Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_001, 17.2010.12
Entscheidungsdatum
16.09.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 17.2010.12-13

Lugano 16 settembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretaria:

Dell'Oro, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 2 aprile 2010 da

RI 1

rappr. dall' DUF 5

contro la sentenza emanata il 12 febbraio 2010 dalla Corte delle assise criminali nei suoi confronti e nei confronti di TERZ 1, TERZ 2, TERZ 3, TERZ 5 e TERZ 4

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

  2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza 12 febbraio 2010 la Corte delle assise criminali di __________ ha dichiarato RI 1 autore colpevole di:

• infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup), siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato:

  • effettuato preparativi in vista dell’importazione di stupefacenti e meglio per avere, nel corso della primavera 2007, a __________, dopo aver presentato il trafficante di stupefacenti __________ ad TERZ 3, aiutato quest’ultimo a reclutare quale corriere TERZ 2 per recarsi in __________ dove insieme avrebbero dovuto prendere in consegna da 2 a 3 kg di cocaina ciascuno da portare in Svizzera;

  • trasportato stupefacenti, e meglio organizzando tramite TERZ 3 e TERZ 5, il 24 maggio 2007, ad __________, l’accoglienza della “comitiva brasiliana” con TERZ 2, che sapeva o doveva presumere trasportare un ingente quantitativo di cocaina, ma almeno 12 kg, presso l’aeroporto di __________ ed il suo successivo trasporto mediante due autoveicoli presso l’albergo __________;

  • all’inizio del 2008, ad __________, detenuto al proprio domicilio 180 g di cocaina quindi venduto a credito, al prezzo di Euro 4'000.-, risp. fr. 6'000.-, 80 g. di cocaina a TERZ 5, che tuttavia non gli ha mai versato i soldi;

  • il 29 aprile 2009, ad __________, detenuto a scopo di messa in circolazione 2,77 kg di marijuana (tasso THC 2,7 - 10,4%);

  • acquistato (con ruolo di complice) stupefacenti e meglio per avere inviato a __________ il 19 febbraio 2007 fr. 3'840.- tramite agenzia __________ e il 20 febbraio 2007 fr. 3'940.- tramite agenzia __________, sapendo o dovendo presumere che si trattava di denaro destinato al pagamento di alcuni kg di stupefacenti;

• sviamento della giustizia, per avere, in correità con __________, il 21 aprile 2006, a __________, fatto all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che essi sapevano non commesso, e meglio per avere falsamente denunciato alla polizia Cantonale di avere subito, in data 19 aprile 2006, tra le 13.15 e le 14.45, a __________, il furto del furgone Fiat Ducato di proprietà della PC 1 da lui noleggiato a __________ e del preteso carico (350 PC portatili del valore dichiarato di EUR 192'500), furto in realtà non avvenuto;

• truffa mancata, per avere, in correità con __________, nell’aprile 2006, ad __________ e in altre località, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per ingannare con astuzia i funzionari della PC 2 e meglio per avere, chiedendo ed ottenendo di aumentare da fr. 100'000.- a fr. 304'150.- la copertura assicurativa della polizza “assicurazioni trasporti” della __________ (di cui __________ era azionista e RI 1 amministratore unico) in relazione al previsto trasporto di 350 PC portatili di cui sopra, annunciando poi contrariamente al vero il 20/24 aprile 2006, di averne subito il furto, compilando l’apposita dichiarazione di sinistro e fornendo una fattura proforma riferita all’asserita vendita dei PC, tentato di ottenere indebitamente da parte della __________ un risarcimento pari al valore dichiarato della merce asseritamente trasportata;

• appropriazione indebita, per essersi, il 18/19 aprile 2006, a __________ nonché in altre località all’estero, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, appropriato del furgone Fiat Ducato summenzionato, del valore di fr. 22'300.- (valore a nuovo, fr. 45'000.-) ritenuto che il veicolo, di cui è stato denunciato il furto contrariamente al vero, non è più stato ritrovato.

In applicazione della pena, il primo giudice ha condannato RI 1 alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e lo ha condannato a risarcire fr. 22'300.- alla parte civile PC 1.

B. Nel medesimo giudizio sono stati pure condannati:

• TERZ 1, alla pena detentiva di quattro anni per infrazione aggravata alla LStup, riciclaggio di denaro e contravvenzione alla LStup;

• TERZ 2, alla pena detentiva di due anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup;

• TERZ 3, alla pena detentiva di tre anni e dieci mesi e a un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP per infrazione aggravata alla LStup, grave infrazione alle norme sulla circolazione e contravvenzione alla LStup;

• TERZ 5, alla pena detentiva di tre anni e dieci mesi per infrazione aggravata alla LStup, trascuranza degli obblighi di mantenimento, truffa e contravvenzione alla LStup;

• TERZ 4, alla pena detentiva di tre anni, di cui due anni sospesi condizionalmente per il periodo un prova di tre anni, per infrazione aggravata alla LStup, riciclaggio di denaro e contravvenzione alla LStup.

Il primo giudice ha, inoltre, statuito in merito alla sorte degli oggetti sequestrati e ha posto a carico dei condannati in solido (con ripartizione interna in ragione di un sesto ciascuno) la tassa di giustizia e le spese processuali, mantenendo i sequestri conservativi a garanzia del loro pagamento.

C. I fatti posti alla base del giudizio della Corte delle assise criminali, con particolare riferimento alle vicende in cui è coinvolto RI 1, sono in sintesi i seguenti.

  1. Il procedimento, che ha coinvolto sei coimputati, riguarda principalmente tre viaggi effettuati alla volta del __________ allo scopo di prelevare ingenti quantità di cocaina ed importarle in __________. RI 1 è risultato implicato solo nell’organizzazione del primo di questi viaggi, che è stato materialmente effettuato nel maggio del 2007 da TERZ 3 e TERZ 2 quali corrieri.

  2. Nella seconda metà del 2006, nell’ambito della sua attività professionale di venditore porta a porta di contratti telefonici, TERZ 3 aveva conosciuto RI 1, che si occupava della vendita di vestiti da uomo per conto della __________, di cui era amministratore unico. Successivamente TERZ 3 lavorò per un breve periodo per RI 1.

  3. Attorno al marzo del 2007, RI 1 domandò a TERZ 3 di ospitare per qualche tempo il suo conoscente __________, presentato come un uomo d’affari italo-sudamericano, che in quel momento alloggiava a casa sua. __________ era, in realtà, al vertice di un’organizzazione che trafficava droga. Durante la permanenza di __________ a casa di TERZ 3, questi gli raccontò di essere l’organizzatore di traffici di cocaina dal __________ e gli chiese se era interessato a partecipare. __________ conobbe, quindi, tutta la compagnia di TERZ 3, che all’epoca frequentava il suo appartamento, ovvero TERZ 2, TERZ 5 (“dr. __________”), TERZ 1, e __________. Anche a TERZ 2 venne proposto di effettuare un viaggio in __________. Sia TERZ 2 che TERZ 3 hanno ammesso che, già prima della partenza, era chiaro che il viaggio era finalizzato all’importazione di importanti dosi di cocaina.

  4. Per fugare le perplessità di TERZ 2 in relazione all’operazione venne organizzato un incontro a casa di RI 1, durante il quale quest’ultimo e TERZ 3 lo rassicurarono in merito alla sicurezza del trasporto (nel senso che le valigie erano confezionate in modo tale da non essere scoperte e che i viaggi effettuati in precedenza avevano avuto buon fine). TERZ 2, che non disponeva del passaporto, venne tranquillizzato da RI 1 che gli spiegò che poteva procurarsene uno temporaneo all’aeroporto di __________.

  5. L’8 maggio 2007 TERZ 2 si recò all’aeroporto di __________ in compagnia di TERZ 3 per ottenere un passaporto provvisorio, che venne pagato da TERZ 3 con i soldi ricevuti a tale scopo da RI 1. Dopodiché i due corrieri si recarono in un’agenzia di viaggi di __________ per ritirare i biglietti aerei per il __________ che erano stati prenotati da RI 1. I biglietti vennero pagati con il denaro che quest’ultimo aveva appositamente consegnato loro. La somma necessaria (o parte di essa) era stata ricevuta da RI 1 proprio quel giorno dalla __________, tramite un versamento __________, compagna di __________.

  6. Il 9 maggio 2007, giorno della partenza, RI 1 accompagnò i due corrieri all’aeroporto di __________, da dove questi raggiunsero il __________. Giunti a __________, e TERZ 3 presero alloggio nell’albergo indicato telefonicamente da __________ a RI 1 e già riservato per loro. Durante il soggiorno in __________, RI 1 ebbe un paio di contatti telefonici con loro ed era in contatto con __________.

Dopo una settimana di attesa in albergo, siccome il carico di droga da trasportare era in ritardo, TERZ 3 si impaurì e fece anticipatamente ritorno in __________. RI 1, dopo avergli chiesto le ragioni del suo rientro anticipato, gli domandò di occuparsi dell’organizzazione dell’accoglienza della comitiva proveniente dal __________ presso l’aeroporto di __________.

TERZ 2, nel frattempo, aveva atteso in albergo l’arrivo delle valigie contenenti il carico di cocaina. Il carico arrivò in hotel insieme a __________ e a tre altri corrieri: __________. Tutti quanti partirono, dunque, da __________ con lo stesso volo, trasportando un carico di almeno 12 kg di cocaina. Anche __________ viaggiò insieme a loro, ma senza trasportare personalmente nessun quantitativo di cocaina.

  1. Il 24 maggio 2007 la comitiva atterrò a __________ e fu accolta da TERZ 3, __________, TERZ 5 (cui TERZ 3 aveva chiesto aiuto per organizzare l’accoglienza del gruppo) e __________ (che su richiesta di TERZ 5 aveva messo a disposizione la sua automobile per il trasporto della comitiva). Come da indicazioni di __________, dopo aver caricato le valige nell’automobile di __________ la comitiva partì per __________, ove il gruppo (eccetto TERZ 2) si stabilì fino al 12 giugno 2007 presso l’Hotel __________.

  2. Successivamente TERZ 3 si occupò di organizzare, per conto di Severoni e unitamente a TERZ 5, il trasporto in due tranches della cocaina dalla Svizzera all’Italia. Il primo viaggio, a destinazione __________, fu effettuato tra la fine di maggio e l’inizio di giugno ____________________, con il quale anche RI 1 era in contatto. Il secondo viaggio ebbe luogo ad inizio giugno 2007, con destinazione __________, dove la droga fu consegnata a tale __________.

Il 12 giugno 2007, al rientro di TERZ 3 e TERZ 5 da __________, __________ telefonò a TERZ 3 spiegando che sospettava di essere sorvegliato dalla polizia e di essere pertanto in fuga verso __________. Severoni ordinò ai due di raggiungerlo portando con loro sia la complice che era rimasta a __________ che la somma di Euro 80'000.-, lasciata in deposito a __________, a quel tempo compagna di TERZ 3. TERZ 3 e TERZ 5 raggiunsero __________ a __________ dove gli fecero credere che i soldi erano andati persi poiché anche loro erano braccati dalla polizia. In realtà, i due si suddivisero l’importo con __________ e utilizzarono la rimanenza per coprire le spese di alloggio presso l’Hotel __________. Temendo la reazione di __________ per la perdita del denaro, TERZ 3 e TERZ 5 si rivolsero a RI 1 domandandogli di intervenire presso __________ per avvalorare la loro versione, ciò che questi fece per un compenso di Euro 5'000.-.

  1. Il secondo viaggio venne effettuato tra la fine di luglio ed il 1. di agosto 2007 da TERZ 1 e __________ ed il terzo a cavallo tra ottobre e novembre del 2007 da TERZ 1 e TERZ 4. Per questi viaggi non è risultato un coinvolgimento di RI 1.

  2. Prima di questi avvenimenti, RI 1 era già sotto inchiesta per mancata truffa, appropriazione indebita e sviamento della giustizia per fatti accaduti nel 2006.

In data 21 aprile 2006 egli aveva, infatti, denunciato di avere subito il furto del furgone Fiat Ducato di proprietà della PC 1 da lui preso a noleggio presso il __________, contenente 350 PC Toshiba, del valore di Euro 192'500.-, fornitigli dalla ditta di tale __________, oltre che l’importo di

fr. 23'000.- contenuto nel veicolo, che era stato lasciato in un posteggio a __________ mentre lui pranzava in un ristorante nei pressi.

La polizia non ha creduto alla denuncia di RI 1.

  1. RI 1 è stato arrestato il 28 aprile 2009 presso la sua abitazione ad __________ e rilasciato il 6 luglio seguente.

D. Contro la sentenza della Corte delle assise criminali RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso.

Nei motivi del gravame, presentati il 2 aprile 2010 dal patrocinatore di RI 1, avv. DUF 5, viene chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con completo proscioglimento del condannato, oltre alla reiezione delle pretese di parte civile. In via subordinata, viene chiesta una massiccia riduzione della pena comminata e, in ogni caso, il dissequestro di tutti i beni confiscati.

Il 2 aprile 2010, RI 1 ha prodotto una sua personale e separata motivazione al ricorso in aggiunta a quella del suo patrocinatore.

Lo scritto non è stato oggetto di intimazione.

E. Con scritto 3 maggio 2010, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione del gravame presentato dall’avv. DUF 5, rinviando alle motivazioni contenute nel giudizio impugnato.

Le parti civili, per contro, non hanno fatto pervenire osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP il ricorso per cassazione può essere presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura (purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile) (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c). Il ricorso per cassazione è dunque essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).

  1. Nel suo gravame, il ricorrente propone una censura di tipo formale, lamentando una violazione del diritto di essere sentito poiché “non tutti gli atti ed i documenti facenti parte dell’incarto sono stati messi a disposizione, e ciò malgrado le ripetute richieste, e ciò indipendentemente dalla mole degli incarti” (ricorso avv. DUF 5, pag. 19).

La critica non può essere condivisa.

Il ricorso per cassazione è ammesso per vizi di procedura solo se il ricorrente ha eccepito l’irregolarità appena possibile (art. 288 litt. b CPP), ciò che nel caso concreto non risulta esser stato fatto, il verbale del dibattimento non riportando nulla a riguardo.

La censura deve, dunque, essere considerata tardiva e, di conseguenza, irricevibile.

Ma anche volendo far astrazione dalla sua irricevibilità ed esaminare la questione nel merito, la censura andrebbe respinta.

Dalla corrispondenza agli atti risulta che, in data 22 luglio 2009, RI 1 ha personalmente chiesto al procuratore pubblico un elenco di tutti i beni sequestrati, la restituzione del cellulare e del PC, e la copia di tutti gli atti che lo riguardavano (doc. AI 5.96) e che, a tale richiesta ha fatto seguito, il 28 luglio 2009, la richiesta dell’avv. DUF 5 (allora patrocinatore di DUF 5) tesa ad ottenere “il permesso di poter visionare l’incarto sopraccitato” (doc. AI 5.98). Il procuratore pubblico, con scritto 31 luglio 2009, ha informato l’avv. DUF 5 “che sia lei che il signor RI 1 potrete visionare l’incarto inerente il procedimento penale a carico di quest’ultimo ed altri presso la cancelleria del Ministero Pubblico di __________” ed ha precisato che solo il patrocinatore era autorizzato ad estrapolare eventuali fotocopie dagli atti, con la condizione che le stesse non venissero divulgate a terzi (doc. AI 5.100).

Che l’avv. DUF 5 abbia effettivamente visionato l’incarto risulta, poi, dal suo scritto 28 settembre 2009, nel quale chiedeva al procuratore la trascrizione su supporto cartaceo dei CD che aveva visto nell’incarto (doc. AI 5.106A). Anche RI 1 personalmente ha visionato l’incarto, avendo comunicato al Procuratore, con scritto 29 settembre 2009, di non avervi trovato una distinta dettagliata dei beni sequestrati negli atti consultati e chiedendone una copia (doc. AI 5.107A) cui fece seguito il procuratore con la trasmissione all’interlocutore di copia del verbale di sequestro del 24 aprile 2009, che era agli atti in quanto allegato al rapporto di arresto del ricorrente (doc. AI 5.117).

La critica del ricorrente – espressa in modo del tutto generico (in particolare, non viene precisato quando, come e a quale documentazione l’accesso sia stato negato alla difesa) – avrebbe, quindi, comunque dovuto venire respinta.

  1. Proseguendo, negli allegati ricorsuali vengono essenzialmente contestati gli accertamenti di fatto e la valutazione delle prove operati dalla Corte delle assise criminali nella pronuncia impugnata e che hanno condotto alla condanna di RI 1 per le infrazioni legate al traffico di droga e per i reati relativi alla sparizione del furgoncino noleggiato.

3.1. Con riferimento al traffico di droga, i primi giudici hanno accertato che RI 1 è stato chiamato in causa da diverse persone implicate a vario titolo nell’inchiesta (sentenza impugnata, consid. VII pag. 134-135). Fra queste, i coimputati TERZ 3, TERZ 2, TERZ 5 e TERZ 1, ma anche __________ (che nell’agosto del 2007 ha dato avvio al presente procedimento denunciando alla polizia di essere stato picchiato da alcune persone, tra cui TERZ 3 e __________, poiché aveva rifiutato di fare la guardia alla canapa stoccata nell’appartamento di TERZ 3) e __________ (compagna di __________, colta in flagrante con lui nel dicembre 2007 sul treno __________ mentre trasportavano 9 kg di cocaina) la cui piena collaborazione con le autorità francesi ha permesso di riattivare le indagini in relazione al traffico e di chiarire il ruolo dei diversi partecipanti (sentenza impugnata, consid. VII pag. 135-136).

Nonostante RI 1 abbia sempre negato di avere avuto un ruolo nella vicenda, la prima Corte ha sottolineato che egli non ha negato di conoscere né __________ né l’avv. __________ e che è risultato, dunque, l’anello di congiunzione tra l’organizzazione brasiliana e gli acquirenti italiani. La prima Corte ha, poi, ancora sottolineato che RI 1 ha ammesso di essere in contatto con __________ (compagna di __________) e di averle inviato del denaro in due occasioni tramite la sorella __________ (sentenza impugnata, consid. VII pag. 136-137).

Per valutare la sua posizione, i primi giudici hanno, inoltre, considerato quanto rinvenuto nel sacco della spazzatura trovato nell’estate del 2008 nei pressi del suo domicilio, ovvero i documenti di volo intestati a __________ validi per la tratta aerea di andata __________ il 6 agosto 2008 e di ritorno __________ il 13/14 agosto 2008 e del cellophane sporco dello stesso grasso di colore rossastro utilizzato dall’organizzazione per camuffare la cocaina nelle valigie dei corrieri (sentenza impugnata, consid. VII pag. 138). Essi hanno, pure, considerato l’esito positivo alla cocaina del controllo cui lui e la sua vettura sono stati sottoposti al valico doganale di __________ nell’agosto 2008 (sentenza impugnata, consid. VII pag. 138).

I giudici di prime cure hanno, anche, accertato il possesso di 180 g di cocaina da parte di RI 1 e la relativa vendita di 80 g a TERZ 5: la versione dei fatti di quest’ultimo è stata ritenuta del tutto credibile - nonostante RI 1 abbia negato ogni addebito in proposito - poiché la tesi secondo cui TERZ 5 lo accuserebbe ingiustamente poiché “ce l’aveva con lui” è stata giudicata priva di fondamento (sentenza impugnata, consid. VI.5, pag. 132-133; consid. VII pag. 138).

La prima Corte ha, poi, respinto la tesi difensiva secondo cui la canapa trovata al domicilio di RI 1 era inutilizzabile (in quanto ammuffita) poiché era stato accertato che le piante avevano un elevato contenuto di THC e, dunque, erano perfettamente utilizzabili in quanto stupefacenti. Ciò rilevato e precisato che RI 1 ha negato che la canapa era destinata alla vendita, i primi giudici – aderendo alla versione data dall’imputato al dibattimento – hanno accertato che l’imputato aveva coltivato la canapa “unicamente per provocazione” poiché egli riteneva “la legge cantonale che disciplina la materia anticostituzionale” (sentenza impugnata, consid. VI.5, pag. 133 e 134).

Infine, la prima Corte ha respinto la tesi di RI 1 secondo cui le chiamate in correità degli altri indagati non corrispondono a verità e hanno l’unico scopo di scaricare le responsabilità degli altri implicati su di lui rilevando come quanto riferito dagli altri implicati sia del tutto concordante sul ruolo da lui tenuto e poiché, coinvolgendo RI 1, nessuno dei chiamanti ha tratto personale vantaggio (sentenza impugnata, consid. VII pag. 138).

Secondo i primi giudici, infatti, TERZ 2 non aveva alcun motivo per chiamarlo falsamente in causa in quanto la sua posizione non dipendeva da quella di RI 1. Lo stesso è stato considerato per TERZ 3 e TERZ 5 che hanno rivelato anche circostanze a loro sfavorevoli, e le cui versioni sono risultate lineari e credibili. Per contro – ha considerato la prima Corte – RI 1 di motivi per mentire ne aveva a iosa (sentenza impugnata, consid. VII pag. 138).

La prima Corte ha infine giudicato irrilevante il fatto che dall’analisi dei tabulati telefonici non sia emerso nulla di compromettente, in quanto la relativa richiesta retroattiva è stata formulata oltre il termine in cui è possibile ottenere i dati (sentenza impugnata, consid. VII pag. 138).

Anche per quel che riguarda le imputazioni legate alla sparizione del veicolo noleggiato, la prima Corte ha dichiarato RI 1 colpevole dei reati imputatigli ritenendo non credibile la sua versione dei fatti.

La prima Corte ha dapprima accertato che il 7 aprile 2006 RI 1 aveva aumentato presso la PC 2 da fr. 100'000.- a fr. 304'150.- la copertura assicurativa per i trasporti della __________ (società di cui era amministratore unico) e che il 10 aprile seguente RI 1 aveva preso a noleggio all’agenzia PC 1 presso il Garage __________ un furgone Fiat Ducato (sentenza impugnata, consid. IX, pag. 139-140).

Quindi, i primi giudici hanno preso atto che, secondo la versione dei fatti fornita da RI 1, quel giorno egli aveva effettuato un primo viaggio in Italia per recuperare una partita di 350 PC Toshiba, provenienti da una ditta prossima al fallimento, che la __________ aveva acquistato ad un prezzo stracciato (Euro 192'000.- per l’intera partita, il cui controvalore in franchi corrisponde all’importo della copertura assicurativa stipulata) dalla __________, di cui __________ era azionista (sentenza impugnata, consid. IX, pag. 140-141) e che, durante il tragitto, e meglio presso un’area di sosta autostradale nella zona di __________, RI 1 aveva ricevuto da un correntista/dall’azionista maggioritario (rispettivamente, da un suo segretario) della __________ l’importo di fr. 23'000.- che sarebbero serviti per pagare l’IVA al momento dello sdoganamento della merce (sentenza impugnata, consid. IX, pag. 141). Il viaggio andò tuttavia a vuoto, in quanto – sempre secondo quanto sostenuto da RI 1 – la fornitura non era completa ed egli non voleva caricare solo parzialmente il furgone, per timore di furti (sentenza impugnata, consid. IX, pag. 144-145).

RI 1 ha dichiarato di aver effettuato una seconda trasferta a __________ il 18 aprile 2006 (sentenza impugnata, consid. IX, pag. 144-145). Siccome al suo arrivo l’intera partita dei PC non era ancora arrivata, egli pernottò in Italia, e solo l’indomani, dopo l’arrivo di tutti i PC, ha caricato il furgone ed è partito per la __________ (sentenza impugnata, consid. IX, pag. 147-148). Giunto a __________, RI 1 ha affermato di essere uscito dall’autostrada e di aver proseguito fino a __________, dove si è fermato per pranzare in un ristorante poco distante dal confine, posteggiando il furgone in un parcheggio incustodito, non visibile dal ristorante, e dimenticando all’interno la busta contenente i fr. 23'000.- (sentenza impugnata, consid. IX, pag. 148-149). RI 1 ha, quindi, riferito di essersi accorto della sparizione del furgone con tutto il suo contenuto solo al termine del pranzo e di essersi recato alla questura di __________ per denunciarne il furto che annunciò pure alla polizia ticinese il 21 aprile e all’assicurazione il 24 aprile seguente (sentenza impugnata, consid. IX, pag. 148-149).

Come anticipato, i primi giudici non hanno creduto alla versione di RI 1.

Anzitutto, essi hanno evidenziato le contraddizioni e le ritrattazioni in cui l’imputato è incorso nell’esporre le sue diverse versioni dei fatti: sul fatto che tali PC provenissero da una sola o più ditte in fallimento (sentenza impugnata, consid. IX, pag. 140-141), sull’identità della persona che gli avrebbe consegnato i fr. 23'000.-, il luogo e il momento di tale consegna (sentenza impugnata, consid. IX, pag. 141-142), sulla composizione dell’azionariato della __________, in particolare sul ruolo di __________ (sentenza impugnata, consid. IX, pag. 142-144), infine, su quanto fatto la sera del 18 aprile 2006 (sentenza impugnata, consid. IX, pag. 146-147).

I primi giudici hanno, in seguito, rilevato che l’inchiesta ha potuto chiarire la provenienza (dalla __________) di soli 50 PC e hanno sottolineato la singolarità del fatto che tali PC fossero venduti dalla __________ a Euro 706.06, dalla __________ a Euro 500.-, dalla __________ a Euro 550.-, e dall’imputato a fr. 999.-, ovvero ad un prezzo inferiore, al cambio dell’epoca, rispetto a quello pagato inizialmente alla __________ (sentenza impugnata, consid. IX, pag. 151 e 159).

I primi giudici hanno, inoltre, rammentato i precedenti penali in Italia per reati finanziari delle persone coinvolte nell’affare e il fatto che lo stesso __________ ha riferito che la __________ era stata truffata dalla __________, che aveva pagato della merce fornita con assegni rivelatisi in parte scoperti (sentenza impugnata, consid. IX, pag. 156). Pure sospetto è stato ritenuto il fatto che __________ partecipasse all’operazione sia in qualità di venditore, per la __________, sia come acquirente, in quanto azionista della __________ (sentenza impugnata, consid. IX, pag. 156). La Corte di prime cure ha, poi, ritenuto sospetto che RI 1 avesse aumentato la preesistente copertura assicurativa per i trasporti della __________ (società che a suo dire non era mai stata operativa) proprio in funzione del trasporto dei PC in oggetto (sentenza impugnata, consid. IX, pag. 156). Nella sentenza impugnata sono state ritenute del tutto inusuali le seguenti circostanze:

le asserite modalità di pagamento (ovvero delle cambiali di cui non era stata verificata la copertura, in concreto assente);

il fatto che RI 1 ha tolto i PC dagli imballaggi originali;

il fatto che la tastiera non era un modello svizzero e quindi alcuni tasti avrebbero dovuto essere sostituiti manualmente, con notevole diminuzione del margine di guadagno;

la tempistica di quanto accaduto il 19 aprile;

il fatto che RI 1 ha riferito di essere uscito anticipatamente dall’autostrada per non spezzare una banconota da Euro 50.- al casello, poi comunque cambiati in un bar per pagare il parchimetro a __________;

il fatto che ha lasciato il furgone incustodito (con alcuni PC privi di imballaggio in vista nell’abitacolo, oltre ai fr. 23'000.-) nonostante ritenesse l’Italia un posto poco sicuro;

che abbia effettuato un pasto completo con antipasto, primo, secondo e dessert, mentre a quell’ora avrebbe dovuto affrettarsi per l’espletamento delle formalità doganali, rischiando così di dover pernottare in dogana;

che la persona presso la quale si era informato per lo sdoganamento gli aveva domandato di anticipare la fattura del fornitore per preparare la bolla doganale, ciò che non risulta essere stato fatto, e gli aveva anche indicato che per le apparecchiature elettroniche in dogana venivano spesso richiesti i numeri di serie degli articoli, di cui però RI 1 non disponeva.

Infine, i primi giudici hanno ritenuto sospetto che RI 1 non abbia insistito con la compagnia assicurativa per ottenere un indennizzo, vista la sua precaria situazione economica, e che nessuno abbia mai rivendicato a RI 1 il pagamento dei PC forniti, o la restituzione dei fr. 23'000.- messi a disposizione dal misterioso correntista/azionista (sentenza impugnata, consid. IX, pag. 159-163).

In definitiva, la prima Corte ha accertato che non vi sono riscontri oggettivi a comprova dell’esistenza e dell’effettiva fornitura di tutti i 350 PC e che il preteso furto non ha mai avuto luogo (sentenza impugnata, consid. IX, pag. 164) ed ha, così, condannato RI 1 anche per i reati di truffa mancata, sviamento della giustizia ed appropriazione indebita (il furgone non essendo più stato ritrovato) (sentenza impugnata, consid. IX, pag. 167).

3.2. Nel suo gravame, il ricorrente professa la sua totale innocenza.

Quali premesse generali, egli evidenzia gli elementi favorevoli che scaturiscono dal suo curriculum e sottolinea come il suo comportamento processuale sia sempre stato improntato alla correttezza (ricorso avv. DUF 5, pag. 5-11).

In relazione ai traffici di droga dal __________, a titolo di ulteriore premessa RI 1 critica il fatto che i primi giudici abbiano considerato lineari e convergenti le dichiarazioni degli implicati TERZ 3, TERZ 2, TERZ 5 e TERZ 1 (ricorso avv. DUF 5, pag. 12 e 56). Nel memoriale presentato personalmente, RI 1 passa in rassegna alcune di queste testimonianze, riprendendo ampi stralci dei verbali di interrogatorio di __________ (ricorso RI 1, pag. 1-22), di TERZ 3 (ricorso RI 1, pag. 23-47) e di TERZ 5 (ricorso RI 1, pag. 49-70), alfine di “chiarire le posizioni delle parti che mi rivolgono accuse che io ritengo essere motivate da sola convenienza” (lettera 2 aprile 2010, pag. 1). Per ogni passaggio trascritto, RI 1 solleva degli interrogativi, contestando il contenuto di tali dichiarazioni e contrapponendovi la propria versioni dei fatti. Sostiene che TERZ 2 é stato completamente plagiato da TERZ 3 che, essendo stato suo amico ed avendo ricevuto, in tale veste, le sue confidenze (in particolare riguardo alla coltivazione di canapa e alla sua relazione con __________, rivelatasi l’amante di __________), le ha sfruttate per inventare un suo coinvolgimento nel traffico in questione. TERZ 5, invece – continua il ricorrente – lo accusa soltanto per proprio tornaconto personale e per invidia nei suoi confronti.

Il ricorrente contesta, poi, la conclusione tratta dai primi giudici dalle affermazioni di __________ – che a suo parere non trovano alcun riscontro – secondo cui egli era al vertice dell’organizzazione e svolgeva il ruolo di riciclatore (ricorso avv. DUF 5, pag. 13-14). Ribadendo la sua totale estraneità ai traffici dal __________, sottolinea che dalla testimonianza della __________ risulta che l’organizzazione era composta solo da TERZ 3, __________ e TERZ 5 e che a capo di essa vi era __________ (ricorso avv. DUF 5, pag. 13-16). Del resto – continua – anche __________ (delle cui testimonianze vengono proposti ampi stralci nel gravame) ha in un’occasione riferito della sua estraneità a tali fatti (ricorso avv. DUF 5, pag. 23). Nel ricorso si legge, poi, che non è stato il ricorrente a reclutare TERZ 2 né ad avere un contatto diretto con __________, bensì TERZ 3, a cui __________ ha direttamente proposto il viaggio in __________ (ricorso avv. DUF 5, pag. 38-39). Il fatto che DI 1 sia stato a casa di RI 1 a cena – continua il ricorrente – non significa ancora che sia stato quest’ultimo ad organizzare il viaggio in __________. Del resto – continua il ricorrente – i primi giudici sbagliano anche in relazione al pagamento del passaporto a TERZ 2 e dei biglietti aerei a questi e TERZ 3, in quanto i soldi necessari non provenivano da lui (ricorso avv. DUF 5, pag. 30-34).

Inoltre – continua – la Corte di prime cure non ha dato il giusto peso al fatto che egli sarebbe coinvolto in solo uno dei tre viaggi in __________, e in nessuna delle due trasferte in Italia: il suo ruolo avrebbe dunque dovuto essere valutato meno severamente rispetto a quello degli altri implicati (ricorso avv. DUF 5, pag. 20).

E’ del resto sbagliato – prosegue il ricorrente – prendere in considerazione il contenuto del sacco della spazzatura ritrovato nei pressi del suo domicilio, siccome lui era solito ospitare a casa sua persone che arrivavano da tutto il mondo per assistere al festival del film di __________. Ciò vale anche per la positività alla cocaina della sua autovettura (che peraltro non gli appartiene, essendo di proprietà della società anonima di cui è amministratore unico): visto che le normali banconote sono positive alla cocaina al 94-96%, la stessa cosa deve a suo avviso valere anche per i veicoli. Entrambi gli eventi – precisa, poi, il ricorrente – sono inoltre posteriori ai fatti rimproveratigli nell’atto d’accusa e, dunque, irrilevanti (ricorso avv. DUF 5, pag. 17-18 e 21).

Il ricorrente si duole di non essere stato considerato sincero dalla prima Corte: sostiene di avere detto la verità ed afferma che ciò è dimostrato dal fatto che le sue affermazioni relative alla designazione dell’avvocato __________ hanno trovato conferma negli atti (ricorso avv. DUF 5, pag. 18-19).

A mente del ricorrente sono errate anche le considerazioni fatte dai primi giudici a proposito dei soldi inviati e ricevuti dalla __________: __________ – precisa – era “una sua conoscente di interesse femminile”, incontrata in una chat, cui aveva mandato dei soldi per permetterle di acquistare un terreno in __________ e che gli ha parzialmente ridato i soldi ricevuti quando lui ricorrente ne ha avuto bisogno per pagare un affitto (ricorso avv. DUF 5, pag. 33-34 e 55).

Continuando nel suo esposto, il ricorrente sostiene di avere accompagnato TERZ 3 e TERZ 2 all’aeroporto di __________ come un normale tassista e di essere stato pagato per tale servizio (fr. 200.-) (ricorso avv. DUF 5, pag. 34-36).

Arbitrarie – secondo il ricorrente – sono poi le considerazioni dei primi giudici in relazione alla sparizione di Euro 80'000.- sottratti da TERZ 3, TERZ 5 e __________ poiché – continua – TERZ 3 non è credibile quando afferma di avergli dato Euro 5'000.- per “trovare una scusa” con __________ in merito a tale sottrazione e poiché le versioni di TERZ 3 e TERZ 5 divergono in quanto nessuno dei due è stato in grado di riferire chi aveva materialmente pagato il ricorrente (ricorso avv. DUF 5, pag. 45).

Il ricorrente osserva, inoltre, che dagli atti non risulta che egli abbia ricevuto alcun compenso per la sua partecipazione al traffico di droga in questione (ricorso avv. DUF 5, pag. 47). Continuando nel suo lungo esposto, egli sostiene che i fatti a suo carico non sono provati: in particolare non è provato che egli ha ospitato __________ (“se non un paio di notti in occasione di una cena dove aveva bevuto troppo e la seconda sera idem!”; ricorso avv. DUF 5, pag. 54), che ha reclutato TERZ 2, che i biglietti aereo sono stati pagati con denaro da lui elargito, che egli ha finanziato l’acquisto di droga per conto dell’organizzazione, eccetera (ricorso avv. DUF 5, pag. 54).

Nemmeno la vendita di 80 g di cocaina a TERZ 5 e il possesso di 180 g possono essere considerate circostanze provate: il ricorrente ritiene che la sua condanna a tale titolo si basa unicamente sulle accuse unilaterali di TERZ 5, che non è credibile poiché intende solo proteggere sé stesso ed ha, nei suoi confronti, motivi di inimicizia (avendogli rubato un cellulare e Euro 200.-) (ricorso avv. DUF 5, pag. 47-52). In realtà – prosegue il ricorrente – la collaborazione di TERZ 5, TERZ 3 e __________ con gli inquirenti è dettata esclusivamente da ragioni di convenienza (ricorso avv. DUF 5, pag. 52).

Per quel che concerne le imputazioni relative ai 2,77 kg di marijuana trovata al suo domicilio, RI 1 sottolinea di non averne mai negato il possesso, ma sostiene che non vi é la prova che la sostanza fosse destinata alla vendita (ricorso avv. DUF 5, pag. 47).

Anche per quel che riguarda la condanna per mancata truffa e per i reati ad essa connessi, RI 1 si duole dell’assenza di prove certe e sicure della sua colpevolezza.

Nel suo gravame egli ribadisce la propria versione dei fatti, ovvero che il furgoncino noleggiato – mai più ritrovato – conteneva effettivamente 350 PC portatili e fr. 23'000.-, e gli è stato realmente rubato durante la sua sosta al ristorante di __________, prima che si recasse al valico doganale per le operazioni di sdoganamento della merce (ricorso avv. DUF 5, pag. 58-60). Il ricorrente, riproponendo la propria versione dei fatti, contesta la mancata audizione di __________ al dibattimento, affermando che, ad ogni modo, il fatto che questi fosse o meno azionista della società __________ è irrilevante (ricorso avv. DUF 5, pag. 60). Nel gravame vengono, poi, ripresi e commentati ampi stralci del verbale di interrogatorio di quest’ultimo e di __________, della __________, ditta che ha venduto 50 PC alla __________, società dove si sarebbe in parte rifornita la __________ (ricorso avv. DUF 5, pag. 60-63 e 65-68).

Alla fine del suo memoriale RI 1 censura anche gli accertamenti della prima Corte sull’elemento soggettivo: a parte la coltivazione e il possesso di 2,77 kg di canapa e l’aver accompagnato TERZ 2 e TERZ 3 all’aeroporto, che ha fatto volontariamente, il ricorrente contesta tutti gli altri addebiti in quanto sostiene di non aver mai avuto la volontà né di partecipare ad un traffico internazionale di stupefacenti né di compiere la truffa e i reati ad essa connessi (ricorso avv. DUF 5, pag. 72-74).

3.3 Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). E’ infatti necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3).

In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

Il principio in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione della prove il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (STF 13 maggio 2008, inc. 6B.230/2008, consid. 2.1; STF 19 aprile 2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149; DTF 120 Ia 31 consid. 4b).

Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3; 118 IV 167 consid. 4; 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Sulla questione di sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso, quindi, la Corte di cassazione e di revisione penale può rivedere gli accertamenti del primo giudice soltanto sotto l’angolo dell’arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246; STF 9 aprile 2009, inc. 6B_1004/2008).

Per costante giurisprudenza, la ricevibilità di un ricorso per cassazione è data, non quando ci si limita ad eccepire l’arbitrio, ma soltanto quando il ricorso dimostra, con argomentazioni puntuali e precise, che il primo giudice ha dato un giudizio manifestamente insostenibile poiché in aperto contrasto con la situazione reale o perché gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (STF 7 luglio 2006, inc. 4P.86/2006, consid. 7.2).

Non adempie a tali requisiti (ed è quindi irricevibile) l'atto ricorsuale “strutturato male, di difficile lettura, prolisso e ripetitivo", cioè il ricorso che discute "liberamente e diffusamente fatti e prove dei quali propone la valutazione libera come se si fosse dinanzi ad un'autorità di appello" (STF 7 luglio 2006, inc. 4P.86/2006, consid. 7.3) così come disattende le esigenze di motivazione ed è irricevibile il "ricorso prolisso e ripetitivo" (STF 12 marzo 2002, inc. 5P.339/2001, consid. 1) che oppone agli accertamenti dei primi giudici “i propri apprezzamenti e si riferisce in continuazione ad atti istruttori" (STF 28 febbraio 2001, inc. 4C.266/2000).

3.4. Non è indicato nel gravame dove la prima Corte abbia commesso arbitrio nell’accertare i fatti posti alla base della condanna del ricorrente per i reati legati al traffico di stupefacenti e per i reati legati alla sparizione del veicolo noleggiato.

Invano si cerca una critica di arbitrio debitamente motivata nelle oltre 140 pagine del gravame (un memoriale di 76 pagine del patrocinatore del ricorrente e uno scritto aggiuntivo di 70 pagine presentato da RI 1 personalmente). Sia il ricorrente personalmente che il suo patrocinatore si diffondono in critiche a tutto campo nei confronti delle considerazioni espresse dai primi giudici avvalendosi, così, di argomentazioni che sono inidonee a sostanziare un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio.

Per motivare una censura d’arbitrio non è sufficiente ribadire le tesi e le versioni dei fatti già proposte in prima sede o riconfermarsi nelle dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio, professando la propria credibilità e la propria innocenza. Occorre, invece, confrontarsi con le motivazioni che hanno portato i primi giudici a respingere tali tesi e a considerarle non attendibili (ad esempio, per quel che riguarda la partecipazione al traffico di droga, alla luce delle dichiarazioni degli altri implicati che concordemente affermano il consapevole coinvolgimento di RI 1). Non basta, per motivare una censura d’arbitrio, nemmeno proporre una lettura diversa del materiale probatorio sulla scorta di una personale chiave interpretativa così come fatto in concreto: bastasse ciò per motivare un ricorso a questa Corte, nessuna differenza sussisterebbe tra un accertamento arbitrario e un accertamento manchevole, discutibile o finanche erroneo e il ricorso per cassazione si identificherebbe né più né meno con un ricorso in appello. Il processo per cassazione non è la continuazione del processo di assise. Non si può, quindi, invocare atti del procedimento, per quanto numerosi, e dolersi semplicemente di arbitrio pretendendo che la prima Corte li abbia ignorati o non li abbia nemmeno considerati. Occorre, invece, confrontarsi con i motivi che hanno spinto la Corte a ritenere il contrario di quanto prospettato nel gravame precisando perché le considerazioni poste dalla Corte a fondamento del suo diverso convincimento non resistono alla luce degli atti richiamati nel ricorso.

In concreto, quindi, motivato in modo improprio, il rimedio non può che essere dichiarato inammissibile. In un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio bisogna, come detto, indicare quale singolo accertamento si intende impugnare e per quale ragione illustrando come, dove e perché i primi giudici sono incorsi – non in presunti errori di valutazione – ma in sbagli o mancanze qualificate che facciano apparire il loro ragionamento non soltanto errato ma indifendibile.

I memoriali presentati sono lungi dall’adempiere simili requisiti, data la loro palmare indole appellatoria: come si evince dal considerando precedente, in essi vengono sviluppate considerazioni sulla credibilità dei chiamanti in correità e si espone una valutazione del materiale probatorio finalizzato ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella della prima Corte senza, tuttavia, spiegare perché l’accertamento da questa operato è viziato da arbitrio.

In particolare, la memoria complementare presentata da RI 1 personalmente si dilunga in confronti tra singoli passaggi dei verbali di interrogatorio dei tre implicati TERZ 2, TERZ 3 e TERZ 5, esprime suoi personali commenti riguardo la credibilità di tali testimonianze e riguardo al fatto che questi, a suo modo di vedere, avrebbero mentito o sarebbero caduti in incongruenze, ma omette di considerare che la prima Corte lo ha ritenuto colpevole non solo sulla scorta delle chiamate in causa dei tre implicati (ritenute lineari e credibili), ma anche sulle dichiarazioni di __________, di TERZ 1 e su altri indizi.

Passando al memoriale presentato dal patrocinatore, non si può non rilevare che le censure relative alla credibilità di RI 1 sono difficilmente comprensibili, se non pretestuose. Incomprensibile e pretestuoso in questo contesto è, in particolare, il lungo riferimento al litigio con il GIAR (di cui c'è cenno al consid. III.5, pag. 72 della sentenza impugnata). Non si vede come RI 1 possa verosimilmente credere che i primi giudici abbiano respinto le sue tesi a causa di tale episodio. Come risulta dalla motivazione della pronuncia impugnata, il giudizio di colpevolezza è stato emesso sulla base di svariate risultanze istruttorie, in particolare, per quel che concerne i traffici di cocaina dal __________, sulla scorta delle chiamate di correità delle altre persone coinvolte e di altri riscontri oggettivi.

Il giudizio, invece, è stato emesso dopo un procedimento di valutazione delle dichiarazioni dell’imputato in cui l’episodio su cui il patrocinatore del ricorrente si è dilungato non ha giocato alcun ruolo e su cui il ricorrente non si determina minimamente.

Per il resto, nel suo prolisso esposto, il patrocinatore di RI 1 manifesta il suo dissenso verso le conclusioni del primo giudice, ritenendole sbagliate e ingiuste, ma senza formulare delle precise critiche d’arbitrio. Ad esempio, il ricorrente non spiega per quale motivo sarebbe arbitrario ritenere indiziante di una sua precedente partecipazione ai traffici il ritrovamento nel suo sacco della spazzatura di documenti di volo di andata e ritorno dal __________, oltre a del cellophane sporco del grasso utilizzato dall’organizzazione per camuffare la cocaina nelle valigie dei corrieri oppure ancora l’esito positivo della sua automobile al controllo alla cocaina al valico doganale, e il fatto che dalle chiamate di correità gli altri imputati non hanno guadagnato nulla, mentre egli aveva un chiaro interesse a mentire. Né spiega per quale motivo sia arbitrario ritenere indizianti della sua colpevolezza le sue contraddizioni relative alla provenienza dei PC, le incongruenze riguardanti il prezzo che avrebbe dovuto essere pagato, le sue ritrattazioni in merito allo svolgimento dei fatti, l’aumento della copertura assicurativa proprio per quel trasporto, e così via.

Anche in relazione all’accertamento della consapevolezza di RI 1 di partecipare ad un traffico internazionale di droga le censure esposte nell’allegato presentato dal patrocinatore di RI 1 sono prive di costrutto: non si vede infatti per quale ragione il fatto di avere perso un fratello per overdose escluderebbe a priori la possibilità che egli abbia partecipato in modo consapevole ad un traffico di droga e renderebbe arbitrario l’accertamento dei primi giudici che, in particolare sulla base delle dichiarazioni delle altre persone implicate, hanno ritenuto il contrario.

Criticando singoli accertamenti e contrapponendo loro una versione dei fatti a lui più gradita, il ricorrente non fa che dilungarsi in argomentazioni inammissibili, più consone ad un atto d’appello (se non ad un’arringa difensiva) che ad un ricorso per cassazione. Quando la Corte di prime cure fonda il suo convincimento sulla scorta di un insieme di indizi convergenti, non è, peraltro, sufficiente che l’uno o l’altro di questi elementi sia da solo insufficiente a fondare la condanna; l’apprezzamento delle prove deve infatti essere esaminato nel suo insieme, e non vi è arbitrio se la fattispecie ritenuta in prima sede poteva essere dedotta, in maniera sostenibile, dal raffronto di diversi indizi. Non vi è nemmeno arbitrio per il solo fatto che uno o più elementi corroborativi siano fragili, se la conclusione cui giungono i primi giudici può essere giustificata in maniera sostenibile da uno o più argomenti convincenti.

Dimenticando il potere d’esame limitato di questa Corte, il ricorrente non tenta nemmeno di sostanziare l’esistenza di un errore qualificato nel quale sarebbero incorsi i primi giudici – presupposto essenziale per la ricevibilità stessa di un ricorso fondato sul divieto dell’arbitrio – arrivando tutt’al più ad insinuare il dubbio in merito all’opinabilità di qualche riflessione espressa dai primi giudici. Le censure ex art. 288 lett. c devono pertanto essere respinte integralmente in quanto irricevibili.

  1. In relazione ai reati riguardanti il traffico di droga, il ricorrente propone anche delle censure relative all’errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza.

4.1. Nella sentenza impugnata RI 1 è stato riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla LStup, perché relativa ad un quantitativo che sapeva essere tale da mettere in pericolo la salute di più persone, di molto superiore al limite di 18 grammi di cocaina pura fissato dalla giurisprudenza (sentenza impugnata, consid. X.1, pag. 167).

Dopo avere ricordato che, per prassi, quando il grado di purezza della cocaina non può essere determinato, si ritiene una percentuale minima di purezza del 10%, i primi giudici hanno sottolineato che, nel caso concreto, gli altri implicati hanno ammesso che lo stupefacente trafficato (almeno 12 kg) era praticamente puro (sentenza impugnata, consid. X.1, pag. 167).

La prima Corte ha, inoltre, condannato RI 1 per infrazione aggravata alla LStup per avere detenuto presso il suo domicilio 2,77 kg di canapa e 180 g di cocaina, di cui ha venduto 80 g a TERZ 5 (sentenza impugnata, consid. X.1, pag. 168).

4.2. Il ricorrente ritiene errata l’applicazione da parte del primo giudice dell’art. 19 cifra 2 LStup poiché – sostiene – non é provato né che egli facesse parte di una banda organizzata, né che egli fosse a conoscenza del quantitativo di sostanza che sarebbe stata acquistata, né che vi fosse un particolare movente o un particolare guadagno. Secondo il ricorrente, non è, dunque, data alcuna ipotesi di caso grave, a maggior ragione considerando che le fattispecie a lui rimproverate riguardano atti preparatori (ricorso avv. DUF 5, pag. 71-72).

Nel ricorso si sostiene, dunque, che debba semmai applicarsi l’art. 19 cifra 1 LStup, in particolare l’art. 19 cifra 1 cpv. 3 LStup per avere effettuato i preparativi in vista dell’importazione di stupefacenti, l’art. 19 cifra 1 cpv. 4 LStup per il trasporto di stupefacenti e per aver aiutato TERZ 3 a reclutare TERZ 2, l’art. 19 cifra 1 cpv. 5 LStup per aver detenuto 180 g di cocaina e l’art. 19 cifra 1 cpv. 4 LStup per aver venduto 80 g di cocaina a TERZ 5 (in questo caso, peraltro, la quantità di sostanza venduta, visto il grado di purezza del 10%, sarebbe inferiore alla soglia di 18 g fissata dalla giurisprudenza) (ricorso avv. DUF 5, pag. 71-72).

Nemmeno la detenzione di canapa è – continua il ricorrente nel suo esposto – da considerare un caso grave, in quanto non si tratta di “uno stupefacente pesante come la cocaina” e poiché dagli atti non sono risultati moventi né guadagni particolari (ricorso avv. DUF 5, pag. 72).

4.3. Giusta l’art. 19 cifra 1 LStup chiunque, senza essere autorizzato, coltiva piante da alcaloidi o canapa per produrre stupefacenti; chiunque, senza essere autorizzato, fabbrica, estrae, trasforma o prepara stupefacenti; chiunque, senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o transita stupefacenti; chiunque, senza essere autorizzato, offre, distribuisce, vende, negozia per terzi, procura, prescrive, mette in commercio o cede stupefacenti; chiunque, senza essere autorizzato, possiede, detiene, compera o acquista in altro modo stupefacenti; chiunque fa preparativi a questi scopi; chiunque finanzia un traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento; chiunque pubblicamente istiga al consumo di stupefacenti o rivela la possibilità di acquistarli o di consumarli; è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria.

L’art. 19 cifra 2 LStup definisce il caso grave, che è dato, in particolare, se l’autore (a) sa o deve presumere che l’infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone; (b) agisce come membro di una banda, costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupefacenti; (c) realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole.

4.4. Nella motivazione della sentenza impugnata, così come nel dispositivo di condanna, viene chiaramente indicato che l’infrazione aggravata ai sensi dell’art. 19 cifra 2 lett. a LStup è stata imputata a RI 1 poiché “riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone”.

Sono dunque fuori luogo – poiché inconferenti – le contestazioni del ricorrente secondo cui non vi sono prove che egli facesse parte di una banda organizzata o che avesse realizzato un guadagno consistente: non è su questa base che i primi giudici gli hanno rimproverato la commissione di una infrazione aggravata alla LStup.

Per quel che concerne la censura del ricorrente in merito alla sua inconsapevolezza del quantitativo di cocaina trafficata, occorre ricordare che quello che l’autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di fatto e di conseguenza il relativo accertamento può essere criticato unicamente se arbitrario. La censura del ricorrente non riguarda dunque l’applicazione del diritto, ma l’accertamento dei fatti.

Le tesi di RI 1 secondo cui egli non aveva alcuna consapevolezza in relazione ai traffici di droga sono già state vagliate e dichiarate irricevibili al consid. 3.4, cui si rinvia. Nemmeno la critica riguardante la mancata conoscenza del quantitativo di droga trafficata è destinata a miglior sorte: nel suo gravame il ricorrente si limita, infatti, a sostenere che non esiste nessuna prova in merito, ma non si confronta con la sentenza impugnata, ad esempio con l’accertamento secondo cui i corrieri stessi (TERZ 3, TERZ 2, TERZ 5, TERZ 1, __________) hanno ammesso di avere capito subito che lo scopo dei viaggi era l’importazione di importanti quantitativi di droga (chili e non etti; __________ addirittura descrive una “prassi” di 3 kg per ogni corriere). Alla luce di tali circostanze – e considerando il fatto che RI 1 era vicino a __________ e rispetto ai corrieri occupava una posizione di rango superiore in seno all’organizzazione – non si vede come la conclusione della prima Corte riguardo alla sua consapevolezza del fatto che i quantitativi di cocaina trafficata fossero importanti – comunque tali da mettere in pericolo la salute di parecchie persone – possa essere considerata arbitraria.

Anche su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto.

Per criticare la condanna per la vendita di 80 g di cocaina a TERZ 5, il ricorrente parte dal presupposto che il grado di purezza della sostanza fosse del 10%. In realtà, tale dato non emerge dalla sentenza impugnata, nella quale si legge invece che la cocaina venduta a TERZ 5 aveva “un grado di purezza della metà rispetto a quella di __________” (ndr: __________; cfr sentenza impugnata, consid. VI.5, pag. 132), che è stato accertato essere “praticamente pura” sulla base delle ammissioni degli altri implicati (sentenza impugnata, consid. X.1, pag. 167).

Il ricorrente formula, pertanto, la sua tesi scostandosi dai fatti accertati dalla Corte di prime cure, senza peraltro motivare una censura di arbitrio. Anche a tale riguardo il gravame non può trovare accoglimento: ritenuto il grado di purezza accertato, la quantità venduta a TERZ 5 era manifestamente superiore alla soglia di 18 g prevista dalla giurisprudenza per l’infrazione aggravata alla LStup.

Infine, per quanto concerne la condanna per aver detenuto al suo domicilio 2,77 kg di canapa, deve essere rilevato che la giurisprudenza ha stabilito che le attività indicate all’art. 19 LStup sono represse, quando concernono canapa, soltanto se sono esercitate in vista della produzione di stupefacenti, il dolo eventuale essendo al proposito sufficiente. La sola constatazione della presenza di THC in misura superiore allo 0,3% non basta, dunque, per realizzare il reato, l’attività con la canapa dovendo essere effettivamente destinata all’estrazione e all’utilizzo di stupefacente (art. 8 LStup; cfr. DTF 130 IV 83 consid. 1.1.; DTF 126 IV 198 consid. 2; STF 14 giugno 2001, inc. 6S.15/2001, consid. 2b; sentenza CCRP del 24 settembre 2009, inc. 17.2008.61, consid. 3.3). Secondo la giurisprudenza è, per esempio, lecito il possesso di una pianta di canapa a fini esclusivamente ornamentali, quand’anche si trattasse di una varietà ricca in THC (STF del 14 giugno 2001, inc. 6S.15/2001, consid. 2b). A livello probatorio, incombe all’autorità l’onere di dimostrare l’uso illegale della canapa (DTF 130 IV 83 consid. 1.1.; STF del 14 giugno 2001, inc. 6S.15/2001, consid. 2d).

Nel caso concreto, la prima Corte si è limitata a stabilire che il tenore in THC della canapa trovata al domicilio di RI 1 era elevato e che si trattava, dunque, di uno stupefacente. Tuttavia, non si trova nella sentenza impugnata l’accertamento – indispensabile – secondo cui la canapa era detenuta da RI 1 allo scopo di estrarne ed utilizzarne stupefacente. Al contrario, dai considerandi della stessa – pur se non chiarissimi – sembra emergere, in ogni caso, l’accertamento secondo cui la canapa non era destinata alla vendita (sentenza impugnata, pag. 133 e 134 laddove viene citata la relativa dichiarazione dell’imputato). Inoltre, pur definendo RI 1 tracotante nel “pretendere, a tutt’oggi, di profumare gli ambienti con canapa stupefacente” (sentenza impugnata, consid. XI.1.2., pag. 175), i primi giudici hanno accertato – sulla scorta delle sue dichiarazioni – che le piante di canapa erano coltivate a scopo di provocazione nei confronti dell’Autorità, ovvero per contravvenire alla decisione dell'Ufficio permessi che lo aveva autorizzato alla coltivazione di un massimo di tre piante (sentenza impugnata, consid. VI.5, pag. 134).

Sia come sia, la prima Corte ha condannato RI 1 senza accertare che egli detenesse la canapa allo scopo di metterla in circolazione come stupefacente; in assenza di un tale presupposto, il ricorrente non poteva essere condannato sulla base dell’art. 19 LStup.

Su questo punto, pertanto il ricorso deve essere accolto.

  1. Infine, il ricorrente contesta la commisurazione della pena.

5.1. I primi giudici hanno ritenuto gravissima la colpa di RI 1, in quanto in seno all’organizzazione dedita al traffico di grandi quantitativi di cocaina, egli non ha svolto il ruolo di semplice corriere, bensì un ruolo organizzativo più importante e più vicino ai vertici rispetto agli altri implicati (sentenza impugnata, consid. X1.1.2, pag. 173).

Nella sentenza impugnata è stato riconosciuto un coinvolgimento di RI 1 solo per il primo viaggio, grazie al quale sono comunque stati importati in Svizzera ben 12 kg di cocaina (sentenza impugnata, consid. X1.1.2, pag. 173).

I giudici di prime cure hanno tenuto conto del fatto che nella prima fase egli era il più stretto collaboratore di __________ in __________, e che è stato lui ad introdurre TERZ 3 nell’organizzazione e a convincere TERZ 2, con le sue rassicurazioni, a recarsi in __________ (sentenza impugnata, consid. X1.1.2, pag. 173). E’ poi stato considerato che RI 1 ha curato gli aspetti finanziari del viaggio e che ha ricevuto dei soldi da TERZ 3 e TERZ 5 per convincere __________ che parte del denaro del traffico non era recuperabile a causa dell’intervento della polizia (sentenza impugnata, consid. X1.1.2, pag. 173-174). La prima Corte ha preso in considerazione il fatto che egli, beneficiario di aiuti sociali, ha delinquito per mero scopo di lucro, sia per i reati concernenti il traffico di stupefacenti (non essendo egli consumatore di cocaina) che in relazione ai reati legati alla truffa assicurativa (sentenza impugnata, consid. X1.1.2, pag. 174-175).

I primi giudici hanno, poi, considerato di scarso rilievo i precedenti penali di RI 1 in quanto lontani nel tempo. Essi hanno, tuttavia, considerato che da anni egli non esercita più un’attività lavorativa regolare e ciò senza una vera giustificazione, i suoi problemi di concentrazione non avendogli impedito di “organizzare un traffico di cocaina di ampie proporzioni e mettere in piedi un falso acquisto di centinaia di PC con tanto di noleggio di un furgone, di spostamento fino in Italia e di false denunce, sia in Italia che in __________, al fine di incassare alcune centinaia di migliaia di franchi dall’assicurazione” (sentenza impugnata, consid. X1.1.2, pag. 174). L’età matura di RI 1 è pure stata presa in considerazione a suo carico dai giudici di prime cure, non potendo egli essere considerato alla stregua di un giovane che ha sbandato (sentenza impugnata, consid. X1.1.2, pag. 174).

La prima Corte non ha posto RI 1 a beneficio di attenuanti di sorta per il suo comportamento processuale, considerando che “chi non si assume le proprie responsabilità non può pretendere sconti di pena” (sentenza impugnata, consid. X1.1.2, pag. 175).

In conclusione, i primi giudici hanno considerato come del tutto negativa la prognosi per RI 1, che non lavora, vive di pubblica assistenza, investe il suo tempo in frequentazioni di personaggi loschi e malavitosi e non ha dimostrato alcuna assunzione di responsabilità, pretendendo che tutti mentono, tranne lui (sentenza impugnata, consid. X1.1.2, pag. 175). La prima Corte ha, inoltre, ritenuto inquietante il ritrovamento nella sua spazzatura, ancora nell’agosto 2008, di biglietti aereo di andata e ritorno dalla __________, e di cellophane sporco del medesimo grasso utilizzato dai corrieri per depistare i controlli delle valigie contenenti cocaina (sentenza impugnata, consid. X1.1.2, pag. 175).

I giudici di prime cure non hanno, infine, ravvisato alcuna particolare sensibilità personale all'espiazione della pena – visti l’età e il fatto che egli non esercita alcuna attività lucrativa onesta – e lo hanno condannato a una pena detentiva di quattro anni e mezzo (sentenza impugnata, consid. X1.1.2, pag. 175).

5.2. RI 1 nel suo gravame insorge contro la pena comminata, che ritiene eccessiva alla luce del fatto che dai traffici in questione egli, diversamente da TERZ 3 e TERZ 5, non ha guadagnato nulla. Dopo avere sottolineato che, sia in considerazione dei precedenti che della effettive responsabilità degli altri implicati, egli avrebbero dovuto ricevere una pena più mite (ricorso avv. DUF 5, pag. 74), il ricorrente sostiene che, pur considerando le condanne per la mancata truffa e i reati connessi, la pena che gli è stata inflitta risulta troppo severa rispetto alla sua colpa e deve, dunque, essere ridotta (ricorso avv. DUF 5, pag. 75). Sulla questione, all’inizio del suo gravame (ricorso avv. DUF 5, pag. 5-11), ha indicato che i primi giudici non hanno considerato, a suo favore, la sua incensuratezza in __________, l’età matura raggiunta senza mai aver subito condanne da espiare, il breve periodo di detenzione preventiva cui l’ha sottoposto il PP nell’inchiesta in questione, il fatto che si sia sempre dato da fare professionalmente (pur senza successo), il decesso del fratello per overdose, il suo precario stato di salute, il fatto che viva in una casa in affitto e non sia proprietario né di veicoli, né di beni di lusso, né titolare di conti bancari, il fatto che sia amministratore unico di diverse società anonime e sia persona istruita e capace (ricorso avv. DUF 5, pag. 9-10). Per quel che concerne il suo comportamento processuale, nel gravame si evidenzia che egli, incensurato, ha spontaneamente dichiarato di aver subito una condanna per avere venduto un’automobile in leasing, e ha esposto altri episodi che hanno dato luogo ad altre piccole condanne penali in Italia ciò che rende arbitraria la conclusione dei primi giudici secondo cui da parte sua non vi è stata collaborazione alcuna. Infine, egli rimprovera alla prima Corte di non avere tenuto conto del suo comportamento educato e rispettoso verso gli altri coaccusati e le autorità (ricorso avv. DUF 5, pag. 10).

A livello processuale, RI 1 sostiene di essere stato svantaggiato dalla decisione di celebrare insieme i processi per i fatti del 2006 relativi allo sviamento della giustizia, la mancata truffa e l’appropriazione indebita (per i quali il testimone fondamentale non è stato sentito e le circostanze non hanno potuto essere accertati in modo completo) e per i fatti del 2007 concernenti le gravi accuse per traffico di droga (ricorso avv. DUF 5, pag. 11).

5.3. Ai sensi del nuovo art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), dunque, il giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF 14 ottobre 2008, inc. 6B_78,81,90/2008, consid. 3.2; STF 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79, 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 14 ottobre 2008, inc. 6B_78,81,90/2008, consid. 3.2; STF 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti).

Riprendendo mutatis mutandis la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, n. 4 ad art. 47 CP), l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto (ovvero il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso), l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato (ovvero la reprensibilità dell'offesa), l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza – la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; STF 17 aprile 2007, inc. 6B.14/2007, consid. 6.4; STF 15 febbraio 2006, inc. 6P.152/2005, consid. 8.1 e STF 26 ottobre 2005, inc. 6S.163/2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350).

Nell’ambito della commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia. Come il Tribunale federale, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo laddove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).

Nell’ambito della commisurazione della pena, il principio della parità di trattamento può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme alle norme applicabili diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza. Il confronto con processi analoghi suole, invece, essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue particolarità oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150 consid. 2a pag. 163; Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). La giurisprudenza ha, del resto, sottolineato il primato del principio della legalità su quello della parità di trattamento (DTF 124 IV 44 consid. 2c), per cui non è sufficiente che il ricorrente citi l’uno o l’altro caso in cui una pena particolarmente mite è stata fissata per poter pretendere lo stesso trattamento (STF 19 ottobre 2005, inc. 6S.345/2005, consid. 1.1; DTF 120 IV 136 consid. 3a), ritenuto che una certa disuguaglianza nell'ambito della commisurazione della pena si spiega normalmente con il principio dell'individualizzazione, voluto dal legislatore (DTF 135 IV 191, consid. 3.1.; 124 IV 44 consid. 2c).

Non è per contro privo di rilievo il confronto tra condanne a carico di coautori (sentenza CCRP del 13 dicembre 2005, inc. 17.2005.41, consid. 8f; Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, 2. ed., ad art. 63, n. 161 con riferimenti)

Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale (DTF 135 IV 191, consid. 3.1) – quando il giudice del merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo ad una disparità flagrante (sentenza CCRP del 28 marzo 2003, inc. 17.2003.7, consid. 4; sentenza CCRP del 15 marzo 2001, inc. 17.2000.49, consid. 6d/aa; sentenza CCRP del 23 ottobre 2001, inc. 17.2001.34, consid. 7).

5.4. Occorre anzitutto rilevare che la pena detentiva di quattro anni e mezzo inflitta al ricorrente nel caso concreto si situa ampiamente nel quadro edittale applicabile, ritenuto che già solo l’infrazione aggravata alla LStup è punita con una pena detentiva minima di un anno e massima di 20 anni (cfr. art. 40 CP). Resta invece da verificare se tale pena si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia eccessivamente severa.

I primi giudici hanno esplicitamente affermato che i precedenti penali di RI 1, in quanto lontani nel tempo, non sono stati presi in considerazione in senso aggravante e non hanno avuto peso nella commisurazione della pena. Oltre a ciò, il ricorrente non può però pretendere di essere premiato per la sua “incensuratezza in __________” (mentre non è incensurato in altri paesi) o per il fatto di aver raggiunto la sua età senza mai aver subito condanne da espiare (mentre ha già subito condanne sospese condizionalmente). Le argomentazioni al riguardo sono, pertanto, prive di costrutto.

Nemmeno si può seriamente pretendere che le ulteriori circostanze personali evocate – quali il breve periodo di detenzione preventiva cui l’ha sottoposto il PP nel corso dell’inchiesta (poco più di due mesi), il decesso del fratello per overdose (avvenuto comunque nel 1997) e il suo precario stato di salute (glaucoma all’occhio destro, ipertensione e delle asserite potenti emicranie a seguito di un incidente avvenuto nel 2002) – abbiano una particolare valenza attenuante. In ogni caso, il ricorrente non ha spiegato per quale motivo il peso attenuante loro attribuito dalla prima Corte denoti un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento.

Nemmeno può essere ragionevolmente sostenuto che il fatto che il ricorrente non é proprietario né di veicoli, né di beni di lusso, né titolare di conti bancari e che vive in una casa in affitto costituisce un fattore di attenuazione della pena. Anche a tale riguardo, il ricorso si rivela privo di fondamento.

Inoltre, il gravame cade nel vuoto anche per quel che concerne le osservazioni sul comportamento processuale del ricorrente. Il ricorrente non spiega, infatti, per quale motivo i primi giudici sarebbero incorsi in arbitrio nell’accertare che da parte sua non vi è stata alcuna collaborazione in relazione alle imputazioni, e che dunque non possono essergli concessi particolari sconti di pena a tale titolo. Al limite del temerario è la considerazione secondo cui equivale ad una buona collaborazione l’avere ammesso di precedenti penali.

Totalmente infondata è, infine, la censura secondo cui RI 1 sarebbe stato svantaggiato dalla decisione di celebrare insieme i processi per i fatti accaduti nel 2006 e quelli avvenuti nel 2007: è, al contrario, il principio dell’unità del giudizio che impone, a beneficio dell’imputato, che più imputazioni vengano decise in una volta sola, nell’ambito di un unico dibattimento e punite con una pena unica.

Che __________ non abbia partecipato al dibattimento non dipende, in realtà, dalla decisione di celebrare insieme i processi per i due diversi atti di accusa, ma dalla successiva decisione di disgiungere il procedimento a carico di questi da quello a carico del ricorrente, vista la competenza di due Corti di assise diverse. Sia come sia, il gravame nemmeno cerca di sostanziare come tale circostanza abbia influito negativamente sulla commisurazione della pena inflitta a __________. Anche in tal senso le censure cadono dunque nel vuoto.

Va inoltre rilevato che, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, la prima Corte non è trascesa in eccesso o abuso alcuno nel valutare la sua colpa per le infrazioni alla LStup.

La Corte d'assise ha ritenuto giustificato infliggere a RI 1 una pena più severa degli altri coaccusati anche se il suo coinvolgimento è stato limitato al primo viaggio in __________ (comunque finalizzato all’importazione di ben 12 kg di cocaina) poiché nella scala gerarchica dell'organizzazione egli risultava più in alto di loro (che essenzialmente hanno svolto il ruolo di corrieri o di collaboratori privi di potere decisionale), poiché ha agito a scopo di lucro, perché era – almeno inizialmente – il più stretto collaboratore di __________, ha introdotto TERZ 3 nell’organizzazione e ha curato gli aspetti finanziari del viaggio, incassando inoltre dei soldi da TERZ 3 e TERZ 5 per convincere __________ che l’importo di Euro 80'000.- era andato perso, ed inoltre in funzione del concorso con i reati legati alla sparizione del furgone noleggiato. Alla luce di quanto sopra e delle ulteriori circostanze personali, una pena di quattro anni e sei mesi non denota eccesso o abuso di apprezzamento.

Per quel che concerne il raffronto con le pene inflitte agli altri correi va rilevato che TERZ 1 – che essenzialmente ha funto da corriere in occasione di un viaggio e ha effettuato preparativi, giocando un ruolo decisivo ma pur senza alcuna competenza decisionale all’interno dell’organizzazione – è stato condannato ad una pena detentiva di quattro anni (pena detentiva unica ai sensi dell’art. 46 CP), e che TERZ 3 e TERZ 5 – definiti “solo” fidati collaboratori dell’organizzazione, ma con una posizione gerarchica inferiore a quella di RI 1 – avrebbero dovuto essere condannati ad una pena detentiva superiore ai cinque anni, che è stata in definitiva più mite di circa il 20% (ciò che equivale ad una condanna per tre anni e dieci mesi) solo in ragione della loro ampia collaborazione con gli inquirenti e della loro presa di coscienza, ciò che non è stato il caso per RI 1.

TERZ 4 è stato condannato a tre anni, di cui due sospesi condizionalmente, in considerazione della sua partecipazione solo al terzo viaggio in __________ e della sua situazione personale. Infine, la colpa di TERZ 2 è stata considerata la meno grave, in quanto dopo aver funto da corriere nel primo viaggio, si è spontaneamente allontanato dall’organizzazione e dissociato dai reati commessi, ed è di conseguenza stato condannato ad una pena detentiva di due anni.

Alla luce delle condanne inflitte agli altri imputati e delle relative argomentazioni della prima Corte, la condanna di RI 1 a quattro anni e mezzo di pena detentiva non appare lesiva del principio della parità di trattamento.

Tuttavia, si impone una riduzione della pena in considerazione del fatto che è venuta a cadere l’imputazione per la detenzione di 2,77 kg di marijuana. Tutto ben considerato, in particolare ritenuto che la condanna per tale titolo “ha avuto scarsissima influenza nella commisurazione della pena” (cfr. sentenza impugnata, consid. VI.5, pag. 134), la riduzione della pena detentiva non può superare i tre mesi.

  1. Nelle richiesta di giudizio formulate all’inizio del suo gravame il ricorrente postula inoltre la reiezione delle pretese di parte civile e il dissequestro di tutti i beni.

Sennonché egli non motiva tale domanda, ossia non spiega per quali ragioni non si giustificherebbe alcun risarcimento per la PC 1, proprietaria del furgoncino scomparso, né per quali motivi la confisca degli oggetti sequestrati sarebbe illegittima. Ne discende perciò l’inammissibilità del rimedio su questo punto.

  1. In considerazione dell’esito del ricorso, gli oneri processuali vengono posti a carico del ricorrente per 9/10 e per il resto a carico dello Stato, che rifonderà a RI 1 fr. 100.- per ripetibili ridotte (art. 15 cpv. 1 CPP).

Non si assegnano ripetibili alle parti civili, che non hanno presentato osservazioni al ricorso.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1. Il dispositivo no. 5.1.4 della sentenza impugnata è annullato.

1.2. Il dispositivo no. 8.5. della sentenza impugnata è così riformato:

“ RI 1 è condannato alla pena detentiva di quattro anni e tre mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.”

1.3. Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'500.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1'700.-

sono posti per 9/10 a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato, che rifonderà a RI 1 fr. 100.- per ripetibili ridotte.

  1. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

17

Cost

  • art. 32 Cost

CP

  • art. 40 CP
  • art. 46 CP
  • art. 47 CP
  • art. 63 CP

CPP

  • art. 15 CPP
  • art. 288 CPP
  • art. 295 CPP

IV

  • art. 116 IV

LStup

  • art. 8 LStup
  • art. 19 LStup

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

vCP

  • art. 63 vCP

Gerichtsentscheide

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