Incarto n. 17.2010.44
Lugano 6 dicembre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 23 agosto 2010 da
RI 1
contro la sentenza emanata il 15 luglio 2010 dalla Corte delle assise correzionali di __________ nei confronti di
RI 2 rappr. dall' DI 1
RI 3 rappr. dall' DI 2
RI 4 rappr. dall' DI 3
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 15 luglio 2010, il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha condannato RI 4 ad una multa di fr. 200.- per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, detenuto 8.3 grammi di hascisc destinati al suo consumo personale e consumato un imprecisato quantitativo della medesima sostanza.
L’imputata è stata, per contro, prosciolta dall’accusa di tentata rapina, aggravata siccome commessa con un’arma da fuoco, per avere, l’8 ottobre 2009, a __________, in correità con terzi, tentato di compiere un furto in danno del grande magazzino __________, minacciando di pericolo imminente alla vita la gerente e una cliente del grande magazzino. Parimenti è caduta l’imputazione di infrazione alla LF sulle armi, per avere portato senza diritto la pistola marca Star Luxe calibro 6.35.
Nello stesso giudizio, sono, invece, stati condannati per la citata tentata rapina aggravata e per una serie di altri reati i due coimputati RI 2 e RI 3.
B. Per quanto qui interessa, i fatti posti alla base del giudizio del presidente della Corte delle assise correzionali sono, in sintesi, i seguenti.
Una delle due persone - quella più alta di statura - si è diretta alla cassa che in quel momento era a disposizione dei clienti, senza però riuscire ad aprirla, mentre l’altra persona, armata di pistola, ha esploso accidentalmente un colpo. La signora __________, che intendeva uscire dal negozio, è stata bloccata dal più alto, ed ha così invertito la marcia e si è diretta verso il retro del negozio, dove ha trovato la dipendente __________ e la figlia.
In quel momento sono stati notati da __________, un automobilista che transitava lungo la vicina strada, che ha visto il più alto dei due sfilarsi il passamontagna e ne ha, per pochi attimi, incrociato lo sguardo.
Dopo essere usciti dalla __________, i due malviventi sono corsi verso l’adiacente posteggio e sono saliti a bordo di una Fiat Punto grigia, fuggendo verso __________ e facendo perdere le loro tracce. Un altro automobilista in transito, __________, ha tuttavia notato la scena ed è riuscito ad annotare il numero di targa della Fiat che è risultata essere di proprietà di __________. Quest’ultimo ha spiegato che la sua vettura era stata noleggiata già da qualche giorno da RI 2.
Gli inquirenti hanno, poi, casualmente scoperto in internet che il 16 ottobre 2009 RI 2 e i due RI 3 sono stati fermati in __________ siccome sospettati di essere potenziali rapinatori e di possedere un’arma da fuoco: al momento del fermo, con i due vi era anche la RI 4 e gli inquirenti hanno sequestrato una pistola che si è rivelata essere quella che era stata utilizzata nella rapina di __________.
Grazie ad un’azione congiunta delle polizie svizzera e italiana, il 28 ottobre 2009 RI 2, RI 3 sono stati simultaneamente arrestati (RI 3 è tuttavia stato subito rilasciato dagli inquirenti). RI 4 è stata, invece, arrestata il 12 marzo 2010 ed è rimasta in carcere preventivo sino al 3 maggio 2010.
C. Contro la sentenza del presidente della Corte delle assise correzionali il procuratore pubblico ha inoltrato dichiarazione di ricorso. Nei motivi del gravame, presentato il 23 agosto 2010, il procuratore pubblico contesta l’assoluzione di RI 4 dalle accuse di tentata rapina aggravata e di infrazione alla LF sulle armi, lamentando un accertamento arbitrario dei fatti da parte del primo giudice. Egli postula, in via principale, la condanna di RI 4 ad una pena di 28 mesi da espiare per i suddetti reati. In via subordinata, egli chiede la cassazione della sentenza impugnata con rinvio degli atti ad un nuovo giudice per un nuovo giudizio.
Gli imputati non sono, per contro, insorti contro il citato giudizio.
D. Con osservazioni 17 settembre 2010, RI 4 ha postulato la reiezione del ricorso. RI 2 e RI 3 hanno, invece, comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3).
2.1. Nella pronuncia impugnata, il primo giudice ha riassunto le risultanze dell’inchiesta in relazione alla rapina passando in rassegna le dichiarazioni dei tre imputati, la testimonianza della compagna di RI 2, __________, e le dichiarazioni rilasciate dagli altri testi interrogati (sentenza impugnata, consid. 10-17, pag. 21-32). Sulla scorta di tali risultanze, egli ha ritenuto poco congruente la tesi della pubblica accusa, secondo cui la rapina sarebbe stata materialmente commessa da RI 4 e RI 2, mentre RI 3 si sarebbe limitato a mettere loro a disposizione la pistola, poiché nessun atto istruttorio deponeva da solo in tal senso: “RI 2 accusa sé stesso e la RI 4 ma è categorico nello scagionare RI 3, __________ e la RI 4 chiamano in causa i due RI 3 e l’RI 2, mentre che RI 3 proclama la propria innocenza e non accusa nessuno” (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 32).
Il presidente della Corte ha considerato sicuramente responsabile della rapina RI 2, reo confesso, e si è anche convinto della colpevolezza di RI 3, non solo per aver messo a disposizione la pistola (come sostenuto dalla pubblica accusa) ma per avere direttamente partecipato all’esecuzione della rapina stessa, nei panni del correo più basso, armato di pistola. La tesi accusatoria riguardante la partecipazione alla rapina da parte di RI 4 - che il procuratore pubblico ha basato sulla chiamata di correità di RI 2, su alcune affermazioni di RI 3 e sulle bugie dell’imputata in corso d’inchiesta (ritenendo invece le dichiarazioni della teste __________ il frutto di informazioni sbagliate fornitele da RI 2) - sono state, dunque, respinte dal giudice di prime cure (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 32).
2.2. Alfine di verificare la chiamata di correo di RI 2 nei confronti della RI 4, in particolare per determinarne la credibilità, il primo giudice ha esaminato e riportato in sentenza le dichiarazioni rilasciate dal chiamante in corso d’inchiesta che ha giudicato su più punti contraddittorie, tanto “da potersi catalogare non meno di una decina di modifiche della sua versione al riguardo di dettagli di rilievo” (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 21). Pertanto - ha concluso il primo giudice - “tolta l’ammissione della propria colpevolezza”, e meglio della sua partecipazione alla rapina nel ruolo del rapinatore più alto e senza pistola, unico punto fermo nelle sue dichiarazioni, RI 2 “non è credibile su nulla” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 33).
Il primo giudice ha ritenuto, per contro, veritiero - poiché non indirizzato agli inquirenti - il contenuto della lettera che RI 2 ha inviato ad un suo conoscente eludendo la censura del carcere. Nello scritto in questione, RI 2 affermava che “la persona che doveva starmi più vicina, __________, non solo se n’è lavata subito le mani ma ha vanificato tutti i miei sforzi facendo l’infame” (cfr. sentenza impugnata, consid. 14, pag. 29). Ritenuto che RI 2 stesso ha ammesso che al termine “infame” va dato il significato gergale malavitoso di “colui che fa delle dichiarazioni su di un reato in favore degli inquirenti” (cfr. sentenza impugnata, consid. 11, pag. 22), il primo giudice ha interpretato la sua lettera nel senso che “RI 2 ha fatto enormi sforzi per proteggere i RI 3 (...) e la __________ li ha vanificati raccontando la verità, ovvero collaborando con gli inquirenti” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 33).
Il primo giudice ha quindi considerato che la tardiva chiamata di correo nei confronti della RI 4, avvenuta due settimane dopo la suddetta lettera, non era altro che “la risposta di RI 2 alle rivelazioni della __________ e anche della RI 4” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 33). Quanto ai motivi di tale modo di agire, il primo giudice ha considerato che RI 2 ha “ripetutamente mentito al servizio dei RI 3” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 32). Infatti egli - ha precisato il primo giudice - è addirittura arrivato al punto di smentirsi da solo in occasione del secondo confronto con RI 3, dapprima sostenendo che la pistola gli era stata data dal coimputato mezz’ora prima della rapina, e in seguito, resosi conto che ciò poneva RI 3 a casa della RI 4 poco prima del reato, affermando di averla, invece, da lui ricevuta già qualche giorno prima (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 32-33).
2.3. Il giudice di prime cure ha poi ritenuto che il ragionevole dubbio sulla partecipazione della RI 4 alla rapina si imponeva già solo alla luce della deposizione del teste __________, “secondo il quale l’autore più basso era, per postura, camminata, corsa e stazza, un uomo al 90%” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 33). Sebbene al dibattimento - ha puntualizzato il primo giudice - la corporatura di RI 3 non è sembrata essere massiccia così come descritto dal teste, la RI 4 dal canto suo ha “mostrato di possedere fattezze assolutamente femminili, senza elementi androgini, suscettibili di creare equivoco sul sesso se mascherata” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 33).
Il pieno convincimento in merito all’innocenza dell’imputata - ha precisato il primo giudice - è stato, poi, raggiunto con l’esame delle deposizioni di __________, “fondamentali per la corretta comprensione della fattispecie” (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 28). La ragazza, “esclusa dal novero dei possibili rapinatori”, è risultata essere l’“unica testimonianza disinteressata” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 34) ritenuto che la giovane ha sottaciuto agli inquirenti la partecipazione di RI 2 alla rapina soltanto nel corso del primo interrogatorio, quando ha prevalso il comprensibile desiderio di proteggere il compagno (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 34) mentre le sue successive deposizioni
Che __________ abbia detto il vero è poi confermato, secondo il primo giudice, “dalla scomposta reazione dell’RI 2 alle sue esternazioni (“infame… puttana”, epiteto quest’ultimo attribuito anche alla RI 4 quando essa sollevò quanto meno il sospetto che i RI 3 fossero i coautori della rapina)” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 34). Il giudice di prime cure ha poi constatato che “in definitiva la sua versione coincide con quella della RI 4”, sia per l’identificazione degli autori, sia nei dettagli, come quello della “scenetta” nella quale RI 2 ha mimato lo svolgimento della rapina, lasciando intendere che RI 3 fosse il correo che aveva sparato in aria (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 34).
Alla luce di tali riscontri, il primo giudice ha considerato una “mera e personalissima congettura” la tesi del procuratore secondo cui la __________ direbbe il vero ma sarebbe stata male informata dall’RI 2, che le avrebbe mentito pur di non dover ammettere di aver compiuto il reato con una donna (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 29 e consid. 19, pag. 34). Secondo il giudice di prime cure, se tale versione fosse vera, costituirebbe un’ulteriore menzogna di RI 2, ciò che “non accresce di sicuro la credibilità della di lui chiamata di correo”, e inoltre “non spiega come la __________ avrebbe a questo punto potuto assistere alla «scenetta» recitata dall’RI 2 in cui il ruolo della RI 4 era stato attribuito all’incolpevole RI 3 senza che nessuno dei presenti avesse a protestare” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 34).
Che la __________ dica il vero è inoltre confermato
Infine, il primo giudice ha trovato un ulteriore elemento indiziante dell’innocenza della donna nel fatto che gli autori della rapina avevano lasciato l’automobile usata per il tentativo di rapina non nel parcheggio riservato all’imputata nel garage sotterraneo del palazzo dove abitava, ma in un posteggio accanto: “pur se comprensibilmente agitata” - ha spiegato il primo giudice - la RI 4 non avrebbe commesso un tale sbaglio se fosse stata a bordo del veicolo (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 34).
3.a. In relazione alla chiamata di correo, il procuratore pubblico sottolinea come RI 2 non avesse alcun motivo per accusare ingiustamente la RI 4 e precisa come a tale chiamata non possa nemmeno essere attribuito lo scopo di “proteggere” RI 3, visto che essa è avvenuta quando la posizione processuale di quest’ultimo era già compromessa, nella misura in cui era già pacifico che egli aveva messo a disposizione la pistola (ricorso, pag. 5 e 20). Il ricorrente rileva, poi, come RI 2 abbia, in modo plausibile, spiegato di non avere fatto subito il nome della RI 4 per un riguardo verso l’amico RI 3 che egli riteneva ancora “estremamente innamorato” dell’imputata: rivelare il nome del correo significava pertanto “ferire anche RI 3 nei suoi sentimenti” (ricorso, pag. 5). Comprensibile è inoltre - continua il ricorrente - “la reazione di «vendetta» di RI 2” nei confronti della RI 4, visto che “a quel punto egli aveva più interesse a migliorare la propria situazione processuale collaborando con gli inquirenti che non a proteggere colei che aveva rilasciato dichiarazioni a carico di RI 3 che egli, come nel suo caso, aveva in tutti i modi cercato di tenere fuori dalla rapina”. Infatti, andava considerato - e, non facendolo, il primo giudice è caduto nell’arbitrio - che RI 2 “sino a quando vi erano le condizioni aveva protetto i suoi correi assumendosi tutta la responsabilità per l’accaduto”; e che egli “ha mentito sempre e solo per «proteggere» RI 3” che “non lo aveva «tradito»” e che si è deciso ad accusare la RI 4 soltanto quando lei ha rotto il loro “patto di solidarietà” (ricorso, pag. 21).
b. Inoltre - continua il procuratore pubblico - il primo giudice è caduto in arbitrio concludendo per la non credibilità di RI 2 e RI 3 a causa delle loro bugie, ma trascurando completamente che anche l’imputata ha mentito in più occasioni (ricorso, pag. 4). RI 4 - precisa il ricorrente - non è credibile poiché ha mentito su molteplici aspetti della vicenda, sia principali che secondari, cercando “in tutti i modi di chiamarsi fuori dalla rapina”. Lo ha fatto in relazione all’avvenuto tamponamento della sua macchina (circostanza concordemente riferita da RI 2 e RI 3), in relazione alla sua conoscenza dell’avvenuta rapina alla __________ di __________ e rendendo dichiarazioni contraddittorie sulla sua frequentazione del negozio, dapprima affermando si recarvisi regolarmente, poi solo saltuariamente perché troppo caro (ricorso, pag. 7). Inoltre - continua il ricorrente - la RI 4 ha inizialmente mentito negando di aver autorizzato RI 2 a posteggiare l’automobile utilizzata per la rapina nel suo parcheggio nel garage sotterraneo, circostanza poi ritrattata alla luce delle dichiarazioni di RI 3 relative all’intervento della custode a seguito dell’utilizzo del posteggio sbagliato (ricorso, pag. 8).
Ha sbagliato il primo giudice - prosegue il procuratore pubblico - non chiedendosi per quale motivo RI 4 abbia mentito, rispettivamente abbia “vuotato il sacco” (accusando RI 2 e i due RI 3) soltanto dopo tre settimane di carcere preventivo, e come mai non abbia risposto alle precise accuse di RI 2 (ricorso, pag. 8). Accertando i fatti così come ha fatto
Dopo avere ancora ricordato che l’imputata ha mentito anche riguardo la parrucca trovata dagli inquirenti (dicendo, prima, di utilizzarla per cambiare look per poi riferire che non era sua abitudine farne uso), il ricorrente sostiene come la partecipazione dell’imputata all’esecuzione materiale della rapina sia poi dimostrata da un altro indizio, completamente ignorato dal primo giudice, e meglio dalla dichiarazione di RI 2 secondo cui, qualche giorno dopo la rapina, l’imputata gli ha raccontato “che mentre eravamo all’interno della __________ aveva parlato ad una signora anziana intimandole di stare ferma”, camuffando la sua voce come se fosse un uomo a parlare. Significativo è il fatto che RI 2 ha precisato di avere saputo soltanto in seguito di tale dettaglio che gli fu riferito dalla donna (“se n’era vantata lei portandomi così a conoscenza di questo fatto che io ignoravo”), poiché al momento della rapina non lo aveva sentito; altrettanto significativo è il fatto che lo stesso episodio sia stato riferito anche dalla stessa RI 4 (che, però, attribuisce le parole ad RI 3; ricorso, pag. 15-16).
Ancora più rilevante - continua il ricorrente - è il fatto che nella rapina non era RI 2 ad indossare dei guanti (come riferito dalla RI 4) ma l’altro partecipante, il quale indossava dei guanti chiari (dichiarazione della teste ____). Tali guanti sono gli stessi che RI 3 e RI 2 hanno riferito essere stati consegnati loro dalla RI 4 quando si trattò di spostare l’automobile nel garage; da ciò bisogna concludere, secondo il procuratore, che il secondo partecipante alla rapina era la RI 4 (ricorso, pag. 17).
Il procuratore continua il suo lungo esposto sottolineando che il primo giudice ha ancRI 4 RI 4 aveva un movente per partecipare alla rapina: così come RI 2 e RI 3, anche la donna aveva bisogno di denaro, come provato dalle dichiarazioni di questi ultimi, che hanno concordemente riferito che l’imputata, per guadagnare qualche soldo, non solo aveva dato la sua pelliccia ad RI 2 affinché la vendesse, ma stava anche cercando di vendere la sua automobile. Ancora una volta - continua il procuratore pubblico - il primo giudice ha sbagliato omettendo di considerare che la RI 4 ha mentito anche su questa circostanza, dapprima negandola e, poi, contraddicendosi più volte (ricorso, pag. 5 e 6).
c. Infine, sull’argomento il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere valutato in modo unilaterale - cioè, esclusivamente a favore dell’imputata - la deposizione del teste __________: la sua dichiarazione, secondo cui “al 90%” il colpevole era un uomo, andava valutata con estrema prudenza ritenuto come il teste non era stato in grado di riconoscere RI 2 nonostante ne avesse incrociato lo sguardo dopo la rapina (ricorso, pag. 17). Il ricorrente ritiene poi arbitrario - poiché personale, privo di oggettività, ed esperito in un diverso momento - anche l’accertamento del presidente della Corte relativo alle “fattezze assolutamente femminili” dell’imputata (ricorso, pag. 17).
d. Il procuratore pubblico, riguardo le dichiarazioni della __________ - che, a mente sua, rappresentano “senza dubbio un indizio, l’unico a modo di vedere di chi scrive, a favore della tesi innocentista di RI 4” ma che da sole non consentivano di proscioglierla, viste le ripetute menzogne dell’imputata - rileva che “non può essere ignorato che __________ __________ ha riferito quanto a sua volta dettogli da RI 2” e che, dunque, si tratta di una testimonianza indiretta (ricorso, pag. 5 e 18). A suo avviso inoltre non può essere dimenticato che la scenetta riferita da __________ è stata descritta in modo diverso dalla RI 4, che ha attribuito un ruolo attivo anche ad RI 3 il quale, invece, nella versione di __________ si era limitato a rimanere seduto al tavolo. Inoltre - continua sull’argomento il procuratore pubblico - RI 4 ha riferito che alla guida del veicolo utilizzato per la rapina c’era RI 3 mentre la __________ ha sempre negato un coinvolgimento di quest’ultimo (ricorso, pag. 19). Il primo giudice - sottolinea il procuratore - avrebbe dovuto rendersi conto che “l’accusata aveva esagerato il suo racconto aggiungendo dei particolari che la «scagionavano» dalla ipotesi accusatoria”: infatti, seguendo la sua descrizione, “non vi era più spazio per un suo ruolo attivo nella rapina” (ricorso, pag. 19 ).
Il fatto che RI 2 abbia attribuito a RI 3 il ruolo di colui che impugnava l’arma si spiega - continua il procuratore - alla luce del fatto che entrambi gli uomini hanno protetto per mesi RI 4, omettendo di dichiarare “che era stata lei a suggerire il luogo ove compiere la rapina visto che vi si poteva trovare tanto denaro e non vi erano telecamere, che era stata lei ad acconsentire che il veicolo utilizzato per la rapina venisse parcheggiato nel suo garage coperto, che era stata lei ad aiutare RI 2 a ripulire per bene la vettura utilizzata per la rapina, che era stata lei, quando si era trattato di spostare il veicolo, a consegnare ad RI 2 un paio di guanti per evitare di lasciare delle impronte sul veicolo” (ricorso, pag. 19). Il procuratore pubblico continua il suo esposto sottolineando come, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, anche RI 3 abbia accusato la RI 4, in particolare dichiarando che fu lei ad indicare ad RI 2 dove compiere la rapina, ad avere fatto nascondere l’automobile usata per la rapina nel suo garage, ad averla poi pulita, ad avere conservato e ripulito la pistola e ad avere dato un paio di guanti ad RI 2 quando si era trattato di spostare la macchina (ricorso, pag. 20).
4.1. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).
4.2. La chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre il confidente, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità è, quindi, soltanto un indizio e non una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (Rep. 1990, pag. 353, consid. VI1; Rep. 1980, pag. 192, consid. 3; Rep. 1980, pag. 147, consid. 4; sentenza CCRP del 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, pag. 101 e segg.; sentenza CCRP del 20 agosto 1985 in re Pi; vedi anche, per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. III, 1956, p. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione [diritto processuale penale], p. 26).
Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).
Come gli altri indizi, pertanto, la chiamata di correo va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico, ritenuto che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità intrinseca. La credibilità intrinseca della chiamata di correo deve essere esaminata in funzione della logica interna e della verosimiglianza dei fatti e delle circostanze addotte dal chiamante in causa nonché della generale credibilità di quest’ultimo, valutata in funzione della sua personalità e della sua storia personale.
Come qualsiasi altro indizio, la chiamata di correo deve poi essere supportata da elementi esterni, nel senso che il giudice
Per costante giurisprudenza, quando è chiamata a giudicare un ricorso che la contesta, la Corte di cassazione e revisione penale deve, da un lato, esaminare se il primo giudice ha avuto una nozione giuridicamente corretta della chiamata di correo - in particolare, del suo semplice valore indiziante e relativo e della necessità che essa sia “vestita” - e, dall’altro, deve esaminare se in base a determinati fatti o complesso di fatti è stata ritenuta in modo arbitrario “vestita”, poiché il fatto non esiste o perché lo stesso, da solo o con altri, non ha carattere indiziante (Rep. 1990, pag. 353, consid. VI.1; Rep. 1980, pag. 192, consid. 4; Rep. 1980, pag. 147, consid. 4; sentenza CCRP del 30 maggio 1984 in re L., consid. 2).
Come nel caso di una censura di arbitrio nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, anche in questo contesto per essere ricevibile in ordine la censura deve essere chiaramente indicata e motivata (Rep. 1980, pag. 147, consid. 4). In un processo indiziario, la condanna è arbitraria nella misura in cui il primo giudice ha attribuito valore di indizio a un fatto che - o perché non certo, o perché equivoco, o perché contingente - non può assurgere a tale valore (Rep. 1980, pag. 192, consid. 3; Rep. 1980, pag. 147, consid. 4). Non è, per contro, censurabile d'arbitrio il giudice che pone a base del proprio convincimento una chiamata di correo di cui ha accertato in modo sostenibile l’attendibilità, in particolare dopo averne rilevata la concordanza con altri indizi (correttamente valutati come tali), il suo inserimento logico e coerente in una narrazione completa e il suo carattere disinteressato (Rep. 1980, pag. 189).
Già di primo acchito si può, quindi, concludere che nulla può essere rimproverato al giudizio del primo giudice secondo cui la chiamata di correo non ha valore di prova: la credibilità intrinseca della chiamata è, infatti, pesantemente ipotecata - se non annientata - già solo in considerazione di questo iniziale accertamento, non contestato dal ricorrente.
5.1. Inutilmente nel gravame si tenta di attribuire valore probante alla chiamata di correo di RI 2 ponendo l’accento sul suo carattere disinteressato.
Il tentativo del procuratore pubblico è vano già soltanto perché, quand’anche la sua tesi fosse corretta, l’accertamento del suo carattere disinteressato non basterebbe a rendere credibile la chiamata in assenza dei presupposti appena citati.
Ma anche facendo astrazione dal fatto che si tratta di presupposti cumulativi, la tesi ricorsuale andrebbe respinta, il ricorrente non sostanziando alcun arbitrio: sostenere una tesi contraria rispetto a quella della prima Corte non basta, infatti - nemmeno se essa fosse preferibile rispetto a quella sposata dai primi giudici - a motivare un ricorso davanti a questa Corte, che può intervenire soltanto quando l’accertamento contestato è manifestamente insostenibile.
In concreto il primo giudice, sulla scorta di un’interpretazione sostenibile del materiale probatorio - in particolare, dopo avere considerato che egli è arrivato al punto di smentirsi da solo sul momento della consegna della pistola da parte di RI 3, quando si è reso conto che le sue prime affermazioni comportavano un coinvolgimento più pesante del correo e dopo avere valutato la lettera in cui il chiamante lamentava che “la persona che doveva starmi più vicina, __________, non solo se n’è lavata subito le mani ma ha vanificato tutti i miei sforzi facendo l’infame” - ha accertato che, con la sua chiamata, RI 2 voleva, in primo luogo, proteggere l’amico RI 3 e, poi, in secondo luogo, punire la RI 4 che, parlando della partecipazione di RI 3 alla rapina, aveva fatto “l’infame” (cfr. sentenza impugnata, consid. 14, pag. 29). Con le considerazioni espresse al proposito dal primo giudice, il procuratore pubblico non si confronta. In particolare, egli non si confronta con la tesi secondo cui lo scritto citato testimonia degli sforzi intrapresi da RI 2 per nascondere la partecipazione di RI 3 alla rapina e della sua rabbia nei confronti della __________, che aveva reso inutile la sua strategia collaborando con gli inquirenti. Né egli si confronta con la tesi - sviluppata dal primo giudice - secondo cui lo scritto di RI 2 è credibile in quanto destinato ad un suo conoscente e non ad essere scoperte dagli inquirenti. Come detto, con queste argomentazioni il procuratore non si confronta: egli si limita, infatti, a sostenere in modo apodittico l’assenza “di un qualsiasi motivo per accusare ingiustamente una persona innocente”.
Macchinosa - ma soprattutto di carattere appellatorio - è, poi, la tesi ricorsuale secondo cui RI 2 “ha mentito sempre e solo per «proteggere» RI 3” pretendendo che tale “protezione” non fosse diretta a celare il coinvolgimento dello stesso RI 3 nella rapina (come concluso dai primi giudici), bensì nel sottacere il ruolo svolto da RI 4, di cui RI 3 era innamorato.
In ogni caso, va qui rilevato che, sorprendentemente, è lo stesso ricorrente a riconoscere che la chiamata di correo non è disinteressata quando, nella parte finale del suo memoriale, egli la definisce una sorta di comprensibile “vendetta” di RI 2 nei confronti della RI 4 che aveva coinvolto RI 3, l’amico che lui aveva strenuamente cercato di proteggere (ricorso pag. 21).
Nemmeno può essere condivisa l’affermazione del ricorrente, secondo cui la presenza della RI 4 all’interno della __________ al momento della rapina “non rappresentava un accertamento suscettibile di modificare la posizione processuale di RI 3, al quale veniva rimproverato di avere messo a disposizione di RI 2 la pistola utilizzata per la rapina” (ricorso, pag. 5). Al contrario, siccome in base alle testimonianze solo una persona poteva aver commesso la rapina, armata, a fianco di RI 2, la partecipazione della RI 4 al reato escludeva quella di RI 3, e viceversa. Se la chiamata di correo di RI 2 nei confronti della RI 4 fosse stata creduta, RI 3 non avrebbe potuto essere condannato per il medesimo fatto e sarebbe, dunque, stato accusato “soltanto” per avere messo a disposizione la pistola. Non solo non è arbitrario, ma è al contrario obbligato, in forza del materiale probatorio in atti, considerare che la presenza della RI 4 nel negozio __________ in qualità di correa cambiava in modo significativo la posizione processuale di RI 3. Non vi è, quindi, arbitrio nel considerare che RI 2, volendo favorire RI 3, aveva tutto l’interesse a coinvolgere come correa RI 4.
In queste circostanze, anche volendo far astrazione da quanto detto in initio, la censura relativa al giudizio di non credibilità della chiamata di correo andrebbe respinta (nella misura della sua ricevibilità) nella misura in cui la conclusione del primo giudice secondo cui la chiamata di correo di RI 2 non può dirsi arbitraria.
5.2. Va, ancora, rilevato - anche se in via abbondanziale - che le argomentazioni ricorsuali volte a dimostrare che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la chiamata di correo è vestita da elementi esterni sono irricevibili in quanto di stampo appellatorio. Nel gravame, infatti, il procuratore si diffonde in critiche a tutto campo nei confronti della sentenza di prime cure, citando pagine intere di verbali di interrogatori e dolendosi del fatto che il primo giudice non li abbia considerati. Il procuratore dimentica tuttavia che il ricorso per cassazione non è la continuazione del processo di assise. Non si può, quindi, in questa sede invocare atti del procedimento, per quanto numerosi, e dolersi di arbitrio pretendendo che il primo giudice li abbia ignorati. Occorre, per contro, confrontarsi con i motivi che hanno spinto il presidente della Corte a ritenere il contrario di quanto prospettato nel gravame, precisando perché le considerazioni poste a fondamento del suo diverso convincimento non resistono alla luce degli atti richiamati nel ricorso.
Si osserva comunque che, a prescindere dalla motivazione impropria del gravame, le argomentazioni del ricorrente non meriterebbero comunque tutela. In effetti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non risulta dalla pronuncia contestata che il primo giudice abbia prosciolto la RI 4 solo perché questa ha negato il suo coinvolgimento nella rapina, così come non risulta che il primo giudice l’abbia ritenuta particolarmente credibile (cfr. ad es. sentenza impugnata, consid. 13, pag. 26: “RI 4, mentendo, il 28 ottobre 2009 aveva dichiarato…”). Il primo giudice ha inoltre affermato che “l’unica testimonianza disinteressata” era quella di __________ (consid. 19, pag. 34), a conferma del fatto che le dichiarazioni di RI 4 non sono state da lui ritenute tali. Non si può dunque rimproverargli di avere aderito in maniera acritica a quanto narrato dalla RI 4. Ciò è del resto riconosciuto anche dal procuratore stesso che nel suo gravame afferma, in modo invero contradditorio, che il primo giudice ha fatto sua la tesi secondo cui “unica a raccontare la verità è stata __________” - e dunque, non l’imputata (ricorso, pag. 8).
Il giudice di prime cure ha considerato che doveva imporsi almeno il ragionevole dubbio in relazione alla partecipazione della RI 4 alla rapina, nel ruolo dell’autore armato, poiché la chiamata di correo non adempiva le condizioni per assurgere a prova, difettando di credibilità intrinseca (in primo luogo, poiché non costante né univoca) e non essendo suffragata (“vestita”) da ulteriori risultanze probatorie, ritenendo che dagli atti emergevano invece elementi di segno contrario (di cui si dirà in seguito).
Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, dunque, RI 4 non è stata assolta dal primo giudice soltanto per aver negato recisamente il suo coinvolgimento nella rapina.
Va per altro precisato, in relazione alle argomentazioni sviluppate dal procuratore pubblico riguardo le dichiarazioni di RI 2 secondo cui la RI 4 gli avrebbe raccontato di avere intimato ad una signora anziana di stare ferma mentre si trovavano all’interno della __________, che non si vede per quale motivo a tali dichiarazioni andrebbe, in assenza di riscontri, conferita particolare fedefacenza e valenza risolutiva.
Né basta, in queste circostanze, a fondare la tesi accusatoria e a sostanziare, perciò, un arbitrio da parte del primo giudice, l’argomento secondo cui la situazione economica dell’imputata era precaria.
Né maggior valore ha, in queste circostanze, il fatto che RI 4 abbia mentito o si sia contraddetta su talune circostanze (ad esempio sul fatto di non essere stata a conoscenza dell’avvenuta rapina, oppure in relazione alla sua frequentazione della __________ di __________): gli argomenti del procuratore, che evoca indizi che non permettono di escludere un coinvolgimento “in qualche modo” (cfr. sentenza CRP del 3 maggio 2010, inc. 60.2010.126, consid. 4.6, pag. 7) della RI 4 nella rapina - e meglio, di un suo coinvolgimento nella forma della complicità o del favoreggiamento - riescono tutt’al più ad evidenziare l’opinabilità di alcune riflessioni del primo giudice. In ogni caso, simili ipotesi accusatorie non sono state prospettate dalla pubblica accusa nelle sedi opportune e non spetta ora alla Corte di cassazione, adita in relazione ad un preteso accertamento arbitrario di una fattispecie diversa, determinarsi su di esse.
Anche su questo tema il gravame non merita tutela.
5.3. Appellatorie, ma in ogni caso prive di fondamento, sono pure le censure d’arbitrio relative alla valutazione della testimonianza resa da __________.
Il ricorrente, anche in questo caso, non fa che mettere in discussione la valenza probatoria delle singole prove agli atti, dimenticando che davanti alla Corte di cassazione occorre invece vagliare la portata probatoria complessiva di tutti gli indizi considerati e dimostrare che le conclusioni tratte dal giudice di prime cure sono nel loro complesso manifestamente insostenibili.
Si osserva, qui, come il mancato riconoscimento di RI 2 sulle foto segnaletiche da parte del teste __________ non sia determinante: ciò non può essere ritenuto una prova dell’inattendibilità del teste, che ha incrociato lo sguardo di RI 2 solo per pochi istanti, transitando al volante della sua automobile nei pressi della __________ proprio nel momento in cui il rapinatore si è sfilato il passamontagna.
Inoltre, per quel che concerne il secondo autore, __________ ha indicato che si trattava quasi certamente (“al 90%”) di un uomo. Pur non avendone visto il volto, il teste ha tratto tale conclusione dalla postura, dalla camminata-corsa e dalla stazza del rapinatore.
Nella sentenza impugnata la testimonianza in questione è stata ritenuta un ulteriore indizio a favore dell’innocenza della RI 4, non tanto perché __________ riteneva che il rapinatore fosse di sesso maschile, quanto perché le fattezze descritte dal teste erano incompatibili con quelle “assolutamente femminili” dell’imputata.
Di conseguenza, anche su questo punto l’analisi del primo giudice appare scevra da arbitrio.
5.4. Infine, il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere attribuito importanza alle dichiarazioni della __________ e di avere sbagliato nel considerare che la versione dei fatti da questa fornita in relazione alla scenetta corrisponda a quella raccontata dall’imputata: alfine di scagionare sé stessa, quest’ultima avrebbe infatti attribuito un ruolo anche ad RI 3, che nella versione di __________ invece si era limitato ad assistere alla scenetta.
Anche su questo argomento, il procuratore si diffonde in argomentazioni che sono inidonee a sostanziare un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio, per cui la censura deve essere considerata appellatoria.
Essa è, ad ogni modo, pure infondata. Non risulta, infatti, che il primo giudice abbia accertato che la __________ e la RI 4 abbiano dato una versione identica della scenetta. Nella sentenza impugnata viene semplicemente constatato che le versioni dei fatti fornite dalle due donne sono convergenti sia per quel che riguarda gli autori del reato (ovvero RI 2 e i due RI 3) sia su alcuni dettagli in relazione ai quali le due donne non potevano essersi messe d’accordo, come ad esempio l’episodio della scenetta, raccontato da entrambe.
Poco importa, dunque che, nel riferire la scenetta, la RI 4 abbia (asseritamente) calcato la mano, accentuando il ruolo di RI 3. E’ sull’esistenza stessa di una tale messinscena che le due donne hanno fornito una testimonianza convergente e sono state credute. Per il resto, il ruolo del secondo rapinatore armato al fianco di RI 2 è stato attribuito ad RI 3 piuttosto che a RI 4 non solo sulla base della scenetta in questione, ma anche in considerazione delle altre dichiarazioni di __________, la cui credibilità non è stata messa in discussione dal ricorrente.
Dalle dichiarazioni della __________ - che riferiva circostanze raccontatele non solo da RI 2, ma anche dallo stesso RI 3 - emerge, infatti, in modo chiaro il coinvolgimento di RI 3 nell’esecuzione della rapina (il primo nei panni del rapinatore armato, il secondo alla guida dell’automobile usata per il colpo) al fianco di RI 2. A tale riguardo si possono citare alcuni stralci del verbale di interrogatorio 30 dicembre 2009 della ragazza: “ribadisco quanto segue: RI 2 mi aveva detto che la colpa era sua. Io gli avevo chiesto con chi aveva fatto il colpo. Lui mi aveva risposto che RI 3 non avevano preso la decisione di fare il colpo, che però avevano partecipato. Se ben ricordo RI 2 mi aveva detto che in automobile era rimasto RI 3 e con lui era entrato RI 3” (pag. 2); “Confermo che RI 2 mi aveva detto di avere commesso la rapina con RI 3, che erano stati in tre a compierla. Ricordo anche che RI 2 mi aveva detto uno di loro tre era rimasto nella macchina” (pag. 9); “ADR che io ritengo che __________ era al corrente della rapina di __________; quando se ne parlava ella era interessata al tema, partecipava alla discussione e mi aveva dato l’impressione che ne fosse ben a conoscenza. ADR che non ho mai avuto l’impressione che __________ potesse essere coinvolta nella realizzazione materiale della rapina. ADR che nelle discussioni avute in merito alla rapina né RI 2 né RI 3 hanno coinvolto RI 3” (pag. 10); “nelle occasioni in cui avevamo parlato della rapina RI 2 aveva più volte detto che era colpa mia; RI 3 diceva invece di no che l’avevano fatta loro la rapina e che dunque erano loro i responsabili (…) Una volta avevamo però litigato per il fatto che sia RI 3 che RI 2 mi avevano attribuito la responsabilità della rapina dicendomi che se io non avessi scritto il messaggio riferito al mancato ottenimento dell’appartamento [in cui RI 2 voleva andare a convivere con la ragazza, ma per il quale non era riuscito a corrispondere la somma di denaro dovuta] la rapina non sarebbe stata fatta. Preciso che in seguito RI 3 non mi aveva più addossato delle colpe dicendo che la responsabilità era soltanto sua e di RI 2” (pag. 12).
Alla luce di queste dichiarazioni, pretendere che il primo giudice sia incorso in un arbitrario accertamento dei fatti - da un lato poiché nella scenetta messa in atto da RI 2 l’amico RI 3 non aveva recitato attivamente alcuna parte, e dall’altro lato poiché, in ogni caso, nella scenetta il ruolo del correo era stato affibbiato a RI 3 alfine di “proteggere” la RI 4 - significa diffondersi in congetture che non avrebbero miglior esito nemmeno se questa Corte fosse dotata di pieno potere cognitivo.
L’assoluzione di RI 4 dall’accusa di tentata rapina resiste, pertanto, alle censure ricorsuali.
6.1. Il giudice di prime cure ha considerato che, caduta l’ipotesi che RI 4 “abbia commesso la rapina pistola alla mano, viene meno anche l’eventualità che essa quel giorno sia stata in possesso dell’arma per averla ricevuta dall’RI 2 che (ma non è vero) l’avrebbe a sua volta ricevuta dal RI 3” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 35).
Nemmeno in relazione al successivo possesso della pistola da parte della RI 4 (dall’8 al 15 ottobre 2009), fondato solo sulle dichiarazioni dell’RI 2 e del RI 3, il primo giudice ha ritenuto di avere sufficienti riscontri per condannare l’imputata (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 35). Nella pronuncia impugnata è stato stabilito che “la pistola è sempre stata in possesso del RI 3, prima, durante e dopo la rapina, e in tal senso risulta a posteriori che RI 2 ha fornito almeno un iniziale frammento di verità affermando che il correo era colui che aveva portato la pistola per fare la rapina” (sentenza impugnata, consid. 20, pag. 35).
Il giudice di prime cure ha, dunque, prosciolto RI 4 anche dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sulle armi.
6.2. La ricorrente sostiene che il primo giudice è incorso in arbitrio anche in relazione all’accusa relativa alla Legge federale sulle armi.
Secondo il procuratore, nella sentenza impugnata il presidente della Corte di prime cure non si è confrontato con le dichiarazioni univoche rilasciate da RI 2 e RI 3 in merito al possesso ed al porto (da __________ alla dogana) della pistola utilizzata nella rapina (ricorso, pag. 21). Valutando in modo corretto gli elementi indizianti risultanti dagli atti - prosegue il ricorrente - il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere che l’imputata “non solo aveva conservato la pistola utilizzata nella rapina ma se l’era pure portata appresso (da qui l’imputazione di porto illecito) nella trasferta a __________”, peraltro all’insaputa di RI 2 e RI 3 (ricorso, pag. 21).
Il ricorrente sostiene che, arbitrariamente, il primo giudice non ha creduto né ad RI 2 né a RI 3 che su questo tema - precisa - hanno fornito dichiarazioni credibili e lineari.
Il procuratore pubblico ribadisce, poi, come RI 4 non sia stata credibile nel negare gli addebiti: risulta, ad esempio, dagli atti che, contrariamente a quanto da lei sostenuto, RI 4 si trovava in stato di ebrietà quando è stata fermata dalle autorità messinesi (ricorso, pag. 22).
6.3. Chiunque intende portare un’arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1 prima frase LArm).
Giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni.
6.4. Anche in relazione a tale imputazione le censure del procuratore non possono trovare accoglimento.
Analogamente a quanto addotto in relazione al proscioglimento dal reato di tentata rapina, il ricorrente si limita ad invocare atti istruttori - in casu, le dichiarazioni di RI 2 e RI 3 a carico di RI 4 - lamentando che essi sono stati ignorati dal giudice di prime cure. Tuttavia, con ciò egli non dimostra alcun arbitrio nella misura in cui non vi è arbitrio nella valutazione di generale non credibilità delle dichiarazioni rese dai due in merito alla tentata rapina.
La questione di sapere se RI 4 ha mentito o meno in relazione al suo stato di ebrietà al momento del fermo da parte delle autorità messinesi è, poi, con ogni evidenza, irrilevante in quanto tale accertamento non è atto ad influenzare il giudizio di prime cure che la proscioglie per il possesso della pistola. Si rileva, comunque, che, contrariamente a quanto lascia intendere il ricorrente, non risulta che l’imputata abbia negato questa circostanza. La RI 4 si è invece limitata a precisare che “al momento dei fatti accaduti a __________ io non ero ubriaca. Avevo bevuto solo due sambuche. Produco alla verbalizzante copia della decisione con la quale mi è stata revocata la licenza di condurre italiana per tre mesi e dove si può vedere che il mio tasso alcolemico era solo del 0.66 g/l” (verbale 10 febbraio 2010, pag. 8).
In esito a quanto suesposto, nella misura della sua ricevibilità il gravame deve, dunque, essere integralmente respinto.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a RI 4 fr. 500.- per ripetibili.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.