Incarti n. 11.2024.95 11.2025.33
Lugano, 6 maggio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
cancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2024.426 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 23 aprile 2024 da
AO 1 (patrocinato dall' PA 1 )
contro
AP 1 ,
giudicando sull'appello del 5 luglio 2024 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 25 giugno 2024 (inc. 11.2024.95)
e sulla richiesta di gratuito patrocinio dell'11 aprile 2025 formulata da AO1 con le osservazioni all'appello (inc. 11.2025.33);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 23 luglio 2014, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha autorizzato AO 1 (1958) e AP 1 (1962), sposati dal 1° aprile 2005, senza figli, a vivere separati e ha omologato un accordo in virtù del quale l'uso dell'abitazione coniugale spettava al marito, mentre quello delle automobili in dotazione della famiglia era suddiviso tra i coniugi, AO 1 impegnandosi inoltre a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1300.– mensili (inc. SO.2014.638). A quel tempo il marito, educatore, lavorava al 50% per la F______ S______ e, invalido al 50%, percepiva una rendita parziale dell'AI. La moglie, casalinga e invalida al 41%, riceveva a sua volta una rendita parziale dell'AI e una rendita del “secondo pilastro”. Il 4 settembre 2023 AO1 è passato al beneficio della pensione.
B. Il 23 aprile 2024 AO 1 si è rivolto al Pretore aggiunto per ottenere retroattivamente dal 1° aprile 2023, previo conferimento del gratuito patrocinio, la soppressione del contributo alimentare in favore della moglie. In via cautelare egli ha postulato la sospensione del contributo o, in subordine, la riduzione del medesimo a fr. 270.– mensili dal 1° aprile 2024. Egli ha fatto valere che dopo dieci anni dall'omologazione della convenzione la moglie doveva rendersi economicamente autonoma e che il 4 settembre 2023 egli raggiungerà l'età della pensione. Nelle sue osservazioni del 21 maggio 2024 AP 1 ha proposto, sollecitando anch'essa il gratuito patrocinio, di respingere la richiesta, compresa l'istanza cautelare. Con replica del 3 giugno 2024 AO1 ha confermato la propria posizione. L'istanza cautelare è stata respinta dal Pretore aggiunto con decisione del 5 giugno 2024. AP 1 ha poi duplicato il 18 giugno 2024, ribadendo il suo punto di vista. Il Pretore aggiunto ha assunto soltanto prove documentali. Non risulta avere indetto un dibattimento finale.
C. Statuendo con sentenza del 25 giugno 2024, il Pretore aggiunto ha accolto l'azione di AO1 e ha soppresso il contributo alimentare per la moglie. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico di quest'ultima, tenuta a rifondere al marito fr. 1800.– per ripetibili. AO 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. L'istanza di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è stata invece respinta.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 luglio 2024 per ottenere che la decisione impugnata sia riformata nel senso di “rivedere la sentenza SO.2024.426 nel senso dei considerandi, come a decisione cautelare del 5 giugno 2024 e il contributo alimentare di fr. 1300.00 confermato e mantenuto”. Quello stesso 5 luglio 2024 l'appellante ha presentato anche un reclamo, chiedendo che le spese processuali e le ripetibili fissate dal Pretore aggiunto vadano poste a carico del marito e che sia accolta la sua domanda di gratuito patrocinio.
Invitato a esprimersi, con osservazioni dell'11 aprile 2025 AO1 propone di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito, e di confermare la sentenza impugnata, non senza postulare anche in questa sede il beneficio del gratuito patrocinio. Al reclamo dell'appellante non sono state sollecitate osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le relative modifiche – erano impugnabili fino al 31 dicembre 2024 con appello entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 vCPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensa all'entità del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto (fr. 1300.– mensili senza limiti di tempi). Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta alla convenuta il 27 giugno 2024 (tracciamento dell'invio n. ..__.____, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 7 luglio 2024, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Esperito l'8 luglio 2024, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile. Circa il reclamo in materia di spese giudiziarie, si dirà oltre (consid. 12).
AP 1 acclude al proprio appello alcuni atti processuali di prima sede (doc. B a E), certificati medici del 4 e del 5 luglio 2024 rilasciati dal dott. M______ F______ di M______ (doc. F), come pure una comunicazione 3 novembre 2014 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità (doc. G). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC). In concreto la produzione degli atti processuali di primo grado, già trasmessi d'ufficio a questa Camera dalla Pretura, si rivela superflua. I due certificati medici sono posteriori da parte loro all'emanazione del giudizio impugnato e sono così ricevibili. Irricevibile è invece la lettera 3 novembre 2014 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, finanche anteriore al procedimento in esame.
Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha accertato anzitutto che nel 2014, quando le parti avevano pattuito il contributo alimentare di fr. 1300.– mensili nella precedente procedura a tutela dell'unione coniugale, AP1, invalida al 41%, percepiva rendite per complessivi fr. 1128.– mensili (fr. 422.– mensili dall'AI, fr. 706.– mensili dal “secondo pilastro”) e che attualmente, tuttora invalida al 41%, essa riceve rendite e prestazioni complementari per complessivi fr. 1195.– mensili (fr. 442.– mensili dall'AI, fr. 706.– mensili dal “secondo pilastro”, fr. 27.– mensili di prestazioni complementari). Il primo giudice ha rammentato altresì che il marito chiede la soppressione del contributo alimentare principalmente perché ora, a distanza di dieci anni dalla separazione, la convenuta deve mettere a frutto la propria capacità lucrativa residua o chiedere un aumento della rendita AI al 100% e sostentarsi da sé. La convenuta fa valere invece – ha rilevato il Pretore aggiunto – di non poter contare su una rendita AI del 100%, che le sue condizioni di salute non le permettono di svolgere una professione e che la durata e l'influsso del matrimonio sulla sua situazione finanziaria giustificano di confermare il contributo vigente.
Ciò premesso, il Pretore aggiunto ha constatato che i coniugi vivono separati ormai da dieci anni e che in simili circostanze è esclusa una loro riconciliazione, sicché la moglie non può più fare assegnamento sulla conservazione dei ruoli invalsa durante la vita in comune. Confrontata con la pretesa del marito che chiede di imputarle un reddito potenziale, le incombeva di rendere verosimili i motivi per cui non si possa ragionevolmente esigere da lei un aumento delle proprie entrate. Essa si è limitata invece ad affermare – ha continuato il primo giudice – di non poter fare assegnamento su un aumento della rendita AI, ma senza documentare alcunché e senza nemmeno avere tentato di chiedere all'Assicurazione Invalidità un riesame del proprio grado di incapacità lucrativa. Ogni riscontro manca inoltre – ha soggiunto il primo giudice – sulle sue asserite patologie e sulle ragioni che le impedirebbero di mettere a profitto la capacità di guadagno residua del 59%. Per di più – ha concluso il Pretore aggiunto – AP1 non contesta che le sarebbe possibile finanziare il proprio fabbisogno da sé qualora conseguisse il reddito ipotetico imputatole dal marito. Alla luce di ciò il primo giudice ha accolto l'azione di modifica e ha soppresso il contributo alimentare litigioso.
Nel suo appello la convenuta ricorda che con decisione del 5 giugno 2025 il Pretore aggiunto aveva respinto l'istanza cautelare del marito tendente alla soppressione immediata del contributo alimentare. Essa allega inoltre di avere contestato con osservazioni del 21 maggio 2024 gli argomenti del coniuge sulla possibilità di ascriverle un reddito ipotetico e adduce che “per quanto concerne la malattia [questa] è ancora stata confermata con certificati medici del dott. M______ F______ del 4 e 5 luglio 2024, mentre che l'aumento del grado d'invalidità è già stato rifiutato e confermato il grado del 41% in data 3 novembre 2014 mediante comunicazione dell'Istituto delle assicurazioni sociali”. “Nel corso della settimana n. 28” – prosegue la convenuta – “il dott. M______ F______ proverà a sostanziare e presentare nuovamente una domanda di aumento del grado d'invalidità presso l'Istituto delle assicurazioni sociali. Non appena sarò in possesso del documento vi verrà trasmesso”.
AO1 obietta nelle osservazioni dell'11 aprile 2025 che nel suo memoriale la convenuta non si confronta con le argomentazioni del Pretore aggiunto, limitandosi a contestazioni generiche sul reddito ipotetico e sul grado d'invalidità, di modo che l'appello non adempie i requisiti minimi di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Ora, non fa dubbio che giusta l'art. 311 cpv. 1 CPC spetta a chi appella spiegare perché una sentenza impugnata sia erronea nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti. D'altro lato non si può pretendere da un appellante sprovvisto di cognizioni giuridiche l'osservanza degli stessi requisiti formali esigibili da un patrocinatore professionista. Determinante è capire con chiarezza che cosa l'appellante senza nozioni giuridiche contesti, quali siano le ragioni da lui addotte e in che modo a suo parere la decisione impugnata andrebbe riformata.
Nel caso specifico AP1 chiede di modificare la sentenza del Pretore aggiunto ripristinando il contributo di mantenimento in suo favore di fr. 1300.– mensili a protezione dell'unione coniugale. Quanto alla capacità lucrativa residua del 59% evocata dal primo giudice, l'interessata sostiene di non poterla sfruttare per problemi di salute. È vero che essa si limita ad argomentazioni stringate, se non frammentarie. È altrettanto vero però che – come si vedrà in appresso – il caso in esame non verte tanto su accertamenti di fatto, quanto sull'applicazione del diritto, in particolare sul quesito di sapere su chi gravasse l'onere di allegazione, ovvero se incombesse a AO1 addurre e rendere verosimili i presupposti per una soppressione del contributo alimentare in favore della convenuta oppure incombesse alla convenuta sostanziare e rendere verosimile l'impossibilità di sfruttare appieno la propria capacità lucrativa residua. La questione, di diritto, andava esaminata d'ufficio (art. 57 CPC).
I criteri che disciplinano l'onere di allegazione nel caso di un'azione intesa alla modifica di un contributo alimentare seguono il principio per cui spetta a chi intende dedurre un suo diritto da un determinato fatto dimostrare tale fatto. Di conseguenza, chi chiede l'aumento di un contributo alimentare deve provare i fatti suscettibili di legittimare l'aumento, mentre chi chiede una riduzione o la soppressione di un contributo deve provare i fatti suscettibili di legittimare la riduzione o la soppressione del contributo medesimo (sentenza del Tribunale federale 5A_821/2022 del 26 settembre 2023 consid. 3.2.2; Stoudmann, Le divorce en pratique. Entretien du conjoint et des enfants. Partage de la prévoyance professionnelle, 2ª edizione, pag. 449). Contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto, nel caso in rassegna non era dunque compito della convenuta rendere verosimile il suo diritto a un contributo di mantenimento, bensì compito dell'istante rendere verosimile le condizioni che giustificassero la postulata modifica del contributo litigioso. Sotto questo profilo l'impostazione della sentenza impugnata è manifestamente errata.
In concreto AO 1 ha motivato la richiesta di sopprimere il contributo alimentare per la moglie con l'argomento che quest'ultima deve attivarsi per rendersi professionalmente autonoma. Dandosi una disunione definitiva, per vero, anche in una protezione dell'unione coniugale un coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado d'occupazione – deve impegnarsi con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c; I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 17c; nello stesso senso: DTF 148 III 358 consid. 5 con rinvii). Un guadagno ipotetico non va tuttavia stimato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo. Occorre valutare così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito si deve esaminare se l'interessato abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito da lui conseguibile, sempre tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della formazione professionale (passata e futura), delle esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.81 del 17 settembre 2024 consid. 6c).
Alla luce di quanto precede era compito dell'istante, il quale chiede una modifica del contributo alimentare per la moglie, rendere verosimile che quest'ultima sia ragionevolmente in grado di esercitare una determinata attività lucrativa, tenuto conto dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute. Invano si cercherebbe tuttavia di sapere quale attività potrebbe concretamente esercitare una sessantaduenne invalida al 41%, apparentemente senza formazione specifica e lontana dal mondo del lavoro da almeno un decennio. Nelle sue allegazioni di prima sede AO1 si è limitato a ripetere genericamente che la convenuta non può rimanere inoperosa, ma non ha accennato a una qualsivoglia attività lucrativa ch'essa potrebbe concretamente svolgere. Certo, vista la disunione coniugale ormai definitiva, AP1 avrebbe potuto attivarsi con solerzia per reperire un'occupazione retribuita, forse con migliori prospettive rispetto a oggi, ma il marito non pretende di averla diffidata prima della primavera del 2024 a impegnarsi per trovare un'occupazione confacente. All'interessata non può rimproverarsi perciò di avere indugiato consapevolmente nella ricerca di un impiego nonostante eventuali solleciti del marito. E nelle condizioni attuali – come detto – AO1 non spiega come ora la moglie potrebbe mettere a frutto concretamente la sua capacità lucrativa residua del 59%. Ne segue che l'istante non ha ossequiato a sufficienza il proprio onere di allegazione per ottenere una modifica del contributo alimentare.
Dinanzi al Pretore aggiunto l'istante faceva valere che, qualora non fosse in grado di conseguire un reddito ipotetico, la moglie avrebbe potuto contare su una rendita d'invalidità al 100% o “avere accesso al prepensionamento, essendo nata nel 1962”. Quest'ultima affermazione si esaurisce nondimeno in un assunto apodittico, mancando qualsiasi prognosi su quanto l'interessata potrebbe verosimilmente percepire facendo capo al prepensionamento. Nemmeno in proposito AO1 ha assolto a sufficienza, pertanto, il proprio onere di allegazione. Quanto alla possibilità di fare assegnamento su una rendita d'invalidità al 100%, nessun dato oggettivo induce a presumere – né l'istante pretende – che dopo la separazione (intervenuta nel luglio del 2014) il grado d'invalidità di AP1 sia peggiorato oltre il 41% e giustifichi una revisione della rendita.
È vero che all'appello la convenuta ha accluso due certificati del dott. M______ F______, suo medico curante (doc. F), secondo cui dal gennaio del 2014 “e pure in futuroˮ essa è inabile al lavoro al 100%, il suo stato di salute essendo “notevolmente peggiorato”, ciò che ha reso necessario “un intervento neuro-ortopedico nel distretto cervicale”, mentre sussistono “conseguenze di una mielopatia cervicale (disturbi sensitivi e algici agli arti superiori dalle due parti)”. Che ciò basti per rendere altamente verosimile (come esige la giurisprudenza: sentenza del Tribunale federale 5A_1053/2020 del 13 ottobre 2021 consid. 4.1) il diritto a una rendita di invalidità – o al riesame di una rendita d'invalidità – è dubbio. Sia come sia, nelle osservazioni all'appello AO1 contesta la ricevibilità dei due certificati medici e si oppone fermamente a che i due documenti siano acquisiti agli atti (memoriale, pag. 2 e 3). Data la sua rinuncia a invocare quei certificati, non si vede come egli possa sostenere perciò che la moglie potrebbe fare assegnamento – tanto meno con alta verosimiglianza – su una rendita d'invalidità al 100%.
a) Nella fattispecie il contributo alimentare per la moglie è stato pattuito il 30 giugno 2014 in base a un reddito dell'istante di fr. 5180.– mensili (doc. B nell'inc. SO.2014.638). Il 4 settembre 2023 AO1 è passato al beneficio della pensione. Egli medesimo conferma però che il pensionamento non ha comportato modifiche sostanziali delle sue entrate, persino lievemente aumentate a fr. 5243.– mensili (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo).
b) Riguardo al minimo esistenziale dell'istante medesimo, la sentenza del 23 luglio 2014 a protezione dell'unione coniugale lo quantificava in fr. 3648.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1400.– [fr. 1200.– più le spese accessorie di fr. 200.–], premio della cassa malati fr. 610.–, imposta di circolazione fr. 100.–, premio del leasing fr. 338.–: doc. B ed E nell'inc. SO.2014.638). Considerato il citato reddito di fr. 5180.– mensili, a quel momento AO1 fruiva così di un margine disponibile di fr. 1532.– mensili con cui poteva erogare alla moglie il contributo alimentare di fr. 1300.– mensili e conservare un agio di fr. 232.– mensili.
Attualmente l'interessato dichiara un fabbisogno minimo di fr. 4970.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1450.–, premio della cassa malati e dell'assicurazione complementare fr. 716.95, partecipazione alle spese della cassa malati fr. 32.90, assicurazione economia domestica e responsabilità civile fr. 38.–, assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 122.50, imposta di circolazione fr. 24.40, leasing fr. 285.70, carburante fr. 200.–, manutenzione del veicolo fr. 50.–, imposte fr. 350.–, gatto fr. 200.–, diversi fr. 300.–: istanza, pag. 3). Rimane da determinare il suo fabbisogno minimo attuale.
c) Il fabbisogno minimo di un coniuge va definito, nel diritto civile, sulla scorta delle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF. A tale minimo si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”).
Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece, i costi dovuti all'uso di un'automobile per diporto e o spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso precipuo (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 9b con rinvii).
d) Appurare se una determinata voce di spesa vada inclusa nel fabbisogno minimo di un coniuge è una questione di diritto (sentenza del Tribunale federale 5A_729/2022 del 24 maggio 2024 consid. 4 con rinvio; v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 15d). In concreto l'attore è pensionato, di modo che l'uso di un veicolo privato non si giustifica più per ragioni professionali, né appare necessario per ragioni mediche. Non possono quindi essere riconosciuti nel fabbisogno minimo attuale di lui i costi del leasing, l'imposta di circolazione, l'assicurazione del mezzo, il costo del carburante né gli oneri di manutenzione. Non rientrano nemmeno nel fabbisogno minimo le poste che l'interessato definisce genericamente “diversi, tempo libero ecc.ˮ né le spese per animali domestici.
Ciò posto, pur aggiungendo d'ufficio al fabbisogno minimo dell'istante un'adeguata indennità di fr. 150.– mensili per le telecomunicazioni, tale fabbisogno risulta di fr. 3937.85 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1450.–, premio della cassa malati e assicurazione complementare fr. 716.95, partecipazione alle spese fr. 32.90, assicurazione economia domestica e responsabilità civile fr. 38.–, imposte fr. 350.–). All'istante rimane così quanto basta per erogare alla moglie il contributo di mantenimento di fr. 1300.– mensili.
Se ne conclude che nel caso in esame non si riscontrano i presupposti per una modifica del contributo alimentare litigioso: non è dato di sapere quale attività potrebbe concretamente esercitare la convenuta per sfruttare adeguatamente la propria capacità lucrativa residua del 59%, non risulta che l'interessata possa fare assegnamento con alta verosimiglianza sul conseguimento di una rendita d'invalidità del 100% e nemmeno consta che con il suo attuale reddito AO1 non sia in grado di erogare il contributo alimentare litigioso. L'appello di AP1 merita quindi accoglimento e la decisione impugnata va riformata di conseguenza.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AO1, che ha proposto a torto di respingere l'appello (art. 106 cpv. 1 CPC). AP 1 rivendica adeguate ripetibili, ma essendosi difesa da sé, essa non ha affrontato costi di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. a e b CPC). Non ha diritto quindi a indennità.
La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO1 con le osservazioni all'appello può essere accolta, l'istante risultando sprovvisto dei mezzi necessari (nel senso dell'art. 117 lett. a CPC) e non avere ecceduto nell'esercizio dei suoi mezzi di difesa (art. 117 lett. b CPC). Quanto all'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio avv. PA1 per le prestazioni svolte, in mancanza di una nota professionale (che incombeva alla legale produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3), si procede per apprezzamento. Al riguardo si può presumere che per redigere il memoriale di osservazioni (cinque pagine) in una causa senza particolari complessità giuridiche già nota, un avvocato solerte e speditivo non avrebbe impiegato più di cinque ore, compreso un breve colloquio o una stringata corrispondenza in favore del cliente. Tale dispendio di tempo va retribuito sulla base tariffaria di fr. 180.– orari (cifra II n. 3 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310). Aggiunte le spese fisse (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, nel caso precipuo l'indennità di patrocinio va fissata pertanto in fr. 1070.– arrotondati.
Ricordato ciò, nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha addebitato le spese processuali di fr. 500.– a AP1, condannata a rifondere all'istante fr. 1800.– per ripetibili. Siccome tuttavia essa risulta vittoriosa (anziché sconfitta), le spese processuali di fr. 500.– vanno addebitate all'istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece l'attribuzione di ripetibili, la convenuta essendosi difesa da sé, senza aver dovuto affrontare costi di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. a e b CPC). Per le stesse ragioni non si giustifica nemmeno il conferimento del gratuito patrocinio da lei postulato con il reclamo.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
L'istanza è respinta.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
I dispositivi n. 2 e 3 della sentenza impugnata rimangono invariati.
II. Le spese di appello di fr. 500.– sono poste a carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili.
III. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP1 in appello è respinta.
IV. AO1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1070.–.
V. Il reclamo è dichiarato senza portata propria.
VI. Notificazione:
– ; – ; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene al-
ternative, Bellinzona (in estratto: consid. 12 e dispositivo IV).
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente la cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).