Incarto n. 17.2010.52 - 53
Locarno 10 febbraio 2011/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sui ricorsi presentati da
RI 1 rappr. dall' PA 1
PI 2, rappr. dall’ DI 2
contro la sentenza emanata il 1. settembre 2010 dalla Corte delle assise criminali nei loro confronti e nei confronti di PI 1
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 1. settembre 2010, la Corte delle assise criminali ha ritenuto RI 1, PI 2, PI 1, autori colpevoli di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per avere, tra il 1° e il 3 settembre 2009, senza essere autorizzati, in correità tra loro, trasportato, detenuto, depositato e effettuato preparativi a tale scopo, kg 13,957 di eroina, sapendo e/o dovendo presumere che la quantità era tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone. Nel dettaglio:
RI 1 è stato riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup per avere preso in consegna a __________ una borsa che sapeva contenere il predetto stupefacente e per averla trasportata fino a __________ per consegnarla ad PI 1;
PI 2 è stato condannato per avere dato la propria disponibilità a PI 1 a custodire lo stupefacente e per avere allestito a tale scopo un nascondiglio a __________, in una stalla-cantina vicino a casa sua;
PI 1 è, infine, stato condannato per essersi recato dalla Serbia a __________ per prendere in consegna la predetta borsa contenente stupefacente al fine di trasferirla altrove. In applicazione della pena:
RI 1 è stato condannato alla pena detentiva di anni 6 (sei), da dedursi il carcere preventivo sofferto;
PI 2 è stato condannato alla pena detentiva di anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei), da dedursi il carcere preventivo sofferto;
PI 1 è stato condannato alla pena detentiva di anni 7 (sette), da dedursi il carcere preventivo sofferto.
B. In sintesi, i fatti alla base del giudizio della Corte delle assise criminali sono i seguenti.
a. Nel corso di un’inchiesta avente quale oggetto un’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, attiva in Bulgaria, Polonia, Olanda, Italia, Turchia e Svizzera, le autorità inquirenti bulgare venivano a conoscenza che tale __________ si sarebbe recato a __________ per ricevere 20 kg di eroina. La droga sarebbe giunta a __________ per il tramite di RI 1, nato il 23.11.1974, cittadino bulgaro, partito dalla Bulgaria il 1. settembre 2009 in direzione di __________ (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 13-14).
b. Informati sui fatti, in data 2 settembre 2009 gli inquirenti ticinesi attivavano il controllo di diverse utenze telefoniche, tra cui quella in uso a RI 1. Gli investigatori accertavano che questi si trovava già in Svizzera nei pressi di __________ e che, su istruzioni di __________, si doveva recare a __________ per ricevere della droga. La consegna avvenne a __________ il giorno 3 settembre 2009, verso mezzogiorno. Al riguardo RI 1 avvertiva telefonicamente __________ che erano “14'000 euro” e che “stava viaggiando” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 14).
d. Durante il fermo dei tre accusati, gli inquirenti rinvenivano nella borsa sequestrata a RI 1 28 pani di eroina del peso di circa gr. 500 cadauno, per complessivi kg 13,957. L’eroina risultava di ottima qualità (purezza dal 47 al 59 %), suscettibile di essere tagliata in modo da trarne ingenti profitti. Accertamenti di polizia permettevano di rilevare che, in una stalla-cantina di __________, ad uso esclusivo dei coniugi __________ e adiacente alla dimora da loro presa in affitto, era stata scavata una buca circolare del diametro di circa 50 centimetri e profonda circa 60 centimetri che poteva fungere da nascondiglio per lo stupefacente (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 15-16).
C. Contro la sentenza della Corte delle assise criminali, in data 1. settembre 2010 RI 1 ha presentato dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del gravame, inoltrata il 15 ottobre 2010, RI 1 non contesta l’accertamento dei fatti di rilevanza penale, ma si limita ad eccepire un’errata commisurazione della pena. In ragione dell’errata applicazione della legge, chiede la riduzione della pena detentiva ad un massimo di 5 anni. In subordine, postula il rinvio degli atti alla competente Corte criminale per un nuovo giudizio.
D. Con dichiarazione di ricorso 3 settembre 2010, anche PI 2 è insorto contro la sentenza della Corte delle assise criminali. Nella motivazione scritta, presentata il 25 ottobre seguente, il ricorrente sostiene vi sia stato un arbitrario apprezzamento dei fatti, nella misura in cui non ha trovato applicazione il principio della presunzione d’innocenza, e censura la commisurazione della pena in quanto arbitrariamente severa. Egli domanda, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, una massiccia riduzione della pena privativa della libertà.
E. Il procuratore pubblico, con scritto 9 novembre 2010, ed PI 1, con scritto 10 novembre 2010, hanno rinunciato a formulare osservazioni. PI 2, nell’allegato 18 novembre 2010 denominato “osservazioni al ricorso presentato da RI 1”, ha ribadito nella sostanza le proprie motivazioni ricorsuali.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 CPP(fed) - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP TI) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
I. Sul ricorso di PI 2
2.1. Nella sentenza impugnata i primi giudici hanno rilevato che “plurimi indizi presi non già isolatamente bensì nel loro complesso, a fascio, dimostrano che PI 2 al dibattimento ha mentito e che egli era al corrente dell’arrivo dell’eroina che avrebbe dovuto per qualche giorno custodire, occultandola” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 29). Nel passare in rassegna il concorso d’indizi a carico di PI 2, i giudici di prime cure hanno sottolineato che PI 1, sia in corso d’inchiesta che durante il dibattimento, ha dichiarato “di aver messo PI 2 a conoscenza dello scopo della sua trasferta a __________ già la sera del suo arrivo e di avere ottenuto la sua disponibilità a nascondergli la droga per qualche giorno” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 29). Secondo i primi giudici, questa chiamata in correità è, da un lato, disinteressata poiché non sussistono dissapori fra il chiamante e PI 2 e, d’altro lato, trova conferma in numerosi riscontri investigativi. A questo titolo, i primi giudici hanno indicato, dapprima, che PI 2, per evitare di attirare l’attenzione, ha fatto posteggiare PI 1 a __________, ne ha stargato l’autovettura e lo ha ospitato presso la propria dimora di __________, evitandogli di alloggiare in albergo e sgravandolo così dal relativo obbligo di notifica. Per i primi giudici, l’assenza di disponibilità dell’autovettura il 2 e 3 settembre 2009 non costituiva un problema ritenuto che “era d’uopo che PI 1 si facesse vedere in giro il meno possibile” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 29). I giudici di prime cure hanno, poi, ritenuto uno “dei più pesanti indizi a confutazione della buona fede di PI 2” la sua presenza insieme a PI 1 e RI 1 sul piazzale di via __________ a __________ in cui doveva aver luogo la consegna dello stupefacente. Premesso, al proposito, che ”quando RI 1 aprì la portiera della macchina PI 1 era vicino a lui e PI 2 vicino al bagagliaio della Ford Mondeo”, i primi giudici hanno osservato che PI 1 non si sarebbe mai fatto accompagnare da PI 2 se questi fosse stato ignaro del vero scopo dell’incontro poiché “nessuno si porta appresso un testimone ignaro quando va a ritirare 14 kg di eroina” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 29-30). Quale ulteriore elemento a conferma della credibilità della chiamata di correo, i primi giudici hanno evidenziato “la fragilità della versione di PI 2” secondo cui PI 1 avrebbe intrapreso il viaggio da __________ (Serbia) a __________ “solo per prendere in consegna dei documenti”. La prima Corte ha ravvisato un ulteriore indizio della colpevolezza di PI 2 nella presenza di una buca scavata, in tempi prossimi all’arrivo a __________ dello stupefacente, nella stalla-cantina di __________, sufficientemente capiente per ampiezza e profondità da contenere la borsa con lo stupefacente. Per i primi giudici ”nessuno, a __________ aveva, al di fuori di PI 2 l’interesse a scavare una simile buca in sì angusto e scomodo spazio, ad eccezione di PI 2 che ben conosceva il posto e lo reputava sicuro” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 30).
E’ sulla base di questi elementi che i primi giudici hanno ritenuto accertato che PI 2 ha scavato la buca per nascondere e custodire per qualche tempo 14 kg di eroina.
2.2. Il ricorrente nel suo gravame espone una serie di elementi che, a suo dire, insinuano un ragionevole fondato dubbio sulla sua colpevolezza e che, in ragione del principio in dubio pro reo, depongono per il suo proscioglimento da ogni imputazione. In particolare, il ricorrente contesta la chiamata in correità a suo carico in quanto le dichiarazioni di PI 1 sono contraddistinte da “incongruenze, contraddittorietà, e cambiamenti di versione” e, quindi, risultano “scarsamente attendibili“ (ricorso, pto 2.1, pag. 4). Dapprima - precisa il ricorrente - PI 1 ha mentito sulla data del suo arrivo a __________ (indicandola nel 2 anziché nel 1. settembre 2009) e, poi, ha sottaciuto di essere andato al suo arrivo direttamente a casa sua sostenendo, a torto, di essersi recato al __________ su sua proposta. PI 1 - continua il ricorrente - ha mentito sui motivi di questo spostamento, modificando di volta in volta la propria versione (per fare benzina e comprare qualcosa da mangiare, per acquistare un’autovettura) (ricorso, pto 2.4 e 2.5 e 2.6, pag. 6-13). La credibilità di PI 1 è minata anche - continua l’insorgente
2.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata, né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati da errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). È, invece, necessario indicare e sostanziare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1). Il precetto in dubio pro reo è il corollario della presunzione d’innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e disciplina sia la valutazione delle prove sia la ripartizione dell'onere probatorio. Per quanto riguarda l'onere probatorio, esso impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Al proposito la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce - come il Tribunale federale - di libero esame (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40, 124 IV 86 consid. 2a pag. 87). Per quanto attiene invece alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie (DTF 129 I 8 consid. 2.1. pag. 9; 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 2c pag. 37). Il precetto non impone però che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi che sono atti a fondare il convincimento del tribunale quando, valutati globalmente, consentono di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'accusato (STF 12 febbraio 2003, inc. 1P.333/2002 consid. 1.4; STF 10 gennaio 2002, inc. 6P.93/2001 consid. 3c; STF 25 settembre 2000, inc. 1P.608/1999 consid. 3d; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006 consid. 3.9; STF 28 giugno 2004, inc. 6P.72/2004 consid. 1.2; STF 7 maggio 2003, inc. 6P.37/2003 consid. 2.2). Ritenuto che semplici dubbi astratti e teorici sono sempre possibili, il principio è disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire sulla colpevolezza, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, dubbi rilevanti e insopprimibili (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40; 17.2002.45). La chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre il confidente, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità è, quindi, soltanto un indizio e non una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (Rep. 1990, pag. 353, consid. VI1; Rep. 1980, pag. 192, consid. 3; Rep. 1980, pag. 147, consid. 4; sentenza CCRP del 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, pag. 101 e segg.; sentenza CCRP del 20 agosto 1985 in re Pi; vedi anche, per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. III, 1956, p. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione [diritto processuale penale], p. 26).
Come gli altri indizi, pertanto, la chiamata di correo va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico, ritenuto che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità intrinseca. Come qualsiasi altro indizio, la chiamata di correo deve poi essere supportata da elementi esterni, nel senso che il giudice - valutandone, nell’ambito del suo potere di apprezzamento, la credibilità - deve accertarsi che essa sia “vestita”, cioè che, inserendosi in una narrazione completa, sia coerente con altri elementi (certi e convergenti) e, perciò, sia da essi confortata (Rep. 1990, pag. 353, consid. VI.1; Rep. 1980, pag. 192, consid. 3; Rep. 1980, pag. 146-147, consid. 4; Manzini, op. cit., pag. 420-425). Per costante giurisprudenza, quando è chiamata a giudicare un ricorso che la contesta, la Corte di cassazione e revisione penale deve, da un lato, esaminare se il primo giudice ha avuto una nozione giuridicamente corretta della chiamata di correo - in particolare, del suo semplice valore indiziante e relativo e della necessità che essa sia “vestita” - e, dall’altro, deve esaminare se in base a determinati fatti o complesso di fatti è stata ritenuta in modo arbitrario “vestita”, poiché il fatto non esiste o perché lo stesso, da solo o con altri, non ha carattere indiziante (Rep. 1990, pag. 353, consid. VI.1; Rep. 1980, pag. 192, consid. 4; Rep. 1980, pag. 147, consid. 4; sentenza CCRP del 30 maggio 1984 in re L., consid. 2).
Come nel caso di una censura di arbitrio nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, anche in questo contesto per essere ricevibile in ordine la censura deve essere chiaramente indicata e motivata (Rep. 1980, pag. 147, consid. 4).
2.4. Se è vero che le deposizioni rese da PI 1 non brillano per costanza, è anche vero che, dopo l’ammissione relativa alla partecipazione al traffico di stupefacente (pur se limitata ad una quantità inferiore rispetto a quella poi accertata), le dichiarazioni di PI 1 hanno mantenuto nel tempo una loro coerenza. Se è, poi, altrettanto vero che, per alcune sue dichiarazioni, PI 1 potrebbe essere considerato come generalmente non attendibile, è anche e soprattutto vero che la chiamata in correità non può, ciò nonostante, essere ritenuta inconsistente nella misura in cui, come indicato dai primi giudici, essa è confortata e vestita da una serie importante di elementi esterni accertati senza arbitrio.
In modo del tutto condivisibile, i giudici di prime cure hanno evidenziato che nel corso dell’inchiesta sono emersi indizi chiari, precisi e concordanti a sostegno della chiamata in correità a carico di PI 2. Come ricordato nella sentenza impugnata (consid. 8, pag. 28), nel verbale del 23 settembre 2009 dinanzi al procuratore pubblico (verbale 23.09.2009, pag. 3 PI 1), PI 1 ammetteva di essere venuto a __________ per prendere in consegna la droga da custodire per qualche giorno e precisava che, già la sera del 1. settembre 2009, dopo avere incontrato PI 2 al bar __________, lo informava del motivo per cui si trovava a __________ e gli chiedeva se, dietro ricompensa di fr. 5'000.-, fosse disposto a trovargli un nascondiglio per lo stupefacente. Questa proposta, a dire di PI 1, veniva accettata da PI 2. Ora, a comprova della veridicità della deposizione di PI 1, vi è il ritrovamento di una buca in una stalla-cantina adiacente all’abitazione dei coniugi PI 2. Stando alla polizia scientifica, lo scavo rinvenuto aveva “dimensioni tali da poter contenere una borsa utilizzata per il trasporto della sostanza stupefacente, rispettivamente il suo contenuto” (documentazione fotografica, doc. 1.2, foto 26). Dagli accertamenti di polizia risulta inoltre che “la terra appariva smossa di recente, infatti, era evidenziabile la differenza di colorazione del terriccio nell’area dello scavo e limitrofa allo scavo, per rapporto alle altre zone adiacenti” (documentazione fotografica, doc. 1.2, foto 26). Il proprietario dell’abitazione dove risiedevano i coniugi __________ ha, del resto, confermato in sede d’interrogatorio di polizia che solo questi ultimi avevano accesso al predetto locale-cantina e che, prima dell’arrivo dei coniugi __________, la buca non esisteva (verbale 20.10.2009 __________). Dalla deposizione di __________, moglie di PI 2, si evince infine che PI 1, ospite a casa PI 2, non è mai stato perso di vista il giorno 2 e il 3 settembre 2009 fin verso le 15.00 (verbale 03.09.2009 __________). Egli rimase sempre in casa e, più precisamente, in camera da letto o in soggiorno, ciò che esclude sia stato l’artefice dello scavo trovato dagli inquirenti nella stalla-cantina. Ampiezza e profondità della buca portano a scartare l’ipotesi che PI 1 abbia avuto il tempo materiale di scavarla da solo dopo le 15:00 del 3 settembre 2009 in quanto già alle 16.22 si sentiva con PI 2, che era in procinto di raggiungerlo a __________ al termine di una giornata di lavoro, e considerato che verso le 17:00 già si trovavano entrambi sul piazzale del __________. Sulla scorta di questi elementi, è in modo del tutto condivisibile che i primi giudici hanno ritenuto vestita la chiamata di correo.
E’, poi, in modo altrettanto condivisibile che i primi giudici hanno ritenuto che la presenza di PI 2 vicino a PI 1 ed a RI 1 al momento della consegna dello stupefacente sul predetto piazzale è un ulteriore e pesante indizio della consapevolezza di PI 2. Come correttamente sottolineato dai primi giudici, é del tutto inverosimile che PI 1 avrebbe accettato la presenza di PI 2 vicino al bagagliaio della Ford Mondeo nella quale era riposta la droga, se quest’ultimo fosse stato ignaro di quanto stava realmente accadendo.
Nel proprio gravame, l’insorgente sostiene di “non essersi neppure avvicinato all’auto portata da RI 1”, e precisa che “al momento dell’arresto non è avvenuta nessuna consegna” dello stupefacente (ricorso, pto 2.6, pag. 14).
La prima argomentazione - cioè, quella secondo cui l’insorgente non si trovava vicino al bagagliaio della Ford Mondeo, ovvero in prossimità della consegna dello stupefacente - è destinata all’insuccesso (e financo all’irricevibilità in quanto non motivata). Dapprima, perché egli non indica alcun elemento probatorio che sconfessi il contrario accertamento operato in modo del tutto sostenibile dai primi giudici sulla scorta del rapporto di polizia. Poi, perché, un del tutto ipotetico accoglimento della censura non avrebbe rilevanza alcuna per il giudizio nella misura in cui la chiamata di correo rimarrebbe vestita comunque da sufficienti elementi.
Anche la seconda argomentazione è soltanto accennata e, pertanto, irricevibile. Il ricorrente non soltanto non motiva ma nulla deduce dalla sua tesi limitandosi a precisare, dinnanzi a quella che i primi giudici hanno qualificato come una “flagranza di reato” (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 21), che “la sequenza è stata interrotta, a scapito di una ricostruzione insindacabile ai fini del giudizio” (ricorso, pto 2.6, pag. 14).
Sempre correttamente, la prima Corte ha trovato ulteriori indizi della consapevole partecipazione del ricorrente al traffico nel fatto che egli faceva posteggiare PI 1 a __________ nel posteggio da lui preso in locazione nel mese di luglio 2009 unitamente ad un appartamento in cui era intenzionato a trasferirsi con la moglie e nel fatto che, insieme a PI 1, egli ha subito tolto le targhe e le ha occultate nel baule della macchina, con l’intento - dichiarato al dibattimento - di evitare che l’auto con targhe serbe desse nell’occhio. Altro indizio della colpevolezza di PI 2 è stato correttamente individuato nel fatto che costui, pur dovendo pagare (come confermato dalla moglie) due abbonamenti di telefonia mobile fino alla scadenza del termine di disdetta, ha fatto acquistare dalla consorte un nuovo cellulare Samsung, munito di nuova carta SIM, che ha dato in uso a PI 1 (verbale 03.09.2009 __________; doc. 53, pag. 2 e 4). Correttamente i primi giudici hanno considerato ancor più sospetta detta circostanza dopo avere sottolineato che PI 1, al suo arrivo a __________, già disponeva di una ventina di carte SIM, ivi comprese carte con utenze svizzere e dopo avere sottolineato che dalle risultanze dei tabulati delle utenze telefoniche è, altresì, emerso che, nei giorni precedenti l’arrivo a __________ di PI 1, PI 2 è stato in collegamento telefonico sia con lui che con __________. Sempre con un procedimento di valutazione del tutto sostenibile, la prima Corte ha ritenuto quale ulteriore elemento indiziante il fatto che sia PI 2 sia PI 1 avevano nelle memorie dei rispettivi cellulari due numeri di telefono di __________ che, il 31 agosto 2004, in Ticino è stato condannato per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup alla pena detentiva di 16 mesi, sospesa condizionalmente, e all’espulsione dal territorio svizzero per 7 anni. A questo concorso d’indizi - già di per sé sufficiente per un accertamento scevro da arbitrio - la prima Corte ha correttamente aggiunto l’inverosimiglianza della versione di PI 2 secondo cui PI 1 sarebbe arrivato a __________ semplicemente per recuperare dei documenti.
Da tutto ciò discende che non può essere censurata la conclusione secondo cui la chiamata di correo - correttamente ritenuta disinteressata (del resto, gli stessi due protagonisti negano di avere avuto dissapori tra loro fino all’arresto) - è vestita aldilà di ogni ragionevole dubbio da pesanti indizi a carico di PI 2. Pertanto, l’accertamento secondo cui PI 2 ha consapevolmente partecipato al traffico di stupefacenti non può dirsi arbitrario. In effetti, come visto, i primi giudici hanno fondato il giudizio di colpevolezza di PI 2 non solo sulla chiamata in correità di PI 1, alla quale hanno riconosciuto mero valore indiziante, ma anche su un insieme di riscontri oggettivi che ne hanno ampiamente suffragata la veridicità.
Su questo punto, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, va pertanto respinto.
3.1. Con riferimento alla commisurazione della pena, la prima Corte ha considerato una serie di elementi, elencati al consid. 9 della sentenza impugnata, sulla cui scorta ha concluso che la colpa di PI 2 è “particolarmente grave” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 32) e finanche “assai grave” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 34) sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo. Iniziando la propria disamina con considerazioni concernenti tutti e tre i correi, i primi giudici hanno posto l’accento sull’enorme quantitativo di eroina oggetto del traffico, ovvero circa 14 kg, tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e sulla buona qualità dello stupefacente, la cui purezza variava tra il 47 ed il 59 %, rilevando come esso potesse essere ulteriormente tagliato prima di essere immesso sul mercato così da fruttare lauti guadagni a chi ne gestiva il commercio, con nefaste conseguenze sulla salute dei consumatori. Quale ulteriore elemento aggravante la colpa, i primi giudici hanno, poi, sottolineato come i tre condannati - ai quali hanno riconosciuto di non aver agito in banda - abbiano “saputo (RI 1 e PI 1), rispettivamente recepito (PI 2) di essersi messi al servizio di persone potenti, in grado di gestire lo spostamento di una grossa partita di droga verso i paesi occidentali, segmentando e frazionandone il percorso in modo tale da impedire che la scoperta di un singolo corriere o di un singolo depositario mettesse a repentaglio la retrostante struttura” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 32). La Corte di prime cure ha altresì tenuto conto, a favore dei condannati, della circostanza che la droga non ha potuto essere immessa nel mercato in quanto tempestivamente sequestrata. Venendo specificatamente alla colpa di PI 2, i primi giudici hanno rilevato che costui “attratto dalla prospettiva di un facile guadagno, non si è fatto scrupolo di mettere a disposizione di PI 1 un nascondiglio sicuro in cui custodirgli, per qualche giorno, l’illecito carico”, malgrado vivesse in una situazione di relativo benessere materiale, avesse un buon livello di scolarizzazione, disponesse di un permesso B, avesse trovato un lavoro e avesse raggiunto una propria integrazione personale entrando a far parte della famiglia svizzero-kossovara della moglie. I primi giudici hanno, infine, sottolineato che PI 2, dopo l’arresto, per mesi ha tenuto testa all’autorità inquirente respingendo ogni addebito e che ha continuato a mentire anche durante il dibattimento “dimostrando non comune ostinazione e testardaggine, volontà di farla franca e incapacità di ravvedimento” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 34). Dopo aver ricordato che a PI 2 sono imputabili atti preparatori ai sensi della LStup e che l’esito dell’attività criminale è stato sventato grazie all’intervento della polizia, la prima Corte ha precisato di avere altresì tenuto conto dell’incensuratezza di PI 2, del carcere preventivo sofferto e della sua situazione personale, famigliare e sociale, concludendo per la pena detentiva di anni quattro e mesi sei.
3.2. Il ricorrente rimprovera ai primi giudici di avergli inflitto una pena eccessivamente severa. Pur riconoscendo un ampio potere di apprezzamento in capo alla prima Corte nella commisurazione della pena, l’insorgente sostiene che quella inflittagli risulta assolutamente eccessiva già da un profilo oggettivo, “anche avuto riguardo della durata e della modalità del traffico, nonché del quantitativo di droga, la pena appare esageratamente severa”. Ricordando la sua incensuratezza e la vita irreprensibile - “tesa alla realizzazione della famiglia e del lavoro” - condotta fino allo svolgersi dei fatti, egli afferma, senza tuttavia motivare, che il suo comportamento processuale avrebbe dovuto indurre i primi giudici ad una sanzione meno severa (ricorso, pto 3.3, pag. 23). Quella che gli è stata inflitta - prosegue il ricorrente - ostacola il suo reinserimento nella nostra società, “nella quale ha finora sempre dimostrato di essere integrato”, visto anche il legame con la moglie __________ in Svizzera (ricorso, pto 3.4, pag. 24). Infine, il ricorrente sostiene che, nella commisurazione della pena, i primi giudici avrebbero dovuto considerare a suo favore che non è mai stata provata la sua consapevolezza del quantitativo di droga trasportata e del suo grado di purezza (ricorso, pto 3.5, pag. 25-26).
3.3. Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia. Come il Tribunale federale, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo laddove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19). Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il giudice, dunque, commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
Analogamente all'art. 63 vCP, l'art. 47 CP non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della pena (STF dell'11 aprile 2008, inc. 6B_738/2007, consid. 3.1). Questa disposizione conferisce, dunque, un ampio potere d'apprezzamento al giudice.
Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore. Il giudice dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l'espressione “risultato dell'attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi, in quest'ultimo caso, alla libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (v. DTF 127 IV 101 consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione personale dell'autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell'art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto. Le circostanze esterne si riferiscono, per esempio, a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2).
3.4. Nella fattispecie, le censure del ricorrente si rivelano destinate all’insuccesso.
Occorre, anzitutto, rilevare che la pena detentiva della durata di quattro anni e mesi 6 inflitta a PI 2 - il quale deve rispondere di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cifre 1, 2 e 4 LStup - si situa ampiamente nel quadro edittale applicabile, ritenuto che nei casi gravi la pena detentiva, non inferiore ad un anno e cumulabile ad una pena pecuniaria, può raggiungere una durata massima di venti anni (art. 19 cifra 1 LStup in combinato disposto con l’art. 40 CP). Per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui dal profilo oggettivo la pena risulta eccessiva se rapportata alla durata e alle modalità del traffico di eroina nonché al quantitativo della droga, si osserva che nulla può essere rimproverato alla prima Corte per avere considerato, valutando la colpa di PI 2, il fatto che egli - insieme ai suoi correi - si sia prestato a svolgere un preciso e preordinato ruolo nel traffico (nel suo caso, quello di depositario) e per avere evidenziato, quale elemento aggravante, che le articolate modalità del traffico sono state rese possibili anche dal fatto che i condannati si sono messi al servizio di persone capaci di gestire lo spostamento di una grossa partita di droga verso i paesi occidentali, frazionandone il trasporto al fine di evitare che la scoperta di un corriere o di un depositario minasse l’esistenza della struttura. Infatti, il TF ha già avuto modo di precisare che, in questo ambito, per valutare la colpa degli autori, sono rilevanti il genere e la natura del traffico messo in atto - di cui va considerata anche l’estensione geografica avendo l’importazione di droga in Svizzera ripercussioni più gravi di quanto ne abbia il mero trasporto all’interno dei confini elvetici - e che va considerato anche il fatto che l’autore ha agito come membro di un’organizzazione, tenendo conto della natura della sua partecipazione e della sua posizione nell’ambito dell’organizzazione (STF 10.5.2010 in 6B_10/2010;17.4.2002 in 6S.21/2002; DTF 127 IV 101). Altrettanto correttamente, la prima Corte ha evidenziato, quale elemento aggravante la colpa, l’importante quantitativo di stupefacente trattato. Pur se tale elemento non è il solo di rilievo, la quantità di droga trattata gioca un ruolo importante nella valutazione della colpa. Se è vero che essa perde d’importanza man mano che ci si allontana dal limite a partire dal quale il caso possa definirsi grave ai sensi dell’art. 19 cifra 2 lett. a LStup, è anche vero che essa ricopre una valenza essenziale nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trattato, maggiore è il numero di persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 122 IV 299 consid. 2c pag. 302 seg.; 121 IV 202 consid. 2d/cc pag. 206).
Al ricorrente non giova, inoltre, evidenziare la propria incensuratezza, ritenuto come la prima Corte abbia esplicitamente menzionato quest’ultima quale circostanza considerata a favore del condannato. Il ricorrente, in realtà, non motiva perché la circostanza avrebbe dovuto avere un valore attenuante maggiore rispetto a quello attribuitole dai primi giudici, impedendo così alla sua censura di raggiungere finanche la soglia della ricevibilità. Non degna di miglior sorte è, poi, l’argomentazione riguardante il preteso buon atteggiamento processuale (peraltro, smentito dal materiale probatorio): non essendo minimamente motivata, nemmeno questa censura è ricevibile.
In merito alla tesi ricorsuale secondo cui la pena inflitta ostacolerebbe la risocializzazione di PI 2, va precisato che il criterio della prevenzione speciale può incidere solo esiguamente sull’entità della pena ritenuto come essa debba, comunque, rimanere sempre proporzionata alla colpa (STF 16.9.2009 in 6B_289/2009; 17.4.2007 in 6B_14/2007). In concreto, non si ravvedono elementi - né il ricorrente li indica - a sostegno della tesi secondo cui, valutando tale circostanza, i primi giudici hanno abusato del loro potere di apprezzamento. Il ricorrente sostiene, infine, che i primi giudici avrebbero dovuto tener conto, a suo favore, del fatto che egli non conosceva né il quantitativo di droga trasportata né il suo grado di purezza. Questa censura si diparte da una versione diversa da quella ritenuta dai primi giudici in un procedimento di valutazione di cui si è già esclusa l’arbitrarietà. Essa è, pertanto, inammissibile.
Ne discende che anche su questo punto il ricorso deve essere disatteso.
4.Sulla tassa di giustizia e sulle spese
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 1'000.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico del ricorrente (art. 15 CPP TI combinato con l’art. 9 cpv. 1 CPP TI).
II. Sul ricorso di RI 1
In subordine, egli ha chiesto il rinvio degli atti alla competente Corte criminale per un nuovo giudizio.
5.1. Nell’ambito della commisurazione della pena, la prima Corte ha ritenuto anche la colpa di RI 1 “particolarmente grave” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 33). Riferendosi agli elementi oggettivi, come visto, i primi giudici hanno, dapprima, evidenziato il cospicuo quantitativo di eroina oggetto del traffico (14 kg) e il suo elevato grado di purezza con il conseguente pericolo per la salute di parecchie persone. La Corte ha, poi, sottolineato come i coimputati sapessero di essere al servizio di una struttura capace di realizzare lo spostamento di un importante quantitativo di droga verso paesi occidentali con modalità tali da evitare che la scoperta di un corriere o di un depositario fosse letale per l’intera struttura. A loro favore, i primi giudici hanno tuttavia tenuto conto del fatto che la droga non ha potuto essere immessa nel mercato in quanto tempestivamente sequestrata. Con particolare riferimento a RI 1, i giudici di prime cure hanno osservato che l’insorgente si è trovato “a dover affrontare una situazione finanziaria più critica del solito” e che “si è lasciato attrarre dalla tentazione di guadagnare in fretta un po’ di denaro in più” ed hanno sottolineato come egli abbia deciso, per mero scopo di lucro, di diventare un prezzolato corriere della droga, senza pensare alle conseguenze del proprio agire (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 33). Dopo avere rilevato che, pur non potendo essere definito un anello determinante della catena del traffico di eroina, RI 1 ha svolto un ruolo indispensabile, la prima Corte ha precisato di avere comunque tenuto conto, a suo favore, della sua incensuratezza, del fatto che egli ha agito in uno stato “di grave angustia dal profilo finanziario” e che è reo confesso fin dal suo arresto. La prima Corte ha, inoltre, considerato a suo favore, oltre alla durata del carcere preventivo sofferto, una particolare sensibilità alla pena ritenuto che, durante l’espiazione, il ricorrente potrà, di fatto, avere unicamente contatti telefonici con la sua famiglia, non vivendo quest’ultima in Svizzera e non disponendo essa di mezzi per visitarlo (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 33). Considerato quanto precede, i primi giudici hanno inflitto a RI 1 una pena detentiva di sei anni.
5.2. RI 1, premettendo nel proprio ricorso che “non è in discussione l’accertamento dei fatti di rilevanza penale”, censura “l’arbitrario apprezzamento dei fatti in base ai quali sono state ammesse le attenuanti di pena” (ricorso, pto 1, pag. 2-3) e sostiene che la prima Corte avrebbe dovuto infliggergli una pena sensibilmente più bassa di quella inflitta al correo PI 1. Confrontando la propria situazione con quella del correo, l’insorgente rileva, dapprima, che l’istruttoria dibattimentale ha “permesso di comprendere il ruolo preminente di PI 1 nel traffico di stupefacenti” (ricorso, pto 2. pag. 4). Egli continua sottolineando come PI 1 sia persona formata, con un’ottima condizione finanziaria e che potrà, durante l’espiazione della pena, beneficiare della vicinanza dei propri famigliari. Dopo avere sottolineato che PI 1, nel corso dell’inchiesta e durante il dibattimento, ha rilasciato versioni contrastanti sul suo incontro con PI 2 ed ha riconosciuto solo in parte le proprie responsabilità (ammettendo di dover ricevere in consegna unicamente 4kg di eroina), RI 1 ricorda come egli abbia da subito assunto un comportamento collaborativo con le autorità inquirenti rilasciando “dichiarazioni complete, precise e immediate” a dimostrazione di “un chiaro pentimento e di una precisa assunzione di responsabilità” (ricorso, pto 4, pag. 5). Malgrado ciò - continua il ricorrente - la prima Corte, in modo del tutto arbitrario, non ha debitamente tenuto conto nell’ambito della commisurazione della pena di questa piena confessione, considerandola alla stessa stregua delle parziali ammissioni di PI 1. Per il ricorrente, i primi giudici hanno inoltre valutato arbitrariamente il suo movente a delinquere. Dapprima hanno riconosciuto le sue “disperate condizioni economiche” ma, di seguito, hanno contraddittoriamente commisurato la pena a suo carico ritenendo che egli ha agito “per puro scopo di lucro accettando senza remore e senza farsi scrupoli” (ricorso, pto 5, pag. 6), assimilando, pertanto, erroneamente il suo movente a delinquere a quello di PI 1. Anche dal profilo dell’effetto della pena, la valutazione dei primi giudici è ritenuta dall’insorgente arbitraria in quanto non è stato tenuto conto che per tutta la durata di espiazione della pena RI 1 “non potrà vedere i propri figli crescere, non potrà occuparsi della sua famiglia che ha invece assoluto bisogno di lui per poter campare” (ricorso, pto 6, pag. 7). Il ricorrente conclude affermando che una rivalutazione non arbitraria della sua situazione personale, della sua giovane età, dell’incensuratezza, dell’inefficacia della pena e delle condizioni personali e famigliari deve portare ad una riduzione della pena detentiva ad un massimo di 5 anni (in subordine, chiede il rinvio degli atti alla competente Corte criminale per un nuovo giudizio).
5.3. Rinviato, per il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale in materia di commisurazione della pena, al consid. 3.3., è opportuno ricordare che, in tale ambito, un confronto fra due o più casi concreti è, di principio, infruttuoso, diverse essendo in ognuno di essi le circostanze oggettive e soggettive che il giudice è tenuto a considerare (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47) di modo che una certa disuguaglianza tra una condanna e l'altra si spiega normalmente con il principio dell'individualizzazione della pena e non denota per ciò solo un abuso di apprezzamento (Queloz/Humbert, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 47, N. 10, pag. 459). Ne segue che questa Corte interviene unicamente sulla commisurazione della pena - come il Tribunale federale - ove il risultato cui è pervenuto il giudice di merito appaia urtante per rapporto agli argomenti addotti o a precedenti analoghi.
Nondimeno, qualora più imputati compaiano davanti allo stesso giudice per accuse fondate sui medesimi fatti, un'eventuale disparità di trattamento deve trovare giustificazione in motivi pertinenti (Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 13 in alto; Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2.edizione, Basilea 2007, ad art. 47 n. 157). In particolare, il giudice deve spiegare le ragioni di una differenza importante tra le pene inflitte a due coimputati accusati di avere commesso essenzialmente lo stesso reato (DTF 120 IV 136. consid. 3b pag. 144 seg.).
Inoltre, per quanto qui interessa, va ricordato che, nella commisurazione della pena, non va trascurata la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Algemeiner Teil II, Berna 2006, § 6 n. 60 seg.). Tuttavia, occorre, in particolare, su questo punto precisare che la situazione familiare può essere considerata soltanto in presenza di circostanze del tutto eccezionali, ritenuto che tutte le pene privative della libertà comportano ripercussioni sulla famiglia, segnatamente sul coniuge e sui figli (Queloz/Humbert, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 47, N. 87, pag. 474; TF 6P_14/2007, c.6.4.; Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2.edizione, Basilea 2007, ad art. 47 n. 118; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 2006, § 6 n. 62; STF 2.12.2010 in 6B_705/2010; 22.10.2008 6B_708/2008 consid. 3.2).
5.4. Nel caso concreto, i primi giudici hanno commisurato la pena a carico di RI 1 senza incorrere in un eccesso o abuso del potere di apprezzamento.
Contrariamente a quanto sostenuto - in una censura che, peraltro, non raggiunge la soglia della ricevibilità - commisurando la pena a carico dei due correi, la Corte di prime cure ha tenuto conto dei diversi ruoli da essi assunti. In particolare, ha correttamente evidenziato che PI 1 - entrando in contatto e trattando con persone potenti “in grado di gestire da casa, dando istruzioni telefoniche, il percorso suo, quello del corriere RI 1, il loro incontro, e se non fosse intervenuta la Polizia, l’occultamento e il successivo trasporto della droga” - ha avuto un coinvolgimento nel traffico più grave rispetto a RI 1. E di questo ha tenuto conto infliggendo a PI 1 una pena più pesante (un anno in più) rispetto a quella inflitta a RI 1.
Il ricorrente non spiega perché la differenza di pena fra i due non tenga sufficientemente conto dei due diversi gradi di coinvolgimento. Senza questa motivazione, su questo punto il ricorso non è ricevibile visto, poi, come risulta dagli accertamenti dei primi giudici rimasti incontestati, che RI 1 ha, comunque, avuto un ruolo (quello di corriere) “indispensabile” - e, quindi, tutt’altro che marginale - nell’ambito del traffico di stupefacenti in discussione.
D’altro canto, i primi giudici hanno anche considerato la difficile situazione economica di RI 1 - che hanno qualificato, pur se non in senso tecnico, come “grave angustia” - distinguendola dalla “buona situazione economica” di PI 1, riconoscendo che RI 1 “quando ha deciso di fare il trasporto di eroina qui in giudizio, attraversava un periodo particolarmente difficile dal profilo finanziario, tale da impedirgli di mantenere moglie e figli, col che egli ha accettato l’illecito incarico in una situazione di disagio economico particolarmente grave” (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 10).
Al riguardo, il ricorso di RI 1 si rivela inammissibile nella misura in cui non specifica i motivi per cui a tale situazione - come visto considerata - andrebbe dato un peso attenuante maggiore rispetto a quello riconosciuto dalla prima Corte. Nemmeno il ricorrente è riuscito a dimostrare che la prima Corte, abusando del suo potere di apprezzamento, è stata eccessivamente severa nella valutazione del peso attenuante da dare alla sua immediata confessione (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 33). Si sottolinea inoltre come sia a torto che il ricorrente vede una contraddizione tra l’accertamento delle difficili sue condizioni economiche e la considerazione secondo cui egli ha agito per puro scopo di lucro. Le cose non sono antinomiche. Del resto, avendo agito per ricevere un compenso, egli ha agito per scopo di lucro, non certo a titolo gratuito (in ambito LStup, il TF distingue il caso di colui che è tossicomane ed agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che partecipa al traffico unicamente per soldi; cfr. STF 10.5.2010 in 6B_10/2010;17.4.2002 in 6S.21/2002; DTF 127 IV 101).
Anche le censure riguardanti l’impatto della pena sulla vita del condannato devono essere respinte. La Corte di prime cure ha, infatti, tenuto conto di una certa sensibilità alla pena di RI 1, considerando che egli, diversamente da PI 1 i cui numerosi parenti vivono in Svizzera, la dovrà espiare lontano dalla famiglia e che difficilmente (già solo per motivi economici) in quel lungo periodo i suoi famigliari potranno rendergli visita in prigione (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 33). Anche questo elemento di attenuazione - di cui si ricorda l’incidenza limitata nella misura in cui esso permette unicamente delle correzioni marginali della pena che deve restare proporzionata alla colpa - è stato considerato e ancora una volta il ricorrente non ha saputo indicare circostanze che possano sostanziare la tesi secondo cui, in questa valutazione, i primi giudici hanno abusato del proprio potere di apprezzamento.
In conclusione, la prima Corte ha tenuto conto della specificità di ciascun correo, in particolare della diversa situazione di ognuno sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo. Raffrontata la diversa responsabilità e la peculiare situazione personale di RI 1 rispetto a quelle di PI 1, ai primi giudici non è rimproverabile alcuna flagrante disparità di trattamento che configuri un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento. La pena detentiva inflitta a RI 1 pari a 6 anni, ovvero un anno in meno rispetto a quella a carico di PI 1, rientra nel quadro edittale di cui all’art. 19 cifra 2 LStup, è stata valutata sulla base dei criteri di cui all’art. 47 CP e non appare eccessivamente severa.
Da quanto sopra discende che il ricorso di RI 1, per quanto ammissibile, dev’essere respinto siccome infondato.
6.Sulla tassa di giustizia e sulle spese Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 1'000.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico del ricorrente (art. 15 CPP TI combinato con l’art. 9 cpv. 1 CPP TI).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. Sul ricorso di PI 2
Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico del ricorrente (art. 15 CPP TI combinato con l’art. 9 cpv. 1 CPP TI).
II. Sul ricorso di RI 1
Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico ricorrente (art. 15 CPP TI combinato con l’art. 9 cpv. 1 CPP TI).
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.