Incarto n. 17.2010.15
Lugano 12 gennaio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 12 aprile 2010 da
RI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’11 marzo 2010 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 3 agosto 2009, il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 2 maggio 2009 a __________, circolato con la vettura Ford targata alla velocità di 76 km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h. Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di fr. 600.- (corrispondente a 10 aliquote di fr. 60.-) e ad una multa di fr. 500.- da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva sostitutiva di 5 giorni. Contro il decreto di accusa RI 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza 11 marzo 2010, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto d’accusa. In applicazione della pena egli ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di fr. 200.- (corrispondente a 10 aliquote giornaliere di fr. 20.-), ad una multa di fr. 50.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva sostitutiva di 3 giorni) e al pagamento delle tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 700.-.
C. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 13 marzo 2010. Nella motivazione scritta, presentata il 12 aprile 2010, postula, in via principale, l’annullamento del giudizio impugnato e, in via subordinata, la derubricazione della sua condanna in infrazione lieve alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr.
D. Con scritto 22 aprile 2010, il procuratore pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, chiede la reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art 288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
2.1. Il giudice della Pretura penale, sulla scorta dei dati rilevabili dall’apparecchio radar, ha accertato che il ricorrente, al momento considerato dal DA, circolava ad una velocità di 79 km/h corrispondente, dedotto il margine di tolleranza di 3 km/h, ad una velocità imputabile di 76 Km/h. Ciò posto e ritenuto che sulla strada in cui è avvenuto il controllo la velocità consentita era di 50 km/h, il primo giudice ha concluso che il superamento del limite è stato di 26 km/h (sentenza impugnata, consid. 2 pag. 3). Il primo giudice ha, poi, preso posizione su una serie di eccezioni del ricorrente volte ad invalidare il rilevamento della velocità operato dagli agenti di polizia. In particolare, per quanto qui d’interesse, il primo giudice ha innanzitutto ritenuto “pretestuosa” l’obiezione di RI 1 secondo cui l’indicazione sul rapporto di constatazione e su quello di controllo della velocità del tipo di apparecchio usato per il rilevamento era imprecisa e non permetteva di concludere che si trattava dello stesso dispositivo del quale era stato prodotto il certificato di verifica. Il pretore ha, infatti, rilevato che le indicazioni contenute nei suddetti rapporti (“Laser Jenoptic” e “Laser Jenoptik Laveg no. 24006”) sono “chiare ed inequivocabili” e coincidono con quella del certificato di verifica, ovvero “Jenoptik Video Laveg S/N 8001 VL 1011, Metas 24006-0” (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 4). Sempre per quanto qui d’interesse, il primo giudice ha, poi, respinto anche l’obiezione del ricorrente che, con riferimento alla postilla del certificato di verifica secondo cui “La verificazione è valida (…) a condizione che lo strumento di misura soddisfi i requisiti legali, che i dispositivi di sigillatura siano intatti e che parti importanti per la misurazione non siano state oggetto di riparazione”, ha lamentato che agli atti non c’era la prova dell’adempimento di tali condizioni. Al riguardo, il pretore ha rimarcato che RI 1 “si è limitato a sollevare la questione in maniera generica senza nemmeno tentare di portare indizi che potessero almeno rendere verosimili tali dubbi” e che egli “non ha neppure chiesto che l’apparecchio venisse sottoposto ad un approfondito esame” (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 5). Nel giudizio impugnato il primo giudice ha poi respinto anche l’obiezione del ricorrente secondo cui la misurazione della sua velocità non era affidabile, siccome la distanza da cui è stata effettuata - ovvero m 171 - è risultata essere oltre i limiti previsti dal costruttore che, nel manuale d’uso dell’apparecchio (prodotto al dibattimento in estratto dallo stesso ricorrente), ha indicato che il rilevamento deve essere effettuato da una distanza variante fra i 30 e i 150 m se puntato sulle carrozzerie e fino a m 350 se puntato sulle targhe. Su questo aspetto il pretore ha osservato che il punto mirato dagli agenti (corrispondente all’incrocio degli assi cartesiani sulla foto in atti) è di poco discosto dalla targa con uno spostamento entro i limiti di tolleranza e che, pertanto, contrariamente alla tesi del ricorrente, la velocità non è stata rilevata puntando il laser sulla carrozzeria dell’automezzo (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 5)
2.2. Con il gravame il ricorrente si limita, in sostanza, a riformulare alcune delle obiezioni proposte in occasione del dibattimento dinanzi il giudice della Pretura penale. In primo luogo, egli rileva come agli atti non figuri un documento atto a comprovare l’adempimento delle condizioni richieste dall’Ufficio federale di metrologia per la convalida del certificato di verificazione dell’apparecchio radar utilizzato per misurare la velocità. L’adempimento di tali condizioni - continua RI 1 - non può essere dato per scontato per cui l’assenza di una prova in tal senso “invalida totalmente la serietà e l’affidabilità del controllo effettuato” (ricorso, pag. 2-3). A detta del ricorrente è, poi, a torto che il primo giudice gli ha fatto carico di non aver richiesto un esame approfondito dell’apparecchio radar, ritenuto che era compito dell’accusa provare che lo strumento “soddisfi i requisiti di misurazione METAS” (ricorso, pag. 4 in fine). Continuando nel suo esposto, RI 1 ripropone la tesi secondo cui le indicazioni dell’apparecchio annotate dalla polizia sui verbali in atti (recte: sul rapporto di constatazione per eccesso di velocità e sul rapporto controllo della velocità in AI 1) sarebbero imprecise, ragion per cui egli chiede “che il verbale per errore di trascrizione venga invalidato” (ricorso, pag. 4). Il ricorrente ripropone, infine, anche la tesi secondo cui il radar non era puntato sulla targa, ma sulla carrozzeria. A detta di RI 1 ciò è deducibile dal posizionamento dell’intersezione degli assi cartesiani sulla foto in atti. Ciò posto - continua il ricorrente - essendo stato il rilevamento effettuato da una distanza di m 171 a fronte di una distanza regolare massima di m 150, lo stesso deve essere invalidato.
2.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili oppure ancora se l’accertamento contestato non è sostenuto da alcun elemento probatorio (DTF 129 I 8 consid. 2.1.). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato. Per contro, una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola il divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
2.4. Per quanto attiene alla prima censura ricorsuale, si osserva che il pretore, nel dedurre dal “certificato di verificazione 258 - 11137” (allegato al rapporto di complemento della polizia cantonale 23 agosto 2009) l’affidabilità dell’apparecchio radar che ha misurato la velocità di RI 1, non ha operato una valutazione arbitraria del materiale probatorio. Il suddetto certificato, infatti, conferma esplicitamente “che lo strumento di misurazione corrisponde ai requisiti legali” e che lo stesso “può essere impiegato per le misurazioni ufficiali”. A fronte di tali attestazioni e ritenuto che negli atti non v’è traccia di elementi che rendano anche solo verosimile l’inadempimento delle condizioni supplementari previste dal certificato (dispositivi di sigillatura intatti, nessuna riparazione di parti importanti per la misurazione), è in modo certamente sostenibile che il primo giudice è partito dal presupposto che l’apparecchio radar fosse conforme ai requisiti essenziali richiesti dalla legge (cfr. art. 4 dell’Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità, RS 941.261) e, pertanto, idoneo alla misurazione della velocità. È poi sempre senza arbitrio che primo giudice ha ritenuto che il radar fosse puntato sulla targa e non sulla carrozzeria. La lettura della fotografia in atti operata dal pretore, infatti, è certamente sostenibile se solo si considera che l’incrocio degli assi cartesiani indicati sulla stessa lambisce la targa e che proprio il dettaglio della targa è stato riprodotto sulla fotografia in un formato più grande (cfr. fotografia allegata all’AI 1). Non occorre, infine, dilungarsi sulla censura con cui il ricorrente pretende che i rapporti della polizia in atti debbano essere invalidati “per errore di trascrizione”. È, infatti, evidentemente a ragione (e non solo senza arbitrio) che il primo giudice ha ritenuto che le indicazioni dell’apparecchio radar sui rapporti di polizia (“Laser Jenoptic” e “Laser Jenoptik Laveg no. 24006”) erano sufficientemente chiare per concludere che lo stesso coincidesse con l’indicazione sul certificato di verificazione (“Jenoptik Video Laveg S/N 8001 VL 1011, Metas 24006-0”). Su questi punti il ricorso deve, pertanto, essere disatteso.
3.1. Dagli atti risulta che al dibattimento RI 1 ha chiesto di procedere all’audizione del signor __________ che - a detta dello stesso ricorrente - sarebbe stato in grado di chiarire il fatto che, dopo il suo fermo, ne è stato eseguito un altro, non messo a verbale. Il giudice della Pretura penale ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente poiché “tardiva ed inconferente per il presente giudizio” (cfr. verbale del dibattimento, pag. 2).
3.2. A tenore dei combinati disposti di cui agli art. 224 e 227 CPP (che valgono anche nei procedimenti davanti al giudice della Pretura penale in virtù dell’art. 273 CPP) se le parti intendono assumere prove al dibattimento, oltre a quelle indicate nell’atto (o nel decreto) di accusa, devono comunicarle al presidente entro dieci giorni dalla notificazione dell’ordinanza di apertura. Il termine è prorogabile ad istanza di parte. Prove nuove e rilevanti possono, però, essere chieste e prodotte oltre questi limiti temporali e sino alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale, come previsto dall’art. 228 cpv. 1 CPP, ritenuto tuttavia che, salvo rilevanza e novità, la parte proponente non può prevalersi delle conseguenze della ritardata notifica.
3.3. In concreto, al di là del fatto che il ricorrente non ha spiegato i motivi per cui non è rispettato il termine di cui all’art. 227 CPP, quel che è rilevante è che il ricorrente non ha, neppure in questa sede, portato argomentazioni atte ad inficiare il giudizio del primo giudice secondo cui l’audizione di __________ era inconferente, cioè non rilevante per il giudizio. La circostanza per cui la polizia, dopo aver proceduto al fermo del ricorrente, avrebbe controllato e rilasciato un altro automobilista è, infatti, elemento del tutto ininfluente per il giudizio, considerato che in diritto penale ognuno è responsabile delle proprie azioni e che, pertanto, anche volendo ammettere che l’automobilista controllato dalla polizia sia incorso in un’infrazione rimasta impunita, ciò non avrebbe alcuna conseguenza sulla condanna del ricorrente. Anche su questo punto il gravame deve, perciò, essere disatteso.
4.1. Dopo aver ricordato i presupposti applicativi dell’art. 90 cifra 2 LCStr e il senso delle diposizioni applicabili in materia di velocità sulle strade, il primo giudice ha osservato che “secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il superamento nell’abitato di 25 km/h e oltre della velocità massima consentita costituisce, indipendentemente dalle circostanze concrete, un’infrazione grave alle norme sulla circolazione” e che, pertanto, il comportamento del ricorrente “adempie indubbiamente la fattispecie” (sentenza impugnata, consid. 4 pag. 4).
4.2. Nel suo gravame il ricorrente rileva, in sostanza, come egli con il suo comportamento non abbia cagionato un incidente e come non abbia nemmeno messo in pericolo la sicurezza altrui, ritenuto oltretutto che il rilevamento della sua velocità è avvenuto su un tratto di strada in buono stato, in una giornata di sole e con una buona visibilità ed a un orario in cui “non vi era anima viva per strada”. RI 1 osserva, inoltre, come egli abbia agito involontariamente in quanto credeva di trovarsi in un tratto di strada con limite di 60 km/h (ricorso, pag. 3-4).
4.3.a) L’art. 90 cifra 2 LCStr punisce chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è punibile, salvo disposizione espressa e contraria (art. 100 cifra 1 LCStr). L’art. 90 cifra 2 LCStr descrive una forma qualificata di infrazione alle norme della circolazione stradale che presuppone, per la sua realizzazione, che l’autore abbia creato una serio pericolo alla sicurezza altrui o si sia assunto il rischio della creazione di un tale pericolo. Devono, pertanto, essere dati due elementi oggettivi costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione, il secondo consistente nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), Stämpfli Editions, Berne, 2007, pag. 43 ss). Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso di infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un comportamento crassamente negligente (STF 8.1.2008, inc. 6B_718/2007; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; Bussy/Rusconi, op. cit., ad. art. 90, n. 4.3. e 4.4).
b) Nell’ambito del superamento dei limiti di velocità, con una giurisprudenza costante, il TF ha stabilito - in particolare con l’obiettivo di assicurare la parità di trattamento - che, indipendentemente dalle circostanze particolari del caso concreto, segnatamente, indipendentemente dalle buone condizioni di circolazione o dall’eccellente reputazione di conducente dell’automobilista trasgressore, vi è un caso grave di violazione delle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr quando il superamento del limite di velocità raggiunge, all’interno dell’abitato, i 25 km/h e, fuori da località abitate e sulle autostrade, rispettivamente i 30 e i 35 km/h (STF del 16 aprile 2009 6B_1028/2008 consid. 2; DTF 132 II 234 consid. 3.1; 128 II 86 consid. 2b p. 88, 126 II 202 consid. 1a, 124 II 475 consid. 2a).
4.4. Vista la chiara giurisprudenza del Tribunale federale e ritenuto l’accertamento - non arbitrario - secondo cui RI 1 circolava ad una velocità imputabile di 76 km/h su una strada il cui limite era di 50 km/h con un superamento di 26 km/h della velocità massima consentita, questa Corte non può che confermare le considerazioni espresse dal primo giudice sull’adempimento delle condizioni oggettive del reato imputato al ricorrente. Per quanto attiene all’aspetto soggettivo non giova, evidentemente, a RI 1 sostenere di avere agito involontariamente e di aver creduto di circolare su un tratto di strada con velocità massima di 60 km/h. Anche se così fosse, infatti, il suo comportamento costituirebbe comunque una grave negligenza punibile in virtù dell’art. 100 cifra 1 LCStr. Anche su questo punto il ricorso deve, dunque, essere respinto.
Sempre in diritto RI 1 lamenta una sorta di violazione del principio della parità di trattamento per essere stato giudicato più severamente per rapporto ad una altra fattispecie che ha visto protagonista un automobilista uscito di strada e punito solo in funzione dell’art. 90 cifra 1 LCStr (ricorso, pag. 6). La censura è palesemente infondata nella misura in cui non v’è nessuna pretesa alla parità di trattamento nell’illegalità (DTF 124 IV 44 consid. 2c) per cui, anche volendo ammettere che il giudizio a cui fa riferimento il ricorrente fosse errato, tale circostanza non potrebbe certo giovare alla sua posizione.
Nell’ambito della commisurazione della pena il ricorrente sostiene che la condanna a tre giorni di detenzione sospesi per un periodo di prova di due anni per lesioni semplici, inflittagli il 20 ottobre 2005, non può costituire una circostanza aggravante, ritenuto “che il periodo di prova è stato superato positivamente e che quindi questa fattispecie non fa più stato” (ricorso, pag. 2 e pag. 5 in fine). L’argomentazione ricorsuale è del tutto inconferente. Il fatto che il ricorrente abbia superato con successo il periodo di prova relativa alla suddetta condanna significa semplicemente che la pena sospesa non deve più essere eseguita (art. 45 CP). La condanna, invece, indipendentemente dall’esecuzione della pena, costituisce evidentemente un precedente penale da considerare nella commisurazione della pena (cfr. l’art. 47 CP secondo cui il giudice tiene conto della vita anteriore del condannato e la giurisprudenza relativa ai criteri per la commisurazione della pena in DTF 129 IV 6 consid. 6.1; 117 IV 112 consid. 1).
Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti, perciò, a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 800.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico del ricorrente.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.