Incarto n. 17.2009.56
Lugano 23 aprile 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 20 ottobre 2009 da
RI 1 e patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’11 settembre 2009 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. In data 6 agosto 2008, verso le 02.30 del mattino, RI 1, autista professionista, percorreva, alla guida di una Mercedes C 270 C (), la strada consortile che da __________ porta a __________ (denominata “__________ ”) diretto al suo posto di lavoro. Ad un certo punto, egli si è addormentato e ha perso la padronanza del proprio veicolo. Dopo aver divelto due guidovie e una recinzione metallica, ha terminato la sua corsa in una scarpata posta sul lato sinistro della strada rispetto alla sua direzione di marcia. Rimasto fortunatamente illeso, RI 1 ha smontato le targhe dalla vettura dopodiché, abbandonando l’auto danneggiata nella scarpata, si è recato al lavoro, senza avvisare la polizia dell’accaduto.
B. Con decreto d’accusa 23 febbraio 2009, il procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 colpevole di guida in stato di inattitudine (segnatamente in stato di spossatezza), d’infrazione alle norme della circolazione e d’inosservanza dei doveri in caso d’infortunio, proponendone la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni
Contro il decreto di accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.
C. Dopo il dibattimento, con sentenza 11 settembre 2009, il giudice della Pretura penale - statuendo sull’opposizione - ha confermato l’imputazione figurante nel decreto d’accusa. In applicazione della pena, egli ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di fr. 4’950.- (corrispondente a 45 aliquote di fr. 110.- ciascuna), alla multa di fr. 1’000.- (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di dieci giorni) e al pagamento delle tasse e spese di giustizia di fr. 700.-. Per quanto attiene alla pena detentiva di 30 giorni, il primo giudice ha rinunciato alla revoca del beneficio della sospensione condizionale, limitandosi a prolungarne di un anno il periodo di prova.
D. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 16 settembre 2009. Nella motivazione scritta, presentata il 20 ottobre 2009, egli chiede, in via principale, che la sentenza impugnata venga annullata e che, in sua riforma, egli sia condannato ad una multa di fr. 300.- e al pagamento delle tasse e spese di giustizia in ragione di fr. 200.-. In via subordinata, egli postula l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio dell’incarto alla Pretura penale per un nuovo giudizio.
E. Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 27 ottobre 2009, il procuratore pubblico chiede la reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP) nella misura in cui l’accertamento dei fatti è censurabile unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP), ritenuto inoltre che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 5, 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
2.1. Su questo aspetto, il giudice della Pretura penale ha, dapprima, rilevato che il prevenuto ha fornito due versioni sulle cause dell’incidente. Davanti alla polizia, egli ha prima affermato di essersi addormentato perché “ero molto stanco, non ho dormito molto, faceva troppo caldo ieri sera”. Durante il dibattimento, egli ha, invece, dichiarato che la causa dell’incidente non è da ricondurre alla spossatezza ma piuttosto ad un inspiegabile colpo di sonno: “è la prima volta che mi succede, comunque quella sera non ero stanco in quanto avevo dormito il necessario” (sentenza impugnata, consid. 1 pag. 3). Dopo aver spiegato che, in presenza di due versioni dei fatti, si deve propendere per la più verosimile, il primo giudice ha rilevato che “non potendo partire dal presupposto che addormentarsi improvvisamente, senza spiegazione, nonostante il ricorrente dichiari che abbia riposato a sufficienza e sia in buona salute, sia circostanza ordinaria ed usuale” - non ritenendo, dunque, questa tesi credibile - “deve essere presa per vera la sua prima affermazione, fatta in Polizia, secondo cui egli si è addormentato al volante a causa di un colpo di sonno dovuto a stanchezza” (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 4).
2.2. RI 1 sostiene che la tesi del primo giudice, secondo cui la versione più verosimile è quella da lui fornita in sede di verbale di polizia, è arbitraria. Per giungere a questa conclusione - rileva il ricorrente - il primo giudice si è, infatti, limitato a sostenere, senza motivare la sua affermazione, che la tesi da lui resa al dibattimento non è sostenibile perché inusuale. Invece - osserva RI 1 - le dichiarazioni da lui rese al dibattimento “sono più che sostenibili”. Nonostante avesse dormito - spiega - egli è stato vittima di un colpo di sonno “non perché spossato, ma perché si era appena svegliato ed a causa dell’orario particolare (in cui normalmente il corpo umano è a riposo)”. Il ricorrente precisa, poi, che quando ha preso il volante stava bene e non si sentiva stanco e che “il tutto è avvenuto improvvisamente, senza che ne avesse alcuna avvisaglia” (ricorso, pag. 3). Quanto alle deposizioni da lui rese alla polizia in occasione del primo interrogatorio, il ricorrente sostiene di averle rilasciate solo perché non sapeva spiegarsi l’accaduto e di avere, dunque, “cercato, sbagliando, di dare una spiegazione”. Del resto - osserva ancora RI 1 - se egli dopo l’incidente si è messo di nuovo subito alla guida, è proprio per il fatto che non era spossato o stanco (ricorso, pag. 2-3). Ciò posto, il ricorrente ritiene che, in virtù del principio in dubio pro reo, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che egli aveva dormito a sufficienza e non scartare tale ipotesi solo perché inusuale (ricorso, pag. 3).
2.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).
Il precetto in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione della prove - cui, nel caso di specie, il ricorrente in sostanza si richiama - il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF non pubblicata 13 maggio 2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).
2.4. Ora, innanzitutto, si osserva che RI 1, sostenendo, da una parte, che quanto da lui dichiarato durante il dibattimento - ovvero, che aveva dormito e che il colpo di sonno non era dovuto alla spossatezza - è “più che sostenibile” e, dall’altra, che le deposizioni da lui rilasciate alla polizia sono erronee, si diffonde in considerazioni di stampo appellatorio, inammissibili in un ricorso per cassazione. Laddove, poi, il ricorrente tenta di sostanziare l’arbitrio del primo giudice, sostenendo che questi non ha spiegato i motivi per cui ha deciso di preferire alla versione resa al dibattimento quella riferita alla polizia, il suo ricorso deve essere respinto. Il primo giudice, infatti, osservando di non poter partire dal presupposto che il fatto di addormentarsi improvvisamente, senza spiegazione, nonostante si sia riposati ed in buona salute, sia circostanza “ordinaria ed usuale”, ha illustrato in modo sì conciso, ma del tutto sostenibile, le ragioni per cui egli ha deciso di preferire a questa versione quella riferita dal ricorrente alla polizia subito dopo l’incidente. Il ricorrente non può, certo, pretendere di dimostrare l’arbitrio nell’accertamento del primo giudice con la fantasiosa - per non dire, temeraria
Ritenuto, dunque, come il primo giudice abbia senza arbitrio accertato che RI 1 si è addormentato perché molto stanco, è a torto che il ricorrente invoca una violazione del principio in dubio pro reo. Su questo punto, pertanto, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve essere respinto.
3.1. Il presupposto soggettivo del reato di guida in stato di inattitudine è dato quando l’autore, nonostante sia consapevole del suo stato d’incapacità o ne prenda in considerazione l’eventualità (dolo eventuale), s’immette nel traffico alla guida di un veicolo. Quando un conducente avverte i primi sintomi di spossatezza - cioè, si trova in uno stato in cui le sue facoltà sono sensibilmente diminuite - ed è, così, consapevole del rischio di addormentarsi, deve arrestarsi immediatamente.
E’ di comune conoscenza che alcune situazioni - come una notte “in bianco” o la guida prolungata senza pause - espongono il conducente ad un rischio elevato di spossatezza: pertanto, in situazioni di questo genere, il conducente deve essere particolarmente attento ai segnali di spossatezza. Deve, perciò, essere ammessa anche la realizzazione del presupposto soggettivo del reato nei casi in cui l’autore ha coscienza di queste situazioni e dei sintomi di pericolo ma, ciò nonostante, si mette la volante o non interrompe la guida (Jeanneret, Les disposition pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 91 n. 83 e 87). Soltanto nei casi in cui l’autore non poteva avvertire i segnali di pericolo né prevedere il colpo di sonno (cioè, non aveva né avrebbe dovuto avere consapevolezza dei fattori che inficiavano la sua capacità di guida), il reato non è realizzato (Jeanneret, op. cit., ad art. 91 n. 87; JdT 1992, pag. 706 n. 33).
3.2. In concreto, già solo per il fatto che RI 1 ha riconosciuto, nel suo interrogatorio davanti alla polizia, di essersi addormentato al volante “perché ero molto stanco, non ho dormito molto (…) ieri sera” (ciò che, come visto, è stato accertato senza arbitrio dal primo giudice, cfr. consid. 2.4), si deve concludere che egli fosse consapevole della sua spossatezza e che egli, dunque, sapesse (o perlomeno dovesse prendere in considerazione) di trovarsi in una situazione in cui il rischio di addormentarsi era elevato.
Essendosi RI 1, ciò nonostante, messo alla guida della sua Mercedes, se ne conclude che egli ha intenzionalmente commesso il reato di cui all’art. 91 cpv. 2 LCStr. Anche su questo punto, pertanto, il ricorso è votato all’insuccesso.
Pertanto, considerato come RI 1 - che non contesta l’aspetto oggettivo del reato - si sia, dunque, reso colpevole di guida in stato di inattitudine giusta l’art. 91 cpv. 2 LCStr, la sua richiesta di essere condannato unicamente per il reato di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio ad una multa di fr. 300.- (ricorso, pag. 3), non merita di essere vagliata oltre.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 800.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico del ricorrente.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.