Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_001, 17.2008.26
Entscheidungsdatum
20.04.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 17.2008.26-27

Lugano 20 aprile 2009/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Akbas, vicecancelliere

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati da

  • il 17 aprile 2008 (inc. 17.08.26) da

RI 1

RI 2

entrambi patrocinati dall' PA 1

e

  • il 21 aprile 2008 (inc. 17.08.27) dalla

RI 3

contro la sentenza emanata nei loro confronti l'11 marzo 2008 dal Giudice della Pretura penale

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di RI 1 e RI

  2. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione Commissione RI 3.

  3. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Il presente procedimento trova origine nei seguenti fatti accertati dal giudice di prime cure nella sua sentenza e rimasti incontestati.

  1. Con atto di concessione 11 novembre 2002 del Consiglio federale, la __________ è stata autorizzata a condurre una casa da gioco di tipo A (grandi giochi) a __________.

RI 2 è stato presidente del consiglio d’amministrazione di tale società sino a fine 2005. RI 1 è stato direttore generale della __________ dal marzo 2003 sino a fine 2005.

  1. La __________ è una società il cui scopo principale è organizzare delle vacanze abbinate al gioco d’azzardo per persone facoltose. Avente diritto economico e direttrice de facto della __________ è __________ che, nel 1999, era stata ritenuta dalla Corte di appello del tribunale di Milano colpevole di associazione a delinquere. Il marito di __________ – __________ – era, dal canto suo, stato condannato nel 1998 per associazione a delinquere, violenza privata, rapina, oltraggio, resistenza e violenza, reati contro la pubblica amministrazione, ricorso abusivo al credito e violazione della normativa in materia fallimentare (sentenza consid. 2 pag. 4 e 5; consid. 9 pag. 8).

Già il 14 novembre 2001, prima ancora, dunque, dell’apertura della casa da gioco, __________ aveva preso contatto con la società concessionaria offrendole di procacciarle clienti facoltosi e dichiarando di poter contare su un portafoglio di circa 8.000 appassionati giocatori di grandi possibilità economiche, residenti in Italia, Austria, Inghilterra, Francia Stati Uniti e Svizzera.

A quell’offerta, seguirono altri contatti.

Nel giugno 2003, nel corso di una riunione del CdA della __________, la direzione informò i membri presenti di avere preso contatti con la __________ finalizzati alla conclusione di un contratto di collaborazione avente quale scopo di “portare giocatori qualificati al __________ dietro corresponsione di una provvigione” (sentenza consid. 2 e 4 pag. 5).

  1. A seguito di controlli regolari, il responsabile della sicurezza della __________ ha preso atto di una serie di transazioni per un valore molto elevato (ca 2.000.000.- fr cambiati e giocati) effettuate da __________. Visto che da informazioni raccolte in internet, __________ veniva associato ad una delle cordate che negli anni ’80 aveva tentato la scalata al casinò di Sanremo, la __________ ha segnalato - e si era a fine marzo 2003 - __________ al MROS (Ufficio federale in materia di riciclaggio di denaro).

Nel corso dell’estate 2003, il direttore della casa da gioco chiese al MP della Confederazione notizie sul seguito che la segnalazione aveva avuto, visto anche che, nel frattempo, era emerso che __________ era il marito di __________ con cui avevano intenzione di avviare una collaborazione. Il MP federale rispose, con scritto 6 agosto 2003, che non spetta all’autorità penale inquirente autorizzare attività di natura commerciale, per cui le valutazioni circa la relazione d’affari con la __________ erano di esclusiva competenza della società (sentenza consid. 5 pag. 5 e 6).

  1. Il 5 agosto 2003, la RI 3 ha accolto la richiesta rivoltale dalla __________ il giorno precedente di autorizzazione ad introdurre dei gettoni speciali facilmente distinguibili dagli altri (gettoni barrati) da utilizzare per gruppi scelti di giocatori e per tornei.

Contestualmente, la RI 3 ha invitato la __________ a comunicare la data in cui avrebbe avuto inizio l’impiego dei gettoni barrati e ad indicare le modalità del loro impiego (sentenza consid. 6 pag. 6).

  1. Sempre il 5 agosto 2003, la __________ e la __________ hanno sottoscritto un contratto, definito di “collaborazione”. Secondo questo contratto, la __________ si impegnava a procacciare e indirizzare alla casa da gioco clienti qualificati facendosi carico dei benefits da offrire ai giocatori e dei costi di ospitalità (soggiorno, cene, bevande, biglietti aerei). I clienti portati dalla __________ avrebbero dovuto giocare con i gettoni barrati che avrebbero potuto essere utilizzati solo per le scommesse ma che in nessun caso avrebbero potuto venire restituiti alla casa da gioco se non utilizzati. Le puntate vincenti effettuate con i gettoni barrati sarebbero state pagate con i gettoni normali.

Dal canto suo, la __________A avrebbe riconosciuto alla __________ un importo pari al 10% dei gettoni acquistati (5% a titolo di contributo ai costi sopportati dalla __________, 5% a titolo di provvigione; art. 2 e 4 del contratto).

Secondo il contratto, era la __________ ad acquistare dalla casa da gioco i gettoni barrati e, poi, a rivenderli direttamente ai suoi clienti.

La __________ ha inoltre concesso alla __________ l’uso di un locale all’interno del suo stabile, ma al di fuori delle sale da gioco, nel quale avrebbe potuto accogliere ed assistere i propri clienti (contratto, art. 7).

Il contratto contemplava pure un impegno reciproco d’esclusiva: __________ non avrebbe potuto fornire prestazioni analoghe a nessuno dei Casinò direttamente concorrenti con quello di __________, la __________, dal canto suo, non avrebbe potuto affidare ad altri i compiti assunti da __________ (art. 6 del contratto).

La durata del vincolo contrattuale è stata inizialmente limitata a 16 mesi con decorrenza dal 1° settembre 2003 al 31 dicembre 2004, senza rinnovo tacito. Al raggiungimento della scadenza, si sarebbe dovuto procedere ad un esame della cifra d’affari connessa ai clienti __________: qualora nel 2004 fossero stati venduti gettoni barrati per fr. 25.000.000.-, il contratto sarebbe stato esteso anche al 2005. Analoga procedura sarebbe stata adottata per prolungare di un ulteriore anno il rapporto d’affari, con una correzione verso l’alto del target (2005 obiettivo di vendita: fr. 27.500.000.- di gettoni barrati). Al più tardi alla terza scadenza, il 31 dicembre 2006, la collaborazione tra le due imprese sarebbe inderogabilmente terminata (contratto, art. 8).

  1. A fine settembre/inizio ottobre 2003, RI 1, RI 2 e l’allora vice-presidente si trovarono per decidere se segnalare alla RI 3 il rapporto d’affari con la __________. Dopo discussione, essi hanno concluso che la __________ non rappresentava un partner contrattuale importante, per cui hanno deciso che non sussisteva alcun obbligo di segnalazione (sentenza consid. 8 pag. 7).

  2. Il 10 ottobre 2003 la __________ si è installata nell’ufficio all’interno della casa da gioco ed ha iniziato la propria attività portando i primi clienti.

Lo stesso giorno, la __________ ha informato la RI 3 sull’introduzione dei gettoni barrati nella dotazione della casa da gioco per un valore totale di 9.300.000.- fr (corrispondenti al 50% del valore dei gettoni ordinari sino a quel momento utilizzati) descrivendone le modalità d’uso, senza far cenno alla __________ (sentenza consid. 8 pag. 7 e 8).

  1. Il 16.10.2003 la __________ ha mandato in onda un servizio in cui veniva segnalata la presenza di usurai all’interno della casa da gioco di __________ e in cui veniva resa pubblica la collaborazione della __________ con la __________. A questo proposito, i giornalisti misero l’accento sui precedenti penali dei coniugi __________ e __________ e sul loro coinvolgimento, negli anni ’80, nell’operazione San Martino connessa con le manovre di scalata per l’ottenimento dell’appalto del __________ (sentenza consid. 9 pag. 8).

  2. Il 21 ottobre 2003, il CdA della casa da gioco ha deciso, a maggioranza, di disdire con effetto immediato il contratto con la __________

Nel comunicato stampa diramato lo stesso giorno, è stato detto che la disdetta del contratto con la __________ era stata decisa “per opportunità” e “a fronte delle recentissime informazioni assunte” (sentenza consid. 9 pag. 8).

  1. Pertanto, a partire dal 21.10.2003, la __________ non ha più svolto alcuna attività per la __________. I gettoni barrati ancora in suo possesso sono stati restituiti.

Nel periodo in cui ha operato per la casa da gioco di __________, la __________ aveva acquistato e rivenduto ai suoi clienti gettoni per complessivi 3.139.320.- fr: la __________ le ha pertanto versato, in conformità con quanto stipulato contrattualmente, fr 308.286.-.

  1. Il 29 ottobre 2003 la RI 3 ha annunciato alla __________ di avere aperto nei suoi confronti e in quelli dei suoi organi un’inchiesta penale in relazione alla collaborazione con la __________.

Parallelamente, la RI 3 ha aperto un’inchiesta amministrativa nei confronti della __________ che si è conclusa con la condanna della società al pagamento di una sanzione di fr 668.913,30 (cui si sono aggiunti fr 23.300 per costi).

Questa decisione è passata, incontestata, in giudicato.

B. Con due decreti penali datati 23 novembre 2003, la RI 3 ha riconosciuto RI 2 e RI 1 autori colpevoli di violazione dell’art. 56 cpv. 1 lett. e della legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS 935.52) per non averle notificato, nell’agosto 2003, il contratto stipulato con la società __________.

RI 1 è stato condannato ad una multa di fr. 75000.–, oltre a tasse e spese di giudizio per complessivi fr. 2360.–.

A RI 2 è, invece, stata inflitta una multa di fr. 100 000.–, oltre a fr. 2360.– di tasse e spese di giudizio.

C. A seguito delle opposizioni formulate il 27.12.2005 da entrambi gli accusati, il 23.11.2006, con due separate decisioni, la RI 3 ha confermato i decreti penali, ponendo a carico di RI 1 e RI 2 ulteriori oneri amministrativi per fr. 1.120.–.

D. Il 1° dicembre 2006 RI 1 e RI 2 hanno chiesto di essere giudicati da un tribunale.

E. Con sentenza 11 marzo 2008, il giudice della Pretura penale ha dichiarato entrambi gli imputati autori colpevoli di contravvenzione alla Legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 lett. e LCG, per non aver notificato nell’agosto 2003 il contratto stipulato con la società __________ che rendeva quest’ultima un “socio d’affari importante”.

Il giudice li ha, quindi, entrambi condannati al pagamento di una multa di fr. 4 000.– (fissando in 40 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento), e al pagamento di fr. 1 000.– per spese procedurali amministrative e fr. 500.– per tasse e spese giudiziarie.

F. Il 12 marzo 2008, RI 1 e RI 2 hanno inoltrato una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale contro tale sentenza. Nella motivazione scritta del 17 aprile 2008 essi chiedono, con l’annullamento della sentenza impugnata, il loro completo proscioglimento.

G. Nelle sue osservazioni 15 maggio 2008, la RI 3 ha proposto di respingere i ricorsi.

Il Procuratore pubblico ha rinunciato a formulare osservazioni.

H. Il 13 marzo 2008, anche la RI 3 ha inoltrato una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale Contro la sentenza appena citata. Nella motivazione scritta del 21 aprile 2008 essa chiede, in via principale, l’annullamento della sentenza impugnata e la conferma integrale delle decisioni penali del 23 novembre 2006.

In via subordinata, la RI 3 chiede per entrambi gli imputati l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio dell’incarto alla Pretura penale perché proceda a una nuova commisurazione della pena.

I. Nelle loro osservazioni 9 maggio 2008,RI 1 e RI 2 hanno chiesto di respingere il ricorso inoltrato dalla RI 3.

L. Ancora una volta, il Procuratore pubblico ha rinunciato a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione (art. 288 lett. a e b CPP) può essere presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).

L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).

Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto. Arbitrario significa manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

Per motivare una censura di arbitrio non basta, dunque, criticare la sentenza impugnata. Né è sufficiente contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia. Occorre, invece, spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati da errore qualificato.

Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non soltanto nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

I. Sul ricorso di RI 1 e RI 2

  1. Dopo avere ricordato il tenore delle disposizioni applicabili alla fattispecie, il giudice di prime cure ha concluso che “sussiste un chiaro obbligo a carico delle società concessionarie di segnalare i contratti conclusi con soci in affari importanti” (sentenza consid.14 pag. 10).

Quindi, ha ritenuto che il contratto con __________ “era sicuramente di peso e faceva di quest’ultima società un socio d’affari importante della __________” già da un punto di vista qualitativo (sentenza consid.17 pag. 12 e 13).

Il giudice di prime cure ha fondato questa sua conclusione, dapprima, sul fatto che la __________ ha ottenuto l’esclusiva per il procacciamento di giocatori qualificati, cioè “giocatori chiamati a scommettere grandi somme, attività che era considerata tutt’altro che marginale e secondaria” e, d’altro lato, sull’importante retribuzione in percentuale riconosciuta alla __________ e, infine, “visto l’aumento del valore dei gettoni in dotazione al Casinò del 50% avvenuto con l’introduzione di quelli barrati destinati ad essere consegnati ai giocatori privilegiati portati da __________” (sentenza consid.17 pag. 13).

Rivelatore della posizione di “socio d’affari importante” acquisita dalla __________ è, pure – secondo il giudice di prime cure – il fatto che la __________ le ha concesso di rivendere direttamente ai suoi clienti i gettoni di gioco, “deferendole un compito cruciale nella gestione di una casa da gioco che, giusta il punto n. 2.6. della concessione, deve essere assunto unicamente dai collaboratori della concessionaria e non affidato a terzi” (sentenza consid.17 pag. 13). In questo modo – ha aggiunto il giudice di prime cure – “la __________ ha pure aperto la via alla conservazione di una considerevole riserva di gettoni barrati al di fuori della zona video-sorvegliata e al di fuori di ogni possibilità di controllo contabile” quando l’art. 3 lett c vOGAz “imponeva alla concessionaria l’obbligo di tenere ininterrottamente sotto controllo tramite telecamere i locali in cui sono custoditi, depositati, trasportati o versati denaro, gettoni o strumenti di gioco” e mentre la comunicazione n. 5 prevede “che i gettoni siano contati quotidianamente e che ogni conteggio venga protocollato” (sentenza consid.17 pag. 13).

Non trascurabile nell’ottica della qualifica della __________ di “socio d’affari importante” è stato, per il giudice di prime cure, la considerazione secondo cui “con la concessione di questo potere di rivendita diretta dei gettoni (…) la casa da gioco ha coscientemente accresciuto i rischi di commissione di reati patrimoniali (usura e riciclaggio in primis) al suo interno, accettando di non avere la supervisione completa dell'uso dei gettoni e delle modalità di consegna degli stessi ai clienti”. In effetti, essendo i gettoni acquistati direttamente e in blocco dalla __________ – ha spiegato il giudice di prime cure – “la verifica della provenienza del denaro impiegato dai clienti facoltosi di quest’ultima non era di facile attuazione” (sentenza consid.17 pag. 13).

Inoltre – sempre secondo il giudice di prime cure – concedendo quella facoltà alla __________, la __________ ha “aumentato le possibilità di infrazione alle regole previste dall’art. 27 LCG (divieto alle case da gioco di concedere prestiti), art. 26 lett e vOCG (controllo del flusso di denaro), art. 21 LCG (divieto al personale della casa da gioco di giocare al suo interno visto che nessun divieto analogo è stato previsto per i dipendenti di __________), infrazione del divieto concordato fra le due società di riacquisto da parte della __________ dei gettoni barrati (nessun controllo sulla possibilità di riacquisto dei gettoni dai suoi clienti da parte di __________) “(sentenza consid.17 pag. 13).

Inoltre, a rendere qualitativamente importante la posizione di __________ era anche il fatto che i gettoni barrati sono stati introdotti esclusivamente per la sua attività: “nonostante i proclami, in effetti, non è stato in alcun modo reso verosimile che essi siano stati sfruttati per altre attività (ad esempio, per i tornei)”. Parimenti – ha continuato il giudice di prime cure – “la concessione di un locale all’interno della casa da gioco, ove accogliere e gestire in maniera autonoma, senza vigilanza alcuna, i propri clienti, è pure un tassello in più a supporto della teoria della posizione di primo rango della __________”.

Infine, indicativo è – secondo il primo giudice – il fatto che agli imputati avevano dei dubbi riguardo “le persone dei signori __________ e __________” tanto che essi chiesero “un intervento delle autorità penali inquirenti e (…) il loro consenso alla conclusione del contratto con la __________” (sentenza consid.17 pag. 14).

Già soltanto per queste considerazioni e per i rischi connessi alla sua attività, __________ doveva – secondo il giudice di prime cure – essere considerato un socio d’affari importante la cui esistenza doveva essere segnalata alla RI 3.

A titolo abbondanziale, il primo giudice ha, poi, sottolineato, dal profilo quantitativo, come “il 3,125% del totale della cifra d’affari, se ricondotto all’intervento di un unico partner contrattuale, sia comunque una percentuale di tutto rispetto, che ne fa un socio in affari importante” ed ha aggiunto che l’obiettivo di vendere gettoni barrati per 25.000.000.-, rispettivamente 27.500.000.- di franchi in un anno non può che essere considerato un obiettivo che, insieme agli altri elementi considerati, faceva della __________ un “socio d’affari importante”.

Nel loro memoriale, i ricorrenti lamentano sia un’errata applicazione del diritto sostanziale sia un arbitrario accertamento dei fatti posti a base della sentenza.

Dapprima, essi censurano di arbitrio l’accertamento secondo cui la concessione alla __________ della possibilità di vendere direttamente i gettoni barrati ai propri clienti abbia comportato per il Casinò la perdita del controllo sull’utilizzo e sulle modalità di consegna dei gettoni ai giocatori. Secondo i ricorrenti, non soltanto non vi sarebbero elementi probatori a sostegno di tale conclusione del primo giudice ma i testi sentiti avrebbero dichiarato il contrario (ricorso pag. 7 e 8).

Arbitrario sarebbe, poi – poiché non provato né dagli atti né dall’inchiesta - anche l’accertamento secondo cui la casa da gioco non poteva controllare la provenienza del danaro impiegato per l’acquisto dei gettoni dai clienti facoltosi. Altrettanto arbitrario – poiché mera ipotesi del giudice – è l’accertamento secondo cui vi era un aumento delle possibilità di infrazione alle regole previste dall’art. 27 LCG.

Infine – sempre secondo i ricorrenti – errata sarebbe la valutazione del primo giudice secondo cui la __________ avrebbe concesso alla __________ un compito cruciale (ricorso pag. 10).

In sintesi - contestando gli elementi ritenuti dal giudice per qualificare di “privilegiata” la posizione della __________ - i ricorrenti sostengono che quella società non è mai stata “un socio d’affari importante” per la __________: pertanto, essi non erano tenuti a comunicare alla RI 3 il contratto di collaborazione con essa stipulato.

I ricorrenti accennano anche alla tempistica con cui un eventuale obbligo di comunicazione alla RI 3 deve essere assolto e lamentano di essere stati (ingiustamente) trattati diversamente da come lo è stato il vice presidente del CdA __________.

L’impostazione ricorsuale non è corretta.

I fatti che hanno determinato il presente procedimento e che sono stati accertati dal giudice di prime cure sono unicamente quelli relativi alle circostanze che hanno portato alla conclusione e, poi, alla disdetta del contratto fra la __________ e la __________ nonché quelli relativi al contenuto di tale contratto.

Sull’accertamento di questi fatti non v’è stata contestazione.

Le considerazioni del primo giudice che i ricorrenti ritengono essere accertamenti di fatto arbitrari sono, in realtà, considerazioni relative alle conseguenze e ai rischi del contratto concluso fra la __________ e la __________ che sono state fatte in astratto, nell’ambito dell’applicazione ai fatti accertati del diritto applicabile.

Pertanto, al di là dell’errata terminologia utilizzata, le censure ricorsuali verranno esaminate come se fossero espresse quali censure relative all’applicazione del diritto ai sensi dell’art. 288 lett a CPP.

4.1. L’art. 12 LCG prevede che la concessione per una sala da gioco può essere rilasciata se il richiedente, i soci in affari più importanti e i loro aventi diritto economici, nonché i possessori di quote e i loro aventi diritto economici che dispongono di mezzi finanziari propri sufficienti, godono di una buona reputazione e offrono tutte le garanzie per un’attività irreprensibile (cpv. 1 lett. a), e se il richiedente e i possessori di quote e, su richiesta della Commissione, i soci in affari più importanti hanno dimostrato la provenienza lecita dei mezzi finanziari a disposizione (cpv. 1 lett. b).

L’art. 3 OCG definisce soci in affari più importanti le persone le cui relazioni d’affari con il richiedente sono in rapporto con la gestione dei giochi (lett. a), quelle che sono legate al richiedente da un interesse economico o che hanno una relazione contrattuale importante con la casa da gioco (lett. b) e quelle che potrebbero influenzare la gestione dei giochi (lett. c).

L’art. 18 LCG prevede che il concessionario deve comunicare alla Commissione tutte le modifiche importanti delle condizioni per il rilascio della concessione (lett. a) e le modifiche relative al capitale o al diritto di voto, che comporterebbero una concentrazione nelle stesse mani superiore al 5 per cento (lett. b).

Secondo l’art. 56 cpv. 1 lett. e LCG, è punito con l’arresto o con la multa fino a fr. 500 000.– chiunque disattende l’obbligo di comunicare informazioni alla Commissione (RI 3).

4.2. Il punto 1.2 dell’atto di concessione di sito e di gestione di tipo A dell’11 novembre 2002 (n. 516-011, reperibile sul sito internet della RI 3), riferito alla comunicazione delle modifiche, prevede, tra l’altro, quanto segue:

  • la concessionaria è tenuta a comunicare alla RI 3, immediatamente, integralmente e di propria iniziativa, tutte le modifiche delle condizioni per il rilascio della concessione (art. 18 LCG, art. 18 OCG);

  • alcune modifiche richiedono la previa autorizzazione della RI 3: tra queste quelle riguardanti uno dei soci in affari importanti elencati nell’allegato III e quelle inerenti i mutamenti dell’offerta di gioco;

  • che altre modifiche, tra cui quelle inerenti i cambiamenti nelle partecipazioni e rapporti commerciali elencati negli allegati I e III, e quelle presenti nei contratti tra la concessionaria, gli aventi diritto economico e i soci in affari importanti, devono essere annunciate alla RI 3, che verifica se le condizioni per l’assegnazione della concessione sono ancora rispettate ed eventualmente vietarne la modifica.

Il punto n. 2.3. dell’atto di concessione prevede che:

  • i contratti con i soci in affari importanti (per esempio i fornitori di servizi o di attrezzature per case da gioco e apparecchi automatici da gioco) devono essere strutturati in modo conforme alle leggi di mercato;

  • i soci in affari non devono poter esercitare un’influenza diretta o indiretta sugli organi, la direzione e l’esercizio della concessionaria;

il compenso per le prestazioni fornite dal socio in affari alla concessionaria non deve né consistere in una partecipazione all’utile, né essere in qualche maniera dipendente dal prodotto lordo dei giochi o essere in altro modo legato alle cifre d’affari;

  • in casi fondati, la RI 3 può autorizzare un compenso calcolato sul prodotto lordo dei giochi o sulle cifre d’affari, purché sia di esigua entità.

Il punto 2.6 dell’atto di concessione tratta dell’Outsourcing ponendo delle condizioni, in particolare:

  • che tutte le attività fondamentali per la gestione di una casa da gioco, devono essere svolte dai collaboratori della concessionaria, ossia da persone responsabili nei confronti della concessionaria in qualità di dipendenti e non come mandatari.

l’outsourcing è di conseguenza possibile solo per le attività non fondamentali per la gestione della casa da gioco.

Nell’allegato III dell’atto di concessione si trova un elenco, non esaustivo, di soci in affari importanti che comprende, ad esempio, il partner finanziario (banca), i fornitori di prestazioni (manutenzione delle slot machines), i fornitori di sistemi di apparecchiature da gioco, ecc.

4.3. In sostanza, i ricorrenti rimproverano al primo giudice di avere fondato le sue conclusioni su mere supposizioni, su semplici ipotesi non confortate da alcun accertamento di fatto quali il rischio accresciuto di commissione di reati patrimoniali e le presunte perdite di controllo in ambito di sorveglianza e vigilanza da parte del Casinò a seguito dell’accordo concluso con __________

Si tratterebbe – secondo i ricorrenti – di accertamenti “manifestamente arbitrari”: sostenere che la vendita diretta di gettoni a favore della __________ avrebbe comportato una perdita di controllo da parte della __________ sulle modalità di consegna ai clienti dei gettoni è “assolutamente arbitrario” in quanto trattasi di “mera ipotesi del primo giudice”, non suffragata dal “benché minimo riscontro negli atti”.

In effetti – continuano i ricorrenti – non sono state effettuate verifiche volte a stabilire se vi fossero delle “criticità in ambito di sicurezza, rispettivamente di vigilanza” con conseguente perdita di controllo sul flusso di denaro a causa della possibilità concessa alla __________ di vendita diretta. Anzi, dai verbali di interrogatorio emerge – spiegano i ricorrenti – che la vigilanza antiriciclaggio “era perfettamente sotto controllo”, avendo la __________ la facoltà di accettare o meno i clienti proposti dalla __________. Ritenere, inoltre, che l’attribuzione alla __________ della facoltà di vendere i gettoni direttamente ai clienti da essa procacciati, ha portato la __________ a contravvenire al punto no. 2.6 della concessione 516-011 del 4 ottobre 2002, che attribuiva il compito di vendere i gettoni solo ai collaboratori del Casinò, è – proseguono i ricorrenti – “errato e arbitrario”, essendo l’accordo con la società “esclusivamente finalizzato all’apporto di clienti qualificati appartenenti alla fascia medio-alta”, mentre l’attività della __________ era “prevalentemente orientata su giocatori di fascia medio-bassa”. Oltretutto, prima di giocare, ai clienti portati dalla __________ venivano sottoposti, per la sottoscrizione, i formulari di identificazione e di accertamento dell’avente diritto economico, ciò che “andava ben oltre a quanto sancito dalle norme applicabili in materia” (ricorso, pag. 6-12 punto 4).

4.4. Le argomentazioni ricorsuali non bastano ad inficiare la validità delle valutazioni e delle conclusioni del primo giudice.

Il sostenere che queste non sono suffragate da accertamenti di fatto non porta a nulla nella misura in cui, in realtà, le considerazioni del primo giudice censurate dai ricorrenti non si dipartono da accertamenti di fatto ma costituiscono valutazioni sulle possibili conseguenze del contratto concluso fra la __________ e la __________

Se è, in parte, non sbagliato affermare – come fanno i ricorrenti - che i paventati rischi di realizzazione di reati patrimoniali e la presunta perdita di controllo nella sorveglianza e vigilanza, in particolare per quanto concerne la vendita dei gettoni barrati, le modalità di consegna e il loro utilizzo, altro non sarebbero che mere “ipotesi” del giudice, è anche altrettanto vero che, per valutare l’esistenza in concreto di un obbligo di segnalazione, il giudice doveva proprio valutare, in abstracto, le conseguenze che il contratto di cui s’è più volte detto avrebbe avuto per l’attività della casa da gioco.

È proprio per scongiurare che rischi di questo genere si realizzino – cioè, per intervenire prima che essi si realizzino - che la LCG e la OCG hanno previsto tutta una serie di misure volte a monitorare l’attività dei casinò.

Le condizioni per il rilascio della concessione – la cui presenza è stata valutata ed accertata al momento della concessione dell’autorizzazione - devono essere garantite per tutta la durata della stessa.

Assicurare ciò è compito specifico della Commissione RI 3.

A questo dovere fa da contrappunto l’obbligo completivo e parallelo di comunicazione che incombe a tutti i concessionari che sono tenuti a comunicare tutte le modifiche sostanziali delle condizioni e delle situazioni che sono state esaminate e che sono state considerate determinanti ai fini del rilascio della concessione (Messaggio concernente la legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco, LCG, del 26 febbraio 1997, FF 1997 III pag. 163).

L’accordo stipulato con la __________ – per le sue caratteristiche e per la posizione particolare che, grazie ad esso, veniva concessa alla __________ nella misura in cui esso metteva la __________ in diretta relazione con la gestione dei giochi - andava a toccare proprio quelle circostanze che sono fondamentali per l’ottenimento della concessione e che, per questo, erano state verificate dall’autorità competente al momento del rilascio della concessione alla __________.

Pertanto, esso era soggetto a comunicazione: al di là dell’aspetto finanziario dell’accordo (comunque, importante), già gli aspetti qualitativi del contratto imponevano una (preventiva) comunicazione alla RI 3, sotto forma di una richiesta di autorizzazione a sottoscrivere quel tipo di accordo proprio per realizzare quella trasparenza e indipendenza dell’attività delle case da gioco che la legge impone (Comunicazione n. 2 punto 4; Messaggio, pag. 160-161 ad art. 12 LCG).

Contestare la conclusione del primo giudice con la motivazione secondo cui non era stata accertata concretamente l’esistenza dei rischi legati alla vendita diretta dei gettoni barrati non è serio.

Innanzitutto, la legge vuole scongiurare il rischio di reati patrimoniali che determinati accordi o comportamenti potrebbero accrescere, e per questo conferisce alla RI 3 la facoltà di esigere le informazioni necessarie per valutare i pericoli – appunto ipotetici – di simili accordi.

Secondariamente, alla __________ e ai suoi responsabili, si chiedeva semplicemente di informare la Commissione sui termini di un accordo importante, come quello concluso con __________Del tutto inappropriato e per nulla serio è sostenere che la concessione non è stata violata poiché la fascia di clienti cui i gettoni erano o sarebbero stati venduti era quella medio-alta, mentre l’attività della __________ era “prevalentemente orientata su giocatori di fascia medio-bassa”.

In realtà la fascia economica d’appartenenza dei giocatori non è rilevante nella definizione delle attività che costituiscono il cuore della gestione di una casa da gioco – e fra queste vi è certamente la vendita dei gettoni - e che devono essere svolte soltanto dai dipendenti della società concessionaria.

La fascia medio-alta cui accennano i ricorrenti è, semmai, segno ulteriore dell’importante autonomia conferita alla __________ e, pertanto, ulteriore indicazione della posizione di “importante socio d’affari” che il contratto attribuiva alla __________. Il ricorso su questo punto va quindi respinto.

4.5. Nel loro allegato, i ricorrenti criticano le considerazioni svolte dal primo giudice per sostanziare, dal profilo quantitativo, la qualifica di “socio importante”.

Il modesto impatto economico che l’accordo di collaborazione avrebbe avuto per il 2004 (fr. 2,5 milioni, circa il 3% del totale della cifra di affari prevista nel “budget 2004”) è – secondo i ricorrenti - la prova dell’esiguo influsso sulla normale attività del Casinò. “Astratta” e “teorica” è, quindi, la conclusione del primo giudice che invece ha ritenuto che la percentuale in parola sarebbe “di tutto rispetto”.

Il giudice di prime cure avrebbe, inoltre, “arbitrariamente omesso” di considerare che l’obiettivo stimato nel contratto di collaborazione con __________ di fr. 25 mio per il 2004 e fr. 27.5 mio per il 2005 era “del tutto irrilevante nella valutazione sulla qualifica di __________ come socio d’affari importante, siccome riferito a circostanze ipotetiche, di fatto mai realizzatesi”.

Prova di ciò è il fatto che, nei pochi giorni in cui è stata attiva per il Casinò, la __________ ha procacciato solo 37 clienti (4 effettivi): si tratta di un apporto del tutto trascurabile “e finanche ridicolo” se confrontato con il normale afflusso quotidiano di giocatori (1400).

Sempre secondo i ricorrenti, il giudice ha, inoltre, sbagliato nel considerare importante l’aumento del 50% del valore dei gettoni in dotazione alla casa da gioco avvenuto con l’introduzione dei gettoni barrati poiché ha arbitrariamente omesso di considerare che l’acquisto di gettoni “non configurava ancora alcun incasso per la __________” che sarebbe, invece, intervenuto solo quando i gettoni sarebbero stati acquistati – e persi – dai singoli clienti.

Pure teorico – concludono i ricorrenti – sarebbe il dato riferito alla remunerazione in percentuale concessa alla __________, ritenuto dal primo giudice come indicativo dell’importanza dell’accordo (ricorso, pag. 12-17 punti 5-6).

4.6. Su questa questione, le censure ricorsuali cadono nel vuoto già soltanto perché sono state formulate dimenticando che il giudice di prime cure ha svolte le sue considerazioni sull’aspetto quantitativo del contratto soltanto a titolo abbondanziale.

Né, peraltro, i ricorrenti indicano i motivi per cui le valutazioni espresse dal primo giudice sarebbero “arbitrarie”.

Anche gli obiettivi di vendita vanno considerati nella valutazione dell’aspetto quantitativo. Il fatto che le cifre considerate siano “solo” indicative non è rilevante. L’importanza quantitativa di un accordo va valutata anche in funzione dei suoi obiettivi, ritenuto, peraltro, che, se essi sono stati definiti, è perché essi erano – secondo l’esperienza degli attori in gioco – del tutto realizzabili.

E comunque, il fatto che la __________ si sia formalmente impegnata – per contratto – a rinnovare la collaborazione proprio sulla base di quei dati è, dal punto di vista contrattuale, un fatto concreto e non ipotetico.

Anche l’ipotizzata vendita gettoni per il 2004 – pur se ridimensionata a fr. 10.000.000.- (v. verbale di interrogatorio di RI 1 del 24 marzo 2004, act. B.1.2 pag. 2, classatore B; verbale del 3 febbraio 2005, act. B.1.5 pag. 4-5, classatore B) – non può essere banalizzata dal punto di vista quantitativo.

Che l’accordo fosse importante anche dal profilo quantitativo

è, poi, provato dal fatto che, nei pochi mesi di attività, la __________ – così come accertato dal giudice di prime cure - aveva acquistato e rivenduto ai suoi clienti gettoni per complessivi

fr. 3.139.320.- fr così che la __________ gli ha versato, in ossequio al contratto, fr. 308.286.- (sentenza consid.10 pag. 8).

In ogni caso, al di là delle effettive cifre che la collaborazione avrebbe creato, l’accordo prevedeva delle entrate importanti: pertanto, esso andava notificato alla RI 3.

Anche su questo punto, il ricorso, nella sua limitata ammissibilità, va decisamente respinto.

4.7. In conclusione, il giudice di prime cure ha valutato la fattispecie che gli era sottoposta in modo esente da critiche.

Ritenuto l’obbligo di informazione (nella forma della richiesta preventiva) riguardo i nuovi “soci d’affari importanti” (cfr. art. 18 LCG, 3 OCG, punto 1.2. della concessione), in concreto, correttamente, il giudice di prime cure ha verificato le caratteristiche dell’accordo stipulato fra la __________ e la __________ sia dal punto di vista qualitativo (in particolare, circa la rilevanza dell’attività svolta e le ripercussioni che questa potrebbe avere su quella della casa da gioco) sia da quello quantitativo, ossia riferito alle implicazioni economiche dell’accordo per accertare se il partner contrattuale della __________ doveva, alla luce delle disposizioni applicabili alla questione, essere considerato un “socio d’affari importante”.

Dopo avere correttamente definito il contenuto del più volte citato contratto, il primo giudice ne ha valutato le implicazioni alla luce delle disposizioni applicabili, avuto riguardo al contenuto dell’atto di concessione di sito e gestione di tipo A e alla ratio delle disposizioni applicabili, in particolare degli art. 12, 18 e 19 LCG e 19 OCG, tutti ripresi nella loro sostanza dall’atto di concessione dell’11.11.2002.

Come visto al considerando 1, il giudice di prime cure ha ritenuto che la __________ doveva essere considerata un socio d’affari importante della __________ sulla scorta dei seguenti elementi:

  • esclusiva per il procacciamento di giocatori qualificati concessa alla __________;

  • importante retribuzione prevista;

  • introduzione dei gettoni barrati ad esclusivo uso della __________ (con aumento del valore dei gettoni in dotazione del casinò del 50% a seguito dell’introduzione dei gettoni barrati)

  • possibilità concessa alla __________ di vendita diretta dei gettoni barrati;

  • concessione alla __________ di un locale all’interno della casa da gioco dove accogliere e gestire autonomamente, senza vigilanza alcuna, i giocatori qualificati.

Si tratta di elementi che effettivamente indicano come la __________ costituisse un socio d’affari importante dal punto di vista qualitativo della __________

Così come correttamente rilevato dal primo giudice, l’esclusiva concessa – unita all’importante retribuzione prevista, peraltro, in percentuale sul valore dei gettoni da lei acquistati e l’attribuzione di un locale all’interno della casa da gioco dove gestire autonomamente i giocatori qualificati - concedeva alla __________ una situazione privilegiata nei confronti della casa da gioco e ne faceva un partner contrattuale “qualificato”.

Altrettanto correttamente, il primo giudice ha considerato determinante per la qualifica di “socio d’affari importante” il fatto che alla __________ sia stato concessa la facoltà di vendita diretta dei gettoni barrati. Concedendole questa facoltà, la __________ ha delegato a terzi un suo compito cruciale: in sostanza, ha “appaltato” ad un partner contrattuale un suo compito specifico, non delegabile secondo la concessione (punto 2.6).

Corrette – anche se ipotetiche – poiché nello spirito della concessione sono le considerazioni svolte dal primo giudice circa le possibili conseguenze della concessione di questa facoltà di vendita diretta e sui rischi accresciute di infrazione alle norme specifiche della LCG legate al contenuto del contratto (sentenza consid. 17, pag. 13, cpv. 4).

Infine, sempre correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto - anche se a titolo abbondanziale bastando a fondare l’obbligo di informazione l’accertamento della qualifica di socio d’affari importante dal punto di vista qualitativo - che l’importanza economica dell’accordo con la __________ era considerevole: il 3.125% del totale della cifra d’affari è effettivamente di tutto rispetto se riconducibile ad un solo partner contrattuale e, in cifre assolute, l’importo di 25/27.500.000 fissato come obiettivo di vendita annuale di gettoni barrati è, parimenti, considerevole. Si tratta – come rilevato dal primo giudice – di importi che adempiono i requisiti di cui all’art. 18 LCG perché sia dato l’obbligo di comunicazione.

  1. Il giudice di prime cure ha ritenuto che l’obbligo di annuncio alla RI 3 era attuale al momento dell’entrata in vigore dell’accordo (sentenza consid. 19 pag. 15).

5.1. Su questa questione, i ricorrenti sostengono che, proprio “per la tipologia” dell’accordo, al momento della sua sottoscrizione, l’importanza economica del contratto di collaborazione stipulato con la __________ “non era valutabile”. Non per nulla – sottolineano i ricorrenti – il contratto prevedeva un periodo di “start-up” di 4 mesi, periodo necessario entro il quale verificarne “la reale portata economica” (ricorso, pag. 15 punto 6).

5.2. Il punto 1.2. della concessione di sito e di gestione dell’11.11.2002 recita che la concessionaria è tenuta a comunicare alla RI 3 immediatamente, integralmente e di propria iniziativa tutte le modifiche alle condizioni per il rilascio della concessione (art. 18 LCG; art. 18 OCG).

Come visto, secondo il giudice di prime cure, quell’ “immediatamente” significa “non appena l’accordo che modifica le condizioni esaminate per il rilascio della concessione è venuto in essere”.

A mente di questa Corte, questa conclusione pecca di generosità nei confronti dei ricorrenti.

In realtà, un’interpretazione corretta delle norme applicabili porta a concludere che accordi che hanno effetto sulle condizioni per il rilascio della concessione vanno notificati alla RI 3 al più tardi al momento della loro entrata in vigore.

Una soluzione diversa sarebbe incompatibile con la ratio delle norme in questione che vogliono dare alla RI 3 la possibilità di un controllo e di un intervento preventivo.

Ciò rilevato, le considerazioni ricorsuali cadono nel vuoto.

I ricorrenti ignorano, pretestuosamente, da un lato, che l’obbligo di annuncio era dato, non soltanto per l’importanza economica dell’accordo, ma già per l’aspetto qualitativo del contratto e, d’altro lato, che l’atto di concessione prevede al punto 1.2 che “la concessionaria è tenuta a comunicare alla RI 3, immediatamente, integralmente e di propria iniziativa, tutte le modifiche delle condizioni per il rilascio della concessione”, tra queste, le modifiche relative i “contratti tra la concessionaria, gli aventi diritto economico e i soci in affari importanti”.

Al momento, non solo della stipulazione del contratto con la __________, ma già al momento delle trattative volte alla conclusione di tale accordo, i ricorrenti avevano tutti gli elementi per valutarne l’importanza dell’accordo e, con essa, accertare l’obbligo di comunicare gli estremi del contratto di collaborazione alla RI 3.

Anche su questo punto, dunque, il ricorso va respinto.

  1. I ricorrenti, “a titolo meramente abbondanziale”, lamentano la violazione del principio della parità di trattamento, ritenuto che __________, avvocato, all’epoca vice-presidente del CdA della __________ (nonché azionista, in ragione dell’8.4%), sin dall’inizio era stato attivamente coinvolto nella redazione del contratto di collaborazione con la __________ non è stato perseguito.

Secondo i ricorrenti, il primo giudice avrebbe, poi, arbitrariamente omesso di considerare che tutto il CdA era al corrente dei contenuti dell’accordo e della decisione di non comunicare alcunché alla RI 3 (ricorso, pag. 18-20 punto 8).

a) Il giudice di prime cure ha spiegato come il principio della parità di trattamento “non possa venire esteso al punto da escludere la procedura penale quando l’autorità inquirente abbia tralasciato di indagare e condannare un correo”. Nel diritto penale – ha spiegato il primo giudice – “ognuno paga per le proprie colpe”.

Oltretutto, non avendo la RI 3 chiarito la posizione di __________ con una decisone formale o una presa di posizione ufficiale non è – ha spiegato il giudice – “assolutamente comprensibile quale sia stato il suo ruolo nella vicenda” (sentenza, pag. 17 consid. 22).

b) Nella misura in cui i ricorrenti rimproverano al primo giudice di non avere considerato che __________ ha le stesse loro responsabilità, giova ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni ed omissioni. L’eventuale altrui comportamento illecito non discrimina né attenua la responsabilità per la violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa.

Di conseguenza, le considerazioni ricorsuali intese a mettere in evidenza eventuali colpe di __________ non possono avere effetto liberatorio per i ricorrenti.

Comunque sia, va rilevato che la RI 3 ha sentito __________, prima come persona informata sui fatti e, poi, come testimone (verbali del 12 dicembre 2003 e del 4 marzo 2005, doc. B.3.1 e B.3.3, classatore B; v. anche verbale del 15 dicembre 2003 di __________, doc. B.4.1, classatore B ) e che da queste audizioni emerge una situazione diversa da quella che i ricorrenti illustrano nel loro memoriale.

La questione, comunque, non merita altri approfondimenti.

Il ricorso va, anche su questo punto, respinto.

II. Sul ricorso della RI 3

  1. Nel suo ricorso, la RI 3 contesta la commisurazione della pena inflitta a RI 2 e RI 1 e chiede, in via principale, che la sentenza impugnata venga riformata e che a RI 1 venga inflitta una multa di fr. 75.000.- e a RI 2 una multa di fr. 100.000.-.

In via subordinata, chiede che, annullato il dispositivo sulla pena, gli atti vengano rinviati ad un nuovo giudice per un nuovo giudizio.

  1. Il primo giudice ha inflitto ai due condannati una multa di

fr. 4.000.-

Procedendo alla valutazione della colpa, il primo giudice ha, dapprima, considerato che la mancata segnalazione di un partner in affari importante rappresenta, all’interno della lista dell’art. 56 LCG, “una delle infrazioni meno gravi, anche se non per questo da sottovalutare”. Ha, poi, rilevato che il reato commesso dagli accusati ha avuto delle conseguenze “molto limitate” avendo l’accordo espletato i suoi effetti “solo per una dozzina di giorni” e comportato un giro d’affari contenuto. Pur rilevando che il rischio di commissione di reati patrimoniali da parte di persone legate a __________ “era tutt’altro che astratto”, il primo giudice ha sottolineato come le inchieste per usura avviate dal Ministero pubblico federale e da quello cantonale contro __________ e __________ si siano concluse con dei non luoghi a procedere e come, pertanto, non vi sia stata “alcuna conseguenza nefasta scaturente dall’omissione addebitata ai prevenuti”. Ha, poi, sottolineato come né RI 1 né RI 2 abbiano tratto profitto personale dal rapporto con la società “porteur” e come l’apporto di clienti e capitali da parte della __________ non sia stato, in quei 12 giorni di attività, rimarchevole.

Il giudice di prime cure ha, poi, ritenuto che entrambi gli imputati sono incensurati e che entrambi godono di un’ottima situazione familiare, professionale e sociale. Il giudice ha aggiunto inoltre che, essendo la loro situazione economica solida, “persino le pene proposte dalla RI 3 sarebbero tranquillamente sopportabili”.

Sulla scorta di queste considerazioni, “tenuto pure conto che, nonostante i ruoli diversi all’interno della società, le colpe dei due prevenuti sono analoghe” (sentenza, consid. 26 pag. 20), il giudice ha, come detto in ingresso, inflitto ad entrambi una multa di fr. 4000.–.

  1. La RI 3 rimprovera al primo giudice di avere violato l’art. 47 CP nella commisurazione della multa.

Dapprima, essa gli rimprovera di avere erroneamente ritenuto la mancata segnalazione di un partner importante come una delle infrazioni meno gravi previste all’art. 56 LCG. In realtà, l’obbligo di comunicazione è – sottolinea la ricorrente – un “fondamentale” strumento di controllo delle prescrizioni legali e un “modo per controbilanciare i rischi legati alla gestione di una casa da gioco e arginare i pericoli inerenti alla criminalità organizzata permettendo di prendere tempestivamente le misure adeguate e i provvedimenti pertinenti”.

Quindi, la violazione di tale obbligo, al contrario di quanto stabilito dal primo giudice, è da considerarsi grave.

Per questa violazione – continua la commissione ricorrente - il legislatore ha previsto delle multe di importo superiore a quelle del diritto penale generale (sino a fr. 500 000.–) proprio perché esse possano “esplicare tutto il loro effetto preventivo”.

Secondo la tesi ricorsuale, il primo giudice, infliggendo una multa di soli fr. 4000.–, non ha, quindi, “fatto appieno uso dell’ampio quadro delle multe” ed ha dimostrato “eccessiva clemenza”. La multa inflitta non è, infatti, sufficientemente dissuasiva. Il suo esiguo importo non può espletare l’effetto preventivo desiderato dal legislatore.

Essendo “estremamente clemente” e, perciò, non atta ad espletare l’effetto preventivo voluto da legislatore, la multa inflitta è – a mente della ricorrente - di per sé arbitraria.

La ricorrente continua il suo esposto sottolineando come, seppure in concreto non sia stata constatata “alcuna conseguenza nefasta scaturente dall’omissione addebitata ai prevenuti”, i due condannati hanno comunque coscientemente esposto la casa da gioco al reale rischio di commissione di reati patrimoniali, la cui portata e le cui conseguenze potevano essere “tutt’altro che limitate”.

Nella commisurazione della pena – prosegue la ricorrente – non ha importanza la limitata durata in cui è rimasta in essere il contratto. Nemmeno è rilevante il fatto che l’afflusso di capitali non sia stato “rimarchevole”. Infatti, anche “solo un giorno o un’ora sono sufficienti” per commettere i reati patrimoniali di cui s’è detto e permettere alla criminalità organizzata di agire indisturbata.

E’ questo rischio cui il legislatore ha voluto porre rimedio “prevedendo un obbligo di comunicare, mirato a facilitare il controllo da parte dell’autorità di sorveglianza”.

Non avendo tenuto conto di queste finalità preventive, il primo giudice ha – secondo la ricorrente - erroneamente applicato il diritto.

La ricorrente continua il suo esposto sostenendo che la colpa degli imputati è grave anche perché, nonostante avessero avuto dei dubbi sulla liceità del loro comportamento, invece di chiedere un parere alla RI 3 “anche con una semplice telefonata”, hanno scelto di esporre la __________ ai rischi patrimoniali connessi con attività quali il riciclaggio di denaro sporco, l’usura, ecc.

Alla luce dei fatti accertati dal primo giudice, infliggere a Marco RI 1 e RI 2 una multa di soli fr. 4000.– “mostra – secondo la commissione ricorrente - come il giudice non abbia valutato correttamente la colpa degli stessi” e come non abbia considerato gli obblighi di trasparenza e di impegno costante nell’adozione di tutte le possibili misure di prevenzione contro i reati patrimoniali connessi con le cariche di presidente del CdA e direttore della società che i due ricoprivano.

Non è rilevante – sottolinea la RI 3 – che i due imputati non abbiano tratto personalmente profitto alcuno, che siano entrambi incensurati e che godano di un ottima situazione familiare, professionale e sociale.

Inoltre – sempre secondo la commissione ricorrente – nella commisurazione della colpa e, quindi, della multa, vanno considerato gli obiettivi economici che l’accordo con __________ si prefissava: fr. 25.000.000.- nel primo anno e

fr. 27.500.000.- nel secondo mostrano chiaramente che gli interessi in gioco “erano importanti” e lasciavano presagire un “considerevole flusso di denaro”.

In sintesi, secondo la RI 3 l’esiguo importo inflitto loro non è proporzionato alla grave colpa mentre gli importi da lei proposti “sono adeguati sia alla colpa degli accusati che alla situazione personale e finanziaria degli stessi”.

Infliggendo a RI 1 e RI 2 una multa di appena fr. 4 000.–, il giudice della Pretura penale ha, così, violato l’art. 47 CP (ricorso, pag. 4-11).

  1. Nelle loro osservazioni, RI 2 e RI 1 hanno chiesto che il ricorso della RI 3 venga dichiarato irricevibile in quanto manifestamente appellatorio (osservazioni pag. 4 punto 4; pag. 6, pag. 19 e seg).

Contestano, poi, le considerazioni della RI 3 sull’importanza della violazione dell’obbligo di informare in relazione ad un socio importante rilevando come le considerazioni svolte dalla ricorrente siano “degli assunti meramente ipotetici, per nulla circostanziati e che non trovano fondamento alcuno nella fattispecie” e come non siano in concreto state esperite “verifiche degne di essere considerate tali (…) per accertare l’esistenza di simili rischi” (ricorso pag. 7 ).

Dopo avere ribadito la loro convinzione di non realizzazione dell’obbligo di informazione, i ricorrenti sottolineano come il contratto concluso con la __________A abbia avuto uno scarso – se non nullo – impatto sia in cifre che in durata e che già il giudice di prime cure ha ammesso che di fatto tale stipulazione non ha avuto alcuna conseguenza nefasta. Rilevano, poi, come nessuno di loro abbia tratto profitto personale dall’operazione

Continuando, i ricorrenti osservano come “l’atteggiamento della RI 3 appaia volto esclusivamente alla massimizzazione degli introiti piuttosto che alla ricerca della verità” e come la multa inflitta dal pretore rientri nel quadro edittale visto che l’art. 56 LCG permette anche di infliggere multe ammontanti ad un solo franco (osservazioni pag. 13, 14 e 15).

  1. Contrariamente all’opinione dei condannati, la commisurazione della pena è una questione di diritto su cui la Corte di cassazione e di revisione penale interviene nella misura in cui la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, oppure si fondi su criteri estranei all'art. 47 CP, oppure disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure ancora appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento (DTF 134 IV 17 consid. 2.1 e rinvii, 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77,127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche 123 IV 107 consid. 1 pag. 109).

  2. Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è, come lo era sotto l’egida del vecchio diritto (art. 63 vCP), fondamentale. L’art. 47 cpv. 1 CP – in vigore dal 1° gennaio 2007– stabilisce esplicitamente, del resto, che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (sentenza del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79, 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza – la situazione familiare professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4, 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).

  1. Per capire quanto sia grave dal profilo oggettivo il comportamento di chi disattende l’obbligo di comunicare informazioni alla Commissione (RI 3) ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 lett. e LCG, e per capire la portata dell’incidenza che tale omissione potrebbe avere sul rischio che vengano commessi per questo dei reati patrimoniali quali l’usura e il riciclaggio di denaro, è necessario rifarsi al Messaggio del 26 febbraio 1997.

a) Sin dalle pagine iniziali del Messaggio (Compendio, pag. 130-131), viene sottolineata l’importanza che il legislatore ha voluto dare alla prevenzione della criminalità organizzata. Nelle case da gioco deve essere, infatti, garantito l’esercizio di un gioco sicuro e trasparente e deve essere impedito il riciclaggio di denaro sporco. È per questo che per la sorveglianza delle case da gioco e il controllo della loro attività è stata istituita, sul modello della Commissione federale delle banche, una Commissione RI 3 e sono state previste diverse disposizioni volte a impedire il riciclaggio di denaro sporco. Nell’intento di evitare il mancato ossequio delle norme emanate a tutela della correttezza della gestione delle case da gioco nella LCG sono state previste, in aggiunta alle sanzioni di natura amministrativa, delle disposizioni penali che, oltre a pene privative della libertà, prevedono sanzioni pecuniarie molto elevate (Messaggio, pag. 130-131,146).

Tra gli obiettivi perseguiti dal legislatore, molta importanza è stata data alla tutela della società che deve essere garantita mediante misure efficaci contro la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro sporco. Pertanto, le autorità di concessione e di vigilanza sono tenute, fra l’altro, a esercitare una “severa” verifica dei presupposti necessari per l’ottenimento della concessione, a verificare la concessione nel corso della sua validità per quanto concerne l’esercizio dei giochi e il riciclaggio di denaro sporco, a valutare in primo luogo costantemente la qualità e l’efficienza del sistema di controllo interno alla casa da gioco. L’interesse principale deve però consistere nell’esame delle misure di controllo e sorveglianza interne alla casa da gioco, delle quali sono “responsabili gli organi e la direzione della casa da gioco stessa”. Ove si rivelino debolezze o carenze, vengono a mancare le premesse per la concessione, la quale in tal caso deve essere revocata, sospesa o limitata (Messaggio, pag. 141, 146-148).

Come visto, in aggiunta alle sanzioni amministrative (revoca, sospensione, limitazione delle concessioni e dei permessi), la LCG prevede delle sanzioni penali. Affinché la legge possa esplicare appieno “tutto il suo effetto preventivo”, il quadro delle pene previsto dal diritto penale generale è stato sensibilmente ampliato (per i delitti, in casi gravi è prevista la reclusione fino a cinque anni, eventualmente abbinata a una multa fino a 2.000.000.- di fr. mentre per le contravvenzioni è previsto l’arresto o la multa fino fr. 500.000.–; Messaggio, pag. 151).

b) Ora, il Messaggio sulla LCG – come visto – ha chiaramente voluto sottolineare la necessità di prevenire la commissione di reati patrimoniali all’interno delle case da gioco e, quindi, la necessità di avere strumenti legislativi atti a garantire tali pericoli non si concretizzino. Per questo, il legislatore ha predisposto tutta una serie di misure di controllo, la cui disattenzione – qualora venisse accertata – deve essere severamente punita.

La commisurazione della colpa di RI 1 e RI 2 come lieve – e, quindi, la commisurazione della multa – discende, come visto, dalla considerazione del primo giudice secondo cui la norma da loro violata non è fra le più importanti.

Ora, forza è concludere, in funzione delle argomentazioni estrapolate dal Messaggio sulla ratio dell’obbligo di informare, che la commisurazione della colpa dei condannati discende dalla sottovalutazione da parte del primo giudice della portata della norma violata che va, invece, considerata una norma di fondamentale importanza nell’ambito della lotta al riciclaggio e ai reati patrimoniali nel contesto delle case da gioco e il cui rispetto da parte delle società concessionarie è necessario affinché la RI 3 possa far fronte all’obbligo di costante e regolare controllo che il legislatore le ha imposto a tutela della correttezza della gestione delle case da gioco.

Quel che, nella valutazione della colpa dei due condannati andava, dapprima, considerato, dal profilo oggettivo, era, dunque, che - contrariamente a quanto ritenuto in prima sede - i due condannati hanno violato una norma posta a tutela di valori importanti e che, quindi, già soltanto per questo, dal profilo oggettivo, la loro colpa era grave.

Inoltre, eccessivo valore attenuante è stato dato dal giudice di prime cure al fatto che “il reato commesso dagli accusati ha avuto una portata e delle conseguenze molto limitate” avendo il contratto con la __________ trovato applicazione soltanto per una dozzina di giorni e, quindi, avendo comportato un giro d’affari contenuto (sentenza consid. 26 pag. 19 e 20).

In realtà, se ciò è vero, è anche altrettanto vero – ed è molto più rilevante – che se il contratto con la __________ è stato disdetto il 21.10.2003 è stato soltanto a seguito del clamore suscitato dalla trasmissione televisiva di cui s’è detto e per motivi definiti “d’opportunità” e non certamente a causa di una presa di coscienza da parte dei due imputati del mancato ossequio delle norme applicabili e, quindi, di una loro volontà di porre rimedio all’errore commesso.

Inoltre, a questo proposito, va considerato che, in realtà, viste le finalità di natura preventiva della norma violata, le conseguenze pratiche della violazione sono di poca rilevanza nella commisurazione della colpa e, quindi, della pena. Ben più importanti sono, in quest’ottica, le considerazioni sul rischio creato dalla violazione. E, nella fattispecie, il rischio era molto importante viste le particolarità dell’accordo che prevedevano, in particolare, la concessione dell’esclusiva per il procacciamento di un numero importante (cfr. obiettivi) di clienti qualificati con vendita diretta dei gettoni barrati alla __________ società controllata da persone sulla cui correttezza gli stessi imputati hanno nutrito dei dubbi. Quest’ultima circostanza non può non essere considerata nella commisurazione della colpa dei due imputati: non può, in effetti, essere fatta astrazione dalla circostanza secondo cui i due, prima di concludere il contratto, hanno chiesto lumi al MPF. I sospetti e i dubbi sull’irreprensibilità della persona con cui intendevano entrare in affari non possono essere stati fugati dalla risposta ricevuta. Il fatto che, ciò nonostante, gli imputati abbiano deciso, non tanto di concludere il contratto, quanto di farlo senza coinvolgere preventivamente la RI 3 è indicativo di una certa spregiudicatezza o di un’importante superficialità, inaccettabili in chi ha il compito di gestire una casa da gioco.

Che, poi, le inchieste avviate per usura nei confronti di __________ e __________ si siano concluse con dei decreti di non luogo a procedere è irrilevante per la valutazione della colpa soggettiva dei due imputati che va fatta sulla base delle circostanze che erano loro note al momento della commissione del reato: a quel momento, è accertato che i due nutrivano dei dubbi sull’irreprensibilità della persona con cui intendevano avviare una collaborazione importante. Quel che conta per la valutazione della loro colpa è il fatto che essi hanno deciso di concludere il contratto senza prima fugare quei dubbi e senza coinvolgere la RI 3, preposta, appunto, alla verifica della correttezza della gestione delle case da gioco e, pertanto, alla verifica dell’irreprensibilità delle persone che operano in modo rilevante nelle case da gioco.

A torto, poi, il giudice di prime cure ha completamente ignorato l’importanza economica del contratto: nella valutazione della colpa è un elemento che non può essere dimenticato nella misura in cui, fra l’altro, maggiore è l’importanza dell’affare (in particolare, l’importanza dei clienti procacciati) maggiore è il rischio legato ai reati contro la cui commissione il legislatore ha, appunto, emanato le norme che i due imputati hanno violato.

Tutto ciò ritenuto, è evidente come infliggere una multa di

fr. 4.000.- per avere omesso di segnalare alla RI 3 l’accordo con la __________ significhi – come sottolineato dalla Commissione ricorrente – misconoscere, da un lato, la gravità oggettiva della mancanza e, d’altro lato, la colpa degli accusati.

Se il giudice di prime cure ha correttamente accertato la violazione dei principi basilari della LCGA e delle condizioni della concessione, applicando una multa di soli fr. 4 000.– egli ha erroneamente applicato i principi della LCG e, di riflesso, quelli sulla commisurazione della pena (art. 47 CP) banalizzando in modo inaccettabile, dal profilo oggettivo e soggettivo, l’errore commesso dai due imputati così che, per finire, la multa inflitta risulta eccessivamente bassa e, quindi, arbitraria.

Ritenuto come questa Corte abbia gli elementi per valutare una corretta sanzione, un rinvio dell’incarto al giudice di prima sede per ricommisurare la multa non appare giustificato.

La RI 3 propone che i due imputati vengano condannati a multe di diverso importo: fr. 75.000.- per RI 1e fr. 100.000.- per RI 2.

Se è vero che il reddito di RI 2 è effettivamente più alto di quello di RI 1, è anche vero che quello del direttore è comunque talmente alto che un distinguo tra i due imputati basato solo su questo aspetto non si giustifica.

Non risultano, inoltre, dagli accertamenti del giudice di prime cure elementi che permettano di differenziare le responsabilità dei due imputati: al contrario, sembra che i due abbiano quasi sempre agito di concerto.

Ad entrambi, quindi, va inflitta una multa di pari importo.

Ritenuti gli elementi di cui sopra e, a favore degli imputati, quelli diffusamente ricordati dal primo giudice (in particolare, incensuratezza, ottima situazione familiare, professionale e sociale, assenza di profitto personale nell’operazione) e rilevato come il giudice di prime cure abbia accertato – accertamento rimasto incontestato - che i due godono di una solida situazione economica “al punto che persino le pene proposte dalla RI 3 sarebbero tranquillamente sopportabili” (sentenza consid. 26 pag. 20), questa Corte ritiene, dopo avere ponderato tutti gli elementi, correttamente adeguata alla loro colpa la multa di fr. 50.000.– ciascuno.

La pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento della multa può essere quantificata in 50 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

Il ricorso della RI 3 deve quindi essere parzialmente accolto:

la sentenza impugnata va, quindi, parzialmente annullata e a

sia a RI 1 che a RI 2 va inflitta una multa

di fr. 50.000.–.

III. Sulle spese e le ripetibili

  1. Da quanto precede discende che nella (limitata) misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 e RI 2 deve essere respinto, siccome manifestamente infondato.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico dei ricorrenti (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

  1. Vanno confermate le tasse e le spese di prima sede.

  2. Gli oneri relativi al ricorso della RI 3 sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: A. Sul ricorso RI 1 e RI 2

  1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 e RI 2 è respinto.

  2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1500.-

b) spese complessive fr. 300.-

fr. 1800.-

sono posti a carico dei ricorrenti in misura di fr. 900.- ciascuno.

B. Sul ricorso della Commissione (RI 3)

  1. Il ricorso della Commissione (RI 3) è parzialmente accolto.

1.1. I dispositivi di condanna di RI 1 e RI 2 sono annullati e riformati come segue:

1.1.1. RI 1 è condannato:

  1. alla multa di fr. 50 000.– (cinquantamila) a favore della Commissione RI 3;

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 50 (cinquanta) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

1.1.2. RI 2 è condannato:

  1. alla multa di fr. 50 000.– (cinquantamila) a favore della Commissione RI 3;

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 50 (cinquanta) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

1.2. Per il resto, la sentenza di primo grado è confermata.

  1. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1500.-

b) spese complessive fr. 300.-

fr. 1800.-

sono posti a carico dello Stato.

  1. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

23

CP

  • art. 47 CP
  • art. 63 CP
  • art. 106 CP

CPP

  • art. 9 CPP
  • art. 15 CPP
  • art. 295 CPP

CPS

  • art. 106 CPS

IV

  • art. 116 IV

LCG

  • art. 12 LCG
  • art. 18 LCG
  • art. 19 LCG
  • art. 21 LCG
  • art. 27 LCG
  • art. 56 LCG

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

OCG

  • art. 3 OCG
  • art. 18 OCG
  • art. 19 OCG

vCP

  • art. 63 vCP

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