Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_001, 17.2010.18
Entscheidungsdatum
27.07.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 17.2010.18

Lugano 27 luglio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretaria:

Dell'Oro, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 30 aprile 2010 da

RI 1 patrocinata dall' PA 1

contro la sentenza emanata il 24 marzo 2010 dal giudice della Pretura penale nei confronti di

RI 2

rappr. dall' DI 1

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

  2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa 1° ottobre 2008 il procuratore pubblico ha riconosciuto RI 2 autore colpevole di ricettazione per avere “tenuto in pegno da __________ l’inventario del pub __________ di __________ del valore di fr. 121'000.-, sapendo o comunque dovendo presumere esser stato ottenuto da quest’ultima mediante un reato contro il patrimonio (in particolare, un’appropriazione indebita) essendo lo stesso gravato da una riserva di proprietà iscritta al registro “patti di riserva di proprietà” presso l’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ a favore di RI 1 (circostanza a lui ripetutamente notificata sia per scritto che verbalmente dai patrocinatori della proprietaria), cedendo poi lo stesso inventario a terzi subentrati nella gestione dell’esercizio pubblico” e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di trenta aliquote giornaliere da fr. 2'670.- ciascuna, per complessivi fr. 80'100.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni oltre alla multa di fr. 3'000.- e al pagamento di tasse e spese.

B. Statuendo sull’opposizione presentata il 3 ottobre 2008, con sentenza 24 marzo 2010 il giudice della Pretura penale ha prosciolto RI 2 dall’accusa di ricettazione.

C. I fatti posti alla base del giudizio del primo giudice sono, in sintesi, i seguenti.

  1. Nel 1998 è venuto in essere fra RI 2 (proprietario dello stabile “__________” a ) e la __________ (amministratrice unica, RI 1) un contratto di locazione per un locale commerciale (all’interno del citato stabile) in cui la donna ha aperto l’esercizio pubblico “ pub” (da lei arredato ed equipaggiato).

  2. Con contratto di compravendita 20 maggio 2005, RI 1 ha ceduto a __________ l’inventario mobiliare dell’esercizio pubblico in questione al prezzo di fr. 275'000.-. L’art. 9 del contratto prevedeva la facoltà, per la venditrice, di far iscrivere una riserva di proprietà sull’inventario ceduto a garanzia del pagamento del prezzo. All’art. 11 del contratto, la __________ acconsentiva a che __________ sottoscrivesse un nuovo contratto di locazione per l’esercizio in questione o subentrasse nel contratto esistente, ciò che è stato comunicato a PA 1, presso la __________, con lettera della fiduciaria __________ (rappresentante della venditrice) datata 10 giugno 2005.

  3. Il 18 giugno 2005 RI 2 ha sottoscritto un nuovo contratto di locazione con __________ (amministratrice unica, __________) avente per oggetto il medesimo locale commerciale.

  4. L’8 luglio 2005 RI 1 e __________ hanno stipulato una nuova convenzione avente per oggetto l’inventario del __________ pub. Nell’accordo, le parti modificavano i termini di pagamento precedentemente pattuiti e prevedevano che, se __________ non li avesse rispettati, tutti i diritti concernenti la locazione sarebbero stati trasferiti alla __________, rispettivamente ad RI 1. __________ si impegnava a fornire un’attestazione dell’assenso di RI 2 a quanto sopra. RI 1 veniva assunta da __________, rispettivamente dalla sua società di gestione, come gerente dell’esercizio pubblico.

  5. Il 13 luglio 2005 RI 1 si è avvalsa della facoltà prevista contrattualmente nel primo accordo e, rappresentata dalla __________, ha chiesto all’Ufficio esecuzioni e fallimenti (UEF) di __________ l’iscrizione di una riserva di proprietà a suo favore sull’inventario venduto a __________ per l’importo di fr. 255'000.-.

Il giorno successivo, la __________ ha inviato a RI 2 presso la __________ di __________ copia dell’istanza di notifica della riserva di proprietà e dell’estratto del relativo registro.

Un paio di mesi dopo, il 13 settembre 2005, la __________ ha informato RI 2 (inviandogli uno scritto) presso la __________ che il pagamento nell’ambito della compravendita citata risultava difficoltoso.

  1. Nel marzo 2006, visti i mancati pagamenti della pigione, RI 2 ha avviato una procedura esecutiva in cui ha fatto valere il diritto di ritenzione stabilito dall’art. 268 CO chiedendo all’UEF di __________ l’erezione di un inventario degli oggetti di cui al citato disposto. L’UEF ha dato seguito alla richiesta allestendo, il 21 marzo 2006, il richiesto verbale di pignoramento. Fra gli oggetti pignorati vi era anche il mobilio su cui era stata iscritta la riserva di proprietà.

Il 27 marzo seguente, RI 2 ha presentato una domanda d’esecuzione nei confronti di __________ per le pigioni arretrate, dando il via ad un’esecuzione per la realizzazione del pegno manuale, ovvero dei beni indicati nel verbale di pignoramento.

Essendo la conduttrice sistematicamente in mora nel pagamento delle pigioni, RI 2 ha in seguito chiesto all’UEF l’allestimento di altri inventari ex art. 268 CO, avviando altre procedure esecutive per la loro realizzazione.

  1. In data 26 giugno 2006, RI 2 e la __________ si sono accordati per la cessione dell’inventario e delle attrezzature del pub __________ a valere come pagamento a saldo delle pigioni arretrate.

  2. Con un esposto datato 11 dicembre 2007 RI 1 ha denunciato __________ e RI 2 per appropriazione indebita e ricettazione, dando avvio al presente procedimento. Il decreto d’accusa emanato il 25 agosto 2008 nei confronti di __________ per appropriazione indebita (e altri reati che qui non interessano) è cresciuto in giudicato senza opposizione.

D. Contro la sentenza del giudice della Pretura penale, RI 1 ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso. Nei motivi del gravame, presentato il 30 aprile 2010, la parte civile invoca un accertamento arbitrario dei fatti da parte del primo giudice, così come un’errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza impugnata. Domanda, di conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata, la condanna di RI 2 per ricettazione e il versamento in suo favore di fr. 115'000.- (rispettivamente fr. 65'000.-) oltre interessi. In subordine, la parte civile chiede il rinvio dell’incarto alla Pretura penale per un nuovo giudizio di colpevolezza e per la condanna al risarcimento.

E. Con osservazioni 25 maggio 2010, RI 2 ha postulato la reiezione del ricorso in quanto appellatorio e, in ogni caso, infondato. Il procuratore pubblico, con scritto 17 maggio 2010, si è invece rimesso alla decisione di questa Corte.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP) ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3).

  1. La ricorrente nel suo gravame contesta l’accertamento pretorile secondo cui RI 2 non sapeva dell’esistenza di una valida riserva di proprietà sull’inventario.

2.1. Dopo avere ricordato i presupposti applicativi del reato di ricettazione, il primo giudice ha precisato che l’art. 160 CP presuppone che l’autore abbia perlomeno accettato l’eventualità che “la cosa” derivi da un’infrazione contro il patrimonio.

Sulla questione, il pretore ha osservato che i rapporti contrattuali fra __________, RI 1 e le società a loro riconducibili “non sono mai stati d’immediata comprensione” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 6) e che le loro relazioni commerciali “hanno per di più subito numerose mutazioni nel tempo, così che non si può facilmente supporre che i rapporti dare-avere tra venditrice e acquirente fossero per l’accusato facilmente evincibili” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 6). Ritenuto che RI 2 non ha mai preso parte alle trattative tra RI 1 e __________, per lui

  • continua il primo giudice - “era dunque assai arduo ipotizzare l’esistenza di un «reato a monte» delle operazioni in questione” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 6) così che, già solo in applicazione del principio in dubio pro reo, “si impone di ritenere che l’accusato poteva anche non sapere che, con la disposizione di quell’inventario, la venditrice poteva rischiare di macchiarsi di un reato di appropriazione indebita” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 6).

Per dimostrare il contrario - continua il primo giudice - non è sufficiente provare che RI 2 era al corrente del fatto che “tra la parte civile e __________ vi fossero dei dissapori o delle contestazioni civili” poiché questo ancora non comporta che l’accusato sapesse “con la necessaria certezza, che quell’inventario fosse addirittura provento di reato” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 6).

Dopo avere osservato che tale circostanza - e meglio, l’esistenza di un reato contro il patrimonio commesso da __________ - non è ancora a tutt’oggi debitamente comprovata in assenza di una sentenza civile in procedura ordinaria attestante i diritti di RI 1 in merito all’inventario (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 6) e ricordato che agli atti vi sono alcune dichiarazioni che “sembrano provare che, quell’inventario, sia stato veramente pagato” (sentenza impugnata, consid. 9-10, pag. 8), il primo giudice ha precisato come dall’insieme delle risultanze istruttorie risulti “verosimile che RI 2 non era al corrente dell’esistenza e della valenza del patto di riserva di proprietà” così come “non era al corrente dei dettagli in merito ai rapporti di dare-avere fra __________ e RI 1” e perciò, in ogni caso, anche se avesse saputo della riserva, egli nulla poteva sapere “nemmeno dell’attualità e dell’incidenza della riserva di proprietà sui suoi diritti di locatore e proprietario” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 7).

Rilevato, poi, che agli atti “non vi è la prova che attesti che RI 2 è stato ammonito di non acquisire quell’inventario perché non ne aveva il diritto” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 7), il primo giudice ha precisato che la tesi accusatoria è smentita dal fatto che nulla prova che la lettera in cui si rendeva nota l’esistenza della riserva di proprietà sia giunta a RI 2: essa è stata inviata alla __________ e non a RI 2 direttamente (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 7) e il teste __________, dipendente della società, ha affermato di non ricordare esattamente la sorte di quello scritto dichiarandosi, però, certo di non avere mai consegnato corrispondenza a RI 2 mentre la teste __________, impiegata della __________, ha confermato che dal loro incarto non risultava alcun patto di riserva di proprietà, precisando di avere visto la lettera della __________ solo dopo l’avvio delle procedure esecutive nei confronti della __________ (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 7).

La non conoscenza da parte dell’imputato della riserva di proprietà (in ogni caso, della validità di una simile eventuale riserva) è, poi, confortata - secondo il primo giudice - dal fatto che la __________, aveva assicurato a RI 2 - prima che questi avviasse le negoziazioni con la __________

  • che le trattative fra RI 1 e __________ erano terminate e che le due donne avrebbero preso a carico personalmente le usuali incombenze per la consegna dei locali: pertanto, “anche se avesse saputo, dall’iscrizione della riserva di proprietà alla cessione dell’inventario era passato del tempo, durante il quale i rapporti debitori tra le due donne avrebbero potuto essere risolti” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 7). Infine, il giudice della Pretura penale ha considerato che “la visione delle cose sopra descritta dall’imputato risultava nella fattispecie facilitata anche dall’assetto procedurale messo in atto dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, depositario dell’iscrizione della riserva di proprietà”, cui sono state rivolte le richieste di pignoramento di RI 2: il fatto che l’UEF abbia dato seguito alle richieste di quest’ultimo indipendentemente dalla riserva di proprietà vanifica del tutto - conclude il primo giudice - la possibilità che RI 2 potesse supporre dell’esistenza di un reato a monte (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 8-9). Ritenuto l’agire dell’UEF - cui spettava di verificare la fondatezza delle richieste dell’accusato e, quindi, anche la validità della riserva di proprietà - “la possibilità per l’accusato di supporre dell’esistenza di un reato a monte risultava ancora più vanificata” e, alla luce di tutte queste circostanze e del principio in dubio pro reo, perde di rilevanza - secondo il primo giudice - la testimonianza di __________ secondo cui, in un incontro del 10 giugno 2005, RI 2 era stato verbalmente informato dell’esistenza di un patto di riserva di proprietà (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 9).

Sulla questione, il pretore ha, poi, ancora ricordato che, ad escludere il dolo di RI 2, bastano le modalità con cui ha agito. In effetti - ha precisato il primo giudice - egli non ha agito furtivamente così come solitamente avviene nei casi di ricettazione, ma “si è semplicemente limitato a far valere (effettuando le rituali istanze e compilando i formulari ufficiali) una pretesa di pegno mobiliare presso l’ufficio competente a tale scopo”. Egli ha agito - ha continuato il pretore - facendo capo ad “una procedura ufficiale e a un ufficio che opera a norma di LEF e che disponeva di un pieno potere di controllo delle richieste dell’accusato e che avrebbe potuto facilmente rilevare la problematica legata all’esistenza di una riserva di proprietà sull’inventario di cui l’accusato faceva valere, a giusto titolo, quale locatario, un diritto di ritenzione” (sentenza impugnata, consid. 12, pag 9).

2.2. Nel suo memoriale la ricorrente sostiene che è “assolutamente chiaro che il signor RI 2 fosse al corrente della riserva di proprietà” ed è soltanto per ottenere l’assoluzione che egli ha “tentato di fare il «finto stupido»” (ricorso, pag. 4). In realtà - continua la ricorrente - contrariamente a quanto accertato nella pronuncia impugnata, RI 2, con la complicità di __________, ha messo in atto una “manovra” che gli ha permesso di appropriarsi di un inventario dal valore molto più consistente del credito che egli vantava nei suoi confronti, danneggiando, non soltanto la parte civile, ma anche i diritti di eventuali altri creditori (ricorso, pag. 4). Ciò si evince - prosegue la ricorrente - dalla cronologia dei fatti che dimostrano inconfutabilmente che il signor RI 2 era al corrente della riserva di proprietà, che ha sempre fatto finta di ignorare; in particolare ciò risulta da una “serie di notifiche verbali, formali e richiamate per lettera” che hanno preceduto il momento dell’acquisto dell’inventario da parte di RI 2 (ricorso, pag. 4-6).

La ricorrente osserva che, se è vero che la notifica non è stata inviata presso la __________ bensì presso la __________, ciò è dovuto al fatto che quest’ultima “aveva trovato la signora __________ quale potenziale inquilina” e, soprattutto, sostiene che é impensabile che una società che riceve una formale notifica la cestini e non la trasmetta al vero interessato (ricorso, pag. 6). Ciò rilevato, la ricorrente sottolinea come il teste __________ sia stato chiarissimo nell’affermare che, prima della formale notifica in questione, egli aveva avvisato RI 2 telefonicamente e che ciò risulta anche dall’abbondante corrispondenza agli atti (ricorso, pag. 6). Il fatto che RI 2, nella lettera inviata il 15 dicembre 2005 a __________, sia rimasto del tutto silente su questo aspetto, prova - secondo la ricorrente - la malafede dell’imputato che, altrimenti, “avrebbe dovuto agire con stupore e con vigore. Invece sorvola tranquillamente, preparando il terreno alla «furbata»” (ricorso, pag. 7).

Concludendo il suo allegato, la parte civile rimprovera al giudice della Pretura penale di essere stato troppo magnanimo con RI 2, valutando in maniera del tutto insostenibile la sua conoscenza dei fatti (ricorso, pag. 7).

2.3. Ai sensi dell’art. 160 cpv. 1 CP chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria oppure con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite; ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.

Dal profilo soggettivo, il reato è intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente. Occorre dunque che l’autore abbia almeno accettato l’eventualità che l’oggetto sia stato ottenuto mediante un’infrazione commessa da un terzo; la giurisprudenza resa in tal senso dal Tribunale federale sotto l’egida del previgente art. 144 vCP mantiene la sua validità (DTF 119 IV 242 consid. 2b; 105 IV 303 consid. 3b; v. anche STF del 5 dicembre 2003, inc. 6S.406/2003, consid. 2).

Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3; 118 IV 167 consid. 4; 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Sulla questione di sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso, quindi, la Corte di cassazione e di revisione penale può rivedere gli accertamenti del primo giudice soltanto sotto l’angolo dell’arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246; STF 9 aprile 2009, inc. 6B_1004/2008).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

2.4. Nella misura in cui la ricorrente vuole dimostrare che RI 2 “era al corrente della riserva di proprietà” proponendo una sua ricostruzione cronologica dei fatti senza in alcun modo riferirsi agli accertamenti effettuati e alle argomentazioni su di essi sviluppate dal primo giudice, il ricorso è irricevibile in quanto appellatorio. Così argomentando, in effetti, la ricorrente ha scordato di rivolgersi ad un’autorità di cassazione, dotata di un potere di apprezzamento dei fatti limitato all’arbitrio che deve essere sostanziato, non proponendo una diversa lettura del materiale probatorio, ma spiegando puntualmente per quale motivo l’accertamento effettuato dal primo giudice è viziato da errore qualificato.

In concreto, la ricorrente non si confronta con le considerazioni che hanno portato il primo giudice ad accertare che RI 2 non era al corrente dell’esistenza della riserva di proprietà. Non basta, in effetti, sostenere che è impensabile che la __________ non abbia trasmesso al vero interessato la lettera in cui tale riserva veniva notificata, per motivare una censura d’arbitrio rivolta ad un accertamento fondato su altre considerazioni, e meglio sul fatto che il dipendente della citata società ha escluso di avere trasmesso la lettera a RI 2 e sul fatto che la dipendente della __________ ha dichiarato che dal loro incarto non emergeva nulla riguardo all’asserita riserva di proprietà di cui venne a conoscenza soltanto dopo l’avvio della procedura esecutiva (sentenza impugnata, consid 8 pag. 7).

E, in questo contesto, nemmeno giova alla ricorrente sostenere che risulta in modo chiarissimo dalla deposizione di __________ che l’imputato era comunque venuto a conoscenza dell’esistenza della riserva di proprietà nel colloquio del 10 giugno 2005.

Infatti, la ricorrente non si confronta con la tesi del primo giudice secondo cui, anche se RI 2 fosse stato informato dell’esistenza della riserva di proprietà, non si potrebbe comunque sostenere che egli era intenzionato a compiere un atto di ricettazione. In particolare, la ricorrente non si confronta con l’accertamento secondo cui RI 2 nulla sapeva dei dettagli dei rapporti di dare-avere fra le due donne così che, anche nell’ipotesi contraria (cioè, quella di una sua pregressa conoscenza dell’esistenza della riserva), egli nulla poteva sapere “dell’attualità e dell’incidenza della riserva di proprietà” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 7) poiché al momento considerato dal decreto d’accusa egli poteva legittimamente credere che nel frattempo i rapporti fra le due donne fossero stati risolti: __________ gli aveva, infatti, riferito di avere versato tutto il dovuto ad RI 1 ed egli era stato tranquillizzato dalla __________ che gli aveva assicurato che i rapporti fra le due erano stati risolti.

Queste circostanze - che, secondo il primo giudice, escludono la colpevolezza di RI 2 anche nell’ipotesi in cui egli fosse stato informato della riserva di proprietà - non solo non sono censurate di arbitrio, ma nemmeno sono evocate dalla ricorrente che si limita a parlare di “furbate” architettate dall’imputato con la complicità di __________ per impossessarsi dell’inventario.

Del resto, la ricorrente non si esprime nemmeno sulle argomentazioni sviluppate dal primo giudice nel considerando 12 della sentenza impugnata secondo cui il dolo di RI 2 è escluso già perché egli altro non ha fatto che rivolgersi all’autorità competente, non soltanto all’esecuzione della LEF (e, quindi, per il procedimento di realizzazione del pegno) ma anche alla tenuta e alla verifica del registro delle riserve di proprietà.

Ritenuto, dunque, come il ricorso sul tema della consapevolezza e del dolo di RI 2 debba essere ritenuto inammissibile, questa Corte può esimersi dall’entrare nel merito delle altre censure: quand’anche esse fossero fondate, infatti, RI 2 non potrebbe essere dichiarato autore colpevole di ricettazione ritenuto che l’accertamento del primo giudice riguardo l’assenza di un suo dolo in tal senso non è stato intaccato dal gravame.

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, posti a carico della ricorrente che rifonderà a RI 2, che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale, fr. 800.- per ripetibili (art. 15 CPP combinato con l'art. 9 CPP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'000.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico della ricorrente, che rifonderà a RI 2 fr. 800.- per ripetibili.

  1. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

12

CPP

  • art. t. c CPP

CP

  • art. 160 CP

CPP

  • art. 9 CPP
  • art. 15 CPP
  • art. 295 CPP

CPP

  • art. 288 CPP

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

vCP

  • art. 144 vCP

Gerichtsentscheide

9