Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2011.115
Entscheidungsdatum
04.06.2012
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Incarto n. 17.2011.115

Locarno 4 giugno 2012/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del

28 settembre 2011 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 20 settembre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamata la dichiarazione di appello 31 ottobre 2011;

esaminati gli atti;

ritenuto che - con sentenza del 20 settembre 2011 il giudice della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2062/2010 del 26 aprile 2010.

  • In applicazione della pena, il giudice della Pretura penale, ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) cadauna, per un totale di fr. 800.- (ottocento), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, alla multa di fr. 400.- (quattrocento) e al pagamento di tasse e spese giudiziarie.

preso atto che - contro la sentenza del giudice della Pretura penale, AP 1, ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 31 ottobre 2011, AP 1 ha dichiarato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando, in via principale, l’annullamento della sentenza di primo grado, ed in via subordinata il rinvio del decreto d’accusa al giudice di primo grado per riesame, chiedendo, in ogni caso, il suo proscioglimento e l’esenzione dal pagamento di spese e tasse di giudizio.

Ha inoltre chiesto ed ottenuto la nomina dell’avv. DI 1 quale difensore d’ufficio nel procedimento pendente in sede di appello.

  • Con successivo scritto del 27 dicembre 2011 l’appellante ha presentato un’istanza probatoria, che è stata parzialmente accolta con decisione del 26 gennaio 2012.

esperito il pubblico dibattimento il 4 giugno 2012 durante il quale l’appellante ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado e il suo proscioglimento.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).

Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 20 settembre 2011 della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.

In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741)).

L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

  1. Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e segg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

  1. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).

  1. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi é una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2e éd., § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39, pag. 157 et n. 4 ad § 62, pag. 288; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 6B_10/2010; STF 28.6. 2011 in 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, op. cit., ad art 10, n. 58, pag. 173)

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.

  1. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

L’accusato e i suoi precedenti penali

  1. AP 1, cittadino italiano nato il 03.11.1963 a __________, è giunto in Svizzera nel 1979. Tra il 1979 e il 2003 ha risieduto a __________, dove ha intrapreso la propria formazione di parrucchiere, ha avviato la propria attività professionale in questo ramo e si è sposato con __________. Dal matrimonio sono nati tre figli: __________ (23.11.1989), __________ (22.06.1992) e __________ (03.11.1993).

Nel 2003, dopo la separazione dalla moglie e l’interruzione della propria attività professionale a causa del suo stato di salute, AP 1 si è trasferito in Ticino, dapprima a __________ e in seguito in una palazzina a __________, dove, dal mese di aprile 2006 sino a fine 2008, ha ricoperto l’incarico di custode, e dove risiede tuttora.

AP 1, che dal febbraio 2008 è a beneficio di un permesso di domicilio valido fino al 1. settembre 2012, percepisce attualmente una rendita AI.

Lo scorso mese di aprile 2011 il suo matrimonio con __________ è stato sciolto per divorzio.

L’estratto del casellario giudiziale svizzero del 27 maggio 2011 riporta a carico di AP 1 un’unica condanna (che data del 17 giugno 2002) a 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per il reato di violenza o minaccia (ripetuta) contro le autorità e i funzionari (art. 285 n. 1 CP).

Inchiesta

  1. Con intervento del 30 gennaio 2009, eseguito su chiamata di Ticino Soccorso, la pattuglia del Reparto Mobile Sottoceneri della polizia cantonale è intervenuta presso lo stabile sito in __________ in seguito ad una lite tra vicini di casa. Nel relativo rapporto del 29 gennaio 2010, si legge che gli agenti di polizia hanno constatato che vi era stata una discussione tra AP 1 e ACPR 1, entrambi inquilini della medesima palazzina, e che la discussione é sfociata nel trasporto al pronto soccorso dell’Ospedale __________ di ACPR 1 (rapporto d’inchiesta 29 gennaio 2010, pagg. 1-2).

  2. Dall’interrogatorio di ACPR 1 del 3 febbraio 2009 è emerso quanto segue.

Mentre si trovava con la moglie nella lavanderia della palazzina per constatare la rottura di un tubo dell’acqua che stava allagando le cantine, ACPR 1 ha avuto un diverbio con il coinquilino AP 1: a questi, che pretendeva di essere risarcito per l’allagamento del suo appartamento, il primo rispondeva che la rottura del tubo era da ricondurre ad alcuni lavori di ristrutturazione, della cui direzione si era occupato AP 1 per conto dell’amministratore.

La discussione terminava con il rientro di ACPR 1 e della moglie nel loro appartamento.

ACPR 1 è in seguito ridisceso in cantina, dove ha incontrato nuovamente il AP 1 che, dopo essersela presa anche con l’operaio nel frattempo intervenuto sul posto per risolvere il problema alla tubatura, ad un certo punto, mentre si trovava sul 6° scalino della scala vicina all’ascensore (“AP 1 era sulla scala vicina all’ascensore per la precisione circa sul 6° scalino”, verbale 3 febbraio 2009, pag. 3), ha iniziato a inveire contro ACPR 1 (“ha cominciato a parlarmi contro ad alta voce” ,verbale 3 febbraio 2009, pag. 3). Quest’ultimo, che in quel momento era anche uscito dal locale lavanderia e si trovava in fondo alle scale davanti all’ascensore, gli ha risposto “ma bambolo di uno, guarda che io non centro nulla” (verbale 3 febbraio 2009, pag. 3), provocando così la reazione di AP 1, che scattava, scendeva rapidamente 3 scalini e si avventava su di lui.

Da quel momento ACPR 1 ha dichiarato di non ricordare più nulla e di aver perso i sensi, ma ha precisato che, al momento della colluttazione, l’operaio era uscito dal palazzo (verbale 3 febbraio 2009, pag. 4), che nessun’altra persona ha assistito ai fatti (verbale 3 febbraio 2009, pag. 5) e che lui, durante la discussione, non ha nemmeno sfiorato AP 1 (verbale 3 febbraio 2009, pag. 5).

In seguito all’accaduto, ACPR 1 è stato trasportato all’ospedale Italiano, dove è stato visitato e curato e dove gli è stata accertata un’inabilità al lavoro del 100% per 8 giorni (verbale 3 febbraio 2009, pag. 4-5).

Al termine dell’interrogatorio, ACPR 1 ha sporto querela nei confronti di AP 1 per lesioni semplici (art. 123 CP), subordinatamente vie di fatto (art. 126 CP), e per tutti i reati connessi ai fatti del 30 gennaio 2009, costituendosi anche parte civile nel procedimento penale (cfr. formulario di querela, rapporto d’inchiesta 29 gennaio 2010).

  1. Nel rapporto medico del 30 gennaio 2009 (rapporto medico dr. __________ 30 settembre 2009, allegato A al verbale d’interrogatorio del 3 febbraio 2009), si legge che il dr. med. __________ del pronto soccorso dell’Ospedale __________ ha diagnosticato a ACPR 1:
  • trauma cranico con perdita di conoscenza;

  • ferita lacero contusa all’arcata sopraccigliare sinistra di circa 1 cm;

  • escoriazioni a carico di entrambe le spalle;

  • ferita a carico del labbro superiore interno;

  • dolenza a carico dei denti incisivi e del gomito sinistro.

Le ferite ed escoriazioni riportate da ACPR 1 sono documentate anche dalle fotografie allegate al rapporto d’inchiesta del 29 gennaio 2010.

  1. Interrogato il 20 ottobre 2009, AP 1 ha confermato di aver avuto una discussione con ACPR 1 a causa di un guasto ad un tubo idraulico del locale lavanderia, precisando che il diverbio era nato “perché ACPR 1 mi accusava di essere il responsabile del danno al tubo nel locale lavanderia. Diceva che erano dei lavori di ristrutturazione che avevo fatto io (…) e che erano eseguiti malamente” (verbale 20 ottobre 2009, pag. 1-2). AP 1 ha, poi, ammesso di essersi alterato a causa delle insistenti accuse che il vicino - che, peraltro, lo aveva apostrofato con un “fai attenzione bambolo” - gli rivolgeva “sino al punto che gli davo uno spintone” (verbale 20 ottobre 2009, pag. 2). Ha negato, invece, e a più riprese, di avere colpito al volto ACPR 1 che, a suo dire, ha perso l’equilibrio a causa dello spintone e, dopo aver urtato con la testa la parete del locale, cadeva a terra “come un sacco di patate” (verbale 20 ottobre 2009, pag. 2), perdendo conoscenza per un istante. AP 1 ha in seguito precisato che “la porta della lavanderia era aperta ed è possibile che cadendo lui abbia sbattuto la faccia contro alla porta e che quindi si sia procurato delle ferite” (verbale 20 ottobre 2009, pag. 3), “la ferita all’arcata sopraccigliare sinistra, come pure all’interno della bocca, può essersela procurata contro la porta” (verbale 20 ottobre 2009, pag. 3).

Ha poi riferito che nessuno era presente al momento dei fatti (verbale 20 ottobre 2009, pag. 3-4) e di essersi molto spaventato quando ha visto il vicino di casa a terra privo sensi e con il sangue che usciva dalla bocca, arrivando a pensare che fosse morto (verbale 20 ottobre 2009, pag. 3).

  1. In esito al procedimento descritto, il procuratore pubblico, con decreto d’accusa del 26 aprile 2010, ha dichiarato AP 1 autore colpevole di lesioni semplici.

Avverso tale decreto il condannato ha interposto tempestiva opposizione.

  1. Con sentenza del 20 settembre 2011 la Pretura penale ha confermato il decreto d’accusa.

La sentenza è stata impugnata dall’imputato.

Da qui la presente procedura.

Appello

14.a. AP 1 chiede l’annullamento della sentenza di primo grado e il suo proscioglimento, invocando dapprima la violazione del diritto al contradditorio, ritenuto che il pretore, per pronunciare la condanna nei suoi confronti, si è fondato unicamente sui verbali di polizia. Inoltre, egli rimprovera al primo giudice di aver rifiutato di assumere la testimonianza dell’idraulico incaricato di riparare il tubo rotto nel locale lavanderia.

b. La condanna di AP 1 è stata fondata unicamente sulle dichiarazioni da lui rese, per i fatti da lui ammessi in occasione del suo interrogatorio.

Inconferente è, dunque, il richiamo al diritto di essere sentito - sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall’art. 6 § 3 lett. d CEDU - in virtù del quale ogni accusato ha il diritto di interrogare o fare interrogare i testi a carico per cui le deposizioni di testimoni o di persone informate sui fatti possono, di regola, essere utilizzate a carico dell’accusato soltanto dopo un confronto (DTF 125 I 127 consid. 6b, pag. 133; 124 I 274 consid. 5b, pag. 284; 121 I 306 consid. 1b, pag. 308; DTF 116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami; STF 29.3.2000 1P.706/1999; STF 5 marzo 2009 in 6B.992/2008, consid. 1.1.1. in fine), soprattutto quando la testimonianza in questione riveste un’importanza determinante, rappresentando l’unica prova o una prova comunque decisiva (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1 con indicazioni).

La censura relativa alla violazione del diritto al contradditorio va, dunque, disattesa.

c. Nemmeno vi è stata una violazione del diritto di essere sentito dell’appellante nella forma del diritto all’amministrazione delle prove.

La reiezione della richiesta di audizione dell’idraulico non porge il fianco a critiche.

Da un lato, perché, come correttamente rilevato dal pretore, la richiesta di sentire il testimone, contrariamente a quanto disposto dalla procedura penale ticinese applicabile (art. 227 cpv. 3 CPP-TI), non solo non è stata motivata, ma non indicava nemmeno il nome e l’indirizzo dello stesso. Ma soprattutto perché l’atto probatorio richiesto non era né necessario né atto all’accertamento dei fatti oggetto del procedimento. Da un lato, perché come visto sopra, i fatti sono stati accertati così come sono stati descritti dall’imputato. D’altro lato, secondo le dichiarazioni concordi delle parti, al momento della colluttazione, l’idraulico non era presente (verbale AP 1 20 ottobre 2009, pag. 4; verbale vittima 3 febbraio 2009, pag. 5 ).

Respingendo la prova, il primo giudice ha, dunque, correttamente fatto uso della sua facoltà di apprezzamento anticipato delle prove (STF 6B.570/2007 del 23 maggio 2008 consid. 5.1; DTF 131 I 153 consid. 3; DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii; DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 V 157 consid. 1d; 122 II 464 consid. 4a; 121 I 306 consid. 1b; 120 Ib 224 consid. 2b; sentenza CARP 17.2010.37 del 12 gennaio 2011 consid. 2.3; sentenze CCRP del 23 aprile 2010 in re A. consid. 2.2; del 10 settembre 2002 in re D. consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R. consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G. consid. 2.1 con riferimenti; Miehsler/Vogler, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, ad art. 6, nota 367 con rimandi).

15.a. Con il suo appello, AP 1 chiede il suo proscioglimento affermando, in particolare, di aver reagito per legittima difesa essendosi sentito minacciato da ACPR 1 che, alzando un dito, gli ha intimato “fai attenzione bambolo” (sentenza impugnata, consid. 5b, pag. 4).

b. L'art. 123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo od alla salute di una persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP. Questa norma protegge l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la sua applicazione presuppone una lesione significativa dei beni giuridici protetti. La giurisprudenza menziona a titolo d'esempio le iniezioni, la rasatura totale e ogni atto che provoca una malattia, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).

Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP, sono invece le aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che non causano né lesioni fisiche né danni alla salute. Una tale lesione può sussistere anche se non ha provocato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a).

La distinzione tra le lesioni semplici e le vie di fatto può apparire problematica, specialmente quando la lesione è circoscritta ad ammaccature, escoriazioni, graffiature o contusioni; in questi casi, per stabilire se si tratta di lesioni semplici o di vie di fatto, si deve tener conto dell'importanza del dolore provocato (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, n. 11 ad art. 123 CP, n. 5 ad art. 126 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9ª ed., Zurigo 2008, pag. 46; DTF 119 IV 2 consid. 4a).

Ritenuto poi che le nozioni di vie di fatto e lesione dell'integrità fisica - decisive per l'applicazione degli art. 123 e 126 CP - sono nozioni giuridiche indeterminate, la giurisprudenza riconosce, in questi casi, un certo margine d'apprezzamento al giudice del merito, in quanto l'accertamento dei fatti e l'interpretazione della nozione giuridica indeterminata sono strettamente connesse; il Tribunale federale interviene dunque solo con riserva sull'interpretazione fatta dall'autorità cantonale (DTF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a pag. 27). Lesioni semplici situate al limite delle vie di fatto possono essere trattate in modo soddisfacente con l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP, che permette al giudice di attenuare la pena nei casi poco gravi (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 123 CP; DTF 119 IV 27).

c. Come visto, dagli atti risulta che, in seguito alla caduta provocata dalle spinte infertegli da AP 1, ACPR 1 ha riportato:

  • un trauma cranico con perdita di coscienza,

  • un’amnesia pericirconstanziale,

  • una ferita lacero contusa all’arcata sopraccigliare sinistra di ca. 1 cm (che ha richiesto una sutura con due punti),

  • delle escoriazioni a carico di entrambe le spalle e

  • una ferita a carico del labbro superiore interno (cfr. rapporto medico dr. __________ 30.09.2009, allegato A al verbale d’interrogatorio del 3 febbraio 2009; fotografie allegati D e E al verbale d’interrogatorio del 3 febbraio 2009).

Il rapporto medico riferisce inoltre dolenza a carico dei denti incisivi (per la quale è stato prescritto un controllo clinico presso l’odontoiatra) e dolenza al carico del gomito sinistro. Al paziente è stata prescritta una cura di Dafalgan 1g, Voltaren 50 mg e Pantozol 40 mg ed un “controllo clinico ed asportazione punti di sutura fra 8-10 giorni” (rapporto medico dr. __________ 30.09.2009, allegato A al verbale d’interrogatorio del 3 febbraio 2009).

Le ferite hanno, poi, causato, come visto sopra, un’incapacità lavorativa al 100% per 8 giorni (allegato C verbale d’interrogatorio del 3 febbraio 2009).

Si tratta di lesioni - con conseguenti sofferenze

  • che realizzano pacificamente i presupposti oggettivi del reato di lesioni semplici.

Si rileva che il trauma cranico con perdita di coscienza, che ha reso necessaria una terapia con Dafalgan 1 e Voltaren 50 mg per l’eliminazione dei dolori e l’esecuzione di una TAC celebrale che ha escluso la presenza di fratture craniche ed emorragie celebrali (rapporto medico dr. __________ 30.09.2009, allegato A al verbale d’interrogatorio del 3 febbraio 2009) è, da solo, sufficiente per concludere alla sussistenza dei presupposti oggettivi di tale reato e ad escludere quello di vie di fatto (cfr. sentenza CARP del 30 giugno 2011 inc. n. 17.2011.24, consid. 6.2, pag. 10).

Si tratta, tuttavia, viste le comunque ridotte conseguenze dannose per la vittima - il trauma cranico si è risolto con alcuni antidolorifici mentre, per il resto, le lesioni causate si riducono ad escoriazioni o a piccole ferite - di un caso poco grave a norma dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP (DTF 127 IV 59 consid. 2a/bb).

Anche la realizzazione dell’elemento soggettivo costitutivo del reato, che presuppone l’intenzione almeno nella forma del dolo eventuale (DTF 119 IV 2, consid. 5a), deve in concreto essere ammessa. AP 1, ben cosciente della situazione dei luoghi (descritta con uno schizzo, cfr. verbale interrogatorio 20 ottobre 2009, allegato A) e che si trovava in una posizione privilegiata rispetto a ACPR 1 (“preciso che io mi trovavo sulla scala, mentre lui era nelle vicinanze dell’ascensore”, verbale AP 1 20 ottobre 2009, pag. 2), ha certamente preso in considerazione - ed accettato per il caso in cui ciò avvenisse - che la vittima cadesse a seguito della sua spinta e si ferisse urtando il muro e la vicina porta della lavanderia.

d. Giusta l’art. 15 CP, ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri (legittima difesa esimente).

Secondo dottrina, è ingiusta ai sensi della predetta disposizione l’aggressione o la minaccia di un’aggressione lesiva di un bene giuridicamente protetto, ovvero la minaccia che violi oggettivamente l’ordinamento giuridico.

La situazione di legittima difesa presuppone un attacco incombente o già in corso, ma non concluso (STF del 12 maggio 2005 6S.29/2005 consid. 3.1; STF del 12 agosto 2003 6S.154/2003 consid. 2.1; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art. 15, n. 7, pag. 93-94). Questa condizione non è realizzata se l’attacco è cessato o se non sono dati ancora i presupposti perché si realizzi. C’è minaccia imminente di un’aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla difesa. La sola prospettiva che una contesa verbale possa finire in vie di fatto non basta (DTF 93 IV 81; STF 6S.384/2004/pai). Colui che si pretende minacciato deve provare l’esistenza di circostanze proprie a fargli credere che si trovava in uno stato di legittima difesa. È il caso quando l’aggressore adotta un comportamento minaccioso, si prepara allo scontro o gesticola in modo da far pensare che egli passerà all’atto, metterà, cioè, in pratica la sua minaccia (STF del 7 febbraio 2005 6S.384/2004 consid. 3.1 e rinvii; Trechsel, op. cit., ad art. 15, n. 6, pag. 93).

Per verificare se la difesa è stata proporzionata, occorre valutare l’insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare, va valutata la gravità dell’attacco, il bene giuridico protetto o minacciato, i mezzi di difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono stati utilizzati (DTF 107 IV 12 consid. 3°; Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2.edizione, Basilea 2007 ad art. 15, n. 9-13., pag. 339-340). La difesa è da considerarsi eccessiva quando è diretta, non tanto o non solamente a proteggere il bene giuridico minacciato o attaccato, quanto piuttosto a punire l’autore dell’attacco (DTF 109 IV 5 consid. 3).

Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’articolo 15 CP, il giudice attenua la pena (legittima difesa discolpante, art. 16 cpv. 1 CP; art. 33 cpv. 2 prima frase vCP).

Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole (art. 16 cpv. 2 CP).

L’autore dell’eccesso va dichiarato non colpevole (cfr. 16 cpv. 2 CP) solo se l’aggressione di cui è vittima costituisce l’unica causa o, almeno, la causa preponderante dell’eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e le circostanze dell’aggressione fanno apparire scusabile. Come nel caso di omicidio passionale, è lo stato di eccitazione o di sbigottimento che deve essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione è respinta. La legge non precisa oltre l’intensità dello stato in cui si deve trovare l’autore. Non è necessario che raggiunga quella della violenta commozione dell’animo richiesta dall’art. 113 CP, ma deve nondimeno assumere una certa importanza. Spetta al giudice valutare di caso in caso se l’eccitazione o lo sbigottimento erano tali da giustificare l’esenzione da pena nonché determinare se le modalità e le circostanze dell’aggressione facevano apparire scusabile lo stato in cui si trovava l’autore. Il giudice dovrà mostrarsi tanto più severo quanto più dannoso o pericoloso appaia l’atto difensivo. Non è, comunque, necessario che la reazione difensiva non sia imputabile a colpa: è sufficiente che una pena non si imponga. Malgrado la formulazione assoluta della legge, il giudice fruisce di un certo potere d’apprezzamento (STF del 3 settembre 2007 6B_222/2007 consid. 2.3; DTF 102 IV 1 consid. 3d pag. 7; sentenza del Tribunale federale del 14 aprile 1987 pubblicata in SJ 1988 pag. 121 consid. 4).

e. Dal materiale istruttorio in atti emerge che, al momento dell’accaduto, ACPR 1 era in piedi nel vano scale, più precisamente davanti alla porta dell’ascensore, mentre AP 1 era sul 6° scalino della scala adiacente, che dal locale lavanderia porta ai piani superiori della palazzina. Sia l’appellante che la vittima hanno infatti confermato questa circostanza durante i loro interrogatori davanti agli agenti di polizia (verbale 3 febbraio 2009, pag. 3; verbale 20 ottobre 2009, pag. 2) e AP 1 ha anche descritto questa situazione dei luoghi e delle parti con uno schizzo (verbale interrogatorio 20 ottobre 2009, allegato A).

Accertato - sempre sulla scorta delle concordi dichiarazioni delle due parti (verbale 20 ottobre 2009, pag. 2; verbale 3 febbraio 2009, pag. 3) - è anche che AP 1 è passato dal diverbio verbale allo scontro fisico spintonando la vittima, dopo che questi lo ha apostrofato con l’espressione “bambolo…”.

Possono invece rimanere indecise le questioni a sapere se ACPR 1 abbia lasciato per primo il locale lavanderia dopo il primo scontro verbale, se

abbia o meno alzato un dito mentre pronunciava la parola “bambolo” all’indirizzo dell’appellante, e se quest’ultimo si sia sentito “infastidito”, come inizialmente dallo stesso dichiarato davanti agli agenti di polizia (verbale 20 ottobre 2009, pag. 2), oppure “minacciato”, come sostenuto al dibattimento in Pretura penale (sentenza impugnata, consid. 5b, pag. 4) e ancora davanti a questa Corte.

L’intimazione “fai attenzione bambolo” non integra, infatti, nemmeno se proferita con il dito alzato, gli estremi della minaccia di aggressione imminente ai sensi dell’art. 15 CP. L’atteggiamento della vittima non esprimeva infatti segnali concreti, oggettivi e riconoscibili di pericolo: egli non si trovava, dunque, in una situazione di legittima difesa (Monnier, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 15, n, 11, pag. 189; Dupuis, Geller. Monnier e altri, PC CP I, ad art. 15, n. 5, pag. 341; Donatsch / Tag, Strafrecht I, Verbrechenslehre, p.220; Trechsel, op. cit., ad art. 15, n. 6, pag. 93; Seelmann, op. cit., ad art. 15, n. 6, pag. 338; DTF 93 IV 81, consid. 2a).

L’impressione - che l’appellante (ancora al dibattimento) sostiene di avere avuto - che la vittima lo minacciasse deriva, evidentemente, da uno stato di particolare sovraeccitabilità e impressionabilità dell’accusato che non trova giustificazione alcuna nei fatti così come essi emergono dagli atti. Un colorito richiamo verbale accompagnato da un dito alzato non è, infatti, né un attacco in essere né la minaccia di un attacco imminente. Si trattava, piuttosto, di un’affermazione a carattere derisorio.

Nemmeno vi sarebbe una situazione di legittima difesa se si dovesse ammettere che, durante il primo diverbio tra le parti, ACPR 1 ha criticato pesantemente i lavori di ristrutturazione seguiti dall’appellante. Si sarebbe sempre e comunque trattato di una semplice - pur se vivace - discussione che, già di principio ma, comunque, a maggior ragione nella fattispecie sub judice, non può integrare gli estremi di una minaccia attuale o imminente.

Non configurando l’agire di AP 1 nei confronti di ACPR 1 una legittima difesa, nemmeno può trovare applicazione in concreto l’art. 16 cpv. 2 CP, presupponendo anche quest’ultimo un’ingiusta aggressione.

L’eccezione di legittima difesa, sia esimente che discolpante, va, dunque, respinta, e questo a prescindere dalla mancata presenza del difensore durante gli interrogatori della vittima e dell’appellante stesso.

La presenza della difesa, contrariamente a quanto pretende l’appellante, non avrebbe infatti mutato la decisione di reiezione dell’eccezione di legittima difesa a cui è giunta questa Corte.

16.a. L’appellante, alla luce dei rapporti medici del 13 agosto 2010 (rapporto medico 13 agosto 2010, allegato al doc. 3 dell’inc. 10.2010.279 della Pretura penale) e 29 novembre 2011 (doc. VIII) redatti dalla propria terapeuta dr. Med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, invoca la propria scemata imputabilità in relazione ai fatti del 30 gennaio 2009, chiedendo, anche per questo motivo, il suo proscioglimento.

b. Giusta l’art. 19 cpv. 1 e 2 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.

I rapporti medici in atti descrivono la salute psichica di AP 1, rilevando la presenza di una sindrome depressiva ricorrente, con attuale episodio di media gravità con sintomi biologici (ICD10: F33.11), nonché un disturbo della personalità emotivamente instabile, di tipo impulsivo (ICD10: F60.30), patologie presenti nel paziente a partire dal momento in cui ha subito l’incidente alla mano sinistra, che gli ha imposto di interrompere la propria attività di parrucchiere (rapporto medico 29 novembre 2011, doc. VII, pag. 1 e 2). Questo disturbo della personalità, si legge nei rapporti, causa a AP 1 instabilità emotiva, una marcata tendenza ad agire in modo impulsivo senza considerare le conseguenze e un alto rischio di passaggio all’atto verso terzi in situazioni in cui si sente minacciato (rapporto medico 29 novembre 2011, doc. VII, pag. 2). Il medico evidenzia inoltre tratti paranoici (eccessiva sensibilità ai contrattempi e alle frustrazioni, tendenza a portare rancore in modo persistente, sospettosità e tendenza pervasiva a distorcere l’esperienza interpretando azioni neutrali di altri come ostili, nonché interpretazione di alcune situazioni in termini di complotto, cfr. rapporto medico 29 novembre 2011, doc. VIII, pag. 2). Già la relazione psicodiagnostica test di Rorscach e TAT eseguita il 20.03.2007 evidenziava una “difficoltà di maneggiamento e contenimento dell’aggressività e la presenza di forte angoscia di stampo paranoide che rende elevato il rischio di passaggio all’atto” (rapporto medico 29 novembre 2011, doc. VIII, pag. 2).

Il rapporto medico del 13 agosto 2010 descrive, poi, l’aggravarsi, in seguito alle vicende giudiziarie e assicurative, al divorzio dalla moglie e alla mancanza di contatti con i figli, della sintomatologia depressiva, l’intensificarsi degli aspetti ansiosi e la comparsa di crisi di forte angoscia e panico (cfr. rapporto medico 13 agosto 2010, allegato al doc. 3 dell’inc. 10.2010.279 della Pretura penale).

Dai suddetti rapporti medici emerge dunque che, prima e dopo gli avvenimenti oggetto del presente procedimento, l’appellante ha sofferto (e soffre) di una sintomatologia depressiva e di un disturbo della personalità e che questi disturbi, dopo il 30 gennaio 2009, sono peggiorati al punto da giustificarne il ricovero presso la Clinica psichiatrica cantonale di __________ dal 16 marzo 2010 al 29 marzo 2010 (rapporto medico 13 agosto 2010, allegato al doc. 3 dell’inc. 10.2010.279 della Pretura penale, pag. 1).

Visto quanto esposto, e considerato che la natura del procedimento in narrativa non giustifica i costi dell’allestimento della richiesta perizia psichiatrica volta ad indagare oltre le condizioni mentali dell’appellante, questa Corte - in applicazione del principio in dubio pro reo

  • accerta, sulla scorta dei certitificati medici in atti, che la decisione presa da AP 1 di spingere la vittima è stata, in parte, influenzata dal suo stato psichico al punto da determinarne, in relazione a tale atto, una scemata imputabilità di grado lieve.
  1. Non pertinente - poiché attinente all’attività legislativa e non a quella giudiziaria - è l’argomentazione secondo cui la condanna pronunciata nei confronti di AP 1 sarebbe inadeguata poiché “non arriva a produrre l’effetto di giustizia che desidera e nemmeno aiuta a migliorare la situazione” (cfr., dichiarazione di appello 31 ottobre 2011, punto 7, pag. 4), come nemmeno può essere ritenuta l’argomentazione secondo la quale il primo giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione lo spavento subito dall’appellante che, dopo lo scontro, avrebbe temuto per la vita della vittima (cfr. dichiarazione d’appello 31 ottobre 2011, punto 7, pag. 4).

Commisurazione della pena

18.a. Giusta l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

L’art 123 n. 1 CP dispone che chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena.

b. Non vi sono dubbi che la colpa di AP 1 è di grado da lieve a molto lieve: il gesto compiuto è, in sé, banale, le conseguenze negative per la vittima sono state, tutto sommato, modeste e, se è vero che non ha agito in stato di legittima difesa, va comunque considerato che egli ha agito così come ha fatto in stato di lieve scemata imputabilità (consid. 16).

Pertanto, tutto ben considerato, questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere.

La colpa dell’appellante - ridotta - non giustifica né impone che alla pena pecuniaria venga associata una multa (STF 6B.152/2007 del 13.5.2008, consid. 7.1.1; STF 6B–366/2007 del 17.3.2008, consid. 7).

La pena é sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, poiché non si giustificano tempi più lunghi, contrariamente a quanto ritenuto dal PP e dal giudice di prime cure.

19.a. AP 1 contesta, inoltre, il valore delle aliquote, stabilito dal primo giudice in fr. 80.-, ritenendolo non adeguato alla sua attuale situazione finanziaria che sarebbe nel frattempo mutata. La contestazione va accolta alla luce della situazione reddituale dell’appellante così come descritta in aula (importante riduzione della rendita LPP): l’ammontare dell’aliquota giornaliera è determinato in fr. 30.-.

Tassa di giustizia e spese

  1. Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie di fr. 200.- e la tassa di giustizia di fr. 400.- del giudizio di primo grado restano a carico di AP 1, mentre i fr. 600.- relativi alla tassa di giustizia per la motivazione scritta del giudizio di primo grado sono posti a carico dello Stato.

La tassa e le spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 CPP) e sono pertanto poste a carico dell’appellante in ragione di ½ e per il resto a carico dello Stato, che rifonderà all’appellante fr. 500.- a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 10, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 343, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

15, 19, 34, 42, 44, 47 e 123 n. 1 CP;

29 cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost.;

6 par. 1, 2 e 3 let. d CEDU;

14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. 2062/2010 del 26 aprile 2010.

1.2. AP 1, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, per un totale di fr. 150.- (centocinquanta);

1.2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 400.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.- per il procedimento di primo grado, ritenuto che i fr. 600.- richiesti per la motivazione del giudizio di primo grado rimangono a carico dello Stato;

1.2.3. la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  1. Gli oneri processuali della procedura d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 800.-

  • altri disborsi fr. 100.-

fr. 900.-

sono posti a carico dell'appellante nella misura di ½ e per il rimanente a carico dello Stato, che rifonderà all’appellante fr. 500.- a titolo di ripetibili.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

25

CEDU

  • § 3 CEDU

Cost

  • art. 29 Cost
  • art. 32 Cost

CP

  • art. 15 CP
  • art. 16 CP
  • art. 19 CP
  • art. 113 CP
  • art. 122 CP
  • art. 123 CP
  • art. 126 CP

CPP

  • art. 6 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 227 CPP
  • art. 288 CPP
  • art. 295 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 404 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 454 CPP

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

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