Incarto n. 11.2024.102
Lugano 6 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
cancelliere:
Sciuchetti
sedente per statuire nella causa SO.2024.965 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 19 febbraio 2024 da
AO1, C______ (patrocinata dall'avv. PA1, L______)
contro
AP1, C______;
giudicando sull'“appello” del 9 agosto 2024 presentato da AP1 contro la decisione emessa dal Pretore il 6 agosto 2024;
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 6 agosto 2024, emanata a tutela dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha in particolare, autorizzato AP1 (1973), cittadino spagnolo, e AO1* (1980) a vivere separati, ha affidato i figli Le______ (30 settembre 2011) e S______ (12 novembre 2014) alla madre (riservato il diritto di visita paterno), e ha condannato AP1 a versare i seguenti contributi alimentari per i figli (oltre gli assegni familiari se da lui percepiti):
da marzo a luglio 2024: fr. 985.– per Le______ e fr. 600.– per S______;
da agosto a ottobre 2024: fr. 1055.– per Le______ e fr. 670.– per S______ e
da novembre 2024 fr. 985.– per Le______ e fr. 800.– per S______.
B. Contro la decisione appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un “appello” del 9 agosto 2024 chiedendo di “adeguare il calcolo degli alimenti... in base ai giustificativi allegati”. Il 16 agosto seguente AP1 ha inviato al Pretore uno scritto in cui giustifica la sua assenza alle varie udienze e chiede di essere convocato per illustrare la sua situazione. Il Pretore ha interpretato l'atto come “appello” e l'ha trasmesso a questa Camera per competenza. Entrambi i memoriali non sono stati notificati per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore.
Nel caso specifico è indubbio che AP1 persegue la riduzione del contributo alimentare in favore dei figli Le______ e S______ tant'è che, trovandosi in disoccupazione, chiede di “adeguare il calcolo degli alimenti”. Se non che, dandosi contestazioni pecuniarie, un appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese. Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio, il quale non dispensa dal formulare pretese pecuniarie quantificate nemmeno nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 620 consid. 4.5 e 5 con riferimenti; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_65/2022 del 16 gennaio 2023 in: RSPC 2023 pag. 416: v. anche RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d; più di recente: I CCA sentenza inc. 11.2021.82 del 13 luglio 2023 consid. 7).
In concreto l'appellante non indica per nulla – come si è detto – quale contributo alimentare egli intenda offrire ai figli in luogo e vece di quello fissato dal Pretore. La cifra non può desumersi nemmeno dalla motivazione dell'appello, eventualmente facendo capo alla sentenza impugnata, all'entità del contributo alimentare proposto in riforma della decisione impugnata l'appellante non alludendo nemmeno di scorcio. Ne segue che, pur con tutta la comprensione che si deve a una parte non patrocinata, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un'eventuale riforma della decisione impugnata. Se ne conclude che, manifestamente inammissibile, l'appello sfugge a qualsiasi disamina e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
Non si riscuotono spese.
Notificazione a:
– AP1, C______; – avv. PA1, L______.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).