Incarto n. 17.2011.42
Locarno 2 settembre 2011/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 29 marzo 2011 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 25 marzo 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 4 maggio 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 21 gennaio 2011 la CO 1 ha ritenuto AP 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per avere, il 17 agosto 2010, a __________, alla guida della vettura Smart targata __________, circolato a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti (velocità accertata con apparecchio radar: 77 km/h; velocità punibile dedotta la tolleranza: 72 km/h). La CO 1 ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 430.- (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva sostitutiva di 5 giorni) oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 130.-. Contro il decreto di accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza del 25 marzo 2011, il presidente della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione e la multa contenute nel decreto d’accusa, caricando al condannato gli oneri processuali di complessivi fr. 830.-.
C. In data 29 marzo 2011 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la predetta sentenza che ha confermato, il 4 maggio 2011, con dichiarazione scritta d’appello in cui ha postulato l’annullamento dell’impugnato giudizio.
D. In data 27 maggio 2011, questa Corte, in applicazione dell’art. 406 cpv. 3 CPP, ha assegnato a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta.
E. AP 1 non ha presentato la motivazione scritta del proprio appello.
Considerando
in diritto: 1. Si osserva preliminarmente che giusta l’art. 407 cpv. 1 CPP l’appello o l’appello incidentale è considerato ritirato se l’appellante ingiustificatamente non compare all’udienza, né si fa rappresentare (lett. a), non presenta una memoria scritta (lett. b) o non può essere citato (lett. c). La dottrina ha avuto modo di precisare che l’art. 407 cpv. 1 lett. b CPP trova applicazione nei casi in cui l’appellante è tenuto, in virtù degli art. 405 cpv. 2 e 406 cpv. 3 CPP, a presentare una motivazione scritta (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 407 CPP, n. 4, pag. 789; Mini, Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 407 CPP, n. 3, pag. 760; Kistler Vianin, Commentaire Romand, CPP suisse, Basilea 2011, n. 9 ad art. 407 CPP; Eugster, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, n. 3 ad art. 407 CPP). In questi casi, omettendo di presentare una motivazione scritta, l’appellante manifesta il suo disinteresse al giudizio dell’autorità d’appello che, di principio, procede allo stralcio del procedimento (Kistler Vianin, op. cit., n. 11 ad art. 407 CPP).
Nel caso concreto tuttavia, avendo l’appellante indicato in modo esaustivo nella dichiarazione d’appello le sue argomentazioni e avendo la CO 1 comunicato a questa Corte, con scritto 23 maggio 2011, di non avere osservazioni su questo atto, si giustifica, a titolo eccezionale, di entrare nel merito dell’appello.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale. Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 25 marzo 2011 del giudice della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. In questi casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Commentario CPP, Zurigo 2010, n. 20 ad art. 398; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 27 ad art. 398 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, n. 12 ad art. 398). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., n. 21 ad art. 398; Kistler Vianin, op. cit., n. 27 ad art. 398 CPP; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., n. 13 ad art. 398) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 135 V 2, consid. 1.3; 134 V 53, consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1.). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 III 209 consid. 2.1, 131 I 57 consid. 2, 129 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 129 I 173 consid. 3.1 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Così come indicato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto indicare le violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-TI che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit. ad art. 298 n. 22 pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, indicato come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., n. 29 ad art. 398 CPP con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 n. 18 ad art. 97 LTF). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., n. 13 ad art. 398).
5.a. Nel suo appello AP 1 sostiene, innanzitutto, che in occasione del suo interrogatorio, la polizia comunale di __________ gli ha rivolto domande tendenziose, obbligandolo di fatto “a rispondere in un certo modo”. In particolare, l’appellante sostiene che la sua ammissione di essere stato, la sera dei fatti, alla guida della Smart è stata “pilotata/imboccata dall’agente interrogante”, avendogli questi lasciato intendere, contrariamente al vero, che il Z aveva dichiarato al telefono di averlo visto quella sera alla guida di quella vettura. Pertanto - conclude AP 1 sull’argomento - la sua dichiarazione, raccolta in modo illecito, non può essere utilizzata (dichiarazione d’appello, pag. 2-3).
b. L’art. 140 cpv. 1 CPP vieta alle autorità penali di raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona (cfr. art. 119 CPP-TI che prevedeva gli stessi divieti in relazione all’interrogatorio dell’accusato).
Tale disposto, pertanto, vieta alle autorità penali l’utilizzo di qualsiasi metodo probatorio suscettibile di incidere sulle facoltà intellettuali dell’interrogato o di condizionarne il libero arbitrio (Benedict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 140, n. 4, pag. 610; Gless, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 140, n. 5, pag. 946, Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 140, n. 2, pag. 245). Nonostante alcuni autori - evidenziando come l’art. 141 CPP sancisce l’inutilizzabilità assoluta delle prove acquisite in violazione di questa norma - esortino ad un’interpretazione restrittiva dell’art. 140 CPP, (Galliani/Marcellini, in Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 140 CPP, n. 4, pag. 299; Benedict/Treccani, op. cit., ad art. 140, n. 3, pag. 610), la dottrina è unanime nel riconoscere che tale norma si oppone, in particolare, alla formulazione di domande capziose e ad indicazioni contrarie alla verità, segnatamente sulle emergenze probatorie. Le autorità inquirenti, dunque, non possono indurre l’interrogato ad un’ammissione sulla scorta di affermazioni false, ad esempio prospettandogli, contrariamente al vero, di essere in possesso di prove della sua colpevolezza (Benedict/Treccani, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 140, n. 20, pag. 614; Gless, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 140, n. 47, pag. 953; Galliani/Marcellini, op. cit., ad art. 140 CPP, n. 3, pag. 299).
c. In concreto, va avantutto precisato che i fatti non si sono svolti così come indicato dall’appellante: l’interrogante non gli ha fatto credere che Z aveva dichiarato di averlo visto con la Smart la sera dei fatti, ma gli ha semplicemente riferito quanto l’uomo gli aveva detto durante la telefonata fattagli nel corso dell’interrogatorio, e meglio che aveva visto AP 1 “durante le giornate di lavoro a circolare con la vettura oggetto dell’inchiesta” (cfr. verbale AP 1 del 21 ottobre 2010, AI 4, pag. 10).
Quanto l’interrogante aveva detto all’appellante è del tutto conforme al vero: la telefonata è stata effettivamente fatta dall’interrogante durante l’interrogatorio e che, in tale conversazione telefonica, Z abbia detto quanto riferito dal poliziotto è confermato dal fatto che questi, assunto come teste il giorno successivo, ha reso dichiarazioni di identico tenore (cfr. verbale Z 22 ottobre 2010, AI 5, pag. 3).
Pertanto, non v’è traccia della pretesa affermazione falsa fatta dall’interrogante nell’intento di estorcere un’ammissione all’interrogato.
Già solo per questo non è con evidenza data una violazione dell’art. 140 CPP .
6.1. Determinandosi sull’obiezione dell’imputato secondo cui non vi era assolutamente certezza sull’autore dell’infrazione, il presidente della Pretura penale ha, innanzitutto, osservato che l’autorità inquirente, sulla scorta delle incontestate dichiarazioni di Y (intestatario della vettura incappata nel controllo radar e padre dell’imputato), ha potuto appurare che alla guida della Smart vi era uno dei suoi due figli (sentenza impugnata, pag. 2). Dopo aver rilevato che il fratello dell’opponente, X, ha dichiarato alla polizia di non ricordare cosa stesse facendo al momento del rilevamento radar, il primo giudice si è concentrato sulla versione rilasciata al dibattimento dall’imputato, spiegando come la stessa confermasse quanto da lui dichiarato alla polizia e, in particolare, come confermasse che la sera del 17 agosto 2010, egli si era recato al lavoro al ristorante __________. Ripercorrendo la versione fornita da AP 1, il primo giudice ha rilevato che, secondo quanto da lui dichiarato, l’imputato, quel giorno, una volta rientrato a domicilio dopo avere terminato il suo turno di lavoro alle 23:00, si è accorto di avere portato con sé il mazzo di chiavi di uno dei responsabili del __________, per cui, dopo aver tentato invano di contattarlo telefonicamente, ha deciso di riportare le chiavi al ristorante. Il primo giudice ha altresì rimarcato come AP 1 ha precisato di essere certamente tornato al __________ in macchina, ma di non ricordare “né con quale né quale percorso ho seguito”. Su questi aspetti il primo giudice ha comunque osservato che l’imputato, sempre in occasione del dibattimento, ha dichiarato che “di regola mi reco al lavoro in auto: di giorno uso la Smart e di sera o questo veicolo o la Fiat Palio di mia mamma. Il percorso che seguo non è sempre lo stesso; o prendo l’autostrada o percorro la strada cantonale passando da __________. Per recarmi al lavoro impiego meno di dieci minuti…” (sentenza impugnata, pag. 2-3). Il presidente della Pretura penale ha, poi, rilevato che dai tabulati telefonici in atti risulta che il 17 agosto 2010 AP 1 ha effettivamente tentato a quattro riprese, tra le 23:44 e le 23:51, di contattare il caposervizio della __________ Z, senza tuttavia riuscirvi, stante la brevità delle comunicazioni (di 4/6 secondi). Ciò posto egli ha osservato che l’orario in cui è stata rilevata l’infrazione (ovvero le 23:59:30) si situa otto minuti dopo l’ultimo tentativo di contattare telefonicamente Z, rivelandosi “compatibile con la circostanza per cui l’opponente stesse riportando le chiavi al __________ e con i tempi di percorrenza del tragitto casa-lavoro da lui indicati”. Il primo giudice ha, altresì, rimarcato come anche le circostanze di luogo dell’infrazione - ovvero __________, che precede __________ in direzione __________
6.2. Assevera l’appellante che gli interrogatori di polizia tenutisi tra il 19 ed il 22 ottobre 2010 hanno unicamente permesso di escludere un coinvolgimento dei suoi genitori, X e W, ma “non hanno permesso di individuare con sufficiente grado di certezza l’autore dell’infrazione”. In particolare, AP 1 sostiene che la sua ammissione di essere stato, la sera dei fatti, alla guida della Smart “non è né una dichiarazione spontanea né un’ammissione di colpa”, ritenuto come egli non fosse “per nulla convinto” delle sue dichiarazioni e considerato come egli le abbia rilasciate solo perché l’agente interrogante gli aveva detto che Z aveva confermato questa circostanza. L’appellante afferma, poi che, contrariamente alle motivazioni contenute nella sentenza impugnata, il fatto che il rilevamento radar sia avvenuto otto minuti dopo la sua ultima chiamata a Z non è un motivo sufficiente per giungere al convincimento che proprio lui fosse, la sera dei fatti, alla guida della Smart. D’altra parte - continua - anche suo fratello X ha dichiarato alla polizia di aver utilizzato in passato tale vettura e non ha escluso che potesse esservi stato lui alla guida proprio la sera del 17 agosto 2010. Oltretutto - spiega ancora AP 1 - nell’ambito di infrazioni alla LCStr relative al superamento dei limiti di velocità non è possibile fondare una condanna solo su elementi indiziari, ma occorre una prova certa dell’autore dell’infrazione quali fotografie o testimoni oculari. Visto quanto precede - conclude AP 1 - sussiste “un più che ragionevole dubbio” sulle sue effettive responsabilità per quanto accaduto e, in applicazione del principio in dubio pro reo, egli deve essere assolto dalle sue imputazioni (dichiarazione d’appello, pag. 3-4).
6.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.). Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi riuniti e valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2). Il precetto in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione della prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili. (DTF non pubblicata 13 maggio 2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2, DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).
6.4. La valutazione delle prove operata dal presidente della Pretura penale resiste alle censure - da esaminare sotto il ristretto profilo dell’arbitrio (cfr. consid. 4) - sollevate dall’appellante. Si osserva in primo luogo che le considerazioni di AP 1 sulla valenza probatoria della sua ammissione di colpa sono inconferenti nella misura in cui, nell’accertamento dei fatti, il primo giudice ha, prudenzialmente, fatto astrazione da tale elemento probatorio.
AP 1 si è, poi, limitato ad osservare che la circostanza secondo cui il rilevamento radar è avvenuto otto minuti dopo le sue telefonate a Z non è un motivo sufficiente per ritenerlo l’autore dell’infrazione e che alla guida della Smart, quella sera, poteva esserci anche suo fratello X. Così argomentando l’appellante non si è tuttavia confrontato con la valutazione degli elementi probatori operata dal primo giudice e, in particolare, non ha minimamente spiegato perché il pretore, in esito alle sue considerazioni (cfr. consid. 6.1), sarebbe giunto ad un conclusione arbitraria. Ma anche volendo prescindere dalla dubbia ammissibilità di queste censure, si osserva che il pretore ha comunque ben spiegato di essere giunto al convincimento che l’appellante ha commesso l’infrazione in esame dopo avere, dapprima, sulla scorta delle incontestate dichiarazioni di X, ristretto il novero dei possibili autori ai fratelli AP 1 e X e dopo aver rilevato che il luogo e l’orario dell’infrazione erano compatibili con gli spostamenti effettuati dal primo la sera dei fatti, mentre nessun elemento lasciava ipotizzare che alla guida della Smart vi fosse il secondo. È pertanto in modo del tutto sostenibile (e non arbitrario) che il pretore ha ritenuto non sussistere alcun ragionevole dubbio sul fatto che l’appellante abbia effettivamente commesso l’infrazione in esame. Va, infine, osservato che anche la tesi dell’appellante secondo cui, per la sua condanna, occorrevano “prove certe quali fotografie o testimoni oculari”, si rivela priva di ogni fondamento, ritenuto che, come visto, è facoltà del giudice, in assenza di prove certe, fondare il proprio convincimento su indizi riuniti e valutati in modo logico, obiettivo e coerente come effettivamente fatto dal presidente della Pretura penale. Da quanto precede discende, pertanto, che a torto AP 1 lamenta una mancata applicazione del principio in dubio pro reo.
Questa Corte non comprende, poi, cosa intenda censurare l’appellante, rilevando che le autorità inquirenti avrebbero messo in atto un’istruttoria sproporzionata per rapporto alla effettiva gravità dell’infrazione imputatagli (dichiarazione d’appello, pag. 2). Non vi è infatti nessuna norma procedurale che prescrive una limitazione dell’istruttoria per i reati come quello di cui si è reso autore colpevole l’appellante.
Per quanto attiene, infine, alla richiesta di una nuova audizione dei testi interrogati dagli agenti della polizia comunale di __________ (dichiarazione d’appello, pag. 4), si ricorda all’appellante che in questa sede, concernendo la presente procedura esclusivamente una contravvenzione, non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove (art. 398 cpv. 4 CPP).
Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.
Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 398 e segg. CPP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, l’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere circolato il 17 agosto 2010 a __________, alla guida della vettura __________, a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti (velocità accertata con apparecchio radar: 77 km/h; velocità punibile dedotta la tolleranza: 72 km/h).
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla multa di fr. 430.- (quattrocentotrenta), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni.
1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 830.- (ottocentotrenta).
tassa di giustizia fr. 400.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 600.-
sono posti a carico dell’appellante.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.