Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_001, 17.2009.44
Entscheidungsdatum
08.03.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 17.2009.44

Lugano 8 marzo 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 13 luglio 2009 da

RI 1 patrocinata dall' PA 1

contro la sentenza emanata il 2 giugno 2009 dal giudice della Pretura penale nei confronti di

RI 2 e rappr. dall' DI 1

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

  2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto d’accusa 13 marzo 2007, il procuratore pubblico ha ritenuto RI 2 colpevole di ricettazione, per essere entrato in possesso, a __________, od in altre località del Cantone, in data antecedente il 25 novembre 2006, del terminale Telepass italiano nr. , sapendo o dovendo presumere che lo stesso era stato ottenuto da un terzo, non identificato, mediante un reato contro il patrimonio e averlo poi utilizzato, al casello autostradale di __________, il 24 novembre 2006, alla guida del veicolo Iveco con targhe e munito del rimorchio con targhe , veicoli di cui è detentrice la __________, di cui egli è contitolare. In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 2 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 450.- (corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.-) e ad una multa di fr. 200.-. La parte civile RI 1 è stata rinviata al competente foro per le sue pretese di risarcimento. Il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione contro il decreto di accusa.

B. Dopo il dibattimento, con sentenza 2 giugno 2009, il giudice della Pretura penale - statuendo sull’opposizione - ha prosciolto RI 2 dall’imputazione di ricettazione.

C. Avverso la predetta sentenza è insorta la parte civile RI 1 con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 2 giugno 2009. Nella motivazione scritta, presentata il 13 luglio 2009, essa chiede l’annullamento della sentenza pretorile e la conferma della condanna proposta dal procuratore pubblico.

D. Con osservazioni 4 agosto 2009 RI 2 chiede che il ricorso della RI 1 sia dichiarato irricevibile e, in subordine, integralmente respinto. Egli postula, altresì, la conferma della sentenza pretorile. Il Procuratore pubblico, con scritto 4 agosto 2009, comunica di non avere particolari osservazioni da presentare.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 5, 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).

  1. Giusta l’art. 160 cifra 1 CP commette il reato di ricettazione chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio. Dal profilo oggettivo il reato presuppone, dunque, che il bene ricettato sia provento di reato; dal profilo soggettivo che l’autore sia consapevole della sua origine illecita. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 105 IV 305 consid. 2b).

  2. Nel suo gravame, la ricorrente solleva, innanzitutto, una censura giusta l’art. 288 lett. c CPP, sostenendo che il primo giudice ha arbitrariamente ritenuto di non poter escludere che il telepass sia stato anche solo ceduto o prestato.

3.1. Nella sentenza impugnata il primo giudice ha dapprima rilevato che, a prescindere dalla questione di sapere se il telepass fosse effettivamente stato in possesso di RI 2 (questione che egli ha sostanzialmente lasciata aperta, cfr. sentenza, consid. 6.3 pag. 5-6), i requisiti soggettivi (recte: oggettivi) della ricettazione non sono tuttavia adempiuti. Nel considerando dedicato all’esame dell’aspetto soggettivo del reato (ma determinandosi, in realtà, su un elemento oggettivo dello stesso, ovvero l’origine illecita del telepass), il primo giudice ha, poi, osservato che, sulla questione del furto o dell’appropriazione indebita dell’apparecchio, l’istruttoria pre-dibattimentale è “totalmente silente”. Dagli atti - spiega - nulla emerge in merito alla fine dello stesso e il direttore della parte civile, __________, pur collocando il furto nel periodo novembre-dicembre 2005, non è stato nemmeno in grado di ipotizzare chi possa esserne stato l’autore. Solo __________ (padre di __________e suo collaboratore in seno alla RI 1), durante il dibattimento, ha espresso i suoi sospetti in merito ad un coinvolgimento dell’ex dipendente della società __________. Tuttavia - continua il primo giudice - tale nominativo non appare negli atti istruttori e la RI 1 non ha mai sporto alcuna denuncia per furto contro di lui. Il primo giudice ha, poi, osservato che ad “alimentare i dubbi sull’effettiva sussistenza di un reato contro il patrimonio” contribuisce anche la circostanza, emersa durante il dibattimento, secondo cui __________ ha fondato con __________ - cognato dell’imputato - una società, la , che pure si occupava di trasporti e che utilizzava i telepass della RI 1 a spese della stessa ricorrente. Il primo giudice è giunto pertanto alla conclusione che “il contesto nel quale è verosimilmente avvenuto il passaggio del telepass, con il coinvolgimento di più ditte e di più persone, nonché la relazione tra le stesse persone ( e __________, soci in affari, e __________ e RI 2, cognati) non permette di escludere che il telepass fosse stato originariamente anche semplicemente ceduto o prestato, senza che l’accusato abbia dovuto o potuto capire che all’origine ci fosse un reato contro il patrimonio, agli atti non emergendo la sussistenza di sospetti in tal senso”. A sostegno di questa sua conclusione il primo giudice ha poi evocato l’ambiguo comportamento di __________ che - così come risulta dalla deposizione del padre

  • ha inizialmente negato la sparizione del telepass e, dunque, di fatto impedito un tempestivo accertamento in tal senso. Inoltre - sempre a sostegno del suo accertamento secondo cui non vi sono sufficienti elementi a sostegno della tesi accusatoria per cui il telepass era stato oggetto di un reato contro il patrimonio - il primo giudice ha ritenuto il fatto che __________ - per giustificare il lungo tempo intercorso tra la sparizione del telepass e la sua denuncia, avvenuta il 23 novembre 2006 - abbia affermato che le fatture di __________(relative ai pedaggi autostradali) venivano spedite direttamente alla banca per evasione diretta quando agli atti esse risultano intestate alla stessa ricorrente (sentenza, consid. 6.4 pag. 6-7).

3.2. Per quanto attiene all’origine illecita del telepass, la RI 1, dopo aver riconosciuto l’assenza di risultanze istruttorie in merito, sostiene che la circostanza secondo cui lo stesso è stato oggetto di un furto (o di un’appropriazione indebita) non può essere messa in discussione, “non fosse altro che per il fatto che la denuncia penale contro ignoti ed il blocco del telepass sono avvenuti non appena la parte civile ha preso atto della fattura e dell’addebito bancario che proponeva una cifra notevole”. La parte civile, poi, definisce “assurda” la tesi del primo giudice secondo cui non si può escludere che il telepass fosse stato originariamente anche semplicemente ceduto o prestato. È infatti evidente che - spiega - “venendo meno i rapporti (oltretutto in malo modo, anche con strascichi penali) fra il signor __________ e la RI 1, ogni e qualsiasi accordo di questo tipo sarebbe comunque terminato da tempo, ben prima del 25 ottobre 2006” (ricorso, pag. 4). La ricorrente, infine, sostiene che il primo giudice non poteva dedurre alcunché dalle deposizioni del teste __________ che è “persona che ha avuto diversi problemi anche di carattere penale con la RI 1” (ricorso, pag. 6).

3.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.). Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi riuniti e valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2). Il precetto in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione della prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili. (DTF non pubblicata 13 maggio 2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).

3.4. La conclusione del giudice della Pretura penale secondo cui non è escluso che il telepass fosse stato originariamente semplicemente ceduto o prestato - e, meglio, secondo cui non vi sono sufficienti elementi per ritenere provato che il telepass è stato oggetto di un reato contro il patrimonio - resiste alle critiche d’arbitrio proposte dalla ricorrente. Per dimostrare l’arbitrarietà della conclusione del primo giudice secondo cui agli atti non vi sono sufficienti elementi per ritenere provato che il telepass in questione è stato oggetto di un reato contro il patrimonio, non è sufficiente - come pretende la RI 1 - provare di avere sporto, in data 24 novembre 2006, una denuncia per furto contro ignoti e di aver proceduto al blocco del telepass. Si tratta, infatti, di un elemento che è stato considerato dal primo giudice che ne ha, però, ritenuto insufficiente il valore probatorio in forza di una serie di elementi (in particolare, i rapporti intricati fra le parti, i tempi della denuncia di scomparsa e le contrastanti dichiarazioni delle persone coinvolte) che sono stati valutati in modo sostenibile. In effetti, non si può non considerare che __________ ha dichiarato di avere subito il furto probabilmente già a novembre-dicembre 2005 ma di essersi accorto solo alla fine di novembre del 2006 “che il telepass in questione era sempre attivo e che era utilizzato da terze persone” (cfr. AI 2, verbale di __________ del 24 gennaio 2007, pag. 1) mentre il padre, __________, in sede di dibattimento, ha affermato che già nell’agosto del 2006 sono arrivate delle fatture che suo figlio Paolo ha controllato, accorgendosi che si riferivano al numero di telepass scomparso e che - oltretutto - ancora prima, “quando abbiamo venduto il furgone nel quale si trovava abitualmente il telepass” (il 27 febbraio 2006, cfr. AI 3) - “io mi sono accorto che c’era un telepass in meno anche se mio figlio mi diceva che mi sbagliavo” (cfr. verbale di audizione di __________ allegato al verbale del dibattimento, pag. 1). In queste condizioni, dunque, ritenuto l’ambiguo atteggiamento di __________ (il quale da una parte, nonostante la segnalazione del padre, non ha proceduto a controllare se il telepass fosse ancora al suo posto e, dall’altra, dopo essersi accorto della scomparsa dello stesso, ha temporeggiato per mesi prima di adire il ministero pubblico) è senza arbitrio che il primo giudice ha ritenuto che la denuncia presentata non è sufficiente a dimostrare che il telepass è stato oggetto di un furto o di un altro reato contro il patrimonio. Alla ricorrente non sovviene, poi, sostenere che la tesi del primo giudice è “assurda” in quanto, venendo meno i rapporti fra __________ e la RI 1, ogni e qualsiasi accordo di questo tipo sarebbe comunque terminato da tempo. Intanto, così argomentando, la RI 1 omette di considerare che la cessione, a differenza del prestito, è un negozio giuridico che non contempla la restituzione della cosa, sicché, anche deteriorandosi i rapporti tra le parti, l’apparecchio potrebbe essere stato consegnato definitivamente e senza possibilità di riscatto a __________. In ogni caso, poi, considerato che dalle deposizioni circostanziate e lineari del teste __________ (che il primo giudice rettamente ha ritenuto per il suo giudizio) risulta come lo stesso e __________ abbiano collaborato in seno alla __________e come questa società utilizzasse i telepass della ricorrente (cfr. verbale di audizione di __________ allegato al verbale del dibattimento, pag. 2), la tesi - ritenuta dal primo giudice - secondo cui l’apparecchio è passato dalle mani del primo a quelle del secondo in modo legittimo non è certo una tesi peregrina né tantomeno insostenibile.

Da quanto precede discende che è sulla scorta di una valutazione sostenibile delle prove - senza arbitrio, dunque, e in ossequio al principio in dubio pro reo - che il primo giudice, evidenziando la mancanza di riscontri probatori e le incongruenze emergenti dagli atti, non si è dichiarato convinto dell’avvenuto furto del telepass.

In queste condizioni, ritenuta senza arbitrio l’assenza di un presupposto oggettivo del reato, è a giusta ragione che il primo giudice ha assolto l’imputato. Il ricorso della RI 1 deve, dunque, essere respinto senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate.

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP). Ad RI 2, che ha presentato osservazioni al ricorso tramite un avvocato, la ricorrente verserà un’indennità di fr. 600.- per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico della ricorrente che rifonderà ad RI 2 fr. 600.- per ripetibili.

  1. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

9

Cost

  • art. 32 Cost

CPP

  • art. 9 CPP
  • art. 288 CPP
  • Art. 295 CPP

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

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