Incarto n. 17.2009.20
Lugano 15 dicembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 20 aprile 2009 da
RI 1 patrocinata dall' PA 1
contro la sentenza emanata il 10 marzo 2009 dal giudice della Pretura penale nei confronti di
RI 2 e rappr. dall' DI 1
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 7 aprile 2007, RI 1, alla guida del motoveicolo Kawasaki targato , viaggiava con un gruppo composto da altri tre motociclisti, D., G. e N..
In territorio di Piazzogna, dopo avere superato RI 2 - che stava circolando con il motoveicolo Guzzi targato - RI 1 ha perso la padronanza del suo mezzo, è caduta al suolo dove è stata investita da RI 2.
Nell’incidente RI 1 ha riportato le lesioni di cui al certificato medico del 10 maggio 2007 dell’Ospedale Regionale La Carità di Locarno.
B. Con decreto di accusa dell’11 febbraio 2008 il procuratore pubblico ha riconosciuto RI 2 autore colpevole di lesioni colpose gravi per avere omesso di mantenere la necessaria distanza dal motoveicolo Kawasaki condotto da RI 1 e ne ha pertanto proposto la condanna alla pena pecuniaria di cinque aliquote giornaliere da fr. 120.- ciascuna, per complessivi fr. 600.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre alla multa di fr. 500.- e al pagamento di tasse e spese.
C. Statuendo sulle opposizioni presentate il 21 febbraio 2008 e il 26 aprile 2008 da RI 2 e da RI 1, con sentenza 10 marzo 2009 (pronunciata ex art. 316 CPP dopo un primo giudizio reso in contumacia il 4 novembre 2008), il pretore ha prosciolto RI 2 dal capo d’imputazione contenuto nel decreto d’accusa.
D. Con scritto 12 marzo 2009, la parte civile RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del giudice di prime cure. Nei motivi del gravame, presentati il 20 aprile 2009, la ricorrente chiede l’annullamento del giudizio del pretore lamentando un accertamento arbitrario dei fatti (art. 288 lett. c CPP) e un’errata applicazione del diritto sostanziale (in particolare, degli art. 31 e 34 cpv. 2 LCStr e 12 cpv. 1 ONC) ai fatti posti alla base della sentenza (art. 288 lett. a CPP).
E. Con scritto 4 maggio 2009, senza formulare osservazioni, il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio della Corte mentre RI 2, con osservazioni 18 maggio 2009, ha postulato la reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.
In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi riuniti e valuti in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
2.1. Accertando i fatti, il giudice di prime cure ha, dapprima, osservato come RI 2 abbia circolato dietro la stessa autovettura per diversi km, “venendosi a trovare ad una distanza di ca 50 metri da quest’ultima e ad una velocità costante prima dei fatti di circa 50 km/h” in un tratto di strada in cui il limite era fissato a 80 km/h (sentenza impugnata, consid. 6b pag. 6 e 7). Egli ha, poi, osservato come il gruppo di cui faceva parte la parte civile ha, dapprima, superato B., un ciclista, che ha dichiarato di avere “udito subito dei rombi di motore di alcune moto che hanno superato ad un’andatura più veloce lui e – per poi posizionarsi dietro la vettura – anche la moto condotta dall’imputato, il quale per facilitare le operazioni di sorpasso si è spostato dal centro della carreggiata a destra” (sentenza impugnata, consid. 6c pag. 7). Il giudice di prime cure ha, poi, accertato che “dopo avere sorpassato l’accusato, i motociclisti avevano l’intenzione di superare anche la vettura che si trovava loro immediatamente davanti” e che, per farlo, “hanno dovuto, nell’arco di pochissimi istanti, rallentare leggermente per accodarsi in fila indiana a quest’ultima che viaggiava, come s’è visto, a circa 50 km/h” (sentenza impugnata, consid. 6d pag. 8).
Il giudice di prime cure – sulla scorta delle dichiarazioni concordi di tutti i protagonisti – ha accertato che, del gruppo, solo una moto è riuscita a superare l’autovettura mentre la seconda “ha tentato il sorpasso ma ha desistito all’ultimo momento” così che RI 1 – che guidava la terza moto – “spaventata dalla manovra del compagno che la precedeva, frenava bruscamente e perdeva il controllo del mezzo, sbandando e cadendo sull’asfalto” (sentenza, consid. 6d pag. 8). Sulla posizione e le distanze tra i presenti sul luogo dell’incidente, il pretore ha stabilito che “la seconda moto si trovava subito dietro il veicolo che intendeva sorpassare, la RI 1 si trovava circa 10 metri dietro e RI 2, prima della frenata di quest’ultima, era a circa 30/40 metri dalla parte civile” (sentenza, consid. 6e pag. 9) mentre N. (l’ultimo del gruppo di motociclisti) si trovava leggermente arretrato rispetto all’imputato. Su questo punto, il primo giudice ha ritenuto inverosimile la versione dei fatti fornita da N. che ha dichiarato di essere stato circa 20 metri dietro la moto di RI 1 e di avere rallentato non appena l’ha vista sbandare e, poi, di averla scansata, osservando nel contempo la collisione che avveniva alla sua destra. Il primo giudice ha ritenuto inverosimile tale versione già solo per i tempi di reazione necessari: “infatti, se si considera che viaggiava incolonnato a una velocità simile a quella della vittima, che era tra i 52 e i 63 km/h (cfr perizia del 14 maggio 2008, pag. 8), alla distanza dichiarata avrebbe appena avuto il tempo di reagire, perché alla velocità di 50 km/h il tempo di reazione di un secondo implica la percorrenza di circa 14 metri, mentre a 60 km/h di quasi 17 metri. Di conseguenza, ritenuto che si trovava dietro di lei in fila indiana, avrebbe potuto cominciare a frenare unicamente pochi metri prima e non gli sarebbe quindi stato possibile, come invece ha dichiarato, rallentare non appena ha visto la RI 1 sbandare, evitare l’ostacolo e nel contempo vedere bene ciò che succedeva alla sua destra, con particolare riferimento alla collisione” (cfr. sentenza, consid. 6e, pag. 9). Il pretore ha, così, ritenuto inspiegabile – e, quindi, non degna di fede – la dichiarazione di N. secondo cui lui è stato “superato sulla destra dall’accusato dopo la caduta della RI 1, per di più ad una velocità di 70/75 km/h (velocità che non trova alcun riscontro e che è invece sconfessata dalle altre risultanze che portano a fissare in ca 50 km/h l’andatura dell’accusato che seguiva tranquillamente l’auto che lo precedeva” (cfr. sentenza, consid. 6e, pag. 9). Non avendo N. visto RI 2 nello specchietto, il pretore ha ritenuto che egli doveva trovarsi “alla stessa altezza dell’imputato o leggermente dietro di lui intento a sorpassarlo” e che, trovandosi sulla linea di demarcazione centrale, ha potuto, scansandola a sinistra, evitare di investire la compagna di viaggio caduta con la sua moto (sentenza, pag. 8 consid. 6f). Il pretore ha, pertanto, accertato che RI 2 è stato “superato completamente, prima dell’inizio della frenata della parte civile, unicamente da tre motoveicoli e non da quattro” poiché solo in questo modo si giustifica come “N., l’ultimo della comitiva di centauri italiani, abbia potuto evitare la RI 1” (sentenza, pag. 8 consid. 6f).
2.2. La ricorrente contesta tali accertamenti sostenendo che dalla documentazione agli atti - in particolare dalla deposizione di N. che ha dichiarato che “tutti avevamo superato la moto Guzzi” guidata dall’accusato (ricorso, pag. 6) - si evince che l’accusato “è stato sorpassato da quattro motociclette, e non tre come ritenuto dal Giudice, che si sono posizionate in fila indiana dietro l’autovettura nel seguente ordine: 1° D., 2° G., 3° RI 1 e 4° N.” e che, perciò, “la motocicletta della ricorrente non era direttamente dinanzi a quella dell’accusato” (ricorso, pag. 6). Questa conclusione è, poi, avvalorata – secondo la ricorrente – dal fatto che lo stesso RI 2 ha “riferito di aver visto una moto bianca dinanzi a lui” riferendosi, evidentemente alla Suzuki bianca e blu guidata da N. (ricorso, pag. 7).
2.3. Sostenendo che, in realtà, risulta dalla deposizione di N. che anche lui aveva superato l’imputato quando lei è caduta, la ricorrente argomenta come se si trovasse di fronte ad una Corte di appello. Nel suo allegato, la parte civile non si confronta con le motivazioni che hanno portato il primo giudice a ritenere inattendibile la deposizione di N. ma si limita a proporre una diversa lettura del materiale istruttorio in atti. Su questo punto, perciò, il gravame non adempie i presupposti di un ricorso in cassazione fondato sull’arbitrio e si rivela inammissibile.
Quanto all’affermazione secondo cui RI 2 stesso avrebbe riferito di “aver visto una moto bianca dinanzi a lui” (ricorso, pag. 7), si rileva che di tale circostanza non si trova riscontro agli atti. In effetti, nel passaggio indicato dalla ricorrente (sentenza, consid. 5a) la moto bianca cui l’accusato fa riferimento è quella guidata da G., ovvero la seconda del gruppo – che precedeva RI 1 – e non quella di N., quarta ed ultima della fila (“il primo motociclista (in sella ad una Kawasaki verde) ha superato l’auto davanti a me, il secondo (su una moto bianca) ed il terzo (con una moto verde) volevano superarla ma non ce l’hanno fatta” cfr. sentenza, consid. 5a, pag. 6). Non vi sono riscontri agli atti a suffragio della tesi della ricorrente secondo cui N. era alla guida di una Suzuki bianco blu e gli altri tre membri della comitiva di motociclette Kawasaki di colore verde. RI 2 ha del resto esplicitamente dichiarato di essere “stato superato solo da tre motociclette” (cfr. sentenza, consid. 5a, pag. 6).
Inoltre, su questo punto, va rilevato che, nello schizzo fatto al dibattimento celebrato in contumacia, N. si è disegnato dietro a RI 2 al momento dell’incidente.
Anche da questo profilo, dunque, la censura è inconsistente.
3.1 Secondo la ricorrente, il pretore è caduto in contraddizione ritenendo, da un lato, che l’accusato non ha potuto evitare l’impatto con la parte civile - “considerata la vicinanza con la vittima appena caduta e la repentinità con la quale la medesima si è presentata” - e considerando, dall’altro lato, che “la distanza dal motoveicolo che lo precedeva era adeguata” (ricorso, pag. 7). E’, poi, arbitraria – continua la ricorrente – la conclusione pretorile secondo cui RI 2 “non ha potuto scansare la vittima poiché la sua moto non ha lasciato tracce di frenata” perché, in realtà e contrariamente all’assunto pretorile, “nel lasso di tempo tra la sua caduta e l’investimento da parte dell’accusato, il medesimo avrebbe potuto frenare, evenienza che non è avvenuta, mancando proprio i segni sull’asfalto” (ricorso, pag. 7). Questo è tanto più vero – conclude la ricorrente su questo punto – visto che N. è riuscito a fermarsi al centro della carreggiata evitando l’impatto, benché si trovasse proprio dietro la RI 1.
3.2. Nemmeno questa censura può essere condivisa.
In realtà, il primo giudice non ha ritenuto adeguata la distanza tra RI 1 e RI 2. La distanza adeguata di cui riferisce la sentenza impugnata riguarda soltanto quella fra l’accusato e l’automobile dietro cui egli ha circolato dalla dogana di _________ sino al luogo dell’incidente: “per tutto il tratto stradale prima del sorpasso da parte della motociclista RI 1 e dei suoi amici, RI 2 ha tenuto una distanza corretta dal veicolo che lo precedeva” (sentenza, consid. 6b, pag. 7). La distanza tra RI 2 e RI 1 è stata, invece, considerata dal giudice insufficiente (“l’accusato non ha avuto la possibilità di ristabilire una distanza sufficiente di sicurezza”; sentenza, consid. 7, pag. 10).
Non è, del resto, per aver ritenuto adeguata la distanza tra RI 2 e la parte civile che il pretore lo ha prosciolto, ma perché l’impossibilità di ristabilire una distanza sufficiente dopo il sorpasso è stata attribuita unicamente al comportamento della parte civile (sentenza, consid. 7 e 8, pag. 10).
Infine, l’argomentazione relativa a N. non giova alla ricorrente nella misura in cui essa si diparte da una ipotesi fattuale diversa da quella ricostruita, senza arbitrio, dal giudice di prime cure.
Anche su questo punto, dunque, il ricorso cade nel vuoto.
4.1. Su questo punto, la ricorrente sostiene che il pretore è caduto in arbitrio per aver inspiegabilmente ritenuto “inconfutabile la versione data dal teste signor B., ciclista che era stato precedentemente superato dagli attori dell’incidente, e il quale si trovava, a suo dire, a 60/70 metri dal luogo dell’incidente” mentre ha preso in considerazione “solo marginalmente” la testimonianza di N. che era, invece, molto più vicino al luogo dell’incidente (ricorso, pag. 9). Inoltre, la ricorrente rileva che “nel calcolo dei tempi, la sentenza impugnata ha come punto centrale la circostanza che il teste B. è stato superato dapprima dall’accusato ed in seguito dalla parte civile con i suoi compagni”: ritenuto che non è dato sapere “quanto tempo sia passato tra il primo ed i secondi”, i calcoli del giudice di prime cure non sono, perciò, attendibili (ricorso, pag. 9).
4.2. Nemmeno questa critica merita accoglimento.
Come già riferito (cfr. consid. 3.1 e 3.3), il pretore ha esposto nella motivazione della sentenza le ragioni per cui ha ritenuto inverosimili alcune parti della testimonianza di N. e quelle per cui è giunto a una conclusione opposta in relazione alla deposizione di B.. Ancora una volta, la ricorrente non si confronta con le motivazioni che hanno spinto il primo giudice a ritenere le dichiarazioni di quest’ultimo più attendibili di quelle rese da N., nonostante questi fosse più vicino al luogo dell’incidente. Limitandosi a sostenere che N. era più vicino e che, per questo, la sua deposizione avrebbe dovuto essere presa maggiormente in considerazione, la ricorrente non si confronta con quelle che hanno spinto il pretore a decidere diversamente e, quindi, non spiega – come avrebbe dovuto fare in questa sede – dove il primo giudice sia incorso in arbitrio, cioè non spiega dove e per quale motivo le sue considerazioni sono a tal punto sbagliate da rendere l’accertamento effettuato sulla loro base manifestamente insostenibile.
La motivazione della censura è palesemente insufficiente e, pertanto, il ricorso deve essere considerato inammissibile anche a tale riguardo.
Anche le critiche in merito all’accertamento delle distanze tra i protagonisti rivelano natura meramente appellatorie e, di conseguenza, non possono essere ammesse.
5.1. Secondo la parte civile la colpevolezza di RI 2 risulta anche dall’applicazione dell’art. 31 cpv. 1 LCStr, in base al quale il conducente deve costantemente padroneggiare il suo veicolo (ricorso, pag. 7) poiché “dalla documentazione agli atti risulta che tra l’accusato e la parte civile vi era un’ulteriore moto condotta da N., e per forza di cose la distanza tra la vittima ed il signor RI 2 era sufficiente per frenare o per evitare la ricorrente”. N. infatti – continua la ricorrente – “alla guida del suo motoveicolo, appena davanti all’accusato” è stato in grado di evitare la collisione con la parte civile (ricorso, pag. 8). La distanza era dunque sufficiente per scansare l’ostacolo, oltre che per arrestarsi prima dell’impatto. Il giudice di prime cure ha dunque sbagliato, a mente della ricorrente, nel non ritenere che “l’accusato potesse, padroneggiando in maniera impeccabile il suo motoveicolo, evitare il corpo della signora RI 1” (ricorso, pag. 8).
5.2. Nel caso concreto, ad RI 2 è stato imputato il reato di lesioni colpose gravi per avere investito RI 1 in ragione di un omesso mantenimento della necessaria distanza (cfr art. 34 cpv. 4 LCStr e 12 cpv. 1 ONC) e non in ragione di una sua perdita di padronanza del veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr).
In applicazione del principio accusatorio (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21 con rif., 120 IV 348 consid. 2b pag. 353, 116 Ia 455 consid. cc pag. 458, 103 Ia 6 consid. 1b pag. 6; Hauser/ Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, pag. 223 s., n. 6 ss. e pag. 225 n. 8), l’ipotesi di una sua responsabilità penale in forza della mutata imputazione che la ricorrente sembra voler proporre andrebbe verificata dal primo giudice nell’ambito di un nuovo giudizio a seguito di un rinvio degli atti e soltanto dopo ossequio di quanto prescritto dall’art. 250 CPP.
Un rinvio al giudice di prime cure affinché la nuova accusa venga formalizzata non è in concreto, comunque, nemmeno ipotizzabile nella misura in cui, in realtà, la ricorrente, motivando il suo assunto in diritto, parte da una fattispecie (esistenza di una distanza sufficiente fra la parte civile e l’accusato) diversa da quella accertata senza arbitrio dal primo giudice.
Nemmeno su questo punto, dunque, il gravame può trovare accoglimento
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico della ricorrente che rifonderà fr. 800.- a RI 2 a titolo di ripetibili.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.