Incarto n. 11.2025.45
Lugano 1° settembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Giamboni e Jaques
cancelliera:
Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2023.51 (divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 31 ottobre 2023 da
AO1, M______ (patrocinata dall'avv. PA1, T______)
contro
AP1, Ma______,
giudicando sul reclamo (“appello”) del 6 maggio 2025 presentato da AP1 nei confronti della decisione con cui il Pretore ha respinto il 25 aprile 2025 una sua istanza del 15 marzo 2025 volta alla ricusazione del perito giudiziario;
Ritenuto
in fatto: A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza emessa il 12 dicembre 2023 da questa Camera (inc. 11.2022.126). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che con decisione del 17 agosto 2022 a modifica di misure protettrici il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, anche sulla scorta di una perizia sulle capacità parentali dei coniugi della psicologa e psicoterapeuta M______ A______ G______ V______, ha affidato K______, nato il __ __ 2016, e A______, nato il _ __ 2018 alla custodia esclusiva della madre AO1 (1979), con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, e ha disciplinato il diritto di visita del padre AP1 (1977), ha istituito una curatela educativa in favore dei figli, ha ordinato una presa a carico psicologica dei bambini e ha obbligato il padre a versare dal 1° marzo 2023 un contributo alimentare di fr. 640.– mensili per K______ e uno di fr. 490.– mensili per A______, assegni familiari non compresi (inc. SO.2021.429). In parziale accoglimento di un appello presentato il 26 agosto 2022 da AP1 con sentenza del 12 dicembre 2023 da questa Camera ha riattribuito l'autorità parentale congiunta ai genitori.
B. Nel frattempo, il 31 ottobre 2023, AO1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord sollecitando l'affidamento a sé dei figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno), la conferma della curatela educativa in favore dei figli e l'obbligo per AP1 di versare un contributo alimentare di almeno fr. 500.– mensili per K______, assegni familiari non compresi, aumentati dal 10° compleanno a fr. 700.– mensili, oltre un contributo alimentare di almeno fr. 300.– mensili per A______, assegni familiari non compresi, aumentati dal 10° compleanno a fr. 500.– mensili. Nella sua risposta del 29 luglio 2024 AP1 ha rivendicato l'affidamento a sé dei figli (riservato il diritto di visita materno) con esercizio in comune dell'autorità parentale e l'obbligo per AO1 di versare un contributo alimentare di fr. 100.– mensili per ogni figlio. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le rispettive domande.
C. Alle prime arringhe del 19 novembre 2024 l'attrice ha postulato, in particolare, l'assunzione di una perizia sulle capacità genitoriali mentre il convenuto ne ha sollecitato una psichiatrica sulle parti con la nomina di uno psichiatra specializzato in ‟sistemi famigliariˮ. Il 2 dicembre 2024 il Pretore ha incaricato la psicologa e psicoterapeuta O______ T______ R______, di L______, di rilasciare una valutazione sulle capacità genitoriali e una valutazione psicoaffettiva dei due minori. Un reclamo di AP1 volto a ottenere l'annullamento di tale designazione e la nomina quale perito di una persona munita del titolo di medico psichiatra FMH o di altro titolo equivalente è stato respinto dalla terza Camera civile del Tribunale di appello con sentenza del 5 febbraio 2025 (inc. 13.2024.79).
D. Con istanza del 15 marzo 2025 AP1 ha postulato la ricusazione della perita O______ T______ R______. Nelle sue osservazioni del 28 marzo 2025 AO1 ha concluso per la reiezione dell'istanza sollecitando la concessione del gratuito patrocinio. In un memoriale del 31 marzo 2025 O______ T______ R______ ha avversato anch'essa l'istanza. Nella replica spontanea del 3 aprile 2025 AP1 ha riaffermato il suo punto di vista. Statuendo con decisione del 25 aprile 2025, il Pretore ha respinto l'istanza di ricusazione. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla moglie fr. 100.– per ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo (“appello”) del 6 maggio 2025 in cui chiede di accogliere la sua domanda di ricusazione. Non sono state chieste osservazioni.
F. Nel frattempo, con decisione del 10 aprile 2025, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha respinto l'istanza di ricusazione del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord (SO.2025.208). Un reclamo presentato il 15 aprile 2025 da AP1 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera con decisione del 12 giugno 2025 (inc. 11.2025.34). Un ricorso in materia civile presentato da AP1 contro tale decisione è tuttora pendente al Tribunale federale (inc. 5A_579/2025).
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui un Pretore (o un Pretore aggiunto) statuisce sulla ricusa di un ausiliario del tribunale, compreso un perito giudiziario, è impugnabile mediante reclamo (art. 50 cpv. 2 combinato con l'art. 183 cpv. 2 CPC). Fino al 31 dicembre 2024 la procedura applicabile era quella sommaria (DTF 145 III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c consid. 2), mentre dal 1° gennaio 2025 tale non parrebbe più essere il caso (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 3ª edizione, n. 12 ad art. 50). In realtà sapere quale procedura sia applicabile nel caso specifico può rimanere indeciso, il diritto di essere sentito delle parti interessate essendo stato garantito (cfr. Diggelmann in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 50). Quanto al termine di ricorso, esso rimane in ogni modo di dieci giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC; cfr. Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 50). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'istante al più presto il 26 aprile 2025. Inoltrato il 6 maggio 2025 (data della raccomandata, agli atti), il memoriale in questione, che deve essere trattato alla stregua di un reclamo, è pertanto tempestivo. Competente per materia a giudicare un reclamo su domande di ricusa in controversie del diritto della famiglia è la prima Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. a n. 2 con rinvio al n. 1 LOG).
Al reclamo AP1 allega una sua lettera alla Corte dei reclami penali del 30 aprile 2025, una perizia a tutela dei minori del prof. dott. M______ V______, un parere tecnico della dott. A______ Q______ del 1° novembre 2022 sulla perizia rilasciata della psicologa M______ A______ G______ V______ nelle misure protettrici. In una procedura di reclamo, salvo casi estranei alla fattispecie, l'allegazione di fatti nuovi e la produzione di nuovi mezzi di prova non è ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC; DTF 138 I 5 consid. 2.4). I documenti in questione non sono pertanto ricevibili ai fini del giudizio. Quanto al richiamo degli incarti di questa Camera, i procedimenti svoltisi davanti a un determinato tribunale sono notori per il tribunale stesso (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 3).
Dal profilo formale AP1 deplora anzitutto che la decisione di ricusa della perita sia stata presa dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord benché nei confronti di quel magistrato sia pendente una domanda di ricusazione. Egli lamenta così una violazione della garanzia d'imparzialità prevista all'art. 30 Cost. e 6 CEDU. Se non che, una procedura di ricusa non impedisce al magistrato ricusato di continuare a esercitare le sue funzioni nel procedimento poiché in caso di accoglimento dell'istanza il ricusante potrà chiedere l'annullamento degli atti ufficiali compiuti dal magistrato ricusato o ai quali ha partecipato (art. 51 cpv. 1 CPC; Wullschleger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Lötscher/Leuenberger/Seiler [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Art. 1-218 ZPO, 4ª edizione, n. 12b ad art. 49). Inoltre, qualora la decisione con cui è stata respinta la domanda di ricusa è impugnata con reclamo davanti all'autorità giudiziaria superiore, il giudice ricusato può nondimeno continuare a partecipare al procedimento, salvo – circostanza estranea alla fattispecie – non sia eccezionalmente disposta una sua ricusazione provvisoria come misura cautelare in applicazione dell'art. 325 cpv. 2 terza frase CPC (Wullschleger, op, cit., n. 19 ad. art. 50; Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 50). Né una tale misura è stata richiesta al Tribunale federale nell'ambito del ricorso avverso la decisione di questa Camera. In tali circostanze non si riscontra alcun diniego di giustizia formale da parte del Pretore.
Sempre dal profilo formale, il reclamante lamenta una carenza di motivazione della decisione impugnata, rimproverando al primo giudice di non avere spiegato la scelta di nominare O______ T______ R______ “senza confronto con altri profili o menzione del contesto relazionaleˮ. In realtà così come formulata, una doglianza del genere è estranea alla procedura di ricusazione per sospetta parzialità del giudice. Essa andava semmai sollevata nel reclamo contro la disposizione ordinatoria processuale del 2 dicembre 2024 con cui il Pretore ha incaricato la psicologa O______ T______ R______ di procedere a una valutazione sulle capacità genitoriali, ciò che del resto risulta essere stato il caso (III CCA, sentenza inc. 13.2024.79 del 5 febbraio 2025 consid. 4.2). Al proposito non occorre quindi dilungarsi.
Nella decisione impugnata il Pretore, dopo avere ricordato che alla ricusazione del perito si applicano per analogia i motivi previsti all'art. 47 CPC, ha preso atto che l'istante fonda la ricusa sul fatto che la perita O______ T______ R______ sarebbe legata alla precedente esperta M______ A______ G______ V______ poiché entrambe sono membre del comitato della Società Ticinese di Ricerca e Psicoterapia Sistemica (STIRPS), comitato composto di sole sei persone. A suo parere, analogamente al caso di vicinanza di un perito con la parte, non si può escludere che, a determinate condizioni, la prossimità di un perito con un precedente esperto possa fondare una ricusazione. Se non che, per il Pretore, nel caso concreto, l'appartenenza comune a un'associazione non costituisce, di principio, un motivo di ricusazione, “determinante essendo il rapporto di subordinazione”.
Il Pretore ha così accertato che O______ T______ R______ è cassiera del comitato dell'associazione, di cui M______ A______ G______ V______ era membro fino al febbraio 2025, e che dai suoi statuti si evince come l'associazione sia apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro ma con mere finalità scientifiche e formative. Per il primo giudice difettano quindi vincoli di natura professionale, economica o altro che possano determinare un rapporto di subordinazione, di dipendenza, anche indiretta, o altro rapporto o legame che denoti un potenziale obbligo o pressione della perita nel tutelare M______ A______ G______ V______ e le conclusioni del suo referto del giugno 2022. Inoltre, egli epiloga, le procedure sono differenti e trattano di periodi diversi. Donde in definitiva l'assenza di motivi per pronunciare la ricusazione della perita.
Egli ritiene inoltre che il procedimento penale da lui promosso nei confronti di M______ A______ G______ V______ per falsa perizia rafforza l'impressione di parzialità e di un oggettivo conflitto di
interessi proprio perché la perita designata dovrà esaminare il referto della collega. E ciò a maggior ragione ove si pensi che l'attuale assetto della custodia parentale poggia in modo preponderante sulla perizia della precedente perita. Il reclamante considera “approssimativo” l'apprezzamento del Pretore di escludere la parvenza di prevenzione solo per l'assenza di subordinazione, tanto più trattandosi di ambiti che interessano dei minori. A suo parere, poi, la perita sarà chiamata a esaminare gli stessi fatti della collega e procederà a interpretazioni che risultano già viziate dal referto precedente ciò che “non potrà che portare a legittimare, indirettamente, la prima perizia”. Tale procedere è tuttavia incompatibile con l'imparzialità e autonomia che un perito deve garantire. Egli ritiene infine che le dimissioni di M______ A______ G______ V______ dall'associazione menzionata “proprio nel periodo delle sue contestazioni” sono sospette e alimentano i timori di un conflitto d'interessi.
Statuendo su reclamo, questa Camera è vincolata ai fatti accertati dal Pretore, a meno ch'essi risultino manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC). In concreto, non è controverso che nell'ambito di una procedura di modifica di misure a tutela dell'unione coniugale davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, la psicologa M______ A______ G______ V______ ha rilasciato il 9 giugno 2022 una perizia sulle capacità genitoriali e sulle condizioni psicoaffettive dei minori, che anche sulla scorta di tale referto con decisione del 17 agosto 2022 quel Pretore ha affidato K______ e A______, fino ad allora sottoposti alla custodia alternata dei genitori, alla sola madre, che il 14 settembre 2022 AP1 ha denunciato penalmente M______ A______ G______ V______ per falsa perizia, che nell'ambito della procedura di divorzio il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha incaricato il 2 dicembre 2024 la psicologa O______ T______ R______ di rilasciare una valutazione sulle capacità genitoriali e una valutazione psicoaffettiva dei due minori, che un reclamo di AP1 volto a ottenere l'annullamento di tale designazione e la nomina quale perito di una persona munita del titolo di medico psichiatra FMH o di altro titolo equivalente è stato respinto dalla terza Camera civile del Tribunale di appello con sentenza del 5 febbraio 2025 e che fino al febbraio del 2025 le psicologhe O______ T______ R______ e M______ A______ G______ V______ hanno fatto parte del comitato dell'associazione “Società Ticinese di Ricerca e Psicoterapia Sistemica”. Si pone quindi la questione di sapere se, come teme il ricusante, sussista un conflitto di interessi che mina il rapporto di fiducia della perita con uno dei due peritandi.
Ora, le parti hanno diritto a un perito indipendente, neutrale e imparziale (Weibel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Lötscher/Leuenberger/Seiler [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Art. 1-218 ZPO, op. cit., n. 19 ad art. 183). Esse possono pertanto esigere la ricusazione di un perito la cui situazione o il cui comportamento siano di natura tale da far nascere dubbi sulla sua imparzialità. Una prevenzione dev'essere ammessa in presenza di elementi che possano oggettivamente suscitare dei dubbi sull'obbiettività del perito. Una ricusa non si impone solo qualora sia accertata un'effettiva prevenzione, poiché una predisposizione interna del perito può difficilmente essere provata. Le impressioni soggettive di una parte non sono però decisive. Occorre che, secondo un apprezzamento oggettivo, le circostanze creino un'apparenza oggettiva di prevenzione e facciano temere un'attività parziale (sentenza del Tribunale federale 4A_645/2024 del 10 marzo 2025 consid. 3.1 con rinvii; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2022.51 del 23 maggio 2022 consid. 4).
Per contro, motivi di natura materiale non mettono direttamente in dubbio l'imparzialità del perito ma riguardano piuttosto la qualità del rapporto che potrebbe dover elaborare, il valore probatorio di questo rapporto, tenuto segnatamente conto del campo di specializzazione dell'esperto e delle sue competenze, così come il rischio che la perizia venga allestita in modo lacunoso o in un senso diverso da quello previsto dalla persona peritata. Occorre quindi distinguere fra la parvenza oggettiva di prevenzione e l'eventuale esistenza di lacune contenutistiche della perizia, che sono di principio da risolvere mediante complemento o delucidazione (oppure ancora, quale ultima ratio, con la nomina di un nuovo perito) in virtù degli art. 187 cpv. 4 e 188 cpv. 2 CPC, ricordato altresì che il giudice, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove (art. 157 CPC), dovrà valutare la concludenza della perizia e tener conto di eventuali vizi o contraddittorietà (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_352/2017 del 31 gennaio 2018 consid. 4.2.5 con rinvii).
Data la notevole importanza della perizia sulle capacità genitoriali nella decisione di affidamento di figli, nell'esame della neutralità del perito occorre essere particolarmente rigorosi, giacché le sue conclusioni sono sovente determinanti per l'esito della procedura (cfr. analogamente per le perizie mediche nell'ambito delle assicurazioni sociali: DTF 148 V 231 consid. 3.4; v. anche Weibel, op. cit., n. 18 ad art. 183). Qualora l'apparenza di parzialità è invocata non in relazione al comportamento processuale del perito ma per la sua generica conoscenza o prossimità con una parte, una ricusazione è ammessa con grande prudenza. L'appartenenza comune a un'istituzione pubblica o privata, a un club (Rotary, Lions Club, ecc.), a un istituto, a un'associazione professionale, a un partito politico o a una comunità religiosa non costituisce di per sé una base per una prevenzione. In caso contrario si correrebbe il rischio di non trovare alcun esperto (DTF 125 II 545 consid. 4b; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_155/2021 del 30 settembre 2021 consid. 5.2 con rinvii in: RSPC 2022 pag. 6).
Allo stesso modo, il fatto per un perito di lavorare nello stesso istituto di un collega di cui deve valutare un'opinione non giustifica di per sé sospetti di parzialità (DTF 125 II 545 consid. 4b). Un perito, poi, non è necessariamente prevenuto perché si allinea a una certa scuola di pensiero o a un certo metodo scientifico, anche se quella scuola o quel metodo sono controversi e potrebbero incidere sul risultato della perizia. Le concezioni scientifiche del perito non devono tuttavia proteggere esclusivamente il punto di vista di una delle parti e dare l'impressione che l'esito del processo non sia più aperto (sentenza del Tribunale federale 4A_155/2021 del 30 settembre 2021 consid. 5.2 con rinvii in: RSPC 2022 pag. 6).
Nella fattispecie, nemmeno è dato di vedere quale influsso possa avere sulla perita la denuncia penale introdotta da AP1 nei confronti della precedente specialista. Per tacere del fatto che di per sé nemmeno una denuncia penale presentata da una parte nei confronti del giudice (o del perito) per l'esercizio della sua funzione giudiziaria sarebbe sufficiente a giustificare la ricusa, l'avversione dovendo per altro essere quella del magistrato (o del perito) verso la parte e non viceversa (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2022 del 7 settembre 2022 consid. 2.1; v. anche RtiD I-2014 n. 30 pag. 139), in concreto nulla lascia supporre che O______ T______ R______ patisca personalmente le vicissitudini di M______ A______ G______ V______ o che a causa di tale procedimento essa nutra avversione nei confronti del reclamante.
In ogni caso, la perita non deve pronunciarsi sul precedente referto ma, visti i recenti sviluppi evocati dal reclamante nella procedura d'appello contro il decreto cautelare emanato dal Pretore il 9 settembre 2024 (inc. 11.2024.118 noto alla Camera), essa sarà verosimilmente chiamata a rilasciare le sue valutazioni sulla base di nuove circostanze di fatto. Nulla induce a dubitare che l'interessata, anche se ha avuto accesso alla precedente perizia, non sia in grado di mantenere la necessaria distanza professionale e stendere la sua valutazione in modo neutrale e oggettivo, ma che si lasci influenzare dalle conclusioni della collega perdendo così lo spirito critico e l'indipendenza di giudizio che nella sua qualità di ausiliario della giustizia essa deve garantire. In ultima analisi le argomentazioni del reclamante non permettono di concludere che sussistano, dal profilo oggettivo, circostanze concrete atte a suscitare un timore di parzialità, anche soltanto apparente, della perita O______ T______ R______. In simili circostanze la decisione del Pretore resiste alla critica. Se ne conclude che, infondato, il reclamo vede la sua sorte segnata.
Nel suo reclamo AP1 chiede altresì di sospendere con effetto immediato tutte le misure fondate sulla perizia di M______ A______ G______ V______, di affidargli i figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale e di obbligare AO1 a versargli un contributo alimentare per i figli di fr. 100.– mensili ciascuno, oltre agli assegni familiari. Le richieste esulano manifestante dalle competenze del giudice della ricusa. A ciò sono preposte le giurisdizioni di ricorso. Al proposito non occorre pertanto dilungarsi.
AP1 sostiene infine che la conferma della perita in pendenza di procedura di ricusazione viola il principio di prudenza e compromette l'interesse dei minori. La doglianza non appare di immediata comprensione ove appena si pensi che l'esperta non ha ancora iniziato a svolgere l'incarico assegnatole. Ad ogni modo, l'interesse dei figli consiste, semmai, nell'accelerare nelle indagini promosse dal Pretore volte ad accertare le capacità genitoriali, le condizioni psicofisiche dei minori e la regolamentazione da adottare in tema di relazione tra i genitori e i figli (affido esclusivo, affido alternato, eventuali diritti di visita) nel rispetto del bene dei figli.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone inoltre problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato trasmesso per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione sulla ricusazione, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_95/2024 del 25 marzo 2025 consid. 1.1). In concreto un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile inoltre senza riguardo a questioni di valore litigioso, essendo contesa anche la custodia dei figli.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.
Notificazione a:
– AP1, Ma______; – avv. PA1, T______; – O______ T______ R______, L______.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).