Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_001, 17.2010.24
Entscheidungsdatum
23.11.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 17.2010.24

Lugano 23 novembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 7 giugno 2010 da

RI 1

patrocinato dall' PA 1

contro la sentenza emanata il 22 aprile 2010 dal giudice della Pretura penale nei confronti suoi e di PI 1

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

  2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Al momento dei fatti che qui interessano, RI 1 era impiegato quale magazziniere presso la PC 1, ditta responsabile della gestione operativa dei magazzini, siti a __________, della PC 1, società che si occupa dell’esportazione/vendita di beni di lusso.

B. Con decreto d’accusa 17 agosto 2009, il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di ripetuto furto, consumato e tentato per avere, a __________, in danno della PC 1:

  • nel periodo dal 20 agosto ai primi di settembre del 2007, tagliando il fondo di un pacco pronto per l’invio, già imballato nel cellofan e con applicate le reggette, tentato di sottrarne il contenuto, desistendo poi perché colto dal timore d’essere scoperto;

  • in data 1. ottobre 2007, in correità con PI 1 che gli apriva la porta sapendo che in tal modo più nessun altro poteva entrare nel medesimo locale, aperto una scatola già pronta per l’invio, imballata nel cellofan e con applicate le reggette, tagliandone il nastro adesivo del fondo, desistendo perché colto dal timore di essere scoperto;

  • in data 3/4 ottobre 2007, con le medesime modalità, sempre tagliando il nastro adesivo del fondo e quindi reimballando il pacco nel cellofan e con le reggette, sottratto tre orologi marca Gucci del valore complessivo di EUR 12'350.-.

Il procuratore pubblico ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 5’400.- (corrispondente a 90 aliquote di fr. 60.-) e al pagamento di una multa di fr. 700.- da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 12 giorni.

Contro il decreto d’accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.

C. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 22 aprile 2010, il giudice della Pretura penale ha confermato le imputazioni contenute nel decreto d’accusa ed ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 2’130.- (corrispondente a 71 aliquote da fr. 30.-) oltre che al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’360.-. Nel medesimo giudizio PI 1, pure impiegato quale magazziniere presso la PC 1, è stato prosciolto dall’imputazione di complicità in tentato furto per i fatti del 1° ottobre 2007.

D. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 27 aprile 2010. Nella sua motivazione scritta, presentata il 7 giugno 2010, chiede, in via principale, il suo proscioglimento dall’accusa di furto consumato e la conseguente riduzione della pena inflittagli ad una multa. In via subordinata, chiede l’annullamento della sentenza impugnata per violazione del diritto di essere sentito e il rinvio degli atti alla Pretura penale per un nuovo giudizio.

E. Con scritto 15 giugno 2010, senza svolgere particolari osservazioni, il procuratore pubblico ha chiesto la conferma integrale della decisione impugnata.

Con scritto 16 giugno 2010 la parte PC 1 ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP) nella misura in cui l’accertamento dei fatti è censurabile unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP), ritenuto inoltre che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 5, 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

  1. RI 1 lamenta, anzitutto, la violazione di una norma essenziale di procedura giusta l’art. 288 lit. b CPP rilevando come il primo giudice abbia ritenuto a suo carico le immagini della videosorveglianza da lui acquisite d’ufficio nell’imminenza del dibattimento e “privatamente” consultate, senza che le stesse gli fossero state sottoposte con una contestazione durante il dibattimento. In queste condizioni - spiega RI 1 - le immagini in questione non possono essere considerate quale substrato probatorio della tesi accusatoria “venendo meno il principio del contraddittorio in violazione del diritto di essere sentito”. A detta del ricorrente, gli elementi raccolti durante l’inchiesta possono assumere valore probatorio o indiziante soltanto se il giudice ha reso attento l’imputato che la constatazione da lui operata costituisce un accertamento a suo carico “dandogli così la possibilità di prendere posizione in merito”. Difettando tale modo di procedere - continua RI 1 - gli elementi indizianti estrapolati dal primo giudice dalle immagini della videosorveglianza non possono essere considerati (ricorso, pto. 3.3 pag. 8).

2.1. Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost, assicura, tra l'altro, la facoltà di offrire formalmente e tempestivamente mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'accettazione, di partecipare alla loro assunzione e di esprimersi sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF non pubblicata

  1. maggio 2009 [4A. 153/2009], consid. 4.1. e riferimenti; DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF non pubblicata del 13 aprile 2005 [2P.20/2005] consid. 3.2 e riferimenti; DTF 131 I 153 consid. 3; DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; DTF 124 I 49 consid. 3a, DTF 124 I 241 consid. 2; DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni), inclusa la facoltà di interrogare i testi a carico e a discarico (DTF non pubblicata 5 marzo 2009 [6B.992/2008], consid. 1.1.1. in fine; DTF116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami). In sostanza, il diritto di essere sentito, quale diritto di partecipazione al procedimento, comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciute ad una parte affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura (DTF del 10 marzo 2010 6B_885/2009 consid. 1.3, DTF 135 II 286 consid. 5.1).

2.2. In concreto, è evidente che l’incarto del MP relativo alla fase istruttoria conteneva, oltre che l’AI 25 descritto nell’elenco atti come “rapporto di trasmissione di un CD contenente una serie di fotogrammi estrapolati dai filmati ripresi dal sistema di videosorveglianza attivo all’interno dei locali della PC 1 al momento dei fatti”, anche i filmati integrali che sono la fonte di tale CD. Infatti, il ricorrente, in data 4 novembre 2009, ha chiesto ed ottenuto - previa autorizzazione del procuratore pubblico - dalla Polizia cantonale un disco rigido esterno con la versione integrale delle riprese del sistema di videosorveglianza (cfr. verbale d’interrogatorio 4 novembre 2009 di RI 1 contenuto nell’incarto della Pretura penale n. 10.2009.521).

In queste condizioni, non può certamente essere preteso che, il pretore, chiedendo alla polizia i filmati integrali, abbia proceduto d’ufficio all’acquisizione di una nuova prova (art. 227 cpv. 6 CPP).

In effetti, come visto, il filmato richiesto dal pretore era già agli atti del procedimento penale. Ma non solo. Esso era, addirittura, stato copiato e consegnato all’imputato che ha potuto, così, prenderne concretamente e compiutamente visione e valutarne, con tutto l’agio possibile, il carattere probante.

In queste condizioni, se al dibattimento ha omesso di determinarsi su tale mezzo di prova, il ricorrente non può che piangere se stesso: spettava, infatti, a lui chiedere - se riteneva che ciò fosse rilevante - che di tali filmati si prendesse visione al dibattimento o, semplicemente, discuterne la rilevanza probatoria durante la sua arringa: sostenere, in questa sede, dopo essere rimasto inattivo e silente al dibattimento, la violazione del suo diritto di essere sentito è incompatibile con il principio della buona fede (DTF del 10 marzo 2010 6B_885/2009 consid. 1.4; DTF del 6 novembre 2008 4A_346/2008 consid. 5.1.1) e sfiora la temerarietà.

Pure ardita è la tesi secondo cui vi sarebbe stata, in concreto, una sorta di violazione del principio della pubblicità del dibattimento e dell’immediatezza non avendo il pretore visionato il filmato al dibattimento (ciò che avrebbe, peraltro, reso attento l’imputato del valore indiziante di tale mezzo di prova): basti pensare all’art. 276 cpv. 4 CPP secondo cui il giudice della Pretura penale rende il suo giudizio in base alle risultanze del dibattimento e degli atti e all’art. 249 cpv. 3 CPP - applicabile ai dibattimenti avanti la Pretura penale in forza dell’art. 273 CPP

  • che dispone che, dinnanzi al giudice unico non si procede a lettura di atti dell’istruzione formale, salvo richiesta di parte.

Concludendo, dunque, prendendo atto del contenuto di tali filmati, il primo giudice non ha né violato il diritto di essere sentito del ricorrente né ha proceduto ad una loro “visione privata”: egli si è limitato a valutare, nel rispetto di tutte le norme procedurali, materiale probatorio in atti che poteva, legittimamente, valutare ritenuto che l’esistenza di tale materiale era perfettamente nota alle parti che hanno, pure, avuto la possibilità di determinarsi al riguardo.

  1. RI 1 sostiene, poi, che il primo giudice, nell’accertare che egli ha commesso il furto dei tre orologi marca Gucci “è incorso in svariate conclusioni arbitrarie quo all’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove” e ha omesso di applicare il principio in dubio pro reo.

3.1. Il primo giudice, sulla scorta dei dati informatizzati relativi ad ogni pacco e dei filmati della videosorveglianza, ha innanzitutto ricostruito l’iter dell’imballaggio contenente i tre orologi rubati all’interno del magazzino e quanto successo prima della spedizione di tale imballaggio. In particolare, egli ha accertato che, alle 9.00 del 4 ottobre 2007, RI 1 si trovava nel deposito rinforzato ed era intento a preparare tre palette, su una delle quali si trovava il collo con gli orologi. Il primo giudice ha, poi, accertato che, dopo alcuni minuti, il ricorrente ha condotto la paletta con il pacco interessato nel locale dove si trovava il forno di termoretrazione e la reggiatrice (box 1), precisando come egli, in quel frangente, sia stato per un attimo ripreso dalla telecamera posta nel locale e come, poi, egli abbia depositato la paletta nella zona del locale, larga circa un metro e mezzo, non coperta dalla telecamera. Il primo giudice ha ancora accertato che RI 1 ha depositato le altre due palette fuori dal box 1, piazzandole in modo che rimanessero “adiacenti la porta d’ingresso del medesimo” ed è, poi, entrato alle ore 9.19.00, da solo, nel locale. Continuando con l’accertamento di quanto accaduto quella mattina, il presidente della Pretura penale ha rilevato che, alle ore 9.19.52, il ricorrente è uscito dal box e si è “guardato attorno come per controllare che nessuno volesse entrare nel box 1”, dopodiché è rientrato nel locale chiudendosi la porta alle spalle. Alle ore 9.24.06 - ha ancora accertato il primo giudice - RI 1 ha riaperto la porta del box 1 e, senza parlare con nessuno, è uscito dal box e si è allontanato, lasciando la porta aperta. Il giudice di prime cure ha, dunque, accertato che, nei minuti in cui il ricorrente si è trovato all’interno del box 1 - e meglio, dalle 9.19 alle 9.24

  • egli è sempre rimasto nella zona d’ombra del locale, ritenuto come in caso contrario egli avrebbe azionato il sensore della telecamera posizionata nel box e sarebbe stato ripreso. Per quanto qui d’interesse, il primo giudice ha ancora accertato che RI 1, dalle ore 10.12, ha lavorato al forno di termoretrazione assieme al collega __________ (sentenza impugnata, consid. 7d, pag. 12-14 e consid. 7g pag. 16 per l’accertamento secondo cui RI 1, entrando nel box 1, ha fatto azionare la telecamera). Ciò posto, il primo giudice ha fondato il suo convincimento per cui RI 1 fosse l’autore del furto dei tre orologi sui seguenti elementi. Innanzitutto, egli ha ritenuto che il posizionamento delle due palette davanti alla porta d’entrata del box 1 - considerato anche il tempo impiegato e la cura con la quale RI 1 le ha sistemate - non era motivato da esigenze di servizio e che, perciò, questi le aveva “messe lì apposta per far sì che nessuno potesse guardare dentro l’oblò della porta di accesso”, rilevando, ad ulteriore sostegno della sua tesi, come proprio questa circostanza (e meglio, la paura di venire scoperto da qualcuno che guardava all’interno del box dall’oblò), per ammissione dello stesso ricorrente, “lo aveva fatto desistere nei precedenti tentativi di furto”. (sentenza impugnata, consid. 7g pag. 16). Continuando nell’analisi del filmato, il presidente della Pretura penale ha, poi, evidenziato l’incongruenza dell’atteggiamento di RI 1 che, tra le 9.19 e le 9.24, si è chiuso nel box 1 per poi, subito dopo, andarsene in pausa lasciando tranquillamente aperta la porta del locale (sentenza impugnata, consid. 7g pag. 17). Il primo giudice ha, altresì, rilevato che quanto accertato sulla base dei filmati contraddiceva quanto dichiarato agli inquirenti e, poi, al dibattimento da RI 1 che ha preteso di avere, in quei quattro/cinque minuti in cui si è trovato solo chiuso nel box 1 fuori dalla zona di ripresa della videocamera, “spalettato” ovverosia aveva separato i pacchi a dipendenza della loro dimensione in modo da poter cellofanare per primi quelli grandi affinché trovassero poi posto, al termine dell’operazione, alla base della paletta - mentre il filmato dimostra che tale operazione egli l’aveva già fatta nel locale rinforzato. Inoltre - ha proseguito il primo giudice - se RI 1 avesse effettivamente “spalettato” e avesse, poi, come detto, buttato il primo collo nel forno si sarebbe sicuramente mosso “senza attenzioni e precauzioni particolari con la conseguenza che sarebbe stato molto verosimilmente ripreso” dalla telecamera, considerato, in particolare, che il responsabile del magazzino preziosi - __________ - ha riferito che il punto in cui veniva sistemata la paletta con i pacchi da imballare e le persone che armeggiano con la macchina del cellofan sono visibili alla videosorveglianza (sentenza impugnata, consid. 7g pag. 16 e consid. 7h pag. 17). Continuando, il primo giudice ha sottolineato come RI 1 non sia credibile nemmeno quando afferma che, quel mattino, la macchina per cellofanare non funzionava correttamente visto che risulta dal filmato di cui s’è detto che la macchina era stata, seppur per poco, normalmente utilizzata anche dopo il momento in cui RI 1 pretende di averne constatato il malfunzionamento (sentenza impugnata, consid. 7e, 7f e 7g, pag. 14 - 16).

Il primo giudice ha, poi, rilevato come lo stesso ricorrente, in occasione dell’interrogatorio del 7 novembre 2007, abbia rilasciato sull’argomento delle dichiarazioni contraddittorie, sostenendo dapprima che aveva dovuto sospendere il lavoro perché la macchina non funzionava correttamente e che la stessa era stata riparata solo nel pomeriggio per poi dichiarare che era possibile che egli quella mattina avesse ancora cellofanato o reggiato qualche collo (sentenza impugnata, consid. 7e pag. 15) In terzo luogo, il primo giudice ha accertato che RI 1 ha mentito affermando di essere uscito dal box 1 in cerca d’aiuto, considerato come risulti dal filmato che egli si è, invece, semplicemente “fermato guardingo sulla porta per qualche secondo” ciò che - annota il primo giudice - lascia piuttosto presagire che egli volesse “assicurarsi e verificare che non ci fosse nessuno nei paraggi” (sentenza impugnata, consid. 7g, pag. 16). Il giudice di prime cure ha, infine, rimarcato che la poca credibilità di RI 1 in merito al malfunzionamento del forno e al fatto che egli cercasse aiuto risulta anche dalla circostanza - accertata sulla base dei filmati - secondo cui egli, quando è uscito dal locale alle ore 9:24, non ha cercato qualcuno per farsi aiutare ma si è subito allontanato nonché dalle dichiarazioni di __________, secondo cui il rotolo di cellofan poteva essere sostituito anche da una persona sola (sentenza impugnata, consid. 7g e consid. 7h, pag. 17). A sostegno del suo convincimento secondo cui RI 1 é l’autore del furto dei tre orologi, il primo giudice ha, poi, accertato, sulla scorta delle deposizioni del teste __________, che lo stesso ricorrente sapeva che accanto alla porta del box 1 erano posizionati alcuni monitor tramite i quali era possibile visualizzare le riprese dell’impianto di videosorveglianza e che egli, dunque, sapeva che avrebbe potuto agire all’interno del box 1 rimanendo all’esterno del campo della telecamera (sentenza impugnata, consid. 7h, pag. 17). Il primo giudice ha, poi, posto l’accento sulla situazione economica di RI 1 rilevando che, al momento dei fatti, egli “si trovava in una difficile, per non dire disperata, situazione personale ed economica”, avendo sperperato, poco prima del furto, “tutto lo stipendio del mese” al casinò (tanto che aveva dovuto chiedere ad una zia un prestito di EUR 2'000.-) ed intrattenendo, per giunta, una relazione extra-coniugale con una donna uzbeka alla quale da due mesi pagava l’affitto (EUR 350.- al mese) e cui “dava tutto”: (cene in ristoranti e pizzerie, regali costosi, …). Sulla portata indiziaria di tale accertamento il primo giudice ha rilevato che “appare in tutta evidenza la coincidenza temporale tra le perdite finanziarie e i furti tentati e consumati a lui ricondotti, sebbene ve ne siano stati altri a lui comunque non riconducibili” (sentenza impugnata, consid. 7l pag. 18-19). A sostegno della poca credibilità di RI 1 il primo giudice ha, infine, ancora ritenuto le contraddizioni riscontrate nella versione fornita dallo stesso ricorrente a giustificazione del fatto, accertato sulla scorta dei filmati, secondo cui il collega PI 1 gli aveva mostrato, al suo rientro da un periodo di malattia, un oggetto luccicante non meglio definito (sentenza impugnata, consid. 7n pag. 20-22). Considerato quanto precede, dopo aver ancora rilevato che “per gli altri dipendenti della PC 1 non vi sono (…) elementi di sospetto” e che il ricorrente “aveva già tentato in precedenza due volte di rubare in situazioni analoghe”, il primo giudice è giunto alla conclusione che RI 1 è l’autore del furto dei tre orologi marca Gucci (sentenza impugnata, consid. 7o e 7p, pag. 22-23).

3.2. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). E’, invece, necessario indicare e sostanziare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1). Il precetto in dubio pro reo è il corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e disciplina sia la valutazione delle prove sia la ripartizione dell'onere probatorio. Per quanto riguarda l'onere probatorio, esso impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Al proposito la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce - come il Tribunale federale - di libero esame (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40, 124 IV 86 consid. 2a pag. 87). Per quanto attiene invece alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie (DTF 129 I 8 consid. 2.1. pag. 9; 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 2c pag. 37). Il precetto non impone però che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi che sono atti a fondare il convincimento del tribunale quando, valutati globalmente, consentono di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'accusato (STF 12 febbraio 2003, inc. 1P.333/2002 consid. 1.4; STF 10 gennaio 2002, inc. 6P.93/2001 consid. 3c; STF 25 settembre 2000, inc. 1P.608/1999 consid. 3d; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006 consid. 3.9; STF 28 giugno 2004, inc. 6P.72/2004 consid. 1.2; STF 7 maggio 2003, inc. 6P.37/2003 consid. 2.2). Ritenuto che semplici dubbi astratti e teorici sono sempre possibili, il principio è disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire sulla colpevolezza, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, dubbi rilevanti e insopprimibili (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40; 17.2002.45).

3.3. RI 1 contesta, innanzitutto, gli accertamenti operati dal primo giudice sulla scorta delle riprese della videosorveglianza sostenendo che essi “emanano da un’unilaterale ed inammissibile assunzione di prove da parte del giudice” e, quindi, non possono essere utilizzati a suo carico. In particolare, egli sostiene che, per tale motivo, non possono essere utilizzati gli accertamenti secondo cui egli aveva già proceduto a separare i colli per dimensione quando ancora si trovavano nel locale rinforzato, quello secondo cui egli, entrando nel box 1, ha per un attimo fatto azionare la telecamera e quello secondo cui egli ha depositato due palette proprio davanti alla porta d’entrata del box 1 in modo da ostruire la visione attraverso l’oblò (ricorso, pto. 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4 pag. 9).

a) Ricordato che, come visto al consid. 2, la tesi ricorsuale secondo cui il filmato non era utilizzabile come elemento di prova è del tutto infondata, non si può che rilevare che, così come formulata, la censura d’arbitrio è immotivata e, quindi, irricevibile.

3.4. Continuando nel suo esposto, RI 1 censura d’arbitrio anche l’accertamento del primo giudice secondo cui egli sapeva che nel box 1 vi era una zona d’ombra sostenendo che esso contrasta con le deposizioni del teste __________ che ha affermato di avere scoperto l’esistenza di zone d’ombra solo su indicazione del responsabile della sicurezza, signor __________, e di non essere in grado di riferire se le stesse sono constatabili anche dai monitor posti accanto alla porta del box 1. D’altra parte - continua il ricorrente - egli ha dimostrato di non essere a conoscenza delle zone d’ombra per atti concludenti, mettendo in atto il tentativo di furto del 1. ottobre 2007 mentre si trovava nel raggio d’azione della telecamera, (ricorso, pto. 3.4, pag. 11).

a) La critica ricorsuale è votata all’insuccesso. Al di là di ciò che __________ sapeva o non sapeva, è infatti sicuramente sostenibile l’opinione del primo giudice secondo cui RI 1, che da parecchi mesi lavorava presso la __________, non poteva non avere notato i monitor, posti accanto all’entrata di un locale da lui regolarmente frequentato, che indicavano le riprese dell’impianto di videosorveglianza e, pertanto, sapesse dell’esistenza di zone fuori dal campo di ripresa delle telecamere. Nemmeno la circostanza per cui RI 1, il 1° ottobre 2007, ha messo in atto un tentativo di furto facendosi riprendere dalla telecamera basta per far apparire arbitrario il citato accertamento, ritenuta la possibilità che, in quel caso, egli abbia agito d’istinto senza riflettere su fatto che potesse essere ripreso o confidando nel fatto che il suo agire fosse, comunque, occultato dalla reggiatrice dietro la quale si era portato (cfr. sentenza impugnata, consid. 6f, pag. 9).

3.5. Il ricorrente contesta l’accertamento del primo giudice secondo cui il forno, quel giorno, funzionava osservando come sia certamente verosimile che il forno avesse, invece, dei problemi ritenuto che lui li ha segnalati prima che gli venisse contestata la ricostruzione del suo tempo di permanenza nel locale e, dunque, spontaneamente e non per giustificare il fatto che egli non era stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza (ricorso, pto. 3.2 pag. 6).

a) La censura è chiaramente appellatoria. Ma, quand’anche ciò non fosse, essa andrebbe, comunque, respinta. Il primo giudice ha accertato che, quel mattino, il forno funzionava dopo avere rilevato, sulla scorta del filmato, che esso era stato utilizzato senza problemi da __________ e dallo stesso RI 1 a partire dalle ore 10.12 di quel mattino (sentenza impugnata, consid. 7d, pag. 12-14). Ritenuto che non risultano esservi stati, fra le 9.24 e le 10.12, interventi di riparazione, l’accertamento del primo giudice secondo cui il forno funzionava - e secondo cui, dunque, RI 1, sulla questione, ha mentito - resisterebbe anche ad un libero esame.

3.6. Proseguendo nel suo allegato, il ricorrente sostiene come né il fatto che gli ha chiuso la porta dietro di sé né il fatto che, prima di farlo, egli si è soffermato sull’uscio possono essere interpretati come elementi indizianti a suo carico. Da un lato - egli sostiene - la semplice chiusura della porta non poteva costituire una misura di sicurezza, data la presenza di impiegati nel locale adiacente e, d’altro lato, se avesse voluto rubare “con la certezza di non poter essere colto sul fatto”, egli non si sarebbe limitato a chiudere la porta ma “avrebbe potuto bloccarla” (ricorso, pto. 3.3.6, pag. 10).

Inoltre, non si comprende - continua il ricorrente - il motivo per cui il primo giudice ha considerato che, quando è uscito dal box 1 e si è guardato attorno, lo ha fatto per verificare che non ci fosse nessuno nei paraggi e potere così agire indisturbato: non è dato sapere - precisa il ricorrente - come mai il giudice abbia deciso di preferire tale spiegazione a quella da lui riferita secondo cui egli cercava qualcuno che potesse aiutarlo (ricorso, pto. 3.3.5, pag. 9-10). Infine, il ricorrente contesta l’accertamento del primo giudice secondo cui egli, una volta lasciato, alle 9:24, il box 1, non ha cercato aiuto (ricorso, pto. 3.3.7, pag. 10).

a) La censura relativa alla chiusura della porta è irricevibile in quanto di chiara matrice appellatoria.

Per sostanziare l’arbitrio, infatti, non basta proporre un’interpretazione del materiale probatorio diversa da quella fatta dal primo giudice ma occorre dimostrare per quale motivo questi è caduto, nel suo giudizio, in un errore grossolano e macroscopico.

In via abbondanziale, si osserva come l’interpretazione dei fatti accertati grazie alle riprese dell’impianto di videosorveglianza operata dal primo giudice sia del tutto sostenibile nella misura in cui egli ha inserito ogni azione in un quadro armonico rilevandone, in ogni punto, le contraddizioni con lo svolgimento delle normali attività lavorative e trovandone, invece, una sostenibile congruenza con l’ipotesi accusatoria.

In particolare, se la chiusura della porta è, in sé, elemento neutro, essa non lo è più se inserita nel contesto secondo cui tale chiusura non è né imposta né abituale nella normale attività lavorativa e, soprattutto, se letta insieme allo spostamento delle palette (non motivato da esigenze di lavoro) e al loro posizionamento in modo da impedire dall’esterno la vista attraverso l’oblò della porta.

In relazione, invece, alla censura relativa al “guardarsi intorno guardingo”, si osserva che, se è vero che, di per sé, l’attitudine tenuta dal ricorrente sull’uscio del box 1 avrebbe anche potuto essere interpretata come quella di chi cerca qualcuno che possa aiutarlo a riparare il forno, è anche soprattutto vero che tale interpretazione non è certamente più sostenibile avuto riguardo a tutti gli elementi accertati dal primo giudice. In particolare, non lo è più se si pon mente all’accertamento - come visto sopra, ineccepibile - secondo cui il forno funzionava.

Da questo accertamento, infine, deriva la correttezza dell’accertamento secondo cui RI 1, quando ha lasciato il locale alle 9.24, non cercava qualcuno che potesse aiutarlo a riparare la macchina.

3.7. Continuando, il ricorrente sostiene che il fatto che egli, in quei 5 minuti, è rimasto nella zona non coperta dalla telecamera non può essere considerato come un elemento a suo carico ritenuto che il teste __________, al dibattimento, ha dichiarato che “l’imbocco della macchina del cellofan si trova ancora in zona d’ombra” e che può succedere “che un collaboratore debba operare in questo punto in due situazioni: in un caso quando occorre sostituire i rotoli di cellofan e nell’altro quando la macchina non funziona correttamente (non riesce a tagliare la plastica) e occorre spingere manualmente un pacco sul nastro”. Significativo, a questo proposito - continua il ricorrente - è anche la dichiarazione di __________ secondo cui è possibile che, per sostituire il rotolo di cellofan, l’addetto alla macchina si debba mettere per almeno due o tre minuti davanti all’imbocco del tunnel e, dunque, nella zona d’ombra. (ricorso, pto. 3.2 pag. 6-7).

a) La censura è irricevibile nella misura in cui si diparte da un’ipotesi fattuale diversa da quella accertata dal primo giudice. Da un lato, il primo giudice ha accertato che la macchina funzionava (accertamento, come visto, che resisterebbe anche ad un libero esame). D’altro lato, non risulta che RI 1 abbia mai preteso di avere dovuto, in quei 5 minuti, cambiare il rotolo di cellofan (né che abbia proceduto alla spinta manuale del pacco sul nastro).

Pertanto, non occorre dilungarsi al riguardo.

A titolo abbondanziale, ci si limita, qui, a rilevare che il ricorrente non può essere seguito laddove egli sostiene di avere parlato dei problemi di funzionamento del forno prima di conoscere la versione di __________ con la ricostruzione del suo tempo di permanenza nel locale. Risulta, infatti, dagli atti come a RI 1, già in occasione del verbale del 22 ottobre 2007, gli inquirenti avevano contestato le videoregistrazioni che ripercorrevano l’iter degli imballaggi contenenti gli orologi sottratti (cfr. verbale d’interrogatorio RI 1 del 22 ottobre 2007, pag. 5). Egli, pertanto, quando ha fatto riferimento ai problemi del forno nel suo verbale del 7 novembre 2007 (cfr. pag. 3), già sapeva che avrebbe dovuto giustificare la sua permanenza nella zona d’ombra del box 1.

3.8. RI 1 sostiene ancora che la circostanza per cui egli, al momento dei fatti, si trovava in una precaria situazione economica non è tale “da avvalorare la tesi di colpevolezza quo al furto consumato”. Egli, in particolare, rileva come la situazione non era così disperata come illustrato dal primo giudice, ritenuto che egli, nonostante avesse “bruciato” tutto lo stipendio del mese di settembre al casinò, si era rivolto alla madre e alla zia ottenendo un prestito di EUR 2'000.- per far fronte alle sue primarie necessità, dimostrando così “di non aver perso di vista le modalità del prestito quale legittimo metodo per rientrare nei ranghi”. In siffatte circostanze - conclude il ricorrente - “non v’è chi non veda come si fosse trattato di una sporadica sbandata, fortunatamente superata” (ricorso, pto. 3.6, pag. 12).

a) Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, è ancora una volta a ragione che il primo giudice ha ritenuto che la precaria situazione economica in cui versava RI 1 a fine settembre costituisca il movente dei furti e che, pertanto, insieme a tutti gli altri elementi di fatto accertati, contribuisca a supportare l’ipotesi accusatoria. Il primo giudice ha, infatti, ben evidenziato come RI 1, proprio a fine settembre, si fosse giocato per la prima volta l’intero salario mensile, e non si può certamente sostenere che bastasse il prestito concesso dalla zia per far fronte a tutte i suoi impegni (non solo al mantenimento della famiglia ma alle esigenze della giovane “amica”).

3.9. Determinandosi ancora sulla considerazione del primo giudice secondo cui per gli altri dipendenti della __________ non vi sono elementi di sospetto, il ricorrente rileva che, secondo la descrizione di , il collo contenente gli orologi rubati è stato manipolato anche da altri quattro impiegati dalla ditta () ed è rimasto, per alcuni “periodi morti”, depositato nei vari locali del magazzino. D’altra parte - continua - nemmeno si può escludere che il pacco sia stato manomesso prima della sua presa in consegna per la termoretrazione e la reggiatura da qualcuno che non lo ha trattato in prima persona (ricorso, pto. 3.9, pag. 15-16).

a) L’argomentazione è di natura palesemente appellatoria: la semplice possibilità che i fatti si siano svolti in modo diverso da quanto accertato, non basta a rendere arbitrarie le conclusioni del primo giudice. In concreto, se è possibile che un terzo abbia commesso il furto, tale ipotesi rimane la meno plausibile ritenuta la più che sostenibile ricostruzione degli eventi operata dal primo giudice.

Del resto, a titolo abbondanziale, si ricorda, qui, come il primo giudice abbia ricostruito gli spostamenti del collo contenente i tre orologi Gucci, precisando che esso è praticamente sempre stato sottoposto al controllo delle telecamere o comunque rinchiuso nel deposito rinforzato (sentenza impugnata, consid. 7d pag. 11-14).

3.10. Non pertinente è, infine, l’argomentazione secondo cui il primo giudice, nel valutare i due precedenti tentativi di furto messi in atto dal ricorrente, ha omesso di considerare che essi sono stati commessi con modalità diverse da quelle del furto di cui al DA (ricorso, pto. 3.1 pag. 4-5). Precisato come tali precedenti tentativi possano essere, senza arbitrio, ritenuti come elementi (da soli, totalmente insufficienti) che supportano la conclusione di colpevolezza tratta dalla valutazione di tutte le altre circostanze accertate, il miglioramento della procedura messa in atto tra il 3 e il 4 ottobre 2007 non è certamente un elemento che possa rendere arbitraria - e, cioè, insostenibile - la citata conclusione: basti pensare all’adagio “sbagliando s’impara”.

Concludendo, ricordato come sia ineccepibile anche l’accertamento secondo cui il ricorrente, nel lasso di tempo trascorso nella zona d’ombra del box 1, non ha spalettato visto che, come risulta dai filmati, egli lo aveva già fatto nel locale rinforzato, è sulla scorta di una serie di elementi di fatto accertati senza arbitrio e valutati in modo sostenibile che il primo giudice è giunto alla conclusione secondo cui RI 1 è l’autore del furto dei 3 orologi.

Il primo giudice ha infatti fondato il suo convincimento su una serie di indizi valutati complessivamente, in modo obiettivo e coerente. In particolare, egli ha dapprima accertato in modo del tutto sostenibile, come il ricorrente, la mattina del 4 ottobre 2007, dopo aver condotto la paletta con il pacco manomesso nel box 1 e dopo aver sistemato - con cura e senza un motivo riconducibile alla sua normale attività - due palette davanti alla porta d’ingresso del box in modo da impedire la vista attraverso l’oblò, si è chiuso nel locale trattenendosi per cinque minuti in una zona che egli sapeva non coperta dal sistema di sorveglianza. In modo più che sostenibile il primo giudice ha, poi, rilevato che il ricorrente non ha saputo dare una spiegazione plausibile su quanto da lui fatto nei cinque minuti in cui è rimasto nella zona d’ombra del box 1, deducendone la sua volontà di nascondere la verità. È, infine, sempre senza arbitrio che il primo giudice ha confortato il suo convincimento con il fatto che RI 1 versava in una precaria situazione economica e necessitava di denaro, con il fatto che egli già in precedenza aveva messo in atto due tentativi di furto ai danni del datore di lavoro così come con il fatto che non sussistono elementi di sospetto a carico di altri dipendenti della __________. Considerato come il primo giudice sia, dunque, giunto alla convinzione della colpevolezza di RI 1 sulla scorta di una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, è a torto che il ricorrente lamenta una mancata applicazione del principio in dubio pro reo.

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono, perciò, posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico del ricorrente.

  1. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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  • art. 276 CPP
  • art. 288 CPP
  • art. 295 CPP

CPP

  • art. 288 CPP

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