Incarto n. 11.2025.82
Lugano 22 settembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici e della giudice:
Giani, presidente, Giamboni e Jaques
cancelliera:
Bucci
sedente per statuire nella causa CA.2025.24 (ricusazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 26 giugno 2025 da
AP1, M______
contro il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
Luca LOSA
nell'ambito della medesima causa (protezione dell'unione coniu-gale: provvedimenti cautelari) da lui promossa con istanza del 7 maggio 2025 nei confronti di
AO4, nata AO2, o______ in Te______ (patrocinata dall'avv. PA1, Lo____)
così come nelle cause SO.2025.297 e SO.2025.424 (ricusazione) della medesima Pretura promosse dallo stesso AP1 il 24 marzo e il 16 aprile 2025 contro
il Pretore della giurisdizione di Locarno Città
Marco AGUSTONI
e contro il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città
Luisa DELMUé
nell'ambito della causa SO.2024.500 (protezione dell'unione co-niugale) promossa con istanza del 15 luglio 2024 dalla medesima AO4 contro AP1;
giudicando sul reclamo (“appello”) del 20 luglio 2025 presentato da AP1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 luglio 2025;
Ritenuto
in fatto: A. Il 15 luglio 2024 AO4 nata AO2 (1985) si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare e inaudita parte – l'autorizzazione a vivere separata dal marito AP1 (1964), l'attribuzione dell'abitazione coniugale di M______, l'affidamento delle figlie I______ (nata il 18 novembre 2008) e J______ (nata il 30 gennaio 2015), riservato il diritto di visita paterno, un contributo alimentare di fr. 2610.– mensili per sé e uno indeterminato per le figlie, sollecitando inoltre dal marito una provvigione ad litem di fr. 5000.– o l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Il 17 luglio 2024 il Pretore ha citato le parti per il contraddittorio cautelare e per la discussione dell'istanza a tutela dell'unione coniugale del 29 agosto 2024. In un memoriale spontaneo del 20 agosto 2024 il convenuto ha, in particolare, rivendicato l'attribuzione dell'abitazione coniugale, l'affidamento delle figlie e un contributo alimentare per loro di complessivi fr. 2200.– mensili, chiedendo inoltre, in via supercautelare, di ritirare i passaporti delle figlie, di ordinare alla moglie di togliere dal profilo WhatsApp la foto della figlia J______ e di vietarle di parlare alle figlie della separazione coniugale.
B. Nel medesimo atto, egli ha postulato la ricusazione “della Giustizia Svizzera”, in via subordinata “della giustizia del Canton Ticino” e in via ancor più subordinata “delle Preture di Locarno, Bellinzona, Vallemaggia e Mendrisio”. Con decisione del 6 settembre 2024 il Pretore ha dichiarato inammissibile l'istanza. Mediante sentenza del 21 novembre 2024 (inc. 13.2024.56) la terza Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto il reclamo presentato il 16 settembre 2024 da AP1 avverso la decisione pretorile. Un ricorso del 23 dicembre 2024 presentato dal ricusante è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza del 22 gennaio 2025 (inc. 5A_893/2024).
C. Ripristinata la litispendenza di primo grado, l'11 febbraio 2025 il Pretore ha nuovamente citato le parti per il contraddittorio cautelare e la discussione dell'istanza a tutela dell'unione coniugale del 26 marzo 2025. Con istanza del 20 marzo 2025 AP1 ha chiesto l'adozione di misure superprovvisionali, domanda respinta dal Pretore con decreto del 24 marzo 2025. Quello stesso 20 marzo 2025 il marito ha nuovamente postulato la ricusazione del Pretore. Nelle sue osservazioni del 26 marzo 2025 quest'ultimo si è rimesso al giudizio del Pretore viciniore (inc. SO.2025.297). Il 16 aprile 2025 AP1 ha chiesto anche di ricusare la Pretore aggiunta della giurisdizione di Locarno Città, la quale in un memoriale del 22 aprile 2025 si è anch'essa rimessa al giudizio del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna (inc. SO.2025.424). In successivi memoriali spontanei nelle due procedure l'istante ha riaffermato le sue domande. Nel frattempo, il 18 aprile 2025, la Pretore aggiunta ha sospeso la procedura a tutela dell'unione coniugale.
D. Con istanza del 7 maggio 2025 AP1 ha nuovamente sollecitato l'adozione di misure superprovvisionali. Il 9 maggio seguente, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, richiamate le ricuse formulate dall'interessato, ha deciso di trattare la domanda e ha assegnato ad AP1 un termine di 10 giorni per “indicare quali siano le richieste supercautelari che servono per proteggere le minori di cui chiede l'adozione con relativa motivazione”. In un memoriale del 13 maggio 2025 il marito ha precisato le sue richieste.
E. L'11 giugno 2025 AO4 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere, in via supercautelare, l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione di un'autovettura intestata a una società del marito, l'affidamento delle figlie, riservato il diritto di visita paterno, un contributo alimentare di fr. 2925.– mensili per sé e uno di fr. 915.– mensili per ogni figlia, aumentato da settembre 2025 a fr. 1198.– mensili per I______ e a fr. 1115.– mensili per J______, oltre al pagamento dei premi della cassa malati della famiglia e dell'abbonamento telefonico per le figlie. Con disposizione ordinatoria processuale del 20 giugno 2025 il Pretore ha convocato le parti al contraddittorio del 30 giugno seguente. Nel mentre, il 25 giugno 2025, il Pretore ha sentito l______ e J______. Il 26 giugno 2025 AP1 ha postulato anche la ricusa del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna.
F. Statuendo con decisione dell'11 luglio 2025, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto l'istanza di ricusazione nei suoi confronti. Non sono state riscosse spese processuali.
G. Contro la decisione appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo (“appello”) del 20 luglio 2025 in cui chiede, in sintesi, di accogliere la sua domanda di ricusazione. Invitato a esprimersi sul reclamo, il Pretore ha comunicato il 22 agosto 2025 di rinunciare a presentare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni sulla ricusazione dei Pretori o dei Pretori aggiunti sono impugnabili con reclamo (art. 50 cpv. 2 e 319 lett. b n. 1 CPC). Fino al 31 dicembre 2024 la procedura applicabile era quella sommaria (DTF 145 III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c consid. 2), mentre dal 1° gennaio 2025 tale non parrebbe più essere il caso a seguito della soppressione dell'avverbio “segnatamente” nella formulazione degli art. 249 - 251a CPC e l'assenza di regolamentazione specifica sul tipo di procedura nel capitolo sulla ricusazione (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 3ª edizione, n. 12 ad art. 50). In realtà sapere quale procedura sia applicabile nel caso specifico può tuttavia rimanere indeciso,
l'esito del giudizio odierno non dipendendo da quel quesito. Infatti il termine di ricorso rimane in ogni modo di dieci giorni dalla notifica della decisione (art. 319 lett. b n. 1 e 321 cpv. 2 CPC; Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 50). Competente per materia a giudicare un reclamo su domande di ricusazione in controversie del diritto della famiglia è la prima Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. a n. 2 con rinvio al n. 1 LOG). Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta all'istante il 17 luglio 2025. Introdotto il 20 luglio seguente, il memoriale in rassegna, da trattare come reclamo, è quindi ricevibile.
Il 25 agosto 2025 AP1 ha introdotto un memoriale denominato “Comunicazione odierna di AO4 – Elementi nuovi” in cui allega nuove prove e nuovi fatti. Se non che in una procedura di reclamo l'allegazione di fatti nuovi e la produzione di nuovi mezzi di prova non è ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC; DTF 138 I 5 consid. 2.4). I fatti e i documenti in questione non sono pertanto ricevibili ai fini del giudizio. Analoga conclusione vale per i nuovi fatti e i nuovi documenti addotti nel reclamo. Per il resto, i fascicoli di prima sede delle procedure tra le parti richiamate dall'appellante sono già stati trasmessi d'ufficio alla Camera.
Nella fattispecie il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha deciso sulla propria ricusazione ritenendola “del tutto infondata” poiché l'istante non poteva rimproverargli di essere prevenuto per avere sentito le figlie. A suo avviso, egli ha compiuto un atto istruttorio utile per la decisione cautelare “che è chiamato a prendere e che è prescritto imperativamente dalla legge (art. 298 CPC)”.
AP1 rimprovera sostanzialmente al Pretore Luca LOSA di avere sentito le figlie malgrado la sua opposizione e senza che ne fosse a conoscenza poiché la convocazione all'incontro è stata da lui ritirata dopo l'audizione. Ciò, a suo parere, costituisce un “fare illecito” anche perché la figlia I______ è seguita dal servizio medico-psicologico e il suo stato di salute è “tutt'altro che buono”, tant'è che egli aveva chiesto di sentire prima lo psicologo A______ B______. Per il reclamante, invece, il Pretore “è entrato a gamba tesa, rispettivamente come un elefante in una vetreria” abusando del suo ruolo, ovvero di persona al di sopra delle parti. Per di più, egli soggiunge, il Pretore ha “ingiustamente tentato di sanare il rapimento delle figlie … che la madre ha portato con sé a T______ senza nessuna autorizzazione ufficiale”. A suo avviso, poi, per decidere la ricusa andrebbero poste al Pretore tutta una serie di domande in merito allo svolgimento dell'audizione delle figlie. L'istante ricorda altresì che nel lasciare l'abitazione coniugale la moglie ha asportato diversi beni, di cui chiederà la restituzione. Egli si chiede poi perché la procedura cautelare sia seguita dal Pretore viciniore benché questi sia stato unicamente chiamato a decidere la ricusa dei magistrati della Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Infine, AP1 dichiara di essere “ben disponibile” a trovare un accordo con la moglie per porre fine al matrimonio, elencandone gli estremi.
Gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU danno al cittadino il diritto di essere giudicato da un giudice indipendente e imparziale. L'art. 47 cpv. 1 CPC enumera specifici motivi di ricusazione alle lettere a-e, mentre alla lettera f la impone a chi, per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1). La ricusa riveste un carattere eccezionale. Dal profilo oggettivo occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e si pone l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Simili circostanze possono riscontrarsi in un determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo assunto per aspetti di natura funzionale od organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (sentenza del Tribunale federale 4A_62/2025 del 22 aprile 2025 consid. 2.2.2 con rinvii), dovendosi garantire che il processo rimanga aperto nell'ottica di tutte le parti (DTF 149 I 18 consid. 5.3.2).
a) Nella fattispecie, come si è detto, AP1 fonda la domanda di ricusa sostanzialmente sul fatto che il Pretore Luca LOSA ha sentito le figlie senza il suo accordo e senza il necessario tatto, e di avere “pilotato” l'audizione per far dir loro “che vogliono stare con la madre e poter visitare il padre nei fine settimana”. Premesso che il reclamante non contesta il fatto che il Pretore ricusato possa respingere la propria ricusa quando la domanda è manifestamente infondata (sentenza del Tribunale federale 7B_259/2023 del 20 gennaio 2025 consid. 1.2 con rinvii), l'interessato pare disconoscere che atti procedurali, giusti o sbagliati che siano, ed errori di procedura o di apprezzamento di un magistrato non sono di per sé suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del magistrato; essi vanno di principio contestati con i mezzi di impugnazione. Soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti, che costituiscono violazioni gravi dei doveri dei magistrati, possono giustificare il sospetto di parzialità (DTF 143 IV 74 consid. 3.2).
b) Nel caso in esame, controverso nella procedura a protezione dell'unione coniugale è, anche, l'affidamento delle figlie I______ e J______. Ora, nelle procedure di diritto matrimoniale i figli, di regola dai sei anni, sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la loro età o altri gravi motivi vi si oppongano (art. 298 cpv. 1 CPC). Il giudice deve disporre l'audizione del figlio di propria iniziativa, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC; DTF 146 III 207 consid. 3.3.2). Dall'ascolto del figlio si può prescindere quindi solo per “età o altri motivi graviˮ che vanno esaminati di caso in caso secondo equità (art. 4 CC), alla luce del bene del minorenne (DTF 131 III 555 consid. 1.3). Il mero fatto che i genitori si oppongono all'audizione non costituisce un grave motivo per rinunciarvi (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 3, 3ª edizione, n. 10 ad art. 298; Helle in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 23 ad art. 298 CPC). La mancata audizione del figlio può, per altro, comportare l'annullamento della relativa decisione e il rinvio degli atti della causa al giudice di primo grado affinché vi provveda (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 298). Alla luce di tali principi, perché la decisione del Pretore di sentire le figlie trascenderebbe in prevenzione verso l'istante è difficile immaginare.
c) Non si trascura che, per gravi motivi, il giudice possa rinunciare all'audizione ove questa esponga il figlio a ritorsioni da parte dell'uno o dell'altro genitore oppure in presenza di un grave conflitto di lealtà o ancora se vi sia il rischio di compromettere la salute psichica o fisica del minore (DTF 131 III 558 consid. 1.3.1; v. anche Michel/Bruttin in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 32 ad art. 298). L'opzione rientra ad ogni modo nell'ampio potere di apprezzamento che compete al giudice in casi del genere (sentenza del Tribunale federale 5A_983/2019 del 13 novembre 2020 consid. 5.1). Una volta di più non è dato di vedere perché l'agire del Pretore tradirebbe prevenzione verso il reclamante.
d) Relativamente al fatto che il reclamante sia venuto a conoscenza dell'audizione solo in un secondo tempo, per quanto ciò possa avere contrariato l'interessato, non si scorge alcuna condotta del Pretore tale da far sorgere dubbi sulla sua parzialità. La brevità del termine, per altro, era dettata dall'urgenza di regolare provvisoriamente lo statuto delle figlie, visto anche il trasloco della madre da M______ a Te______. Si volesse anche ritenere che il Pretore avrebbe dovuto emanare una disposizione ordinatoria processuale motivata sull'audizione delle figlie suscettibile di reclamo (cfr. Trezzini, op. cit., n. 40 e 43 ad art. 298; Jeandin in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 16 ad art. 298), l'omissione non permette per ciò solo di ravvisare parzialità, tanto meno nei confronti del reclamante. Per il resto, i figli sono sentiti dal giudice senza la presenza dei genitori o di loro rappresentanti, e di regola separatamente (Michel/ Bruttin, op. cit., n. 44 segg. ad art. 298), mentre l'impiego di registrazioni è vietato (Müller in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. I, 3ª edizione, n. 13 ad art. 141b).
e) Né, contrariamente all'opinione del reclamante, il Pretore ha sanato un “rapimento”, nessuna decisione in merito essendo stata presa al riguardo. Dagli atti, poi, risulta unicamente che le figlie sono state invitate all'audizione per il tramite della madre con cui esse vivevano. Per il resto, i timori del reclamante circa l'esito dell'affidamento delle minori si esauriscono in un processo alle intenzioni. Egli si limita a supposizioni senza tuttavia addurre circostanze concrete idonee a fondare il dubbio di parzialità o a suffragare apparenza di preconcetto e quindi a mettere seriamente in dubbio l'equanimità del magistrato ricusato.
f) Quanto al fatto che la procedura cautelare sia istruita dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna e non da quello della giurisdizione di Locarno Città, si conviene che, di per sé, la procedura di ricusa non impedisce al magistrato ricusato di continuare a esercitare le sue funzioni nel procedimento, in caso di accoglimento dell'istanza il ricusante potendo chiedere l'annullamento degli atti ufficiali che il magistrato ricusato ha compiuto o ai quali ha partecipato (art. 51 cpv. 1 CPC). Sta di fatto che un'istanza di ricusazione contiene implicitamente la richiesta che il giudice ricusato non compia più ulteriori atti processuali o che eventuali futuri atti processuali siano rinnovati in caso di accoglimento della richiesta di ricusazione (sentenza del Tribunale federale 5A_387/2024 del 9 settembre 2024 consid. 3.2.2.2 con rinvio; v. anche Diggelmann in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. I, op. cit., n. 8 ad art. 51). Precisato ciò, se il Pretore e il Pretore aggiunto sono entrambi impediti, la causa è devoluta alla Pretura viciniore (art. 36 cpv. 2 LOG), la quale per Locarno Città è quella di Locarno Campagna (art. 36 cpv. 3 lett. c LOG). Sotto questo profilo nessun rimprovero può quindi essere mosso al Pretore Luca LOSA, tanto più che il reclamante non ha reagito alle disposizioni ordinatorie processuali del 9 maggio e dell'11 giugno 2025 con cui la Segretaria assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Città ha trasmesso al Pretore viciniore le istanze supercautelari delle parti del 7 maggio e dell'11 giugno 2025 (nella cartella “atti diversi” nell'inc. CA.2025.24).
Per quel che è degli avvenimenti successivi al trasloco, dei comportamenti della moglie e dei termini di un'eventuale convenzione sugli effetti del divorzio, si tratta di temi che esulano manifestamente dalla cognizione delle autorità preposte a decidere una ricusazione di un magistrato. Quanto alle asserite manchevolezze del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città, esse sono avulse dalla procedura in esame, che riguarda unicamente il Pretore della giurisdizione di Locano Campagna. Al riguardo non occorre pertanto dilungarsi.
Se ne conclude che non ravvisandosi alcun motivo di ricusazione, la decisione del Pretore resiste alla critica. Ne segue che il reclamo non può trovare ascolto. Che l'istante abbia perso fiducia nella giustizia in procedure pregresse è possibile. Ciò non basta tuttavia per ritenere che nella fattispecie i Pretori ricusati siano inidonei a statuire con sufficiente distacco nella procedura che coinvolge il reclamante. Questi va esortato a non interpretare come un atto di prevenzione o di personale ostilità ogni decisione giudiziaria che non risponda alle sue prospettive d'azione o di difesa. È notorio che una procedura di stato combattuta crei situazioni suscettibili di acuire contrasti personali e di provocare lacerazioni familiari. A nulla giova, nondimeno, riversare sul giudice le amarezze dovute alle personali traversie sofferte. Al contrario: in tal modo si rischia proprio di minare una serena e distaccata conduzione del processo anche da parte del Pretore.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone inoltre problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione sulla ricusazione di un magistrato, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_95/2024 del 25 marzo 2025 consid. 1.1). In concreto, un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore litigioso, essendo contesa anche la custodia dei figli.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico del reclamante.
Notificazione a:
– AP1, M______; – Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna.
Comunicazione a:
– avv. PA1, Locarno;
– Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
– Pretore aggiunta della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).