Incarto n. 17.2011.135
Locarno 31 maggio 2012/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Francesco Pellegrini
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del
7 dicembre 2011 da
AP 1 rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata il 29 novembre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di
IM 1
richiamata la dichiarazione di appello 23 dicembre 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto che: - con decreto di accusa 14 giugno 2010 il sostituto procuratore pubblico ha riconosciuto IM 1 autore colpevole di lesioni semplici per avere, a __________, in data 5 settembre 2007, intenzionalmente colpito al volto, con un pugno, AP 1 procurandogli le lesioni attestate dal certificato medico del 5 settembre 2007 in atti. Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 450.- (corrispondente a 15 aliquote giornaliere da fr. 30.-) e alla multa di fr. 300.-. Contro il decreto d’accusa IM 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
preso atto che: - con scritto 7 dicembre 2011 AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della Pretura penale. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 23 dicembre 2011, egli ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando che IM 1 sia riconosciuto colpevole del reato di lesioni semplici e condannato a versargli l’importo di fr. 4'038.- a titolo di risarcimento del danno, fr. 1'500.- a titolo di risarcimento delle spese legali e fr. 2'000.- a titolo d’indennizzo del torto morale. Inoltre l’appellante chiede che gli oneri processuali di prima sede - comprensivi dei fr. 400.- per la motivazione scritta della sentenza - siano posti a carico di IM 1.
esperito il pubblico dibattimento il 31 maggio 2012 durante il quale:
l’appellante ha chiesto che l’accusato sia riconosciuto autore colpevole del reato di lesioni semplici e ha postulato che lo stesso sia condannato a versargli l’importo simbolico di fr. 1.- a titolo d’indennizzo del torto morale,
l’accusato ha postulato la conferma dell’impugnato giudizio.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 29 novembre 2011 della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad 398 n. 13).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398 n. 7).
Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg.), dei testi (art. 162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.). L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss). Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep 1980, 192, consid. 3; Rep 1980, 147, consid. 4). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 inc. 6P.37/2003 consid. 2.2.).
Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2a edizione, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010 inc. 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 inc. 6B_10/2010; STF 28.6.2011 inc. 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173). Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 inc. 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 inc. 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.
Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - comporta, innanzitutto, l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa. Incombe alla stessa comprovare l’esistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato e non all’imputato dimostrare di non averli realizzati (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 8-14, pag. 46-48; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 19, pag. 159 e seg.; Kuhn/Jeanneret, in op. cit., ad art. 10, n. 14-18, pag. 65-66; ad art. 10 cpv. 3, n. 45-49, pag. 72-73). Alla pubblica accusa incombe di principio anche l’onere della prova riguardo all’assenza di motivi giustificativi o esimenti di colpa come, ad esempio, la legittima difesa o lo stato di necessità. Tuttavia, se l’accusato intende prevalersi di un tale motivo, egli dovrà renderne verosimile l’esistenza. Non è richiesto che egli ne porti la prova piena, essendo sufficiente che la circostanza a discarico goda di una certa credibilità e che sia, dunque, resa almeno verosimile per mezzo di indizi concreti o in ragione di una presunzione naturale (cfr. sentenza OGer ZH del 17 giugno 2010, SB 100195; Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 12, pag. 47; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, n. 220; Tophinke, in op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 160-161; Piquerez, op. cit., § 93 n. 702). Il medesimo principio disciplina, poi, la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 inc. 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 inc. 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato. Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo. Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio. Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (STF 13.05.2008, inc. 6B.230/2008, consid. 2.1; STF 19.04.2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b; STF 29.07.2011 inc. 6B_369/2011 consid. 1.1, pag. 2; STF 13.06.2008 inc. 6B_235/2007 consid. 2.2, pag. 3; STF 30.03.2007 inc. 6P.218/2006 consid. 3.8.1, pag. 7; DTF 127 I 38 consid. 2a, pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; DTF 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38; Tophinke, in op. cit., ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag 73).
Inchiesta
Il 10 settembre 2007 AP 1 sporgeva querela contro IM 1 per il titolo di aggressione precisando che il querelato lo aveva colpito con “un pugno violento ed improvviso in faccia” (AI 1). Nel rapporto di polizia del 18 febbraio 2008 (AI 2) si legge che il 5 settembre 2007, verso le ore 13’30, ad __________, AP 1, intenzionato a raggiungere due stalle di sua proprietà, passava davanti al rustico (attiguo a tali stalle) abitato da IM 1. Lì, tra i due, nasceva una discussione riguardante la presenza, in libertà, dei cani di IM 1 e il taglio, da parte di AP 1, di un arbusto cresciuto tra la sua stalla e il rustico dell’accusato. Ad un certo punto l’alterco è degenerato e IM 1 ha sferrato a AP 1 un pugno al volto.
Sulla dinamica dell’accaduto i due protagonisti hanno fornito alla polizia versioni discordanti. Secondo quanto riferito da AP 1, l’accusato, dopo averlo insultato,
“ all’improvviso e senza alcun motivo, non trovava di meglio che sferrare un pugno colpendomi al volto”
(verbale del 19 settembre 2007 allegato all’AI 2, pag. 2).
Dal canto suo, IM 1 ha dichiarato di avere più volte invitato AP 1 ad andarsene e che, come reazione, questi
“ ha iniziato di nuovo a provocarmi cercando di colpirmi con dei pugni. D’istinto l’ho afferrato ad un braccio e l’ho trascinato per terra senza comunque inveire contro di lui. Visto che AP 1 è una persona anziana, l’ho pure aiutato a rialzarsi. Appena in piedi non trovava di meglio che cercare ancora di colpirmi con dei pugni. Al che, ad un determinato momento, afferrava un bastone di legno che si trovava lì accanto cercando di colpirmi. D’istinto l’ho anticipato sferrando un pugno di striscio sul suo volto. È stata una reazione di legittima difesa e puramente d’istinto. Non era mia intenzione ferirlo in alcun modo. (…) l’ho colpito di striscio senza cattiveria poiché non è nemmeno caduto al suolo”
(verbale del 24 settembre 2007 allegato all’AI 2, pag. 2).
IM 1 ha ribadito di avere colpito per difendersi anche in occasione di un secondo interrogatorio, avvenuto alcuni mesi dopo i fatti. In quell’occasione, tuttavia, ha detto:
“ La mia reazione di colpirlo con un pugno è stata quando ha afferrato un bastone nell’intento sicuramente di colpirmi. Quindi, ribadisco che come mia reazione di legittima difesa, ho sferrato un pugno colpendolo al volto facendolo così desistere dal suo scopo”
(verbale del 6 febbraio 2008 allegato all’AI 2, pag. 1)
AP 1, messo a confronto con le dichiarazioni di IM 1, ha confermato alla polizia le proprie allegazioni negando sia di avere tentato di colpire i cani che di avere afferrato un bastone nell’intento di colpire l’accusato (verbale del 9 febbraio 2008 allegato all’AI 2, pag. 1).
Appello
10.1. Si osserva innanzitutto che nei casi, come quello in esame, caratterizzati da difficoltà probatorie, diventano decisive le dichiarazioni delle parti direttamente coinvolte nei fatti (cfr. sentenza CARP del 2 febbraio 2010 inc. 17.2011.120 consid. 6 con riferimenti). Occorre in particolare esaminare, sulla scorta di tutte le circostanze emergenti dagli atti, quale versione appare più convincente. Ciò dev’essere stabilito prevalentemente in base al valore intrinseco delle dichiarazioni delle parti nonché in base al modo in cui le loro indicazioni si susseguono. Nella valutazione delle deposizioni non ci si deve fondare semplicemente sulla credibilità generale delle parti, determinante essendo piuttosto l’attendibilità delle concrete deposizioni rilevanti per il giudizio (cfr. sentenza OGer ZH del 17 giugno 2010, SB 100195).
10.2. In concreto, è accertato - perché sulla questione le dichiarazioni dei protagonisti sono concordi - che IM 1 ha rotto il naso di AP 1 colpendolo con un pugno. Contestata è, invece, la situazione di attacco cui IM 1 ha dichiarato di avere reagito.
10.3. Del preteso attacco, AP 1 non ha fatto alcuna menzione nel primo verbale reso alla polizia in cui, al contrario, ha dichiarato di essere stato picchiato da IM 1, senza motivo, nonostante egli non avesse reagito in alcun modo agli insulti che il vicino gli aveva, prima del pugno, indirizzato:
“Mentre bel bello camminavo sulla stradina citata, poco prima di raggiungere lo stabile del IM 1, ad un tratto venivo raggiunto da due cani. I due animali, essendo incustoditi, ringhiando e abbaiando non mi permettevano di proseguire saltandomi letteralmente addosso. Essendomi spaventato, li ho allontanati a gesti, tacciandoli di “bestiacce”, senza comunque colpirli in alcun modo. Nel frattempo IM 1, che si trovava poco lontano, tentava inutilmente di richiamarli all’ordine. Al che, infastidito di tale fatto, mi rivolgevo al IM 1 dicendogli “oltre a non poter passare con il mio veicolo non posso nemmeno più passare a piedi di qui”. A questo punto IM 1 si rivolgeva al sottoscritto lamentandosi del fatto che il giorno prima avevo eseguito il taglio di una pianta rampicante sul mio stabile, taglio del quale, secondo lui l’avrei dovuto avvertire prima. Dopodiché, senza alcun motivo, iniziava ad insultarmi con i seguenti epiteti: “Sei un ruffiano, un poco di buono, non farti più vedere, vai via da qui, altrimenti ti metto apposto io”. Rimasto alquanto male da queste affermazioni offensive sul mio conto. Comunque non rispondevo alle sue minacce. Al ché IM 1, all’improvviso e senza alcun motivo, non trovava di meglio che sferrare un pugno colpendomi al volto”
(verbale del 19 settembre 2007 allegato all’AI 2, pag. 2-3).
In seguito, quando gli sono state contestate le dichiarazioni del vicino, AP 1 le ha contestate, negando sia di avere tentato di colpire i cani sia di avere tentato di colpire IM 1 sia di avere impugnato un bastone:
“D1: L’agente interrogante mi contesta il fatto che dalle dichiarazioni rese dal IM 1 risulta che lei ad un determinato momento, dopo aver cercato di colpire con delle pedate i cani e dopo il primo “scontro” con il IM 1, ha afferrato un’asta di legno e ha tentato di colpirlo. Cosa ha da dichiarare in merito? R1: Queste affermazioni sono false. Risulta vero che ho allontanato i cani senza comunque colpirli poiché mi stavano infastidendo su una pubblica via. È solo allora che IM 1 mi si è avvicinato ed ha iniziato a insultarmi per allontanarmi dal luogo. Ad un tratto, senza che lo abbia né insultato ne tanto meno minacciato, mi ha sferrato un pugno colpendomi al volto allo scopo evidente di farmi male e non per sua difesa. Non ho mai afferrato un legno nell’intento di colpirlo e pertanto le sue affermazioni le ritengo false. Ho ottant’anni e non ho mai minacciato nessuno e tantomeno il signor IM 1”
(verbale del 9 febbraio 2008 allegato all’AI 2, pag. 1).
Parimenti ha fatto al dibattimento d’appello:
“ Non è assolutamente vero che io abbia preso il signor IM 1 per la camicia. Non l’ho nemmeno toccato. Quindi non siamo assolutamente caduti a terra insieme. Quello che ha riferito al riguardo il signor IM 1 non è vero.
Non ho preso in mano un bastone.
È vero che c’erano dei pezzi di legno. Ce n’erano una montagna che il signor IM 1 e la convivente dovevano accatastare, ma io non ho mai preso in mano alcun pezzo di legno.
Su quanto successo prima del pugno, preciso quanto segue.
Quel giorno quando arrivai davanti alla mia stalla vidi due cani sbucare da un recinto aperto. Io ho cercato di allontanarli gridando “via” e facendo dei movimenti con le braccia. Non ho assolutamente né dato né cercato di dare delle pedate.
Ricordo che persino la convivente di IM 1 ha cercato di richiamare i cani, gridando “Birba, Birba” (credo che fosse il nome di un cane). Ma i due non è che ubbidissero molto.
Mi sono lamentato con IM 1 dicendogli che non potevo nemmeno più passare di lì senza essere aggredito (ricordo che normalmente potevo passare anche con il trattore e che a quel punto non potevo più fare perché IM 1 usava il sedime della strada per sé). A quel punto IM 1 mi ha insultato dicendomi “ruffiano, poco di buono, vecchio rimbambito”. Io sono rimasto impietrito e ho visto che all’improvviso IM 1 Ha fatto uno scatto e mi ha colpito nella zona dell’occhio e del naso con il braccio teso.
Il colpo è stato violento e sono riuscito a restare in piedi solo perché mi sono appoggiato a terra con la mano.
Non ho detto nulla. Ero molto spaventato, anche perché dal naso mi usciva molto sangue. Mi sono diretto subito verso la casa paterna che è circa a 80 m da lì, dove abita mio fratello. Volevo farmi dare un fazzoletto perché il mio era già intriso di sangue” (verbale dibattimento 31 maggio 2012 di AP 1).
10.4. IM 1 ha, invece, dichiarato di avere colpito il vicino perché questi, dopo avere tentato di colpirlo con un pugno, ha tentato di colpirlo con un bastone:
“Il giorno prima del fatto, nel pomeriggio, il sig. AP 1 è giunto in loco e senza chiedermi nulla, mediante una falce tagliava una pianta rampicante (edera) cresciuta in mezzo alle due proprietà con una parte di essa rampicante sulla mia facciata. Questo gesto mi ha dato fastidio solamente dal fatto che non mi aveva interpellato. La faccenda comunque per me era conclusa quando il giorno seguente, trovando nei dintorni ancora il sig. AP 1, lo interpellavo in merito chiedendo delle spiegazioni di tale gesto. Come risposta si rivolgeva al sottoscritto dicendo che a lui questa edera dava fastidio poiché raggiungeva la sua proprietà e quindi aveva deciso di tagliarla senza interpellarmi. Nel frattempo, mentre stavo terminando il discorso dell’edera, i miei due cagnolini, causa la porta semi chiusa, mi raggiungevano. AP 1, senza alcun motivo apparente, poiché animali tranquilli e di piccole dimensioni, come reazione cercava di colpirli con dei calci. Secondo il mio punto di vista, AP 1, sferrando tre o quattro calci contro i piccoli animali, era intenzionato a farli reagire in malo modo alfine di essere addentato per poter procedere in una causa contro il sottoscritto. Tale suo comportamento mi ha infastidito a tal punto che l’ho invitato ad andar via dicendogli “vecchio rimbambito, non darmi più fastidio, è già tre anni che mi perseguiti” riferendomi alla diatriba inerente l’usufrutto del terreno Patriziale. Non ricordo di preciso l’affermazione fatta sul suo conto ma sono sicuro di non averlo offeso con delle affermazioni calunniose. Sta di fatto che AP 1 non voleva andarsene. L’ho invitato parecchie volte ad allontanarsi. Come sua reazione ha iniziato di nuovo a provocarmi cercando di colpirmi con dei pugni. D’istinto l’ho afferrato ad un braccio e l’ho trascinato per terra senza comunque inveire contro di lui. Visto che il AP 1 è una persona anziana, l’ho pure aiutato a rialzarsi. Appena in piedi non trovava di meglio che cercare ancora di colpirmi con dei pugni. Al ché, ad un determinato momento afferrava un bastone di legno che si trovava lì accanto cercando di colpirmi. D’istinto l’ho anticipato sferrando un pugno di striscio sul suo volto” (verbale del 24 settembre 2007 allegato all’AI 2, pag. 2-3).
Nel secondo interrogatorio, IM 1, dopo avere genericamente riconfermato le sue dichiarazioni precedenti senza riprenderle, ha detto:
“ La mia reazione di colpirlo con un pugno è stata quando ha afferrato un bastone nell’intento sicuramente di colpirmi. Quindi, ribadisco che come mia reazione di legittima difesa, ho sferrato un pugno colpendolo al volto facendolo così desistere dal suo scopo”
(verbale del 6 febbraio 2008 allegato all’AI 2, pag. 1)
Al dibattimento d’appello, IM 1 ha, invece, dichiarato:
“ (…) ricordo che, il 5 settembre 2007, verso le 13’00-13’30 ero davanti casa mia intento ad accatastare della legna. Dalla mia postazione ho visto AP 1 che arrivava con la sua automobile e la parcheggiava poco lontano. Quando arrivò di fronte a casa mia, dopo un breve scambio di battute sulla questione dell’edera, lui, vedendo i miei due piccoli cagnolini che si affacciavano all’uscio di casa, tentò di dar loro almeno quattro calci. Per fortuna non riuscì a colpirli. Ho cercato allora di spiegare a AP 1 che non erano cose da farsi, ma mi sono reso conto che non serviva a nulla. Allora l’ho invitato ad andarsene. Lui ebbe una strana reazione: io ero dietro di lui e lui si girò di scatto per darmi un pugno che però io ho schivato. Dopodiché mi ha preso per la camicia. Siccome non la mollava, mi sono difeso e con un piede gli ho fatto perdere l’equilibrio. Visto che non mollava la presa, siamo caduti tutti e due, lui sotto e io sopra. L’ho aiutato ad alzarsi e l’ho nuovamente invitato ad andarsene, ma lui non voleva. Allora io gli ho detto di andare a quel paese, ma lui è rimasto lì borbottando. Ho cercato di far finta di niente e gli ho detto di andarsene a fare quello che doveva fare. A quel punto lui prese un pezzo di legno del diametro di ca 10 cm e lungo circa un metro e tentò di darmelo in testa. Io ho schivato il colpo di bastone e ho dato a AP 1 il pugno di cui si parla nel DA.(…) Preciso che, per schivare la bastonata, mi sono spostato sul lato sinistro e poi ho colpito AP 1 sul naso con il braccio teso (ndr.: IM 1 mima da seduto la mossa).
Avrei potuto fare altre cose: calcio nei testicoli, pugni al fegato, …, ma non ho voluto. Conosco mosse che servono solo a schivare i colpi dell’avversario e non a colpire.”
(verbale dibattimento 31 maggio 2012 di IM 1)
10.5. Le dichiarazioni di IM 1 mancano di costanza.
Nel primo verbale, infatti, egli ha dichiarato che AP 1 ha cercato di colpirlo con un bastone di legno - “afferrava un bastone di legno che si trovava lì accanto cercando di colpirmi” (verbale del 24 settembre 2007 allegato all’AI 2, pag. 2 in fine) - mentre nel secondo verbale egli ha semplicemente detto che il vicino aveva “afferrato un bastone nell’intento sicuramente di colpirmi” (verbale del 6 febbraio 2008 allegato all’AI 2, pag. 1 penultimo capoverso).
Si tratta di una divergenza fondamentale: nella prima ipotesi, in effetti, egli ha descritto una situazione in cui egli era oggetto di un attacco in corso, mentre nella seconda ha descritto una situazione in cui l’attacco era ancora lungi dall’essere imminente.
IM 1 non è costante nemmeno sul numero di pugni la cui paternità attribuisce a AP 1: nel primo verbale ha detto che questi tentò di colpirlo “con dei pugni”, al dibattimento d’appello ha detto che questi “si girò di scatto per darmi un pugno”. Nemmeno IM 1 è costante sul modo in cui avrebbe fatto cadere a terra AP 1. Nel suo primo verbale egli ha dichiarato di averlo fatto cadere afferrandolo per un braccio. Davanti alla scrivente Corte ha, invece, detto di avergli fatto perdere l’equilibrio con un piede.
Inoltre, è soltanto davanti a questa Corte che IM 1 ha raccontato di essere stato afferrato per la camicia da AP 1 e che fu per cercare di liberarsi, visto che l’altro non mollava la presa, che gli fece perdere l’equilibrio e lo fece cadere a terra. In precedenza, la questione della camicia non è mai stata menzionata: IM 1 aveva detto che “d’istinto”, dopo che l’altro aveva cercato di colpirlo con dei pugni, lo prese per un braccio facendolo cadere a terra.
Anche la questione della caduta a due - l’uno sopra e l’altro sotto - è una novità del dibattimento d’appello.
Infine, è soltanto in sede d’appello che IM 1 ha detto che AP 1, con il bastone, tentò di picchiarlo in testa: in precedenza, si era limitato a dire che l’AP aveva tentato, genericamente, di colpirlo.
Già per quest’assenza di costanza, le dichiarazioni di IM 1 non appaiono credibili.
Va, poi, detto che le dichiarazioni di IM 1 sembrano smentite anche dalla lettera di scuse da lui inviata a AP 1 il 21 gennaio 2008. Infatti, in essa IM 1 si dichiara “veramente dispiaciuto per quanto accaduto” senza fare un benché minimo cenno al fatto che egli avrebbe picchiato soltanto per difendersi. Se è vero che alla lettera di scuse possono essere attribuiti diversi significati (una persona può essere rammaricata del danno causato anche se è stata indotta ad agire per difendersi), è anche vero che è piuttosto strano che in essa non venga nemmeno fatto un cenno al preteso motivo del passaggio all’atto di cui ci si pente.
A ciò si aggiunge che le dichiarazioni rese da IM 1 evidenziano, già dall’inizio, un palese tentativo di sminuire le proprie responsabilità. In particolare, tale tentativo è evidente laddove egli dichiara di avere colpito AP 1 soltanto di striscio e senza alcuna intenzione di ferirlo (verbale del 24 settembre 2007 allegato all’AI 2, pag. 2). L’inattendibilità di tale dichiarazione è provata da elementi oggettivi. E meglio, essa è provata in modo inconfutabile dalla frattura dell’osso nasale patita da AP 1 che è assolutamente incompatibile con l’ipotesi di un colpo di striscio, inferto senza alcuna volontà di ferire.
Del resto, la versione del colpo di striscio non è più stata ripresa al dibattimento d’appello dove IM 1 ha parlato di un pugno ben assestato con il braccio teso.
Ma non basta.
10.6. Agli atti vi è la deposizione resa da Z., convivente di IM 1, che ha assistito ai fatti.
Secondo il primo giudice, le dichiarazioni della convivente di IM 1 confermano integralmente quelle rese dall’imputato.
In realtà non è così. Le dichiarazioni della donna non confermano quelle dell’imputato.
Dapprima, perché Anka Zec non ha fatto menzione del preteso tentativo di AP 1 di colpire IM 1 con uno o più pugni: la donna ha, infatti, dichiarato che il convivente fece perdere l’equilibrio a AP 1 prendendolo per un braccio dopo che questi rifiutò di ottemperare agli inviti ad allontanarsi:
“ Quest’ultimo (n.d.r: IM 1) gli diceva di non colpirli (n.d.r: i cani) poiché li avrebbe rovinati e che questo suo agire era fuori luogo, invitandolo così ad andarsene. Come risposta, il AP 1 diceva che sarebbe restato in loco fino che gli pareva e piaceva. Al che IM 1 lo afferrava ad un braccio e lo trascinava per terra”
(PS Zec 14 febbraio 2008 pag. 2)
Inoltre, perché le dichiarazioni della donna sono diverse da quelle del convivente anche in relazione all’oggetto con cui AP 1 avrebbe tentato di colpire IM 1.
L’imputato ha detto che AP 1 aveva afferrato un “bastone di legno” precisando, al dibattimento d’appello, che si trattava di un pezzo di legno del diametro di ca 10 cm e della lunghezza di ca 1 metro.
La donna ha, invece, parlato prima di “un’asta di legno della lunghezza di circa un metro” e, poi, di una “frasca” (verbale del 14 febbraio 2008 allegato all’AI 2, pag. 2). Dunque, la donna ha parlato di un oggetto ben diverso dal pezzo di legno del diametro di ca 10 cm di cui ha parlato IM 1.
Infine, perché la donna non ha mai parlato della questione della camicia.
Riguardo la deposizione della donna, va, poi, osservato che, anche se confermasse integralmente le dichiarazioni dell’imputato, essa non potrebbe avere valore risolutivo nell’accertamento dei fatti, vista la palese situazione di parzialità derivante alla teste dalla sua convivenza con l’accusato ritenuto come l’episodio vada inserito nel contesto di una lunga conflittualità tra vicini cui la teste non può essere ritenuta estranea proprio in forza del legame con uno dei due protagonisti. Ma anche volendo far astrazione da questa situazione di palese parzialità e volendo considerare probanti le dichiarazioni della donna, occorrerebbe concludere che essa ha descritto una situazione in cui non vi era alcuna situazione di legittima difesa: “una frasca” - cioè, un ramoscello, una fronda (cfr. “Sinomini e contrari”, Zanichelli, 2006, pag. 393) - pur se della lunghezza di circa un metro non è, infatti, atta a costituire un’arma dalla quale un uomo nel pieno delle forze possa sentirsi minacciato.
10.7. In conclusione, in queste condizioni forza è concludere che IM 1 non ha reso verosimile di essere stato, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al DA, attaccato da AP 1.
Commisurazione della pena
L’art. 123 cifra 1 CP dispone che chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena.
Tuttavia, la palese violazione del principio di celerità - si giunge a giudizio quasi 5 dopo i fatti in un’inchiesta che non presentava alcuna difficoltà e in cui l’ultimo atto istruttorio è del febbraio 2008 - impone di ridurre la pena a 15 aliquote giornaliere.
Conformemente alla documentazione in atti sulla situazione patrimoniale dell’accusato l’importo dell’aliquota giornaliera deve essere fissato in fr. 30.-. Nulla osta alla sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di due anni (art. 42 cpv. 1 e 44 cpv. 1 CP).
Considerato che non ci sono elementi per ritenere che una pena pecuniaria non risponda in modo adeguato alla colpa di IM 1 e non abbia sufficiente effetto preventivo, non si giustifica di infliggere allo stesso una multa aggiuntiva ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 CP.
Pretese civili
Per una svista, perciò, al dispositivo n. 1.4 di questo giudizio è stato inserita la condanna dello Stato (peraltro, sempre per errore poiché tale onere avrebbe dovuto essere posto a carico del condannato) al pagamento in favore dell’appellante dell’importo di fr 1’000.- per ripetibili.
Tale errore - manifesto - viene rettificato d’ufficio in questa sede ai sensi dell’art. 83 cpv. 1 CPP.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili
Gli oneri processuali del giudizio d’appello sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà ad AP 1 fr. 1’000.-
a titolo di ripetibili per il procedimento di secondo grado.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP, 15 e 123 CP, 42 e segg., 47 e segg. CP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. IM 1 è dichiarato autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 2745/2010 del 14 giugno 2010.
1.2. IM 1 è condannato alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) per un totale di fr. 450.- (quattrocentocinquanta). L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
1.3. IM 1 è condannato a versare all’AP AP 1 l’importo di fr. 1.- a titolo di riparazione del torto morale.
1.4. Gli oneri processuali di primo grado - comprensivi dei fr. 400.- per la motivazione scritta della sentenza - sono posti a carico dello Stato.
tassa di giustizia fr. 800.-
altri disborsi fr. 100.-
fr. 900.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà ad AP 1 fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115 LT.