Incarto n. 11.2023.58
Lugano 24 luglio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani presidente, Giamboni e Jaques
cancelliera:
Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2020.249 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 agosto 2020 da
AO1, C______ (patrocinato dall'avv. PA2, B______)
contro
AP2, nata AP1, M______ (patrocinata dall'avv. PA1, L______),
giudicando sull'appello del 22 maggio 2023 presentato da AP2 contro
il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 9 maggio 2023;
Ritenuto
in fatto: A. L'_ ___ 1991 AO1 (1949) ed AP1 (1965), cittadini sudafricani, hanno stipulato una convenzione prematrimoniale (“antenuptial contract with the exclusion of the accrual system”) in cui hanno adottato, in vista del matrimonio che avrebbero contratto l'indomani a J______ (Sud Africa), una forma particolare di separazione dei beni retta dal diritto sudafricano. Nel 1994 i coniugi si sono trasferiti in Svizzera dapprima nel Canton Argovia poi in Ticino. Dal matrimonio è nato il figlio A______ (2001), ora maggiorenne. Il marito, pensionato e al beneficio anche di una rendita di vecchiaia sudafricana, è presidente e delegato della Z______ SA di M______, società attiva in particolare nello sviluppo di nuove tecnologie. La moglie durante l'unione ha lavorato per varie società e in particolare quale assistent to the chief executive officier (CEO) per la Z______ SA. I coniugi si sono separati il 1° luglio 2015 quando entrambi hanno lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 1880 RFD di Co____, intestata al marito) per trasferirsi in distinti appartamenti sempre a M______. La vita separata è stata inizialmente regolata da un accordo privato del 30 marzo 2015 (“agreementˮ) in cui essi hanno pattuito un contributo alimentare per la moglie di fr. 1000.– mensili. A seguito del licenziamento, da giugno 2016 AP2 è rimasta senza occupazione.
B. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 6 luglio 2016 da AP2 davanti al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, i coniugi hanno raggiunto un accordo – omologato l'11 novembre 2016 – in cui il marito si è impegnato in particolare a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 5500.– mensili (inc. SO.2016.3004). Dal maggio 2018 AO1 è tornato ad abitare nella sua proprietà di M______.
C. Il 26 agosto 2020 AO1 ha promosso azione di divorzio (senza motivazione) davanti al medesimo Pretore aggiunto rifiutando ogni contributo alla moglie e proponendo la divisione a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio. Contestualmente egli ha sollecitato in via cautelare – già inaudita parte – la soppressione del contributo alimentare per la moglie dal settembre 2020. Con decreto cautelare emesso il 28 agosto 2020 senza contraddittorio il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza “supercautelare”.
D. All'udienza del 16 dicembre 2020, indetta per il tentativo di conciliazione nella causa di divorzio, i coniugi si sono accordati sul principio del divorzio e sulla divisione degli averi previdenziali. Le parti non si sono intese per contro sul contributo di mantenimen-to e sulla liquidazione del regime matrimoniale di modo che il Pretore aggiunto ha assegnato ad AO1 un termine di 30 giorni per motivare la petizione. La procedura di divorzio è attualmente in fase istruttoria (DM.2020.208).
E. Quello stesso 16 dicembre 2020 si è tenuto il contraddittorio cautelare in occasione del quale AP2 ha proposto, sulla scorta di un memoriale scritto, di respingere l'istanza, postulando da parte sua una provvigione ad litem di fr. 3000.–. Invitato dal Pretore aggiunto a replicare per iscritto, in un allegato del 15 gennaio 2021 AO1 ha riaffermato la sua posizione e ha avversato la provvigione ad litem. La convenuta ha duplicato l'8 febbraio 2021 mantenendo il suo punto di vista. Analoghe posizioni le parti hanno ribadito in successivi memoriali. Su richiesta del Pretore aggiunto i coniugi hanno poi notificato prove per i procedimenti cautelari. L'istruttoria cautelare è stata chiusa il 23 febbraio 2023 e alla discussione finale cautelare le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 12 aprile 2023 AO1 ha ribadito la richiesta di soppressione del contributo alimentare proponendo, in via subordinata, di ridurlo, secondo determinati periodi, a importi varianti tra fr. 3040.– mensili e fr. 1485.– mensili. In un memoriale del 6 aprile 2023 AP2 ha riaffermato le sue domande. Nel frattempo, il 16 gennaio 2023, la moglie è stata dichiarata totalmente inabile al lavoro e beneficia di rendite d'invalidità dal 1° novembre 2021.
F. Statuendo con decreto cautelare del 9 maggio 2023, il Pretore aggiunto ha ridotto il contributo alimentare in favore della moglie come segue:
fr. 4230.– mensili da agosto 2020 a settembre 2022;
fr. 3430.– mensili da ottobre a dicembre 2022;
fr. 3395.– mensili a gennaio 2023;
fr. 3195.– mensili da febbraio ad aprile 2023;
fr. 2695.– mensili da maggio 2023 in poi.
Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta di provvigione ad litem è stata respinta e le relative spese processuali di tale procedimento, di fr. 500.–, sono state addebitate alla moglie tenuta a rifondere al marito fr. 500.– per ripetibili.
G. Contro il decreto cautelare appena citato AP2 è insorta a questa Camera con un appello del 22 maggio 2023 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza cautelare o di annullarlo e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto per un nuovo giudizio “ai sensi dei considerandiˮ. Nelle sue osservazioni del 16 giugno 2023 AO1 conclude per la reiezione dell'appello.
H. Il 24 febbraio 2025 l'appellante ha postulato l'assunzione del verbale d'interrogatorio delle parti svoltisi davanti al Pretore aggiunto il 19 febbraio precedente. La richiesta è stata avversata da AO1 con osservazioni del 4 marzo 2025.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono adottate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) ed erano impugnabili fino al 1° gennaio 2025 con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 vCPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato notificato al patrocinatore della convenuta l'11 maggio 2023 (tracciamento dell'invio n. ..______. ________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto domenica 21 maggio 2023, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Inoltrato il 22 maggio 2023 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
L'appellante postula il richiamo degli incarti di prima sede relativi alle procedure intercorse tra le parti (inc. SO.2016.3004, DM.2020.208 e CA.2020.249). Il fascicolo processuale e gli altri incarti pretorili sono già stati trasmessi d'ufficio alla Camera, di modo che il loro richiamo si rivela superfluo. Relativamente al verbale d'interrogatorio delle parti oggetto dell'istanza di assunzione di nuovi mezzi di prova del 24 febbraio 2025, come si vedrà in appresso (sotto consid. 5d), non occorre indagare sulla situazione economica del marito. Foss'anche ammissibile, l'atto in questione non è quindi di rilievo ai fini del giudizio.
Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto, riassunti i criteri che governano la modifica delle misure protettrici da parte del giudice del divorzio, ha accertato che al momento dell'omologazione dell'accordo a tutela dell'unione coniugale il reddito del marito ammontava a complessivi fr. 12 272.– mensili (fr. 1672.– da attività lavorativa, fr. 600.– rendita pensionistica sudafricana e
fr. 10 000.– quale reddito da locazione) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 7786.– mensili sicché egli conservava un margine disponibile di fr. 4486.– mensili. Quanto alla moglie, a quel tempo essa percepiva un reddito da sostanza di fr. 860.– mensili e aveva un fabbisogno minimo di fr. 5900.– mensili. Egli ha ricordato poi che i coniugi avevano nondimeno concordato, in base alla sostanza del marito, di garantire alla moglie il precedente tenore di vita donde l'impegno del marito di versare un contributo di mantenimento di fr. 5500.– mensili “superiore alla sua disponibilità”.
Ciò posto, per il Pretore aggiunto dopo di allora nella situazione economica del marito non sono intervenuti mutamenti rilevanti. Intanto, il primo giudice ha imputato all'istante una locazione ipotetica di fr. 10 000.– mensili poiché, a suo parere, il ritorno nella proprietà di M______, con conseguente cessazione dell'introito derivante dalla locazione della stessa e aumento del fabbisogno minimo, “sono scelte che vanno imputate alla sua volontà e che non possono ricadere sulla moglie”. Inoltre, sempre sul fronte dei redditi, egli ha considerato lieve, e quindi non di rilievo, la riduzione delle entrate di fr. 303.65 mensili. Quanto alla sostanza, per il Pretore aggiunto l'istante si è limitato a generici asserti senza quantificare il valore del suo portafoglio azionario in Svizzera o all'estero. Infine, egli ha epilogato, il fabbisogno minimo del marito non solo non è diminuito ma, vista la sua convivenza, il minimo esistenziale e le spese di alloggio andrebbero finanche ridotte.
Relativamente alla situazione della moglie dopo la sentenza a protezione dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto ha accertato che essa è stata sì dichiarata invalida al 100% da novembre 2021 ma ha stabilito che se si fosse debitamente attivata la stessa avrebbe potuto ottenere una rendita già dal 1° marzo 2020. Ciò posto, egli ha così imputato alla convenuta una rendita ipotetica da agosto 2020 (come postulava il marito) al 31 ottobre 2021 di fr. 1271.– mensili e ha stabilito le entrate di lei da agosto 2020 al 31 dicembre 2022 in fr. 2131.– mensili (rendita AI
fr. 1271.– e reddito della sostanza fr. 860.–) aumentato dal 1° gennaio 2023 a fr. 2163.– mensili (rendita AI fr. 1303.– e reddito della sostanza fr. 860.–). Quanto al fabbisogno minimo, il primo giudice l'ha ricondotto a fr. 5100.– mensili da ottobre 2022 a febbraio 2023, a fr. 4900.– mensili da febbraio a maggio 2023 e a fr. 4400.– mensili da giugno 2023.
In circostanze siffatte, il Pretore aggiunto, dopo avere ricordato che per mantenere il tenore di vita precedente la convenuta deve disporre di un agio di fr. 460.– mensili oltre al suo fabbisogno minimo, ha ridotto il contributo alimentare a carico dell'istante a
fr. 4230.– mensili da agosto 2020 a settembre 2022, a fr. 3430.– mensili da ottobre a dicembre 2022, a fr. 3395.– mensili per gennaio 2023, a fr. 3195.– mensili da febbraio ad aprile 2023 e a
fr. 2695.– mensili da maggio 2023.
a) In realtà, l'appellante perde di vista che qualora una richiesta di giudizio risulti fondata anche soltanto in parte, il giudice deve accoglierla in tale misura, tant'è che non occorre che l'interessato formuli tutte le richieste subordinate immaginabili e possibili (I CCA sentenza inc. 11.2019.88 del 6 settembre 2019 consid. 5 con rinvii; v. anche Glasl/Glasl in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. I, 3ª edizione, n. 20 ad art. 58). Nel caso precipuo, nella misura in cui l'istante ha postulato la soppressione del contributo alimentare per la moglie, anche senza riguardo alla circostanza che l'istante avesse formulato domande subordinate il Pretore aggiunto poteva ritenere che tale domanda principale comprendesse già, a maiore minus, quella di una soppressione meramente parziale o di una semplice riduzione. Nulla ostava a che egli – con o senza subordinate – accogliesse parzialmente l'istanza. Ne segue che in concreto non si è in presenza di alcuna mutazione dell’azione (analogamente nel vecchio diritto di procedura cantonale: Rep. 1996 pag. 139; I CCA, sentenza inc. 11.1998.153 del 5 settembre 2000 consid. 9a).
b) Né, contrariamente all'assunto dell'appellante, si scorge una violazione del diritto di essere sentito della convenuta. Nella misura in cui, come si è visto, le domande subordinate non configurano una mutazione dell'azione, il primo giudice non era tenuto ad assegnare all'interessata un termine per determinarsi, come sarebbe stato il caso se l'azione fosse stata mutata (Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 17 ad art. 230 con rinvio a DTF 142 III 54 consid. 4.1.2 per una mutazione dell'azione in appello). Per altro, anche se la domanda era stata formulata solo nel memoriale conclusivo, nulla impediva ad ogni modo alla convenuta di presentare una replica spontanea.
c) Infine, nemmeno si può dire che l'istante, sostenendo nel memoriale conclusivo che la moglie percepisce ora una rendita AI, abbia fondato le sue richieste di soppressione o di riduzione del contributo alimentare su un altro complesso di fatti. Dagli atti risulta che già nell'istanza il marito faceva valere come la moglie fosse in grado di coprire il suo fabbisogno minimo con le sue entrate tanto da chiedere l'edizione di tutti i giustificativi sui redditi, sulla sostanza e dell'attuale fabbisogno di lei (pag. 6). Durante l'istruttoria, poi, è stata la convenuta medesima a riferire di percepire una rendita AI e a precisare alcuni cambiamenti nel suo fabbisogno minimo (interrogatorio di AP2 del 23 febbraio 2023, verbali pag. 2 e 4). In tali circostanze non si può quindi ritenere che la pretesa dell'istante fosse unicamente fondata sulla modifica della propria situazione economica. E nella misura in cui anche quella della moglie rientrava nel quadro del processo, nulla impediva al primo giudice di tenerne conto (DTF 149 III 114 consid. 5.1 con rinvii). In proposito l'appello è destinato così all'insuccesso.
a) I criteri per la modifica di misure a protezione dell'unione coniugale per opera del giudice del divorzio sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto. Al proposito basti ricordare che quel giudice modifica o sopprime tali misure solo ove occor-ra. Ciò è il caso quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia; DTF 143 III 619 consid. 3.1, 142 III 519 consid. 2.6.1, 141 III 378 consid. 3.3.1; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2022.27 del 14 dicembre 2023 consid. 6).
I coniugi non possono invocare per contro un erroneo accertamento dei fatti o un'errata applicazione del diritto relativamente alle circostanze iniziali, la procedura di modifica non avendo lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma solo di adattarla. Decisiva è così la situazione al momento in cui è presentata l'istanza (sentenza del Tribunale federale 5A_778/2023 del 29 ottobre 2024 consid. 3.1 con riferimenti). Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice determina nuovi contributi di mantenimento dopo avere aggiornato gli elementi litigiosi in base ai quali era stato definito il precedente assetto (sentenza del Tribunale federale 5A_263/2024 del 27 novembre 2024 consid. 5.1.3 con riferimenti; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2022.27 del 14 dicembre 2023 consid. 6).
Per la modifica di misure a tutela dell'unione coniugale o di provvedimenti cautelari emanati in una causa di stato e fondati su un accordo delle parti valgono le medesime restrizioni previste dalla giurisprudenza per le convenzioni di divorzio (DTF 142 III 519 consid. 2.6; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2022.6 del 25 maggio 2023 consid. 6). In sintesi, una modifica è possibile in presenza di fatti nuovi che comportano una mutazione durevole e rilevante delle circostanze, ma non su questioni incerte regolate dai coniugi convenzionalmente pur sapendo che si trattava di questioni incerte. In quest'ultima evenienza una modifica entra in considerazione solo per vizi della volontà (errore essenziale, dolo, minaccia: DTF 142 III 520 consid. 2.6.2; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2017.66 del 27 novembre 2018 consid. 3b).
b) Nel caso in esame l'appellante, che non contesta le modifiche intervenute nella sua situazione finanziaria, sostiene che al momento in cui i coniugi hanno pattuito il contributo alimentare litigioso si era tenuto conto solo della situazione del marito e non della propria situazione finanziaria. Dagli atti si evince che nell'ambito della procedura di tutela dell'unione coniugale, all'udienza del 30 agosto 2016 i coniugi hanno pattuito un contributo alimentare per la moglie di fr. 5500.– mensili e che nelle premesse dell'accordo, oltre a menzionare l'inattività lavorativa della moglie, essi hanno indicato quanto segue:
“il contributo alimentare per la moglie concordato in data odierna tra le parti tiene in considerazione non solo il reddito del marito ma anche la sua sostanza. Il contributo alimentare difatti eccede la disponibilità finanziaria mensile del marito. Costui dichiara tuttavia di voler garantire alla moglie un fabbisogno rispettivamente un tenore di vita mensili di CHF 5'500.00 attingendo dalla propria sostanza (…)”.
Le parti hanno poi quantificato per il marito un reddito di
fr. 12 272.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 7786.– mensili e per la moglie entrate per fr. 860.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 5900.10 mensili (verbale pag. 2 nell'inc. SO.2016.3004 richiamato).
c) Visto quanto precede, a un esame sommario si può oggettivamente concludere che per determinare il contributo alimentare di fr. 5500.– mensili i coniugi non si siano fondati solo sulla situazione economica del marito ma anche su quella della moglie. E ciò ove appena si pensi che, se non si fosse conteggiata la rendita sudafricana percepita dalla moglie, tale importo neppure era sufficiente per coprire il fabbisogno minimo di lei quantificato in fr. 5900.– mensili. Né, il tenore di quella clausola induce a ritenere che il contributo alimentare fosse immutabile quantunque la situazione della moglie fosse migliorata.
d) Relativamente al tenore di vita, è pacifico che l'ultimo sostenuto dai coniugi durante la vita in comune costituisce il limite superiore del diritto al mantenimento (DTF 148 III 360 consid. 5 con rinvii). Se non che, continuando a percepire un contributo alimentare di fr. 5500.– mensili senza considerare l'aumento delle entrate e/o la riduzione del fabbisogno, l'appellante beneficerebbe di un livello di vita superiore all'ultimo raggiunto dai coniugi prima della separazione (cfr. per un esempio del calcolo di tale livello di vita: sentenza del Tribunale federale 5A_231/2023 del 15 novembre 2023 consid. 3 in fine). Il che potrebbe anche essere il caso se ciò fosse stata la volontà dei coniugi, la quale andava tuttavia resa per lo meno verosimile. Se non che, in concreto, l'appellante si limita a contrapporre la propria interpretazione dell'accordo, che diverge da quella del marito, senza tuttavia addurre riscontri oggettivi in favore della sua tesi. A un esame di verosimiglianza, la conclusione del primo giudice, secondo cui con un contributo alimentare di fr. 5500.– mensili le parti avevano unicamente voluto garantire alla moglie un agio di fr. 460.– mensili oltre al fabbisogno minimo, resiste alla critica.
e) Per quel che è della determinazione del nuovo contributo alimentare, contrariamente a quanto parrebbe alludere l'appellante, il Pretore aggiunto non ha applicato il metodo della ripartizione dell'eccedenza. Egli ha semplicemente aggiornato la situazione economica della moglie continuando a garantirle l'agio di fr. 460.– mensili oltre al suo fabbisogno minimo. Nella misura in cui questi erano gli intendimenti dei coniugi, la situazione economica del marito era di rilievo solo se quest'ultimo non avesse più avuto la capacità contributiva per far fronte al nuovo contributo di mantenimento. E siccome ciò non è il caso, sulla situazione economica dell'istante non occorre dilungarsi. In definitiva, l'appello vede la sua sorte segnata.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. AO1 rivendica, al proposito, un'indennità di fr. 3000.–, importo che appare consono alle prestazioni svolte in questa sede da un avvocato solerte e speditivo.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro decreti cautelari, in ogni modo, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
Le spese processuali di fr. 3000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. PA1, L______; – avv. PA2, B______.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).