Incarto n. 17.2010.17
Locarno 23 maggio 2011/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item
segretaria:
Federica Dell'Oro, vicecancelliera
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 15 aprile 2010 da
RI 1 RI 2 (PC) rappresentati dall' PA 1
contro la sentenza emanata il 15 aprile 2010 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di PI 1
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Sul __________ di lunedì 14 maggio 2007 è apparso un articolo a doppia pagina dal titolo "Il complicato gioco dei Casinò" a cura di PI 1, inteso a presentare, come specificava il sottotitolo,”un'analisi dei costi, dei benefici e degli aspetti negativi legati alle case da gioco”.
Il testo, corredato da immagini, tabelle e grafici, spazia fra vari argomenti e vuole essere un approfondimento sulle tre case da gioco presenti in Ticino. L’articolo riportava, graficamente presentate a mo’ di tabella, le ragioni a favore (benefici fiscali, possibilità di lavoro, …) di queste strutture e di quelle a sfavore (gioco patologico, rischio usura e riciclaggio) ed era corredato da tre interviste - al presidente del CdA della casa da gioco luganese avv. __________, al sindaco della città e membro del Cda arch. __________ e ad un'azionista privato, l'avv. __________ - presentate al centro pagina. A tutti gli intervistati, l'autore del servizio aveva posto domande relative ad argomenti scaturiti da colloqui avuti con __________, presidente dell'Associazione __________, noto attivista, impegnato privatamente nella lotta contro gli effetti nefasti del gioco d'azzardo e che si era occupato anche delle vicende giudiziarie che avevano coinvolto dirigenti e collaboratori del Casinò di __________.
Tra i vari pezzi che componevano il servizio, vi era pure un riquadro dal titolo "La __________, un azzardo" con il soprattitolo, recante la dicitura: "Usura e riciclaggio al Casinò di __________?", di cui sono qui riportate o sunteggiate le asserzioni incriminate. L'articolista riferiva, anzitutto, di segnalazioni fatte da dipendenti della casa da gioco luganese nel dicembre 2003 all'associazione milanese di __________, secondo cui, sin dalla sua apertura (avvenuta a fine novembre 2002), la struttura di __________ era frequentata da due giocatori sospetti per le ingenti puntate, RI 2 e __________ (quest’ultimo, si precisa, arrestato il 6 marzo 2007 a __________ con l’accusa di usura).
Di RI 2, nell’articolo si leggeva che era stato "legato ad uno dei più importanti boss mafiosi della Sicilia, tale __________ " con la precisazione che fu il pluriassassino e collaboratore di giustizia "__________, membro di __________, interrogato il 7 maggio del 2001... a raccontare che attraverso RI 2, __________ riusciva a riciclare somme elevatissime di denaro a __________ ".
L'autore spiegava, poi, che RI 2 e RI 1 erano stati condannati nel 1999 in Italia per associazione a delinquere a pene di sette anni e quattro mesi di carcere il marito, di due anni e quattro mesi la consorte. Le condanne furono pronunciate a seguito di una vasta inchiesta legata proprio al mondo dei casinò italiani (fra cui quello di __________) e seguirono dopo molti anni l’arresto di RI 2 avvenuto nell’enclave italiana l’11 novembre 1983.
L’articolo continuava, poi, indicando che, nonostante i precedenti, scontata la pena, i coniugi RI 2-RI 1 poterono aprire una filiale della società __________ presso il Casinò di __________ con il compito di procacciare clienti facoltosi di tutto il mondo.
Ricordato che a seguito della mancata notifica del contratto da parte della Casinò di __________, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) aprì, il 29 ottobre 2003, una procedura penale amministrativa che portò alla condanna della Casinò di __________ e dei suoi vertici a ingenti sanzioni pecuniarie, l’articolo precisava che, pochi giorni prima, il 17 ottobre 2003, PI 2 aveva sporto una denuncia per presunta usura ai danni dei giocatori e riciclaggio all’interno del Casinò di __________. In questo contesto PI 1 riportava, sotto forma di citazioni virgolettate, spiegazioni di PI 2 riferite a PI 3 per l’usura, mentre per il sospetto di riciclaggio affermava che “RI 2, invece, giocava somme sino a 600'000.- franchi al giorno e questo faceva pensare ad un'importante operazione di riciclaggio”. L’articolo precisava che i sospetti di usura e di riciclaggio nei confronti di RI 2 per l’attività luganese non avevano trovato conferma tanto che il procedimento penale era stato archiviato con un decreto di abbandono tre anni dopo la denuncia presentata da PI 2 ciò che equivaleva - secondo il giornalista - ad una sentenza di assoluzione per RI 2, RI 1 e Luigi PI 3.
B. L’8 agosto 2007 la __________, RI 2 e RI 1 hanno sporto querela contro PI 1 e contro gli ignoti correi e/o coestensori della pagina, subordinatamente nei confronti della società responsabile della pubblicazione, per non averne impedito l’uscita, per i reati di calunnia, ev. ingiuria, ev. diffamazione aggravata perché a mezzo stampa. I querelanti si sono altresì costituiti parte civile.
C. Con decreto di accusa 14 luglio 2009, il procuratore pubblico ha riconosciuto PI 1 autore colpevole di diffamazione ex art. 173 CP per avere affermato nell'articolo pubblicato sul quotidiano Il __________ intitolato "Il complicato gioco del Casinò. Usura e riciclaggio al Casinò di __________? La __________, un azzardo" che:
· RI 2 era legato ad uno dei più importanti boss mafiosi della Sicilia, tale PI 4;
· RI 2 aveva aiutato uno dei più importanti boss mafiosi della Sicilia, tale PI 4, a riciclare elevatissime somme di denaro;
· RI 2 era stato oggetto di una condanna per mafia;
· RI 2 aveva riciclato somme di denaro tramite il Casinò di __________, nonostante il decreto di non luogo a procedere del procuratore pubblico emanato nei confronti di RI 2 e RI 1 per i reati di usura e riciclaggio permanevano sospetti circa un loro agire illecito.
Il procuratore pubblico ha pertanto proposto la condanna di PI 1 alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, per complessivi fr. 500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre al pagamento di tasse e spese.
D. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 15 marzo 2010 il giudice della Pretura, ritenendo non realizzati né i presupposti oggettivi né quelli soggettivi del reato, ha prosciolto PI 1 dall'accusa di diffamazione ed ha rinviato la parte civile al foro competente per le altre sue pretese, senza assegnare indennità alla difesa e caricando tasse e spese di giustizia allo Stato.
E. Contro tale sentenza RI 1 e RI 2 hanno introdotto il 15 marzo 2010 dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata tempestivamente il 15 aprile 2010, gli insorgenti postulano l'annullamento della sentenza impugnata con conseguente condanna di PI 1 per il reato di diffamazione nei confronti dei denuncianti e il rinvio degli atti alla Pretura penale per la fissazione della pena, dell'indennità per torto morale e di patrocinio della parte civile. I ricorrenti si dolgono di arbitrio nell'apprezzamento delle prove e nell'accertamento dei fatti, nonché di errata applicazione del diritto sostanziale.
F. Il 25 maggio 2010 PI 1 ha inoltrato osservazioni al ricorso chiedendone la reiezione e la conferma della sentenza impugnata.
Con scritto di pari data, il procuratore pubblico, pur senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato l'accoglimento del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 CPP fed. - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
2.1. Il primo giudice ha fondato la conclusione secondo cui, in concreto, non sono dati i presupposti soggettivi del reato sulle seguenti circostanze.
Precisato che, al momento dei fatti, PI 1 non era un giornalista diplomato bensì uno studente iscritto al corso di giornalismo organizzato secondo il Regolamento cantonale sul giornalismo della Svizzera italiana del 27 agosto 1997 che prevede, per l’ottenimento del diploma di giornalista, la partecipazione a diverse lezioni, organizzate a blocchi quindicinali per una durata di nove mesi, e la redazione di un approfondimento scritto, ovvero di un servizio giornalistico su un determinato argomento, prova in cui il candidato viene affiancato da un tutor, ovvero da uno specialista con conoscenze approfondite in materia, il primo giudice ha accertato che l’imputato ha redatto l’articolo incriminato, non in vista di una sua pubblicazione, ma soltanto quale prova d’esame, “nell’ottica di ottenere il diploma di giornalista”. PI 1 - ha ancora precisato il primo giudice - “non intendeva espressamente divulgare a mezzo stampa” l’articolo, ritenuto , peraltro, che egli non aveva “la volontà d’imporre un preciso testo alla redazione, ma unicamente quella di proporre un articolo pubblicabile, in vista d’apprendere la sua nuova professione” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 8).
Inoltre, il primo giudice ha, ancora, precisato che, in tale lavoro PI 1 era stato affiancato da PI 5, giornalista del __________ , testata presso cui l’imputato aveva lavorato durante il periodo del corso, che aveva assunto la funzione di tutor (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4). Rilevando come il testo in questione era stato “discusso ed esaminato da altre persone ed in particolare dal suo «tutor» PI 5” e che questi lo aveva ritenuto “idoneo per la pubblicazione”, il primo giudice ha concluso che PI 1 - non essendo “un giornalista esperto e navigato, bensì uno studente in questo settore, meno avvezzo dunque a questa professione e meno consapevole dei limiti imposti alla libertà di informazione” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4) - “non poteva avere un intento diffamatorio” visto che il tutor aveva proprio il compito di consigliarlo ed indirizzarlo “nella redazione di un articolo che fosse conforme a tutta la normativa applicabile” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 8-9).
2.2. Dopo avere esposto la loro versione dei fatti (ricorso, pag. 3-6), i ricorrenti ne censurano le conclusioni osservando come sia ininfluente, per la sua consapevolezza del carattere diffamante dell’articolo, il fatto che l’imputato non fosse ancora diplomato e fosse assistito da un tutor.
Altrettanto irrilevante è il fatto che il testo sia stato letto ed approvato da terzi stante il principio fondamentale della responsabilità personale dell’autore dell’articolo (ricorso, pag. 6).
Altrettanto ininfluente è, per i ricorrenti, il fatto che l’imputato non fosse intenzionato a pubblicare l’articolo: in effetti
In realtà - concludono i ricorrenti - i presupposti soggettivi del reato sono dati poiché “vi sono sufficienti elementi per concludere che il denunciato abbia accettato, come conseguenza eventuale del proprio agire, il rischio di indurre il lettore, rispettivamente la commissione d'esame, a ritenere l'esistenza di un coinvolgimento dei qui ricorrenti in torbide questioni di usura e riciclaggio commettendo così il reato di diffamazione almeno per dolo eventuale” (ricorso, pag. 12).
2.3. Giusta l’art. 173 cifra 1 CP è punito per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei così come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.
2.3.1. Il reato di diffamazione presuppone l’intenzione, che deve portare su tutti gli elementi costitutivi del reato; il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 ed., ad art. 173 n. 48; Riklin, Basler Kommentar II, ad art. 173 n. 8; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, n. 2043).
L’autore deve avere avuto coscienza, almeno sotto forma di dolo eventuale, del carattere lesivo all’onore della sua comunicazione e nonostante questo, averla proferita ugualmente; non è per contro necessario che abbia voluto ferire la persona in questione o abbia voluto causare una lesione alla sua reputazione (DTF 105 IV 114 consid. 1b; Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 49). Poco importa se l’autore pensava si trattasse di una dichiarazione di fatto vera o se ha avuto o espresso dei dubbi in proposito (Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 49). Occorre invece che l’autore abbia avuto l’intenzione di comunicare l’informazione a terzi (DTF 73 IV 174, consid. 1; Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 50; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7 ed., §11 n. 27).
L’intenzione deve dunque essere riferita all’affermazione diffamatoria e al fatto che essa sia portata a conoscenza di terzi; non è per contro richiesta una particolare intenzione ingiuriosa (“animus iniuriandi”) (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7 ed., §11 n. 27; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, ad art. 173 n. 11; Hurtado Pozo, op. cit., n. 2043).
2.3.2. Giusta l’art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta, a tal fine, che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non desiderandolo (DTF 134 26 consid. 3.1.2; STF 11 marzo 2010, inc. 6B_656/2009, consid. 5.2).
In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e regole di esperienza. Può desumere la volontà dell’autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l’evento si produca era tale da imporsi all’autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 con rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo col quale egli ha agito (DTF 130 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; STF 11 marzo 2010, inc. 6B_656/2009, consid. 5.2).
Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l’autore ritiene possibile che l’evento dannoso o il reato si produca. La differenza si opera, quindi, al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 consid. 4.1; DTF 133 IV 9 consid. 4.1).
Vi è negligenza, e non dolo, qualora l’autore, per un’imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si realizzi. Come si è visto, vi è per contro dolo eventuale quando l’autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 133 IV 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; STF 11 marzo 2010, inc. 6B_656/2009, consid. 5.2).
Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5; 128 I 177 consid. 2.2; 128 IV 53 consid. 3a; 125 IV 242 consid. 3c). Sulla questione di sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso, quindi, nell’ambito di un ricorso per cassazione questa Corte può rivedere gli accertamenti del primo giudice soltanto sotto l’angolo dell’arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246; STF 11 marzo 2010, inc. 6B_656/2009, consid. 5.2).
È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo eventuale sia giustificata. In quest'ambito, le questioni di fatto e di diritto sono tuttavia strettamente connesse e coincidono parzialmente. Il quesito giuridico di sapere se l'autore abbia agito con dolo eventuale può essere risolto solo valutando i fatti rilevanti accertati compiutamente dall'autorità cantonale, da cui essa ha dedotto tale elemento soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, nell’ambito di un ricorso per cassazione questa Corte può pertanto, in una certa misura, esaminare se siano state valutate correttamente le circostanze sulla base delle quali è stato stabilito che l'agente ha preso in considerazione, ossia ha accettato, l'evento o il reato (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4; 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii; STF 11 marzo 2010, inc. 6B_656/2009, consid. 5.2).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). E’ infatti necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).
2.4. Al di là della correttezza di alcune considerazioni di diritto svolte dal ricorrente, il ricorso è votato all’insuccesso per le ragioni che seguono.
2.4.1. Non vi è contestazione riguardo l’accertamento - qui fondamentale - secondo cui PI 1 non aveva intenzione di diffondere il suo articolo a mezzo stampa, volendo in realtà unicamente presentare il suo lavoro di diploma finale alla commissione che lo avrebbe valutato, alfine di ottenere il diploma da giornalista.
In effetti, il ricorrente si limita, al riguardo, ad affermare che l’imputato “aveva scritto quanto poi pubblicato dal __________ quale lavoro di diploma, che tale lavoro aveva ottenuto la valutazione 5 e che la pubblicazione sul __________ venne preavvisata” (cfr. ricorso, pag. 5).
Tale affermazione non è atta, evidentemente, ad integrare una censura d’arbitrio relativa all’accertamento di cui sopra.
Semplicemente, prima di diffondersi in considerazioni - pur corrette - relative alla responsabilità penale personale dell’autore dell’articolo di stampa (indipendente dal giudizio o dal controllo dato da colleghi o superiori prima della pubblicazione), il ricorrente sembra avere dato della questione una sua personale visione, diversa da quella del primo giudice nella misura in cui si vuole interpretare quel “venne preavvisata” come riferito a PI 1. Tuttavia, ciò non basta - e, di lunga - a motivare una censura di arbitrio visto che il ricorrente non può limitarsi a proporre una sua interpretazione del materiale probatorio ma deve confrontarsi in modo puntuale e documentato con le argomentazioni sulle cui basi i primi giudici hanno fondato il loro accertamento. Concretamente, il ricorrente avrebbe dovuto cercare di dimostrare le ragioni per cui è arbitrario - cioè manifestamente infondato - l’accertamento secondo cui PI 1 voleva presentare il suo testo solo alla commissione d’esame e secondo cui la pubblicazione dello stesso sul __________ non è stata né voluta né richiesta dall’imputato.
Per motivare una censura d’arbitrio non è, infatti, sufficiente esporre la propria versione dei fatti o proporre una lettura diversa del materiale probatorio sulla scorta di una personale chiave interpretativa, ma è invece indispensabile confrontarsi con le argomentazioni che hanno portato il primo giudice a decidere altrimenti. In caso contrario, nessuna differenza sussisterebbe tra un accertamento arbitrario e un accertamento manchevole, discutibile o finanche erroneo, e tale mezzo di impugnazione si identificherebbe, né più né meno, con un ricorso in appello, proponibile in virtù del nuovo codice processuale penale federale unicamente contro le sentenze emanate dai tribunali penali di prime cure dopo il 1 gennaio 2011 (art. 453 CPP fed.).
In un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio occorre invece indicare, come visto, quale singolo accertamento si intende impugnare e per quale ragione, illustrando come, dove e perché i primi giudici sono incorsi non tanto in presunti errori di valutazione, quanto in sbagli o mancanze qualificate, che facciano apparire il loro ragionamento non soltanto errato ma indifendibile.
Di conseguenza, in assenza di una contestazione (o, perlomeno, di una contestazione ricevibile in questa sede), l’accertamento concernente l’assenza di intenzione di PI 1 di pubblicare il suo testo sul __________ è, dunque, vincolante per questa Corte.
2.4.2. Nemmeno giova ai ricorrenti la tesi secondo cui vi è diffamazione anche nell’ipotesi di fatto accertata dal primo giudice poiché una lesione all’onore può concretizzarsi, non solo a mezzo stampa, ma anche mediante un lavoro di diploma consegnato a terze persone e secondo cui, in concreto, il reato sarebbe soggettivamente compiuto già solo per il fatto che PI 1 ha presentato il suo testo alla Commissione d’esame, poiché vi è stata da parte sua un’intenzionale comunicazione a terzi del messaggio diffamatorio.
A prescindere dalla fondatezza nel merito di tale tesi, va rilevato che i ricorrenti dimenticano che il decreto d’accusa imputa a PI 1 di essersi reso colpevole di diffamazione diffondendo il suo articolo a mezzo stampa, e meglio attraverso la pubblicazione dello stesso sul quotidiano __________ in data 14 maggio 2007. L’accusa a lui rivolta non considera, invece, l’eventuale diffamazione compiuta da PI 1 nel veicolare il messaggio asseritamente lesivo dell’onore dei querelanti ai componenti della Commissione d’esame, attraverso la consegna del suo lavoro di diploma.
Considerato come il principio accusatorio sia leso quando il giudice penale si fonda su una fattispecie diversa da quella indicata nell'atto o nel decreto di accusa senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 133 IV 235 consid. 6.2; 126 I 19 consid. 2c; sentenza CCRP del 23 aprile 2010, inc. 17.2009.58, consid. 3.1), una condanna di PI 1 nel senso auspicato dai ricorrenti non può entrare in considerazione, pena la violazione di tale principio.
In conclusione, nella misura in cui questa Corte è vincolata, da un lato, dall’accertamento concernente l’assenza di volontà di PI 1 di comunicare il contenuto dell’articolo a terzi attraverso la pubblicazione dell’articolo sul __________ e, dall’altro lato, dalla fattispecie indicata nel decreto di accusa, si deve concludere per l’assenza di dolo in relazione ad uno degli elementi costituivi del reato, ovvero alla comunicazione/diffusione a terzi del messaggio lesivo dell’onore.
Non essendo dato l’elemento soggettivo in relazione a tale presupposto, si rivela superflua l’analisi delle altre censure dei ricorrenti concernenti la valutazione degli altri presupposti del reato, così come l’esame delle contestazioni riguardanti l’ammissione dell’imputato alle prove liberatorie e il loro esito.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto nella misura della sua ricevibilità.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 800.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico sono posti a carico dei ricorrenti RI 1 e RI 2 in solido, che rifonderanno inoltre a PI 1, pure in solido, fr. 500.- per ripetibili.
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.