola porta fusibili, mentre per le ricetrasmittenti ha semplicemente riferito che esse sono state rinvenute nella vettura (ad es. AI 32, rapporto d’arresto, pag. 4).
IM 1 stesso, il 21 gennaio 2011, ha tranquillamente ammesso di avere nascosto il cacciavite perché era destinato ad essere usato per un futuro scasso (non ancora previsto), mentre ha escluso che le ricetrasmittenti avessero un fine analogo per cui - ha precisato - esse non erano state nascoste, ma erano semplicemente state lasciate cadere a terra dal bimbo che ci aveva giocato (verbale di interrogatorio 21 gennaio 2011, AI 33, pag. 4 seg.).
E’, dunque, certo che se, davvero, al momento del fermo dei due al valico doganale, il cacciavite era occultato, così non era per le ricetrasmittenti.
Si tratta di un dettaglio rilevante nella misura in cui esso non può che indicare una diversa “natura” dei due oggetti. E’ chiaro che IM 1 ha nascosto il cacciavite per evitare che, in un controllo casuale, la polizia potesse rinvenire nella vettura un attrezzo che egli utilizzava per la sua attività illecita. Data questa preoccupazione, acquista corpo e consistenza la tesi secondo cui quanto è stato lasciato in bella vista
Se, dunque, al ritrovamento di tali ricetrasmittenti può essere dato il significato preteso da accusa e primi giudici, è soprattutto vero che a tale elemento può e deve con pari - se non maggiori - probabilità, essere dato un significato contrario.
Ne deriva che il ritrovamento di tali ricetrasmittenti non è un indizio di colpevolezza nella misura in cui esso non è univoco.
In queste circostanze, non può essere passato sotto silenzio che IM 1 ha ripetutamente spiegato (anche al dibattimento d’appello) che i walkie talkie gli servivano per la sua attività di commercio di veicoli usati: in caso di acquisto, uno lo teneva lui e l’altro lo dava al conducente dell’auto acquistata (che poteva essere anche la compagna), in modo da poter comunicare senza grandi spese.
Considerato come, contrariamente ai primi giudici, questa Corte non ritenga né ridicola né risibile tale spiegazione né abbia elementi che impongano di doverla escludere a priori, si ha che il ritrovamento delle due ricetrasmittenti - il cui significato è tutt’altro che univoco - non può in nessun modo andare a supportare la tesi secondo cui l’accertata collaborazione professionale dei due imputati nei furti del 2009 non era un fatto isolato ma era, in realtà, una manifestazione di un sodalizio professionale ben più ampio e consolidato nel tempo per cui, sempre o prevalentemente, i due agivano in coppia.
Del resto, che ciò non fosse, e meglio che IM 1 avesse, come da lui sempre preteso, un’attività autonoma e indipendente dalla compagna, è ammesso dalla stessa pubblica accusa e dalla sentenza impugnata che ha confermato l’impianto accusatorio: IM 1 è stato, infatti, condannato anche per una serie di furti commessi singolarmente, o con terzi sconosciuti. Ciò che, già da solo, smentisce la tesi del consolidato sodalizio professionale per cui i furti venivano eseguiti a due, con l’uomo ad eseguire materialmente lo scasso e il furto e la donna a fare il palo.
Che la realtà non corrispondesse con l’immagine che di essa ha voluto dare la pubblica accusa e poi la prima Corte risulta, anche, dalla documentazione relativa al furto del 7 febbraio 2009 a __________, ai danni di ACPR 14. In essa, l’agente di polizia redattore riferisce di aver preso contatto con la vicina di casa, signora __________ (mai verbalizzata, come si vedrà al punto n. 49.6), che gli ha raccontato di avere sentito suonare più volte il campanello di casa della parte lesa, di avere udito un forte colpo e di avere in seguito percepito due persone parlare all’interno dell’appartamento (RPG, all. 50). In questo caso, dunque, vi sarebbero stati due ladri all’interno dell’appartamento: cosa che contrasta con la tesi del modus operandi a due - esecutore e palo - elaborata dalla prima istanza.
Pertanto, pur se aggiunto all’accertata partecipazione della donna ai due furti del 2009, il ritrovamento delle due ricetrasmittenti non supporta la tesi accusatoria - fatta propria dai primi giudici - secondo cui fra i due vi era un consolidato sodalizio professionale e che, al momento del fermo del 2011, questa collaborazione di natura “professionale era ancora in essere .
accertamenti della presenza in Svizzera di AP 1
Secondo gli accertamenti della prima istanza (sentenza impugnata, pag. 20), nel periodo 17 gennaio 2007 - 28 gennaio 2009, sono risultate a nome di AP 1 22 notifiche di polizia in alberghi o campeggi ticinesi.
Dai controlli telefonici sui numeri trovati in possesso della donna sono stati stabiliti, tra il 21 novembre 2008 ed il 13 aprile 2009, ulteriori 10 periodi di soggiorno in Ticino.
Complessivamente vi sarebbero, dunque, 32 presenze, che sono state ridotte a 24 contando solo quelle per il lasso di tempo qui in disamina, alle quali sono state aggiunte quella del 4 aprile 2008, quella del giorno dell’arresto nel gennaio 2011 ed un numero imprecisato nel 2010, attestate dalla dichiarazione, ritenuta credibile, del teste __________, gerente del ristorante Nibbio di ________, che ricorda di avere servito gli accusati anche in quell’anno, sia quando AP 1 era incinta, sia con il neonato (RPG AI 149, all. 10).
a. Con la sentenza impugnata (pag. 23), la prima Corte ha stabilito che il numero dell’utenza mobile è quello dell’apparecchio marca Motorola di colore rosa sequestrato a AP 1 in occasione del primo arresto. Da tale riscontro ha desunto che ogni rilevamento della presenza in Ticino e della posizione sul territorio di questo telefono corrisponde alla prova della posizione in cui si trovava la donna in quel preciso momento.
b. Risulta che i due imputati erano in possesso di due cellulari.
In occasione del dibattimento d’appello, AP 1 ha sostenuto, come già fatto in precedenza, che lei ed il compagno utilizzavano indistintamente e senza una regola ben precisa i loro telefoni cellulari e che, perciò, non è possibile stabilire dal solo rilevamento dell’allacciamento di uno dei due apparecchi ad una determinata antenna chi di loro ne fosse in quel momento in possesso e, quindi, chi di loro due si trovasse in zona.
c. La tesi della condivisione dei telefonini è confermata dalle deposizioni di IM 1, che pure si è espresso in tal senso (verbale di interrogatorio 23 febbraio 2011, AI 120, pag. 13).
d. Dall’esame dei numeri registrati sulle due utenze (verbale 3 marzo 2011 di AP 1, RPG all. 8; verbale 15 marzo 2011 di IM 1, RPG all. 5) si può notare come su entrambi i telefoni - indipendentemente dal loro colore - ve ne siano alcuni riconducibili prettamente alla donna e altri connessi principalmente con l’uomo.
e. Ritenuto come il contenuto della rubrica colleghi entrambi i telefonini sia all’uno che all’altro degli imputati, forza è concludere, in applicazione del principio in dubio pro reo, che fra di essi non vi era una regola ben precisa per l’assegnazione e l’utilizzo dei telefoni cellulari, che potevano trovarsi in maniera aleatoria, indistintamente, nelle mani dell’uno o dell’altra.
In queste circostanze, non sussistendo - per la natura stessa del telefono cellulare, mobile e trasferibile senza alcuna difficoltà (sia direttamente, sia con il semplice passaggio della scheda SIM) - alcun tipo di presunzione, giuridica o scientifica, secondo cui il titolare dello stesso ne è sempre il possessore e che dove si trova l’apparecchio si trova anche il proprietario, non è possibile fondare sul mero rilevamento della posizione dello stesso la prova che AP 1 si trovasse dove si trovava il cellulare Motorola rosa.
In concreto, ritenuto come dai numeri registrati in rubrica e dalle telefonate effettuate non emerga con chiarezza chi fosse il reale detentore del cellulare, il valore indiziante del suo posizionamento è a tal punto attenuato da risultare quasi inconsistente.
Pertanto, non può dirsi accertata la presenza in Ticino di AP 1 in tutti quei casi in cui tale accertamento è stato fondato solo sul collegamento del cellulare Motorola rosa ad un’antenna del nostro Cantone.
Ne deriva che, nei casi di cui ai punti A.4., A.6., A.7., A.9., A.10., A.11. dell’AA, non è accertata la presenza dell’imputata in Ticino.
Motivi della presenza in Svizzera
La Corte delle assise criminali ha stabilito che per l’insieme delle presenze degli accusati in Svizzera, e meglio in Ticino, non sussiste alcuna spiegazione lecita (sentenza impugnata, pag. 20 in fine):
“La Corte non può credere che si tratti di insistito interesse turistico per la nostra regione (…), né della volontà di frequentare amicizie o di venire a fare acquisti all’__________, come puerilmente dichiarato il giorno dell’arresto. Va forse rammentato che gli accusati vivono a __________, che dalla frontiera di __________ dista non meno di 300 km. Alla luce dell’asserita modesta situazione economica prospettata dagli accusati (…) e del costo di siffatte trasferte, oltre del costo della vita in Svizzera, la frequenza di queste trasferte diviene da sola indizio di reato. IM 1, del resto, è autore confesso di furti commessi in occasione almeno di parte di queste trasferte, il che non significa automaticamente che la AP 1 abbia preso parte a questi furti, ma pone nondimeno seri dubbi sul significato della sua partecipazione a queste trasferte.” (sentenza impugnata, pag. 21).
Il prevenuto ha, quindi, aggiunto che AP 1 aveva un’amica, __________ (risultata essere __________, residente a __________), che incontrava regolarmente a __________ (verbale di interrogatorio 23 febbraio 2011, AI 120, pag. 14).
AP 1 ha, dal canto suo, dichiarato di essere venuta nel nostro Paese più volte, con o senza IM 1. In alcune occasioni vi è giunta a bordo di un camper, con i suoi famigliari (madre, padre, figli o sorella), soggiornando in campeggi (di norma, quello della __________) o in parcheggi pubblici ed, in altre occasioni, per incontrarsi con degli amici, tra cui la summenzionata __________ (con cui intratteneva, anche, una relazione di natura sessuale) ed anche per frequentare, da sola o con il compagno, dei locali per scambisti (in particolare, quello di __________, gestito da __________, compagno dell’amica) (verbale di interrogatorio 21 febbraio 2011, AI 37, pag. 2).
Al dibattimento d’appello, la donna ha ribadito che le ragioni delle sue trasferte/presenze in Ticino erano molteplici.
Dapprima, ha precisato che, essendo la sua famiglia contraria alla sua relazione con IM 1, in ogni caso all’inizio di questa, molte delle sue trasferte in Ticino erano motivate dal suo desiderio di stare con l’amico al riparo da occhi indiscreti. Infatti - ha detto - per evitare problemi con la madre (che la minacciava di toglierle i figli se avesse continuato la sua storia con IM 1), lei mantenne nascosta tale sua relazione, almeno sino al momento in cui lei rimase incinta e andò a vivere con il compagno.
“Poi ci veniva per stare con IM 1 e non essere vista dai famigliari che all’epoca osteggiavano la sua relazione con lui. Tra l’altro dicendole che se avesse avuto un altro uomo le avrebbe tolto i figli.” (verb. dib. d’appello, pag. 5)
Sentita come teste il 23 aprile 2009, __________, madre di AP 1, confermando le dichiarazioni della figlia, ha affermato di non avere visto di buon occhio la sua relazione con IM 1:
" So che IM 1 e AP 1 sono amanti e non so da quanto tempo si frequentano. Da parte mia non sono d’accordo su questa relazione poiché AP 1 quando frequenta IM 1 lascia i suoi due figli al padre __________ che abita ad __________. Posso dire che è stato sicuramente IM 1 a “tirare sotto” AP 1 in questa storia di furti.” (verbale di interrogatorio 23 aprile 2009, AI 1, All. 14, pag. 2).
Poi, l’accusata ha ribadito quanto già detto agli inquirenti:
“Da un lato, ci veniva per vacanza con la famiglia e meglio con i genitori e suoi figli, di norma in un campeggio alla __________. Poi ci veniva per trovare degli amici, e fra questi in particolare __________ di __________.(…) Precisa che in Ticino ci veniva con IM 1 per frequentare dei club privés, in particolare quello di __________ e uno di __________ di cui non ricorda il nome. Precisa che il gerente del club privé era all’epoca l’amico di __________. Non ricorda lo scopo della trasferta ad __________ del 5 febbraio 2009. Precisa tuttavia che il club privé di __________ è aperto di norma anche il giovedì pomeriggio.” (verbale del dibattimento d’appello, pag. 4 e 5.).
Messa a confronto con la dichiarazione di __________
“Al riguardo la signora dichiara di non sapere come mai __________ abbia dichiarato che a loro non era piaciuto l’ambiente del club privé di __________ e che perciò non vi erano più tornati. In realtà - dice - lei vi è tornata più volte sia da sola che con IM 1. Precisa che con __________ lei intratteneva una relazione di tipo sessuale.” (verb. dib. d’appello, pag. 5).
Sentita come teste dagli inquirenti il 14 marzo 2011 (RPG all. 15, pag. 3), __________ ha, sostanzialmente, confermato le dichiarazioni dell’imputata, ammettendo di intrattenere con lei un rapporto d’amicizia sin dal 2009 e di averla incontrata più volte in Ticino, sia per frequentare, in più occasioni, il club privé di __________ (sia con lei che con IM 1) sia per altri motivi, tipici di relazioni amichevoli (per fare shopping insieme o per conoscere il bimbo appena nato,…).
Della natura della relazione fra l’imputata e l’amica è, poi, prova inconfutabile il testo di un SMS inviato da __________ a AP 1:
“Tesoro chiamami subito non ti sento da troppi giorni”,
inviato il 14 aprile 2009. Pure inequivocabile è l’SMS
“Ti amo 6 la mia vita”
inviato dall’accusata all’amica qualche tempo prima, il 24 febbraio 2009 (verbale di interrogatorio 20 aprile 2009 di __________, pag. 2, allegato 15 RPG).
Dell’amicizia fra AP 1 e __________, dell’assiduità di tale relazione e del fatto che la figlia veniva spesso in Ticino per vedere l’amica sono pure prova le dichiarazioni della madre di AP 1 che, sempre nell’ interrogatorio del 23 aprile 2009, ha detto di avere visto una decina di volte, sempre a __________, __________ (AI 1, all. 14, pag. 3 e 4).
Parimenti, che AP 1 venisse spesso in Ticino per vedere l’amica è confermato dalle dichiarazioni rese da IM 1 il 23 febbraio 2011 (AI 120, pag. 14).
Le dichiarazioni rese da AP 1 circa le vacanze passate in Ticino con la famiglia di lei sono, poi, confermate da quelle della madre che, sempre il 23 aprile 2009, ha riconosciuto di avere soggiornato, con il camper, più volte in campeggi ticinesi.
Ma non solo. Esse sono confermate dalle notifiche delle presenze al campeggio da cui la donna risulta essere stata al campeggio in più occasioni con i famigliari. In nessuna di queste notifiche è citata la presenza di IM 1. Ciò conferma - indirettamente - l’iniziale natura contrastata della relazione fra i due (le notifiche si riferiscono a periodi precedenti la gravidanza della donna).
Forza è, dunque, concludere che le dichiarazioni della donna secondo cui le sue molteplici presenze in Ticino - più di 26 nel lasso di tempo che qui interessa, a fronte di prospettati 11 furti commessi in occasione di 7 entrate in Svizzera - possono essere ricondotte a motivi che nulla hanno a che fare con i furti hanno trovato un ampio sostegno probatorio.
La diversa conclusione dei primi giudici - secondo cui i molteplici soggiorni in Ticino della coppia e, in particolare, della donna non sono riconducibili a nulla di lecito - è, dunque, errata.
In sintesi, sono caduti tutti i pilastri su cui la prima Corte ha fondato l’accertamento secondo cui AP 1 ha partecipato ad 11 dei furti di cui il compagno è stato dichiarato autore colpevole.
In effetti, caduto l’accertamento - fondamentale
L’accertamento della presenza della donna in Ticino - e, va detto, non nelle località in cui i furti sono stati commessi - è un elemento atto unicamente a dimostrare che lei aveva la possibilità pratica di compiere i furti trovandosi, nel lasso di tempo determinante, in un posto non particolarmente lontano dal luogo di commissione dei reati. Nulla di più di questo.
Abbondanzialmente, va, poi, sottolineato che è caduto pure l’accertamento della presenza della donna in Ticino in concomitanza ai furti di cui ai punti A.4., A.6., A.7., A.9., A.10. e A.11. dell’AA.
Per completezza, si procede, però, all’esame degli elementi a carico della donna per ognuno degli 11 furti a lei addebitati.
49.1. furti di __________
Per i due furti perpetrati tra il 4 ed il 7 aprile 2008 ad __________ (A.1. e A.2. dell’AA) vi è solo la prova della presenza dell’imputata in Ticino attestata dalla sua registrazione del 4 aprile all’albergo __________ di __________.
A questo si aggiunge la confessione di IM 1 di aver tentato il furto presso l’abitazione di ACPR 3.
Considerato che non è stato dimostrato che AP 1 avesse formato un team criminale con il compagno e ricordato che la sua entrata in Ticino poteva essere giustificata da scopi leciti, l’accertamento della sua presenza a __________ non è certamente sufficiente, in procedimento d’analisi rigoroso e preciso, a fondare l’accertamento della sua partecipazione al tentato furto di __________.
49.2. furto di Montagnola
Quale elemento a carico per il furto commesso a __________ tra il 26 ed il 28 settembre 2008 da IM 1 (A.3. dell’AA) vi è unicamente la registrazione dal 26 al 28 settembre 2008 della donna presso il Campeggio __________. Di nuovo, per i motivi sopraenunciati, la sua presenza in Ticino con il compagno - cui la legava, lo si ricorda, una relazione in quel momento ancora clandestina - nei giorni dei furti non basta per stabilire con sufficiente certezza la sua partecipazione al reato.
49.3. furto di __________
Per il furto commesso da IM 1 a __________ tra il 22 e il 24 novembre 2008 (A.4. dell’AA), non vi è nemmeno un sufficiente accertamento della presenza della donna in Ticino.
Se, infatti, si può legittimamente ritenere che la donna era in Ticino il 21 novembre 2008 - entrambi i cellulari dei prevenuti si sono agganciati ad antenne del __________ e del __________ in tale data: il Motorola di colore rosa si è connesso ad antenne di __________ e __________, mentre quello corrispondente al numero, si è allacciato a quella di __________ ed a quella di __________ - non si hanno elementi per stabilire dove si trovasse la donna nei giorni in cui è stato effettuato lo scasso, cioè nei giorni seguenti.
Neppure chiaro - e lo si aggiunge a titolo abbondanziale - è chi sia stato in possesso del Motorola rosa, preso atto che il 21 novembre 2008 un cellulare intestato al cugino di lui, e non di lei, ha chiamato su quel numero.
L’imputazione è, dunque, destinata a cadere.
49.4. tentato furto di __________
In merito all’accusa per il furto di __________ del 5 febbraio 2009 (A.5. dell’AA), si rimanda a quanto illustrato per IM 1.
E’ evidente che l’assoluzione di IM 1 fa cadere la tesi della colpevolezza della AP 1.
49.5. furti di __________ e __________ (A.6., A.7. ed A.8. dell’AA)
In relazione ai furti commessi da IM 1 tra il 6 ed il 7 febbraio 2009 a __________ e __________ (A.6., A.7. ed A.8. dell’AA), è provato, dal controllo di polizia, soltanto che AP 1 era ad __________ il giorno precedente, cioè il 5 febbraio 2009.
Il 6 febbraio 2009 il cellulare si è agganciato, alle 12.06, un paio d’ore prima del primo termine utile per il reato (tra le 14.00 e le 19.15), all’antenna di __________ ed ha ricevuto un sms da un parrucchiere di __________. Da questa utenza (alle 13.30 quando era allacciata all’antenna di __________) è pure partita una chiamata a __________, compagno di __________ e gerente del Club privé di __________. Il numero, alle 13.20 era agganciato all’antenna di __________.
Anche in questo caso non si può stabilire con certezza chi dei due fosse stato in possesso di quale telefono.
Per contro si può desumere da questi dati, che la coppia non era assieme, almeno attorno alle 13.20/13.30.
Il 7 febbraio 2009, giorno dei furti a __________, il Motorola rosa si è agganciato, tra le 10.23 e le 12.39 alle antenne di __________ e __________, ricevendo 6 telefonate da __________. Alle 15.41 è segnalata una telefonata in uscita al cellulare registrato in rubrica a nome di __________, figlio della prevenuta e alle 16.48 è registrata una chiamata dalla madre della stessa. Queste telefonate sembrano indicare che, quel giorno, quel telefono fosse nelle mani della donna. Ma, se così è, esse indicano anche che la stessa si trovava in località piuttosto lontane dalla zona del furto.
Le dichiarazioni della signora __________, vicina della parte lesa ACPR 14, non hanno qui alcun valore, attestato che quel furto è avvenuto un mese dopo.
Nemmeno in relazione ai furti di cui ai punti A.6., A.7. ed A.8. dell’AA, dunque, vi sono sufficienti indizi univoci e convergenti a sostegno dell’ipotesi accusatoria.
49.6. furto di __________
Per il furto perpetrato da IM 1 tra il 5 ed il 7 marzo 2009 a __________ (A.9. dell’AA), vi è l’accertamento dell’allacciamento dell’utenza n. all’antenna di __________ il 6 marzo 2009 alle 16.04, quando è stata registrata una chiamata in entrata da un cugino di IM
Sembrerebbe, dunque, che entrambi gli imputati fossero in Ticino il 6 e il 7 marzo 2009. All’accertamento della presenza della donna in Ticino nei giorni topici - come visto, insufficiente , da solo, a suffragare l’ipotesi accusatoria - l’inchiesta nulla ha aggiunto. Quella che viene definita la testimonianza della signora __________, in realtà non è che una dichiarazione indiretta dell’agente che ha riportato quanto gli avrebbe riferito la donna, tra l’altro in maniera molto vaga e utilizzando il termine “verosimilmente”. Non trattandosi di una prova e nemmeno di un indizio, non è neppure necessario discutere la valenza dei contenuti delle sue, presunte, dichiarazioni. Volendolo fare, brevemente, non si può che rilevare come esse contraddirebbero la teoria dell’accusa secondo la quale IM 1 agiva contando sulla presenza esterna della compagna che gli faceva da palo.
Nemmeno qui vi sono, dunque, sufficienti elementi a sostegno della tesi del coinvolgimento della donna in questo furto.
49.7. furti di __________ e __________
In merito ai due furti del 4 gennaio 2011 commessi a __________ e __________, è confermato l’allacciamento del cellulare corrispondente al n., all’antenna di __________, stabilito grazie ad una telefonata ricevuta alle 19.32 da __________, ex compagno della donna. Ritenuto che IM 1 ha dichiarato non avere rapporti con lui, questo allacciamento prova la presenza di AP 1 in Ticino.
A questo elemento - come visto, da solo insufficiente
Ritenere che sia AP 1 la donna vista da __________ solo perché al momento dell’arresto, due mesi dopo, indossava degli stivali neri (non si sa se alti o bassi), non sarebbe serio. Ma non solo. La deposizione di _____ - che ha parlato di una “carrozzina con i manici”, cioè di una carrozzina per bébé - sembra escludere che la persona da lui vista sia AP 1 ritenuto come, al momento di quel furto, il di lei figlio aveva circa 9 mesi e non poteva più stare in simili carrozzine.
Va poi precisato che, contrariamente a quanto indicato nella sentenza di primo grado (pto. 19.5. pag. 25), la deposizione di __________ vale unicamente per il furto di __________ (A.10. dell’AA) e non anche per quello di __________ (A.11. dell’AA).
Per il furto commesso a __________, vi è la deposizione di __________ (verbale 7 febbraio 2010, recte 2011, pag. 3, RPG all. 11) che ha dichiarato di avere visto, tra le 13.00 e le 14.00, un veicolo nero di piccola cilindrata entrare in retromarcia nel piazzale antistante la casa delle vittime del furto, con a bordo due persone, precisando:
“Per quanto riguarda le persone a bordo posso dire che il conducente era parzialmente girato e mi è sembrato che stesse parlando con il passeggero. Ricordo che si trattava di un uomo giovane e con i capelli scuri corti.” (pag. 2 del verbale).
Nemmeno questa descrizione fornisce elementi a favore della teoria secondo la quale la prevenuta era con IM 1 al momento dei furti ritenuto come sia altamente probabile che la vettura vista dalla teste non abbia nulla a che fare con il furto. Infatti, è accertato che AP 1 ha posseduto la VW Lupo nera solo sino al 25 marzo 2010 e l’accusato ha sostenuto di avere utilizzato per i furti del gennaio 2011, l’Audi A1 grigia a bordo della quale sono poi stati fermati in dogana (verbale di interrogatorio 23 febbraio 2011 di IM 1, pag. 12 in fine e pag. 13, AI 120).
Forza è, dunque, ancora una volta concludere che nemmeno per i furti di cui ai punti A.10 e A.11 dell’AA la pubblica accusa ha saputo aggiungere, all’elemento della presenza della donna in Ticino, alcun elemento di peso.
Dunque, AP 1 deve essere assolta da tutte le imputazioni che le sono state rivolte.
Sequestro conservativo e confisca
A garanzia di questo credito è stato ordinato il mantenimento del sequestro conservativo sulla vettura Audi A1 e sull’orologio Rolex di AP 1, in modo da consentire all’accusatore privato di procedere per le vie esecutive e di ottenerne la realizzazione forzata. Nulla è stato indicato, tuttavia, circa la base legale su cui è stata fondata tale decisione, né tantomeno sulle relative motivazioni.
In ogni caso, al di là della dubbia legittimità di tale sequestro conservativo, l’assoluzione di AP 1 impone, oltre che l’annullamento della sua condanna a risarcire la parte civile, il dissequestro degli oggetti di sua proprietà (ritenuto come non siano stati dimostrati i presupposti per una loro confisca).
Questa Corte aderisce pertanto alle richieste dal lei presentate al dibattimento d’appello, con cui ha postulato il dissequestro dell’Audi A1 e del rolex.
Visto l’esito dei due appelli, è confermato l’addebitamento a IM 1 degli oneri di prima sede a suo carico. Egli dovrà così coprire la metà della tassa di giustizia di fr. 1'500.- (quindi fr. 750.-) e la totalità delle spese di fr. 12'527.10, principalmente costituite dai costi per gli accertamenti della presenza sui luoghi dei reati. La restante quota di oneri di prima sede, cioè fr. 750.-, è accollata allo Stato.
Tutti gli oneri processuali del gravame sono per contro posti a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84, 263 e segg., 267, 268, 348 e segg., 391, 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 e 409 CPP,
12, 22, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 139 cifra 2 e 3, 144 cpv. 1, 186 CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. IM 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. furto aggravato, siccome commesso per mestiere
per avere, nel periodo 8 febbraio 2008 - 4 gennaio 2011
in diverse località del Cantone Ticino, in 17 occasioni, agendo singolarmente e, in due occasioni, in correità con AP 1, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, ripetutamente sottratto e/o tentato di sottrarre, in abitazioni private, cose mobili altrui (soprattutto oggetti di valore come gioielli, monete, orologi e denaro), per un valore complessivo denunciato di circa fr. 398’421.-, refurtiva per lo più non recuperata,
e meglio per avere:
1.1.1.1. a __________, tra l’8 e il 10 febbraio 2008, previo scasso di una finestra della cucina e della cassaforte, sottratto ai danni di ACPR 2 gioielli (collane, bracciali, anelli, orecchini, spille, ciondoli), orologi, monete, denaro contante (Euro, CHF), occhiali, portamonete, portadocumenti, portachiavi, chiavi, documenti di legittimazione, foto, lettore MP3, chiavi USA e federa di cuscino, per un valore complessivo di fr. 76'725.-;
1.1.1.2. a __________, fra il 4 e il 7 aprile 2008, dopo essersi introdotto nell’appartamento di ACPR 3, tentato di sottrarre cose mobili altrui;
1.1.1.3. a __________, il 22 luglio 2008, previo scasso, sottratto ai danni di ACPR 19 diversi gioielli (orecchini, marenghi, spilla, parure, collane, gemelli, anelli, bracciali, in oro, in argento e da bigiotteria), 4 orologi, denaro (€ 400.-) e un portamonete, per un valore complessivo denunciato di circa fr. 40'650.-;
1.1.1.4. a __________, fra il 22 luglio 2008 e il 2 agosto 2008, previo scasso della finestra del bagno, di quella del salotto e della cassaforte, sottratto ai danni di ACPR 6 una carta di identità con portadocumenti, chiavi e ciondolo, frullatore e caffettiera, per un valore complessivo di fr. 590.-;
1.1.1.5. a __________, il 25 luglio 2008, previo scasso di una porta secondaria, sottratto ai danni di ACPR 5 un orologio, 2 chiavi e del denaro contante, per un valore complessivo di fr. 920.-;
1.1.1.6. a __________, fra il 28 e il 29 agosto 2008, previo scasso di una finestra, sottratto ai danni di ACPR 7 gioielli (anello, orecchini, collane e bracciali), orologi, scarpe, vestiario vario, sacca e trousse, per un valore complessivo di fr. 28'438.-;
1.1.1.7. a __________, via __________, fra il 29 e il 30 agosto 2008, previa introduzione nell’abitazione di ACPR 8, tentato di sottrarre cose mobili altrui;
1.1.1.8. a __________, fra il 26 e il 28 settembre 2008, previo scasso di una portafinestra, dell’armadio della camera da letto e di una cassaforte, sottratto ai danni di ACPR 9, diversi gioielli (2 gemelli, spilla, anelli, orecchini, collane e orologio) per un valore complessivo di fr. 23'790.-;
1.1.1.9. a __________, fra il 22 e il 24 novembre 2008, previo scasso di una parete/cassaforte, sottratto ai danni di ACPR 1, gioielli (collane e bracciale) e denaro contante (Euro e CHF) per un valore complessivo di fr. 64'780;
1.1.1.10. a __________, il 6 febbraio 2009, previo scasso della finestra della camera da letto, sottratto ai danni di ACPR 11, gioielli (anelli, orologi, bracciali, collane, orecchini, ciondoli, pietre preziose), profumi, calibro digitale, lente, portagioielli, cassetti per trolley, denaro contante, per un valore complessivo di fr. 110'700.-;
1.1.1.11. a __________, il 7 febbraio 2009, previo scasso della portafinestra, sottratto ai danni di ACPR 12, gioielli (orecchini, collier, anelli), 1 notebook e 1 piastra per capelli, per un valore complessivo di fr. 5'269.-;
1.1.1.12. a __________, il 7 febbraio 2009, previo scasso della portafinestra, sottratto ai danni ACPR 12, capi di abbigliamento di marca, occhiali, borse e federe da piumino, per un valore complessivo di fr. 6'019.-;
1.1.1.13. a __________, fra il 5 e il 7 marzo 2009, previo scasso della tapparella e della portafinestra del soggiorno, sottratto ai danni di ACPR 14 gioielli (gemelli, orecchini, anelli) per un valore complessivo di fr. 31'500.-;
1.1.1.14. a __________, fra l’11 aprile e il 13 aprile 2009, previo scasso della porta d’entrata e di una finestra, sottratto ai danni di ACPR 15 gioielli (collane, pendente, orecchini, anello, fermaglio cravatta), occhiali da sole, scarpe, orologi, passaporto, trasmettitore stick, cassaforte, per un valore complessivo di fr. 46'440.-.
Reato commesso in correità con AP 1, già condannata per detti fatti;
1.1.1.15. a __________, il 13 aprile 2009, previo scasso della portafinestra del balcone, tentato di sottrarre, ai danni di ACPR 16, cose mobili altrui.
Reato commesso in correità con AP 1, già condannata per detti fatti;
1.1.1.16. a __________, il 4 gennaio 2011, previo scasso di una finestra, sottratto ai danni di ACPR 17 orologi e rasoio, per un valore complessivo di fr. 2'100.-;
1.1.1.17. a __________, il 4 gennaio 2011, previo scasso di una finestra, sottratto ai danni di ACPR 18, gioielli (collane, bracciale, anello, orecchini) per un valore complessivo di fr. 1'150.-;
1.1.2. ripetuto danneggiamento
per avere, in occasione di 15 dei summenzionati furti e tentati furti, da solo o, in due occasioni, in correità con AP 1, intenzionalmente danneggiato con attrezzi da scasso cose altrui, e meglio:
1.1.2.1. a __________, tra l’8 e il 10 febbraio 2008, la finestra della cucina, la cassaforte e il marmo sul balcone, ai danni di ACPR 2;
1.1.2.2. a __________. Il 22 luglio 2008, intenzionalmente danneggiato, con una pedata e con attrezzi da scasso, la portafinestra del salotto, l’armadio della camera da letto e l’armadio dello studio, ai danni di ACPR 19;
1.1.2.3. a __________, fra il 22 luglio 2008 e il 2 agosto 2008, il vetro della finestra del bagno, la finestra del salotto il telaio della porta del locale caldaia e la cassaforte, ai danni di ACPR 6;
1.1.2.4. a __________, il 25 luglio 2008, la porta secondaria, ai danni di ACPR 5;
1.1.2.5. a __________, __________, fra il 28 e il 29 agosto 2008, la tapparella e la finestra, ai danni di ACPR 7;
1.1.2.6. a __________, fra il 26 e il 28 settembre 2008, l’armadio della camera da letto, la portafinestra dell’ufficio al 1° piano, le piastrelle della camera da letto e la cassaforte, ai danni di ACPR 9;
1.1.2.7. a __________, fra il 22 e il 24 novembre 2008, la parete in cui era fissata la cassaforte, ai danni di ACPR 1;
1.1.2.8. a ____________________, il 6 febbraio 2009, la finestra della camera da letto, ai danni di ACPR 11;
1.1.2.9. a __________, il 7 febbraio 2009, il vetro della portafinestra ai danni di ACPR 12;
1.1.2.10. a __________, il 7 febbraio 2009, il vetro della portafinestra, ai danni ACPR 13;
1.1.2.11. a __________, fra il 5 e il 7 marzo 2009, la tapparella e della portafinestra del soggiorno e relativa serratura ai danni di ACPR 14;
1.1.2.12. a __________, fra l’11 aprile e il 13 aprile 2009, la porta d’entrata principale, la finestra e le tapparelle dell’ufficio, ai danni di ACPR 15.
Reato commesso in correità con AP 1, già condannata per detti fatti;
1.1.2.13. a __________, il 13 aprile 2009, la portafinestra del balcone (vetro e intelaiatura), ai danni di ACPR 16.
Reato commesso in correità con AP 1, già condannata per detti fatti;
1.1.2.14. a __________, il 4 gennaio 2011, l’inferriata della finestra, il vetro della stessa ed il relativo telaio, ai danni di ACPR 17. Danno quantificato dall’accusatrice privata in fr. 3'771.35;
1.1.2.15. a __________, il 4 gennaio 2011, la cassaforte e il muro, ai danni di ACPR 18. Danno quantificato dall’accusatore privato in fr. 2'000.-;
1.1.3. ripetuta violazione di domicilio
per essersi indebitamente introdotto, da solo o, in due occasioni, in correità con AP 1, già condannata per detti fatti, nelle summenzionate abitazioni nelle circostanze di cui ai punti 1.2.1.1. - 1.2.1.17 (recte: 1.1.1.1. - 1.1.1.17), al fine di perpetrare furti, contro la volontà degli aventi diritto;
1.2. IM 1 è assolto dalle imputazioni di cui ai punti 1.A.1., 1.A.2., 1.A.5., 1.C.5., 2.A.1, 2.A.2., 2.A.5., 2.C.5. e 3.A relativamente ai fatti di cui ai punti 1.A.1. e 1.A.5..
1.3. Pertanto IM 1 è condannato:
1.3.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.3.2. al versamento all’accusatore privato ACPR 1 dell’importo di fr. 48'280.-;
1.4. Il condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena e/o in vista della procedura di ricorso al Tribunale Federale.
Di conseguenza:
2.1. AP 1 è prosciolta da tutti i capi d’imputazione a suo carico.
2.2. E’ ordinata l’immediata scarcerazione di AP 1.
E’ decretata la confisca di quanto sequestrato come da indicazione dell’atto d’accusa, ad eccezione del veicolo Audi A1 e dell’orologio Rolex, che vengono dissequestrati a favore di AP 1.
IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia di fr. 750.- e delle spese di fr. 12'527.10 per il procedimento di primo grado.
Per il resto la tassa di giustizia di prima sede è posta a carico dello Stato.
a) tassa di giustizia fr. 2'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 2’200.-
sono posti a carico dello Stato.
e agli accusatori privati:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.