Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2025.101
Entscheidungsdatum
29.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarti n. 11.2025.101 11.2025.104

Lugano 29 settembre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici e della giudice:

Giani, presidente, Giamboni e Jaques

cancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2022.144 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 22 settembre 2022 da

AP1, C______ (patrocinata dall'avv. PA1, B______)

contro

AO1, M______ (patrocinato dall'avv. PA2, L______),

giudicando sull'appello del 1° settembre 2025 presentato da AP1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 27 giugno 2025 (inc. 11.2025.101)

e sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante il 4 settembre 2025 (inc. 11.2025.104);

Ritenuto

in fatto: A. AO1 (1976) e AP1 (1976) si sono sposati il 9 dicembre 2011. La moglie era già madre di E______, nato il _ ___ 2005 da un precedente matrimonio. Dalle nuove nozze sono nati N______, il _ ___ 2012, ed Et______, il __ ____ 2018.

I coniugi si sono definitivamente separati nell'aprile del 2020, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di C______ per trasferirsi a M______.

B. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 27 luglio 2020 da AP1 con decreto cautelare del 31 marzo 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha, in particolare, affidato i figli alla madre, mantenendo l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita paterno in una giornata ogni due settimane con divieto di far incontrare i bambini con la nonna paterna, e ha obbligato AO1 a versare alla moglie dall'aprile del 2021 contributi alimentari di fr. 609.45 mensili per N______ e di fr. 914.15 mensili per Et______, assegni familiari non compresi (inc. SO.2020.788). Un appello del 19 aprile 2021 presentato da AO1 contro tale decreto cautelare è stato è stato respinto da questa Camera con sentenza del 30 settembre 2022 (inc. 11.2021.53).

C. Nel frattempo, il 17 settembre 2021 il Pretore aggiunto ha istituito una curatela educativa in favore di N______ ed Et______, mentre il 2 novembre 2021 l'Autorità regionale di protezione 15 ha nominato I______ B______ quale curatore educativo. Con decreto cautelare del 21 dicembre 2021 le relazioni personali tra il padre e la figlia N______ sono state sospese mentre quelle con il figlio Et______ sono state ridefinite il 21 febbraio 2022.

D. Con petizione del 22 settembre 2022, motivata il 30 gennaio 2023, AP1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore aggiunto (DM.2022.144). Nel corso della procedura, il 25 marzo 2025, essa ha segnalato al Pretore aggiunto che la nonna paterna aveva “colpito Et______ con uno scopettone” e ha chiesto l'immediata sospensione del diritto di visita paterno. Invitato a presentare osservazioni, in un memoriale del 4 aprile 2025 AO1 ha proposto di respingere l'istanza.

E. Statuendo con decisione del 27 giugno 2025 il Pretore aggiunto ha istituito in favore di Et______ una nuova curatela educativa per il tramite di un curatore professionista, definendone i compiti e invitando l'Autorità regionale di protezione 15 a designarlo, e ha mantenuto la curatela da parte di I______ B______, ridefinendone le mansioni. Egli ha poi stabilito che fino all'entrata in funzione del curatore professionale i diritti di visita verranno organizzati dall'attuale curatore educativo, ovvero “2-3 ore, ogni settima­na/dieci giorni circa, dove sarà lo stesso curatore a prendere in consegna Et______ presso il domicilio della madre e a portarlo dal papà (presso il suo domicilio o in altro luogo concordato, che verrà in ogni caso comunicato alla madre dal curatore) dove il diritto di visita avverrà con la supervisione dello stesso curatore in modo che quest'ultimo possa poi allestire un breve rapporto sul suo andamento all'indirizzo del giudice” e ha ordinato a AP1 di collaborare sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare.

F. Contro la decisione appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 1°settembre 2018 per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato. AO1 non è stato inviato a presentare osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Nel caso in esame, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore di AP1 il 2 luglio 2025 e l'appello è stato introdotto il 1° settembre 2025. L'appellante, nel capitolo “ammissibilità e tempestività del ricorso”, accenna al fatto che la decisio­ne relativa all'istituzione di una nuova curatela educativa tramite un curatore professionale è stata emanata “senza sentire le par­ti”, evoca l'art. 308 cpv. 1 CPC, indica che il primo giudice “si è determinato in relazione ai diritti di visita del figlio sulla base degli atti istruttori fino ad oggi assunti” per trarre la conclusione che si tratta di una “decisione incidentale appellabile in base alla nor­ma indicata” e che non essendo stata pronunciata in procedura sommaria, il termine prescritto dall'art. 311 CPC (trenta giorni) risulta applicabile. A suo parere, quindi, il termine di ricorso sarebbe scaduto, tenendo conto delle ferie giudiziarie, il 2 settembre 2025, donde la tempestività dell'appello.

In realtà, che la decisione impugnata sia “incidentale” nel senso dell'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC con rinvio all'art. 237 CPC è dubbio (sulla nozione di decisione incidentale: RtiD I-2016 n. 39c pag. 717 consid. 2). Trattandosi poi di una procedura di divorzio tuttora in corso, appare altresì dubbio che si possano emanare decisioni con la procedura ordinaria prima della sentenza finale. Ove la decisione impugnata fosse stata emanata senza sentire le parti, poi, nemmeno sarebbe impugnabile (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1), mentre se fosse stata adottata sulla base di una parziale istruttoria potrebbe configurare un decreto intermedio. Qua­le sia quindi la natura della decisione impugnata appare così incerto.

La questione non è di poco conto ove si pensi appunto ai termini di impugnazione della procedura ordinaria (30 giorni sospesi dal-le ferie: art. 311 cpv. 1 combinato con l'art. 145 cpv. 1 CPC) oppure sommaria fino al 31 dicembre 2024 (10 giorni non sospesi delle ferie: art. 314 cpv. 1 combinato con l'art. 145 cpv. 2 lett. b CPC) o dal 1° gennaio 2025 (30 giorni non sospesi dalle ferie: art. 314 cpv. 2 combinato con l'art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). Premesso ciò, se l'accertamento del rispetto dei termini di impugnazione spetta in linea di principio all'autorità di appello, l'indicazione sui rimedi giuridici, ovvero le informazioni relative alla forma del mez­zo d'impugnazione previsto dalla legge, al termine per inoltrarlo e all'autorità alla quale indirizzarlo, compete all'autorità che ha ema­nato la decisione impugnabile.

  1. Nella fattispecie, tuttavia, l'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata non è di sussidio, il Pretore aggiunto avendo riprodotto l'insieme delle disposizioni relative all'appello. Se non che una simile indicazione non è conforme alle esigenze poste dall'art. 238 lett. f CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_475/2018 del 12 settembre 2019 consid. 5.2; v. anche Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 11 ad art. 238; Heinzmann/Braidi in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 19 ad art. 238; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 3ª edizione, n. 38 ad art. 238). La giurisprudenza ha già avuto modo così di stabilire che l'indicazione dei rimedi giuridici dev'essere individualizzata secondo il ricorso effettivamente esperibile nel caso concreto. La decisione deve pertanto specificare se può essere impugnata con appello o reclamo ed entro quale termine (sentenze del Tribunale federale 4D_32/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.2 e 4A_475/2018 del 12 settembre 2019 consid. 5.1;

v. anche Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 238; Heinzmann/Braidi, op. cit., n. 20 ad art. 238; Trezzini, op. cit., n. 40 ad art. 238; Schmid/ Brunner in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 26 ad art. 238; Kriech in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. II, 3ª edizione, n. 14 ad art. 238; D. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Lötscher/Leuenberger/Seiler [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Art. 219-408 ZPO, 4ª edizione, n. 24 ad art. 238; Sogo/Naegeli in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 17 ad art. 238; Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 14 ad art. 238).

  1. Nel passato questa Camera aveva invero ritenuto di poter transigere sull'indicazione dei rimedi giuridici non conformi all'art. 238 lett. f CPC ma aveva sollecito la Pretura del Distretto di Bellinzo­na a maggior attenzione, i partecipanti a una procedura dovendo poter fare assegnamento su una corretta indicazione delle vie di ricorso che non sorprendesse la loro buona fede processuale (sentenza inc. 11.2020.116 del 7 maggio 2021 consid. 2). A distanza di anni, tuttavia, nulla è cambiato (cfr. I CCA sentenze inc. 11.2024.77 del 20 giugno 2024 consid. 2 e inc. 11.2023.86 del 18 agosto 2023 consid. 4). Ciò non è ammissibile e l'indulgenza di cui ha dato prova questa Camera non può dunque essere rinnovata. E ciò a maggior ragione con l'accresciuta protezione della buona fede dovuta all'introduzione, dal 1° gennaio 2025, dell'art. 52 cpv. 2 CPC per il quale le indicazioni errate riguardo ai mezzi di impugnazione possono essere fatte valere nei confronti di qualsiasi giudice in quanto comportino degli svantag­gi per la parte che se ne prevale. Pur comprendendo la delicatezza del caso in esame, in circostanze siffatte la decisione impugnata non può che essere annullata e gli atti rinviati in prima sede affinché il Pretore aggiunto individualizzi il rimedio giuridico effettivamente esperibile nel caso concreto con l'indicazione del termine di ricorso.

  2. Le particolarità della fattispecie giustificano di annullare la decisione – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Alla luce della violazione di carattere procedurale appare superfluo invita­re AO1 a formulare osservazioni su doglianze che questa Camera non potrebbe comunque vagliare.

  3. Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali. Non si pone poi problema di ripetibili alla controparte, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante il 4 settembre 2025, essa non può entrare in linea di conto. In linea di principio, tale beneficio si riferisce soltanto agli atti compiuti dal richiedente a decorrere dall'istanza, o meglio agli atti processuali eseguiti contestualmente alla presentazione della relativa istanza. Solo in casi eccezionali quali la necessità di procedere con urgenza – palesemente estranea nella fattispecie – il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_37/2024 del 26 maggio 2025 consid. 3.3.2 con rinvii). E nel caso concreto, dopo il 1° settembre 2025 il patrocinatore dell'appellante non è più stato chiamato a svolgere alcuna prestazione in appello. La richiesta di assistenza giudiziaria risulta così senza oggetto.

  4. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'ammissibilità di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Nella misura in cui si trattasse di provvedimenti cautelari il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella del procedimento principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

  1. Non si riscuotono spese processuali.

  2. La richiesta di gratuito patrocinio formulata in appello è dichiarata priva d'oggetto.

  3. Notificazione a:

– avv. PA1, B______; – avv. PA2, L______.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

16

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 52 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 237 CPC
  • art. 238 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 51 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

ZPO

  • Art. 219-408 ZPO

Gerichtsentscheide

4