Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2023.97
Entscheidungsdatum
28.08.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2023.97

Lugano 28 agosto 2023/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nelle cause CA.2023.36 e CA.2023.37 (protezione della personalità da violenza, minacce o insidie: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promosse con istanze del 30 gennaio e 16 marzo 2023 da

CO 1 e CO 2 (patrocinati dall'avv. PA 1 )

contro

AP 1 (già patrocinato dall'avv. ),

giudicando sull'appello (“ricorso”) del 2 agosto 2023 presentato da AP 1contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 21 luglio 2023;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 19 aprile 2021 il Tribunale circondariale di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio tra CO 1 (1979), cittadina senegalese, e IS 1 (1970), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio raggiunta dai coniugi, i quali avevano pattuito, in particolare, l'affidamento del figlio CO 2 (nato il 31 maggio 2013) alla madre (riservato il diritto di visita paterno) con autorità parentale congiunta.

B. Preso atto del mancato rientro del minore dopo un diritto di visita, così adita da CO 1, con decisione supercautelare del 31 gennaio 2023 l'Autorità regionale di protezione 3 ha sospeso dapprima il diritto di visita paterno, comprese le telefonate, per poi ripristinarlo il 6 marzo successivo in modalità sorvegliata in un'ora ogni quindici giorni per il tramite del Punto di incontro di __________. Un reclamo introdotto da AP 1 contro tale decisione è stato stralciato dal ruolo dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello con decreto del 25 aprile 2023 (inc. 9.2023.40).

C. Nel frattempo, con istanza del 30 gennaio 2023, CO 1 e CO 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché vietasse in via cautelare a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP ‒ di avvicinarsi ai medesimi e alla loro abitazione come pure alla scuola elementare di __________ e al Centro Psico-Educativo di __________ “a una distanza inferiore a 200 m”. Essi hanno postulato altresì il beneficio del gratuito patrocinio. Con decreto cautelare emanato l'indoma­ni senza contraddittorio il Pretore ha impartito a AP 1 i divieti in questione, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di una multa disciplinare di fr. 5000.– in caso di violazione e di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento. Nelle sue osservazioni del 1° febbraio 2023 il convenuto ha proposto di revocare i divieti.

D. Preso atto della decisione dell'autorità di protezione di ripristino del diritto di visita paterno, con decreto supercautelare emesso l'8 marzo 2023, il Pretore ha permesso al convenuto di avvicinarsi al Punto d'incontro di __________ per lo scambio del figlio CO 2 contestuale al diritto di visita paterno, ordinandogli tuttavia di lasciare i luoghi prima dell'arrivo della ex moglie. In una lettera del 10 marzo 2023 AP 1 ha proposto una volta di più di revocare i divieti nei suoi confronti.

E. Nuovamente adito il 16 marzo 2023 da CO 1 e CO 2, con decreto inaudita parte del 20 marzo 2023 il Pretore ha vietato provvisoriamente a AP 1 di contattare l'ex moglie “via telefono, per scritto o in via elettronica”, sempre sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di una multa disciplinare di fr. 5000.– in caso di violazione e di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento. Inviato a presentare osservazioni, AP 1 non ha reagito.

F. Il Pretore non ha tenuto udienze e ha deciso di giudicare in base agli atti. Con decreto cautelare del 21 luglio 2023 il Pretore ha confermato i decreti emessi senza contraddittorio il 31 gennaio, 8 e 20 marzo precedenti. Non sono state riscosse spese processuali. CO 1 e CO 2 sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

G. Il 2 agosto 2023 AP 1 ha inoltrato alla Camera di protezione del Tribunale d'appello una lettera (“Ricorso/Einsprache) in cui chiede una proroga del termine di ricorso fino al 10 settembre 2023 per “l'obiezione finale”, “l'archiviazione di queste nuove accuse infondate, che non hanno alcun fondamento” e l'assunzione di determinati testimoni. L'atto, trasmesso a questa Camera per competenza, non è stato notificato per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. I decreti cautelari sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se essi vertono su questio­ni patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale riserva non si pone, l'impugnabilità di una decisione a protezione della personalità per violen­ze, minacce o insidie fondata sul­l'art. 28b CC non dipendendo per principio da requisiti di valore (I CCA sentenza inc. 11.2022.152 del 23 dicembre 2022 consid. 1 con riferimento). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è pervenuto al patrocinatore del convenuto il 24 luglio 2023. Datato 1° agosto 2023 ma impostato il giorno successivo, il memoriale in rassegna, che deve essere trattato alla stregua di un appello, è pertanto tempestivo. E un appello contro le decisioni dei Pretori e dei Pretori aggiunti, concernenti il diritto delle persone o il diritto di famiglia rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 LOG).

  1. Nel decreto impugnato il Pretore, dopo avere riassunto i presupposti dell'art. 28b cpv. 1 CC per proteggersi da violenze, minacce o insidie (stalking), ha accertato che il convenuto non ne aveva contestato l'adempimento “ciò che è palese per quanto riguarda il presente assetto cautelare, tanto che il presente procedimento è maturo per il giudizio”. Per il primo giudice, le obiezioni del convenuto concernevano “piuttosto l'impatto del presente assetto cautelare sulle relazioni personali col figlio minorenne”. Ciò giustificava, in definitiva, la conferma dei provvedimenti supercautelari, fermo restando che il Pretore si “atterrà alle decisioni o accordi tra le parti prese davanti all'autorità di protezione, modificando di conseguenza (se necessario) il presente assetto cautelare, su semplice richiesta del giudice del diritto di famiglia”.

  2. Nella misura in cui IS 1 chiede che gli sia prolungato il termine fino al 10 settembre 2023 per “trovare un nuovo avvocato” e per presentare “l'obiezione finale” la richiesta si rivela d'acchito improponibile. Come già segnalatogli da questa Camera, iI termine per introdurre un appello è stabilito dalla legge (art. 311 cpv. 1 CPC) e non può essere prorogato (art. 144 cpv. 1 CPC; sentenza inc. 11.2021.78 del 7 luglio 2021 consid. 4). Né si ravvisano estremi per fissare alla parte un termine per sanare carenze formali del rimedio giuridico in applicazione dell'art. 132 cpv. 1 CPC. Posto che la motivazione di un appello è una condizione di ricevibilità (art. 311 cpv. 1 CPC), essa deve essere presentata prima della scadenza del termine per introdurre il rimedio giuridico. Trattandosi di un obbligo legale, un ricorrente, anche se privo di formazione giuridica, non ha quindi diritto alla concessione di un termine supplementare per completare o migliorare una motivazione inadeguata (sentenza del Tribunale federale 5A_730/2021 del 9 febbraio 2022 consid. 3.3.2 con riferimenti).

  3. AP 1 sostiene che non è verificato “alcun incidente”, che tutto si basa su “accuse ingiustificate che non sono state provate” e che il suo lavoro è stato messo “a dura prova”. Aggiunge che la sua “impeccabile” reputazione, quale padre di tre figli e di pilota d'aerei, è stata ignorata mentre “le minacce si susseguono senza alcun incidente”. Egli muove poi una serie di recriminazione nei confronti della ex moglie (“c'è un'accusa di abuso di minore”, “su ordine dell'ARP è aperto un esame per l'idoneità come genitore”, “è stata privata della custodia su due figli del primo matrimonio a causa di violenze”). Rileva inoltre, di avere un “ottimo” rapporto con i due figli nati dal suo primo matrimonio e chiede che costoro siano sentiti. Egli domanda infine di assumere i resoconti delle viste con il figlio CO 2.

  4. Così argomentando l'appellante non si confronta con la motivazione del Pretore, il quale come si è detto ha accertato che il convenuto non aveva contestato il realizzarsi dei presupposti dell'art. 28b cpv. 1 CC. Neppure in questa sede egli pretende il contrario, indicando dove e quando in prima sede aveva contestato i comportamenti attribuitigli dagli istanti. Le sue odierne obiezioni si esauriscono per finire in allegazioni apodittiche senza alcun riscontro probatorio e quindi insufficienti per renderle verosimili. Che poi in altre circostanze o con altri figli egli si sia comportato in maniera ineccepibile è possibile. Ciò non esclude, per ciò solo, che egli abbia assunto comportamenti reprensibili all'indirizzo della ex moglie e del figlio. E come si è appena detto, l'interessato non ha contestato di averne commessi.

Quanto alle recriminazioni formulate nei confronti di CO 1, esse sono completamente fuori tema. Nella presente procedura non si tratta né di esaminare i comportamenti della madre verso il figlio né la sua idoneità genitoriale, ma solo di accertare quali comportamenti si rimproverino al convenuto, quali fatti appaiano sufficientemente provati e, di conseguenza, quali provvedimenti risultino idonei per proteggere adeguatamente la persona offesa. Se ne conclude che, privo di adeguata motivazione, l'appello vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG). Ciò dispensa dall'esaminare la pertinenza delle prove offerte dall'appellante.

  1. Per l'emanazione del giudizio odierno non si prelevano spese (art. 114 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili, CO 1 e CO 2 non essendo stati invitati a formulare osservazioni in appello.

  2. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). La decisione del Pretore essendo un decreto cautelare, nondimeno, un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

  1. Non si riscuotono spese.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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