Incarto n. 17.2009.18
Lugano 7 gennaio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell’Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 23 marzo 2009 da
RI 1 e rappr. dall' DUF 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 10 marzo 2009 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 10 febbraio 2009, la Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato RI 1 autore colpevole di:
aggressione per avere, il 4 luglio 2008, a __________ e a __________ in correità con terzi, partecipato all’aggressione di __________ procurandogli un trauma cranico non commotivo, delle lesioni, delle escoriazioni e delle contusioni multiple diffuse su tutto il corpo;
lesioni semplici per avere, il 21 giugno 2008, a __________, intenzionalmente colpito PC 3 con un sasso e con pugni e calci procurandogli le ferite di cui al certificato medico 21 giugno 2008;
furto per avere, l’8 maggio 2008, a __________, in correità con terzi, sottratto cose mobili altrui per un valore complessivo dichiarato di fr. 19.678.-;
danneggiamento, per avere, nell’intento di commettere il furto di cui sopra, intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibile la proprietà altrui
Per questi reati, RI 1 è stato condannato alla pena detentiva di 16 mesi.
La prima Corte ha precisato che si tratta di una pena unica, comprensiva di quelle di cui al DA 12 ottobre 2007 (3 aliquote giornaliere per infrazione alla LF sulle armi) e 4 febbraio 2008 (15 aliquote giornaliere per infrazione alla LF sulle armi).
B. Motivando la dichiarazione di ricorso 11 febbraio 2009, RI 1, con ricorso 23 marzo 2009, ha chiesto di essere prosciolto dall’imputazione di danneggiamento e di essere condannato – per i reati di furto, aggressione e lesioni semplici che non contesta – alla pena detentiva di 8 mesi da sospendersi condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni.
C. Con scritto 30 marzo 2009, senza svolgere particolari osservazioni, il procuratore pubblico ha chiesto l’integrale reiezione del ricorso.
D. Con scritto 27 ottobre 2009, il patrocinatore del ricorrente ha comunicato alla scrivente Corte che il suo patrocinato “si è sposato il 22 maggio 2009 e da allora vive una vita di famiglia regolare” e che ha trovato un lavoro che “potrà iniziare solo a condizione di presentare un permesso di soggiorno B” la cui concessione l’Ufficio stranieri del canton __________ fa dipendere dall’esito della sentenza” (scritto 27/29 ottobre 2009).
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP) nella misura in cui l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
Preliminarmente si osserva come della comunicazione 27/29 ottobre 2009 non è possibile tenere conto ritenuto come, in cassazione, è vietato mutare il materiale processuale.
Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che, condannandolo sia per furto che per danneggiamento “per i fatti in sé incontestati avvenuti l’8 maggio 2008 a __________” (ricorso pag. 15), la prima Corte ha erroneamente applicato il diritto ai fatti.
3.1. La Corte di prime cure ha ritenuto corretta l’imputazione di furto (per la sottrazione degli oggetti indicati al punto 7. dell’AA) e di danneggiamento (così come indicato al punto 8. dello stesso AA) per la rottura della finestra dalla quale l’accusato, insieme a __________, si è introdotto nell’abitazione di PC 8 e per la rottura di un vaso e un piatto in ceramica (sentenza impugnata, consid 20 pag 28).
3.2. Nel ricorso si sostiene che il TF ha avuto modo di stabilire che il reato di danneggiamento è consumato da quello di furto nella lontana sentenza DTF 71 IV 168. Secondo il ricorrente, “la qualificazione ai sensi della cifra 3 dell’art. 137 non riguarda delle qualità caratteriali del reo, ma unicamente l’atto come tale (die Tat als solche) e questa qualificazione risulta essere proprio l’aggravio dovuto allo scasso, quindi al danneggiamento, nel quale consiste la particolare pericolosità, quindi nel reato stesso dell’art. 139 cifra 3 cpv. 4 CP e di conseguenza è comprensivo del reato di danneggiamento ai sensi dell’art. 144, il quale risulterà consumato” (ricorso pag. 15 e 16).
3.3. La censura ricorsuale è infondata. Da un lato, è infondata già perché il ricorrente non è stato condannato per furto ai sensi dell’art. 139 cifra 3 cpv. 4 ma ai sensi dell’art. 139 cifra 1 CP. D’altro lato – e soprattutto – la censura è infondata perché in DTF 123 IV 113 consid. 3h, confermando una precedente giurisprudenza, il TF ha avuto modo di stabilire che, in caso di furto con scasso, vi è concorso perfetto fra il reato di furto e quello di danneggiamento.
Il ricorso va, pertanto, su questo punto, respinto.
4.1. Dapprima, egli sostiene che, in relazione al reato di lesioni a danno di PC 3, la pena avrebbe dovuto essere attenuata in forza dell’art. 48 lett. c CP poiché la vittima “è la persona con cui la moglie lo ha tradito e che lui considerava essere la persona che ha rovinato la sua famiglia” per cui “il solo vedere questa persona gli fa andare il sangue alla testa”. Pertanto – si legge nel ricorso – “il fatto che egli gli abbia rivolto la parola davanti ai suoi amici turchi già lo aveva infastidito (…) perché lo ha considerato come una provocazione, fatta per ricordare ai suoi amici che era cornuto”. Così, quando lo rivide fuori dal ristorante, “il sangue gli è salito alla testa” (ricorso pag. 8).
a) Secondo l'art. 48 lett. c CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha agito cedendo ad una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione. Le espressioni “stato di profonda prostrazione” e “violenta commozione” corrispondono a quelle utilizzate all'art. 113 CP che reprime l'omicidio passionale. La giurisprudenza resa in applicazione di quest'ultima norma è, quindi, di rilievo anche nell'ambito dell'art. 48 lett. c CP (STF 17.12.2008 in 6B_477/2007; Hans Wiprächtiger, in Basler Kommentar, Strafrecht, 2a ed. 2007, n. 23 ad art. 48 CP).
La violenta commozione è uno stato psicologico (d’origine emotiva e non patologica) per cui l’autore è in preda ad un sentimento violento che influisce, limitandola, sulla sua facoltà di analizzare correttamente la situazione o di controllarsi (DTF 119 IV 203 consid. a; 118 IV 236, Corboz, Les infractions en droit suisse, ad art. 113 pag. 39). Tuttavia, la violenta commozione deve apparire giustificata in un apprezzamento oggettivo delle circostanze in funzione di criteri etici (DTF 108 IV 102 consid. b; 107 IV 106 consid. bb; Corboz,op. cit., ad art. 113 pag. 39).
La profonda prostrazione consiste in uno stato emotivo che si sviluppa progressivamente nel corso di un lungo periodo e cova per molto tempo fino a che l'autore sia così disperato da non scorgere altra soluzione che la commissione del reato (v. DTF 119 IV 202 consid. 2a; STF 17.12.2008 in 6B_477/2007).
b) Non occorre spendere molte parole per dimostrare che, in concreto, non ricorrono gli estremi né di una violenta commozione dell’animo che, in funzione di una valutazione oggettiva, appare eticamente scusabile né di una profonda prostrazione. Semplicemente, ci si trova confrontati con un uomo eccessivamente collerico che, ferito nell’amor proprio, è stato – così come descritto nel ricorso - incapace di controllare le proprie frustrazioni (o emozioni).
La censura ricorsuale cade, perciò, nel vuoto.
4.2. Proseguendo nel suo esposto, il ricorrente lamenta una mancata applicazione dell’art. 48 lett. d CP. Ha sbagliato il primo giudice – sostiene il ricorrente – non riconoscendogli il sincero pentimento poiché “gli autori dell’aggressione ai danni di __________ hanno concluso con quest’ultimo un accordo bonale” per il risarcimento del danno causato e la somma pattuita è stata versata (ricorso pag. 8 e 9).
a) L'art. 48 lett. d CP consente al giudice di attenuare la pena quando l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno, per quanto si potesse pretendere da lui.
Per quel che qui conta, si annota che il comportamento dell’autore deve essere in stretto rapporto con l'illecito e connotare un riconoscimento della colpa, non provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o imminente nonché presupporre uno sforzo particolare dell'accusato che deve dimostrare di avere fatto il possibile per riparare il torto arrecato, anche a costo di sacrifici (DTF 107 IV 98 consid. 1 e riferimenti; sentenza TF non pubblicata del 8.1.2008 [6B_622/2007], consid. 3.2 e sentenza TF non pubblicata del 26 aprile 1999 [6S.146/1999], consid. 3a).
Un gesto isolato o dettato dall’avvicinarsi del processo penale non è sufficiente. In particolare, la semplice rifusione del danno non basta ad integrare gli estremi del sincero pentimento poiché non ogni risarcimento è indice di ravvedimento. E’ tale soltanto il risarcimento che ha richiesto uno sforzo particolare e che non si rivela ispirato a semplici considerazioni di opportunità (DTF107 IV 99 consid. 1 con richiami di dottrina; CCRP, sentenza del 25 marzo 1993 in re C. e S., consid.4a).
L'art. 48 lett. d CP (art. 64 cpv. 7 vCP) è violato solo laddove il giudice neghi o ammetta le premesse di un'attenuazione in modo inconciliabile con la legge, oppure se, nonostante le premesse date, rifiuti l'attenuazione oltrepassando i limiti del proprio potere di apprezzamento (CCRP, sentenza del 25 febbraio 2000 in re C. e P., consid. 9).
Sapere se un gesto denota uno spirito di pentimento oppure attiene a considerazioni tattiche è una questione di fatto (decisione del STF 10.8.2009 [6B_614/2009], consid. 1.2.).
b) Sottolineando come “solo l’ignoranza da parte del difensore della nozione giuridica dell’istituto può spiegare che egli abbia invocato per il suo assistito l’attenuante specifica del sincero pentimento, che altrimenti suonerebbe come una provocazione”, il giudice di prime cure ha ritenuto che “invano si cercano attenuanti a favore dell’imputato” visto che “di collaborazione con gli inquirenti non vi è l’ombra” e che “le parziali ammissioni circa lo svolgimento dei fatti appaiono finalizzate a sminuire le proprie responsabilità” e non certo come “un discorso critico circa i propri comportamenti” (sentenza impugnata consid. 26 pag. 35).
c) In concreto, il semplice richiamo all’importo pagato a __________ a titolo di risarcimento del danno non basta a sostanziare la tesi secondo cui la prima Corte è caduta in arbitrio - arbitrio necessario a fondare un ricorso in cassazione - concludendo per una mancata assunzione di responsabilità da parte del ricorrente. Il ricorrente avrebbe dovuto spiegare i motivi per cui il pagamento da parte sua del risarcimento pattuito con __________ rende, non solo sbagliate, ma insostenibili le considerazioni del primo giudice sui suoi tentativi di sminuire le sue responsabilità e sull’assenza di un suo reale pentimento. Così come formulato, il ricorso, su questo punto, ha, invece, pura indole appellatoria e, pertanto, va dichiarato irricevibile.
4.3. Il ricorrente sostiene, poi, che il primo giudice ha erroneamente applicato l’art. 47 CP non considerando, per la valutazione della sua colpa, che, così come risulta da una serie di dichiarazioni in atti, fra cui quella della vittima, nell’aggressione ai danni di __________ egli non l’ha colpito poiché ”ha partecipato attivamente solo alla prima parte dell’aggressione, dove però non ha potuto infierire colpi, perché è stato bloccato da un addetto alla sicurezza” (ricorso pag. 10-13).
a) Proposta formalmente come una censura di diritto, con essa, in realtà, il ricorrente cerca prima di tutto di contestare l’accertamento dei fatti operato dal primo giudice. Ma lo fa senza successo poiché in un ricorso per cassazione non si può argomentare come se ci si trovasse di fronte ad una corte d’appello proponendo una diversa lettura del materiale probatorio in atti ma occorre indicare con precisione i motivi che rendono gli accertamenti di fatto del primo giudice, non soltanto sbagliati, ma insostenibili.
In concreto, il ricorrente non si confronta con le argomentazioni che hanno spinto il primo giudice ad accertare che egli, contrariamente alle sue dichiarazioni, ha picchiato la vittima (cfr. sentenza impugnata, consid. 9, 10, 11 e 12, pag. 21-24).
Anche l’appello alla violazione del principio in dubio pro reo non giova al ricorrente nella misura in cui, riguardo alla valutazione delle prove, esso ha, in questa sede, la stessa portata del divieto dell’arbitrio.
In merito a come si è svolta l’aggressione ai danni di __________ , il ricorso va, dunque, dichiarato irricevibile.
Di conseguenza, ritenuti gli accertamenti di fatto del primo giudice, la censura – di diritto – secondo cui il primo giudice ha violato l’art. 47 CP non considerando nella giusta misura la gravità oggettiva di quel che lui ha fatto nel corso dell’aggressione ai danni di __________, è da respingere.
4.4. Il ricorrente sostiene, poi, che il primo giudice ha violato il principio in dubio pro reo in relazione al reato di lesioni commesso ai danni di PC 3 rilevando come l’onere della prova della colpevolezza competa all’accusa che deve provare “al di sopra di ogni ragionevole dubbio, che un determinato fatto sia stato commesso da una determinata persona, l’imputato, e non è invece quest’ultimo a dover dimostrare la sua innocenza” (ricorso pag. 14).
Non si comprende, tuttavia, quali siano le richieste ricorsuali in merito a questa questione, non avendo il ricorrente contestato la sua condanna a tale titolo (cfr, in particolare, ricorso pag. 17).
Pertanto, mancando l’esposto di chiarezza, su questo punto il ricorso va dichiarato irricevibile.
4.5. Il ricorrente sostiene, poi, che il primo giudice ha violato l’art. 47 CP non tenendo conto, nella commisurazione della pena, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali.
a) Nella sentenza impugnata, dopo avere sottolineato la gravità e la pericolosità oggettiva dei comportamenti di cui RI 1 deve rispondere, il primo giudice ha ritenuto di poter affermare che il furto commesso è la dimostrazione della sua “incapacità di conformarsi a comportamenti consoni alla legalità” e che il delinquere è per lui “la risposta scelta per ovviare alle frustrazioni”. Quindi, il primo giudice ha rilevato che il ricorrente “ha ben 4 precedenti penali, ancorché minori, visto come solo uno di essi concerne una pena detentiva limitata a 10 giorni” e ha sottolineato come a preoccupare sia “la sequenza temporale degli ultimi reati del prevenuto” che ha delinquito in successione e nonostante le inchieste penali in corso nel breve spazio temporale tra maggio e luglio 2008. Relativamente alla vita anteriore del prevenuto, il primo giudice ha ritenuto che da essa non traspare “nulla di meritorio” constatando come egli “dopo la cessazione dell’attività lavorativa sia entrato in una spirale negativa fatta di assistenzialismo, insolvenza (e perciò incapacità di far fronte ai propri obblighi finanziari) e delinquenza”. Infine, il primo giudice ha ritenuto che il ricorrente presenta una “pericolosità sociale che spazia a 360°” visto che la sua attività criminosa “si divide tra quella volta al soddisfacimento delle esigenze economiche e quella in cui si da libero sfogo alla violenza” (sentenza impugnata, consid. 26 pag. 34 e 35).
b) Nel suo allegato, il ricorrente sottolinea come egli sia rimasto incensurato sino ai 32 anni e come egli si sia lasciato andare a comportamenti penalmente rilevanti soltanto a seguito di intervenuti problemi familiari e di salute. In effetti – continua – sin che la situazione familiare era buona, egli “ha sempre lavorato quale impiegato in diversi settori, trovando, nonostante non fosse in possesso di diplomi specifici, impieghi interessanti e ben retribuiti” che gli hanno permesso di far fronte alle esigenze della sua numerosa famiglia (egli ha 4 figli). Purtroppo, quando la moglie lo ha lasciato portando con sé i figli, è iniziato per lui un momento drammatico in cui, oltre alla famiglia, ha perso il lavoro di addetto agli impianti di sicurezza alle FFS e in cui gli è stata diagnosticata una forma aggressiva di diabete mellitus (diabete tipo 1) a tutt’oggi non controllata e a seguito del quale egli “soffre di disturbi alla circolazione, in particolare alle gambe, nonché di gravi disturbi dell’umore ed in generale di uno stato psicologico fragile”. Dunque – continua il ricorrente – quella che è stata definita “una spirale negativa fatta di assistenzialismo, insolvenza e delinquenza” va letta in modo diverso da quanto ha fatto il primo giudice, poiché la sua storia dimostra che, se è caduto nella delinquenza, non è tanto per incapacità di vivere conformemente alle regole ma per un disorientamento temporaneo causato da un “accumulo di circostanze negative che si sono abbattute su di lui a partire dal 2004” (ricorso pag. 4 e 5).
c) Giusta l’art. 47 CP cpv. 1, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 del citato articolo precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Come nel vecchio diritto, dunque, il giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale ed ha aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101 ), ritenuto tuttavia che questo criterio di prevenzione speciale permette soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenza 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti). Codificando la giurisprudenza sviluppata sotto il vecchio diritto, l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore. In relazione ai criteri del grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché della reprensibilità dell'offesa, il TF ha precisato che si tratta degli elementi che la giurisprudenza designava con l'espressione di "risultato dell'attività illecita" rispettivamente "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; STF del 12 marzo 2008 6B.370/2007). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi in quest'ultimo caso alla libertà dell'autore di decidere a favore della legalità e contro l'illegalità (v. DTF 127 IV 101 consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione personale dell'autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell'art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto. Le circostanze esterne si riferiscono, per esempio, a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena (STF del 12. marzo 2008 6B.370/2007 che cita il FF 1999 1745).
d) Come si evince da quanto riportato al consid. 3.5.a), della vita anteriore del ricorrente il primo giudice ha considerato soltanto i precedenti penali e i due anni trascorsi dalla perdita dell’ultimo posto di lavoro. Il primo giudice ha, invece, del tutto trascurato quanto il ricorrente ha fatto in precedenza, mancando di rilevare che, pur senza fare nulla di eccezionale, egli ha comunque, da quel che emerge, condotto una vita regolare, lavorando in modo costante e provvedendo alla famiglia. Ciò che è, comunque – contrariamente a quanto sembra ritenere il primo giudice – in qualche modo, “meritorio”. Parimenti, il primo giudice ha mancato di rilevare che – al di là dei precedenti penali che egli stesso ha definito “minori” – il ricorrente ha delinquito soltanto dopo essersi ritrovato a vivere una situazione di particolare disagio personale. Inoltre, in relazione all’episodio del 21 giugno 2008, il primo giudice non ha considerato che l’imputato ha agito spinto dalla convinzione – certamente frutto di principi e valori discutibili ma, comunque, esistente – di essere stato vittima di una profonda offesa da parte di PC 3 (che “gli aveva portato via” la compagna e “rovinato la famiglia”). Così facendo, il primo giudice ha chiaramente disatteso l’art. 47 CP. Tuttavia, nell’ambito della commisurazione della pena, la CCRP – così come il TF – interviene solo quando il giudice cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia quando la pena si pone al di fuori del quadro edittale, è valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP o appare eccessivamente severa o clemente (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e rinvii).
In concreto, è vero che alcune considerazioni (“furto che denota ulteriormente l’incapacità di conformarsi a comportamenti consoni alla legalità”, “totale dispregio per l’ordinamento giuridico”, “pericolosità sociale del prevenuto a 360°”) usate dal primo giudice nel capitolo dedicato alla commisurazione della pena sono ridondanti e sembrano, perciò, trovare origine in un’eccessiva severità che, in apparenza, sembra dover essere corretta e temperata da considerazioni relative a quegli aspetti della vita del condannato che il primo giudice ha totalmente dimenticato e che sono stati messi in risalto nel ricorso.
Tuttavia, se si considera che fra i reati di cui RI 1 deve rispondere vi è la partecipazione ad un’aggressione dai risvolti brutali, la pena di 16 mesi che gli è stata inflitta non appare – pur tenuto conto di tutti i criteri indicati al considerando precedente – eccessivamente severa.
Anche su questo punto, perciò, il ricorso cade nel vuoto.
4.6. Il ricorrente sostiene, infine, che il primo giudice ha applicato erroneamente l’art. 42 CP non concedendogli il beneficio della sospensione condizionale.
a) Il primo giudice ha ritenuto “assolutamente negativa” la prognosi per l’accusato e si è detto “persuaso che in questa situazione una sanzione sospesa condizionalmente non possa esplicare alcun effetto preventivo ed educativo avendo già fallito la carcerazione preventiva e alla luce di un’attitudine che, come vista al processo, permane negativa”. Una sanzione sospesa condizionalmente – ha ritenuto il primo giudice – “passerebbe soltanto per un’ennesima immagine di debolezza delle autorità nei suoi confronti”, non avrebbe alcuna valenza dissuasiva ma sarebbe per l’imputato “semmai sprone a proseguire, impunito, sulla via della delinquenza”. Secondo il primo giudice – che così conclude la sua breve motivazione sulla questione – “solamente l’espiazione della sanzione (e probabilmente nemmeno questo) potrà fungere almeno da segnale suscettibile di essere recepito”.
b) Dopo avere ricordato che egli ha delinquito in un arco limitato di tempo e in un momento difficile della sua vita, il ricorrente ha precisato di avere, ora, ritrovato una stabilità affettiva con una donna “forte, che gli da appoggio e che è capace di gestirlo” e ha rilevato “di stare facendo tutto quanto è in suo potere per reinserirsi in un contesto sociale tale da permettergli di ricominciare a condurre una vita regolare e onesta, come ha vissuto fino al 2004” (ricorso pag. 6).
c) Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1).
Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale della pena rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della pena (DTF 12.11.2007 [6B_103/2007], consid. 4.2.2.)
Per decidere se la sospensione condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il giudice deve procedere ad una valutazione globale. Per la decisione in merito al differimento non sono, quindi, determinanti esigenze punitive o riflessioni legate alla prevenzione generale, bensì criteri quali le circostanze specifiche del reato, la personalità dell’autore e gli effetti della pena sulla sua vita futura (FF 1999 1730).
Valgono, perciò, gli stessi elementi di giudizio sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale sotto l’egida dell’art. 41 vCP (DTF 134 IV 53; 134 IV 1; DTF non pubblicata del 18.1.2008 [6B_664/2007]).
Vanno, quindi, considerate le circostanze in cui è stato commesso l’atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale del condannato e la sua reputazione al momento del giudizio (DTF 128 IV 193; 118 IV 97), segnatamente il suo l’atteggiamento e mentalità (DTF non pubblicata del 12.3.2003 [6S.477/2002]). A questi elementi si aggiunge anche quello relativo all’assunzione delle proprie responsabilità (DTF non pubblicata del 23.7.2007 [6B_171/2007]), ritenuto, tuttavia, che anche questo elemento va considerato insieme agli altri così da giungere ad una valutazione complessiva della prognosi del condannato (DTF non pubblicata del 19.1.2000 [6S.762/1999]; DTF 115 IV 85; 94 IV 51; 82 IV 5). Il TF ha, poi, avuto modo di precisare che reati precedenti della stessa natura costituiscono, in quest’ambito, soltanto indizi sfavorevoli che non escludono la sospensione condizionale (DTF 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81, 85) che può essere negata solo se indizi concreti e importanti prevalgono nel quadro di una valutazione globale, in modo tale da escludere una prognosi favorevole (DTF 102 IV 62; 117 IV 3).
La prognosi deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire il carattere dell’accusato e le sue chances di ravvedimento (DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 115 IV 81). Per valutare il rischio di recidiva è indispensabile un esame globale della personalità dell’autore. Il giudice di merito fruisce di un esteso potere di apprezzamento nel cui esercizio egli è, però, tenuto a fondarsi su motivi obiettivamente sostenibili. Non è consentito in particolare attribuire a determinate circostanze un rilievo capitale e sottovalutarne o trascurarne al contempo altre, anch’esse entranti in linea di conto (DTF non pubblicata del 18.1.2008 [6B_664/2007], consid. 3.1.1.; DTF non pubblicata del 12.11.2007 [6B_103/2007], consid. 4.2.1.; DTF 128 IV 193 consid. 3a; 123 IV 107; 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81; 105 IV 291).
Il giudice deve inoltre motivare la sua decisione in modo sufficiente (cfr. art. 50 CP) nel senso che la sua motivazione deve permettere di verificare se egli ha tenuto in debito conto tutti gli elementi pertinenti ed il modo in cui li ha apprezzati (DTF non pubblicata del 18.1.2008 [6B_664/2007], consid. 3.1.1.; DTF non pubblicata del 12.11.2007 [6B_103/2007], consid. 4.2.1.; DTF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).
d) In concreto, il primo giudice ha ritenuto di dover porre una prognosi “assolutamente negativa” sulla base di due elementi. Dapprima, sul fatto che la carcerazione preventiva subita non aveva dissuaso RI 1 dal delinquere (“avendo già fallito la carcerazione preventiva”; sentenza consid. 26 pag. 35) visto che, scarcerato dopo 20 giorni di detenzione preventiva a seguito del furto dell’8 maggio 2008, questi “incurante del procedimento penale a suo carico, meno di un mese dopo, il 21 giugno 2008, si è reso responsabile del pestaggio a sangue dell’PC 1” (sentenza consid. 26 pag. 34). Poi, perché, al dibattimento, il ricorrente ha avuto “un’attitudine negativa” (sentenza consid. 26 pag. 35) visto che “malgrado i ripetuti inviti del presidente a raccontare come erano realmente andate le cose, ha(nno) mantenuto lo stesso atteggiamento reticente, continuando a minimizzare o addirittura negare le loro responsabilità” (sentenza consid. 12 pag. 24 in cui il primo giudice si riferisce a tutti gli imputati).
Si tratta di argomentazioni insufficienti a fondare una prognosi negativa poiché manca la presa in considerazione delle circostanze concrete in cui sono stati commessi i reati, degli antecedenti e della situazione personale del condannato (DTF 128 IV 193; 118 IV 97; DTF non pubblicata del 12.3.2003 [6S.477/2002]). Nel contesto della valutazione della prognosi, infatti, andava evidenziato che, se è vero che preoccupa il fatto che RI 1 si sia reso colpevole di 3(+1) reati nell’arco di 3 mesi, è anche vero che egli ha delinquito in un arco temporale limitato, ritenuto che dopo la sua liberazione condizionale nell’agosto 2008 – e sino al processo – egli, per quanto risulta, non è più ricaduto in simili comportamenti. Pertanto, sostenere – come ha fatto il primo giudice – che non serve (anzi, è controproducente) dar fiducia a RI 1 poiché egli ha delinquito ancora dopo la sua messa in libertà provvisoria del 28 maggio 2008, significa dimenticare che, dopo la scarcerazione dell’agosto 2008 e per un periodo di tempo ben più lungo rispetto a quello considerato dal primo giudice, l’imputato si è ben comportato, dimostrando, così, di avere tratto un positivo insegnamento dai periodi di carcerazione subiti. Nell’ottica della prognosi, il primo giudice ha, poi, dimenticato completamente di considerare la situazione personale dell’imputato che, così come sottolineato dal suo difensore, ha commesso i reati per cui egli viene giudicato in un momento di particolare difficoltà (famigliare e professionale) e, poi, ha dimenticato che, almeno in parte, questa situazione sembrava già all’epoca in parte avviata a risolversi (con una situazione affettiva che si era già allora stabilizzata).
Riguardo il secondo elemento su cui il primo giudice ha fondato la sua “prognosi assolutamente negativa” – e cioè l’attitudine che l’imputato ha avuto nel corso del dibattimento – occorre rilevare che, se è vero che l’assunzione delle proprie responsabilità è un elemento da considerare nella prognosi, è anche vero che esso va valutato senza cadere nel manicheismo. Va, dunque, relativizzato il valore prognostico negativo del tentativo dell’imputato di sminuire le proprie responsabilità: in effetti, RI 1 ha sostanzialmente ammesso i fatti addebitatigli e il suo tentare di relativizzare o ridimensionare il suo coinvolgimento nei fatti (in particolare, nell’aggressione ai danni di __________) va letto per quel che è, nel senso che esso va inserito in una comprensibile – anche se, certamente, non lodevole – strategia difensiva.
D’altra parte, le considerazioni del primo giudice secondo cui la concessione della sospensione condizionale sarebbe “un’ennesima immagine di debolezza delle autorità, priva di valenza penale e semmai sprone a proseguire, impunito, sulla strada della delinquenza” sono eccessive e ingiustificate. In realtà – contrariamente a quel che sembra essere l’assunto del primo giudice – non vi sono elementi che permettano di affermare che, sin qui, le autorità hanno mostrato nei confronti dell’imputato una clemenza non soltanto ingiustificata ma controproducente in un’ottica preventiva. Da un lato, vi è da considerare il carattere “minore” dei precedenti (riconosciuto dallo stesso primo giudice) che non giustificavano, certo, una pena detentiva da scontare (né sono, in sé, sufficienti a fondare ora una prognosi negativa). D’altro lato, certamente, non può essere considerata come la manifestazione di eccessiva clemenza o di “debolezza delle autorità” la sua liberazione condizionale dopo la detenzione preventiva subita a seguito del furto dell’8 maggio 2008: l’inchiesta era, a quel momento, conclusa e, trattandosi del primo (e, per quel che consta, unico) furto perpetrato da RI 1, non si poteva, certo, ipotizzarne una recidiva. In queste circostanze, la sua messa in libertà provvisoria non può essere considerata “una prova di debolezza” dell’autorità, ma soltanto l’applicazione di principi di diritto consolidati. Considerazioni analoghe vanno fatte in relazione alla sua liberazione il 21 agosto 2008. Una valutazione spassionata della fattispecie non permette, dunque, di sostenere – come ha fatto il primo giudice - che, sin qui, le autorità si siano mostrate con RI 1 “deboli” al punto che la concessione, oggi, della sospensione condizionale non farebbe che rinfrancarlo nella convinzione di un’impunità che non potrebbe che spingerlo, nuovamente, a delinquere.
Pertanto, nonostante la preoccupazione di cui s’è detto sopra, ritenuto il principio stabilito dal TF secondo cui in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della pena (DTF del 12.11.2007 [6B_103/2007], consid. 4.2.2.), un’oggettiva e spassionata valutazione di tutte le circostanze doveva spingere il primo giudice a concedere il beneficio della sospensione condizionale. Agli elementi di preoccupazione andava risposto – così come proposto dal procuratore pubblico – con la fissazione di un periodo di prova di 4 anni.
Su questo punto, dunque, il ricorso va accolto.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 5.3. della sentenza impugnata è riformato con la seguente aggiunta:
" 5.3.2. l’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 4 (anni) anni.”
a) tassa di giustizia fr. 800.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti, per metà, a carico del ricorrente e, per l’altra metà, a carico dello Stato.
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.