Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_001, 17.2010.69
Entscheidungsdatum
08.04.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 17.2010.69

Locarno 8 aprile 2011/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dei giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item

segretaria:

Federica Dell'Oro, vicecancelliera

sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 27 dicembre 2010 da

RI 1 rappr. dall' DI 2

contro la sentenza emanata l’ 11 novembre 2010 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti e nei confronti di PI1, PI2

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

  2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa 21 settembre 2009, il procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 autore colpevole di tratta di esseri umani per avere, a __________ nel corso del mese di maggio/giugno 1998 - agendo in correità con PI3, PI4, PI2, PI1 e PI5 - come offerente, intermediario o destinatario, fatto commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, e meglio anticipando a PI5 fr. 10'000.-, capitale messo a disposizione dai soci dell’allora __________, affinchè quest’ultima reclutasse in __________ 5/6 ragazze, le accompagnasse, anticipando le spese del viaggio, in Ticino presso il __________, dove dovevano dedicarsi all’esercizio della prostituzione, come poi effettivamente verificatosi.

Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 9'900.-), da dedursi il carcere preventivo sofferto di 42 giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre alla multa di fr. 10'000.- e al pagamento di tasse e spese.

Il decreto d’accusa proponeva, inoltre, la devoluzione allo Stato dell’illecito profitto conseguito - e meglio, di fr. 71'824.10 - già sequestrato, dedotto il pagamento di multa, tassa e spese.

B. Statuendo sull’opposizione presentata dall’accusato in data 23/30 settembre 2009, con sentenza 11 novembre 2010 il giudice della Pretura penale ha confermato il decreto d’accusa, condannando RI 1 autore colpevole di tratta di esseri umani ex art. 182 cpv. 1 CP.

In applicazione della pena, il primo giudice ha condannato l’imputato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 9'900.-), da dedursi il carcere preventivo sofferto di 42 giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre alla multa di fr. 10’000.- e al pagamento di tasse e spese.

Il giudice della Pretura penale ha, inoltre, ordinato la devoluzione allo Stato dell’illecito profitto di fr. 71'824.10, dedotto il pagamento di multa, tassa e spese.

Nel medesimo giudizio, il primo giudice ha, invece, prosciolto PI1 e PI2 dal medesimo capo d’accusa.

PI4 non aveva interposto opposizione al decreto d’accusa nei suoi confronti, mentre il procedimento nei confronti di PI5 è stato disgiunto a causa dello stato di salute dell’imputata.

Nei confronti di PI3, invece, la Pretura penale ha constatato la propria incompetenza a statuire.

C. RI 1 ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso contro la sentenza del primo giudice. Nei motivi del gravame, presentato il 27/28 dicembre 2010, il ricorrente postula l’annullamento della pronuncia di prime cure e il suo proscioglimento.

D. Il procuratore pubblico e PI1 non hanno presentato osservazioni.

Con scritto 13 gennaio 2011, PI2, senza svolgere particolari osservazioni, ha dichiarato di rimettersi al giudizio di questa corte.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 CPP fed. - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

  1. Il ricorrente censura, in primo luogo, la reiezione da parte del primo giudice dell’eccezione di prescrizione.

2.1. In relazione all’eccezione di prescrizione sollevata da RI 1, il primo giudice ha ritenuto che la tratta di esseri umani “non può essere definita alla stregua dei reati minori, ma deve essere considerata un crimine, dato che il legislatore, diversamente per quanto attiene ai delitti, non ha fissato un tetto massimo per la pena legalmente prevista”, essendo infatti possibile comminare una pena superiore ai tre anni (consid. 7, pag. 8). Pertanto, “data anche la gravità del reato (che concerne la dignità e la libertà di una persona)”, il primo giudice ha concluso che ad esso deve applicarsi il termine di prescrizione di quindici anni di cui all’art. 97 cpv. 1 lett. c CP (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 8).

2.2. Il ricorrente censura il ragionamento del primo giudice, che a suo parere non costituisce una vera e propria argomentazione giuridica ma solo “un apprezzamento personale circa la gravità del reato” (ricorso, pag. 4). Secondo il ricorrente, la distinzione fra crimini e delitti nel codice penale è ininfluente ai fini della determinazione del termine di prescrizione, in quanto l’unica forma di pena privativa di libertà prevista dal codice per entrambi i tipi di reato è oggi la detenzione. Per la prescrizione, dunque - continua - “non conta il tipo di pena comminata (reclusione o detenzione) ma la comminatoria concretamente fissata” dalla legge (ricorso, pag. 5).

Considerando, dunque, che esiste un’unica forma di pena privativa di libertà e fondandosi, da un lato, sull’interpretazione letterale del testo dell’art. 97 cpv. 1 lett. b CP (“l’azione penale si prescrive in quindici anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni”), il ricorrente sostiene che nel caso concreto si debba applicare il termine di prescrizione settennale dell’art. 97 cpv. 1 lett. c CP, ciò che implica la caduta in prescrizione delle accuse nei suoi confronti (ricorso, pag. 6).

Il ricorrente aggiunge, infine, che, anche volendo considerare la gravità oggettiva del reato, il termine di sette anni non è di poco conto e deve, pertanto, essere ritenuto del tutto adeguato (ricorso, pag. 7).

2.3. Giusta l’art. 182 cpv. 1 CP chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta.

In base all’art. 97 cpv. 1 CP, l’azione penale si prescrive

  • in trent’anni se per il reato è comminata la pena detentiva a

vita (lett. a);

  • in quindici anni, se per il reato è comminata una pena

detentiva superiore a tre anni (lett. b);

  • in sette anni, se per il reato è comminata un’altra pena (lett. c).

Comminata è, ai sensi di tale disposizione, la pena massima prevista - in astratto - dalla norma penale per un fatto corrispondente alla definizione legale del reato di cui trattasi (DTF 136 IV 117 consid. 4.3.3.2; 108 IV 41, consid. 2a; 102 IV 203 consid. 3; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, ad art. 97 CP, n. 1; Kolly, Commentaire Romand, ad art. 97 n. 49).

2.4. Se è vero che, almeno per quel che concerne la determinazione del termine di prescrizione, la distinzione fra delitti e crimini ex art. 10 CP (e, di riflesso, fra detenzione e reclusione) ha perso di portata pratica dopo la riforma della parte generale del codice penale, il ragionamento del primo giudice merita comunque conferma.

Come visto, la legge non fissa un tetto massimo alla pena che può essere comminata nei casi di tratta di esseri umani ex art. 182 cpv. 1 CP. Pertanto, giusta l’art. 40 CP, essa può arrivare sino ad un massimo di vent’anni (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3. ed. 2010, ad art. 182 CP, n. 14; Trechsel, op. cit., ad art. 182 CP, n. 6).

Poco importa, dunque, che il reato possa essere sanzionato anche con una pena detentiva inferiore ai tre anni poichè la pena massima prevista in astratto per il reato - solo criterio determinante secondo dottrina e giurisprudenza ai fini della determinazione del termine di prescrizione - è manifestamente superiore a tre anni.

Di conseguenza, in applicazione dell’art. 97 cpv. 1 lett. b CP, il termine di prescrizione applicabile nel caso concreto è di quindici anni (cfr. in tal senso Delnon/Rüdi, Basler Kommentar StGB II, 2. ed. 2007, ad art. 182 CP, n. 39).

Ciò permette di concludere che - come già stabilito dal primo giudice - l’azione penale nei confronti di RI 1 non era prescritta al momento della celebrazione del dibattimento. Su questo punto il gravame deve pertanto essere disatteso.

  1. Il ricorrente censura gli accertamenti del primo giudice relativi al consenso delle vittime della tratta, in particolare l’accertamento relativo alla loro condizione di “vulnerabilità”.

3.1. Il primo giudice ha, dapprima, esposto la giurisprudenza del Tribunale federale in tema di tratta di esseri umani, sottolineando, in particolare, il principio secondo cui il reato può essere commesso anche nei casi in cui la vittima ha dato il proprio consenso poiché tale consenso può essere viziato a ragione di una particolare situazione di debolezza della vittima (sentenza impugnata, consid. 9-10, pag. 9-10).

Il giudice di prime cure ha riferito che non è rilevante “il fatto di non conoscere nulla, all’infuori del luogo d’origine” delle vittime della tratta, alfine di determinare la loro situazione di vulnerabilità: tale loro situazione è, infatti, provata da “importanti indizi” convergenti (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 15).

In primo luogo, il pretore ha precisato che già il fatto che, per far giungere in Svizzera le ragazze, fosse necessario pagare loro il biglietto aereo e fornire loro dell’argent de poche che alla frontiera dimostrasse una certa loro disponibilità finanziaria “lascia supporre con una certa sicurezza che queste donne si trovassero in uno stato di indigenza tale da rendere il loro consenso a prostituirsi viziato e quindi inefficace” (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 15).

Un ulteriore indizio che non può essere trascurato - ha continuato il primo giudice - è il fatto che “le ragazze vittime della tratta provenivano da un Paese che, soprattutto in quegli anni, si trovava in una situazione sociale ed economica di estrema precarietà” (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 15).

A tale riguardo il giudice di prime cure ha fatto riferimento ad uno studio del mese di marzo 2000 del dr. __________, commissionato dal Consiglio di Stato, dal titolo “Fotografia della prostituzione nel Cantone Ticino”, da cui si evince, in particolare, che le ragazze attive nei bar-alberghi (tipo il __________) erano prevalentemente persone che soggiornavano senza permesso di lavoro e che giungevano in Svizzera attraverso organizzazioni internazionali e locali e che il ricorso al reddito della prostituzione era un passo obbligato per molte ragazze dei Paesi del blocco sovietico, dapprima in patria e poi all’estero, ritrovatesi senza reddito a seguito dello sfaldamento della struttura sociale di tali Stati e del loro fallimento economico e politico dopo la caduta del muro di Berlino (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 15-16). Il primo giudice ha sottolineato che dal rapporto emergeva anche che il numero di ragazze provenienti dalla __________ superava di gran lunga quello delle altre ragazze, e che “la tipica modalità con cui venivano adescate prevedeva un reclutamento attraverso delle compatriote che spesso erano anche le compagne dei gestori dei locali in Ticino” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 16).

Per il primo giudice non vi erano, pertanto, dubbi sul fatto che “anche quelle 5 o 6 ragazze adescate da PI5 fossero nelle stesse identiche condizioni di tutte le altre ragazze che in quegli anni giungevano in Svizzera sacrificando il loro onore e la loro dignità per guadagnare quei soldi che al loro Paese non avrebbero mai visto” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 16).

3.2. Secondo il ricorrente, è arbitrario e contrario al principio in dubio pro reo l’accertamento riguardante la vulnerabilità delle 5/6 ragazze vittime del reato, in quanto “nulla si conosce della situazione personale o altro di queste 5 o 6 ragazze, all’infuori del luogo d’origine”, ovvero la __________ (ricorso, pag. 8). Il primo giudice - prosegue il ricorrente - ha, perciò, riconosciuto la sua colpevolezza sulla base di un criterio astratto (la provenienza delle ragazze), senza accertamenti sulla concreta situazione economica di quest’ultime (ricorso, pag. 8). Il riferimento alla ricerca condotta per conto del Consiglio di Stato nel marzo 2000 (di cui peraltro non vi è traccia agli atti) - prosegue il ricorrente - é inidonea a comprovare, in concreto, lo stato di vulnerabilità delle ragazze lettoni coinvolte nella fattispecie (ricorso, pag. 9).

3.3. Già sotto l’egida del previgente art. 196 CP, in caso di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, il Tribunale federale aveva precisato che i presupposti del reato sono adempiuti quando viene pregiudicato il diritto all'autodeterminazione nel campo sessuale della persona interessata (DTF 129 IV 81, consid. 3.1; 128 IV 117, consid. 4a). Precisato che ciò è dato esclusivamente quando un essere umano è sfruttato come vera e propria mercanzia (in particolare, quando é tenuto all'oscuro di ciò che l'attende, se poco informato o se, per altre ragioni, è incapace di difendersi), il TF ha spiegato che la questione di sapere se la libertà sessuale sia lesa deve essere decisa in funzione delle circostanze concrete ritenuto come il consenso formale della vittima non basti ad escludere il reato e che imperativo è verificare se tale consenso sia effettivamente libero da costrizioni (DTF 129 IV 81, consid. 3.1; 128 IV 117, consid. 4a; 126 IV 225 consid. 1d).

Secondo il TF, i presupposti del reato sono, di regola, adempiuti nel caso di giovani prostitute provenienti dall'estero, se il loro consenso è viziato: per potere escludere con la massima certezza una qualsiasi relazione di dipendenza o vulnerabilità atta ad intaccare il loro libero consenso, le autorità devono verificare con un'attenzione accresciuta le condizioni, in particolare sociali ed economiche, in cui le donne accettano di essere arruolate per prostituirsi (DTF 128 IV 117, consid. 4b; 126 IV 225 consid. 1d).

Il consenso non è effettivo, ma viziato, se viene sfruttata una situazione di vulnerabilità, che può derivare da condizioni economiche o sociali difficili o da rapporti di dipendenza personale e/o finanziari costrittivi: in assenza di una qualsiasi vulnerabilità, non sussiste reato poiché, dato l'incontestato diritto all'autodeterminazione nel campo sessuale, non sussiste bene giuridico da proteggere (DTF 128 IV 117, consid. 4b/cc).

Perché non vi sia tratta di esseri umani va accertato che il diritto all'autodeterminazione sessuale della persona interessata non è stato pregiudicato, ossia va accertata l’assenza di una qualsiasi forma di abuso, minaccia o sfruttamento di una situazione di vulnerabilità (DTF 128 IV 117, consid. 4c). Il consenso formalmente dato deve corrispondere all’effettiva volontà delle prostitute che devono essere state adeguatamente informate sul loro destino ed essere state coscienti di quello che le aspettava e devono avere potuto decidere senza essere influenzate da condizioni di debolezza o d’incertezza (DTF 128 IV 117, consid. 4c).

La nozione di consenso deve, dunque, essere interpretata in modo restrittivo tenendo conto dei molteplici rapporti di dipendenza in cui le vittime possono trovarsi, soprattutto se straniere (DTF 128 IV 117, consid. 4c; 126 IV 225 consid. 1c). Nel caso di persone che lasciano il loro paese e vanno all'estero per prostituirsi, il consenso effettivo deve essere ammesso con estrema prudenza poiché il rischio di sfruttamento di una situazione di povertà è particolarmente acuto (DTF 128 IV 117, consid. 4c). Secondo il Tribunale federale, un'attenzione particolare è necessaria quando si è in presenza di donne e bambini provenienti dai paesi in via di sviluppo e dai paesi dell'Europa centrale e orientale (DTF 128 IV 117, consid. 5b, nel caso si trattava della __________). I presupposti del reato sono, perciò, di regola adempiuti nel caso di giovani prostitute consenzienti provenienti dall’estero, se il consenso è motivato da condizioni economiche precarie (DTF 129 IV 81, consid. 3.1; 128 IV 117, consid. 4b-c). L’alta Corte ha recentemente ribadito tali principi (STF del 29 aprile 2010, inc. 6B_81/2010, consid. 4.1. e 4.2).

Riesaminando la sua precedente giurisprudenza, il Tribunale federale ha considerato che la nozione di tratta di esseri umani deve essere estesa anche al caso di chi arruola all'estero giovani donne in situazione di vulnerabilità, organizza la loro venuta in Svizzera e le ingaggia (indifferentemente che egli agisca con l'aiuto di un intermediario prezzolato o direttamente) affinché si prostituiscano nel suo postribolo: il solo fatto di arruolare, trasportare o trasferire può già essere costitutivo di tratta (DTF 128 IV 117, consid. 6d/cc).

3.3.1. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

Il precetto in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento.

Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (STF 13 maggio 2008, inc. 6B.230/2008, consid. 2.1; STF 19 aprile 2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149; DTF 120 Ia 31 consid. 4b).

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).

3.4. Le censure del ricorrente non possono essere accolte.

Il primo giudice si è chinato sulla questione di sapere se il consenso delle ragazze lettoni a recarsi in Svizzera per prostituirsi fosse effettivo, ovvero libero da costrizioni, oppure viziato. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale appena evocata - in base alla quale il consenso effettivo di ragazze che si recano all'estero per prostituirsi deve essere ammesso con estrema prudenza, visto l’importante rischio di sfruttamento di una situazione di povertà (in particolare se oggetto della tratta sono donne provenienti da Paesi dell'Est quali la __________) - e sulla scorta di alcuni indizi giudicati importanti e convergenti, il primo giudice ha concluso che le ragazze coinvolte si trovavano in una situazione di particolare vulnerabilità e che, dunque, il loro consenso non poteva essere ritenuto libero.

In primis, il giudice di prime cure ha considerato che queste ragazze non disponevano dei soldi necessari per pagarsi il viaggio né di un importo di denaro contante (definito “argent de poche” dalle persone coinvolte nei fatti) sufficiente a dimostrare una loro minima autonomia finanziaria all’arrivo in Svizzera. Tale accertamento non è contestato in sé.

Contrariamente a quanto affermato nel gravame, il primo giudice, dunque, non si è basato unicamente sulla nazionalità delle ragazze coinvolte per determinare la loro situazione di particolare vulnerabilità. L’indigenza delle ragazze è stata dedotta dal fatto che il prezzo del biglietto per il viaggio aereo per raggiungere la Svizzera è stato interamente anticipato dagli autori (poiché le ragazze non potevano permetterselo) e dal fatto che ad esse è stata pure fornita una piccola somma (“argent de poche”) che desse l’apparenza - al momento del loro arrivo in Svizzera - di una loro autonomia finanziaria.

Ciò che prova, appunto, che le ragazze versavano in una più che difficile situazione economica.

Se è vero che, al di là di questo aspetto, nulla è dato di sapere sulle condizioni individuali delle ragazze, non si può comunque sostenere che le circostanze in questione siano state arbitrariamente considerate come indizi della precaria situazione economica di quest’ultime o, altrimenti detto, della loro vulnerabilità.

Non è peraltro nemmeno arbitrario considerare, come ha fatto il primo giudice, la nazionalità delle ragazze quale ulteriore indizio della loro vulnerabilità.

Sebbene appaia censurabile la scelta del giudice di prime cure di dilungarsi in considerazioni tratte da uno studio commissionato dal Cantone che non è stato versato agli atti, è altresì vero che

  • come riconosce il ricorrente nel suo gravame - alcune circostanze che il primo giudice ha dedotto dal rapporto possono essere ritenute fatti notori. Non solo il fatto che “alla base della prostituzione ci siano motivazioni d’ordine economico” e il fatto che “la situazione socioeconomica del nostro Paese è migliore di quella di tanti altri Paesi, anche vicini” (cfr. ricorso, pag. 9), come sostiene il ricorrente, ma anche e soprattutto il fatto che la caduta del muro di Berlino ha comportato, negli Stati dell’ex blocco sovietico, lo sgretolarsi della preesistente struttura politica ed economica, con le inevitabili conseguenze sociali in termini di disoccupazione e di povertà. Lo stesso Tribunale federale nella DTF 128 IV 117 si è confrontato con un caso concernente ragazze provenienti dalla __________ che venivano in Svizzera a prostituirsi per sfuggire ad una situazione di povertà e ha stabilito che, in tali casi, il consenso effettivo deve essere ammesso con estrema prudenza siccome tali ragazze “non potevano tra l’altro ragionevolmente rappresentarsi un quadro completo di quello che avrebbero vissuto una volta sul suolo elvetico” (consid. 5c). Anche se, preso a sé stante e slegato da ogni altro accertamento fattuale, il luogo di provenienza delle ragazze non può costituire un elemento di valutazione certo per determinare le condizioni economiche e sociali delle vittime, è indubbio che esso può, invece, entrare in considerazione quale importante indizio in una valutazione globale della fattispecie, senza che ciò denoti arbitrio di sorta, né violazione del principio in dubio pro reo, né ancora rovesciamento dell’onere della prova.

Le critiche del ricorrente relative all’accertamento delle condizioni di vulnerabilità delle vittime non possono, dunque, essere condivise.

Il gravame su questo punto cade, dunque, nel vuoto.

  1. Il ricorrente sostiene, in seguito, che il solo fatto di avere anticipato delle spese di viaggio a donne già convinte di esercitare meretricio non costituisce reato in quanto non vi è nessuna indebita limitazione della libertà personale della prostituta, siccome “le donne sapevano perfettamente ed erano consenzienti circa l’attività che avrebbero svolto una volta giunte al __________”, e non vi sono elementi che permettano di fare dubitare della loro consapevolezza in tal senso (ricorso, pag. 10).

La censura cade nel vuoto.

In effetti, sostenendo che non vi può essere tratta di esseri umani poiché le donne erano consenzienti, il ricorrente, da un lato, dimostra di non avere compreso i principi giurisprudenziali posti dal Tribunale federale (secondo cui non ci si può accontentare di un consenso formale, lo stesso dovendo essere valutato in maniera rigorosa alla luce della situazione concreta della vittima) e, dall’altro lato, argomenta discostandosi dalle constatazioni di fatto del primo giudice (appena vagliate da questa Corte che non ha ravvisato arbitrio) che ha ritenuto il consenso delle vittime della tratta non effettivo e, dunque, inefficace.

Anche su questo punto il gravame non merita tutela.

  1. Il ricorrente contesta la sentenza impugnata in relazione alla determinazione dell’elemento soggettivo.

5.1. Nella sentenza impugnata il primo giudice ha accertato, sulla base delle dichiarazioni di PI3, RI 1, PI4 e PI2, ovvero di quattro dei cinque soci fondatori della __________, che non vi era dubbio che già dal momento della costituzione della Sagl tutti i soci - fra cui anche RI 1 - “intendessero dare avvio ad una attività connessa alla prostituzione”, il loro scopo essendo proprio quello di “gestire il __________ come un postribolo” (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 10).

Il giudice di prime cure ha, poi, accertato - fondandosi sulle dichiarazioni di PI3 secondo cui era stato proprio RI 1 a lanciare l’idea nel corso di una riunione fra soci, siccome la sua conoscente PI5, cittadina lettone, aveva la possibilità di agire in tal senso - che “non v’è dubbio nemmeno sul fatto che le prime 5/6 ospiti del __________ siano giunte in questo locale per mezzo di una chiara operazione di reclutamento messa in atto dalla dirigenza __________ direttamente in __________”, paese che conosce una condizione di grave povertà (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 10). Anche PI4 (marito della nipote del ricorrente) ha affermato che PI3 e RI 1 erano perfettamente al corrente dell’operazione (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 13). Sulla scorta di tali risultanze - poi confermate da RI 1 stesso - il giudice di prime cure ha concluso che “il reclutamento delle ragazze era ben organizzato” (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 11).

Di RI 1 dunque, secondo il primo giudice - “è stato dimostrato ampiamente che fosse a conoscenza, anzi che fosse proprio lui la mente dell’operazione di reclutamento in __________”, ovvero del viaggio in __________ di PI5 con i soldi della __________ al preciso scopo di reclutare ragazze da far prostituire al __________ (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 13).

5.2. Il ricorrente contesta l’aspetto soggettivo del reato imputatogli. A suo avviso, la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento concreto al “come l’accusato avrebbe potuto sapere della situazione socio economica delle citate ragazze” (ricorso, pag. 11). Viste le lacune probatorie - conclude il ricorrente - non può entrare in considerazione nemmeno l’ipotesi di un dolo eventuale (ricorso, pag. 11).

5.3. L’art. 182 CP è un reato intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente: non occorre che l’autore sappia con certezza che le vittime sono destinate, ad esempio, allo sfruttamento sessuale, ma è sufficiente che egli prenda in considerazione questa eventualità (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, ad art. 182 n. 5; Delnon/Rüdi, op. cit., ad art. 182 n. 32 e cit.). L’autore deve ugualmente almeno prendere in considerazione l’illecita limitazione della libertà, rispettivamente la situazione di vulnerabilità della vittima e il suo sfruttamento (Delnon/Rüdi, op. cit., ad art. 182 n. 32).

5.3.1. Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3; 118 IV 167 consid. 4; 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Sulla questione di sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso, quindi, questa Corte nell’ambito di un ricorso per cassazione può rivedere gli accertamenti del primo giudice soltanto sotto l’angolo dell’arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246; STF 9.4.2009 6B_1004/2008).

5.4. Il primo giudice ha accertato che RI 1, non soltanto era a conoscenza del reclutamento delle ragazze in __________, ma era proprio la mente di tutta l’operazione messa in atto proprio allo scopo di far giungere le ragazze in Svizzera affinché si prostituissero.

Il primo giudice ha accertato, sulla scorta delle dichiarazioni di PI3 riportate nella sentenza impugnata, che RI 1 aveva la possibilità di concretizzare questa sua idea attraverso una conoscente - PI5, anch’essa lettone ma sposata con un cittadino italiano e domiciliata con il marito a __________ - che si sarebbe recata al suo paese d’origine per reclutare le ragazze anticipando loro le spese del viaggio. RI 1 ha dichiarato che “sono stata io a contattarla [PI5, ndr.] e poi presentarla a PI3 affinché si attuasse la mia idea” (sentenza impugnata, consid. 13, pag. 11). PI3 ha affermato che era “chiaro che queste ragazze che venivano da noi per esercitare la prostituzione, non avevano mezzi propri sufficienti nemmeno per comprarsi il biglietto di andata” (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 11).

Sulla scorta di tali accertamenti, non può essere certamente ritenuto arbitrario considerare adempiuti, come concluso dal primo giudice, i presupposti soggettivi del reato. Non è, infatti, decentemente sostenibile che RI 1 non abbia avuto piena consapevolezza di quanto PI3 ha candidamente ammesso. Del resto, se ciò non fosse, non si capisce perché RI 1, insieme ai compagni, abbia finanziato l’arrivo delle ragazze nei modi descritti.

Anche su questo punto il gravame va, pertanto, respinto.

  1. Il ricorrente censura in seguito la presa in considerazione delle risultanze istruttorie pre-dibattimentali.

6.1. Nella sentenza impugnata il giudice di prime cure ha ritenuto che non vi sono dubbi “sulle intenzioni e modalità deplorevoli con cui la dirigenza __________ ha gestito il suo postribolo” (consid. 19, pag. 16). Il modus operandi della dirigenza della __________ si deduce - ha continuato il primo giudice - “in maniera ancor più inconfutabile” dalle risultanze pre-dibattimentali (il cui utilizzo non è stato contestato dalla difesa) che dimostrano che le prostitute venivano reclutate “direttamente nel loro Paese (__________), facendo loro proposte “allettanti”, organizzando e finanziando loro il viaggio per la Svizzera per poi ritrovarsi a lavorare presso il Motel in condizioni di dipendenza e di sfruttamento assolutamente inaccettabili” (sentenza impugnata, consid. 20, pag. 16). Sulla scorta delle testimonianze di PI6 (cittadina lituana che ha soggiornato al __________), di __________ (pure ospiti del Motel), di __________ (ex cameriere dell’esercizio pubblico), di __________ (frequentatore del Motel che ha stretto amicizia con alcune ragazze) e di __________ (che ha fatto arrivare diverse ragazze dell’Est nei vari postriboli ticinesi), il primo giudice ha accertato che RI 1 si comportava come un vero padrone con le ragazze, obbligandole a condizioni di lavoro squalificanti, se non addirittura disumane (sentenza impugnata, consid. 20, pag. 17-18).

6.2. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi fondato su alcune dichiarazioni “ben poco credibili” rese da terzi, senza prima valutarne la fondatezza (ricorso, pag. 15-16).

All’utilizzo di tali prove - continua - egli non si è opposto unicamente perché si tratta di materiale del tutto irrilevante: le “illazioni” di PI6 , in particolare - precisa il ricorrente - non hanno alcuna attinenza con gli elementi costitutivi del reato di tratta di esseri umani ma, tutt’al più, con altri reati di cui egli non è stato accusato (ricorso, pag. 15).

Il ricorrente lamenta di non essere mai stato confrontato con le dichiarazioni di PI6 , altrimenti “le avrebbe subito contestate, come fatto in sede di dibattimento, e a fronte di una chiara accusa avrebbe portato elementi contrari pertinenti” (ricorso, pag. 17).

Il ricorrente critica, inoltre, che il primo giudice non abbia dato rilievo anche alle dichiarazioni di altre ragazze attive in prima persona al Motel (__________), che non gli hanno rivolto alcuna rimostranza mentre PI6 ha parlato di cose apprese de relato (ricorso, pag. 17). Secondo il ricorrente, quest’ultima aveva un chiaro interesse personale a riferire agli inquirenti illazioni nei confronti di RI 1, ovvero “l’aspettativa di poter restare in Svizzera”, chiaramente espressa a verbale (ricorso, pag. 18).

Continuando, RI 1 precisa di essere - in contrasto con quanto riferito da PI6 - persona incensurata, che si è sempre comportata bene, che ha avuto “una sola esperienza nel mondo dei postriboli”, dopodiché è tornato alle sue precedenti occupazioni (ricorso, pag. 18).

Infine, il ricorrente rileva che sulla base degli atti - in particolare, dei verbali assembleari della società - risulta, semmai, che era PI3 ad avere una gestione autoritaria del Motel e che lui spesso lo rimproverava per questo e lo invitava a “non stressare le ragazze”. La versione dei fatti accertata in sentenza deve, dunque - conclude il ricorrente

  • essere ritenuta “poco verosimile” (ricorso, pag. 19).

6.3. Per quel che concerne la credibilità delle testimonianze che il primo giudice ha evocato al consid. 20 della sentenza impugnata, le critiche del ricorrente si rivelano di matrice appellatoria. RI 1 nel suo gravame si limita, infatti, a rimproverare al primo giudice di non averne valutato la fondatezza, ma egli stesso non indica - salvo per PI6, di cui si dirà - alcun motivo atto a rimettere in discussione la credibilità dei testimoni presi in considerazione. Nel sostenere che le versioni dei testimoni sarebbero poco verosimili in quanto emerge dai verbali assembleari che era RI 1 ad aver chiesto al socio di “non stressare” le prostitute, il ricorrente argomenta liberamente, dimenticando i limiti di un ricorso per cassazione e, pertanto, argomenta in modo irricevibile. Anche sostenere che il comportamento di RI 1 dopo i fatti contrasti con la descrizione che i testimoni menzionati nella pronuncia impugnata hanno fornito di lui non giova al ricorrente, la critica essendo di stampo appellatorio.

Per quanto attiene, invece, all’asserito interesse di PI6 a riferire agli inquirenti cose false, la critica è al limite del temerario: non si vede, infatti, come la realizzazione del desiderio della teste di rimanere in Svizzera possa essere favorita dal fatto di riferire agli inquirenti presunte illazioni sul comportamento di RI 1 con le ospiti del Motel.

La critica del ricorrente concernente il fatto di non essere mai stato confrontato prima del dibattimento con le dichiarazioni di PI6 cade nel vuoto. In effetti, egli, non soltanto non si è mai opposto all’utilizzo delle risultanze predibattimentali, ma, soprattutto, non ha mai chiesto che la teste venisse sentita in contradditorio (cfr. ricorso, pag. 17).

Corrisponde al vero che le modalità con cui egli trattava le ragazze che si prostituivano nel __________ non sono rilevanti nella determinazione degli elementi oggettivi del reato di tratta di esseri umani. Esse non gli sono, peraltro, nemmeno state contestate nel decreto d’accusa, per cui una sua condanna sulla scorta di tali comportamenti avrebbe violato il principio accusatorio.

Il primo giudice non ha tuttavia evocato tali condizioni per fondare la condanna, che ha ritenuto giustificata già sulla base di altri elementi di cui si è detto ai considerandi precedenti, ma quale elemento rilevante per commisurare la colpa dell’accusato.

In ciò, egli non ha violato il diritto federale: il Tribunale federale ha infatti sancito, nella già citata DTF 128 IV 117, che l’autonomia di cui le giovani donne godono nell’esercizio della loro attività è di rilevanza nell’ambito della commisurazione della pena (consid. 5c).

Pertanto, anche sotto tale profilo la sentenza impugnata merita conferma.

7.In esito all’attuale sentenza e in base al principio della soccombenza si giustifica di caricare gli oneri processuali al ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di RI 1. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:
  1. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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  • art. 32 Cost

CP

  • art. 10 CP
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  • art. 97 CP
  • art. 182 CP
  • art. 196 CP

CPP

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  • art. 295 CPP
  • art. 453 CPP

CPP

  • art. 288 CPP

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

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