Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2023.123
Entscheidungsdatum
16.11.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2023.123

Lugano, 16 novembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente per statuire nella causa DM.2018.146 (divorzio su richiesta di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 1° giugno 2018 da

AP 1

PA 1 )

contro

AO 1 ()

PA 2 ),

giudicando sull'istanza di provvigione ad litem, in subordine di provvedimenti cautelari e in ulteriore subordine di gratuito patrocinio presentata il 14 novembre 2023 da IS 1;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 22 agosto 2023 il Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra CO 1 (1958), cittadino britannico, e IS 1 (1964), cittadi­na italiana, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio stipulata dai coniugi in udienza il 21 agosto 2023. Le spese processuali di fr. 30 000.– sono state poste a carico delle parti, compensate le ripetibili.

B. Contro la sentenza appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 settembre 2023 in cui rim-provera al Pretore di avere omologato una convenzione sugli effetti del divorzio a lei manifestamente sfavorevole quantunque essa fosse sprovvista di un avvocato, se ne fosse lamentata esplicitamente ancora in udienza e non fosse in grado di difendere in modo adeguato da sé sola i propri interessi. Essa ha chiesto perciò che la sentenza sia annullata e gli atti siano rinviati al Pretore perché ripeta l'udienza. Contestualmente all'appello IS 1 ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio. Tale richiesta è stata respinta dalla Camera con decisione del 13 ottobre 2023.

C. Il 14 novembre 2023 IS 1 ha presentato alla Camera un'istanza per ottenere da CO 1 una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Subordinatamente essa sollecita l'allentamento di un blocco ordinato dal Pretore su un suo conto corrente presso la __________ Bank SA in modo da poter depositare l'anticipo di fr. 15 000.– per spese giudiziarie presumibili che le sarà richiesto dalla Camera e versare fr. 10 000.– al proprio avvocato per onorari. In via di ulteriore subordine essa postula nuovamente il beneficio del gratuito patrocinio. L'istanza non è stata comunicata a CO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Una decisione che riguarda l'obbligo, per un coniuge, di corrispondere pendente cau­sa una somma di denaro all'altro coniuge sprovvisto di mezzi sufficienti per sostenere le spese del proces­so (provvigione ad litem) non è un provvedimento cautelare a norma degli art. 261 segg. o 276 CPC (né del­l'art. 104 LTF), bensì – secondo la giurisprudenza del Tribunale federale – una decisione su una pretesa di carattere sostanziale derivante dal diritto di famiglia. La relativa decisione è perciò un giudizio indipendente, emanato con la procedura sommaria degli art. 271 segg. CPC. Anche se è destinata a finanziare una procedura di ricorso, la pretesa del coniuge non trae origine dalla decisione impugnata (sentenza 5A_239/2017 del 14 settembre 2017, consid. 3.2 ribadito in DTF 143 III 624 consid. 7). Questa Camera ha già avuto modo di rilevare, perciò, che un'istanza di provvigione ad litem va inoltrata al Pretore quand'an­che la prestazio­ne richie­sta sia volta a coprire spese processuali e di patrocinio in appello (RtiD II 2019 pag. 664 n. 4c).

  1. In materia di provvedimenti cautelari questa Camera ha ribadito ancora recentemente, dopo una diffusa disamina di dottrina e giurisprudenza, che la competenza funzionale per emettere,

modificare, sospendere o revocare provvedimenti cautelari nel

diritto di famiglia rimane – tranne casi particolari – al primo giudice, anche se la senten­za di merito è oggetto di impugnazione (sentenza inc. 11.2015.54 del 15 luglio 2015). Tale principio, enunciato la prima volta in una sentenza del 21 settembre 1989 (citata da Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Luga­no 2000, n. 2 ad art. 377), è stato ulteriormente confermato in sentenze successive (sentenza inc. 11.2015.48 del 15 settembre 2015, sentenza inc. 11.2020.13 del 26 febbraio 2020, sentenza inc. 11.2022.126 del 20 ottobre 2022, sentenza inc. 11.2022.119 del 21 novembre 2022). Non v'è ragione per scostarsi ora.

  1. Ne segue che in concreto tanto la richiesta di provvigione ad litem quanto l'istanza di provvedimenti cautelari rientrano nella competenza funzionale del Pretore e sono inammissibili in questa sede. La Camera statuirà sui medesimi, se mai, quale autorità di ricorso. Riguardo al conferimento del gratuito patrocinio, come si è spiegato all'appellante nella decisione del 13 ottobre 2023, tale beneficio presuppone che il richiedente non abbia la possibilità di procacciarsi i mezzi necessari né quella di ottenere una provvigione ad litem dall'altro coniuge (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 11). Incomberà ad IS 1 rendere verosimile tale circostanza al Pretore ove non dovesse conseguire né l'una né l'altra.

  2. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si assegnano ripetibili, l'istanza non essendo stata comunicata a CO 1 per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. L'istanza di provvigione ad litem è irricevibile.

  1. L'istanza di provvedimenti cautelari è irricevibile.

  2. L'istanza di gratuito patrocinio è irricevibile. L'appellante potrà ripresentarla nel caso in cui non avrà avuto modo di procacciarsi i mezzi necessari né di ottenere una provvigione ad litem dall'altro coniuge.

  3. Non si riscuotono spese.

  4. Notificazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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