Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2024.54
Entscheidungsdatum
19.06.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2024.54

Lugano, 19 giugno 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

cancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2023.3273 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 luglio 2023 da

AO1, L______ (patrocinata dall'avv. PA1, L______)

contro

AP1, A______ D______ (EAU) (patrocinato dall'avv. PA2, V______),

giudicando sull'appello del 3 maggio 2024 presentato da AP1 contro la decisione del 22 aprile 2024 con cui il Pretore ha accertato la propria competenza per materia;

Ritenuto

in fatto: A. Il 12 luglio 2023 AO1 (1969) ha promosso contro il marito AP1 (1960), cittadino italiano, una procedura a tutela dell'unione coniugale davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo di essere autorizzata a vivere separata, di assegnarle l'uso di un appartamento a L______ (proprietà per piani n. 24 679 della particella n. 2058 RFD, a lei intestato), e di condannare il marito a versarle retroattivamente dal 1° ottobre 2022 un contributo alimentare di fr. 17 000.– mensili. In via cautelare essa ha formulato essenzialmente le medesime domande. Il 16 agosto successivo, ancor prima che gli fosse fissato un termi­ne per esprimersi sull'istanza, AP1 ha scritto spontaneamente al Pretore, facendo valere di risiedere da anni negli Emirati Arabi Uniti e di avere intentato il 4 luglio 2023 azio­ne di divorzio ad A______ D______, ciò che rendeva improponibile la procedura a tutela dell'unione coniugale. Il divorzio risulta essere stato pronunciato dalla Ci______ C______ di A______ D______ il 15 agosto 2023.

B. Chiamata a esprimersi sull'obiezione del convenuto, in un memoriale del 23 agosto 2023 AO1 ha confermato la propria istanza, sostenendo che non sarebbe stato possibile riconoscere in Svizzera la sentenza emiratina di divorzio. A un'udienza del 17 ottobre 2023, indetta “per procedere al dibattimento limitato alla questione del presupposto processuale della competenza”, le parti hanno prodotto documenti e ribadito le rispettive posizio­ni. Il Pretore ha versato agli atti i documenti prodotti. In un'“ordinanza sulle prove del 20 ottobre 2023, limitata all'eccezione del convenuto, egli ha poi respinto gli altri mezzi istruttori offerti dalle parti e ha dichiarato chiusa l'istruttoria sulla questione pregiudiziale. Quattro giorni dopo, il 24 ottobre 2023, il convenuto ha scritto nuovamente al Pretore, notificando altri 13 documenti e soggiungendo che nel frattempo la sentenza di divorzio emessa ad A______ D______ era passata in giudicato. La lettera è giunta al Pretore il 25 ottobre successivo.

C. Statuendo quello stesso 25 ottobre 2023, il Pretore ha respinto l'eccezione, ha accertato la propria competenza a tutela dell'unio­­ne coniugale e ha posto le spese processuali di fr. 1500.– a carico di AP1, tenuto a rifondere all'istante fr. 2500.– per ripetibili. Contestualmente egli ha acquisito agli atti i 13 documenti depositati dal convenuto il gior­no prima e ha convocato le parti a un'udien­za del 22 novembre 2023 “per procedere al dibattimento e contraddittorio cautelare”. Adita con appello di AP1, que­sta Camera ha nondimeno annullato il 5 dicembre 2023 tale decisione, avendo il Pretore giudicato prima che il termine per impugnare l'ordinanza sulle prove del 20 ottobre 2023 fosse decor­so (inc. 11.2023.152).

D. In una nuova ordinanza sulle prove del 2 febbraio 2024, sempre limitata all'eccezione litigiosa, il Pretore ha poi acquisito agli atti i documenti presentati dalle parti, ha richiamato due incarti dalla sezio­ne 5 (SO.2023.3451 e SO.2023.3640), ha respinto l'escussione testimoniale dell'avv. A______ Z______ (legale di AP1 ad A______ D______) e ha assegnato alle parti un termine per far attestare dal tribunale di A______ D______ quando è stata introdotta l'azione di divorzio. Le parti hanno prodotto documentazione in proposito il 23 e il 26 febbraio 2024. AP1 ha inoltrato il 18 marzo, il 20 marzo e il 5 aprile 2024 ulteriori documenti che il Pretore ha ammesso agli atti con ordinanza del 12 aprile 2024. Alle arringhe finali del 15 aprile 2024 sull'eccezione processuale le parti han­no mantenuto i loro punti di vista.

E. Statuendo il 22 aprile 2024, il Pretore ha nuovamente respinto l'eccezione del convenuto, ha accertato una volta ancora la propria competenza a tutela dell'unio­ne coniugale e ha posto le spese processuali di fr. 2000.– a carico di AP1, tenuto a rifondere all'istante fr. 9000.– per ripetibili. Al che AO1 ha presentato il 26 aprile 2024 un'istanza cautelare a tutela dell'unione coniugale per ottenere già inaudita parte da AP1 un contributo alimentare di fr. 17 000.– mensili dal 1° aprile 2024. Il Pretore ha notificato l'istanza ad AP1 e con decreto cautelare emes­so senza contraddittorio il 29 aprile 2024 ha parzialmente accolto la richiesta, obbligando l'interessato a erogare a AO1 un contributo alimentare di fr. 6500.– mensili dal 1° aprile 2024.

F. Contro la decisione del 22 aprile 2024 AP1 è insorto il 3 maggio 2024 a questa Camera per ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, la decisione impugnata sia riformata nel senso di accogliere l'eccezione e di accertare l'incompetenza del Pretore a tutela dell'unione coniugale o, subordinatamente di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio previo interrogatorio delle parti, previa escussione testimoniale dell'avv. A______ Z______ e previo eventuale interpello delle parti stesse (prove da assumere dal Pretore o direttamente dalla Camera). Nelle sue osservazioni del 28 maggio 2024 AO1 propone di respingere l'appello, compresa l'istan­za di effetto sospensivo.

Considerando

in diritto: 1. L'atto impugnato è una decisione incidentale di prima istanza nel senso dell'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC, giacché un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria superiore (in concreto: l'accoglimento del­l'eccezione del convenuto) potrebbe portare immediatamen­te all'emanazione di una decisione finale e con ciò si potrebbe conseguire un importante risparmio di tempo o di spese (art. 237 CPC). Una simile decisione è impugnabile con appello entro dieci gior­ni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 271 lett. a CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione fosse di almeno fr. 10 000.–, ciò che nella fattispecie non fa dubbio, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare chiesto da AO1. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fatti-specie la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore di AP1 al più presto il 23 aprile 2024. Introdotto il 3 maggio 2024 (traccia dell'invio n. ..__.____), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. All'appello AP1 acclude una dichiarazione ufficiale del 23 aprile 2024 in cui la A______ C______, Ci______ C______ and

A_______ C______ C______, attesta che la causa di divorzio è stata presentata il 21 giugno 2023. Allega inoltre una regolamentazione del 2 settembre 2022 diramata dalla F_____ T___ A_____ relativa all'imposizione fiscale dei residenti negli Emirati Arabi Uniti. Sulla ricevibilità dei due documenti a norma dell'art. 317 cpv. 1 CPC non soccorre attardarsi, poiché – come si vedrà oltre (consid. 8) – tali atti non incidono sull'esito del giudizio. Giova passare senza indugio, di conseguenza, all'esame dell'appello.

  1. Il convenuto si duole anzitutto, nell'appello, che il Pretore non ha ammesso l'interrogatorio delle parti né ha escusso l'avv. A______ Z______ come testimone né ha fatto uso dell'interpello. Ora, in linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinuncia­re a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 146 III 73 consid. 5.2.2 con richiami). La questione è di sapere se nella fattispecie la valutazione del primo giudice, che ha rinunciato ad assumere le prove testé accennate, resista alla critica.

a) La testimonianza dell'avv. A______ Z______ è sollecitata dall'appellante per dimostrare il giorno in cui egli ha promosso la cau­sa di divorzio ad A______ D______. Come si dirà in appresso (consid. 8), tuttavia, simile accertamento non è decisivo ai fini del giudizio. Se ne può dunque prescindere.

b) L'interrogatorio delle parti si impone, secon­do l'appellante, per chiarire dove si trovasse l'effettiva residenza di AO1 al momento di promuovere l'azione di divorzio, e in particolare come mai negli Emirati Arabi Uniti essa abbia rinnovato nel giugno del 2023 il permesso di guida, conservi numerosi capi di abbigliamento, sia ancora titolare di una tesse­ra sanitaria “ecc.”. Nell'ordinanza sulle prove del 20 ottobre 2023 il Pretore aveva respinto il postulato interrogatorio delle parti. Il 14 dicembre 2023, dopo l'emanazione della sentenza di questa Camera (sopra, lett. C), AP1 ha chiesto al Pretore di modificare l'ordinanza sulle prove e di esperire, tra l'altro, l'interrogatorio in questio­ne. Il 18 dicembre 2023 il Pretore ha respinto la richiesta e il 2 febbraio 2024 ha ema-nato una nuova ordinanza sulle prove, ammetten­do talune di queste e respingendone altre, senza alludere al­l'interrogatorio. Non è chiaro se tale ordinanza fosse intesa semplicemente a completare o a sostituire la precedente. Sia come sia, i fatti che secondo l'appellante sarebbero da approfondire con l'interrogatorio delle parti (rinnovo del permesso di guida da parte di AO1 negli Emirati Arabi Uniti, custodia di capi di abbigliamento, titolarità di una tessera sanitaria) non sono elementi di rilievo su cui sia necessario soffermarsi nella prospettiva dell'attuale giudizio. Sul tema si tornerà in appres­so.

c) Quanto al mancato interpello delle parti, il concorso del giudice nelle cause rette dal principio inquisitorio limitato – come le procedure a tutela dell'unione coniugale – dipende, per intensità, dallo statuto sociale e dal livello di formazione dei coniugi, così come dal fatto ch'essi siano patrocinati o no (FF 2006 pag. 6720 in fondo). Se in tribunale i coniugi sono entrambi patrocinati, il giudice “può e deve comportarsi con moderazione come in un processo ordinario” (DTF 141 III 575 consid. 2.3.1 con rinvio a FF 2006 pag. 6721 in alto). Non gli incombe perciò di supplire alle mancanze dell'uno o dell'altro (DTF 146 III 415 consid. 4.2 con richiami), tanto meno d'ufficio. Del resto le circostanze che il Pretore avrebbe dovuto passare al vaglio dell'interpello sono – una volta ancora – il rinnovo del permesso di guida da parte di AO1 negli Emirati Arabi Uniti, la custodia di capi di abbigliamento e titolarità di una tessera sanitaria, elementi che – come si è addotto – non influiscono sul risultato del giudizio e su cui, ad ogni buon con­to, si tornerà oltre (consid. 8).

  1. AP1 deplora che dopo il rinvio degli atti deciso da questa Camera in esito alla sentenza del 5 dicembre 2023 il Pretore ha incentrato l'istruttoria sull'accertamento della data in cui è stata promossa la causa di divorzio, inducendo le parti a profondere sforzi probatori su tale aspetto, mentre egli ha poi fondato la decisione su altri accertamenti, violando il diritto di essere sentiti. La critica non ha consistenza. L'annullamento della precedente decisione del Pretore non è avvenuto infatti da parte di questa Camera per integrare l'istruttoria, che del resto era già terminata (ordinanza del 20 ottobre 2023, pag. 2 in fine), ma perché con l'emanazione prematura del giudizio il Pretore non ave­va lasciato il tempo ad AP1 di impugnare l'ordinanza sulle prove. Che dopo l'annullamento di tale decisione, su richiesta delle parti, il primo giudice abbia ammesso nuove prove an-che su questioni estranee alla verifica del momento in cui è stata intentata la causa di divorzio non comporta alcuna violazione del diritto di essere sentiti. Le parti erano consapevoli che l'istruttoria comprendeva anche tutto quanto era stato assunto e addotto fino ad allora. Su questo punto l'appello è destinato una volta ancora all'insuccesso.

  2. Per quel che concerne la competenza del giudice svizzero a protezione dell'unione coniugale, nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che nelle relazioni internazionali tale giudice rimane competente per statuire quand'anche una parte abbia già promosso azione di divorzio all'estero se appare evidente che la sentenza estera di divorzio non potrà esse­re riconosciuta in Svizzera (RtiD II-2017 pag. 907 consid. 5, richiamato anche in: RtiD II-2018 pag. 859 consid. 3a e 3b). E il riconoscimento in Svizzera di una senten­za di divorzio pronunciata in uno Sta­to estero riguardo a coniugi di cui – come in concreto – nessuno dei due è cittadino (o solo il coniuge attore è cittadino) è possibile se ricorre uno dei presupposti seguenti:

– se all'atto dell'introduzione dell'azio­ne almeno uno dei coniu­gi era domiciliato o dimorava abitualmente in detto Stato e il coniuge convenuto non era domiciliato in Svizzera (art. 65 cpv. 2 lett. a LDIP) oppure

– se il coniuge convenuto ha accettato incondizionatamente la competenza del tribunale straniero (art. 65 cpv. 2 lett. b LDIP) o

– se il coniuge convenuto è d'accordo con il riconoscimento del­la decisione in Svizzera (art. 65 cpv. 2 lett. c LDIP).

  1. Nella sentenza impugnata il Pretore ha respinto la tesi di AP1, secondo cui AO1 ha accettato la competenza del tribunale estero per avere rinunciato a partecipare alla procedura di divorzio. Egli ha rilevato che il comportamento meramen­te passivo della convenuta, che non si è costituita in giudizio, non basta per denotare un'accettazione incondizionata del foro. Inoltre il primo giudice ha escluso qualsiasi accordo della moglie al riconoscimento della decisione di divorzio in Svizzera. Posto ciò, scartate le ipotesi dell'art. 65 cpv. 2 lett. b e c LDIP, egli ha esaminato se a norma dell'art. 65 cpv. 2 lett. a LDIP, non essedo i coniugi cittadini degli Emirati Arabi Uniti al momento in cui è stata avviata la causa di divorzio la convenuta fosse domiciliata in quello Stato (come sostiene il marito) oppure fosse domiciliata in Svizzera (come sostiene lei medesima). Egli ha approfondito così i requisiti del domicilio.

In favore del domicilio di AO1 negli Emirati Arabi Uniti il Pretore ha annoverato il fatto che in quello Stato la moglie era, almeno sulla carta, dipendente della S______ P______ e della E______ L______ (ditte riconducibili al marito), era un soggetto fiscale ivi imponibile, beneficiava di permessi di residenza, possedeva la licenza di condurre, aveva un'assicurazione sanitaria e un certificato vaccinale Covid-19. Nonostante regolari uscite dal Paese per soggiorni che duravano anche mesi nel Regno Unito e in Svizzera (in patria essa ha sempre mantenuto il domicilio amministrativo), a giudizio del Pretore il domicilio dell'interessata in costanza di matrimonio era verosimilmente negli Emirati Arabi Uniti, come quello del marito. Dato però che i coniugi si sono separati nel settembre del 2022, il primo giudice si è domandato dove fosse il domicilio dell'interessata quando il marito ha intentato l'azione di divorzio il 21 giugno o il 4 luglio 2023.

Dopo la separazione di fatto – ha continuato il Pretore – AO1 non aveva più verosimilmente motivo per risiedere negli Emirati Arabi Uniti, anche perché essa era ormai stata licenziata dalla S______ P______ e dalla E______ L______ per il 31 marzo 2023. Dalle dichiarazioni scritte da lei prodotte che riferiscono della situazione dal novembre del 2022 si evince che, da allora, essa abita regolarmente a L______. Il Certificate for Entry or Exit degli Emirati Arabi Uniti conferma altresì che essa era in Svizzera dal 15 novembre 2022 al 16 febbraio 2023, come pure dal 14 marzo al­l'8 maggio 2023, e che il suo status di residente negli Emirati Arabi Uniti, cancellato il 6 giugno 2023, è stato chiuso definitivamente il 28 giugno 2023 (doc. DDD). Poco importa dunque, secondo il Pretore, che visti d'ingresso e altri documenti ufficiali di AO1 risultino ancora validi, determinante per il domicilio essendo l'intenzione di stabilirsi durevolmente in un determinato luogo. E per l'istante tale luogo dal novembre del 2022 o almeno dal 6 giugno 2023 è la Svizzera, dove essa è sempre stata domiciliata, possiede un'abitazione, ha un'assicurazione malattia, dispone di un veicolo, paga i contributi AVS e le imposte. Di conseguenza, essendo AO1 domiciliata in Svizzera al momento in cui il marito ha avviato la causa di divorzio, non è dato nemmeno il presupposto dell'art. 65 cpv. 2 lett. a LDIP. Onde l'impossibilità di riconoscere nella fattispecie la sentenza estera, sicché a torto AP1 reputa il giudice svizzero incompetente per statuire a tutela dell'unione coniugale.

  1. L'appellante ribadisce che l'istante ha accettato la giurisdizione estera perché, sebbene conscia della causa di divorzio, non ha partecipato alla procedura e ha rinunciato così a contestare la competenza del giudice straniero, che solo ora avversa. Egli elenca poi gli elementi che dimostrano a suo parere la residenza abituale della moglie negli Emirati Arabi Uniti al momento in cui è stata introdotta la cau­sa di divorzio (permesso di residenza ancora valido, licenza di condurre rinnovata, assicurazione sanitaria in vigore, certificato vaccinale di residente, imponibilità fiscale in quello Stato) e assevera che i viaggi intrapresi da AO1 nel Regno Unito e in Svizzera non mettono in forse la residenza abituale di lei negli Emirati Arabi Uniti, tant'è ch'essa ha soggiornato ancora ad A______ D______ per un certo tempo dopo essere stata licenziata. A detta dell'appellante non si può dire quindi che dopo la separazione (settembre del 2022) costei non avesse più motivo di rimanere negli emirati, do­ve invece essa si trovava ancora al momento in cui è stata promos­sa la causa di divorzio (secon­do l'appellante il 21 giugno 2023). Quanto alle dichiarazioni scritte esibite dall'interessata, l'appellante ne revoca in dubbio l'affidabilità, definendole poco attendibili.

Circa la rinuncia al permesso di residenza da parte dell'istante (doc. 23/DDD), l'appellante rimprovera al Pretore incoerenza per avere considerato definitiva prima la chiusura del 28 giugno 2023 e poi la precedente radiazione del permesso, del 6 giugno 2023. A suo modo di vedere inoltre non è chia­ro a che cosa si riferiscano le diciture cancelled e permanent closed, le quali recano un residence number diverso da quello indicato sul doc. 24, neppure riportato sul permesso ufficiale (doc. 38). Per di più, la rinuncia al permesso è intervenuta il 28 giugno 2023, dunque – per l'appellante – dopo l'introduzione della cau­sa. Inoltre nell'abitazione di AO1 negli Emirati Arabi Uniti si trovavano ancora il 12 luglio 2023 molti vestiti ed effetti personali, a dimostrazione del fatto che quella non era una residenza secondaria, la moglie stessa avendo dichiarato che nel giugno del 2023 la relazione matrimoniale non era ancora finita, seppure dopo il 21 giugno 2023 essa abbia cambiato casa.

Che in una parallela decisione di sequestro il Pretore della sezio­ne 5 abbia ravvisato il domicilio in Svizzera della convenuta – soggiunge l'appellante – non ha alcun peso, tanto meno ove si pensi che quel sequestro è del 20 luglio 2023, successivo all'avvio della causa di divorzio, e che tale sentenza è oggetto di appello. A nulla rileva poi – epiloga l'appellante – che in Svizzera la moglie paghi le imposte, curi i suoi immobili, abbia una cassa malati e possieda un'automobile, trattandosi di circostanze che sussistono da sempre. Infine, e in sintesi, AP1 fa valere che AO1 beneficia di un visto di residenza negli Emirati Arabi Uniti (“G______ V______”), il quale dopo l'annullamento rimane valido ancora sei mesi.

  1. Nella sentenza impugnata il Pretore rileva a ragione che litigiosa è in concreto la competenza del giudice svizzero per statuire a tutela dell'unione coniugale nel caso in cui un coniuge abbia già promos­so azione di divorzio all'estero, competenza che è data ove con evidenza la decisione estera di divorzio appaia non poter essere riconosciuta in Svizzera (sopra, consid. 5). Correttamente il primo giudice ha riassunto anche le condizioni dell'art. 65 cpv. 2 LDIP alle quali può essere riconosciuta una decisione di divorzio pronunciata in uno Stato estero riguardo a coniugi di cui – come nella fattispecie – nessuno dei due è cittadino (o solo il coniuge attore è cittadino), norma il cui scopo è di evitare che un coniuge convenuto con domicilio in Svizzera si veda applicare una sentenza di divorzio pronunciata in uno Stato estero di cui non ha la nazionalità (Bucher in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, Basilea 2011, n. 65 ad art. 65 LDIP). Tra la Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti non sussistono, per altro, trattati che prevalgano rispetto alla legge federale sul diritto privato.

Passando in rassegna i casi in cui può essere riconosciuta in Svizzera una sentenza estera di divorzio pronunciata in uno Sta­to estero riguardo a coniugi di cui – come nella fattispecie – nessuno dei due è cittadino, il primo giudice ha scartato subito l'ipotesi che AO1 consen­ta al riconoscimento della decisione straniera (art. 65 cpv. 2 lett. c LDIP), l'opposizione di lei essendo manifesta (doc. 8 e 9). A ragione il Pretore ha rilevato altresì che AO1 non può reputarsi avere accettato la giurisdizione estera solo perché ha rinunciato a costituirsi in giudizio dinanzi al tribunale straniero (art. 65 cpv. 2 lett. b LDIP): accettare significa infatti entrare senza riserve nel merito del litigio, non solo ignora­re il processo (Bopp/Grob in: Basler Kommentar, IPRG, 4ª edizione, n. 18 ad art. 65). Rimane il problema di sapere, nella situazione descritta, se al­l'atto dell'introduzione dell'azio­ne di divorzio la convenuta fosse o no domiciliata in Svizzera, la dimora abituale di AP1 negli Emirati Arabi Uniti essendo invece pacifica (art. 65 cpv. 2 lett. a LDIP). Avesse avuto AO1 il domicilio in Svizzera come ritiene il Pretore, infatti, il riconoscimento del­la sentenza di divorzio emanata ad A______ D______ non entrerebbe in linea di con­to.

  1. L'art. 65 LDIP va applicato poi in relazione con le regole generali degli art. 25 segg. LDIP sul riconoscimen­to delle decisio­ni straniere (DTF 126 III 329 consid. 2a; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_413/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 4.2.1 con rinvii). Sotto questo profilo l'art. 27 LDIP esclu­de il riconoscimen­to di sentenze manifestamente incompatibili con l'ordi-ne pubblico svizzero (cpv. 1), in particolare perché emanate senza regolare citazio­ne (cpv. 2 lett. a) o in violazione di principi fondamentali del dirit­to procedurale svizzero (cpv. 2 lett. b). Se la sentenza straniera è stata emessa in contumacia, il riconoscimento presuppone “un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese” (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP). La citazione dev'essere avvenuta conformemente al diritto in vigore nel luogo di domicilio o di residenza abituale del destinatario (DTF 143 III 227 consid. 5.1, 142 III 358 consid. 3.3.3; cfr. anche RtiD II-2007 pag. 648 consid. 8). Se la citazione è irregolare la decisione estera può essere riconosciuta in Svizzera solo se – ma l'ipotesi è, come detto, estranea alla fattispecie – la parte in questione si sia incondizionatamente costituita in giudizio (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP).

In concreto risulta dagli atti – e AP1 riconosce – che il primo atto processuale inviato dalla Ci______ C______ di A______ D______ a AO1 è un messaggio SMS del 4 luglio 2023 così formulato (doc. 7 con traduzione):

Data: 04/07/2023

Tipo di caso: famiglia non musulmana / stranieri

Numero: ----___

Soggetto cui notificare: ________

Parentela: –

Metodo di consegna: SMS

Considerando che la parte ricorrente A______ P______ G______ (e altri se presenti) ha depositato un caso di famiglia non musulmana contro di voi (e altri se presenti) come convenuto nel caso numero /2023, riceverai una notifica tramite e-mail o telefono cellulare prima dell'udienza selezionata in data 18/07/2023 nella sezione di preparazione del caso situata presso la sede del Tribunale di primo grado della famiglia civile di A___ D______ per sentirti a partecipare da remoto e allegare note e documenti.

Per verificare la lettera di reclamo e i documenti, carica il tuo feedback tramite il link qui sotto. Per ulteriori informazioni e domande, puoi contattarci telefonicamente al numero _________ o via e-mail all'indirizzo ‹i______›.

[segue un link con indirizzo di posta elettronica]

AO1 non ha dato seguito alla citazione, che non contesta di ave­re ricevuto. Davanti al Pretore nondimeno essa ha censurato tale notifica come irregolare (osservazioni del 23 agosto 2023 al memoriale in cui AP1 ha eccepito la litispendenza dell'azione di divorzio, pag. 6; verbale del 17 ottobre 2023, pag. 2 a metà e pag. 7). Il problema è sapere se tale convocazione, manifestamente irregolare secondo il diritto svizzero che ammette unicamente notificazioni per posta (art. 138 CPC), sia avvenuta quando AO1 aveva ormai trasferito il domicilio in Svizzera. In simile eventualità la notifica sareb­be nulla, poiché contraria all'ordine pubblico processuale svizze­ro (DTF 142 III 358 consid. 3.3.3 con richiami; v. anche DTF 143 III 227 con-sid. 5.1). E in siffatta evenienza poco importereb­be accertare se ai fini dell'art. 65 cpv. 2 lett. a LDIP l'azione di divorzio sia stata introdotta negli Emirati Arabi Uniti il 21 giugno 2023 (come pretende AP1 con riferimento ai doc. 53, 54, 63 e 67) o soltanto il 4 luglio 2023 (come pretende AO1). Inoltrata il 21 giugno o solo il 4 luglio 2023, per vero, in caso di notifica irregolare l'avvio della causa non sarebbe stato validamente notificato alla convenuta, la quale non ha riconosciuto incondizionatamente il foro, sicché la sentenza di divorzio non potrebbe essere riconosciuta in Svizzera.

  1. Sulla nozione di domicilio non soccorre attardarsi (RtiD I-2017 pag. 690 consid. 5; v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2020.45 del 5 marzo 2021 consid. 3b). Al riguardo basti ricordare che, di regola, il domicilio corrisponde al centro delle relazioni individuali, ovvero al luogo in cui il soggetto passa la giornata, dorme, trascorre il tempo libero, conserva i suoi effetti personali, ha di un indirizzo postale e dispone di un collegamento telefonico. Anche sul piano internazionale indicazioni di residen­za che figurano in documenti amministrativi (per esempio licenze di circolazione o permessi di condurre), come pure il deposito di certificati o di documenti d'identità in un dato luogo costituiscono seri indizi di un domicilio civile, al punto da istituire una presunzione di fatto, pur rimanen­do meri indizi alla stregua delle attestazioni che rilascia la polizia degli stranieri, l'autorità fiscale o un organismo delle assicurazioni sociali (sentenza del Tribunale federale 5A_47/2022 del 5 agosto 2022 consid. 4.4.1). Se l'intenzione di stabilirsi durevolmente in un certo luogo è data, il domicilio è costituito sin dall'arrivo in tale luogo, decisiva essendo la prospettiva di un soggiorno duraturo (sentenza del Tribunale federale 5A_43/2021 dell'8 dicembre 2022 consid. 5.2.1 in SJ 2023 pag. 513). Se una persona risiede alternativamente in più luoghi e ha relazioni con tutti quei luoghi, il domicilio si trova nel luogo con cui essa intrattiene il legame più stretto, tenuto conto dell'insieme delle circostanze (DTF 141 V 535 consid. 5.2; I CCA, sentenza inc. 11.2016.13 del 29 settembre 2017 consid. 4b con rinvii).

Nella fattispecie è pacifico che durante la vita in comune i coniu­gi trascorrevano gran parte del loro tempo negli Emirati Arabi Uniti (istanza, pag. 7 in fondo), entrambi con permessi di residenza (plico doc. 13, n. 38). Come fa valere il convenuto, AO1 disponeva di un'automobile, di un'assicurazione sanitaria (doc. 39), di un certificato vaccinale e percepiva uno stipendio dalla S______ P______ e dalla E______ L______ (doc. 28, 29, 30). Essa ha sempre conservato tuttavia il domicilio amministrativo nel Cantone Ticino (doc. B, OO, PP). E nel Ticino essa possiede vari immobili (doc. R, AAA), tra cui la proprietà per piani n. 24 679 della particella n. 2058 a L______ in cui sostiene di abitare (doc. R). Nel Ticino inoltre essa ha amici e familiari. Negli Emirati Arabi Uniti i coniugi potevano contare su immobili in locazione o in proprietà del marito, in particolare a R______ a______ K______, nell'A______ H______ V______, villa ___ (plico doc. 13, fol. n. 4 e segg., istanza pag. 5). I coniugi poi trascorrevano anche periodi a Lo______, in un appartamento condotto in locazione.

a) Si è spiegato intanto che decisiva per accertare la validità della citazione ricevuta da AO1 per SMS è la data del 4 luglio 2023. Taluni elementi addotti dal convenuto riguardano il periodo precedente il 4 luglio 2023 e risultano perciò irrilevanti, come il certificato vaccinale dell'istante (del 2 maggio 2022: doc. 37), le affermazioni di lei secondo cui nel giugno del 2023 la relazione matrimoniale ancora sussisteva, il rinnovo della licenza di condurre il 13 giugno 2023 (doc. 13, fol. 3.1 e 2) e i motivi per cui l'interessata ha ottenuto i permessi di residenza prima del 4 luglio 2023. Quanto all'attestazione dell'agosto 2023, stando alla quale AO1 era un soggetto fiscalmente imponibile negli Emirati Arabi Uniti quale residente, essa riguarda solo marginalmente la situazione dopo il 4 luglio 2023 (il certificato era rilasciato, come allega il convenuto, solo a persone che avessero risieduto nello Stato 181 giorni prima del marzo 2023 e 91 giorni dopo il 2023), né indizia seriamente l'asserto secondo cui la moglie sarebbe intenzionata a rientrare stabilmente prima o poi dalla Svizzera negli Emirati Arabi Uniti.

b) Altri elementi invocati dall'appellante valgono tanto per gli Emirati Arabi Uniti quanto per la Svizzera, come il fatto che in entrambi i Paesi AO1 disponga di automobili (doc. CC, DD; doc. EE, FF), possa condurre veico­li con licenze valide in entrambi i luoghi (doc. 13, fol. 3.1 e 2) e in entrambi i luoghi abbia un'assicurazione malattia (doc. BB, doc. 14, fol. n. 10, doc. 39). Per il domicilio svizzero depone invece la circostanza che nel settembre 2022 AO1 si è separata dal marito e che in seguito al licenziamento (marzo del 2023) essa non può più contare su versamenti da parte della S______ P______ o della E______ L______ (doc. Q).

c) Per confutare che la moglie non avesse motivo di rimanere negli Emirati Arabi Uniti dopo la separazione (settembre del 2022) l'appellante oppone che costei non ha fatto sollecito ritorno in patria. Non bisogna trascurare tuttavia che quel periodo interlocutorio è durato meno di un anno, durante il quale l'interessata ha trascorso vari mesi anche consecutivi in Svizzera (nel periodo natalizio essa risulta essere rimasta in Svizzera dal 15 novembre 2022 al 16 febbraio 2023, essere tornata negli Emirati Arabi Uniti per me­no di un mese ed essere ripartita per la Svizzera dal 14 marzo all'8 maggio 2023). Né risulta che, venuto meno il legame con AP1 e il rapporto di lavoro con le due ditte di lui, essa avesse altri interessi o relazioni negli Emirati Arabi Uniti.

d) In merito alle cinque dichiarazioni scritte prodotte da AO1 a sostegno del domicilio in Svizzera (doc. PP), è vero che si tratta di semplici messaggi di posta elettronica in cui conoscenti confermano incontri regolari con l'interessata dopo il settembre del 2022 (il custode dell'appartamento abitato a L______, altri comproprietari dell'immobile, vicini di casa, persone alle quali essa si sottopone per trattamenti di cura). L'appellante non contesta l'ammissibilità di simili documenti. Ne discute l'attendibilità. Ora, tali dichiarazioni scritte non sono mezzi di prova formali. Costituiscono nondimeno indizi lineari e convergenti. AP1 afferma che il custode dello stabile non può avere incontrato l'interessata ogni giorno, visti i ripetuti soggiorni di lei negli Emirati Arabi Uniti. A______ O______ si è limitato a dichiarare tuttavia che egli è solito incontrare l'istante tutti i giorni da quan­do lei si è separata dal marito e che sua moglie prende il tè dall'istante ogni settimana. Il che non appare per nulla inverosimile.

e) Quanto alla documentazione sulla residenza di AO1, costei è sempre rimasta domiciliata amministrativamente nel Cantone Ticino. Il convenuto sembra evocare la circostanza ch'essa conservi anche un domicilio amministrativo negli Emirati Arabi Uniti perché l'attestato prodotto (doc. 23), il quale dimostrerebbe l'avvenuta radiazione del permes­so di residenza, non è chiaro. Il documento in questione è invero un Certificate for Entry or Exit (All Travel) dal Paese e in cal-ce al medesimo figura che tale attestato, rilasciato (issued) il 9 marzo 2022, è stato radiato (cancelled) il 6 giugno 2023 e che lo stato di residente (status) è definitivamente chiuso (permanent closed) dal 28 giugno successivo. Che il docu-

mento non si riferisca al permesso di residenza perché non ripor­ta un numero univoco è una congettura, il residence File risultando un numero che cambia di volta in volta (si confrontino i doc. 23 e 24), mentre l'EIDA number rimane identico. Che poi, trattandosi di un ‟Golden Visaˮ, il permesso resti valido ancora sei mesi dopo la radiazione nulla muta.

f) Relativamente ai numerosi effetti personali, compresi capi d'abbigliamento e accessori, lasciati da AO1 negli Emirati Arabi Uniti, l'istante ha dichiarato di averne altrettanti nel Ticino e a Lo______ (verbale del 17 ottobre 2023, pag. 5). Ciò è spiegabile, vista la sua situazione agiata (doc. L). Ed è credibile che, come allega, essa intenda ancora tornare di tanto in tanto negli Emirati Arabi Uniti in vacanza.

g) Ponderato tutto quanto precede, gli elementi che militano in favore del domicilio (ovvero del centro degli interessi) di AO1 in Svizzera al momento in cui essa ha ricevuto il 4 luglio 2023 la citazione della Ci______ C______ di A______ D______ prevalgono su quelli di segno contrario. Se nel Ticino essa conserva amici e conoscenti, possiede immobili e abita in quello che è da sempre il suo domicilio amministrativo, negli Emirati Arabi Uniti essa non consta avere più, dopo la separazione dal marito, legami personali né tanto meno con le ditte che le elargivano uno stipendio, né l'appellante indica quali ragioni concrete potessero indurla a rimanere stabilmente nel Paese. Anzi, negli Emirati Arabi Uniti essa ha rinunciato finanche nel giugno del 2023 al permesso di residenza. Se ne conclude che, seppure per ragioni diverse da quelle addotte dal Pretore, la sentenza impugnata merita conferma.

  1. In subordine l'appellante chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio previo

interrogatorio delle parti, previa escussione testimoniale del-l'avv. A______ Z______ e previo eventuale interpello delle parti stesse (prove da assumere dal Pretore o direttamente dalla Camera). Si è visto tuttavia che simili accertamenti risulterebbero superflui (consid. 3). La richiesta di giudizio cade di conseguenza nel vuoto.

  1. Le spese della decisione odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla contro-parte, che ha formulato osservazioni tramite una patrocinatrice, un'adeguata indennità per ripetibili.

  2. L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto l'istan­za di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

  3. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E nella fattispecie il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO1 fr. 3500.– per ripetibili.

  2. Notificazione:

– avv. PA2, V______; – avv. PA1, L______.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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