Incarto n. 11.2023.27
Lugano 20 marzo 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
Ghirardelli
sedente per statuire nella causa SO.2022.384 (tutela giurisdizionale per casi manifesti: rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 24 gennaio 2022 da
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 2 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 17 febbraio 2023;
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 è proprietario della particella n. 979 RFD di __________ (1277 m²), che confina a sud-est con la particella n. 1051 (538 m²), proprietà di RE 1. Questa confina a sua volta con la particella n. 315 (1188 m²), proprietà dello stesso RE 1 e su cui sorge l'abitazione di lui. Le particelle n. 315 e n. 1051 sono gravate da una servitù di passo veicolare in favore della particella n. 979. Il 29 luglio 2009 CO 1 ha accordato a RE 1 un permesso precario per erigere sulla particella n. 1051 una tenda sorretta da una struttura leggera in metallo, composta di tre pilastri, che sormonta il tracciato del passo. Anni dopo, il 25 ottobre 2021, egli ha invitato RE 1 a smontare il manufatto e il 13 gennaio 2022 ha reiterato la richiesta. Senza esito.
B. Adito il 24 gennaio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con un'azione a tutela a tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 ha instato perché RE 1 fosse condannato – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – a rimuovere la tenda e la struttura. La causa è poi stata sospesa in vista di trattative, rivelatesi infruttuose, di modo che, chiamato a esprimersi per scritto, il convenuto ha proposto il 20 gennaio 2023 di dichiarare l'istanza inammissibile. In replica e duplica le parti hanno ribadito le loro domande.
C. Statuendo il 17 febbraio 2023, il Pretore ha ordinato a RE 1 di togliere il manufatto entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese processuali di fr. 350.– sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere CO 1 fr. 1500.– per ripetibili. In calce alla sentenza il Pretore ha indicato, tra l'altro, che “contro la presente decisione è data fa-coltà di appello al Tribunale d'appello (…) nel termine di 10 giorni dalla sua notificazione”.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 2 marzo 2023 per ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo, la riforma di tale decisione, nel senso di respingere l'istanza. Il memoriale non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), emanate con la procedura sommaria, sono impugnabili con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore, rilevato che le parti non si sono espresse sul valore litigioso, ha ritenuto che esso raggiunge almeno fr. 10 000.–, trattandosi “della possibilità di accedere anche con un veicolo ad un fondo sito in zona edificabile, attualmente non ancora costruito e stando a quanto indicato dall'istante prossimo alla vendita”. Tale valutazione appare plausibile e non è stata oggetto di alcuna contestazione. Per quanto concerne la tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore del convenuto il 20 febbraio 2023 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 2 marzo 2023, ultimo giorno utile, il rimedio giuridico in esame è dunque tempestivo.
Ora, la giurisprudenza più aggiornata ha avuto modo di precisare che un'autorità di secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente: sentenza 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4, in: RSPC 2021 pag. 140). La conversione è esclusa invece se l'insorgente, patrocinato da un difensore professionista, ha scientemente op-tato per una via di diritto che non poteva ignorare essere errata (sentenza del Tribunale federale 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.1, in: RSPC 2022 pag. 267; analogamente: RtiD II-2019 pag. 767 consid. 3 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.142 del 7 ottobre 2021 consid. 2).
In concreto l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a mera svista o a inavvertenza manifesta. Intanto il memoriale è espressamente intestato come “reclamo” con esplicito riferimento agli art. 319 segg. CPC. Inoltre l'istante postula previamente la concessione dell'effetto sospensivo invocando l'art. 325 cpv. 1 CPC, prerogativa tipica di una procedura di reclamo, giacché in quella di appello l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata è data per legge (art. 315 cpv. 1 CPC). Per di più, nella motivazione RE 1 definisce il ricorso come “il presente reclamo” (pag. 2 in alto) e sé medesimo come “il reclamante” (pag. 3 nel mezzo e in fondo, pag. 4), chiedendo per finire, una volta ancora, l'accoglimento “del presente reclamo”. Ne segue che RE 1 ha inoltrato reclamo con la chiara intenzione di presentare reclamo, non appello. D'altro lato, l'improponibilità del reclamo nel caso specifico era evidente e l'appello era stato correttamente indicato dal Pretore come solo rimedio giuridico esperibile in calce alla sentenza. Il reclamo non può pertanto essere convertito in appello.
L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'istante non essendo stato chiamato a formulare osservazioni.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico di RE 1.
Notificazione:
‒ avv. ; ‒ avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).