Incarto n. 17.2006.51
Lugano 19 settembre 2008/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, f.f. presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17 ottobre 2006 presentato da
RI 1 di __________, cittadina italiana, domiciliata a __________, nata a __________ il 12 novembre 1972, nubile, infermiera (patrocinata dall’PA 2 )
contro la sentenza emanata il 13 ottobre 2006 dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti e di
RI 2 di __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, nato a __________ il 4 agosto 1967, divorziato, infermiere (patrocinato dall’avv. PA 3)
non ricorrente;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 1° febbraio 2006 il Procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autrice colpevole di complicità in ripetuta truffa per avere, nel periodo compreso tra l’ottobre 1997 e il 1° dicembre 1998, nella sua qualità di infermiera diplomata presso la clinica psichiatrica __________, facente capo al dr. med. __________ (proprietario e primario della struttura medica), allo scopo di procacciare a quest’ultimo un indebito profitto, ripetutamente assecondato il dr. med. __________ e la struttura a lui facente capo nell’ingannare con astuzia gli assicuratori sociali e in particolare i funzionari delle casse malati preposti al pagamento delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio di terzi consistenti in particolare nel pagamento di fatture per prestazioni medico-sanitarie fittizie o parzialmente fittizie. L’astuzia dell’inganno consisterebbe nell’aver personalmente partecipato all’allestimento di cartelle mediche contenenti dati inveritieri relativi a prestazioni in realtà mai fornite che avrebbero costituito la base per la fatturazione e in ogni caso sarebbero state idonee a comprovare – anche a fronte di verifiche – degenze e prestazioni in realtà fittizie. In particolare, la pubblica accusa rimprovera all’imputata di avere, in almeno trenta occasioni, personalmente eseguito annotazioni nei fogli di decorso tali da comprovare la degenza dei pazienti nella struttura e giustificare così le relative fatture alle casse malati, ritenuto che nel corso del periodo in cui l’accusata ha lavorato presso la clinica __________, tale struttura ha emesso – fra l’altro – false fatturazioni riferite ai pazienti C.A. (degenza D 1586), G.A. (degenza D 1516); V.N. (degenza D 1615), F.A. (degenza D 1621) e C.L. (degenza D 1669), così come già accertato dalla Corte delle assise criminali.
Lo stesso reato, descritto nei medesimi termini per la coimputata RI 1, è stato imputato a RI 2 per avere, a , nel periodo settembre-ottobre 1997, nella sua qualità di infermiere diplomato presso la Clinica psichiatrica “”, in almeno venti occasioni personalmente eseguito annotazioni nei fogli di decorso tali da comprovare la degenza dei pazienti nella struttura e giustificare così le relative fatture alle casse malati.
In applicazione della pena il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 a 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, mentre ha proposto la condanna di RI 2 al pagamento di una multa di fr. 100.–. La tassa di giustizia di fr. 100.–, rispettivamente di fr. 50.–, e le spese di fr. 100.–, rispettivamente di fr. 50.–, sono state poste a carico dei condannati. Al decreto d’accusa RI 1 e RI 2 hanno sollevato opposizione.
B. Statuendo sulle opposizioni, con sentenza del 13 settembre 2006 il presidente della Pretura penale ha confermato tanto l’imputazione quanto la proposta di pena contenuta nel decreto di accusa pendente nei confronti di RI 1. RI 2 è stato per contro prosciolto dall’imputazione ascrittagli.
C. Contro la sentenza predetta RI 1 ha inoltrato il 14 settembre 2006 una dichiarazione di ricorso alla Corte e di cassazione e di revisione penale. Nella sua motivazione scritta del 17 ottobre 2006 essa chiede di essere prosciolta dall’imputazione di ripetuta complicità in truffa e il conseguente annullamento della sentenza. Con osservazioni del 7 novembre 2006 il procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
Proposta per la prima volta davanti a questa Corte la critica si rivela manifestamente inammissibile, l’art. 288 lett. b CPP ammettendo il ricorso per cassazione per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile, ciò che nel caso specifico non è avvenuto, ove solo si consideri la passività di cui ha dato prova al riguardo la ricorrente davanti al primo giudice. Vagliata nel merito, la censura non potrebbe comunque essere seguita. Che i fatti oggetto di reato siano riconducibili a prima dell’entrata in vigore della citata norma, non ha nessuna importanza, essendo stata questa all’evidenza creata per snellire il lavoro del Ministero pubblico nei procedimenti dipendenti da decreto di accusa, siano i fatti – come detto – precedenti o posteriori all’entrata in vigore della norma. Sono invece l’apertura del procedimento e l’eventuale emanazione di un atto o un decreto di accusa che hanno influenza (art. 351 cpv. 1 e 2 CPP). Nella fattispecie, la nuova disposizione (art. 207a CPP) tornava applicabile in quanto al momento della sua entrata in vigore il decreto di accusa nei confronti della ricorrente non era stata ancora emanato (art. 351 cpv. 2 CPP).
a) Ora, nella misura in cui la ricorrente – per quanto è dato di comprendere – lamenta un vizio essenziale di procedura a norma dell’art. 288 lett. b CPP, il ricorso è fuori argomento. Se il primo giudice non ha ordinato l’audizione testimoniale del dr. med. __________ può tutt’al più essere caduto in arbitrio apprezzando anticipatamente in modo insostenibile la concludenza, rispettivamente l’inconcludenza di una prova, ma non è incorso in alcun vizio di procedura. È pertanto all’art. 288 lett. c CPP che la ricorrente avrebbe dovuto appellarsi.
b) Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., assicura – tra l'altro – la facoltà di assumere le prove formalmente e tempestivamente offerte (DTF 129 II 497 consid. 2.2 pag. 504, 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 16 e sentenze citate, 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni), compresa quella di interrogare i testi a carico e a discarico (DTF116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami). In tale prospettiva esso consacra le stesse garanzie processuali dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU e le sua inosservanza comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag. 54 con richiami). Il Tribunale federale ha però avuto modo di stabilire che se per un verso – e per principio – l'imputato ha diritto all'assunzione delle prove offerte, per altro verso l'autorità può rinunciare a quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 127 consid. 6c/cc pag. 135, 417 consid. 7b pag. 430, 124 I 208 consid. 4 pag. 211, 122 V 157 consid. 1d pag. 162 con rinvio al principio enunciato in DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6ª edizione, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 seg.). Entro tali limiti l'apprezzamento anticipato delle prove non viola la garanzia di un equo processo consacrata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler in: Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, nota 367 ad art. 6 con rimandi).
c) Con istanza di acquisizione di prove del 14 marzo 2006 (poi riproposta anche al dibattimento il 12 settembre 2006; act. 9 inc. 10.2006.53 e allegato act. 26 inc. 10.2006.26) la ricorrente ha postulato, tra l’altro, l’audizione testimoniale del dr. med. __________. Con ordinanza sulle prove del 24 maggio 2006 il giudice ha respinto la richiesta formulata da RI 1 in quanto ha ritenuto che l’audizione del medico non avrebbe portato elementi nuovi, né il difensore avrebbe spiegato quali potessero essere (cfr. act. 12 inc. 10.2006.53). In seguito agli ulteriori scritti della difesa di RI 1 e alla richiesta di sentire il dr. med. __________, formulata dai legali di __________ (anch’essa all’epoca infermiera e coimputata) e RI 2, in data 1° settembre 2006 il presidente della Pretura penale ha emanato una nuova ordinanza che ha confermato la reiezione dell’audizione richiesta. In sostanza il primo giudice, di nuovo, non ha scorto validi motivi che potessero giustificare l’audizione del medico, essendo il verbale del dibattimento svoltosi davanti alle assise criminali “sufficientemente chiaro ed esaustivo”. Il giudice ha precisato che le considerazioni espresse “a pagina 96 della sentenza __________” sarebbero di carattere giuridico e non potrebbero quindi essere oggetto di testimonianza, che dagli atti emergerebbe chiaramente che le infermiere e gli infermieri non si occupavano di fatturazione, e che pertanto non sarebbe necessario sentire il medico per una conferma, che dagli atti emergerebbe “in modo esaustivo” chi si occupava delle iscrizioni sui fogli di decorso e le modalità con le quali venivano effettuate, che per stessa ammissione del difensore di __________ negli atti istruttori si troverebbero già tutti gli elementi a carico e a discarico degli accusati, che le degenze fittizie contestate da __________ sono state chiarite nel corso del dibattimento che lo concerneva, mentre le degenze prese in considerazione per la stesura del decreto di accusa sono solo quelle ammesse dopo il citato chiarimento, che per giudicare sull’aspetto soggettivo non apparirebbe necessario sentire il teste, perché non si vedrebbe come possa il medico esprimersi sui rapporti “fra gli infermieri e i loro capi servizio e il modo in cui venivano recepite ed elaborate le indicazioni ricevute”, che la perizia e le contestazioni emerse al suo riguardo nulla avrebbero a che vedere con il ruolo avuto dagli accusati, e infine che le considerazioni addotte dai difensori condurrebbero a maggior convincimento che una sua audizione verterebbe “o su fatti già compiutamente appurati o su fatti ininfluenti per il giudizio concernente gli infermieri” (v. act. 21 inc. 10.2006.26). Al dibattimento, con istanza 12 settembre 2006 la ricorrente ha riproposto l’audizione testimoniale del dr. med. __________; in sostanza essa non si capacita del motivo per cui non si è interrogata la persona che lei “avrebbe assecondato”, l’unica che potrebbe “mettere a fuoco” la sua posizione (v. “istanza di congiunzione di procedimenti, di rinvio d’udienza e di audizione teste” allegata al verbale del dibattimento, allegato act. 26 inc. 10.2006.26). Il primo giudice ha infine deciso che l’istanza presentata al dibattimento dalla difesa di RI 1 non ha portato elementi nuovi, tali da necessitare l’audizione del dr. med. __________ per rapporto alle imputazioni rimproverate ai singoli accusati, con particolare riferimento alle annotazioni da loro effettuate per ogni singola degenza fittizia e all’aspetto soggettivo di ciascuno (sentenza, pag. 9-10 consid. 5c).
d) Come visto, il motivo del rifiuto di sentire il dr. med. __________ è stato motivato dal giudice sulla base di un apprezzamento anticipato della sua pertinenza, ritenendo che la testimonianza del medico non avrebbe apportato “elementi nuovi e tali da necessitare l’audizione”, e ciò se rapportata alle imputazioni e, in particolare, alle iscrizioni sui fogli di decorso e le modalità con le quali venivano effettuate. Ora, seppure queste prime succinte considerazioni della sentenza non permettono di inquadrare nella loro completezza gli elementi che hanno convinto il giudice della colpevolezza dell’imputata e quindi dell’inutilità dell’audizione proposta, nemmeno si può affermare tuttavia cha la ricorrente abbia sostanziato un eventuale arbitrio. Non ha per esempio dimostrato che alcune affermazioni del medico l’abbiano chiamata in causa o che il medico l’abbia denunciata; giacché si fosse verificato uno scenario del genere, la mancata concessione all’imputata della facoltà di interrogare chi l’accusa, avrebbe comportato la violazione del diritto di essere sentiti. Ovviamente questo non poteva essere fatto prima, avendo il Procuratore emesso un decreto di accusa sulla base dell’art. 207a CPP (Rusca/ Salmina/Verda, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 6-11 ad art. 62 CPP). Sarebbe quindi spettato al giudice del merito di garantire il contradditorio. Ma nella specie, a ben vedere la ricorrente non sembra invocare tanto. Non pretende di essere stata coinvolta dal medico. Il giudice ha motivato la condanna adducendo – come vedremo – alle risultanze emerse del processo a carico del dr. med. __________ (in particolare è stato accertato che l’imputata ha effettuato 30 annotazioni fittizie sui cardex, da lei stessa definite “falsificazioni”, di pazienti che non hanno ricevuto nessun trattamento; che le cartelle fossero fittizie, oltre l’imputata, è lo stesso dr. med. __________ a ritenerle tali). Se da queste fossero emerse accuse direttamente indirizzate alla qui ricorrente, essa avrebbe avuto senz’altro il diritto di controinterrogare al dibattimento chi l’accusa. Ma – come visto – ciò non è però stato il caso. Nella fattispecie rimane per finire acquisito che il materiale agli atti era sufficiente per permettere al primo giudice di vagliare la posizione della qui imputata senza procedere all’audizione del dr. med. __________, non bastando al riguardo alla difesa conclamare arbitrio e tacciare il giudizio quale “condanna preconfezionata”. Dalla stessa difesa ci si doveva invece attendere un esposto più concludente – e non basato solo su considerazioni conseguenti allo stato emotivo del momento – sui motivi che avrebbero dovuto spingere il giudice ad acconsentire alla sua richiesta, obbligo cui essa non può supplire invocando un generico diritto al contraddittorio, ritenendo i verbali del 1998 “pilotati” dal Ministero pubblico, rispettivamente definendo il processo di iniquo, senza indicare su cos’altro avrebbe potuto riferire il medico per sovvertire il giudizio. Il ricorso su questo punto va pertanto respinto.
4.1. Il primo giudice ha desunto dalla “sentenza __________” che i cardex (cartella dove venivano annotati i dati anagrafici, i parametri clinici e le degenze dei pazienti) fungevano anche da base per la fatturazione; il “certosino lavoro di analisi effettuato in aula per le singole degenze” è stato possibile, spiega il giudice, grazie alle annotazioni nei cardex. La documentazione agli atti, spiega il presidente della Pretura penale, prova che il dr. med. __________ pretendeva dagli infermieri (direttamente o tramite terze persone) la compilazione del foglio di decorso e la sua completazione allorquando venivano riscontrati spazi vuoti, anche per pazienti non degenti (sentenza, pag. 13-14 consid. 7b). Il primo giudice, pur riconoscendo che i cardex erano dei documenti interni (quindi non dei documenti ai sensi del codice penale), la cui falsificazione non è sanzionata con il reato di falsità in documenti ex art. 251 CP, ha precisato che questi comunque servivano per allestire le fatture (documenti ai sensi del Codice penale), che tra il cardex e le fatture v’era “un legame inscindibile per il fatto che è per il tramite del primo che si potevano allestire le seconde”. Non a caso, ha precisato il giudice, la ricostruzione in aula di __________ delle degenze fittizie è avvenuta sulla base proprio dei cardex e, in particolare, dei fogli di decorso (sentenza pag. 14-15 consid. 7c). La fatturazione della degenza sulla base dei cardex può configurare il reato di truffa, ovviamente, ha sottolineato il primo giudice, solo se l’inganno viene ritenuto astuto (sentenza, pag. 15-16 consid. 7d). Il giudice ha accertato che per alcuni pazienti sono state allestite ed emesse le relative fatture, e che infine è sulla scorta di queste fatture che è avvenuto il pagamento ad opera degli assicuratori malattia. In particolare, lo stesso giudice ha accertato che RI 1 ha ammesso di avere effettuato annotazioni fittizie (che lei stessa definisce “falsificazioni”) nell’ambito della sua attività lavorativa quale infermiera nella clinica __________ (sentenza, pag. 16-19 consid. 8a-8f). Il presidente della Pretura penale ha spiegato che nonostante l’imputata non abbia personalmente commesso un falso documentale, per realizzare il reato di truffa tale elemento non è necessario. Inoltre, egli ha precisato, l’inganno astuto nella vicenda legata alle cliniche del dr. med __________, e di conseguenza anche __________ dove ha lavorato l’accusata, è già stato accertato dalla Corte delle assise criminali. L’imputata, con il suo agire e quello di altri suoi colleghi, ha aiutato il protagonista principale della truffa a realizzare il suo intento, che era basato su un sistema di artifizi difficilmente verificabile, e suffragato oltretutto dalla fiducia che veniva riposta in lui in considerazione del ruolo quasi istituzionale ricoperto dalle strutture sanitarie in questione. È proprio perché la ricorrente non ha ideato nulla che l’imputazione di truffa si è limitata alla complicità; quindi, ha spiegato il giudice, chi ha assecondato __________ nel suo intento, seppure con ruoli marginali, deve sopportarne le conseguenze (sentenza, pag. 19-20 consid. 8g-8h).
4.2. L’esposto è costellato di critiche, a volte malevoli e gratuite, nei confronti del procuratore pubblico e del presidente della Pretura penale. Il linguaggio pungente non sostanzia però alcun arbitrio. Alcuni passaggi riprendono, di nuovo, la negata prova testimoniale del dr. med. __________, altri contestano in diritto le conclusioni del primo giudice, che seppure assennate, non sono comunque sufficientemente motivate. Ripercorrere l’iter processale ed eventuali errori istruttori, non è materia di un ricorso in cassazione. Per sostanziare una critica di arbitrio non basta contrapporre il proprio punto di vista a quello del primo giudice né, tanto meno, esprimere esternazioni di dissenso. Occorre invece spiegare perché la diversa conclusione del giudice non sia soltanto opinabile, bensì manifestamente insostenibile. In concreto, il rimedio giuridico è lungi dall’adempiere un’esigenza del genere.
4.3. Il ricorso, a prescindere dalla sua dubbia ammissibilità, è peraltro infondato nel merito.
Secondo l’art. 146 cpv. 1 CP (il cui tenore non si scosta dalla previgente norma in vigore sino al 31 dicembre 2006) si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Un “inganno con astuzia” è dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid 3a pag. 35), come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3 pag. 263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128 in alto con rinvio).
Il diritto penale non protegge invece chi può evitare l'inganno con un minimo di attenzione (sentenza del Tribunale federale 6B_409/2007 del 9 ottobre 2007, consid. 1 e 2; sentenza del Tribunale federale 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2; DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3 pag. 263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171 con rinvio; ). Va però precisato che il principio, secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto e, quindi, all’impunità dell’autore, non può essere ammesso con leggerezza, ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di avere disatteso, nelle concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. Si vuole in questo modo evitare di privilegiare l’autore che artatamente sfrutta la debolezza e perciò il bisogno di protezione della controparte. L’attitudine sconsiderata della vittima può perciò essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione di inferiorità rispetto all’autore. Ciò è il caso, ad esempio, nella concessione di crediti da parte di banche che dispongono del necessario bagaglio di conoscenze e della necessaria esperienza per sventare azioni truffaldine nei loro confronti. Il diritto penale protegge pertanto da manovre fraudolente anche vittime poco accorte, se costoro appaiano inesperte e credulone o motivate solo dal desiderio di guadagno. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta e suo favore (sentenza 6S. 168/2006 del 6 novembre 2006 consid. 1.1, 1.2, 1.3).
L’inganno è astuto quando le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale, invece, ove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli l'intero inganno (DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d pag. 205). Inoltre, perché vi sia truffa, non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza possibili e immaginabili; basta che essa abbia fatto il possibile per evitare di essere ingannata. L'astuzia è esclusa quando la vittima è corresponsabile del danno per non avere osservato elementari misure di prudenza (sentenza del Tribunale 6S.18/2007 del 2 marzo 2007, consid. 2.2.1; sentenza del Tribunale federale 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2; DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 119 IV 28 consid. 3f pag. 38).
4.4. Per il reato di truffa, non si può prescindere dal giudizio emesso a carico di __________, nel senso che gli accertamenti di fatto, ripresi anche dal presidente della Pretura penale, vincolano questa Corte. In diritto, tuttavia, l’esame è libero. A prescindere da ciò, la ricorrente non ha motivato il suo esposto con argomentazioni serie ed approfondite. Si propone di insinuare il dubbio circa l’inscindibilità dei cardex dalle fatture, quindi sostenendo la loro singolarità. Il che, concettualmente non è sbagliato, ma sorvolare il processo che dall’artefatto, e non contestato, contenuto dei cardex (e delle note sulle cartelle cliniche) porta a definire le fatture che le casse malati sono state chiamate a pagare, non è serio. Frasi ad effetto e volutamente provocatorie per sottolineare il concetto non sussidiano la ricorrente. Che i cardex e gli annessi abbiano “funzione interna” è, come sostiene il primo giudice, incontestato, ma non significa nulla. Le fatture sono state create ed emesse sulla base delle annotazioni che la ricorrente definisce “interne”, e chi consapevolmente ha annotato il falso permettendo a __________ di arricchirsi indebitamente, ne deve sopportare le conseguenze. Per quanto riguarda il tentativo di contestare l’inganno astuto, nel senso che le casse malati (le truffate) potevano con un minimo di attenzione accorgersi del raggiro, si rimanda a quanto già deciso dalla Corte delle assise criminali a carico di __________ (sentenza __________ del 13 maggio 2005, Inc. 72.2004.29, pag. 144-146 consid. 9.4, act. 8 MP). Il castello di menzogne cui si riferisce il ricorrente è stato ben circostanziato dalla Corte, la cui “ottima” sentenza la ricorrente non ha mancato di elogiare. Nella sua decisione, cui si rimanda, la Corte, in punto ai “sospetti” che la FTAM avrebbe avuto, ha precisato che, “contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non risulta che la FTAM fosse a conoscenza di circostanze atte a far dubitare che le cliniche di __________ fatturassero degenze in realtà inesistenti”. Se la FTAM ha avuto dubbi o sospetti, ha spiegato la Corte, era in relazione “alla questione della fatturazione delle sedute di fisioterapia”. Certo, la Corte ha riferito del caso __________ in cui si era inizialmente parlato di un falso in fatturazione, ma quel caso in definitiva si era ridimensionato. Tuttavia, ha precisato al Corte delle assise, “la scoperta di un caso problematico sull’arco di diversi anni di attività non può di certo comportare l’obbligo di verifica sistematica di tutta l’attività di una o più cliniche”. Soltanto l’effettiva esistenza di concreti dubbi circa l’esistenza di abusi nell’operato di un fornitore di prestazioni avrebbe imposto agli assicuratori “un obbligo di prudenza e, quindi, un obbligo di verifica”. L’esplosione dei costi che avrebbe ingenerato un sistema di controllo del genere e il ruolo di garante che comunque i fornitori di prestazione hanno, scoraggia l’esistenza di un obbligo del genere. La Corte ha quindi ritenuto che non v’erano elementi che imponessero alle casse malati di prestare un’attenzione particolare o di procedere ad indagini sistematiche in relazione alle fatturazioni delle cliniche di proprietà di __________ (sentenza __________ del 13 maggio 2005, Inc. 72.2004.29, pag. 144-145 consid. 9.4b, act. 8 MP). Il ricorso, nella sua limitata ammissibilità, va quindi decisamente respinto.
a) Per quanto attiene al problema della negata audizione del dr. med. __________ si rimanda a quanto già discusso al consid. 3. Per quanto riguarda invece la pretesa imposizione di quest’ultimo in punto alla menzione sui cardex di annotazioni fittizie (di “degenze fittizie”), il presidente della Pretura penale ha accertato che fra i dipendenti delle tre cliniche v’era un “disagio generalizzato”, dei dubbi riguardo la regolarità di queste iscrizioni. I dipendenti, ha spiegato il primo giudice, sapevano che le annotazioni erano irregolari (“false”), che servivano per giustificare le fatture emesse e che servivano a __________ per trarne un guadagno “sulle spalle delle Casse malati”. Di tale questione, ha accertato il giudice, se ne discuteva sia tra infermieri sia con i medici, e vi furono anche delle lamentele verso i superiori. La stessa cosa, ha spiegato il giudice, é valsa anche per la ricorrente. L’imputata aveva paura delle conseguenze che potevano avere determinate azioni dovute al sistema di degenze fittizie imposto da __________; atteggiamento questo che non poteva “che significare implicitamente il riconoscimento di una situazione illegale”. La conoscenza degli scopi di tali annotazioni da parte dell’accusata sono, ha soggiunto il giudice, “di per sé sufficienti per l’adempimento del reato di complicità in truffa per dolo eventuale”. La ricorrente – definita dal giudice persona intelligente, impegnata, sensibile, appassionata della sua professione, che ha frequentato anche per un anno e mezzo la facoltà di scienze dell’educazione all’Università cattolica di __________ superando brillantemente alcuni esami di sociologia con il massimo dei voti – non poteva non prendere in considerazione l’ipotesi che __________ frodasse le assicurazioni, così come supposto dagli altri dipendenti della Clinica __________. Il giudice ha pertanto maturato la convinzione che la ricorrente ha perlomeno “per dolo eventuale aiutato __________ a costruire il castello di menzogne che gli ha permesso di realizzare la truffa”. L’accusata non poteva non sapere che con i suoi atti ha contribuito a realizzare “il disegno di __________”; non poteva nemmeno non aver preso in considerazione l’ipotesi che le degenze totalmente o parzialmente fittizie e le dimissioni posticipate – per le quali ha personalmente allestito le annotazioni pur sapendo che i pazienti erano fittizi o fantasmi come li definisce anche lei – sarebbero state pagate dalle casse malati dietro presentazione della relativa fattura. Il presidente della Pretura penale ha ricordato che la Corte delle assise criminali ha accertato che __________ “non ebbe mai a minacciare alcuno affinché desse seguito alle sue istruzioni nelle pratiche sopradescritte”. Nessuno, ha quindi spiegato il presidente della Pretura penale, è stato costretto a delinquere. Lo dimostrerebbe inoltre il fatto che alcuni dipendenti non hanno accettato “il sistema __________”, e se ne sono andati. Di alternative quindi, ha concluso il giudice, la ricorrente ne aveva (sentenza, pag. 20-26 consid. 10a-10f).
b) Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso vincola quindi la Corte di cassazione e di revisione penale (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). In altri termini, le constatazioni relative al foro interno di un soggetto – ciò che la persona sapeva, si proponeva, aveva l’intenzione di fare o immaginava, lo stato psichico nel quale essa ha agito, la sua cognizione piena o ridotta di commettere un illecito – possono essere criticate davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale solo per arbitrio (cfr., sempre sul piano federale: Schweri, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in basso). Sapere invece se i fatti accertati configurino dolo eventuale è una questione di diritto, che la Corte di cassazione di revisione penale esamina – come il Tribunale federale – con pieno potere cognitivo (sentenza del Tribunale federale 6S.110/2005 del 1° settembre 2005, consid. 5.2).
c) Se da una parte si può comprendere il disappunto della ricorrente, che nella vicenda ha avuto, comunque suo malgrado, solo un ruolo marginale, dall’altra non si può ignorare il supporto che essa stessa ha dato al compimento della truffa ai danni delle casse malati. Che sapesse che si apprestava ad annotare informazioni fasulle sui cardex, che sarebbero servite per allestire indebite fatture da emettere alle assicurazioni, è stato accertato dal giudice, il quale è convinto che l’imputa- ta “ha perlomeno per dolo eventuale aiutato __________ a costruire il castello di menzogne che gli ha permesso di realizzare la truffa”. Le motivazioni del ricorso non sono comunque idonee né a sostanziare l’arbitrio (in fatto), né a invalidare il suo agire “per dolo eventuale” (in diritto). La paura di perdere il posto di lavoro è stata giustamente considerata dal primo giudice nella commisurazione della pena (sentenza, pag. 26 consid. 11). Adombrare una costrizione da parte del medico che abbia alterato la volontà della ricorrente di determinarsi con coscienza e volontà, annichilendola sino ad estinguere una sua possibilità di scelta, non entra in considerazione. Il ricorso, nella misura della sua ammissibilità, va pertanto disatteso.
Impropriamente motivato, in proposito il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. La ricorrente si limita infatti a sostenere che essendo stato effettuato l’accertamento del danno da un’altra Corte, esso “potrebbe essere arbitrario”. Non è però compito di questa Corte risolvere arcani del genere. Per sostanziare l’arbitrio, lo si ricordi, non basta sostenere che “potrebbe” essersi realizzato, ma è necessario dimostrarlo con argomentazioni adatte allo scopo. La censura relativa alla mancata motivazione della complicità, peraltro solo accennata, non manca di disinvoltura, dato quanto illustrato nei considerandi che precedono.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1000.–
sono posti a carico della ricorrente.
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.