Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_001, 17.2010.22
Entscheidungsdatum
11.10.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 17.2010.22

Lugano 11 ottobre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretaria:

Dell'Oro, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 7 giugno 2010 da

RI 1 rappr. dall' PA 1

contro la sentenza emanata il 4 maggio 2010 dal giudice della Pretura penale nei confronti di

RI 2

e

RI 3

entrambi rappr. dall' PA 2

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

  2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa 22 giugno 2009, il procuratore pubblico ha riconosciuto RI 3, segretario sindacale, autore colpevole di violazione di domicilio per essersi introdotto, 11 novembre 2008, di comune accordo con RI 2, negli spazi di pertinenza della RI 1, indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto e malgrado l’ingiunzione a uscire più volte fattagli.

Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di RI 3 alla pena pecuniaria di 8 aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 880.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 200.- e al pagamento di tasse e spese.

B. Per gli stessi fatti - e per avere bloccato con un piede la porta d’accesso che una dipendente tentava di chiudere - il procuratore pubblico, con decreto di accusa di pari data, ha riconosciuto anche RI 2, pure sindacalista, autore colpevole di violazione di domicilio e, in applicazione della pena, ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 8 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 800.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 200.- e al pagamento di tasse e spese, rinviando la RI 1 al competente foro per le pretese di natura civile.

C. Statuendo sulle opposizioni presentate dagli accusati, con sentenza 4 maggio 2010 il giudice della Pretura penale ha prosciolto entrambi dall’accusa di violazione di domicilio. Respingendo le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile nei loro confronti, il primo giudice ha precisato che nei confronti di RI 2 il rinvio al foro civile era, in ogni caso, già cresciuto in giudicato poiché previsto in un punto del decreto d’accusa che non è stato oggetto di opposizione da parte della RI 1.

D. In data 5 maggio 2010, la parte civile ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del primo giudice. Nei motivi del gravame, presentato il 7 giugno seguente, la RI 1 rimprovera al primo giudice di avere erroneamente ritenuto non valida la querela, di avere accertato arbitrariamente lo svolgimento dei fatti e di avere applicato erroneamente il diritto ritenendo un errore sui fatti e postula, pertanto, la riforma della pronuncia in questione e la condanna dei due sindacalisti per violazione di domicilio e al conseguente suo risarcimento di fr. 4'129.75 (comprensivi di spese legali e perdita di guadagno del direttore).

E. Con memoriale datato 22 giugno 2010, i due accusati prosciolti si sono opposti all’accoglimento del ricorso ritenendolo irricevibile ed in ogni caso infondato.

Dal suo canto, il procuratore pubblico, con scritto 15 giugno 2010, ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare e si é rimesso al giudizio di questa Corte.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3).

  1. Data la natura della contestazione, occorre esaminare in primo luogo la censura della ricorrente riguardante la validità della querela penale (con costituzione di parte civile) presentata il 9 febbraio 2009.

2.1. Il primo giudice ha considerato, “a titolo di premessa e con valore abbondanziale”, che la querela della RI 1 non era stata presentata validamente (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 11) poiché dagli atti emerge che “la procura all’avv. PA 1 per rappresentare la RI 1 nella presente procedura penale è stata conferita dal signor __________ (come si vede chiaramente dal confronto delle firme con quelle del suo verbale di audizione)”, non risultando dall’estratto del Registro di commercio della società alcun potere di firma individuale del signor __________, e non essendo stata prodotta alcuna delega in suo favore o qualsiasi altro atto “dal quale si possa desumere che gli sia stata conferita competenza in materia”. La querela - conclude il primo giudice - è così “priva di valenza giuridica poiché effettuata a nome di una società da parte di persone non autorizzate a rappresentarla” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 11).

Dopo avere precisato che tale conclusione “renderebbe inutile qualsiasi ulteriore approfondimento”, il primo giudice ha, comunque, ritenuto opportuno assolvere i due imputati solo dopo un esame di merito della vicenda (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 11).

2.2. La società ricorrente insorge contro tale conclusione sostenendo che __________, direttore della società, “era autorizzato, così come ha fatto, a sporgere regolare querela per violazione di domicilio (cfr. verbale di polizia, __________, del 25 febbraio 2009, p. 2), come pure a sottoscrivere la relativa procura all’avv. PA 1, legale della società (cfr. procura allegata alla querela 9 febbraio 2009)” (ricorso, pag. 3).

E’ infatti assolutamente errato - continua la ricorrente - considerare che la mancata iscrizione di __________ a Registro di commercio come titolare di un diritto di firma implichi una sua carenza di legittimazione per presentare una querela per la società (ricorso, pag. 3) poiché la facoltà di inoltrare querela a nome e per contro di una persona giuridica si determina in base all’organizzazione interna della società, valutando “chi ha il compito (…) di occuparsi dei suoi interessi lesi dalla contravvenzione/delitto”, ciò che nel caso concreto spetta al direttore __________ (ricorso, pag. 3). Irrilevante dunque - conclude la ricorrente - che egli non sia iscritto a Registro di commercio o che non abbia ricevuto una procura ad hoc dal Consiglio di amministrazione della società: “il potere di esercitare il controllo di quanto avviene all’interno dello stabilimento di lavoro, come pure di intraprendere tutte le misure atte a salvaguardare il regolare svolgimento dell’attività lavorativa e la tutela della proprietà può essere conferito tacitamente, per atti concludenti od essere” - come nella fattispecie - “implicito nella funzione svolta” (ricorso, pag. 4).

2.3. Giusta l’art. 186 CP chiunque indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

L'art. 30 cpv. 1 CP (corrispondente al previgente art. 28 cpv. 1 vCP) prescrive che, se un reato è punibile solo a querela di parte - come è il caso per la violazione di domicilio - chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia punito.

La querela penale è una dichiarazione di volontà incondizionata mediante la quale la parte lesa domanda all'autorità competente il promuovimento dell'azione penale (STF 1. settembre 2005, inc. 6S.110/2005, consid. 2.2; DTF 128 IV 81 consid. 2a; 115 IV 2 consid. 2a; 108 Ia 99 consid. 2; 106 IV 244 consid. 1 e rif.; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 2007, ad art. 30 n. 1.2). In quanto condizione dell’azione penale (e non di punibilità dell’atto, secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, cfr. DTF 129 IV 305, consid. 4.2.3), la validità di tale atto deve essere esaminata d'ufficio (STF 11 agosto 2004, inc. 6S.439/2003, consid. 6; sentenza CCRP 18 febbraio 2000, inc. 17.1999.61, consid. 4; Riedo, Basler Kommentar, ad art. 30 n. 67 e rif.). L’esistenza di un difetto formale della querela comporta l'abbandono del procedimento (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, vor art. 30 CP, n. 4 e 11; Riedo, op. cit., ad art. 30 n. 71). Il diritto federale lascia alla procedura cantonale la facoltà di definire i requisiti di forma della querela (DTF 90 IV 170; 103 IV 132 con rif.; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., ad art. 30 n. 1.3): l’art. 68 CPP prevede che essa deve essere presentata in forma scritta (Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP ticinese, ad. art. 68 n. 6).

Quando la querela è sporta a nome e per conto di una persona giuridica, occorre riferirsi alla struttura interna della società per determinare chi è legittimato a presentare un tale atto. In generale, questa qualità appartiene all’organo che ha per compito di vegliare sugli interessi che sono stati lesi dall’infrazione e i cui poteri sono menzionati a Registro di commercio. Nella società anonima, si tratta, di principio, del Consiglio di amministrazione (DTF 118 IV 167, consid. 1; 99 IV 2/5 consid. a-d; Riedo, op. cit., ad art. 30 n. 60; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., ad art. 30 n. 1.8; Stoll, Commentaire Romand, CP, ad art. 30 n. 31; v. anche CCRP 22 febbraio 2010, inc. 17.2009.30, consid. 2).

Laddove il firmatario della querela non disponga dei necessari poteri di rappresentanza, la querela è ammissibile soltanto se la ratifica dell’avente diritto interviene prima della scadenza del termine di tre mesi dell’art. 31 CP (DTF 118 IV 167 consid. 1; 103 IV 72 consid. 4b; cfr. CCRP 18 febbraio 2000, inc. 17.1999.61, consid. 4, in cui una querela per reati contro l’onore non è stata considerata valida in quanto firmata unicamente da un rappresentante iscritto a registro di commercio con diritto di firma a due, e ratificata da un altro titolare di diritto di firma dopo la scadenza del termine di tre mesi).

Il diritto di presentare querela è di principio solo personale e non può essere trasferito ad altri. La persona lesa può, tuttavia, designare un rappresentante e delegargli tale facoltà (DTF 122 IV 207, consid. 3c).

In tale ambito, il Tribunale federale distingue il caso dei reati in cui è in gioco una violazione di diritti patrimoniali (quali ad esempio il furto ex art. 139 CP) o una violazione di diritti strettamente personali (quale ad esempio il diritto all’onore protetto dall’art. 173 CP).

In questo ultimo caso, il rappresentante prescelto non potrà decidere autonomamente se presentare o meno la querela, ma avrà bisogno di una procura ad hoc che lo autorizzi ad agire in tal senso nel caso specifico (DTF 118 IV 167 consid. 1; 99 IV 4 consid. d, 73 IV 70 consid. 4; v. anche Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2008, ad 30 n. 5; Riedo, Basler Kommentar, II ed. 2007, ad art. 30 n. 63-64). Nel secondo caso, invece, il rappresentante potrà agire autonomamente, sulla base di una procura generale conferitagli anche prima della commissione del reato (DTF 122 IV 207, consid. 3c; Trechsel, op. cit., ad 30 n. 5; Riedo, op. cit., ad art. 30 n. 63-64).

Il Tribunale federale ha precisato che non rientrano nella categoria dei diritti strettamente personali (per loro natura inerenti la persona dell’avente diritto, o che dipendono dal suo stato, come ad esempio l’onore) quei diritti “semplicemente” personali, che non derivano direttamente dalla persona del titolare ma dal contenuto di un rapporto di diritto determinato, di natura pubblica o privata, reale o personale/obbligazionaria, assimilandoli ai diritti patrimoniali (DTF 118 IV 167, consid. 1c e rif.).

In caso di violazione di domicilio, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il bene giuridicamente protetto dalla norma penale è la libertà di domicilio (Hausrecht), che comprende la facoltà di vivere in luoghi determinati in maniera indisturbata e di manifestarvi liberamente la propria volontà (DTF 128 IV 81 consid. 3, 122 IV 207, consid. 3c; 118 IV 167 consid. 1c; v. anche sentenza CCRP 17 febbraio 2005, inc. 17.2002.47, consid. 4; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2. ed., ad art. 186 CP n. 5a). L’Hausrecht appartiene a colui che ha il potere effettivo di disporre dei luoghi, che sia in virtù di un diritto reale o personale o ancora in virtù di un rapporto di diritto pubblico (così, nell’ipotesi di un contratto di locazione, l’avente diritto è il conduttore e non il proprietario; DTF 118 IV 167, consid. 1c). Da ciò deriva, secondo l’alta Corte, che la legittimazione per presentare una querela fondata sull’art. 186 CP non ha la sua fonte nella persona stessa del leso (come è, ad esempio, il caso per lesioni all’onore o all’integrità corporea/corporale), ma esclusivamente nel contenuto della relazione di diritto che fonda il potere di disporre dei luoghi. Pertanto, ai diritti di rappresentanza per sporgere una querela in caso di lesione della libertà di domicilio è corretto riservare lo stesso trattamento riservato ai casi di lesione dei diritti patrimoniali (DTF 118 IV 167, consid. 1c).

Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza federale, trattandosi di salvaguardare interessi commerciali della società, e nella misura in cui la querela non sia contraria alla volontà di quest’ultima, un mandatario commerciale ex art. 462 CO può validamente sporgere querela per la SA per violazione di domicilio, anche senza preventiva decisione del Consiglio di amministrazione (DTF 118 IV 167 consid. 1; 99 IV 4 consid. d, 73 IV 70 consid. 4).

In questi casi, il Tribunale federale tende infatti a considerare la funzione svolta dal dipendente - o meglio, a verificare se il suo ruolo consiste nel vegliare alla salvaguardia del bene giuridicamente protetto e leso dall’infrazione - piuttosto che l’esistenza di poteri speciali in suo favore (cfr. anche Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, ad art. 186 CP, n. 50).

Nel caso concreto già richiamato - concernente una società immobiliare a beneficio di un mandato generale ex art. 462 CO, che aveva presentato una querela per conto di un’altra società anonima, proprietaria dell’immobile dato in gestione alla prima - l’alta Corte ha considerato la società immobiliare legittimata a presentare querela penale per violazione di domicilio in rappresentanza della società proprietaria dell’immobile, i cui diritti erano manifestamente lesi nelle circostanze del caso, nonostante non disponesse di una procura ad hoc in tal senso (DTF 118 IV 167, consid. 1c e rif.) precisando che un tale mandato generale (in casu, conferito esplicitamente alla società immobiliare dalla proprietaria dell’immobile) avrebbe anche potuto essere conferito tacitamente, per atti concludenti (DTF 118 IV 167, consid. 1c).

Anche la giurisprudenza dell’Obergericht del Canton Zurigo, così come modificata da una sentenza del 15 settembre 2005 (ZR 104 (2005) pag. 289-291, riassunta anche in AJP 2006, pag. 860-861), considera che nel caso di reati contro il patrimonio o contro la libertà di domicilio, per determinare la legittimazione a presentare una querela per una persona giuridica non è decisiva l’esistenza di un diritto di firma risultante dal Registro di commercio, nel senso che l’assenza di tali poteri non basta per invalidare una querela (come era il caso nella precedente e criticata giurisprudenza della Corte cantonale zurighese). Risulta, invece, essenziale determinare se la persona che ha presentato la querela era incaricata, espressamente o tacitamente, di salvaguardare gli interessi della persona giuridica in questione lesi dall’infrazione.

Nemmeno un’autorizzazione speciale a stare in lite ex art. 462 cpv. 2 CO si rivela necessaria, se la querela serve solo a mettere le autorità inquirenti nella condizione di iniziare il procedimento; l’atto di sporgere querela non presuppone una partecipazione attiva del querelante alla procedura e, dunque, nemmeno uno “stare in giudizio” (sentenza citata e DTF 73 IV 70 consid. 3; v. anche Riedo, op. cit., ad art. 30 n. 64).

Nella sentenza summenzionata, è stata riconosciuta la legittimazione a sporgere una querela per violazione di domicilio da parte di un amministratore di immobili (Liegenschaftenverwalter) dipendente della società proprietaria dello stabile, nonostante questi non facesse parte del Consiglio di amministrazione e a Registro di commercio figurasse solo come titolare di una firma collettiva a due. Secondo la Corte, infatti, tale limitazione del potere di firma non incide sul fatto che egli, in forza della sua funzione di amministratore di immobili in seno alla società, era chiamato a garantire i diritti patrimoniali della società e deve dunque essere considerato, per tale fatto, legittimato a presentare una querela penale per un delitto contro tale bene giuridicamente protetto indipendentemente.

2.4. Nella fattispecie, non sono contestati gli accertamenti del primo giudice secondo cui __________ è l’autore della firma sulla procura rilasciata all’avv. PA 1 né che quest’ultimo non abbia alcun potere di firma in base al Registro di commercio.

La procura conferita all’avv. PA 1 è datata 9 febbraio 2009 ed indica quale querelante la “RI 1”.

Va, qui, menzionato che a tale data non esisteva alcuna SA così denominata con sede a __________. Come risulta dal Registro di commercio, la RI 1 è una società con sede principale a __________, i cui i poteri di firma sono conferiti a __________ (presidente), __________ (amministratore), oltre a __________ (entrambi con firma collettiva a due). Posteriormente al dibattimento, è stata iscritta a RC una succursale della società con sede a __________, all’indirizzo indicato sulla querela, ma non sono stati modificati i diritti di firma.

Le signore D. e S. hanno dichiarato di essere alle dipendenze della RI 1 e che __________ era il loro superiore (“direttore amministrativo” cfr. verbali d’interrogatorio di D., pag. 1, e di S., pag. 2), come da lui affermato.

Gli accusati non hanno, durante il procedimento, contestato tale suo ruolo. Inoltre, va, al proposito, sottolineato che, durante lo svolgimento dei fatti, essi - riferendosi ad un procedimento civile intentato per questioni salariali da una dipendente della società e conclusosi con la condanna della RI 1 da parte del giudice di pace; verbali d’interrogatorio di D., pag. 3, episodio confermato da RI 3, pag. 4, e da RI 2, pag. 5 - avevano pure fatto cenno al fatto che il direttore aveva già fatto una figuraccia davanti al pretore e che, da questo, si deve dedurre che anche in tale procedimento __________ era intervenuto in rappresentanza della società.

Da questi elementi risultanti dall’incarto va concluso che, all’epoca, a __________ esisteva unicamente uno stabilimento secondario della società di __________, la cui direzione era affidata a __________, senza conferimento di procura iscritta a RC ma in qualità di mandatario commerciale ex art. 462 CO.

In base alla giurisprudenza summenzionata, e indipendentemente dall’assenza di formali poteri di firma iscritti a RC, il primo giudice non poteva, dunque, concludere che __________ non fosse legittimato a sporgere una querela per violazione di domicilio in qualità di rappresentante (e non di organo) della RI 1, persona giuridica il cui Hausrecht è stato asseritamente violato dai due sindacalisti.

Su questo aspetto - pur se deciso soltanto in via abbondanziale - la sentenza del primo giudice non merita tutela.

  1. La parte civile critica, ritenendoli arbitrari, l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove operati dal giudice della pretura penale.

3.1. Nella pronuncia impugnata, il primo giudice ha posto a confronto le versioni dei fatti esposte dai due accusati e dalle signore S. (responsabile dei flussi di produzione presso la RI 1) e D. (segretaria) che - presenti in ditta - sono state coinvolte in prima persona negli eventi che hanno dato luogo al procedimento penale.

Il primo giudice ha accertato che, nel mese di giugno 2008, RI 3 e RI 2, sindacalisti, si sono recati all’esterno dello stabile in cui è ubicata RI 1 a __________ per fare del volantinaggio avendo modo di discutere, oltre che con il direttore, con alcune dipendenti che li hanno informati delle loro condizioni salariali (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4-5). In seguito, una dipendente licenziata dalla società si è rivolta al sindacato per chiedere delle verifiche sullo stipendio percepito e, con l’ausilio di RI 2, ha avviato un procedimento nei confronti della società dinnanzi al giudice di pace che, con pronuncia 31 ottobre 2008, ha parzialmente accolto le richieste della dipendente, condannando la RI 1 a versarle fr. 1'205.50 (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 5).

Sempre secondo la pronuncia qui impugnata, l’11 novembre 2008 i due sindacalisti hanno deciso di recarsi nuovamente presso la RI 1 per una nuova azione di volantinaggio alfine di rendere attenti i lavoratori sui presunti abusi salariali del datore di lavoro (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5). Considerando la pausa pranzo come il momento più propizio per contattare il personale, RI 2 e RI 3 si sono messi di fronte alla porta d’ingresso dello stabile ed hanno avvicinato alcune dipendenti (che stavano fumando), discutendo con loro e chiedendo quando sarebbero usciti gli altri colleghi (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5). Queste li informarono che alcuni dipendenti andavano a casa per pranzo mentre altri usufruivano della mensa e diedero loro le indicazioni per raggiungere tale locale sito nel seminterrato del palazzo (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5).

I due sindacalisti sono, dunque, entrati nello stabile, il cui ingresso - comune a tutti gli appartamenti della palazzina - era aperto, recandosi nel locale mensa ed iniziando a distribuire volantini alle persone presenti e a spiegarne i contenuti (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5).

3.2. A partire da questo momento - ha rilevato il primo giudice - le dichiarazioni delle parti non collimano: gli accusati hanno, infatti, dichiarato di essersi comportati in modo corretto nel prendere la parola nel locale mensa ed esporre le loro argomentazioni, mentre la signora S., che stava pranzando con altre colleghe, ha detto di essere stata infastidita dal comportamento dei due sindacalisti, soprattutto dal modo di fare brusco ed arrogante di RI 2 (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5-6).

Secondo la versione dei fatti della signora S., questa avrebbe deciso di intervenire e di chiedere (“gentilmente”) ai due di uscire; RI 2 in quel frangente le si sarebbe avvicinato a circa 20 cm e l’avrebbe insultata, al che “decidevo di recarmi in direzione e di informarli di quello che avveniva in mensa” (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 6).

Secondo la versione dei fatti fornita da RI 3, invece, la signora S. aveva detto loro che non potevano distribuire i volantini, ma senza intimare loro di lasciare i locali e senza presentarsi (benché lui stesso avesse notato “un po’ di imbarazzo” tra i presenti, “quasi che la sua presenza fosse d’intimidazione”) (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 6).

Secondo la versione dei fatti di RI 2, la signora S., sempre senza presentarsi o specificare la sua funzione nella società, “ci diceva che non potevamo stare lì”, interponendosi fra loro e i dipendenti presenti in mensa e ostacolando la distribuzione dei volantini (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 6). Negando di avere insultato la donna, RI 2 ha riferito di averle semplicemente detto che “non era lei che poteva dirmi se potevo o meno restare in mensa. Questo anche perché non si era presentata, non aveva specificato la sua funzione, ed indossava un camice bianco e quindi poteva essere chiunque” (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 6-7).

3.3. Così, chiamata dalla signora S., la signora D. è scesa con lei in mensa dove RI 2 e RI 3 continuavano la loro attività di sensibilizzazione del personale (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 7).

Anche a tale proposito, secondo il primo giudice, le versioni dei fatti fornite dalle parti sono divergenti.

La signora D. ha riferito di aver informato i due sindacalisti di essere la rappresentante della direzione e di avere intimato loro (“più volte”) con decisione di uscire dallo stabile ma che i due reagirono aggredendola verbalmente e insultandola a distanza ravvicinata e si decisero ad abbandonare la mensa solo quando la segretaria minacciò di chiamare la polizia (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 7 - 8). Quest’ultima ha, quindi, riferito di avere telefonato al direttore per informarlo dell’accaduto e di essersi poi recata verso la porta sul lato sud dello stabile per verificare che i due sindacalisti se ne fossero effettivamente andati per scoprire che, in realtà, i due erano ancora all’interno dello stabile, accanto all’accesso, intenti a distribuire volantini ai dipendenti che incrociavano nel corridoio (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 8). D. ha, quindi, riferito di essersi avvicinata di nuovo e di essere stata spinta da RI 2 che le diceva di spostarsi e - pur non volendo farle male - le fece perdere l’equilibrio ed urtare una caviglia contro la parete (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 8).

Secondo la versione dei fatti fornita dalla signora S., la signora D. ha informato RI 3 e RI 2 di “essere della direzione” e ha chiesto loro di andarsene, cosa che i due fecero dopo una permanenza stimata in circa mezz’ora e dopo averla insultata. La signora S. ha dichiarato di essere rimasta in mensa, senza seguirli (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 8).

Secondo la versione di RI 3, “D. ci intimava di uscire”, ma senza presentarsi né dichiarare la sua posizione in seno alla ditta, nemmeno su loro richiesta (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 7). RI 3 ha riferito che la signora D. ha detto loro che non potevano stare in mensa, ma che “noi siamo rimasti anche perché le indicazioni che ci danno i nostri superiori ed il sindacato sono diverse”, versione confermata anche da RI 2 (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 8). RI 3 ha dichiarato di avere chiesto alla signora D. chi fosse, in quanto “vista l’età, pensavamo fosse un’inquilina o la portinaia del palazzo. La signora era vestita normalmente, non portava né camici né divise di lavoro”, e non ha mai detto di rappresentare la direzione. A RI 2, che le chiedeva chi fosse, la signora D. “rispondeva che non c’interessava invitandoci ad andarcene”; “oltre a dirci di uscire cercava di contestare i contenuti del volantino, permettendoci involontariamente di controbattere facendo sentire le nostre argomentazioni anche alle altre dipendenti” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 8-9). I due non si erano qualificati ma secondo RI 3 era evidente che fossero sindacalisti, visto il contenuto del volantino (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 9).

Secondo RI 3 (che ha confermato che RI 2 ha ripetuto ad alta voce che il direttore “aveva già fatto una figura di merda davanti al Pretore”, ma non a distanza ravvicinata dalla signora D.), la discussione è stata abbastanza accesa e si è protratta per 10-15 minuti, dopodiché i due hanno deciso di andarsene “per non mettere in difficoltà le dipendenti con le quali avevamo parlato” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 8-9). RI 3 ha dichiarato di essere uscito mentre RI 2 si è soffermato a discutere con la signora D. nell’atrio, senza distribuire volantini (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 9).

In base alla versione dei fatti di RI 2 - che ha precisato che loro due si erano presentati ed avevano specificato che erano lì per fare in modo che i salari dei dipendenti fossero calcolati correttamente - la signora D. “ci diceva di andarcene, anche lei senza presentarsi e senza specificare la sua funzione aziendale”; (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 9). Dopo una quindicina di minuti, “terminato il volantinaggio e detto quello che volevamo dire, visto che l’obiettivo era stato raggiunto, ed anche a causa dell’ingiunzione di uscire”, i due lasciavano la mensa (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 9). RI 2 ha ammesso che, salendo le scale, “incrociavamo una dipendente che stava scendendo e le consegnavamo un volantino”; dopodiché i due sono spontaneamente usciti dal lato sud e lì hanno continuato a distribuire volantini ai dipendenti che stavano arrivando (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 9).

3.4. Il primo giudice ha, infine, accertato che anche una volta usciti dallo stabile i due sindacalisti hanno ricominciato a discutere con la signora D. “che in quel momento si trovava sull’uscio della porta dalla quale si accede direttamente nella fabbrica e che per qualche istante non è stata in grado di richiudere come voleva per la presenza dei sindacalisti, che con il loro corpo hanno impedito l’operazione” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 10).

Secondo la versione riferita dalla signora D., “aprivo con la chiave una porta che accede pure all’esterno chiedendo sempre con decisione ai citati di andarsene. RI 2 per impedirmi di chiuderla introduceva un piede mentre RI 3 con entrambe le mani cercava di aiutare il collega a tenerla aperta” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 10). La signora intimava loro un paio di volte di togliersi altrimenti avrebbe dato loro una pedata, ciò che infine ha fatto, colpendo RI 2 (che continuava ad insultarla) sullo stinco e riuscendo così a chiudere la porta, fino all’arrivo della polizia (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 10).

RI 3 ha, invece, riferito di aver voluto consegnare un volantino ad una dipendente che si stava avvicinando all’entrata sud, ma che la signora S. aveva aperto una porta della fabbrica per farla entrare prima ed evitarlo; egli, avvicinatosi a tale entrata, veniva poi colpito al fianco dalla porta che la signora S. stava chiudendo: “avevo capito che l’intenzione era impedirmi l’accesso, che tra l’altro non era neanche mia intenzione entrarvi, e glielo facevo notare. Da parte mia subito bloccavo la porta con un piede e le dicevo che non era il modo di comportarsi. Nel frattempo, da una porta comunicante, giungeva la D. per dar man forte alla S.. RI 2 raggiungendomi s’infilava tra me e lo stipite della porta sinistro per parlare con la S. ma non con l’intenzione di entrare. In questo frangente D. dava uno o forse due calci ad uno stinco del RI 2 e così decidevamo di proseguire il volantinaggio all’esterno” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 10). RI 3 ha ammesso che “prima con S. e poi con D. (…) ho impedito loro, per pochi secondi, di chiuderla (la porta della fabbrica) ma solo per chiarire la nostra posizione” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 10).

RI 2 ha riferito che la signora D., rivolgendosi a loro dalla porta che accedeva direttamente alla ditta (e meglio, dicendo loro “andate a lavorare”), “ci permetteva di tenere una specie di comizio sindacale e farci così ascoltare dal personale”: questa “continuava a parlare con noi ma quando s’arrabbiava con una mano cercava di chiudere la porta che però a causa della mia presenza e di RI 3 non poteva essere chiaramente chiusa. Premetto che RI 3 aveva un piede sullo stipite ma quello che poi ha ricevuto un forte calcio nello stinco dalla donna sono stato io”(sentenza impugnata, consid. 7, pag. 11).

3.5. Nella pronuncia impugnata il giudice di prime cure ha constatato che sui punti cardine della vicenda le versioni agli atti divergono, lamentando la mancata assunzione di testimoni neutrali da parte delle autorità inquirenti (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 14). In effetti, “tutte le persone interrogate sono state coinvolte direttamente nei fatti”, e non è pertanto possibile “conferire più valenza ad una dichiarazione piuttosto che ad un’altra” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 15). Il primo giudice ha rilevato come, “nonostante ai fatti abbiano assistito svariate persone, gli inquirenti si siano malauguratamente limitati ad interrogare solo quelle direttamente coinvolte nelle discussioni” aggiungendo che l’interrogatorio di “persone più neutre, quali sicuramente erano le altre dipendenti della RI 1 presenti, avrebbe indubbiamente permesso di chiarire quanto accaduto” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 17). In considerazione del principio in dubio pro reo, il giudice di prime cure ha quindi fatto propria la versione dei fatti più favorevole agli accusati, che ha “prosciolto con formula dubitativa da ogni accusa” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 15 e consid. 19, pag. 17).

Benché il primo giudice abbia ritenuto che sia la signora S. che la signora D. fossero legittimate, nel caso concreto, a far valere il diritto al domicilio della RI 1, ha considerato che l’istruttoria non ha permesso di appurare se la richiesta di lasciare i locali fosse effettivamente stata proferita dalla signora S., e in caso affermativo se la stessa fosse chiara o potesse, invece, dare adito a confusione (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 15), né quanto è stato fatto e detto precisamente dalla signora D., in particolare se quest’ultima “abbia dato avvio o meno ad una discussione sui contenuti del volantino”, ciò che giustificherebbe il fatto che i due sindacalisti “si siano trattenuti un attimo più del dovuto per far valere le proprie argomentazioni poiché così stimolati dalla signora” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 15).

Anche per l’ultima fase della vicenda il primo giudice ha ritenuto che le accuse a carico dei sindacalisti non fossero sufficientemente sostanziate. In primo luogo ha rilevato che risulta dagli atti, contrariamente a quanto dichiarato dalla signora D., che “a fermare la porta con il piede sia al limite stato il signor RI 3 e non il signor RI 2”, e che nei confronti del primo il decreto d’accusa è silente a tale riguardo (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 16). Ma in ogni caso, secondo gli accusati “il fatto di aver bloccato la porta con il proprio corpo è stato inizialmente involontario, essendosi avvicinati solo per rispondere alle esternazioni della donna, mentre in un secondo tempo essi hanno fermato volontariamente la porta per pochi secondi unicamente per chiarire la loro posizione” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 16). Vista l’impossibilità di dare più credito alla versione dei fatti di uno piuttosto che dell’altra, il giudice di prime cure ha escluso la possibilità di condannare i due sindacalisti (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 16).

  1. La ricorrente censura in primo luogo un “errore di impostazione” da parte del primo giudice, che ha considerato “non neutrali” i testimoni sentiti da parte dell’autorità inquirente, considerando dunque erroneamente le signore S. e D. quali testimoni “di parte”, alla stessa stregua dei due imputati e del direttore (ricorso, pag. 4).

Secondo la RI 1, benché dipendenti della società querelante (come era del resto il caso per tutte le altre persone che hanno assistito alla scena, ma che non sono state sentite), alla testimonianza delle signore S. e D. andava comunque riconosciuto pieno valore, diversamente da quella dei due querelati e del direttore (ricorso, pag. 4). Questo errore di impostazione del primo giudice - conclude il ricorrente - ha pesato nella valutazione delle versioni dei fatti e ha condotto ad un accertamento arbitrario della fattispecie (ricorso, pag. 4).

4.1. Entrando nei dettagli, la società ricorrente censura siccome arbitraria la valutazione del primo giudice secondo cui non è stata “sufficientemente provata” l’ingiunzione ai due accusati di lasciare immediatamente la sala mensa (e, più in generale, lo stabile) data da entrambe le dipendenti S. e D.: al contrario - continua la ricorrente - tale circostanza è stata provata con le dichiarazioni delle due dipendenti ed è stata ammessa dallo stesso RI 2 nel verbale di polizia 6 marzo 2009 (ricorso, pag. 4). Inoltre - continua la ricorrente - “non è assolutamente credibile che le due dipendenti non si siano qualificate nelle loro funzioni al momento d’intimare loro di andarsene”: le due affermano di averlo fatto e lo stesso RI 3 ha notato che la signora S. aveva un certo ascendente sui colleghi, intimiditi dal suo intervento, per cui non gli poteva sfuggire che si trattava di una dipendente con mansioni di responsabilità (ricorso, pag. 5). Secondo la parte civile, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere accertati i fatti così come esposti nel ricorso, condannando i due sindacalisti in quanto si sono trattenuto nel locale mensa oltre ogni limite tollerabile (ricorso, pag. 5).

4.2. La parte civile contesta anche l’accertamento del pretore secondo cui non si può escludere che fra la signora D. e i due sindacalisti sia nata una discussione che li ha trattenuti un attimo più del dovuto (ricorso, pag. 5). Infatti, anche se così fosse, i due sindacalisti hanno comunque impedito alla signora D. di richiudere la porta, interponendosi chi col piede, chi col corpo. Tale modo di agire non può essere giustificato col tentativo di chiarire la loro posizione, ma configura chiaramente una violazione di domicilio (ricorso, pag. 5).

  1. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). E’ infatti necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3).

In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

Il precetto in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione della prove il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (STF 13 maggio 2008, inc. 6B.230/2008, consid. 2.1; STF 19 aprile 2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149; DTF 120 Ia 31 consid. 4b).

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).

Il principio della libera valutazione delle prove (o del loro libero apprezzamento) implica che il giudice penale, nel decidere se un fatto vada ritenuto come provato o meno, non sia vincolato da regole concernenti le prove legali ma statuisca esclusivamente in base al suo convincimento personale, fondato su di un esame coscienzioso delle circostanze (DTF 133 I 33, consid. 2.1; 117 Ia 401, consid. 1c.bb; v. anche art. 259 CPP e art. 249 PPF).

Ciò che è determinante è la forza di convincimento di ogni mezzo raccolto, sulla base di una valutazione globale dell’insieme delle prove agli atti, e non il genere di prova amministrata (STF 11 novembre 2008, inc. 6B_626/2008, consid. 2.1; STF 21 maggio 2001, inc. 1P.193/2001, consid. 3b; cfr. Hauser/ Schweri/ Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed. 2005, § 54, n. 4). Da ciò deriva il divieto per il giudice di negare, anticipatamente e in modo generale, l'idoneità di determinati mezzi a servire come prova (DTF 117 Ia 401, consid. 1c.bb).

Né la Costituzione, né la CEDU proibiscono di sentire le vittime di una infrazione che si sono costituite parti civili in qualità di testimoni; anche tali dichiarazioni vanno apprezzate dal primo giudice secondo il suo intimo convincimento (STF del 12 novembre 2008, inc. 6B_360/2008, consid. 4.3; decisione della Commissione europea dei diritti dell’uomo del 1. dicembre 1993, Charles Grüttler c. Svizzera, in GAAC 110/1994 p. 754; Hauser/ Schweri/ Hartmann, op. cit., § 62 n. 4).

Tale principio permette, pertanto, al giudice di fondare il suo convincimento della realtà di un fatto, ad esempio, sulle dichiarazioni di un correo, attribuendogli più credibilità che alla deposizione di un testimone (cfr. STF 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid. 1.2; STF 4 dicembre 2009, inc. 6B_751/2009, consid. 1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2. ed., n. 744 ad § 100, p. 472) o ad esempio, posto di fronte alle dichiarazioni dell’accusato e della parte lesa in contraddizione fra di loro, sulle dichiarazioni di quest’ultima (cfr. STF 23 aprile 2010, inc. 6B_1028/2009, consid. 2.3; Hauser/ Schweri/ Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62).

Va da sé che tale apprezzamento deve essere effettuato con particolare rigore metodologico; per quel che concerne le dichiarazioni delle parti, ad esse deve esser data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della loro costanza, precisione, del loro carattere disinteressato, della loro univocità e della loro credibilità e plausibilità intrinseca. Va valutato anche se sono state mantenute in sede di confronto, se sono confortate da ulteriori indizi e dall’assenza di motivi per mentire; se le dichiarazioni che affermano il contrario sono a loro volta credibili o se sono per contro state dubbie, intrinsecamente contraddittorie o fluttuanti.

Posto di fronte a due deposizioni contraddittorie, il giudice deve determinare la rispettiva forza di convincimento, sulla base di una valutazione globale dell’insieme delle prove agli atti (STF del 5 marzo 2009, inc. 6B_992/2008, consid. 1.5).

  1. Non può essere condiviso l’argomento della ricorrente, secondo cui le signore D. e S. sono delle semplici impiegate della RI 1 e di conseguenza (benché coinvolte in prima persona nei fatti) la loro testimonianza non poteva essere considerata “di parte” dal primo giudice, come le dichiarazioni dei due accusati e del direttore, poiché, sostenendo ciò, la parte civile dimentica che la querela 9 febbraio 2009, che ha dato avvio al presente procedimento, è stata presentata anche a nome e per conto delle due dipendenti della ditta. Oltre alla violazione di domicilio, la querela è stata sporta per il reati di minaccia, coazione, ingiuria e lesioni semplici, che le due dipendenti hanno affermato essere stati commessi nei loro confronti da parte degli accusati. Inoltre, la signora D. risulta essersi costituita parte civile, mentre la signora S., in data 23 febbraio 2009, ha sottoscritto la remissione dalla querela.

Benché in relazione a tali reati dagli atti non risulti né un decreto d’accusa né una decisione di non luogo a procedere nei confronti dei due sindacalisti, non è errato considerare, come fatto dal primo giudice, che le due signore non erano semplici dipendenti che hanno assistito allo svolgimento dei fatti, ma persone coinvolte in prima persona, che hanno ritenuto la condotta dei due sindacalisti penalmente rilevante e lesiva dei loro interessi, tanto da sporgere querela nei loro confronti. La censura del ricorrente omette di confrontarsi con questi aspetti. Non vi è, dunque, arbitrio nella decisione di considerare le dichiarazioni rese dalle signore D. e S. alla luce di queste circostanze, che potrebbero influenzarne la credibilità.

La censura della ricorrente non può, dunque, essere accolta.

Di transenna si osserva che è pure condivisibile la critica del giudice della Pretura penale all’operato delle autorità inquirenti, che non hanno ritenuto opportuno delucidare maggiormente la dinamica degli eventi procedendo all’interrogatorio di altri dipendenti che hanno assistito alla scena. Va, tuttavia, osservato che il primo giudice, nella preparazione del dibattimento, poteva comunque rendersi conto della necessità di procedere all’assunzione di nuove prove al dibattimento per chiarire la fattispecie, ovviando così d’ufficio alle lacune dell’inchiesta (facoltà concessagli dall’art. 227 cpv. 5 CPP, applicabile sulla base del rinvio dell’art. 273 CPP). Al di là della facoltà teorica concessa dal codice, in questo caso il primo giudice disponeva pure della possibilità concreta di raccogliere precise prove, in quanto i nominativi di altri dipendenti della società presenti al momento dei fatti e che potevano essere citati al dibattimento risultavano direttamente dalla querela (pag. 3: __________).

  1. Il primo giudice è, invece, caduto in errore nel considerare che le testimonianze delle due signore non potessero in alcun modo fondare le accuse contro i due sindacalisti.

Se è vero che le stesse non potevano essere considerate testimoni completamente neutrali, avendo queste sottoscritto - anche se per altri reati - la querela che ha dato avvio al presente procedimento contro i due imputati, è del tutto errato considerare azzerata la valenza probatoria delle loro dichiarazioni poste a confronto con le dichiarazioni contrarie dei due imputati, in applicazione del principio in dubio pro reo (non essendo “possibile conferire più valenza ad una dichiarazione piuttosto che ad un’altra”).

Negare anticipatamente ed in astratto una possibile valenza probatoria delle dichiarazioni rese da due parti querelanti contraddice, infatti, il principio della libera valutazione delle prove, che imponeva al giudice della pretura penale di valutare la forza di convincimento delle diverse testimonianze agli atti, senza escludere di principio l'idoneità delle testimonianze delle signore S. e D. a servire come prova nella misura in cui la versione dei fatti da loro riferita si scostava da quella degli accusati (ma nemmeno, come si vedrà in concreto, nel caso in cui invece la corroborava). Egli doveva, invece, procedere ad una rigorosa valutazione del valore probante dell’intero materiale probatorio che gli era stato sottoposto, avendo attenzione al principio della libera valutazione delle prove da cui deriva, in particolare, che al giudice non è vietato attribuire a testimonianze rese da parti in qualche modo interessate al procedimento più credibilità rispetto alle dichiarazioni dei prevenuti o di altri testimoni, nella misura in cui ciò si basi su motivazioni solide e sull’attribuzione di un valore indiziante alle diverse prove fondato su una valutazione globale dell’insieme delle risultanze agli atti.

Nell’escludere alle testimonianze delle due dipendenti S. e D. una qualsiasi idoneità a servire come prova, in presenza di versioni dei fatti discordanti fornite dagli accusati, il primo giudice ha crassamente disatteso tale principio.

Il metodo errato seguito dal primo giudice evidenzia i suoi limiti, ad esempio, nell’accertamento relativo all’ingiunzione di lasciare i locali laddove il primo giudice ha ritenuto che “l’istruttoria non ha permesso di appurare se la richiesta di uscire della signora S. (…) sia stata effettivamente formulata” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 15). Ora, contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice, oltre alla dichiarazione di RI 3 che ha negato che la signora S. abbia intimato a lui e a RI 2 di andarsene, vi sono agli atti numerosi elementi che, se correttamente valutati, permettono di accertare senza dubbio possibile la questione. Infatti, oltre alla versione della dipendente, vi è quella di RI 2 - il coimputato di RI 3 - che, pur dichiarando che “non era lei che poteva dirmi se potevo o meno restare in mensa”, ha confermato la versione della dipendente dicendo, dapprima, che la S. “con la sigaretta in bocca ci ha detto semplicemente di andarcene” per, poi, più oltre nell’interrogatorio, ribadire che la stessa “ci diceva che non potevamo stare lì” (stralci di verbali di interrogatorio ripresi nella sentenza impugnata, consid. 5, pag. 6-7; pag. 4). In queste circostanze, ritenuto che il materiale probatorio permette di accertare con sufficiente tranquillità lo svolgimento dei fatti, non v’è spazio per l’applicazione del principio in dubio pro reo.

I limiti del metodo errato applicato dal pretore si evidenziano, ancora, laddove egli pretende non vi siano sufficienti elementi per l’accertamento di quanto accaduto nell’ultima fase della vicenda indicando di non poter scegliere fra l’una (quella delle difese) e l’altra (quella dell’accusa) tesi “non essendo la descrizione della signora D. più affidabile rispetto a quella dei due imputati” (sentenza impugnata, consid. 17 pag. 16). Si tratta di una conclusione semplicistica che dimentica, in particolare, quanto dichiarato da RI 2 (e riportato in sentenza) e meglio che “D. continuava a parlare con noi ma quando si arrabbiava con una mano cercava di chiudere la porta che però a causa della mia presenza e di RI 3 non poteva essere chiaramente chiusa” (stralcio riportato in sentenza, consid. 7 pag. 11) così come dimentica quanto dichiarato anche da RI 3, e meglio che “nel frattempo, da una porta comunicante, giungeva la D. per dare man forte alla S.. RI 2, raggiuntomi s’infilava tra me e lo stipite della porta sinistro per parlare con la S. ma non con l’intenzione di entrare. In questo frangente D. dava uno o forse due calci ad uno stinco del RI 2 e così decidevamo di proseguire il volantinaggio all’esterno” (verbale d’interrogatorio del 6 marzo 2009, pag. 3). In queste condizioni, ritenuto come i fatti possano, sulla scorta del materiale probatorio in atti, essere accertati con sufficiente tranquillità, non è ammissibile l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Va, qui, peraltro rilevato che, poi, lo stesso primo giudice ha implicitamente riconosciuto che l’accertamento poteva essere fatto nella misura in cui ha rilevato che i sindacalisti “hanno fermato volontariamente la porta per alcuni secondi”, anche se, ha precisato, lo hanno fatto “unicamente per chiarire la loro posizione” (sentenza impugnata, consid. 17 pag. 16).

Di transenna, si osserva, qui, che in diritto è del tutto irrilevante che l’opposizione alla chiusura della porta sia stata fatta dai due sindacalisti “unicamente per chiarire la loro posizione”, una tale motivazione non essendo sufficiente per giustificare una violazione dell’Hausrecht (cfr. DTF 87 IV 120, consid. 2, in cui il Tribunale federale ha considerato come violazione di domicilio proprio il semplice fatto di introdurre la scarpa tra la porta e la soglia, impedendo cosi all'avente diritto di chiudere la porta).

Non potendo questa Corte sostituirsi al primo giudice nell’apprezzare tutti gli elementi della vicenda e ricostruire interamente lo svolgimento dei fatti, gli atti dovrebbero essere rinviati ad un altro giudice per una nuova valutazione delle risultanze probatorie, che non escluda a priori la credibilità di quanto riferito dalle due donne ma vagli, invece, l’affidabilità di tutto il materiale probatorio, in particolare delle diverse versioni, cercandone i punti di convergenza, senza necessariamente sposare la tesi degli accusati, a meno che sulla loro colpevolezza rimangano, anche dopo un accurato esame, rilevanti ed insopprimibili dubbi.

Posto, tuttavia, come nella sentenza di prima istanza il primo giudice abbia ritenuto che, anche nell’ipotesi in cui avessero commesso una violazione di domicilio, gli imputati andrebbero prosciolti sulla base dell’art. 13 CP, per ragioni di economia processuale appare opportuno pronunciarsi su questa conclusione prima di rinviare gli atti per un nuovo giudizio.

  1. La ricorrente contesta, pure, la conclusione del primo giudice secondo cui, in ogni caso, i due sindacalisti hanno agito sotto l’effetto di un errore sui fatti ex art. 13 CP.

8.1. Nella pronuncia impugnata, il primo giudice ha accertato che i due imputati hanno agito forti di una “presa di posizione ufficiale dell’__________” sul tema di sapere “se ai sindacati spetti un diritto di accesso ad un’azienda allo scopo di pubblicizzare la loro organizzazione e per informare le maestranze, apparentemente allestito da giuristi”, una cui copia è stata da loro prodotta agli inquirenti nel corso del loro interrogatorio di polizia (consid. 18, pag. 16).

Nella “presa di posizione ufficiale” - distribuita ai dipendenti del sindacato quale vademecum (“istruzione in materia”, cfr. sentenza impugnata, consid. 18, pag. 16) - si legge, in sostanza, che non commette alcun illecito, in particolare non commette alcuna violazione di domicilio, il sindacalista che accede ad uno stabilimento o che entra in una casa, in un giardino o in un cantiere, a maggior ragione in posti di lavoro accessibili pubblicamente, poiché il suo comportamento si fonda su un diritto d’accesso garantito costituzionalmente ai sindacati mentre la questione è diversa - e il caso costitutivo di una violazione di domicilio - se il sindacalista deve “procurarsi l’accesso ad un locale chiuso a chiave” (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 16). Continuando, la “presa di posizione ufficiale riferisce di una decisione del pubblico ministero del Canton __________in cui è stato stabilito che nel locale dove si svolge la pausa dei dipendenti il diritto di domicilio spetta esclusivamente loro e, pertanto, se i rappresentanti sindacali si trattengono in quel luogo con l’accordo della maggioranza dei lavoratori, non vi può essere alcuna violazione di domicilio (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 16).

Pur qualificando la “presa di posizione ufficiale” in questione come “palesemente di parte” in quanto omette di considerare gli altri diritti fondamentali che potrebbero entrare in conflitto con la libertà sindacale e pur precisando che non è accettabile né “un volantinaggio aggressivo” né la “ricerca dello scontro verbale con il padronato e destabilizzazione oltre misura dell’ambiente di lavoro” (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 17), il giudice di prime cure ha ritenuto che i due sindacalisti, sprovvisti di formazione giuridica, ben potevano ritenersi legittimati nella loro azione di volantinaggio dalla “presa di posizione ufficiale” in questione, trasmessa dai loro superiori e apparentemente redatta “da persone cognite in materia”.

Pertanto - ha concluso il primo giudice - anche nell’ipotesi in cui i due sindacalisti avessero commesso una violazione di domicilio, essi andrebbero assolti in quanto hanno agito “a seguito di un errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 CPS”.

8.2. La RI 1 contesta le considerazioni espresse nella pronuncia impugnata sostenendo che “RI 3 e RI 2 non sono dei sindacalisti alle prime armi” ma vantano “una certa esperienza nel campo e non possono quindi nascondersi dietro una circolare del sindacato per evitare di assumersi le proprie responsabilità” (ricorso, pag. 5). Secondo la ricorrente, in ogni caso, non è possibile dedurre da tale circolare che “i sindacalisti nell’espletamento della loro funzione possono interporsi sull’uscio di una porta e quindi impedire la sua chiusura” come, invece, é avvenuto nel caso concreto (ricorso, pag. 5).

8.3. Giusta l’art. 13 CP, chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole; se, tuttavia, avesse potuto evitare l’errore usando le debite precauzioni, l’autore è punibile per negligenza qualora la legge reprima l’atto come reato colposo.

Secondo l’unanime parere di dottrina e giurisprudenza, l’art. 13 CP è applicabile anche all’apprezzamento erroneo riguardo l’esistenza dei presupposti di un fatto giustificativo (Irrige Annahme einer objektiven Rechtfertigungslage; erreur sur les circonstances matérielles du fait justificatif), ovvero ai casi in cui, nonostante una norma penale, l’autore ritiene di poter agire sulla base di una circostanza giustificativa (Jenny, Basler Kommentar, II ed. 2007, ad 13 n. 12; Thalmann, Commentaire Romand, 2009, ad art. 13 n. 15).

Ciò è il caso, ad esempio, quando una persona ne ferisce un’altra credendo - erroneamente - di essere attaccata: l’autore crede dunque di agire in modo conforme al diritto sulla base di un fatto giustificativo (la legittima difesa) i cui presupposti, in realtà, non erano dati. Nella misura in cui la rappresentazione errata dei fatti gli è favorevole, l’autore deve essere giudicato in base ad essa (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie générale, 2008, n. 687).

Non vi è invece un errore sui fatti nei casi in cui l’autore crede di poter agire sulla base di un motivo giustificativo che, in realtà, non esiste (ad esempio, se considera che l’eutanasia è lecita a certe condizioni) o laddove l’autore conferisca al motivo giustificativo un campo di applicazione più ampio di quello definito dal legislatore (ad esempio, se crede che la legittima difesa può essere esercitata con ogni mezzo, anche sproporzionato; cfr. Hurtado Pozo, op. cit., n. 688).

In questi casi, non è la rappresentazione dei fatti che fonda il motivo giustificativo ad essere viziata, ma la conoscenza di una norma: tali fattispecie ricadono dunque nell’errore sull’illiceità ai sensi dell’art. 21 CP, secondo cui non agisce in modo colpevole chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i presupposti dell'errore sull'illiceità sono adempiuti quando l'agente crede, al momento in cui viene perpetrato l'atto (DTF 115 IV 162 consid. 3), di non aver fatto alcunché d'illecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1; STF 6S.390/2000 del 5 settembre 2000 consid. 2; STF del 17 dicembre 2008, 6B_477/2007, consid. 4.5). Nel caso di un errore sull’illiceità, l’autore deve credersi in diritto di agire, questione che attiene all'accertamento dei fatti (DTF 125 IV 49 consid. 2d e, da ultimo, STF 6B_515/2008 del 19 novembre 2008 consid. 4.1; STF del 17 dicembre 2008, inc. 6B_477/2007, consid. 4.5; STF dell’11 novembre 2008, inc. 6B_626/2008, consid. 8.1). L’autore in tal caso agisce in maniera intenzionale e in piena conoscenza di causa, ma considerando a torto il suo comportamento come lecito (DTF 129 IV consid. 3.1).

8.4. Nella fattispecie, il giudice di prime cure ha ritenuto che RI 3 e RI 2, al momento in cui hanno agito, erano convinti di non commettere alcuna violazione di domicilio poiché erano persuasi di essere, nella loro qualità di rappresentanti sindacali, al beneficio di un diritto costituzionale che conferisce loro la facoltà d’accesso ai posti di lavoro allo scopo di informare dei loro diritti gli associati esistenti e quelli potenziali. Il primo giudice ha considerato che RI 3 e RI 2, privi di formazione giuridica, hanno agito in base ad un errore sui fatti. Pur senza indicarlo esplicitamente, egli ha, dunque, ritenuto che i due imputati hanno agito in base ad un apprezzamento errato di un fatto giustificativo.

Tale conclusione è errata. I due sindacalisti non avevano, infatti, né alcuna percezione erronea della fattispecie né avevano compreso erroneamente una circostanza di fatto che poteva fondare un motivo giustificativo. Essi ritenevano, per contro, che il loro modo di fare fosse autorizzato da un motivo giustificativo (lo svolgimento di un’attività sindacale). Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, i due accusati non sono incorsi in un apprezzamento erroneo di un fatto giustificativo (ovvero in un errore sui fatti ex art. 13 CP), bensì in un errore sull’illiceità del loro comportamento (art. 21 CP).

8.5. Sia come sia, la ricorrente contesta l’esistenza stessa di un errore, questione di fatto che questa Corte rivede solo dal profilo del divieto dell’arbitrio.

Come già esposto, il primo giudice ha ritenuto che RI 3 e RI 2 fossero vittime di un errore in quanto la convinzione di agire in modo lecito scaturiva da una presa di posizione del sindacato , loro datore di lavoro, apparentemente redatta da esperti del ramo, che li rassicurava sul fatto che quanto da loro intrapreso per informare i dipendenti fosse lecito mentre la RI 1 sostiene che i due accusati sono sindacalisti di lunga data, con una certa esperienza sul campo, che non possono sottrarsi alle loro responsabilità scaricandole su una circolare del sindacato. Inoltre - continua la ricorrente - dalla nota circolare i due sindacalisti non potevano, certo, dedurre un diritto di impedire agli aventi diritto la chiusura della porta.

8.6. L’argomentazione ricorsuale secondo cui i due sindacalisti non erano in errore poiché in forza della loro lunga esperienza in ambito sindacale essi hanno senz’altro riconosciuto l’erroneità della “presa di posizione ufficiale” è da respingere già in considerazione del fatto che agli atti non v’è alcun elemento probatorio su cui fondare la tesi ricorsuale - che, perciò, rimane una mera allegazione di parte - secondo cui i sindacalisti in questione hanno “una certa esperienza nel campo” e non sono “alle prime armi”. Ma, quand’anche si volesse ritenere accertato che i due imputati hanno acquisito “una certa esperienza nel campo”, questa circostanza ancora non sarebbe sufficiente ad evidenziare l’arbitrarietà della conclusione del primo giudice, che ha ritenuto che i due - sulla scorta di un parere redatto da persone, al contrario di loro, cognite in materia e trasmesso loro quale istruzione/direttiva dai loro superiori - hanno creduto di essere al beneficio di un motivo giustificativo per introdursi e rimanere nel locale mensa alfine di svolgere attività sindacale. E’ del tutto sostenibile, infatti, la conclusione secondo cui i due sindacalisti - non giuristi - abbiano creduto di potersi legittimamente intrattenere nel locale mensa sulla scorta del parere/direttiva, fornito dai loro superiori gerarchici, in cui si legge, fra l’altro, in relazione all’attività sindacale svolta nel locale ove si svolge la pausa, che “se e fintanto che i/le rappresentanti sindacali, d’accordo con la maggioranza dei lavoratori, si trattengono in un luogo simile, non può in alcun caso esserci una violazione di domicilio” (parere/direttiva, pag. 5). Nulla di arbitrario è ravvisabile in questa conclusione del primo giudice, nemmeno volendo considerare le ingiunzioni loro rivolte da S. e D., ritenuto che il parere/direttiva – sulla cui base è stato accertato che i due imputati hanno agito – considera determinante, trattandosi del locale mensa, il parere della maggioranza dei lavoratori presenti (ed, in concreto, come visto, vi erano nel locale mensa dipendenti che apparivano interessati o che comunque non disapprovavano apertamente la presenza dei sindacalisti).

Considerato il potere d’esame limitato concesso a questa Corte, non risulta priva di fondamento la conclusione del giudice di prime cure, secondo cui in base alla “presa di posizione ufficiale” dell’__________, i due sindacalisti pensavano erroneamente di essere legittimati a trattenersi in mensa.

8.7. Nella misura in cui ha considerato di essere confrontato con un errore sui fatti, il primo giudice ha prosciolto gli imputati senza valutare la questione dell’evitabilità o meno dell’accertato errore poiché, posto come la violazione di domicilio sia un reato intenzionale, anche se l’errore fosse stato evitabile, una condanna dei sindacalisti per negligenza ex art. 13 cpv. 2 CP non sarebbe stata possibile.

Trattandosi, tuttavia, di errore sull’illiceità, le conseguenze dell’evitabilità o meno dell’errore sono diverse: infatti, vi è proscioglimento solo in caso di errore inevitabile mentre quando l’errore è da considerarsi evitabile vi è condanna con attenuazione obbligatoria della pena (art. 21 seconda frase CP).

La giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che l’informazione inesatta fornita da un avvocato non dà sempre e in ogni caso alla persona che è stata erroneamente consigliata il diritto di fare valere l’art. 21 CP (DTF 92 IV 70, consid. 2) e che occorre comunque sempre verificare le circostanze concrete (istruzione, professione ed esperienza di vita dell’autore) e valutare se, sulla base degli elementi noti all’autore, il parere ricevuto possa essere considerato completo ed approfondito così che la fiducia in esso riposta non appaia, tenuto conto di tutte le circostanze, il frutto di una leggerezza (DTF 98 IV 293, consid. 4; cfr. anche sentenza CCRP del 4 ottobre 2006, inc. 17.2004.33, consid. 9d).

8.8. Si pone, dunque, la questione di sapere se i due sindacalisti avrebbero potuto evitare l’errore in cui sono caduti.

Ora, non è dato di sapere se la “presa di posizione ufficiale” sia stata allestita da avvocati o giuristi, essendo espressa su carta intesta del sindacato, senza indicazioni riferite all’autore. In ogni caso - così come accertato dal primo giudice - il documento risulta redatto da persone cognite in materia. Esso si pronuncia, infatti, sulla situazione giuridica esistente in Svizzera, lasciando sottintendere la conoscenza da parte dell’autore del testo della dottrina e della giurisprudenza svizzere (“in Svizzera, fino ad oggi, né la dottrina né la giurisprudenza si sono occupate della questione se alle sindacaliste e ai sindacalisti spetti un diritto di acceso ad un’azienda allo scopo di pubblicizzare la loro organizzazione e per informare le maestranze”, pag. 1; cita inoltre le sentenze della Pretura di Rheinfelden, del Tribunale di prima istanza del distretto della Chaux-de-Fonds e del Tribunale penale cantonale ticinese, pag. 4) e si esprime, inoltre, su accordi internazionali sottoscritti dalla Svizzera e sentenze di tribunali esteri (Commissione dell’organizzazione internazionale del lavoro OIL, Corte costituzionale federale tedesca, pag. 1-2).

Bisogna riconoscere che se in relazione ad alcuni temi quali l’accesso ad un cantiere, la presa di posizione si confronta con un altro parere giuridico che giunge a conclusioni antitetiche (“presa di posizione relativa alla perizia dell’avvocatessa R. Zucca del 5.7.2007”; “L’avvocatessa Zucca cita come primo argomento il fatto che l’accesso ai cantieri è generalmente vietato. (…) In seguito si asserisce che l’accesso ad un cantiere cintato, rispettivamente il trattenercisi nonostante il rinvio, contravviene all’art. 186 del Codice penale svizzero CPS (violazione di domicilio)”, cfr. pag. 3-4) e giunge a conclusioni poco nette (“In fin dei conti, non è affatto chiaro chi, nel caso di un cantiere, sia detentore del diritto di domicilio”, cfr. pag. 4), per quanto qui interessa - e meglio, in relazione all’attività sindacale svolta, come in concreto, nel locale dove i lavoratori svolgono la pausa – la presa di posizione non lascia spazio a dubbi. Infatti, anche sulla scorta di una decisione resa da un’autorità penale svizzera (“come è stato stabilito già alcuni anni fa dal pubblico ministero del Canton Grigioni in una sua decisione”, pag. 4), la presa di posizione è al riguardo estremamente precisa e decisa: “se e fintanto che i/le rappresentanti sindacali, d’accordo con la maggioranza dei lavoratori, si trattengono in un luogo simile, non può in alcun caso esserci una violazione di domicilio” (cfr. pag. 4). La perentorietà di tale indicazione, riferita proprio al comportamento messo in atto dai due sindacalisti, unita all’apparenza di generale attendibilità del documento che ad esso possono dare persone senza formazione giuridica quali i due sindacalisti, permette di concludere che l’errore in cui essi sono incorsi non poteva essere evitato nella misura in cui dai due autori non poteva essere preteso un maggiore spirito critico in relazione a tale istruzione.

Pertanto, analogamente a quanto concluso dal primo giudice, ma sulla base di un diverso fondamento giuridico, i due sindacalisti vanno in ogni caso prosciolti dall’accusa di violazione di domicilio in relazione alla prima fase della vicenda (permanenza nel locale mensa della RI 1), senza che si renda necessario il rinvio degli atti in prima sede per un nuovo accertamento dei fatti.

8.9. Per quel che concerne l’ultima fase della vicenda, va invece condivisa la tesi della società ricorrente secondo cui i sindacalisti non potevano fondarsi sul citato parere per ritenersi legittimati ad impedire la chiusura di una porta da parte degli aventi diritto infilandosi nel corrispondente stipite.

A ragione, la ricorrente sostiene che, in relazione a tale momento, non è nemmeno ipotizzabile che i due sindacalisti fossero vittima di un errore a seguito del contenuto della presa di posizione ufficiale dell’__________. Invano, infatti, si cercherebbe nel documento del sindacato un’indicazione in tal senso, ovvero un accenno al fatto che ai sindacalisti è permesso opporsi alla chiusura di una porta di una fabbrica da parte degli aventi diritto. E’ arbitrario, pertanto, dedurre da tale documento l’accertamento di un errore dei due sindacalisti su tale questione.

In relazione a questa ultima fase della vicenda, l’applicazione dell’art. 21 CP sulla scorta della presa di posizione ufficiale dell’__________ è pertanto esclusa. Non è pertanto proponibile né un’assoluzione in applicazione dell’art. 21 prima frase CP, né una riduzione obbligatoria della pena ex art. 21 seconda frase CP. In assenza di un errore fondato sul documento in questione riguardo a tale momento, si rivela, pertanto, necessario il rinvio degli atti alla Pretura penale per un nuovo accertamento dei fatti rispettoso del principio del libera valutazione delle prove e, qualora siano dati gli estremi per una violazione di domicilio, per una condanna in relazione all’ultima fase della fattispecie.

Considerando tuttavia che, come visto, il decreto d’accusa emanato nei confronti di RI 3 non prevede alcunché in merito a tale fase della vicenda, e che dunque, in virtù del principio accusatorio, una sua condanna a tale proposito sarebbe esclusa, nei suoi confronti il rinvio degli atti si rivela superfluo, la sua completa assoluzione dovendo essere confermata.

Per RI 2, per contro, il rinvio si giustifica in quanto il decreto d’accusa prevede a suo carico anche un’imputazione per quest’ultima fase della vicenda (“bloccando con un piede una porta d’accesso che una dipendente tentava di chiudere”). Limitatamente a questa parte della vicenda e all’imputato RI 2, il ricorso della parte civile deve dunque essere accolto.

  1. In esito all’attuale sentenza e in base al principio della soccombenza si giustifica di caricare gli oneri processuali per 2/3 a carico della RI 1 e per 1/3 a carico dello Stato.

La RI 1 rifonderà a RI 3 fr. 600.- per ripetibili, mentre lo Stato rifonderà alla RI 1 fr. 400.- per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).

Sugli oneri di prima sede relativi alla posizione di RI 2 giudicherà nuovamente la Pretura penale in sede di rinvio.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

I. RI 3

  1. Il ricorso della RI 1 è respinto.

  2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 500.-

b) spese complessive fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico della ricorrente, che rifonderà a RI 3 fr. 600.- per ripetibili.

II. RI 2

  1. Il ricorso della RI 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 500.-

b) spese complessive fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico della RI 1 per 2/3 e per la rimanenza a carico dello Stato per 1/3, che rifonderà alla parte civile RI 1 fr. 400.- per ripetibili ridotte.

  1. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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