Incarti n. 11.2024.90 11.2024.91
Lugano 2 luglio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Giamboni e Jaques
cancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa DM.2020.30 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 31 marzo 2020 da
AO2, nata AO3, Be______ (patrocinata dall'avv. PA2, L______)
contro
AP1, M______ (patrocinato dall'avv. PA1, Be______),
giudicando sull'appello del 3 luglio 2024 presentato da AP1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 28 maggio 2024 (inc. 11.2024.90)
e sulla domanda di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2024.91);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 31 gennaio 2019 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AP1 (1973) e AO3 (1971), omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie in virtù della quale i figli N______ ( 2010) e I______ (2012) sono stati affidati alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale. In relazione agli obblighi di mantenimento la convenzione omologata dal giudice prevedeva quanto segue (dispositivo 2.2):
Non vi è spazio per alcun contributo alimentare del signor AP1, essendo le sue entrate al di sotto del suo fabbisogno minimo. Il padre si impegna comunque sia a tenere informata la controparte circa l'evoluzione della propria situazione finanziaria, inviandole annualmente la propria decisione di tassazione, che qualora dovesse lasciar trasparire spazio per un contributo alimentare esso dovrà essere versato.
AP1 è anche padre di Ma______, nata il ______ 2006, da C______ O______ (1970), con cui vive a B______ (Co___).
B. Il 31 marzo 2020 AO2 ha adito il medesimo Pretore perché, previo conferimento del gratuito patrocinio, obbligasse AP1 a versare dal 1° aprile 2020 un contributo alimentare per ogni figlio di fr. 700.– mensili, assegni familiari non compresi. A sostegno dell'azione essa ha fatto valere – in sintesi – che l'ex marito consegue ora anche un reddito da attività lucrativa. All'udienza del 27 maggio 2020, indetta per la conciliazione, i coniugi non hanno raggiunto alcuna intesa di modo che il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare la risposta. Su richiesta delle parti il Pretore ha sospeso la procedura per trattative.
C. Riattivata la causa, nella sua risposta del 23 novembre 2020 AP1 ha proposto di respingere la petizione e ha instato per il gratuito patrocinio. L'attrice ha replicato il 21 gennaio 2021 e il convenuto ha duplicato il 23 febbraio 2021, confermando le rispettive richieste di giudizio. Alle prime arringhe del 18 maggio 2021 le parti si sono accordate affinché la madre fosse autorizzata da subito a incassare gli assegni familiari per i figli. Sospesa seduta stante, la causa è stata riattivata il 24 settembre 2021. All'udienza dell'11 novembre 2021, indetta per la continuazione delle prime arringhe, entrambe le parti hanno notificato prove.
D. L'istruttoria è terminata il 4 ottobre 2023 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 7 dicembre 2023 l'attrice ha sollecitato un contributo alimentare di fr. 919.– mensili per N______ e di fr. 734.– mensili per I______ da aprile 2020 a settembre 2021, di fr. 954.– mensili per N______ e di fr. 769.– mensili per I______ da ottobre 2021 a maggio 2024 e di fr. 1018.– mensili per N______ e di fr. 833.– mensili per I______ da giugno 2024 in poi (assegni familiari non compresi). Nel suo memoriale di medesima data il convenuto ha proposto nuovamente di respingere la petizione.
E. Statuendo con sentenza del 28 maggio 2024, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha obbligato AP1 a versare un contributo di mantenimento di
fr. 611.50 mensili per ogni figlio da aprile 2020 a settembre 2021, di fr. 716.50 mensili ciascuno da ottobre 2021 a maggio 2024 e di fr. 828.– mensili ciascuno da giugno 2024 fino alla maggiore età o al “termine della formazione ex art. 277 cpv. 2 CC”. Le spese processuali di fr. 800.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno compensate le ripetibili. L'attrice è stata posta al beneficio del gratuito patrocinio mentre l'analoga richiesta presentata dal convenuto è stata respinta.
F. Contro la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 luglio 2024 per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. L'appello non è stato notificato a AO2.
Considerando,
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio passata in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), ossia – fino al 31 dicembre 2024 – alla procedura ordinaria (art. 288 cpv. 2 vCPC combinato con l'art. 219 CPC). Le sentenze dei Pretori (o dei Pretori aggiunti) in tale materia sono impugnabili così entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su mere pretese pecuniarie, queste raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove solo si consideri i contributi alimentari in discussione davanti al Pretore aggiunto (tra fr. 919.– mensili e fr. 1018.– mensili per N______ e tra fr. 734.– mensili e fr. 833.– mensili per I______ da aprile 2020). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta al legale del convenuto il 3 giugno 2024 (traccia n. ..__.____, agli atti). Introdotto il 3 luglio 2024, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Al suo appello AP1 acclude documenti nuovi (una lettera del Comune di Be______ del 3 aprile 2024 attinente alla rateazione di imposte comunali arretrate per l'anno 2021 con la fattura del 3 aprile 2024 per la prima rata dell'imposta comunale 2021 arretrata, una fattura del 31 maggio 2024 per la mercede della curatrice con il conteggio 3 giugno 2024 della mercede del curatore per il 2023, un accordo di pagamento del 21 marzo 2021 per premi di cassa malati arretrati, un verbale di consegna di veicoli in leasing del 5 marzo 2024, una decisione di pignoramento di stipendio dell'Ufficio esecuzione di Locarno dell'11 giugno 2024; doc. B-F di appello). Tali documenti sono ammissibili, litigiosi in concreto essendo contributi alimentari in favore di minorenni. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili così senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in forza del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 144 III 352 consid. 4.2). Di tali atti si terrà conto perciò nella misura in cui appaiano utili per il giudizio.
I criteri che disciplinano la modifica di contributi alimentari fissati per sentenza o per convenzione in favore di figli minorenni sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto e partitamente descritti da questa Camera (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 5, II-2015 pag. 790 consid. 6 con rinvii, I-2006 pag. 666 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.103 del 20 agosto 2024 consid. 6). Al proposito basti rammentare che una modifica è possibile qualora le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Ciò presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'uno o dell'altro genitore (o del figlio) sia cambiata in modo sostanziale e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato stabilito. Non ogni fatto nuovo, sia pure importante e durevole, legittima tuttavia una modifica del contributo. Questa entra in linea di conto solo ove il fatto nuovo comporti uno squilibrio dell'obbligo alimentare fra i genitori rispetto alle circostanze prese in considerazione nel precedente giudizio. Il giudice non può dunque limitarsi a constatare che la situazione di un genitore è cambiata. Deve ponderare gli interessi del figlio – da un lato – e quelli dei genitori – dall'altro – in modo da apprezzare appieno la necessità di una modifica del contributo alimentare nel caso specifico (DTF 150 III 155 consid. 3.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_263/2024 del 27 novembre 2024 consid. 5.1.2; I CCA, sentenza inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019 consid. 4). Accertate simili condizioni, il giudice fissa nuovi contributi alimentari dopo avere aggiornato l'insieme dei fattori presi in considerazione al momento del divorzio, e non solo quelli che giustificano una modifica dei contributi (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 in fine, 137 III 606 consid. 4.1.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_263/2024 del 27 novembre 2024 consid. 5.1.2; I CCA, sentenza inc. 11.2022.103 del 20 agosto 2024 consid. 6).
In concreto il Pretore aggiunto, dopo avere ricordato anzitutto che al momento del divorzio il convenuto era a beneficio di rendite d'invalidità in Svizzera e in Francia, ha accertato che dopo di allora ha ripreso a lavorare, con un'occupazione al 50% fino a settembre 2021 e a tempo pieno come operaio di produzione alla S______ SA di T______ dopo di allora. Egli ha così valutato le entrate di lui in complessivi fr. 4229.– mensili netti fino a settembre 2021 (fr. 2169.– rendita AI, fr. 430.– rendita AI privata, fr. 630.– quale corrispettivo della rendita d'invalidità percepita in Francia e fr. 1000.– da attività lucrativa) aumentate in seguito a complessivi fr. 4439.– mensili (fr. 3721.– stipendio tredicesima inclusa, fr. 150.– gratifica stimata e fr. 568.– quale corrispettivo della rendita d'invalidità percepita in Francia). Quanto al fabbisogno minimo, il primo giudice l'ha stimato in fr. 3005.55 mensili fino a maggio 2024 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 650.–, premio della cassa malati fr. 531.40, leasing dell'automobile fr. 383.–, assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 99.90, imposta di circolazione fr. 41.65 e spese auto fr. 100.– stimate) ridotto dopo di allora a fr. 2622.55 mensili con lo stralcio della spesa del leasing non più dovuta. Il Pretore aggiunto ha così calcolato che una volta sopperito al suo fabbisogno minimo l'interessato conserva una disponibilità di fr. 1223.45 mensili da aprile 2020 a settembre 2021, di fr. 1433.45 mensili fino a maggio 2024 e di fr. 1816.45 mensili da giugno 2024 in poi. A suo parere, quindi, i presupposti per una modifica della sentenza di divorzio sono adempiuti.
Quanto all'attrice, il Pretore aggiunto, dopo avere constatato che l'interessata non esercita un'attività lucrativa e che beneficia di assegni familiari integrativi, ha escluso l'imputazione di un reddito ipotetico di almeno fr. 3126.– mensili poiché il convenuto non trarrebbe vantaggio alcuno “siccome pari a quanto conseguito in precedenza”. Egli ha poi calcolato il fabbisogno minimo di lei in fr. 3026.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 1155.– già dedotta la quota dei figli, premio della cassa malati fr. 283.–, posteggio fr. 100.–, assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 80.–, imposta di circolazione fr. 33.– e assicurazione economia domestica e responsabilità civile fr. 25.–). Il fabbisogno minimo di N______ e I______ è poi stato stabilito in fr. 775.– mensili ciascuno (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr. 247.50, premio della cassa malati fr. 101.– dedotti gli assegni familiari di fr. 200.–).
Appurato che nulla era stato addotto in relazione alla situazione finanziaria della figlia Ma______, il Pretore aggiunto ha ripartito il margine disponibile del convenuto e ha stabilito il contributo alimentare per N______ e I______ in fr. 611.50 mensili ciascuno da aprile 2020 a settembre 2021 (con un ammanco di fr. 163.50 mensili) e in fr. 716.50 mensili ciascuno da ottobre 2021 a maggio 2024 (con un ammanco di fr. 58.50 mensili), assegni familiari non compresi. Da giugno 2024 egli ha ripartito inoltre l'eccedenza di fr. 266.50 mensili attribuendone un quinto ai tre figli e due quinti al convenuto onde un contributo alimentare di fr. 828.– mensili ciascuno per N______ e I______, sempre assegni familiari non compresi.
fr. 4289.– mensili poiché non “vi è prova del versamento garantito e regolare” della gratifica di fr. 150.– mensili. A suo parere pertanto non vi è stata alcuna modifica importante “rispetto alla situazione allor quando era ancora beneficiario di prestazioni d'invalidità”.
a) Premesso che, salvo appunto la gratifica, tutti gli altri dati accertati dal Pretore aggiunto non sono contestati, per costante giurisprudenza il reddito di un dipendente comprende, oltre alla quota di tredicesima, le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) sempre che costituiscano un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5: v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_782/2023 dell'11 ottobre 2024 consid. 3.1). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano in linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2022.103 del 20 agosto 2024 consid. 7a). Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha computato nel reddito del convenuto un importo (stimato) di fr. 150.– mensili per la gratifica dopo aver riscontrato che il datore di lavoro aveva versato al dipendente fr. 700.– nel 2021 e fr. 3500.– nel 2022. L'appellante obietta che tale introito non è garantito ma trascura che il versamento di una gratifica in aggiunta allo stipendio è previsto nella lettera di assunzione del 7 ottobre 2021 (nel fascicolo “richiamo” dalla S______ SA). Quanto all'ammontare dell'incentivo, dagli atti risulta una media mensile di fr. 280.– lordi sull'arco dei primi 15 mesi d'impiego. Ne segue che la prudente valutazione del primo giudice resiste alla critica.
b) Per il resto, contrariamente a quanto parrebbe credere l'appellante, il Pretore aggiunto non ha raffrontato l'attuale situazione con quella antecedente all'ottobre del 2021 bensì con quella considerata all'epoca del divorzio. E a quel momento il marito non beneficiava solo di rendite d'invalidità ma, per sopperire alle proprie necessità, percepiva anche prestazioni complementari all'AI, come risulta dalla sentenza di divorzio. Ora, se tali prestazioni non entrano in conto per valutare la capacità contributiva del genitore tant'è che non possono essere destinate al mantenimento di eventuali creditori alimentari, esse attestano che l'assicurato non dispone neppure di risorse sufficienti per far fronte ai propri bisogni di base (I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 del consid. 6 con rinvii; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ª edizione, pag. 133 con numerosi riferimenti). In circostanze siffatte non fa dubbio pertanto che, alla luce dei dati accertati dal Pretore aggiunto rimasti per finire incontestati, la situazione economica di AP1 sia cambiata in modo sostanziale e duraturo rispetto al momento in cui il contributo (non) è stato stabilito. Al proposito l'appello non può trovare ascolto.
a) Riguardo all'arretrato fiscale, che va trattato alla stregua degli altri debiti (I CCA, sentenza inc. 11.2023.117 del 15 aprile 2025 consid. 10b con rinvii), al minimo esistenziale del diritto esecutivo si aggiunge il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili solamente se le condizioni economiche della famiglia lo permettono (DTF 147 III 265 consid. 7.2; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2023 del 19 agosto 2024 consid. 4.2 con rinvii in: SJ 2025 pag. 271; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.105 del 2 aprile 2025 consid. 7b). Nella fattispecie, l'arretrato d'imposta concerne un periodo successivo alla fine della comunione domestica (doc. 2 e 4 prodotti in appello). Per di più, fino a maggio del 2024 il bilancio familiare non consente neppure la copertura del fabbisogno minimo dei figli di modo che il pagamento del debito deve cedere il passo al fabbisogno corrente della famiglia (analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2023.105 del 2 aprile 2025 consid. 7b). Identica conclusione vale per l'arretrato della cassa malati. Tali poste non possono dunque essere riconosciute.
b) In merito ai costi legali, secondo la più recente giurisprudenza le spese legali e di patrocinio non fanno parte del fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo né, tanto meno, del fabbisogno minimo “allargato” del diritto di famiglia come esso è inteso oggi dal Tribunale federale nel sistema di calcolo “a due fasi” dei contributi alimentari. Esse vanno pertan-to finanziate con la quota di eccedenza (I CCA, sentenza inc. 11.2023.117 del 15 aprile 2025 consid. 11g con rinvio). Poco importa, in concreto, che il Pretore aggiunto abbia respinto la domanda di gratuito patrocinio, il diniego – non contestato – essendo dovuto alla mancanza del requisito del fumus boni iuris.
c) Per quel che è della mercede versata alla curatrice dei figli, i costi di una misura protezione del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori e sono da loro assunti nella misura delle loro forze (I CCA, sentenza inc. 11.2023.115 del 18 marzo 2025 consid. 5 con riferimenti). Essi non si aggiungono così al fabbisogno minimo del genitore ma vanno inseriti in quello del minore (Stoudmann, op. cit., pag. 183).
d) Relativamente al mantenimento di Ma______, contributi alimentari per altri figli non rientrano nel fabbisogno minimo del debitore alimentare (I CCA, sentenza inc. 11.2023.105 del 2 aprile 2025 consid. 7c con rinvio). Ciò vale anche per eventuali contributi dovuti dopo la maggiore età, raggiunta in concreto dalla ragazza il 16 agosto 2024 (sentenza del Tribunale federale 5A_118/2023 del 31 agosto 2023 consid. 5.3).
e) Per quanto attiene al leasing dal 1° giugno 2024, in questa sede l'appellante ha prodotto un verbale di consegna del 5 marzo 2024 da cui risulta l'acquisto di una Mazda “CX-30 G 150 Homura AT” per la quale egli paga una rata mensile di fr. 725.70 (doc. E di appello), adducendo di “necessita[re] infatti ancora del veicolo per il quale ha dovuto stipulare un nuovo contratto di leasing che prevede una spesa superiore a quella precedente”. Se non che, egli non spiega – e tantomeno dimostra – perché abbia dovuto sostituire il precedente veicolo, sicché la necessità della spesa non può essere ammessa su allegazioni tanto vaghe. Per di più neppure è dato di capire perché a quel momento egli abbia optato per un modello più dispendioso di quello precedente, benché non potesse ignorare il rischio di vedersi porre a carico un contributo di mantenimento per i due figli minori a seguito della procedura in esame, prossima alla conclusione (in questo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2023.105 del 2 aprile 2025 consid. 7a).
Si aggiunga ad ogni modo che il riconoscimento dei costi per un veicolo privato, incluse le rate di un eventuale leasing fino alla scadenza del contratto, può essere inserito nel minimo esistenziale del diritto esecutivo in situazioni di ristrettezze economiche solo se l'uso del mezzo è indispensabile per l'esercizio della professione (RtiD I-2022 pag. 573 n. 6c consid. 3a con riferimenti; I-2010 pag. 699 n. 20c con rinvii; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.105 del 2 aprile 2025 consid. 7a). Nel caso precipuo, AP1 è domiciliato a M______ e lavora a T______ di modo che egli può compiere tale tragitto in 15/20 minuti facendo capo ai mezzi pubblici disponibili dal primo mattino a notte inoltrata (cfr. orari su: <ffs.ch>) al costo di fr. 40.40 mensili (cfr. <arcobaleno.ch> abbonamento annuale per una zona). Anche volendo tenere conto di un supplemento per i pasti fuori casa “da fr. 9.– fino a fr. 11.– per ogni pasto principale” (cfr. tabella dei minimi di esistenza ai fini del diritto esecutivo in: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6293, cifra II/ 4 lett. b), nel complesso l'importo complessivo di fr. 241.55 mensili inserito dal Pretore aggiunto a titolo di spese professionali dal mese di giugno 2024 non presta il fianco alla critica. Se ne conclude che l'appello, infondato, vede la sua sorte segnata.
Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato a AO2 per osservazioni. Per quel che è del gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante in questa sede, esso non può entrare in considerazione, ove appena si pensi che il rimedio appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova il richiedente si tiene conto, ad ogni modo, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF considerati i contributi complessivi tra fr. 1223.– mensili e fr. 1656.– mensili contestati in appello. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese di appello di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.
La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP1 è respinta.
Notificazione a:
– avv. PA1, Be______; – avv. PA2, L______.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).