Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2024.135
Entscheidungsdatum
09.01.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2024.135

Lugano 9 gennaio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

cancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa CA.2024.65 (provvedimenti cautelari nell'ambito di una causa di divorzio pendente all'estero) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 19 febbraio 2024 da

AP 1 (patrocinata dall' PA 1 )

contro

AO 1 (H) (patrocinato dall' PA 2 ),

e nell'analoga causa CA.2024.341 promossa con istanza del 12 agosto 2024 da AO1 contro AP1,

giudicando sull'appello del 15 ottobre 2024 presentato da AP1 contro il decreto cautelare emesso il 9 ottobre 2024 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto: A. Dal matrimonio fra AO1 (1977) e AP1 (1978), cittadini ungheresi, è nato il 1° settembre 2015 T______ j______. Nell'agosto del 2021 la famiglia si è stabilita in Ticino, dove il marito già risiedeva e lavorava. AO1, economista, è direttore di vendita nel ramo del turismo per la I___ di S____, di cui è azionista unico. La moglie, diplomata in economia, si occupa della cura del figlio e del governo della casa. Il 12 dicembre 2022 AP1 ha lasciato l'abitazione coniugale per sistemarsi con il figlio in una casa protetta, interrompendo i contatti con il marito. Il 18 dicembre seguente quest'ultimo è rientra­to in Ungheria, dove ha promosso una causa di divorzio davanti al Tribunale di Budapest.

B. Il 3 gennaio 2023 AP1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché vietasse in via cautelare a AO1 di avvicinarsi a lei, al figlio e alla loro abitazione a meno di 300 m, così come di mettersi in relazione con loro in qualsiasi modo. Con decreto cautelare emanato l'indoma­ni senza contraddittorio il Pretore ha impartito a AO1 i divieti in questione, sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Tali divieti sono poi stati prolungati dopo il contraddittorio del 26 gennaio 2023 (inc. SE.2023.3). Nel quadro di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dalla moglie il 16 gennaio 2023, con decreto cautelare del 22 mar­zo 2023 il Pretore aggiunto ha – tra l'altro – confermato il divieto di avvicinamento e di contatto “al di fuori dell'esercizio dei diritti di visita” disciplinati in tale occasione (inc. SO.2020.176).

C. Un'istanza di revoca del provvedimento cautelare formulata dal marito è stata respinta dal Pretore aggiunto il 26 maggio 2023. Se non che, in esito a un'istanza di AO1, con decisione del 7 dicembre 2023 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ricusato il Pretore aggiunto della sezione 6 in tutte le procedure che coinvolgono AO1 e AP1, rimproverandogli di avere eccessivamente limitato il diritto di visita paterno e di avere mantenuto troppo a lungo i divieti di avvicinamen­to e di contatto (inc. SO.2023.4725). Nel frattempo, il 6 aprile 2023, il procedimento a protezione della personalità è stato stralciato dal ruolo siccome divenuto privo d'oggetto.

D. A un'udienza del 19 febbraio 2024, indetta nella procedura a tutela dell'unione coniugale, AP1 ha formulato un'istanza di provvedimenti cautelari fondata sull'art. 10 LDIP perché fosse regolato provvisoriamente lo statuto del figlio e fossero stabiliti i contributi di mantenimen­to. Alla luce di ciò, entrambi i coniugi hanno ritirato le rispettive richieste a tutela dell'unione coniugale, sicché quel procedimento è stato stralciato dal ruolo seduta stante per desistenza. Nel contempo le parti hanno raggiunto un'intesa complessiva provvisoria in vista di una mediazione familiare, intesa che prevedeva segnatamente l'affidamento del figlio alla madre senza – “per il momento” – diritti di visita paterni. I coniugi si sono intesi altresì sul divieto di avvicinamento e di contatto del marito, nel senso che l'ingiunzione è stata confer-mata “al di fuori dell'esecuzione della mediazione familiare fino alla prossima udienza”, prevista per il 25 settembre 2024. Il Pretore ha statuito seduta stante a verbale, omologando gli accordi nel dispositivo del decreto cautelare (inc. CA.2024.65).

E. Il 12 agosto 2024 AO1 si è nuovamente rivolto al Pretore per ottenere – fra l'altro – la revoca immediata del divieto di avvicinamento e il collocamento del figlio in un istituto o da una famiglia affidataria (inc. CA.2024.341). La richiesta è stata respinta inaudita parte il giorno successivo. Alle udienze del 25 settembre 2024, indette per il contraddittorio sulle due istanze cautelari, le parti hanno confermato le rispettive domande, AP1 chiedendo in particolare la conferma del divieto di avvicinamento e contestando le richieste avversarie. Il 9 ottobre 2024 il Pretore ha congiunto le due procedure e ha avviato l'istruttoria.

F. Statuendo quello stesso 9 ottobre 2024 con decreto cautelare “intermedio”, il Pretore ha revocato il divieto di avvicinamento pronunciato il 19 febbraio 2024 a carico del marito e ha ordinato ai coniugi di mettersi in relazione con l'Associazione C______ f______ “O______ O______ ” di L____ per attivare un percorso di sostegno alla genitorialità. Le spese processuali di fr. 1500.– sono state poste a carico di AP1, tenuta a rifondere a AO1 fr. 2000.– per ripetibili.

G. Contro il decreto cautelare appena citato AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 ottobre 2024 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere “la petizione”, subordinatamente di annullare il giudizio medesimo e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio, previa integrazione dell'istruttoria. Preliminarmente essa chiede che questa Camera emetta essa medesima un decreto cautelare in cui disponga un divieto di avvicinamento a carico del marito. Nelle sue osservazioni del 18 novembre 2024 AO1 conclude per la reiezione dell'appello e dell'istanza cautelare. In replica e duplica spontanee del 25 novembre e 2 dicembre 2024 le parti hanno confermato i loro punti di vista.

Considerando

in diritto: 1. I provvedimenti cautelari emessi nell'ambito di una causa di divorzio pendente all'estero sono emanati anch'essi con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC; Droese in: Basler Kommentar IPRG, 4ª edizione, n. 9 ad art. 10). Se sono stati adottati – come in concreto – dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”), essi sono appellabili entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove il decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile in ogni modo solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale esigenza non si pone, litigiose essendo misure a protezione della personalità per violen­ze, minacce o insidie e misure a protezione del figlio, controversie impugnabili senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico il decreto cautelare è pervenuto al patrocinatore dell'istante il 10 ottobre 2024 (tracciamento dell'invio n. ..__.____, agli atti). Inoltrato per via elettronica il 15 ottobre seguente (PrivaSphere Secure Messaging), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. AP 1acclude numerosi documenti nuovi che riguardano, direttamente o indirettamente, anche il figlio. Al proposito, applicandosi il principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC), nuovi documenti sono ammissibili in appello indipendentemente dai presupposti del­l'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2). Ciò vale anche per quanto presentato il 4 novembre 2024 da AO1. Nella misura in cui appaiono di rilievo, tali atti saranno considerati così ai fini del giudizio.

Relativamente ai fascicoli di prima sede delle procedure tra le parti richiamate dall'appellante, gli inserti sono già stati trasmessi d'ufficio. Riguardo agli incarti della procedura di ricusa e del procedimento penale promosso nei confronti dei AO1, taluni atti figurano già nei carteggi predetti. Ad ogni modo, come si vedrà in appresso (consid. 7b e 7e), l'assunzione degli interi incarti non apporterebbero verosimilmente elementi di peso ai fini del giudizio. Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello.

  1. Nelle sue osservazioni del 18 novembre 2024 AO1 obiet­ta anzitutto che l'appello è irricevibile perché manca di richieste di giudizio sufficientemente chiare e perché l'interessata non si confronta con gli argomenti del Pretore. Il che violerebbe il suo diritto di essere sentito, obbligandolo a prendere posizione su doman­de incomprensibili e a ricostruire le censure sulla base dei precedenti atti per essere in grado di rispondere compiutamente.

a) Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4; 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Di conseguenza una richiesta di giudizio va formulata in modo tale che, dandosi accoglimento della pretesa, la relativa formulazione possa essere ripresa invariata nel dispositivo della sentenza (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1). L'esigenza di formulare conclusioni esplicite non deve trascendere tuttavia nell'eccesso di formalismo. Un appello senza richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile, in particolare, ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con il dispositivo della sentenza impugnata – si desuma senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.45 del 30 aprile 2024 consid. 3).

Nel caso specifico è vero che AP1 postula in via principale la riforma del decreto impugnato nel senso di respingere la “petizione”, ma il memoriale permette nondimeno

di capire che essa chiede non solo di respingere l'istanza 12 agosto 2024 di AO1 volta alla revoca del divieto di avvicinamento, ma anche di prolungare l'ingiunzione e di annullare la misura a protezione del figlio decretata d'ufficio dal Pretore. La domanda di giudizio subordinata invece non presenta difficoltà di comprensione, l'interessata chiedendo che il decreto cautelare sia annullato e gli atti rinviati in prima sede per nuovo giudizio previa assunzione di due mezzi di prova.

b) Riguardo alle esigenze di motivazione, da un appello deve potersi evincere per quali ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglian­ze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugna­ta, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.107 del 21 ottobre 2024 consid. 2a).

In concreto si conviene che a tratti l'appello si esaurisce in considerazioni generiche e in allegazioni prive di riscontri probatori. L'appellante, tuttavia, indica pur sempre con sufficiente chiarezza i motivi sulla base dei quali chiede la conferma dei divieti litigiosi, così come le prove a sostegno della sua posizione. Essa espone altresì le ragioni per cui contesta la misura a protezione del figlio decretata d'ufficio dal primo giudice. Spiega infine di ritenere la decisione prematura in assenza di determinati accertamenti, postulando l'annullamento della medesima e chiedendo l'assunzione di due mezzi di prova prima che il Pretore emani un nuovo giudizio. Nel complesso l'appello adempie dunque i requisiti minimi di motivazione.

  1. In relazione al divieto di avvicinamento e di contatto il Pretore ha ricordato che l'ingiunzione è in vigore dal 3 gennaio 2023 e che all'udienza del 19 febbraio 2024 le parti hanno concordato di mantenerlo fino all'udienza successiva, prevista il 25 settembre 2024. A suo parere, spettava pertanto alla moglie rendere verosimile che tale divieto si giustificava ancora dopo di allora. Se non che, egli ha sottolineato, all'udienza del 25 settembre 2024 l'interessata si è limitata a rinviare in modo generico all'incarto delle misure protettrici e non incombeva certo al giudice promuovere ricerche. Rammentato altresì che l'opportunità di mantenere il divieto era stata criticata anche dall'autorità che aveva ricusato il Pretore aggiunto, il primo giudice ha concluso che in assenza di chiari elementi il provvedimento non risulta più giustificato né proporzionato. Inoltre, a suo avviso, esso pregiudica le possibilità di ricostruire un minimo dialogo fra i genitori, premessa indispensabile per consentire un progressivo riavvicinamento fra padre e figlio. Il Pretore ha nondimeno reso attento AO1 che la revoca del divieto non lo autorizza a ingerenze nella sfera privata di madre e figlio o a cercare contatti senza il loro consenso, avvertendolo che in caso di comportamenti inadeguati l'ingiunzione poteva essere ripristinata.

  2. AP1 ricorda che all'udienza del 25 settembre 2024 essa ha evocato la minaccia tuttora rappresentata dal marito, spiegando di essersi limitata a rinviare agli atti poiché la questione era stata già stata affrontata più volte. Fa notare inoltre di aver dovuto prendere posizione su un memoriale di sette pagine dopo quattro ore di udienza, mentre il primo giudice avrebbe dovuto aggiornare il contraddittorio. Fa valere dipoi che lo stesso Pretore aveva confermato il divieto il 19 febbraio 2024 “rifacendosi agli atti di causa” e superando “di fatto” la decisione di ricusa, come pure che la curatrice e la psichiatra-psicoterapeuta del figlio avevano segnalato la mancanza delle condizioni per ripristinare il diritto di visita paterno, tant'è che il minore teme il genitore. L'appellante soggiunge che in passato il marito ha già violato il divieto senza essere sanzionato, che il procedimento penale a carico suo è ancora pendente, che il coniuge le incute timore e che ancora di recente costui le ha inviato messaggi di posta elettronica dai contenuti “al limite (se non oltre) del diffamatorio e del vessatorio”, sicché il Pretore, nell'ammonirlo, ha implicitamente riconosciuto il rischio di reiterazione. In definitiva, a parere del­l'appellante, sussiste tuttora una minaccia concreta e attuale che giustifica il mantenimento della misura a protezione della personalità sua e di quella del figlio.

  3. Se necessario, su istanza di un coniuge il giudice a tutela del-l'unione coniugale, così come il giudice dei provvedimenti cautelari in una procedura di divorzio, prende anche le misure a protezione della personalità in caso di violenze, minacce o insidie applicando per analogia l'art. 28b CC (art. 172 cpv. 3 seconda frase CC; I CCA, sentenza inc. 11.2019.96 del 10 aprile 2020 consid. 7 con rinvio; v. anche Peyrot in: Commentaire romand, CC I, 2ª edizione n. 8 e 9 ad art. 28b). Tale facoltà va dunque riconosciuta anche al giudice dei provvedimenti cautelari nell'ambito di una causa di divorzio pendente all'estero (art. 10 LDIP). Ora, per ottenere provvedimenti cautelari un istante deve rendere verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (art. 261 lett. a) e che la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 261 lett. b). L'emanazione di provvedimenti cautelari soggiace pertanto a cinque presupposti cumulativi:

a) la parvenza di buon diritto insita nella pretesa sostanziale,

b) la lesione o la minaccia di una lesione dei diritti dell'istante,

c) il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile,

d) l'urgenza e

e) il rispetto del principio della proporzionalità.

Il primo requisito (lett. a) prescrive che la causa deve avere probabilità di successo. Il secondo (lett. b) impone all'istante di rendere verosimile – da un lato – i fatti a sostegno della pretesa e – dall'altro – la circostanza che la pretesa fonda presumibilmente un diritto. L'istante deve rendere verosimile, in altri termini, che il diritto invocato esiste. Il primo requisito è così legato al secondo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.102 del 18 luglio 2023 consid. 7 con richiamo).

  1. Litigioso è in concreto il secondo requisito dell'art. 261 CPC (sopra, lett. b), il Pretore avendo ritenuto che AP1 non ha reso verosimile una lesione o la minaccia di una lesione dei suoi diritti o di quelli del figlio. Ora, in materia di prote­zione della personalità l'art. 28b cpv. 1 CC dispone che ognuno ha il diritto di tutelarsi da violenze, minacce o insidie. Le “violen­ze” consistono in una lesione diretta dell'integrità fisica di una persona. La lesio­ne deve denotare un certo grado di intensità, qualsiasi comportamento socialmente scorretto non costituendo una lesione della personalità. Per “minacce” l'art. 28b cpv. 1 CC intende situazioni nelle quali si prevedono intimidazioni serie, che facciano temere la vittima per la sua integrità fisica, psichica, sessuale o sociale o per quella di persone che le sono vicine (ad esempio i suoi figli) e non una minaccia inoffensiva. Le “insidie” infine sono persecuzio­ni ossessive di una persona su un lungo periodo, indipendentemente dal fatto che esista una relazione tra l'autore e la vittima. Caratteristiche tipiche delle insidie sono lo spiare, la ricerca della prossimità fisica e tutto quanto vi è legato, in particolare la vessazione, la pressione, il disturbo e la minaccia di una persona. Il che deve incutere nell'interessato grande paura e verificarsi in modo ripetuto (RtiD II-2023 pag. 603 consid 6; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.102 del 18 luglio 2023 consid. 7 con rinvio).

a) Nella misura in cui AP1 elenca le ragioni per cui davanti al Pretore essa si è limitata a rinviare a quanto già figura agli atti, l'appello si esaurisce in recriminazioni. È vero che in materia di filiazione si applica il principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC), di modo che nell'interesse dei figli il giudice indaga d'ufficio e collabora di propria iniziativa al chiarimento dei fatti. Tale precetto tuttavia non solleva le parti – tanto meno se patrocinate – dalle loro responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note (DTF 140 III 488 consid. 3.3 con rinvii; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_59/2024 del 9 ottobre 2024 consid. 4.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.47 del 24 gennaio 2022 consid. 3a con rinvio). Non spettava dunque al Pretore vagliare in concreto il ponderoso incarto della procedura a protezione del­l'unione coniugale per cercare conferma degli argomenti addotti dall'interessata. Sotto tale profilo il rimprovero mosso al primo giudice è dunque infondato. Ad ogni modo l'appellante ha avuto modo di far valere le proprie ragioni davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo, e ha potuto presentare i mezzi di prova non addotti dinanzi al primo giudice.

b) Né giova all'appello il fatto che la misura sia stata confermata con decreto cautelare emesso a verbale dal Pretore all'udien­za del 19 febbraio 2024. Contrariamente a quanto afferma l'appellante, in tale occasione il Pretore non ha valutato gli atti di causa, ma si è limitato a omologare nella decisione l'intesa raggiunta dai coniugi in quell'occasione (verbale del 19 febbraio 2024 nell'inc. CA.2024.65). Del resto, il prolungamento del divieto è stato pattuito nell'ambito di un accordo “provvisorio” contestuale all'avvio di un percorso di mediazione e unicamente fino “alla prossima udienza” (loc. cit.). A torto l'appellante asserisce quindi che il procedimento di ricusa è stato preso in considerazione nell'ambito di quel giudizio. Ne segue che l'appellante non può trarre elementi a favore della sua posizione dal decreto cautelare emanato dal Pretore all'udienza del 19 febbraio 2024.

c) Quanto al diritto di visita, la dott. C______ B______, psichiatra e psicoterapeuta che segue T______ j______., ha dichiarato che il figlio ha detto più volte di temere il genitore e di avere pau­ra di “essere rapito”, per poi concludere che il ragazzo non è “in nessun modo pronto per riprendere i contatti con suo padre” (rapporto dell'11 luglio 2024 nell'inc. CA.2024.65). La curatrice C______ L______ ha accertato a sua volta la situazione di stallo, soggiungendo che per “risanare il legame [del figlio] con la figura paterna” è necessario “ripristinare la comunicazione fra i due genitori” (relazione del 12 luglio 2024 nel­l'inc. CA.2024.65). Contrariamente a quanto crede l'appellante, la revoca del divieto di avvicinamento non implica la ripresa automatica delle relazioni personali tra padre e figlio, come riconosce anche AO1, il Pretore avendo anzi ammonito quest'ultimo affinché evitasse contatti con il ragazzo contro la di lui volontà. Che poi il minore e la madre temano il convenuto ancora non basta per mantenere la misura. Del resto, l'appellante non indica elementi concreti che inducano a ritenere AO1, il quale fino a oggi ha fatto valere le sue ragioni con mezzi legali, intenzionato ad agire diversamente. Nel complesso, pertanto, a un sommario esame non si ravvisano ragioni per mantenere oltre l'ingiunzione.

d) L'interessata afferma che il marito ha già violato in passato il divieto di avvicinamento e di contatto, ma non spiega concretamente in che cosa siano consistite tali violazioni né quando esse sarebbero avvenute, limitandosi a rinviare genericamente ai suoi memoriali di prima sede. Insufficientemente motivato, anche tale argomento non è dunque di sussidio all'appello. Si aggiunga ad ogni modo che – come ricorda AO1 – nel decreto cautelare del 26 maggio 2023 il Pretore aggiunto non aveva accertato violazioni, l'incontro del 4 aprile 2023 essen­do stato verosimilmente fortuito, mentre le comunicazioni per posta elettronica erano state inviate quando il divieto non era in vigore. Né i tentativi infruttuosi dei nonni paterni di contattare il nipote possono essere addebitati all'interessato (doc. 5 prodotto con l'appello).

e) Non si trascura che nei confronti di AO1 è tuttora pendente un procedimento penale per lesioni semplici, vie di fatto reiterate e violazione del dovere d'assistenza o educazione. Il procedimento, oggetto di un decreto di non luogo a procedere del 10 marzo 2023 annullato della Corte dei recla­mi penali del Tribunale d'appello per violazione del diritto di essere sentito mediante sentenza del 9 ottobre 2023, è attualmen­te al vaglio degli inquirenti per ulteriori accertamenti, anche se i tempi per la conclusione del medesimo è incerta, la “pratica in oggetto non avendo priorità” (doc. X e Y nel­l'inc. CA.2024.65).

AP1 eccepisce che, a prescindere dai tempi dell'inchiesta, in occasione del suo interrogatorio in polizia il marito ha ammesso maltrattamenti nei confronti del figlio. Assevera inoltre che quegli “ha proferito molte volte minacce verbali” anche nei suoi riguardi. AO1 oppone – in sintesi – che la riapertura del procedimento penale è dovuta a questioni formali e che le vaghe accuse della moglie sono rimaste prive di riscontri oggettivi. Egli sottolinea che costei non ha mai preteso di essere stata vittima con il figlio di violenza fisica o psicologica, e ciò neppure al momen­to di sollecitare il soggiorno in una struttura d'accoglien­za. L'interessato sostiene così che AP1 strumentalizza e procrastina tali procedure per annientare la relazione tra lui e il ragazzo, così come con la famiglia paterna. Egli epiloga rilevando che, alla luce della loro formulazione e del linguaggio non verbale, le dichiarazioni del figlio possono solo essere state indotte dalla moglie.

Le argomentazioni che precedono trascendono il tema della lite. Scopo della procedura in rassegna non è pronosticare l'esito del procedimento penale né valutare l'attendibilità delle dichiarazioni delle parti o del minore, bensì appurare se a un sommario esame si riscontri “la lesione o la minaccia di una lesione dei diritti dell'istante” (sopra, consid. 6). In concreto si evince dagli atti che gli episodi rimproverati al marito, e da lui negati, risalgono al periodo della vita in comune. Ormai i coniugi vivono separati da due anni e le divergenze sui metodi educativi del figlio, sul luogo di residenza o sulle questioni economiche sono argomento di controversie giudiziarie, per altro mediate da professionisti. In simili circostanze i timori prospettati dell'appellante appaiono ricondursi a un contesto familiare non più attuale e non sono atti a giustificare – allo stato attuale delle cose – una conferma del divieto di avvicinamento.

f) Per quanto attiene agli scambi di messaggi di posta elettronica prodotti con l'appello, quelli del marito sono sì giunti in copia alla moglie, ma concernono la risposta di lui a comunicazioni della curatrice e della pediatra, inviate a entrambi i genitori, circa il rinnovo del documento d'identità del figlio e la consegna del libretto delle vaccinazioni (doc. 2 e 3). Del resto anche la moglie ha inviato una e-mail in proposito con copia al marito (doc. 3, 2° foglio). Certo, nell'interesse del figlio AO1 avrebbe potuto astenersi da considerazioni sgradevoli sulla disunione familiare. Ciò soltanto non giustifica tuttavia di protrarre la nota ingiunzione nei suoi confronti. La moglie lamenta invero, oltre a ciò, che il marito rifiuta il versamento di contributi di mantenimento per il figlio, ma nemme­no tale renitenza basta per giustificare un provvedimento fondato sull'art. 28b CC.

g) In definitiva non si ravvisano estremi, allo stato attuale delle cose, che rendano verosimile la necessità di prolungare il divieto di avvicinamento e di contatto decretato nel gennaio del 2023 per comportamenti che, anche volendo prescindere dalle contestazioni del marito, risalgono al periodo della vita in comune o immediatamente successivo alla separazione (ad esempio doc. I nell'inc. SE.2023.3). Nel frattempo il contesto familiare appare mutato, sicché non basta richiamare episodi (contestati) di quel tempo per rendere verosimile un rischio di reiterazione. Su questo punto la valutazione del primo giudice resiste pertanto alla critica.

  1. L'appellante contesta altresì ordine impartito dal Pretore di mettersi in relazione con l'Associazione C______ f______ “O______ O______ ” per attivare un percorso di sostegno alla genitorialità. Secon­do il Pretore il rapporto del figlio con entrambi i genitori è essenziale per uno sviluppo equilibrato del ragazzo, di modo che la madre non può limitarsi ad assecondare passivamente la riluttanza di quest'ultimo a interagire con il padre, ma deve promuovere in maniera seria e concreta le relazioni personali. A suo parere, benché un tentativo di mediazione sia fallito, non è il caso di desistere. Il primo giudice ha precisato ad ogni modo che tale sostegno è diretto unicamente ai genitori, senza il coinvolgimento del figlio, il quale continuerà a essere seguito dalla psichiatra e psicoterapeuta C____ B______. Questa potrà esse­re interpellata dagli operatori dell'associazione “quando e se lo riterranno opportuno per un eventuale ripristino delle relazioni personali padre-figlio”.

a) L'appellante assevera che imporre una simile misura in una situazione che denota probabili forme di abuso, insidie e minacce contrasta con quanto prevede dalla Convenzione di Istanbul. Ricordato che il percorso di mediazione è fallito, essa sostiene che perfino le mediatrici si erano interrogate sull'opportunità del provvedimento, “ritenuto che la moglie e il figlio sono risultati vittime ai sensi della LAV”. A mente sua, le attuali difficoltà relazionali non sono riconducibili al comportamento dei genitori, bensì “ai dichiarati timori e alle paure esternate dal figlio”.

b) Non fa dubbio che per lo sviluppo equilibrato di un figlio il rapporto con entrambi i genitori sia essenziale e che a tal fine le visite di un genitore non affidatario meritino – per quanto possibile – di essere promosse (RtiD I-2019 pag. 504 consid. 5a; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.192 del 20 novembre 2024 consid. 12b). Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, il giudice (art. 315a cpv. 1 CC) ordina le opportu­ne misure di protezione (art. 307 cpv. 1 CC). Egli può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia il diritto di controllo e informazione” (art. 307 cpv. 3 CC).

Le misure a protezione del figlio non costituiscono sanzioni né dipendono da una responsabilità dei genitori (DTF 144 III 451 consid. 4.3). Come misura di protezione può anche essere imposto ai genitori – o al figlio – di seguire una terapia, un accompagnamento psicologico o una mediazione (DTF 142 III 201 consid. 3.7; sentenza del Tribunale federale 5A_64/2023 del 21 giugno 2023 consid. 3.1 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc.11.2022.12 del 18 settembre 2023 consid. 6). Ogni misura a protezione del figlio deve rispondere in ogni modo a criteri di proporzionalità, sussidiarietà e complementarietà (sentenza del Tribunale federale 5A_64/2023 del 21 giugno 2023 consid. 3.1 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2022.10 del 18 novembre 2022 consid. 9a con rinvio).

c) Nel caso precipuo la misura adottata dal Pretore non preve­de relazioni tra padre e figlio ed è destinata ai soli genitori. L'appellante non ha dunque motivo di invocare i timori e le paure paventate dal figlio, il quale non sarà coinvolto dagli operatori. Anzi, gli specialisti sanno che “se e quando lo riterranno opportuno” dovranno interpellare anzitutto la terapeu­ta. Le remore dell'appellante appaiono dunque infondate. Per di più, a due anni dalla separazione di fatto i coniugi vanno incoraggiati a trovare una modalità di dialogo nel loro ruolo di genitori, come auspica anche la curatrice (rapporto del 12 luglio 2024 nell'inc. CA.2024.65). Si dà atto che in uno studio sulle Offerte di sostegno e misure di protezione per bambini esposti a violenza nella relazione con i genitori, finalizzato all'attuazione della Convenzione di Istanbul ed eseguito su incarico dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (‹https://csvd.ch/app/uploads/2024/01/NAP-30-versione-breve.pdf›), dandosi indizi di violenza familiare occorre prudenza nell'ordinare misure a livello genitoriale. In concreto la misura decretata dal Pretore prevede ad ogni modo incontri accompagnati da operatori esperti che potran­no monitorare la comunicazione fra i coniugi e vigilare anche su tale aspetto, fermo restando che le accuse sono contesta­te dal marito e non sono state accertate da autorità alcuna.

d) Si aggiunga che neppure l'interessata spiega quali comportamenti a lei pregiudizievoli il marito possa attuare, mentre due incontri fra le parti si sono già tenuti durante la mediazione familiare senza che essa lamenti di avere subìto pregiudizi (lettera dell'Associazione C______ f______ del 25 giugno 2024 nel­l'inc. CA.2024.65). Né le specialiste incaricate della mediazione familiare hanno alluso a un'ipotesi simile, limitandosi a comunicare che “non ci sono le premesse per poter intraprendere” tale percorso (loc. cit.). In circostanze del genere, pur tenendo conto delle contrastanti allegazioni delle parti e delle cautele che si impongono dandosi accuse di violenza domestica, non si intravedono motivi preponderanti per rinunciare a una misura dettata dall'interesse del figlio. Quanto alla Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul: RS 0.311.35), per tacere del fatto che essa concerne il persegui-mento penale di reati, la normativa non ha portata diretta nei rapporti fra priva­ti, ma si limita a obbligare gli Stati contraenti a promulgare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione

alternativa delle controversie (art. 48 par. 1; sentenza

del Tribunale federale 5A_11/2020 del 13 maggio 2020 consid. 3.3.2 con rinvio al messaggio del Consiglio federale: FF 2017 pag. 204; v. anche DTF 148 IV 243 consid. 3.7.1). L'argomento non giova dunque all'appellante. In definitiva, anche su questo punto il giudizio impugnato sfugge a censura.

  1. L'appellante chiede, in subordine, di annullare il decreto cautelare impugnato e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio, previa assunzione di una perizia sulle capacità genitoriali una volta concluso il procedimento penale. A sostegno della richiesta essa adduce che “il tema dell'appello verte proprio sul fatto che vi siano ancora motivi validi, concreti, attuali e urgenti nel ritene­re che l'appellato sia fonte di minacce e insidie” per lei e il figlio. La richiesta non può trovare accoglimento. Il procedimento pena­le potrà essere utile se mai per accertare se durante la vita in comune il marito abbia effettivamente commesso reati nei confronti del ragazzo. Sta di fatto che, come si è spiegato (consid. 7e), ciò non sarebbe sufficiente per desumere che dopo la separazione dei coniugi il comportamento di AO1 giustifichi un divieto di avvicinamento e di contatto. Quanto alla perizia sulle capacità genitoriali, essa non è destinata a valutazioni siffatte, a prescindere dal fatto che il percorso di sostegno alla genitorialità appare già oggi una misura di grande utilità nell'interesse del figlio, seppure una ripresa rapida delle relazioni personali con il padre non sia praticabile.

  2. AP1 insorge infine contro l'addebito delle spese processuali, che secondo il Pretore “seguono la soccombenza della moglie per quanto riguarda il divieto di avvicinamento”. L'appellante fa valere che le procedure per violenze, minacce e insidie secondo l'art. 28b CC sono gratuite, il che vale anche ove tali questioni si pongano nel quadro di una causa di diritto di famiglia. Ora, l'art. 114 lett. f CPC, in vigore dal 1° luglio 2020 e introdotto con la legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza del 14 dicembre 2018 (RU 2019 pag. 2273), dispone che non si prelevano spese processuali nelle controversie per violenza, minacce e insidie secondo l'art. 28b CC. La gratuità tuttavia “vale esclusivamente per le azioni secondo gli articoli 28b CC e 28c CC che non rientrano nelle procedure di diritto matrimoniale, come la tutela dell'unione coniugale e il divorzio, per i quali spesso sono soddisfatti i presupposti per il gratuito patrocinio o si ha diritto al versamento dell'anti­cipo delle spese processuali da parte del coniuge che ne ha la capacità finanziaria” (messaggio del Consiglio federale in: FF 2017 pag. 6267; v. anche III CCA, sentenza inc. 13.2022.101 del 16 marzo 2023 consid. 5.3). Trattandosi in concreto di una procedura di diritto matrimoniale, la gratuità non entra di conseguenza in linea di conto.

Non si disconosce che secondo taluni autori la restrizione testé citata penalizza la vittima, sicché a mente loro la gratuità dovreb­be valere anche alle azioni degli art. 28b e 28c CC rientranti in procedure del diritto matrimoniale. Oggi invece, rileva Hofmann/ Baeckert, per beneficiare di misure gratuite a norma degli art. 28b e 28c CC la vittima deve avviare due procedure separate senza che l'insieme degli aspetti da risolvere possa essere deciso contemporaneamente in un procedimento matrimoniale (Basler Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 8 ad art. 114). Secon­do Grütter inoltre i presupposti per il gratuito patrocinio o per il diritto al versamento dell'anti­cipo delle spese processuali da parte del coniuge che ne ha la capacità finanziaria non sono sempre dati, mentre un eventuale anticipo va di principio restituito (in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 3ª edizione, n. 14 ad art. 114). Tali riserve non permettono tuttavia, in mancanza di un diverso orientamento da parte del Tribunale federale, di scostarsi della chiara volontà del legislatore. Se ne conclude che, in ultima analisi, l'appello vede la sua sorte segnata.

  1. L'emanazione dell'attuale sentenza rende senza oggetto la richiesta di provvedimenti cautelari contenuta nell'appello.

  2. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà altresì alla controparte, che ha formulato osservazioni all'appello tramite una patrocinatrice, un'adeguata indennità per ripetibili. AO1 pretende a tale titolo fr. 7430.–, corrispondenti a 25 ore di lavoro, più le spese e l'IVA. Decisivo è però il tem­po che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avreb­be dedicato all'adempimento di un mandato analo­go (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.176 del 27 agosto 2024 consid. 23c). Tutto ponderato, trattandosi in concreto di una causa già ampiamente nota senza particolari difficoltà giuridiche, un avvocato diligente e coscienzioso avrebbe potuto contenere il proprio intervento, evitando tra l'altro inutili ripetizioni nei memoriali, in una decina d'ore di lavoro, comprese le presumibili relazioni con il cliente (colloquio, corrispondenza). Per un patrocinio come quello in esame si giustificano così ripetibili di fr. 2800.–, cui si aggiungono le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assi-

stenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) e l'IVA, onde complessivi fr. 3350.– (arrotondati).

  1. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, può essere fatta valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi

decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

  1. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3350.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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Gesetze

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  • DTF 148 IV 243
  • DTF 144 III 352
  • DTF 144 III 451
  • DTF 142 I 94
  • DTF 142 III 107
  • DTF 142 III 201
  • DTF 142 III 417
  • DTF 140 III 488
  • DTF 139 III 88
  • DTF 137 III 41704.10.2011 · 913 Zitate
  • 5A_11/202013.05.2020 · 92 Zitate
  • 5A_59/202409.10.2024 · 110 Zitate
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