Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2023.42
Entscheidungsdatum
24.04.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2023.42

Lugano 24 aprile 2023/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2023.8 (provvigione ad litem) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 6 febbraio 2023 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull’appello del 30 marzo 2023 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 16 marzo 2023;

Ritenuto

in fatto: A. Il 6 febbraio 2023 AP 1 (1964), cittadina italiana, si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere – già in via cautelare – misure a protezione dell'unione coniugale nei confronti del marito AO 1 (1959), anch'egli cittadino italiano. Nell'istanza essa ha chiesto inoltre di obbligare il convenuto a versarle una provvigione ad litem di fr. 15 000.–. Il Pretore ha convocato le parti a un'udien­za del 13 marzo 2023, poi rinviata al 20 marzo successivo, per la discussione cautelare e il dibattimento nella procedura a tutela dell'unione coniugale. Qualche giorno prima dell'udienza, il 16 marzo 2023, egli ha statuito sull'istan­­za di provvigione ad litem, respingendola senza contraddittorio e senza riscuotere spese (inc. CA.2023.8).

B. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30 marzo 2023 per ottenere la riforma di tale giudizio, nel senso di vedere condannato il marito a versarle la provvigione ad litem di fr. 15 000.‒. Subordinatamente essa chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore perché istruisca la richiesta di provvigione ad litem e statuisca di nuovo. AO 1 non è stato chiamato a presentare osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto: 1. Una decisione che riguarda l'obbligo, per un coniuge, di corrispondere pendente cau­sa una somma di denaro all'altro coniuge sprovvisto di mezzi sufficienti per sostenere le spese del proces­so (provvigione ad litem) non è un provvedimento cautelare a norma degli art. 261 segg. o 276 CPC (né del­l'art. 104 LTF), bensì – secondo la giurisprudenza del Tribunale federale – una decisione su una pretesa di carattere sostanziale derivante dal diritto di famiglia (sentenza 5A_239/2017 del 14 settembre 2017, consid. 3.2 ribadito in DTF 143 III 624 consid. 7). Si tratta perciò di un giudizio indipendente, emanato con la procedura sommaria degli art. 271 segg. CPC. Esso è appellabile se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, litigiosa dinanzi al Pretore essen­do la menzionata pretesa di fr. 15 000.–. Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il 20 marzo 2023 (traccia del­l'invio n. 98.). Depositato il 30 marzo 2023 (traccia dell'invio n. 98.), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. Nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto che nel caso specifico la richiesta di provvigione ad litem andasse respinta senza indugio “poiché in sede di misure a tutela dell'unione coniugale non è possibile allocare alcuna somma a questo titolo”, “riservato il diritto della moglie ‒ se del caso ‒ di indicare nel proprio fabbisogno una voce (limitata nel tempo) relativa alle spese legali”. A sostegno di tale convincimento egli ha citato due sentenze recen­ti di questa Camera (inc. 11.2020.144 del 16 agosto 2021 consid. 7a e inc. 11.2020.172 del 17 febbraio 2022 consid. 10).

  2. Nell'appello l'istante afferma, invocando due sentenze del Tribunale federale (5A_590/2019 del 13 febbraio 2020 e 5D_66/2020 del 14 agosto 2020), che in realtà “una provvigione ad litem può essere concessa già nella fase di misure a protezione dell'unione coniugale o di misure cautelari”. A suo parere la prassi della Camera va quindi modificata in tal senso. Essa soggiunge inoltre che con un reddi­to di fr. 33 533.50 mensili e un fabbisogno mini­mo di fr. 20 644.48 il marito è senz'al­tro in grado di stanziarle la som­ma richiesta, tenuto conto del fatto che lei guadagna soltan­to fr. 1207.60 mensili e non dispo­ne di risparmi, “sal­vo il minimo indispensabile per eventuali spese impreviste”, mentre tutta la sostanza coniugale è intestata al marito. L'istante propone così, in subordine, di annullare la decisio­ne impugnata e di rinviare gli atti al Pretore perché istruisca la richiesta di provvigione ad litem, a maggior ragione ove si consideri che il primo giudice non pote­va respingere l'istanza senza indire un contraddittorio.

  3. Dalla censura formale che precede va subito sgombrato il cam­po. Nella procedura sommaria l'art. 253 CPC dispone che “se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni”. Nella fattispecie il Pretore ha reputato la richiesta di provvigione ad litem manifestamente infonda­ta, tanto più che nell'istanza l'interessata non metteva in discussione la prassi di questa Camera. Egli ha deciso così di rinunciare al contraddittorio, come consente di fare l'art. 253 CPC. A torto l'appellante lamenta perciò una disattenzione del suo diritto all'udienza.

  4. Premesso ciò, in materia di provvigione ad litem nelle procedure a tutela dell'unione coniugale sussistono due tenden­ze contrapposte. L'una, invalsa soprattutto nella Svizzera romanda e in determinati Cantoni svizzero-tedeschi, ammette che un coniu­ge senza mezzi adeguati per affrontare le spese del processo può postulare una provvigione ad litem dall'altro coniuge già nell'ambito di tali procedure (e non solo nelle cause di divorzio o di separazione: Chaix in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 1 in fine ad art. 176 Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7ª edizione, pag. 100 n. 280).

L'altra tendenza, di scuola zurighese, ritiene invece che nelle protezio­ni dell'unione coniugale non sia lecito condannare un coniuge a versare all'altro una somma in capitale. Essa riconosce nondimeno a un coniuge senza mezzi adeguati per affrontare le spese del processo la possibilità di chiede­re che il giudice a tutela dell'unione coniugale tenga conto delle spese legali a suo carico, computando queste ultime nel contributo di mantenimen­to in suo favore (Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizio­ne, n. 5b ad art. 271; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC; Maier, Die Finanzierung von familienrechtlichen Prozessen, in: FamPra.ch 2019 pag. 835; sentenze dell'Obergericht del Canton Zurigo LE190047-O/U del 30 marzo 2020 consid. IV/3 e RE220004-O/U del 21 dicembre 2022 consid. 5.1). A tale corrente di pensiero si attiene questa Camera da decenni (da ultimo: I CCA, sentenze inc. 11.2020.172 del 17 febbraio 2022 consid. 10a e inc. 11.2020.144 del 16 agosto 2021 consid. 7a). Questa Camera consente altresì al coniuge richiedente di postulare l'inserimento di una quota per spese legali già nel contributo alimentare dovutogli pendente causa (I CCA, sentenza inc. 11.2018.51 del 5 marzo 2020 consid. 9).

  1. Contrariamente a quanto crede l'interessata, finora il Tribunale federale non ha escluso un orientamento di giurisprudenza in favore dell'altro (sentenza 5A_870/2013 del 28 ottobre 2014 consid. 5; sentenza 5A_212/2012 del 15 agosto 2012 consid. 2.2.2; Samuel Zogg, “Vorsorgliche” Unterhaltszahlungen im Familienrecht, in: FamPra.ch 2018 pag. 81 con rinvii). Anzi, esso ha avuto modo di dichiarare esplicitamente la prassi di questa Camera sostenibile, ovvero non arbitraria (sentenza 5A_523/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 2.3 in fine con rinvio), come non arbitrario è ritenuto l'altro indirizzo di giurisprudenza. L'appellante invoca la citata sentenza del Tribunale federale 5A_590/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 3.3, ma tale decisione si limita a dire che una provvigione ad litem “può” ‒ non “deve” ‒ essere concessa in una procedura a tutela del­l'unio­­ne coniugale (nei Cantoni che ciò prevedano). Quel precedente non giova pertanto all'opinione dell'appellante. Se mai in tale senten­za il Tribunale federale ha lasciato irrisolta finanche la questio­ne di sapere se in una procedura a tutela dell'unione coniugale siano ammissibili provvedimenti cautelari (consid. 3.4).

La seconda sentenza del Tribunale federale di cui si vale l'appellante (5D_66/2020 del 14 agosto 2020) non è di migliore ausilio. In quella decisione il Tribunale federale si limita a precisare infat­ti che una richiesta di provvigione ad litem avanzata in una procedura a tutela dell'unione coniugale (nei Cantoni che ciò ammettono) non può essere respinta o dichiarata senza oggetto solo perché la procedura è ormai giunta al termine (consid. 3.2; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_1048/2021 del­l'11 ottobre 2022 consid. 12.2). La sentenza non prescrive inve­ce che in una procedura siffatta debba applicarsi una provvigione ad litem in virtù del diritto federale. Tant'è che ancora in una recente decisione a tutela dell'unione coniugale emanata da questa Camera il Tribunale federale ha ritenuto superfluo esaminare le censure dirette dal ricorrente contro la prassi ticinese in materia (sentenza 5A_207/2022 del 3 agosto 2022 consid. 3.3).

  1. Si aggiunga che, a prescindere da tutto quanto si è spiegato, a ben vedere mal si comprende quale interesse degno di protezio­ne (nel senso dell'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC, che fa stato anche per le procedure d'impugnazione: Bastons Bulletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 18 dell'introduzione agli art. 308‒334) possa invocare l'appellante per esigere una provvigio­ne ad litem in luogo di un contributo alimentare comprendente una quota di spesa mensile per spese legali (eventualità ammes­sa dal Pretore medesimo). Quale vantaggio concreto essa possa far valere, in altri termini, non è dato a divedere. L'istante critica – come detto – l'impossibilità di chiedere una provvigione ad litem in una procedura a tutela dell'unione coniugale e sottolinea la precarietà della propria situazione finanziaria, ma nemmeno allude a un qualsivoglia pregiudizio che potrebbe derivarle dal ricevere un importo a scadenza mensile anziché l'intera somma di fr. 15 000.‒ in un versamento uni­co. Che poi non le sarebbe possibile postulare un contributo alimentare comprendente una quota mensile di spesa per spese legali essa neppure pretende. Men che meno asserisce che un versamento unico non andreb­be rimborsato al marito (è vero anzi il contrario, almeno per principio: DTF 146 III 211 consid. 6). Ne segue che, destituito di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.

  2. In subordine l'appellante chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore perché esamini l'istanza di provvigione ad litem. Si è visto tuttavia che la prassi ticinese in materia di provvigione ad litem nelle procedure a tutela dell'unio­ne coniugale non è contraria al diritto federale. La domanda subordinata dell'appellante risulta così senza oggetto.

  3. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato al convenuto per osservazioni.

  4. Quanto ai rimedi giuridici dati sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

  2. Notificazione:

‒ avv. ; ‒ avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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