Incarto n. 11.2023.85
Lugano 22 gennaio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
cancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2023.2512 (omologazione di una convenzione a modifica di una sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 24 maggio 2023 da
AP 1 , e AP 2 PA 1 ),
giudicando sull'appello del 20 luglio 2023 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 luglio 2023;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1972) e AP 2 (1964) si sono sposati a __________ il 28 giugno 1996, quando già avevano i figli J__________ (1994) e J__________ (1995), ora maggiorenni e indipendenti. Il 20 giugno 2000 è stato pronunciato il loro divorzio dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, che ha omologato una convenzione, la quale prevedeva – tra l'altro – un contributo alimentare per la moglie di fr. 250.– mensili, la prima volta il 1° giugno 2000 e l'ultima il 31 dicembre 2005 (inc. OA.2000.386). Tale sentenza è passata in giudicato.
B. Con petizione del 23 febbraio 2012 AP 1 e AP 2 hanno chiesto allo stesso Pretore di omologare un loro accordo che modificava la sentenza di divorzio, nel senso che prevedeva un contributo alimentare per la moglie aumentato a fr. 2500.– mensili dal 1° gennaio 2012 senza limiti di tempo. All'udienza del 2 maggio 2012 il Pretore ha omologato l'accordo e ha modificato di conseguenza la decisione di divorzio (inc. DM.2012.53). Anche tale decisione è passata in giudicato.
C. Il 21 giugno 2018 le parti hanno sottoscritto un documento denominato ‟annullamento accordoˮ nel quale hanno concordato di annullare l'intesa del 2 maggio 2012 a valere dal 31 dicembre 2018. Inoltre esse si sono date atto che dal marzo del 2017 era già intervenuta una prima riduzione consensuale del contributo alimentare a fr. 2000.– mensili e dal marzo del 2018 una seconda a fr. 1500.– mensili. Tale accordo non è stato sottoposto al giudice per l'omologazione.
D. Il 24 maggio 2023 e AP 2 hanno presentato al medesimo Pretore un'‟istanza di annullamento accordo – aggiornamento convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzioˮ in cui hanno comunicato quanto pattuito il 21 giugno 2018. Il Pretore ha interpretato l'istanza come richiesta di omologazione dell'accordo e ha trattato la causa con la procedura sommaria, citando le parti al dibattimento dell'11 luglio 2023 e assegnando loro un termine per documentare i loro redditi e le loro spese. Il 9 giugno 2023 AP 2 e il 13 e il 19 giugno 2023 AP 1 hanno prodotto la documentazione richiesta.
E. All'udienza dell'11 luglio 2023 le parti hanno mantenuto la loro richiesta di ‟annullamento del contributo alimentareˮ, AP 1 non avendo più versato alcun contributo dal 2018. Esse hanno chiesto inoltre che le spese processuali siano poste a loro carico in ragione di metà ciascuno, senza prevedere indennità d'inconvenienza. Non hanno notificato prove. L'istruttoria, limitata all'acquisizione dei documenti prodotti, è terminata così seduta stante. Il verbale si è chiuso con l'indicazione “Il Pretore passerà a decisione senza ulteriori formalità”.
F. Statuendo con sentenza dell'11 luglio 2023, il Pretore ha respinto ‟l'istanza comune di modifica della sentenza del 2 maggio 2012ˮ. Le spese processuali di fr. 2000.– sono state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno, senza indennità d'inconvenienza.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti entrambi a questa Camera con un appello del 20 luglio 2023 per ottenere che la decisione del Pretore sia riformata e sia omologato il loro accordo, nel senso che dal 1° gennaio 2019 AP 1 non è più tenuto a versare alcun contributo di mantenimento. Essi chiedono altresì di dichiarare l'accordo immediatamente esecutivo, di modificare di conseguenza sia la decisione del 2 maggio 2012 (inc. DM.2012.53) sia la sentenza di divorzio del 10 gennaio 2001 (inc. OA.2000.386) e di non riscuotere spese processuali. In via subordinata essi postulano l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore perché convochi le parti a un'udienza di conciliazione. In ogni caso essi propongono che le spese processuali siano ridotte a fr. 250.–, da ripartire in ragione di metà ciascuno.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse con la procedura sommaria sono impugnabili entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora l'appello verta su un punto regolato consensualmente in una convenzione sottoposta al Pretore per l'omologazione non sussisteva manifestamente controversia davanti alla giurisdizione di primo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2022.174 del 20 febbraio 2023 consid. 1). Oggetto del presente appello è l'omologazione di un accordo che prevede la soppressione dal 1° gennaio 2019 del contributo alimentare per la moglie di fr. 2500.– mensili. Trattandosi di un contributo di durata incerta e perciò da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.35 del 23 maggio 2022 consid. 1), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia dell'appellabilità. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata AP 2 il 13 luglio 2023 (traccia dell'invio n. 98.) e a AP 1 il 18 luglio 2023 (traccia dell'invio n. 98.). Inoltrato il 20 luglio successivo, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.
All'appello le parti accludono svariati documenti dei procedimenti OA.2000.00386 e DM.2023.53, così come la loro lettera al Pretore del 24 maggio 2023. Gli atti processuali e i documenti da loro allegati all'appello sono già stati trasmessi d'ufficio a questa Camera dal Pretore. Si rivelano dunque superflui. Alla loro lettera del 27 settembre 2023 gli interessati uniscono una decisione 17 agosto 2023 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che rifiuta a AP 2 prestazioni assistenziali (doc. L), una lettera dello stesso ufficio sempre a AP 2 del 17 agosto 2023 (doc. M) e un reclamo da quest'ultima presentato il 20 agosto 2023 contro tale decisione (doc. N). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Successivi alla decisione impugnata ed esibiti senza indugio in appello, i documenti appena citati sono quindi ammissibili. Nella misura in cui appaiono di rilievo, essi saranno pertanto considerati ai fini del giudizio.
Gli appellanti criticano anzitutto la scelta procedurale del Pretore. Ora, quale sia la procedura applicabile a una richiesta di omologazione non risulta dalla legge. Le parti ritengono che si tratti della procedura ordinaria, poiché il Pretore ha applicato tale rito all'omologazione del loro accordo di modifica del 23 febbraio 2012 e già in altri casi il medesimo Pretore ha fatto capo a tale procedura. A loro avviso poi la dottrina maggioritaria propende per la procedura ordinaria. Del resto – essi soggiungono – la fattispecie non sembra rientrare nelle ipotesi degli art. 241 a 251a CPC e nemmeno in quelle dell'art. 271 CPC, rette dalla procedura sommaria, sicché con l'applicazione della procedura sommaria il Pretore li ha pregiudicati. In particolare, il primo giudice li ha privati dell'udienza di conciliazione e li ha obbligati a ricorrere nel termine di 10 giorni (anziché di 30), onde la richiesta di annullare la decisione impugnata.
a) Una convenzione sugli effetti del divorzio dev'essere omologata dal giudice (art. 279 cpv. 2 CPC). Successive modifiche, se non riguardano gli interessi dei figli, possono invece formare oggetto di un semplice accordo scritto (art. 284 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_679/2016 del 17 marzo 2017 consid. 2). D'altro lato, come si vedrà in appresso (consid. 7), gli ex coniugi possono chiedere di omologare una convenzione di modifica anche su questioni estranee agli interessi dei figli.
b) Che in precedenza o in altri casi il Pretore abbia scelto una determinata procedura non significa che egli dovesse continuare alla stessa stregua. Come detto, per quanto riguarda la fattispecie né la legge né la giurisprudenza precisa quale procedura si applichi in un caso come quello in esame. Quanto alla dottrina, Tappy ritiene applicabile la procedura sommaria (in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 13a ad art. 284), come Bernasconi (Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 3 ad art. 284). Bähler adduce unicamente, da parte sua, che qualora la convenzione di modifica non riguardi i figli, analogamente alla ratifica di una convenzione in procedura a tutela dell'unione coniugale si applica una procedura informale (in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 5 ad art. 284). Gli altri autori non si esprimono, salvo Dolge, che sembra prospettare l'applicazione dell'art. 284 cpv. 3 CPC, e quindi la procedura di divorzio (in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 12 ad art. 284).
c) Premesso ciò, sapere se in concreto sia applicabile la procedura sommaria o quella ordinaria è una questione che può rimanere indecisa. Gli interessati non dimostrano infatti di avere subìto alcun pregiudizio dalla pretesa irregolarità formale. Se è vero che il Pretore non ha tenuto un'udienza di conciliazione, le parti sono pur sempre state sentite all'udienza dell'11 luglio 2023 e hanno potuto esprimersi liberamente, né esse spiegano in che modo i loro diritti sarebbero stati concretamente limitati. Neppure si vede quale utilità potesse avere un'udienza di conciliazione, ove appena si consideri che entrambi erano perfettamente d'accordo sin dall'inizio, sicché non si scorge alcuna controversia da conciliare. Anche in merito al termine d'impugnazione, le parti non allegano quale pregiudizio esse avrebbero patito per aver dovuto presentare appello nel termine di dieci giorni anziché di trenta. Le loro recriminazioni si esauriscono così in doglianze astratte. Nelle condizioni descritte giova procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.
Nella sentenza impugnata il Pretore, ricordati i presupposti dell'art. 129 cpv. 1 CC, ha accertato che il contributo alimentare fissato l'ultima volta il 2 maggio 2012 si fondava su un reddito di AP 1 di fr. 10 450.– mensili e un reddito di AP 2 di fr. 2100.– mensili per un'attività al 50%. Le parti hanno dato atto inoltre che con un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili quest'ultima era in grado di coprire il proprio fabbisogno. Quanto alla nuova situazione, il primo giudice ha accertato che ora le entrate di AP 1 ammontano a fr. 12 046.– mensili, mentre AP 2 non consegue redditi e può contare sulle sole prestazioni assistenziali. Ne discende, a mente del Pretore, che il reddito dell'ex marito è aumentato e quello della ex moglie si è azzerato. Per il resto, le parti nulla hanno addotto circa i loro fabbisogni al momento della decisione del 12 maggio 2012. Sta di fatto – egli continua – che con il suo attuale reddito AP 1 è in grado di continuare a versare a AP 2 il contributo alimentare deciso in precedenza e coprire il proprio fabbisogno, da lui quantificato in fr. 6484.65 mensili. Infine il Pretore ha reputato prive di pregio le altre argomentazioni delle parti, tra cui la circostanza che il contributo alimentare crea una dipendenza finanziaria e psicologica non sostenibile. Donde in definitiva la reiezione della domanda comune di soppressione del contributo alimentare.
Gli appellanti rimproverano al Pretore di avere interpretato erroneamente la loro richiesta, che a loro dire non era una domanda di modifica, bensì di omologazione. Così argomentando, tuttavia, essi disconoscono che in realtà il Pretore ha inteso la loro richiesta proprio come una domanda volta all'omologazione di una convenzione di modifica di sentenza di divorzio, tant'è che nella citazione del 26 maggio 2023 ha menzionato espressamente l'art. 284 cpv. 2 CPC. Se poi per trattare la richiesta egli abbia applicato correttamente il diritto, si vedrà in appresso.
Nel merito gli appellanti ripetono di avere chiesto l'omologazione di un accordo raggiunto a norma dell'art. 284 cpv. 2 CPC e già
in vigore da tempo, di modo che a torto il Pretore ha applicato l'art. 129 CC, il quale riguarda le procedure contenziose. Secondo loro, indagando sull'esistenza di fatti nuovi e aggiornando i loro redditi e i loro fabbisogni, il Pretore ha trascurato che giusta l'art. 284 cpv. 2 CPC le parti sono libere di accordarsi sulla modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato mediante semplice convenzione scritta. Il giudice si limita poi – esse proseguono – a esaminare i presupposti dell'art. 279 CPC e interviene solo in casi di manifesta insostenibilità. Al proposito gli appellanti fanno valere di avere confermato l'accordo in rassegna all'udienza dell'11 luglio 2023 e che per ottenere ragguagli il Pretore avrebbe sempre potuto interpellarli. Per costoro nulla osta dunque all'omologazione dell'accordo.
Stando agli appellanti, inoltre, il Pretore ha trascurato che dal 1° gennaio 2012 al febbraio 2017 AP 1 ha versato a AP 2 fr. 2500.– mensili, ridotti a fr. 2000.– dal 1° marzo 2017, a fr. 1500.– mensili dal 1° marzo 2018 fino al 31 dicembre 2018 e azzerati in seguito per l'indipendenza economica raggiunta da AP 2. Ne segue che quanto da loro chiesto era l'omologazione dell'accordo sottoscritto il 21 giugno 2018. Gli appellanti sostengono che ogni loro accordo è stato ben ponderato e scalare, dunque rispettoso del principio del clean break. Infine essi soggiungono che nel 2019 AP 2 era pienamente indipendente e per tale ragione le parti si sono accordate nel senso che AP 1 non avrebbe più versato contributi alimentari. Il Pretore, a mente loro, si è concentrato sulla situazione attuale, trascurando la situazione il 1° gennaio 2019, della quale nulla è stato accertato in merito al fabbisogno e ai redditi.
La possibilità di adire il giudice per l'omologazione di accordi che modificano una sentenza di divorzio e l'applicazione per analogia dell'art. 279 CPC è controversa in dottrina (sentenza del Tribunale federale 5A_347/2019 del 9 aprile 2020 consid. 3.1.3 con rinvii, in: FamPra.2020 pag. 811). V'è chi reputa che le parti non possano chiedere al giudice l'omologazione di tali accordi già vincolanti perché non hanno alcun interesse (tra gli altri: Bohnet in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, op. cit., n. 5 e 6 ad art. 284; Bettler, Der gerichtliche Vergleich nach Art. 241 ZPO, in: AJP 2018 pag. 1492 nota 39 all'inizio, il quale precisa però che se l'accordo di modifica comporta l'intervento della pubblica assistenza le parti possono chiedere al giudice l'omologazione dell'accordo). Questa Camera ha già avuto modo di ritenere che la possibilità per gli ex coniugi di stipulare un semplice accordo scritto (art. 284 cpv. 2 CPC) non impedisce loro di postulare l'omologazione di una convenzione di modifica anche su questioni estranee agli interessi dei figli. In tal caso il giudice fa capo, per analogia, ai presupposti dell'art. 279 cpv. 1 CPC (RtiD II-2015 pag. 793 n. 9c consid. 8a). Tale opinione è condivisa anche da parte della dottrina (Bettler, Der gerichtliche Vergleich nach Art. 241 ZPO, op. cit., pag. 1492 nota 39) e il Tribunale federale non ha mosso critiche a simile orientamento (sentenza 5A_679/2016 del 17 marzo 2017 consid. 2).
II-2015 pag. 793 n. 9c consid. 9a).
Si ricordi infine che qualora, come in concreto, al giudice è chiesta l'omologazione di un accordo già concluso, le condizioni per l'omologazione – contrariamente a quanto credono gli interessati – devono essere adempiute al momento in cui la richiesta è sot-toposta al giudice (DTF 145 III 474 consid. 5; v. anche: Bohnet in: Bohnet/Guillod [curatori], op. cit., n. 12 ad art. 279 CPC). Con pertinenza quindi il Pretore ha verificato la situazione finanziaria delle parti nel maggio del 2023, non quella del gennaio 2019.
È possibile che al momento della firma la convenzione del 21 giugno 2018 fosse omologabile. Le parti hanno dichiarato che a quel tempo l'ex moglie era economicamente indipendente (udienza dell'11 luglio 2023, appello n. 8 pag. 11) e ciò appare verosimile. Dagli atti presentati dalle parti si evince infatti, per il calcolo della disoccupazione percepita da AP 2 dal 1° febbraio 2021 al 30 aprile 2023, un guadagno assicurato di fr. 6526.– mensili (plico doc. F). Inoltre nel reclamo contro la decisione dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento AP 2 dichiarava di avere lavorato dal 1° febbraio 2019 al 31 dicembre 2020 per il Tribunale penale federale di __________ (doc. N). Sta di fatto che decisivo per l'omologazione è il momento della richiesta, che in concreto è il 25 maggio 2023, e che a quel momento AP 2 risultava versare in gravi ristrettezze. Ne segue che, seppure per ragioni diverse da quelle esposte dal Pretore, nella fattispecie l'istanza di omologazione va respinta.
Altra è la questione di sapere se la citata decisione dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, la quale sembra computare ai fini dell'erogazione di prestazioni assistenziali beni cui la richiedente ha rinunciato anni addietro quando era in condizioni di poter rinunciare, sfugga alla critica (lo scopo primo dell'assistenza sociale è di sostenere una persona che si trova in una situazione di bisogno concreto, indipendentemente dalle cause della precarietà: art. 22 lett. a n. 4 LAS; TCA, sentenza inc. 42.2018.20 del 24 ottobre 2018 consid. 2.7). Non compete tuttavia a questa Camera sciogliere l'interrogativo, tale decisione essendo stata regolarmente impugnata da AP 2, sicché in proposito statuirà il Tribunale cantonale delle assicurazioni.
a) In primo luogo essi lamentano una carenza di motivazione in merito alla quantificazione delle spese processuali, ma dimenticano che – salvo casi estranei alla fattispecie – una de-cisione sull'ammontare delle spese e delle ripetibili non dev'essere necessariamente motivata (I CCA, sentenza inc. 11.2021.100 del 25 aprile 2023 consid. 3a). Essi obiettano poi che nella decisione di omologazione del 2012 il Pretore non aveva prelevato spese, ma quella decisione non vincolava manifestamente decisioni successive. Anche al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
b) Eccepiscono gli appellanti che, comunque fosse, in concreto il Pretore non poteva riscuotere più di fr. 250.–. A sostegno della loro affermazione essi invocano una sentenza del 31 marzo 2021 in cui questa Camera ha ridotto le spese processuali fissate dal primo giudice da fr. 2000.– a fr. 1200.– (inc. 11.2020.159). Fanno notare che tale sentenza riguardava una procedura di modifica (e non solo un'omologazione con esame sommario), che in quel procedimento erano stati emanati due decreti cautelari (mentre in concreto non ne sono stati emessi) ed erano state redatte varie ordinanze (mentre nella fattispecie solo tre), l'udienza per le prime arringhe era durata il doppio e il primo giudice aveva commesso evidenti errori.
Secondo l'art. 7 cpv. 1 LTG la tassa di giustizia (le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i costi sopportati dal tribunale, in concreto fuori discussione) è fissata nelle procedure ordinarie secondo il valore litigioso ed è determinata in funzione della natura, della complessità dell'atto e di quella della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Il principio dell'equivalenza prescrive infatti che l'ammontare di simile emolumento dev'essere in un rapporto ragionevole con il valore oggettivo della prestazione fornita (RtiD II-2021 pag. 711 consid. 6 con rinvii). Nelle procedure sommarie la tassa di giustizia è “la metà di quella nella procedura ordinaria” (art. 9 cpv. 1 LTG). Nel caso precipuo l'omologazione dell'accordo prevedeva la soppressione dal 1° gennaio 2019 del contributo alimentare per la moglie di fr. 2500.– mensili, contributo di durata incerta e perciò da calcolare sull'arco di vent'anni (sopra, consid. 1). Il valore in gioco era dunque considerevole. Ad ogni buon conto, una tassa va commisurata – come detto – alla natura e alla complessità dell'atto o della causa; in caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura, la complessità della causa e la tariffa, inoltre, l'autorità può derogare ai limiti imposti da quest'ultima (art. 2 cpv. 2 LTG).
In concreto il problema consisteva nell'appurare se fossero dati i presupposti per omologare la convenzione prodotta dalle parti. Il procedimento ha reso necessaria la notificazione di quattro semplici ordinanze (citazione al dibattimento con richiesta di esibire documenti e assegnazione di termine per depositare un anticipo delle spese processuali), come pure di tre telegrafiche ordinanze sull'assunzione agli atti dei documenti trasmessi dalle parti, una breve udienza (25 minuti) e la stesura della decisione (tre pagine). Quanto alla procedura, essa non si è rivelata laboriosa né complessa. Alla luce di ciò, le spese processuali di fr. 2000.– prelevate dal primo giudice appaiono oggettivamente eccessive. Tutto ponderato, senza incorrere in un eccesso d'apprezzamento il primo giudice avrebbe potuto prelevare fr. 1000.–, pari del resto all'ammontare dell'anticipo richiesto alle parti. Ne discende che su questo punto l'appello merita parziale accoglimento e che la decisione impugnata va riformata di conseguenza.
Le spese dell'appello seguono il precetto della soccombenza (art. 106 CPC). Gli appellanti ottengono causa parzialmente vinta sull'ammontare delle spese processuali, ma soccombono nel merito sulla richiesta di omologazione dell'accordo da loro concluso. Ciò giustifica di ridurre lievemente l'entità della tassa di giustizia a loro carico.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente in appello anche la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese dell'appello ridotte, di fr. 800.–, sono poste solidalmente a carico degli appellanti in ragione di metà ciascuno.
III. Notificazione agli avvocati e , Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).