Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_001, 17.2008.11
Entscheidungsdatum
01.02.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 17.2008.11

Lugano 1° febbraio 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretaria:

Dell'Oro, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 19 febbraio 2008 da

RI 1

rappr. dall' DI 2

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 9 febbraio 2008 dal giudice della Pretura penale

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

  1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

  2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa 25 maggio 2007, il sostituto procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di diffamazione per avere, nel maggio 2006, inserito il messaggio “la PC 1 non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle università italiane” in una decina di forum di siti internet, impiegando vari nickname quali __________ , equalizer e __________ . Ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria di quindici aliquote giornaliere da fr. 120.- ciascuna, per complessivi fr. 1’800.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 500.- e al pagamento di tasse e spese.

B. Statuendo sull’opposizione presentata il 29 maggio 2007, con sentenza 9 gennaio 2008 il giudice della pretura penale ha confermato integralmente il decreto d’accusa.

C. Con scritto 10 gennaio 2008 RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del giudice di prime cure. Nei motivi del gravame, presentati il 19 febbraio 2008, il ricorrente lamenta un accertamento arbitrario dei fatti, dei vizi essenziali di procedura e l’errata applicazione del diritto (in particolare una violazione degli art. 6 e 10 CEDU, 8, 9, 16 29, 32 Cost., 173 CP, 112 LTF, 113 e 123 CPP) da parte del giudice di prime cure, domandando, con l’annullamento della sentenza impugnata, il suo proscioglimento.

D. Con osservazioni 17 marzo 2008, la parte civile PC 1 ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.

Il procuratore pubblico non ha, invece, presentato osservazioni.

E. In data 29 febbraio 2008, il ricorrente ha presentato una richiesta di restituzione ex art. 21 CPP, producendo lo scritto 30 gennaio 2008 (che il ricorrente sostiene di aver ricevuto solo il 25 febbraio seguente) del sostituto procuratore di __________ denominato “informazione di garanzia e sul diritto di difesa/avviso di conclusione delle indagini”, oltre a due estratti di un codice di procedura penale italiano annotato. RI 1, in particolare, chiede “la restituzione del termine per produrre i documenti allegati nonché del termine ricorsuale”, “nel senso che la presente istanza valga quale integrazione del ricorso 19 febbraio 2008”. Tale istanza non è stata oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Anzitutto occorre determinarsi sulla “domanda di restituzione” presentata dal ricorrente in data 29 febbraio 2008 ad integrazione del memoriale di ricorso, con richiesta di assumere agli atti lo scritto del sostituto procuratore di __________ concernente la conclusione delle indagini.

1.1. Giusta l’art. 21 CPP, la restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti. L’istanza deve essere presentata, pena la decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP). Sull’istanza decide l’autorità davanti alla quale doveva essere compiuto l’atto per il quale è chiesta la restituzione. Se sono stati emanati un decreto di accusa o una sentenza, è competente il giudice che lo sarebbe per giudicare sul rimedio di diritto; in questo caso la restituzione può essere concessa soltanto per presentare ricorso (art. 22 cpv. 2 CPP). Se l’istanza è accolta, l’atto omesso deve essere compiuto entro il termine di cui è concessa la restituzione (art. 22 cpv. 3 CPP).

1.2. Nel caso concreto la richiesta del ricorrente non può essere accolta.

Oltre a non essere manifestamente dato un caso di restituzione in intero giusta l’art. 21 CPP, si rileva che in sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha fatto oggetto del primo giudizio e, pertanto, nuove prove non sono ricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; sentenza CCRP del 12 settembre 2000, inc. 17.2000.19 consid. 1; sentenza CCRP del 18 febbraio 2000, inc.17.1999.61 consid. 1). Anche nell’ipotesi in cui fosse dato un caso di restituzione del termine per presentare ricorso in cassazione, dunque, RI 1 non sarebbe comunque abilitato a produrre la documentazione in questione.

La sussistenza di atti o mezzi di prova che non erano noti al giudice del primo processo, se rilevanti, può semmai dar luogo a revisione di una sentenza di condanna (art. 299 lett. c CPP, norma che ha la stessa portata dell’art. 385 CP e dell’art. 397 vCPP). Nel caso concreto, tuttavia, anche volendo considerare la richiesta 29 febbraio 2008 come una domanda di revisione in tal senso, la stessa si rivelerebbe inammissibile poiché prematura, il rimedio straordinario della revisione essendo dato unicamente nei confronti di sentenze cresciute in giudicato (Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, II ed., ad art. 385 CP n. 73; DTF 130 IV 72 consid. 2.1; 100 IV 248, consid. 2b; STF 7 gennaio 2009, inc. 6B_918/2008, consid. 1). L’istanza presentata dal ricorrente si rivela, pertanto, destinata all’insuccesso.

  1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP) ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1, pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1, pag. 219; 129 I 173 consid. 3.1, pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3, pag. 371).

Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 173 consid. 3.1 pag. 178).

  1. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per accertamento arbitrario dei fatti (art. 288 lett. c CCP), vizi essenziali di procedura (art. 288 lett. b CCP) ed errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza (art. 288 lett. a CCP).

In primo luogo, egli sostiene che il giudice della pretura penale è incorso in arbitrio ed ha violato il principio in dubio pro reo nel considerarlo autore dei fatti contestati.

3.1. “Facendo difetto l’ammissione dei fatti da parte dell’accusato”, nella sentenza impugnata il primo giudice ha dapprima proceduto ad accertare “se sussistono sufficienti prove o indizi a carico del prevenuto”, in particolare “se egli possa essere legittimamente ritenuto l’autore e il diffusore del messaggio incriminato” (sentenza, consid. 8, pag. 6) per concludere che “gli elementi a carico dell’accusato sono convergenti e numerosi” (sentenza, consid. 9, pag. 7). Dopo aver brevemente spiegato che dal profilo terminologico il numero IP consiste in una serie di numeri che identificano ogni singolo computer connesso alla rete internet (sentenza, consid. 9, pag. 7), il pretore ha rilevato che “alcuni dei nicknames e usernames dietro i quali l’autore del messaggio incriminato si è celato per divulgarlo in rete hanno uno stretto legame con RI 1: «» e «» hanno un diretto legame con il suo nome, mentre «» con quello di sua madre, appunto. «» riprende le iniziali del nome dell’accusato” (sentenza, consid. 9, pag. 7). Inoltre, “pur avendo un valore relativo”, il giudice ha ritenuto che non si potesse trascurare il fatto che il ricorrente in occasione della sua audizione del 15 maggio 2007 “si sia inspiegabilmente rifiutato di rispondere alla domanda se i soprannomi «» e «» gli dicessero qualcosa”. A queste considerazioni, il primo giudice ha aggiunto il fatto che il mittente equalizer – dal quale è partita una gran parte delle e-mail – si riconduce a __________, utente da cui è stato inviato un messaggio concernente la PC 1 in data 20 settembre 2006 con la precisazione che l’IP del computer utilizzato per questa operazione corrisponde a quello installato presso l’abitazione privata del prevenuto a __________ (sentenza, consid. 9, pag. 8).

In seguito, il primo giudice ha rilevato che nel decreto cautelare 12 ottobre 2006 emanato dal Pretore di __________ nell’ambito della controversia civile sorta a seguito di tali messaggi – nel quale è stato fatto ordine a RI 1 di eliminare dai siti internet e da ogni altro mezzo di diffusione l’affermazione qui incriminata – è stato stabilito che “cliccando sul nickname «__________» si apriva una pagina che forniva il profilo del signor RI 1 e che il nominativo «equalizer» portava invece all’indirizzo mail , che a sua volta conduceva al sito del __________ (), correlato alla __________” (sentenza, consid. 10, pag. 8), università privata a distanza, di cui il ricorrente è amministratore unico.

Infine – dopo avere osservato che, secondo gli accertamenti della Polizia di Stato italiana, i messaggi in questione sono stati inviati da un computer il cui IP è riconducibile alla __________ – il giudice di prime cure ha riferito della testimonianza della dott.ssa __________, vice-questore aggiunto della Polizia di Stato (Compartimento Polizia postale e delle comunicazioni della __________) e “specialista di reati commessi attraverso il web”, secondo la quale “in base agli accertamenti gli investigatori sono potuti giungere al convincimento che l’autore degli stessi era il signor RI 1” (sentenza, consid. 11, pag. 9) poiché “consultando l’incarto dell’inchiesta a lei affidata”, la teste ha potuto associare i messaggi inviati su alcuni siti a determinati indirizzi e-mail e, in particolare, tre di questi account di posta elettronica sono stati consultati in un internet point a __________, luogo in cui il ricorrente ha ammesso di essersi trovato a quell’epoca (sentenza, consid. 11, pag. 9).

3.2. Secondo il ricorrente – che ha sempre negato di essere l’autore del messaggio incriminato – gli indizi che, secondo il giudice, indicano in modo convergente che egli è l’autore del messaggio sono, in realtà, stati interpretati in maniera manifestamente errata, senza tener conto di circostanze rilevanti risultanti dall’incarto, rispettivamente accertando circostanze che non risultano minimamente dagli atti (ricorso, pag. 5).

A mente del ricorrente non è possibile ritenere un indizio della sua colpevolezza il fatto che gli pseudonimi utilizzati in rete (__________) abbiano delle assonanze con il suo nome: un nickname “è uno pseudonimo e non un passaporto biometrico” e non fornisce alcuna indicazione in merito all’identità di chi lo ha scelto (ricorso, pag. 5). Inoltre, il doc. A9 allegato alla denuncia riferisce di un messaggio, pure inserito da un certo __________, che getta discredito sull’istituto diretto da RI 1, ciò che indica che dietro al nickname in questione non può celarsi il ricorrente stesso (ricorso, pag. 5). Inoltre – continua il ricorrente – il giudice ha fatto analoghe riflessioni in relazione all’uso dello pseudonimo __________ benché dai doc. A1-A15 non risulti che le affermazioni incriminate siano mai state proferite da una persona con tale nickname (ricorso, pag. 6).

Secondo il ricorrente, il giudice ha, poi, anche violato la presunzione di innocenza e il diritto dell’imputato di non rispondere nel ritenere “indizio di colpevolezza il fatto che il ricorrente, in sede di interrogatorio innanzi alla sost. PP, si sia rifiutato di rispondere” (ricorso, pag. 6).

A mente del ricorrente inoltre non ha alcun senso ritenere – come considerato dal giudice di prime cure – che lo pseudonimo equalizer sia riconducibile all’indirizzo di posta elettronica __________ (dal quale il 20 settembre 2006 è partito un messaggio incriminato): in primo luogo poiché un nickname “non è una caratteristica unica e irripetibile” e nella rete internet “vi possono essere stati 2, 7, 100 equalizer”, in secondo luogo poiché prima ancora che lui stesso venisse a conoscenza delle iniziative giudiziarie intraprese dalla PC 1 nei suoi confronti, “erano presenti in rete dei messaggi provenienti da un «equalizer», che certo non poteva essere il ricorrente, visto che lo beffeggiavano trattandolo di capo bidello, ed incensando invece l’attività della PC 1” (ricorso, pag. 6). Il ricorrente sostiene, poi, che il primo giudice è caduto in contraddizione indicando che lo pseudonimo equalizer porta ad un diverso indirizzo e-mail, __________ (ricorso, pag. 6). Il pretore avrebbe del resto anche commesso una svista manifesta, dato che il messaggio in questione – inviato il 20 settembre 2006 – non corrisponde a quelli oggetto del decreto d’accusa (risalenti al maggio 2006) (ricorso, pag. 7).

Secondo il ricorrente, utilizzando a sostegno della sua convinzione il decreto emanato dal Pretore di __________ in data 12 ottobre 2006 il primo giudice ha dimenticato “che tale sentenza è stata emanata in una procedura cautelare, e quindi ove non è richiesta la prova ma solo la verosimiglianza dei fatti allegati, e soprattutto che contro tale sentenza è pendente appello” (ricorso, pag. 7).

Dopo avere contestato il valore probatorio dei documenti L, N e O sui quali il Pretore ha basato la sua pronuncia (corrispondenti agli allegati doc. E, G e H del documento AI1), il ricorrente ritiene sia insostenibile utilizzare come indizio di colpevolezza “il fatto che la polizia postale italiana avrebbe accertato che i messaggi diffamatori contro la PC 1 provenivano da un IP di proprietà di __________ , e che tale IP risultava essere quello del computer dell’__________ di RI 1”, non essendo dato sapere “quale messaggio sarebbe provenuto e quando dall’IP in questione” (ricorso, pag. 7-8). Inoltre, l’accertamento della titolarità dell’IP in questione é riferito ad un solo giorno, l’11 luglio 2006 – data in cui nessun messaggio è stato inviato – e non indica chi ne fosse titolare nei giorni in cui i messaggi sono stati inviati; l’IP in questione non sarebbe del resto direttamente riconducibile ad un computer personale del ricorrente, ma ad un terminale della __________ , di cui il ricorrente non è l’unico dipendente (ricorso, pag. 8).

Il ricorrente censura, inoltre, il fatto che il primo giudice ha preso in considerazione la relazione di cui al doc. AI8, annesso 12: si tratta di un documento dal valore probante “pressoché nullo” in quanto effettuata “da un incaricato della PC 1”, “allestita in due giorni” e “sulla base di documentazione fornita dalla PC 1”, che non precisa nemmeno a quale messaggio fa riferimento (ricorso, pag. 8).

Infine, per quel che concerne la testimonianza della dott.ssa __________ (in relazione alla quale viene sollevata anche una censura per vizio essenziale di procedura), il ricorrente rileva che la stessa – pur essendo sentita per la prima volta al dibattimento – non è stata oggetto di verbalizzazione. Gli accertamenti del pretore derivanti da tale testimonianza non possono pertanto andare a scapito del ricorrente; in ogni caso, tale testimonianza sarebbe irrilevante in quanto non indica quale fosse il tenore dei messaggi ai quali viene fatto riferimento (ricorso, pag. 8-9).

3.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, 6P.218/2006) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il TF ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.)

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7 maggio 2003, inc. 6P.37/2003 consid. 2.2).

Il precetto in dubio pro reo è il corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e disciplina sia la valutazione delle prove sia la ripartizione dell'onere probatorio. Per quanto riguarda l'onere probatorio, esso impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Al proposito la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce – come il Tribunale federale – di libero esame (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40, 124 IV 86 consid. 2a pag. 87). Per quanto attiene invece alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie (DTF 129 I 8 consid. 2.1. pag. 9; 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 2c pag. 37). Il precetto non impone però che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi che sono atti a fondare il convincimento del tribunale quando, valutati globalmente, consentono di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'accusato (STF 12 febbraio 2003, inc. 1P.333/2002 consid. 1.4; STF 10 gennaio 2002, inc. 6P.93/2001 consid. 3c; STF 25 settembre 2000, inc. 1P.608/1999 consid. 3d; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006 consid. 3.9; STF 28 giugno 2004, inc. 6P.72/2004 consid. 1.2; STF 7 maggio 2003, inc. 6P.37/2003 consid. 2.2). Semplici dubbi astratti e teorici sono sempre possibili; il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire sulla colpevolezza, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, dubbi rilevanti e insopprimibili (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40; 17.2002.45)

3.4. Nel caso concreto desta alcune perplessità l’audizione della dott.ssa __________ in qualità di testimone. Quest’ultima, vice-questore aggiunto della Polizia di Stato, è stata chiamata a riferire dei contenuti delle indagini svolte in Italia in relazione al messaggio contestato e alle sue svariate pubblicazioni nei forum internet. Al di là delle censure sollevate dal ricorrente in merito ad asseriti vizi procedurali della suddetta audizione, non può essere ignorato che la persona in questione è stata “incaricata degli accertamenti connessi alla procedura penale avviata in Italia nei confronti del qui accusato per il reato di diffamazione in relazione alla divulgazione su internet del messaggio in oggetto” (sentenza, consid. 11, pag. 8) e ha svolto quindi il ruolo di autorità inquirente nei confronti del qui ricorrente in Italia. Ella non si è limitata a riferire dei fatti da lei constatati ma, stando a quanto riportato nella sentenza impugnata – in assenza di una verbalizzazione delle dichiarazioni della teste – ha pure riferito del convincimento degli investigatori sul fatto che l’autore dei messaggi fosse RI 1 (sentenza, consid. 11, pag. 9). Tali considerazioni, che non emanano da un giudice penale ma da un’autorità inquirente, non hanno nulla a che vedere con la deposizione di un teste e non possono certamente essere ritenute dal giudice come prove a carico di RI 1.

Poco felice è pure il commento del primo giudice secondo cui non deve essere trascurato il fatto che durante il suo interrogatorio il ricorrente “si sia inspiegabilmente rifiutato di rispondere alla domanda se i soprannomi «__________ » e «__________ » gli dicessero qualcosa” (sentenza, consid. 9, pag. 8), commento con cui ha lasciato intendere di aver considerato, fra gli indizi della colpevolezza del ricorrente (pur precisando che lo stesso avrebbe “un valore relativo”, sentenza, consid. 9, pag. 8), il fatto che RI 1 si è rifiutato di rispondere alle domande del sostituto procuratore pubblico in relazione agli pseudonimi __________ e __________ , ciò che configura una violazione del diritto di non rispondere ovvero della facoltà conferita all’imputato in un procedimento penale di tacere senza subire pregiudizi (art. 31 cpv. 2 e 32 Cost, art. 6 CEDU e art. 14 n. 3 lit. g Patto ONU II; cfr. DTF 130 I 126 consid. 2).

Ciò detto, in considerazione delle altre prove agli atti non si può concludere che il giudice abbia accertato in modo arbitrario che RI 1 sia l’autore del messaggio incriminato.

Con le sue argomentazioni il ricorrente mette in discussione la valenza probatoria di ogni singolo elemento, dimenticando che occorre invece vagliare la portata probatoria complessiva di tutti gli indizi considerati e dimostrare che le conclusioni che il giudice di prime cure nel suo complesso sono manifestamente insostenibili, è cioè completamente destituite di fondamento.

Le argomentazioni ricorsuali dimostrano, tutt’al più, che esiste la possibilità che le cose si siano svolte diversamente da come è stato accertato in prima sede, ciò che non basta a sostanziare l’arbitrio. Anche il richiamo al principio in dubio pro reo non è di ausilio al ricorrente, nella misura in cui la semplice possibilità che i fatti possano essersi svolti in modo diverso da quanto accertato con una lettura sostenibile del materiale istruttorio non costituisce ancora dubbio insopprimibile ai sensi di quanto sopra. Pertanto, pur facendo astrazione delle dichiarazioni della dott.ssa __________ e non attribuendo alcuna valenza di indizio al fatto che RI 1 in sede di interrogatorio abbia rifiutato di rispondere ad alcune domande, non si può certo affermare che in concreto il primo giudice abbia accertato che è RI 1 l’autore del messaggio incriminato quantunque una valutazione non arbitraria delle prove lasciasse sussistere dubbi rilevanti sulla questione.

Su questo punto il ricorso deve dunque essere respinto.

  1. Il ricorrente si duole anche dell’esistenza di vizi essenziali di procedura in relazione all’ammissione dell’audizione della dott.ssa __________ .

4.1. Il giudice di prime cure ha ritenuto tardiva l’opposizione di RI 1 all’audizione testimoniale della dott.ssa __________ rilevando come l’imputato, “conscio della rilevanza della testimonianza (…) ha cercato personalmente – in spregio al principio della buona fede processuale che prevede che tali eccezioni vengano tempestivamente sollevate (il nome della teste gli era noto da mesi) – di impedire l’assunzione della prova richiamandosi al segreto istruttorio previsto dalla procedura italiana” (sentenza, consid. 11, pag. 8).

4.2. Il ricorrente sostiene che il primo giudice ha sbagliato ritenendo tardiva la sua opposizione, visto che, nell’ordinamento penale italiano, il segreto istruttorio è legato allo stato di avanzamento del procedimento stesso: pertanto, era al dibattimento il momento in cui andava verificata tale condizione. Inoltre – continua il ricorrente – in concreto la testimonianza resa dalla dott.ssa __________ è nulla anche perché non sono state rispettate le condizioni poste dall’art 123 CPP.

4.3. La questione non ha più da essere esaminata ritenuto che, come visto al consid. 3.4, le dichiarazioni della dott.ssa __________ non possono essere prese in considerazione.

E’ comunque utile ricordare (anche se non eccepito dal ricorrente) che, in base all’art. 255 cpv. 3 lit. b CPP, devono essere verbalizzate le deposizioni dei testimoni interrogati per la prima volta al dibattimento, o dei testi che modificano al dibattimento quanto hanno dichiarato in istruttoria. In concreto, ritenuto che la dott.ssa __________ non era mai stata sentita in precedenza, il pretore avrebbe dovuto verbalizzare la sua deposizione, senza che fosse dovere della parte richiederlo (sentenza CCRP 24 novembre 2008, inc. 17.2007.76, consid. 3). Con il nuovo codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale federale, CPP; FF 2007 pag. 6327 segg.) le verbalizzazioni dovranno essere più dettagliate (art. 78 nCPP); chi dirige il procedimento sarà “responsabile della verbalizzazione completa ed esatta degli atti procedurali” (art. 76 cpv. 3 nCPP) e dovrà attestarne l’esattezza (art. 76 cpv. 2 nCPP) (sentenza CCRP 3 giugno 2009, inc. 17.2008.30). E’ dunque auspicabile che i giudici della Pretura penale si adoperino già sin d’ora per rendere al lettore più trasparente l’andamento del processo, verbalizzando con cura le dichiarazioni di testi e periti, in modo anche da agevolare l’autorità ricorsuale in caso di contestazioni.

  1. Per quel che concerne le censure relative all’applicazione del diritto sostanziale, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che il giudice non ha applicato in modo corretto l’art. 173 CP riguardante la diffamazione.

5.1. Dopo aver ricordato i presupposti per l’applicazione dell’art. 173 CP – in particolare, ricordando come le espressioni che concernono la considerazione sociale, professionale o politica sfuggono all’ambito applicativo della norma penale – il pretore ha concluso che l’affermazione incriminata (“la PC 1 non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle università italiane”) è “sicuramente lesiva dell’onore della PC 1 ai sensi del codice penale” e contiene informazioni “certamente atte a ledere l’onore della parte civile” (sentenza, consid. 15, pag. 11). Il giudice ha ritenuto che la frase in questione indica “che i titoli di studio rilasciati dall’istituto scolastico non hanno alcun valore e sono quindi carta straccia”; la deduzione dell’utente medio sarebbe “che la PC 1 inganna i propri studenti (…) fornendo loro dei diplomi che non corrispondono alle loro aspettative e non forniscono loro alcuna seria base per poter esercitare la professione scelta. In altre parole l’istituto viene così accusato di agire in maniera truffaldina” (sentenza, consid. 15, pag. 11). Per il primo giudice, dunque, RI 1 è così “andato ad intaccare molto più del semplice onore professionale o sociale dell’associazione concorrente: ne ha danneggiato l’immagine mettendone in discussione l’onestà”, causando una lesione “che non trova spazio nemmeno nel diritto penale, non solo nel diritto civile (a tal proposito cfr. sentenza 12 ottobre 2006 del Pretore del Distretto di __________, pag. 9, AI 4)” (sentenza, consid. 15, pag. 12).

5.2. Secondo il ricorrente, il primo giudice ha ritenuto a torto che il messaggio incriminato è lesivo dell’onore dell’associazione PC 1. Egli rileva come la frase “la PC 1 non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero” non lede l’onore dell’associazione, né rende moralmente disprezzabile la sua attività o i suoi scopi: esistendo in Svizzera diverse università private che “svolgono legittimamente l’attività di insegnamento senza bisogno di autorizzazione alcuna (…) e senza necessità di essere accreditate dalla Conferenza universitaria svizzera”, il ricorrente si chiede come “il fatto di non essere accreditata possa rendere disprezzabile l’attività della PC 1” (ricorso, pag. 10). Il ricorrente sottolinea, poi, come il giudice di prime cure abbia ammesso che l’affermazione incriminata corrisponde al vero tanto che sia il Tribunale federale che il capo dell’ufficio Studi universitari del Dipartimento dell’educazione, il Console italiano a __________ , e l’organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie svizzere hanno già proferito la medesima affermazione.

A mente del ricorrente, nemmeno è sostenibile l’opinione del primo giudice secondo cui affermare che i titoli rilasciati “non sono equipollenti a quelli delle università italiane” equivalga a rendere “moralmente disprezzabile l’attività della PC 1”: non essendo “rilasciati da un’università riconosciuta nel sistema universitario svizzero, la loro non equivalenza con titoli universitari riconosciuti italiani è un’ovvietà” (ricorso, pag. 10). Anche questa affermazione – continua il ricorrente – è stata ritenuta vera dal primo giudice ed è già stata proferita dal Tribunale federale e dal capo dell’ufficio Studi universitari del Dipartimento dell’educazione.

Infine, a mente del ricorrente nemmeno l’affermazione “i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera” lede l’onore della PC 1: essa “non significa infatti assolutamente nulla, per il semplice motivo che in Svizzera non esiste il concetto di valore legale (cfr. la circolare Formazione universitaria offerta da enti privati edita dall’Ufficio degli studi universitari […]), nemmeno quale garanzia della qualità e valore dei titoli accademici” (ricorso, pag. 11). Non è, dunque vero che, come ritenuto dal pretore, “i titoli della PC 1 sono carta straccia”: ma “anche se così fosse, si tratterebbe eventualmente di un giudizio poco lusinghiero sulla qualità professionale dell’attività svolta dalla PC 1 e sui suoi titoli; non certo di un’affermazione sulla spregevolezza e ripugnanza morale della stessa” (ricorso, pag. 11). Il ricorrente contesta infine recisamente l’interpretazione del primo giudice, secondo cui dal messaggio nel suo complesso si evince che la PC 1 inganna i propri studenti, di fatto truffandoli: “non c’è la minima traccia nel messaggio incriminato ad un inganno perpetrato dalla PC 1, né al fatto che le sue prestazioni non corrisponderebbero alle aspettative degli studenti, né all’utilità professionale dei diplomi professionali rilasciati”; “del resto, tutto il messaggio è chiaramente rivolto all’attività e titoli accademici (non a quelli professionali) come ricorda il titolo del messaggio stesso («Università PC 1 __________ Non Riconosciuta», cfr. doc. A1 allegato all’AI1) ed il richiamo appunto al sistema universitario svizzero ed all’equivalenza con titoli universitari italiani” (ricorso, pag. 11). L’ipotesi di truffa non è, dunque, né esplicitamente menzionata, né suggerita in maniera nascosta: “di accuse di agire truffaldino non vi è nemmeno l’ombra” (ricorso, pag. 11). Il ricorrente conclude, su questo punto, il suo esposto osservando che “ognuno (e quindi anche la PC 1) deve sopportare le critiche (persino infondate) dirette alla sua attività professionale, senza che in ciò si possa ravvedere una diffamazione” (ricorso, pag. 12).

5.3. L’art. 173 cpv. 1 CP punisce a querela di parte chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla riputazione di lei. Giusta l’art. 176 CP è parificata alla diffamazione verbale la diffamazione commessa mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.

Gli art. 173 segg. CP proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. In altre parole l’onore protetto è il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare (DTF 128 IV 53; Riklin, Basler Kommentar, StGB II, edizione 2007, n. 5 segg. ad art. 173 segg. CP). Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé stessa (DTF 119 IV 44 consid. 2a, 117 IV 27 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_600/2007 del 22 febbraio 2008; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 354). La tutela dell'onore è dunque meno ampia ove l'offesa verta su mere qualità socio-professionali o su comportamenti in tale ambito. Chi mette in dubbio la preparazione altrui in un determinato campo, la capacità politica, la disposizione artistica o l'abilità sportiva commette diffamazione solo se, oltre a ledere la reputazione del soggetto o la fiducia del soggetto in sé stesso, fa apparire quest'ultimo come una persona spregevole (Rehberg/ Schmid/ Donatsch, Strafrecht III, 9. ed. Zurigo 2008, p. 356). Per rapporto al diritto penale, il diritto civile offre una protezione più ampia alla persona offesa (DTF 107 II 4, consid. 2, 100 II 179, consid. 5).

Riguardo alle qualità socio-professionali di una persona, non è sufficiente negarle delle qualità, imputargli dei difetti, o abbassarla per rapporto a dei concorrenti; per contro, è data una lesione all’onore quando si evoca una infrazione penale o un comportamento chiaramente disapprovato dalle concezioni morali generalmente ammesse (Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 6 e 11; Riklin, op. cit., n. 18 ad art. 173 segg. CP).

Anche una persona giuridica in quanto tale può essere vittima di un reato contro l'onore (DTF 126 IV 266, consid. 2a; 114 IV 15, consid. 2a; Riklin, op. cit., n. 29 ss. ad art. 173 ss. CP; Rehberg / Schmid / Donatsch, op. cit., p. 320 e 321; Corboz, op. cit., n. 20 ss. e 26 ss. ad art. 173 CP; Trechsel, op. cit., n. 13, 15 e 16 ad art. 173 ss. CP).

Perché vi sia diffamazione, occorre un’allegazione di fatto, e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 27). Se l’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che l’hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 53, 119 IV 44; STF 11 agosto 2008, inc. 6B_356/2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag. 9; Riklin, op. cit., n. 23 segg. ad art. 173 segg. CP; Corboz, op. cit., n. 42 ad art. 173 CP). Trattandosi di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (DTF 6S.664/2001; 128 IV 53, 60; 124 IV 162, 167; DTF 117 IV 27, 30; DTF 115 IV 42).

La determinazione del contenuto di una espressione o di una dichiarazione è una questione di fatto, mentre l'interpretazione del senso delle affermazioni incriminate è una questione di diritto, come tale esaminabile nell'ambito di un ricorso per cassazione (DTF 131 IV 160, consid. 3.3.3).

5.4. Le argomentazioni del giudice di prime cure in relazione all’interpretazione del senso delle affermazioni incriminate non possono essere condivise: le dichiarazioni che il ricorrente ha inserito in svariati forum internet riguardanti la PC 1 non possono infatti essere ritenute lesive dell’onore dell’associazione in questione.

E’ indubbio che le affermazioni incriminate vertono sull’attività svolta dalla scuola a titolo professionale: si tratta, come visto sopra, di un ambito nel quale la giurisprudenza ha sancito che vi è diffamazione soltanto qualora le espressioni utilizzate facciano apparire il soggetto come una persona spregevole, un’affermazione lesiva della reputazione non essendo da sola sufficiente a configurare il reato.

Il fatto che un’associazione il cui scopo sociale è volto all’istruzione accademica e al perfezionamento a carattere scientifico e di ricerca “non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero” non è certo circostanza che rende l’associazione spregevole o che evoca la commissione di un’infrazione penale o l’adozione di comportamenti chiaramente disapprovati in base a concezioni morali generalmente ammesse.

L’attività di formazione universitaria di adulti è fondata sulla libertà della scienza (art. 20 Cost.) e sulla libertà economica (art. 27 Cost.) e, come del resto ricordato dal Consiglio di Stato (risoluzione n. 703 del 14 febbraio 2006) e dal Tribunale federale (STF 30 marzo 2007, inc. 2P.88/2006 e 2P.97/2006, consid. 3) in questo identico caso di specie, non necessita di riconoscimenti o autorizzazioni particolari per essere lecita. Il fatto di non essere riconosciuta nel sistema universitario svizzero non rende, pertanto, l’attività in questione immorale né può in qualunque modo sottintendere la commissione di un reato penale. Riferire, dunque – in modo peraltro conforme al vero – che la PC 1 non é riconosciuta nel sistema universitario svizzero significa semplicemente affermare che essa non dispone dell’accreditamento conferito dalla Conferenza universitaria svizzera (cfr. la LF dell’8 ottobre 1999 sull’aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario [LAU; RS 414.20] e la Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario del 14 dicembre 2000 [RS 414.205]), e, pertanto, riferire di una circostanza che è ben lungi dall’adempiere i presupposti di una lesione all’onore socio-professionale dell’associazione.

L’affermazione secondo cui “i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera” è certamente imprecisa nella misura in cui il concetto di “valore legale” di un diploma non è definito nel diritto svizzero ma è, invece, conosciuto nella normativa italiana, in particolare lo si trova nel Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1933, n. 283), tuttora in vigore, in particolare all’art. 148 par. 2, secondo cui gli studi compiuti e gli esami superati presso università o istituti superiori hanno valore legale per ogni altra università o istituto, e all’art. 170, che sancisce che i titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale nel Regno, salvo il caso di legge speciale. Il riconoscimento dei titoli accademici che non sono rilasciati da un’università italiana può quindi aver luogo in base ad accordi bilaterali stipulati con altri Paesi. Questa imprecisione non basta, però, a rendere la frase lesiva dell’onore nella misura in cui, inserita nel suo contesto, il lettore medio non può che interpretarla nel senso che “i diplomi universitari rilasciati dalla PC 1 non sono riconosciuti (non hanno valore, non sono validi) in Svizzera”. In questo senso, per quanto già detto sopra, non può essere preteso che l’affermazione – indipendentemente dalla sua conformità o meno alla realtà – abbia carattere lesivo dell’onore della PC 1.

Abbondanzialmente ma per pura opportunità si rileva che il primo giudice ha sbagliato esaminando la questione della veridicità della predetta affermazione in relazione ai diplomi professionali rilasciati dalla PC 1 (sentenza, consid. 17, pag 13). In effetti, è evidente per il contesto in cui essa è inserita che l’affermazione si riferisce unicamente ai diplomi di livello universitario rilasciati dalla parte civile.

Infine, l’affermazione secondo cui i titoli rilasciati dall’associazione “non sono equipollenti a quelli delle università italiane” è un semplice corollario delle due affermazioni di cui s’è appena detto: per quanto sommaria e priva di riferimenti ad un’eventuale normativa in tal senso (si pensi ad esempio all’Accordo tra il consiglio federale svizzero ed il governo della repubblica italiana sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario del 7 dicembre 2000 [RS 0.414.994.541] o al sistema instaurato dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone in vigore tra Svizzera e Stati membri dell’Unione Europea [ALCP; RS 0.142.112.681]), essa non fa che sottolineare il fatto che, non trattandosi di diplomi riconosciuti nel sistema universitario svizzero (ovvero, non trattandosi di diplomi rilasciati da una struttura accreditata dalla Conferenza universitaria svizzera), quelli rilasciati dalla PC 1 non sono parificati ai titoli rilasciati da un’università italiana. E’ appena il caso di ribadire che il fatto che i titoli rilasciati dall’associazione non siano equivalenti a quelli delle università italiane non rende l’attività svolta dalla scuola immorale, truffaldina o disonesta. Non si vede come una tale affermazione possa far apparire l’associazione in questione come spregevole, indipendentemente dal fatto che l’affermazione sia riconosciuta come sostanzialmente vera anche dal primo giudice (sentenza, consid. 17, pag. 13).

Pertanto e riassumendo, sia analizzata in ogni sua componente sia in base al senso generale che emerge dal testo nel suo insieme, la frase incriminata non può che essere interpretata da un lettore medio nel senso che i titoli di studio universitari rilasciati dalla PC 1 non sono riconosciuti né in Svizzera né in Italia. Se è vero che da quest’affermazione il lettore medio non prevenuto può dedurre l’immagine di una scuola di scarso richiamo visto che offre diplomi non riconosciuti istituzionalmente e, quindi, poco attrattivi per il mercato del lavoro, ciò non basta ad integrare i presupposti di cui all’art. 173 CP che esige, per la sua applicazione, una lesione dell’onore che può derivare soltanto da affermazioni riferenti di attività spregevoli, truffaldine o oggetto di disapprovazione in funzione di norme morali generalmente riconosciute nel contesto sociale in cui opera chi pretende di essere vittima di un simile reato. Ciò che non è il caso in concreto.

Su questo punto, il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la condanna per diffamazione di RI 1 deve essere annullata.

  1. Visto l’esito del ricorso, gli oneri processuali vanno caricati allo Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che verserà fr. 1'000.- a RI 1 per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e RI 1 è prosciolto dall’imputazione di diffamazione.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'000.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà fr. 1’000.- a RI 1 a titolo di ripetibili.

  1. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gesetze

27

CPP

  • art. t. c CPP

CCP

  • art. 288 CCP

CEDU

  • art. 6 CEDU
  • art. 10 CEDU

Cost

  • art. 20 Cost
  • art. 27 Cost
  • art. 31 Cost
  • art. 32 Cost

CP

  • art. 173 CP
  • art. 176 CP
  • art. 385 CP

CPP

  • art. 9 CPP
  • art. 15 CPP
  • art. 21 CPP
  • art. 22 CPP
  • art. 255 CPP
  • art. 295 CPP
  • art. 299 CPP

CPP

  • art. 288 CPP

LTF

  • art. 78 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

nCPP

  • art. 76 nCPP
  • art. 78 nCPP

vCPP

  • art. 397 vCPP

Gerichtsentscheide

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