Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2025.84
Entscheidungsdatum
16.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2025.84

Lugano 16 settembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Giamboni e Jaques

cancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2024.3917 (esecuzione di decisioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 24 luglio 2024 da

AO1 e AO2, B______ (patrocinati dall'avv. PA2, L______)

contro

AP1 e AP2, B______ (patrocinati dall'avv. PA1, M______),

giudicando sull'appello (“ricorso”) del 24 luglio 2025 presentato da AP1 e AP2 contro il decreto cautelare intermedio emesso dal Pretore il 21 luglio 2025;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 5 maggio 2020, il Pretore aggiunto del Distret­to di L______, sezione 2, ha accolto una petizione di AO1 e AO2, comproprietari un mezzo ciascuno della particella n. 1789 RFD di L______, sezione di B______, ordinando ad A______ e K______ K______ – a quel tempo comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della contigua particella n. 1788 – di cessare la lesione illecita della personalità degli atto­ri “mediante la rimozione o lo spostamento delle videocamere di sorveglianza rivolte verso la loro proprietà” (inc. SE.2015.440). Un appello presentato dai convenuti è stato respinto il 12 ottobre 2021 da questa Camera (inc. 11.2020.56).

B. Il 24 luglio 2024 AO1 e AO2 si so­no rivolti al medesimo Pretore perché, in esecuzione della decisione del 5 maggio 2020, ordinasse ad AP1 e AP2, divenuti nel frattempo comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. 1788 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di una multa disciplinare di fr. 5000.– o di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento e dell'esecuzione sostitutiva – di immediatamente “rimuovere rispettivamente di spostare le videocame­re installate sulla loro proprietà in modo che nessuna porzione della proprietà degli istanti (…) sia inquadrata”. Nelle loro osservazioni del 12 dicembre 2024, completate il 22 gennaio 2025, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza facendo valere, tra l'altro, che il dispositivo della sentenza da eseguire “risulta obsoleto, poiché le apparecchiature in discussione sono state rimosse” e che “l'impianto presente oggi è moderno e tecnologico, sia dal punto di vista dell'hardware che del nuovo software che permette di risolvere in modo serio e sicuro i problemi di priva­cy”. In una replica del 7 febbraio 2025 e in una duplica del 20 feb­braio 2025 le parti hanno ribadito le loro posizioni.

C. Il 22 aprile 2025 il Pretore, dopo avere constatato come non fos­se “chiaro se e in che misura il sistema di videosorveglianza oggetto della procedura pregressa sia stato modificato, né quali siano esattamente le videocamere che devono essere allontana­te”, ha deciso di far “verificare la situazione sul posto”. Dopo ave­re sentito le parti, con ordinanza del 28 maggio 2025 il Pretore ha affidato l'incarico ad A______ D______, il quale il 13 luglio 2025 ha rassegnato il suo referto.

D. Con decreto cautelare “intermedio” del 21 luglio 2025 il Pretore, sulla scorta delle conclusioni peritali, ha ordinato ad AP1 e AP2, con effetto immediato e “sotto comminatoria penale ex art. 292 CP”, di disattivare le telecamere “Piscina S______”, “Piscina E______”, “Camminamento”, “C______” e “D______” in modo che nessuna porzione del fondo n. 1789 sia inquadrata. Contestualmente egli ha fissato alle parti un termine di 20 giorni per presentare eventuali richiese di completazione e/o delucidazione della perizia.

E. Contro il decreto cautelare appena citato AP1 e AP2 sono insorti a questa Camera con un “ricorso” del 24 luglio 2025 in cui chiedono, previo conferimento dell'effetto sospensivo, che il giudizio impugnato sia annullato. Il 30 luglio 2025 la vicepresidente di questa Camera ha invitato i “ricorrenti” a indicare “se l'impugnazione debba essere considerata come appello, come reclamo o alla stregua di quale altro rimedio giuridico”. Il 21 agosto 2025 AP1 e AP2 hanno comunicato che l'atto è da trattare come appello. Il memoriale non è stato notificato ad AO1 e AO2 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statui­sce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Per l'art. 309 lett. a CPC l'appello è improponibile contro le decisioni del giudice dell'esecuzione. Così contro tutte le decisioni del giudice dell'esecuzione in applicazione degli art. 335 segg. CPC è dato unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC; Jeandin in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 4 e 5, ad art. 309; Schwendener in: Brunner/Schwander/Vischer [curato­ri], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. II, 3ª edizione, n. 8 segg. ad art. 309; Reetz in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Lötscher/Leuenberger/Seiler [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Art. 219-408 ZPO, 4ª edizione, n. 12 ad art. 309; Seiler in: Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 160). Trattandosi di procedura sommaria il recla­mo è da presentare entro 10 giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al patrocinatore dei convenuti il 23 luglio 2025 (tracciamento dell'invio n. ..______. ________, agli atti). Introdotto il giorno successivo, l'atto in esame è pertanto tempestivo.

  1. Nella fattispecie AP1 e AP2 impugnano il decreto cautelare, come detto, mediante “ricorso”. Considerato che il Codice di procedura civile prevede un “ricorso” unicamente al Tribunale federale (rimedio estraneo alla fattispecie) e non contempla alcun “gravame” (termine usato dai ricorrenti nel memoriale), la vicepresidente di questa Camera ha invitato AP1 e AP2 a indicare se l'impugnazione andasse considerata “come appel­lo, come reclamo o alla stregua di quale altro rimedio giuridico”. AP1 e AP2 hanno chiaramente risposto che l'allegato è da trattare come appello. Se non che, come visto, un appello è improponibile contro le decisioni del giudice dell'esecuzione (art. 309 lett. a CPC). Rimane da esaminare, in simili condizioni, se possa entrare in linea di conto una conversione dell'appello in reclamo.

  2. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che un'autorità di secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente: sentenza 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4, in: RSPC 2021 pag. 140). La conversio­ne è esclusa invece se l'insorgente, patrocinato da un difensore professionista, ha scientemente optato per una via di diritto che non poteva ignorare essere errata (sentenza del Tribunale federale 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.1, in: RSPC 2022 pag. 267; più di recente: sentenza 4A_113/2021 del 2 settembre 2022 consid. 6.1; analogamente: RtiD II-2019 pag. 767 consid. 3 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2024.57 del 10 luglio 2024 consid. 4).

  3. In concreto l'introduzione dell'appello non può dirsi dovuta a me­ra svista o a inavvertenza manifesta. Interpellati dalla vicepresidente di questa Camera sulla tipologia dell'impugnazione in rassegna, gli insorgenti, patrocinati da un difensore professionista, hanno espressamente precisato che il rimedio di diritto doveva essere trattato come “appello” (lettera del 21 agosto 2025, pri­mo paragrafo). Per precisare il genere di impugnazione AP1 e AP2 hanno fruito così di un ulteriore periodo di riflessione, dopo di che hanno volutamente scelto la via dell'appello, che non potevano ignorare essere errata. Ne segue che una conversione del rimedio giuridico non entra in linea di conto.

Non si disconosce che, nei considerandi della decisione impugna­ta, il Pretore si è limitato a indicare che si tratta di una decisione cautelare intermedia, “come tale impugnabile al Tribunale d'appello nel termine di 10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie”. Una simile indicazione non è conforme alle esigenze poste dal­l'art. 238 lett. f CPC, la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che l'indicazione dei rimedi giuridici dev'essere individualizzata secondo il ricorso effettivamente esperibile nel caso concreto (sentenza del Tribunale federale 4D_32/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.2 con riferimenti). Sta di fatto che l'inammissibilità dell'appello nella fattispecie era evidente, se non altro per un legale professionista, giacché bastava leggere l'art. 309 lett. a CPC per sincerarsi che tale rimedio “è improponibile contro le decisioni del giudice dell'esecuzione”, le quali non possono che essere impugnate mediante reclamo (art. 319 lett. a CPC). Ciò non poteva lasciare dubbi sul rimedio giuridico proponibile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.162 del 10 dicembre 2021 consid. 3), nonostante la genericità delle vie d'impugnazio­ne indicate dal Pretore. La scelta consapevole del rimedio giuridico errato esclude l'applicazione dell'art. 52 cpv. 2 CPC. Ne segue che l'appello va di conseguenza dichiarato irricevibile. Il tutto senza trascurare che gli interessati non sostanziano alcuna censura d'arbitrio limitandosi a una motivazione puramente appellatoria.

  1. L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale.

  2. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AP1 e AP2 (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va moderata in funzione della circostanza che la decisione attua­le si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG). Non si pone problema di ripetibili, AO1 e AO2 non essendo stati chiamati a formulare osservazioni.

  3. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricor­so in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore, la protezione della personalità – salvo casi estranei alla fattispecie – non essendo una controversia patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii). Contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

  1. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico di AP1 e AP2.

  2. Notificazione a:

– avv. PA1, M______; – avv. PA2, L______.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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