Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_001, 17.2010.49
Entscheidungsdatum
14.03.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 17.2010.49

Locarno 14 marzo 2011/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dei giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato l’11 ottobre 2010 da

RI 1, rappr. dall'avv. PA 1

contro la sentenza emanata il 20 agosto 2010 dalla Corte delle assise criminali nei suoi confronti e nei confronti di PI 1, PI 2 e PI 3,

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

  2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza 20 agosto 2010, (intimata il 20.09.2010), la Corte delle Assise Criminali ha ritenuto RI 1 (qui ricorrente) autore colpevole di complicità in truffa ripetuta, consumata e tentata per avere,

  • nel periodo metà 2007-23 gennaio 2008, a __________, in altre località della Svizzera e in Italia, intenzionalmente aiutato PI 2, PI 1 e PI 3 e i loro correi a commettere una truffa da 3,5 milioni di Euro in danno della parte civile PC 7, nonché per avere

nel periodo dicembre 2007-gennaio 2008, a __________, in due occasioni, intenzionalmente aiutato PI 3 e i suoi correi a commettere e/o tentare di commettere delle truffe in danno di persone intenzionate ad ottenere dei mutui.

In applicazione della pena la Corte ha condannato RI 1 alla pena di 14 mesi di pena detentiva e ha revocato la sospensione condizionale della pena di 12 mesi di detenzione inflittagli il 22 novembre 2007 dalla Corte delle Assise correzionali di __________.

La Corte ha condannato inoltre RI 1 in solido con i correi, al versamento alla PC PC 7, dell’importo di Euro 3,5 milioni più interessi al 5% dal 23 gennaio 2008, oltre a fr. 15'000.- per ripetibili, dopo deduzione di fr. 82'918.20. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese processuali sono state poste a carico dei condannati in solido con ripartizione interna in ragione di 1/4 ciascuno.

B. Nel medesimo giudizio sono pure stati condannati, sia per la truffa da 3,5 milioni in danno di PC 7 che per reati commessi singolarmente o in correità con terzi:

PI 2 alla pena detentiva di 4 anni, a valere quale pena unica, ai sensi dell’art. 46 CP, comprensiva di una precedente pena detentiva di 15 mesi di detenzione;

PI 3 alla pena detentiva di 3 anni, a valere quale pena unica, ai sensi dell’art. 46 CP, comprensiva della pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere inflittagli il 12.04.2007 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino. L’esecuzione della pena detentiva è stata sospesa in ragione di 2 anni, con un periodo di prova di 4 anni.

PI 1 alla pena detentiva di 3 anni. L’esecuzione della pena detentiva è stata sospesa in ragione di 2 anni, con un periodo di prova di 3 anni.

C. Contro la sentenza della Corte delle Assise Criminali, RI 1 ha inoltrato, il 23/24 agosto 2010, dichiarazione di ricorso alla Corte di Cassazione e di revisione penale.

Con il gravame presentato l’11 ottobre 2010, RI 1 chiede che:

in riforma del dispositivo n. 4, venga ridotto il periodo della sua partecipazione alla truffa perpetrata in danno di PC 7 posticipando lo stesso da metà 2007 ad inizio gennaio 2008,

in riforma del dispositivo n. 5.4, che gli venga inflitta una pena unica ai sensi dell’art. 46 CP posta al beneficio della sospensione condizionale, in luogo della pena di 14 mesi e della revoca della sospensione condizionale della precedente condanna alla pena detentiva di 12 mesi;

in riforma del dispositivo n. 7, che la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese processuali vengano poste a suo carico in misura ridotta.

D. Con osservazioni 10 novembre 2010 il procuratore pubblico ha postulato la reiezione del gravame rilevando la correttezza dell’accertamento dei fatti operato dalla prima Corte e sottolineando l’adeguatezza della pena inflitta al ricorrente.

E. Con osservazioni 2 dicembre 2010, la parte civile PC 7 ha chiesto che il ricorso venga dichiarato irricevibile in quanto appellatorio.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 288 lett a e b CPP Ti - applicabile in forza dell’art. 453 cpv. 1 CPP Fed. - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP) nella misura in cui l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. C e 295 cpv. 1 CPP) e ritenuto che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30 ; 112 Ia consid. 3). Per motivare una censura di arbitrio, non basta, dunque, criticare la sentenza impugnata né è sufficiente contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata, una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V consid.1.3 pag. 5; 133 I 149, consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219; 129 I 8 consid. 2.1, pag. 9; 173 consid. 3.1, pag. 178).

  1. Nel suo gravame RI 1 - che non contesta la condanna per complicità in truffa ripetuta, consumata e tentata - censura d’arbitrio, in particolare in relazione alla commisurazione della pena, una serie di accertamenti della prima Corte.

2.1. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). E’ invece necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

2.2. Nel suo allegato, il ricorrente chiede la riforma del punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata in relazione al periodo del suo coinvolgimento nei fatti censurando di arbitrio il giudizio della Corte che lo ha condannato per la partecipazione alla truffa “a partire dalla metà del 2007” nella misura in cui la stessa Corte ha accertato unicamente la sua partecipazione “agli incontri del mese di gennaio 2008 dei quattro imputati, così come raccontano gli altri tre” e nella misura in cui la Corte ha ancora soltanto accertato che “i qui prevenuti a partire dai primi giorni di gennaio si sono incontrati più volte a __________” (cfr. ricorso pag. 15 punto 5.2).

La prima Corte - continua il ricorrente - non poteva, in queste condizioni, condannarlo “per questi fatti a partire dalla metà del 2007” poiché “nessuna prova esiste in tal senso e nemmeno la Corte lo sostiene”.

“Nemmeno esiste prova” - conclude - che egli “abbia commesso fatti di rilevanza penale in altre località della Svizzera e in Italia.” (cfr. ricorso pag. 15 punto 5.2).

2.2.1. La prima Corte ha in modo espresso precisato, sulla scorta delle dichiarazioni rese da PI 2, PI 3 e PI 1, che la partecipazione di RI 1 alla preparazione dell’operazione truffaldina in danno di PC 7 ha avuto inizio con “gli incontri del mese di gennaio 2008” (sentenza impugnata, consid. 15, 16 e 17, pag. 41-43).

Non vi è, in sentenza, alcun accertamento che potrebbe anche solo indirettamente indicare un coinvolgimento di RI 1 anteriore a questa data. Anzi, ancora nel considerando dedicato alla commisurazione della pena, vi è un’indicazione che conferma l’accertamento di cui sopra: in esso, infatti, la prima Corte ha annotato che RI 1 è ricaduto nella delinquenza “circa un mese dopo il processo”. Ritenuto che questo è stato celebrato il 22.11.2007, l’annotazione della prima Corte non può essere considerata altro che una conferma dell’indicato accertamento (sentenza impugnata, consid. 58 e 62, pag. 73 e 75).

Pertanto, su questo punto, il ricorso va accolto e il periodo di partecipazione di RI 1 alla truffa di cui al dispositivo 4.1. va limitato al periodo inizio gennaio - 23 gennaio 2008.

Parimenti, ritenuto che i primi giudici hanno accertato episodi di partecipazione di RI 1 soltanto a __________, il dispositivo citato va riformato limitando a __________ il luogo di commissione del reato.

2.3. In diretta relazione con la commisurazione della pena a suo carico, il ricorrente contesta dapprima l’accertamento dei primi giudici secondo cui egli ha avuto un ruolo “indispensabile per la riuscita dell’operazione”.

2.3.1. La Corte, dopo aver contestualizzato il piano delittuoso, ha precisato che, per poter mettere le mani sul denaro depositato dalla parte civile nelle cassette di sicurezza, gli autori dovevano poter far capo a “una banca che non facesse tante domande”, una banca in cui “si fanno pochi controlli” e “ci si può muovere come si vuole”. Dopo avere ricordato che PI 2 aveva spiegato che la partecipazione di RI 1 era giunta tramite PI 3 (che se avesse potuto, avrebbe fatto volentieri a meno di dividere il provento dell’affare anche con lui), i primi giudici hanno precisato che l’importanza dell’apporto di RI 1 non va valutata in relazione all’aver procurato “due set in bianco di moduli d’apertura di conto” poiché “per molto meno degli € 100'000.- dati a RI 1 ci si sarebbe potuti procurare dei perfetti documenti falsi”. In realtà - hanno spiegato i primi giudici richiamando quanto detto al proposito da PI 3 - l’importanza di RI 1 per la commissione del reato “risiedeva piuttosto nel rapporto privilegiato che egli aveva con la __________”. In effetti - hanno concluso sull’argomento i primi giudici - RI 1 “era quello che aveva la chiave per entrare in __________, cosa che PI 3 da solo non poteva fare” (cfr. sentenza impugnata, consid. 27, pag. 53 e 54).

2.3.2. Il ricorrente sostiene che la prima Corte è caduta in arbitrio ritenendo il suo apporto fondamentale per la riuscita della truffa affermando che tale valutazione è smentita dall’osservazione fatta dalla stessa prima Corte secondo cui importanti informazioni ottenute dai truffatori “non sono farina del sacco di PI 3 e nemmeno di RI 1, ma provengono da una persona interna alla banca”. Inoltre - sostiene l’insorgente - non si può considerare che __________ fosse “la chiave per entrare in __________” visto, in particolare, che la stessa era assente per infortunio da inizio gennaio 2008 (ricorso, punto 5.1.A, pag. 10).

L’insorgente prosegue osservando che la truffa sarebbe riuscita anche senza di lui poiché “i correi avrebbero senz’altro potuto ottenere i documenti bancari vergini” in altro modo, in particolare perché “i contatti che contavano sono stati creati con una persona di riferimento diversa da RI 1 e senza il suo intervento” (ricorso, punto 5.1.B, pag. 10).

Precisando come la sua unica risorsa fosse la conoscenza della segretaria, il ricorrente continua affermando che nell’inchiesta sono emersi elementi che provano che fra gli autori e la banca __________ vi era “un rapporto privilegiato” cui lui era completamente estraneo. In effetti - precisa l’insorgente - “per la riuscita della truffa era indispensabile poter contare sull’appoggio completo e incondizionato di una banca in Ticino” che mettesse a disposizione degli autori “gli strumenti, gli spazi e il personale” e lui “non aveva né il potere, né le conoscenze, né altri riferimenti” necessari (ricorso, punto 5.1.B.1, pag. 11).

Citando le relative conclusioni della prima Corte, il ricorrente sostiene che c’era una “persona di fiducia all’interno della banca che ha garantito la massima protezione” e che, in particolare, ha suggerito a PI 2 di usare come referenza il nome del dott. __________ e che ha garantito a PI 3 o PI 1 che il conto gli sarebbe stato aperto nonostante il rapporto negativo rilasciato su PI 2 dalla __________ .

Inoltre - continua l’insorgente - il fatto che i correi abbiano potuto ripetutamente disporre di un salottino della banca in cui hanno agito indisturbati, abbiano potuto ottenere la collaborazione dei funzionari (per fotocopie o altro) e abbiano potuto ottenere i biglietti da visita della banca - cioè abbiano potuto agire all’interno della banca come se vi lavorassero - prova con evidenza “come il gruppo di correi dovesse avere all’interno della banca una persona di fiducia e di riferimento, con autorità all’interno della banca, che potesse garantire il buon esito dell’operazione, senza intralci da parte dell’istituto di credito”. Per questa persona - conclude sull’argomento l’insorgente - sarebbe stato molto semplice procurarsi un set di documenti in bianco della banca: perciò, anche senza il suo intervento, la truffa sarebbe riuscita.

2.3.3. Se è vero che la prima Corte ha, in un punto della sua sentenza, ipotizzato la presenza di un appoggio interno alla banca diverso dalla __________ (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 43), è anche vero che tale ipotesi è rimasta tale e, perdipiù, formulata in modo talmente generico e senza alcun reale sostegno probatorio da configurarsi come semplice digressione senza alcuna portata di accertamento. Del resto, non si vede come potrebbe essere altrimenti: avessero avuto un appoggio interno, gli autori non si sarebbero rivolti a RI 1 che - come accertato dai primi giudici - ha partecipato alla spartizione del bottino (ricevendo ben 100.000.- Euro) per avere fornito i formulari di apertura del conto e delle cassette di sicurezza ma, in modo più lato - e lo dimostra l’importo considerevole ricevuto - per avere fornito la “chiave d’accesso” alla banca. Avessero avuto un appoggio più influente all’interno della banca, i correi non avrebbero certamente cercato la collaborazione di RI

  1. Nessuno - e sicuramente non chi delinque per soldi - cerca un correo/complice (che deve essere pagato) quando non ne ha bisogno.

Ma, in ogni caso, la censura cade nel vuoto anche perché l’ipotesi avanzata, quand’anche fosse accertata, nulla toglierebbe alla partecipazione di RI 1 alla truffa nelle modalità accertate dalla prima Corte e non contestate dal ricorrente. Al di là di eventuali e solo ipotetici appoggi interni, rimane il fatto che RI 1 ha effettivamente aiutato in modo determinante gli autori procurando loro la documentazione necessaria. Questo configura in diritto una complicità e, nei fatti, un apporto determinante. Irrilevante è la questione di sapere se altri avrebbero potuto fornire un tale aiuto al suo posto. Quel che conta è che è stato lui a fornirlo.

Il ricorso va, perciò, su questo punto respinto.

2.4. Continuando nel suo esposto, il ricorrente rimprovera alla prima Corte di essere caduta in arbitrio accertando un suo indebito profitto di Euro 100'000.-.

2.4.1. Ricordate le diverse versioni rese al riguardo dai correi e rilevata la loro contradditorietà e la non credibilità, la prima Corte ha accertato che RI 1 ha ricevuto un compenso di 100’000.- Euro sulla scorta delle dichiarazioni di PI 2 che, nel marzo 2010, ha ammesso che quanto egli aveva sin lì dichiarato - e meglio, che i correi avevano ricevuto 60’000 Euro a testa - era una versione concordata con PI 1 ma che, in realtà, alla parte svizzera dei partecipanti erano stati attribuiti 1'200’000.- Euro che erano stati divisi in ragione di 700’000.- Euro a lui, 200’000.- Euro a PI 1, 200’000.- Euro a PI 3 e 100’000.- Euro a RI 1.

Osservando come, dopo marzo 2010, PI 2 abbia mantenuto costante tale sua dichiarazione e come l’abbia confermata anche al dibattimento, in contradditorio con i correi, i primi giudici hanno sottolineato che il cambio di versione é del tutto disinteressato “nulla avendo PI 2 da guadagnare (se non dal profilo della collaborazione mostrata) nell’accusarsi di avere conseguito un illecito profitto molto maggiore di quello inizialmente ammesso, vero è semmai che egli ha così spontaneamente aggravato la propria posizione”. Inoltre, essi hanno osservato come la nuova versione sia “in sé oggettivamente più convincente della precedente in quanto la suddivisione del compenso in ragione di circa 2/3 per gli ideatori italiani e 1/3 per la parte svizzera sembra tenere equamente conto della fondamentale importanza del contributo dato dai qui prevenuti essendo, come già detto, la disponibilità in Svizzera di un istituto bancario “in cui muoversi liberamente” una conditio sine qua non per la riuscita dell’operazione truffaldina” (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 52).

Infine i primi giudici hanno considerato decisivo il fatto che “la versione di PI 2 è stata confermata da PI 1” che, nel confronto con PI 2, “ha dapprima tentato di ribadire la propria tesi, ma ha in seguito dato atto di avere ricevuto € 200'000.- da PI 3 (AI 492, verbale PP 18 marzo 2010 , pag. 2) al quale PI 2 afferma di avere consegnato, poco dopo essere uscito da __________ il 23 gennaio 2008, i € 500'000.- destinati ai tre coimputati” (cfr. sentenza impugnata pag. 52 consid. 26). Al riguardo, la Corte ha osservato - ad ulteriore sostegno deIla credibilità di questa versione - che PI 1, vista la sua scarsa collaborazione durante l’inchiesta, ben difficilmente, se ciò non fosse stato vero, avrebbe ammesso di avere conseguito un profitto nettamente superiore “non essendoci per lui proprio nessun vantaggio da ottenere nel cambio di versione, a fronte dell’innegabile aggravarsi della sua posizione.” (cfr. sentenza impugnata pag. 52-53, consid. 26).

Infine, dopo avere ricordato che, ancora al dibattimento, PI 1 ha confermato l’ammissione fatta durante il confronto con PI 2, i primi giudici hanno considerato che quanto sequestrato a PI 1 al momento dell’arresto

  • e meglio, fr. 64'000.- a contanti e un orologio di valore (ca 18'000.- fr.) - era, unitamente alle sue dichiarazioni di aver fatto un po’ la bella vita, giocando e perdendo al casinò, un’ulteriore conferma (indiretta) della versione resa da PI 2 nel marzo 2010 sull’ammontare reale del bottino spartito fra gli autori svizzeri (cfr. sentenza impugnata, consid. 26, pag. 53).

2.4.2. Il ricorrente sostiene, invece, che dagli atti del procedimento non emergono indizi concreti e oggettivi che RI 1 abbia effettivamente ricevuto da PI 3 100’000.- Euro. Anzi - sostiene - “a ben vedere emerge anzi il contrario” (cfr. ricorso pag. 16 punto 5.3).

Ricordato come sia assodato che è stato PI 3 a consegnargli il compenso, RI 1 sottolinea che questi - confermando le sue dichiarazioni - durante tutta l’istruttoria ha sempre dato la stessa versione, e cioè di avere ricevuto soltanto € 50'000.- e di aver consegnato a RI 1 la metà ossia € 25'000.- quale compenso per il suo aiuto.

Ricordando, poi, che PI 1 ha sempre sostenuto che PI 3 aveva ricevuto € 60'000.- e che la stessa tesi è stata inizialmente sostenuta anche da PI 2, il ricorrente afferma che la Corte, nell’accertare la somma da lui percepita, avrebbe dovuto attenersi alla versione della persona che gli ha materialmente consegnato il denaro contante, ovvero a quella di PI 3.

Quanto alle dichiarazioni rese da PI 1 al dibattimento, il ricorrente osserva che questi ha confermato il dire di PI 2 - e meglio, che gli accordi prevedevano che a lui sarebbero pertoccati 100’000.- Euro - ma non dice che quei 100’000.- Euro gli sono stati effettivamente consegnati (cfr. ricorso, punto 5.3., pag. 16 e17).

2.4.3. La censura è di chiara natura appellatoria nella misura in cui il ricorrente si limita ad esporre una diversa valutazione del materiale probatorio senza confrontarsi con il ragionamento e gli accertamenti eseguiti dalla Corte sulla scorta di una valutazione non arbitraria delle diverse dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda. Argomentando come fa, il ricorrente non spiega per quale motivo la valutazione diversa operata dai primi giudici sia manifestamente insostenibile. Non lo fa certo pretendendo - senz’altra motivazione - che la migliore e più attendibile versione è quella resa da colui che gli ha materialmente consegnato il denaro. Né spiega per quale motivo la Corte abbia manifestamente errato nel considerare che al dibattimento PI 1 ha confermato in toto il dire di PI 2. Tuttavia, quand’anche si volesse seguire il ricorrente nell’interpretazione letterale delle dichiarazioni di PI 1 al dibattimento, ciò ancora non basterebbe a rendere arbitrario l’accertamento dei primi giudici. In effetti, l’accertamento contestato è fondato, come visto, non soltanto su quanto detto da PI 1 al dibattimento, ma su una serie di elementi valutati in modo coerente e sostenibile e con detta valutazione il ricorrente non si è confrontato.

Postulando un accertamento diverso del materiale probatorio, il ricorrente sconfina in censure di chiara natura appellatoria che, come tali, sono irricevibili.

  1. Il ricorrente censura, infine, la commisurazione della pena operata dalla Corte delle assise criminali.

3.1. Nell’ambito della commisurazione della pena, la Corte ha, dapprima, considerato, dal profilo oggettivo, che RI 1 ha partecipato con un contributo ai limiti della correità ad una truffa da € 3.5 milioni, ad un’altra da € 100'000.- e ad un tentativo di truffa per € 100'000.- e che, per il suo contributo a questi illeciti, egli ha ricevuto complessivi € 105'000.-.

Dal profilo soggettivo, i giudici di prime cure hanno giudicato “di notevole gravità” la colpa di RI 1 avuto riguardo al suo status di uomo maturo ed al fatto che egli non ha delinquito perché privo di occupazione o dei mezzi necessari al sostentamento suo e della sua famiglia ma soltanto per procurarsi denaro facile e che lo ha fatto nonostante una situazione affettiva stabile, avendo egli avuto un figlio dalla nuova compagna con la quale conviveva.

Quali elementi aggravanti la colpa, la Corte ha, poi, considerato il “pesante precedente specifico” a carico di RI 1 che per due anni “dal 1995 al 1997”, ha “fatto mestiere della truffa” precisando che soltanto in virtù del lungo tempo trascorso, con violazione del principio di celerità, la sanzione al processo che RI 1 aveva “disertato”, era stata contenuta in 12 mesi di detenzione sospesi per due anni.

Ulteriore fattore di aggravamento della colpa è stato considerato il fatto che RI 1 ha ricominciato a delinquere “circa un mese dopo” l’ultimo processo subito. Considerato che durante l’istruttoria RI 1 non aveva confessato né tantomeno collaborato e che anche al processo si era ostinato a professare la propria buona fede “in urto con la più elementare evidenza dei fatti” (cfr. sentenza impugnata pag. 73-74 consid. 58), i primi giudici hanno escluso l’esistenza di circostanze attenuanti. Nello stabilire la sanzione, hanno precisato di avere, pur non pronunciando una pena unica, tenuto conto a favore di RI 1 del fatto che a suo carico sarebbe stata pronunciata, cumulativamente, la revoca della sospensione condizionale della precedente condanna.

In considerazione di tutti gli elementi indicati, i primi giudici hanno quantificato in 14 mesi la pena detentiva, osservando che essa è “solo di poco superiore ai 12 mesi postulati dalla difesa per l’ipotesi in cui il prevenuto fosse stato ritenuto colpevole” (sentenza impugnata, consid. 58, pag. 74).

3.2. Il ricorrente rimprovera alla prima Corte di non avere considerato a suo favore “il beneficio di alcuna circostanza attenuante”. In particolare - continua - la prima Corte avrebbe dovuto considerare, a suo favore, che egli, benché residente in Italia, ha accettato di essere interrogato dagli inquirenti svizzeri e ciò anche dopo che gli è stata rifiutata la concessione del salvacondotto. Poi - continua l’insorgente - i primi giudici avrebbero dovuto considerare che, dal 1997 al 2007, egli non ha delinquito (ricorso, pag. 19-21).

Continuando nel suo esposto, egli rimprovera ai primi giudici di non avere correttamente valutato il ruolo da lui “effettivamente assunto nella truffa principale”, e meglio di non avere valutato che il suo ruolo non è stato decisivo, che il suo intervento si è temporalmente limitato a tre settimane e che il suo compenso non è stato di 100.000.- Euro ma solo di 25.000.- Euro (ricorso, pag. 19-21).

Inoltre, il ricorrente sostiene che, nella commisurazione della pena, i primi giudici avrebbero dovuto tener conto che la vittima “della truffa principale è una persona molto facoltosa,con grandi mezzi”, considerata dalla Corte stessa come “persona sicuramente accorta e attenta ai propri affari” (ricorso pag. 22).

Infine, l’insorgente rimprovera alla prima Corte di non avere tenuto conto della “grave negligenza della __________ che ha completamente omesso ogni minima verifica e controllo che il rigore di un istituto bancario svizzero impone” (ricorso pag. 23).

In sintesi, il ricorrente sostiene che la prima Corte é stata con lui “esageratamente severa” e rileva come detto abuso del potere di apprezzamento emerga, con evidenza, dal confronto con le pene inflitte a PI 3 e PI 2. A questo proposito - continua l’insorgente - “esiste una disparità flagrante e manifestamente ingiustificata” tra la condanna inflitta ad PI 3 e a PI 2 e quella a lui inflitta “avuto riguardo ai diversi ruoli assunti nella commissione dei fatti, dell’intensità del progetto truffaldino e alla volontà soggettiva di commettere il reato” (ricorso pag. 20 punto 7.2).

Il ricorrente rimprovera, infine, alla prima Corte di non avere pronunciato una pena unica che tenesse conto anche del precedente a differenza di quanto fatto per gli altri due condannati rilevando come il risultato concreto sia che “PI 3 dovrà scontare 12 mesi di carcere” mentre lui “più del doppio, ossia 26 mesi” (ricorso pag. 19 consid. 7.2). Egli conclude postulando che gli venga inflitta “una pena unica, inferiore ai due anni e sospesa condizionalmente” (ricorso pag. 23)

3.3. Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia. Come il Tribunale federale, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo laddove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19). Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il giudice, dunque, commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore. Il giudice dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l'espressione “risultato dell'attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi, in quest'ultimo caso, alla libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (v. DTF 127 IV 101 consid. 2a pag. 103).

3.4.a) In concreto, non può essere preteso che la prima Corte abbia abusato del suo potere di apprezzamento considerando che RI 1 non ha collaborato: se è vero che egli ha accettato di farsi interrogare dagli inquirenti ticinesi ed ha continuato a mostrare tale disponibilità anche dopo il rifiuto del salvacondotto, è anche vero che ciò ancora non costituisce collaborazione. Questa, infatti, si realizza quando l’imputato collabora con gli inquirenti nell’accertamento dei fatti e si assume le proprie responsabilità. Ciò che, evidentemente, non è stato il caso per RI 1 che, sino al dibattimento, ha continuato a negare che i fatti si siano svolti così come accertato dalla Corte in un procedimento che è risultato scevro da arbitrio.

La relativa censura è, dunque, da respingere.

Non è, invece, ricevibile la censura relativa alla pretesa mancata considerazione dell’effettivo ruolo da lui svolto nell’ambito della truffa principale nella misura in cui, come visto sopra, essa si diparte da una situazione di fatto diversa da quella accertata senza arbitrio dalla prima Corte.

Ugual sorte e per gli stessi motivi deve essere riservata alla censura relativa al compenso.

Se la questione avesse avuto un’influenza sulla valutazione della colpa, diversa potrebbe essere la questione relativa al periodo in cui il ricorrente ha delinquito. Tuttavia, dal considerando dedicato dalla prima Corte alla commisurazione della pena, nulla emerge al riguardo: da ciò si deve dedurre che la circostanza non è stata considerata rilevante dalla Corte. Ne deriva, che la relativa censura deve essere respinta.

Né miglior sorte merita la censura relativa allo status della vittima: RI 1 non può certo

pretendere particolari meriti e, quindi, particolari benefici dalla situazione agiata della vittima ai danni della quale ha agito. D’altra parte, l’ottima situazione economica della vittima era presupposto irrinunciabile del progetto criminoso cui RI 1 ha partecipato.

Da respingere è, poi, la questione della pretesa negligenza della __________. Dapprima, perché la pretesa negligenza non è stata accertata dalla prima Corte. Poi, perché la banca non è la vittima della truffa. Infine, perché, comunque, l’attività truffaldina non ha coinvolto la struttura della banca e, pertanto, non ha potuto essere facilitata da eventuali

  • e qui soltanto pretese - lacune organizzative.

Infine, non si può pretendere che la pena inflitta (14 mesi) sia eccessivamente severa ritenuto come il contrario appaia già soltanto se si considera che RI 1 deve rispondere di complicità in una truffa di 3'500’000.- euro, in un’altra di 100’000.- Euro e in un tentativo di truffa di pari importo avendo, poi, alle spalle, una condanna (a 12 mesi) per truffa aggravata siccome commessa per mestiere e ripetuta falsità in documenti.

Del resto, che la pena inflitta non possa essere ritenuta eccessivamente severa è confermato anche dal fatto che l’allora difensore di RI 1 aveva chiesto, in caso di condanna, una pena massima di 1 anno (sentenza impugnata, pag. 22; consid. 58, pag. 74).

b) In materia di commisurazione della pena un confronto fra due o più casi concreti é, di principio, infruttuoso, diverse essendo in ognuno di essi le circostanze oggettive e soggettive che il giudice è tenuto a considerare (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47) di modo che una certa disuguaglianza tra una condanna e l'altra si spiega normalmente con il principio dell'individualizzazione della pena e non denota per ciò solo un abuso di apprezzamento (Queloz/Humbert, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 47, N. 10, pag. 459). Ne segue che questa Corte interviene unicamente sulla commisurazione della pena - come il Tribunale federale - ove il risultato cui è pervenuto il giudice di merito appaia urtante, per rapporto agli argomenti addotti o a precedenti analoghi.

Nondimeno, qualora più imputati compaiano davanti allo stesso giudice per accuse fondate sui medesimi fatti, un'eventuale disparità di trattamento deve trovare giustificazione in motivi pertinenti (Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 13 in alto; Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2.edizione, Basilea 2007, ad art. 47 n. 157). In particolare, il giudice deve spiegare le ragioni di una differenza importante tra le pene inflitte a due coimputati accusati di aver commesso essenzialmente lo stesso reato (DTF 120 IV 136. consid. 3b pag. 144 seg.).

In concreto, non può dirsi che la pena inflitta a RI 1 appaia urtante se confrontata con quelle inflitte a PI 2 e PI 3. La prima Corte ha, in effetti, tenuto conto in modo certamente non arbitrario del ruolo più importante giocato da questi due condannati: ad essi ha inflitto una pena detentiva di 4 anni (comprensiva di una precedente pena di 15 mesi), rispettivamente di 3 anni (comprensiva della pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere) mentre al qui ricorrente ha inflitto una pena di soli 14 mesi.

Anche su questo punto, quindi, il ricorso è da respingere.

c) Da respingere è, pure, la censura riguardante la mancata concessione della pena unica.

Infatti - come peraltro già ricordato da questa Corte nella sentenza CCRP del 20 agosto 2009, inc. 17.2009.21, consid. 6 - il Tribunale federale ha stabilito, sulla base del chiaro tenore dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, che la pronuncia di una pena unica rappresenta una facoltà

  • e non un obbligo - che può essere esercitata dal giudice unicamente nel caso in cui la pena precedente e la nuova pena da infliggere non sono dello stesso genere (DTF 134 IV 241 consid. 4.4). Non è, pertanto, possibile pronunciare una pena unica in applicazione analogica dell'art. 49 CP laddove la pena soggetta a revoca della sospensione condizionale e la nuova pena siano dello stesso genere (DTF 134 IV 241 consid. 4.4; più recentemente, STF 21 ottobre 2009, inc. 6B_418/2009, consid. 3.2; STF 27 maggio 2010, inc. 6B_203/2010, consid. 6).

d) Infine, irricevibile in quanto totalmente immotivata è la censura riguardo la mancata sospensione condizionale della pena.

  1. Nemmeno può essere accolta la richiesta relativa ad una diversa ripartizione della tassa di giustizia nella misura in cui essa si diparte da accertamenti di fatto diversi da quelli operati dai primi giudici, e cioè si fonda sull’ipotesi di un ruolo di secondo piano nell’attività truffaldina proposta in opposizione all’accertamento scevro da arbitrio di un “ruolo indispensabile per la riuscita dell’operazione” giocato dal ricorrente.

  2. Ritenuto il principio della soccombenza, gli oneri processuali vanno posti per 8/10 a carico del ricorrente.

Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza, il dispositivo 4.1. della sentenza impugnata è modificato come segue:

“4.1. nel periodo inizio gennaio - 23 gennaio 2007, a __________, intenzionalmente aiutato PI 2, PI 1 e PI 3 e i loro correi a commettere una truffa da 3,5 milioni di Euro in danno della parte civile PC 7”

Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico del ricorrente per 8/10 e per il resto vengono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

13

CPP

  • art. t. C CPP

CP

  • art. 46 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP

CPP

  • art. 295 CPP
  • art. 453 CPP

CPP

  • art. 288 CPP

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

vCP

  • art. 63 vCP

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