Incarto n. 11.2023.122
Lugano 12 settembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Giamboni e Jaques
cancelliera:
Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2018.146 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 1° giugno 2018 da
AP1, Co (patrocinata dall'avv. PA1, L______)
contro
AO1, P______ (Irlanda del Nord) (patrocinato dall'avv. PA2, L______),
giudicando sull'appello del 22 settembre 2023 presentato da AP1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 agosto 2023;
Ritenuto
in fatto: A. AO1 (1958), cittadino britannico, divorziato, e AP1 (1964), cittadina italiana, si sono sposati a M______ (Londra) il 23 agosto 1999. A quel momento essi avevano già un figlio, N______ (1999). Dal matrimonio sono nati J______ (2000), E______ (2002) e G______ (2003), ora maggiorenni. Nel febbraio del 2011 la famiglia si è stabilita in Svizzera, in una villa a Co (particella n. ___ RFD di Co, intestata alla mo-glie). Il 29 settembre 2014 i coniugi hanno adottato il regime della separazione dei beni. Alla fine di aprile del 2015 AO1 è andato a vivere da solo in un appartamento, sempre a Co, e nel settembre del 2016 si è trasferito a P______ (Irlanda del Nord). Laureato in economia, il marito ha svolto vari lavori in ambito dirigenziale e ha lavorato da ultimo per la A______ Sagl di Co (ora radiata dal registro di commercio). Attualmente egli non esercita più alcuna attività lucrativa e percepisce una rendita pensionistica inglese di £ 20 061.24 annui, pari a fr. 2291.67 mensili. La moglie, architetto d'interni, ha costituito nel _ _ 2005 la Atl______ Sagl di Co, di cui è socia e gerente, ma dalla quale non sembrerebbe aver mai tratto redditi.
B. In esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AP1 il 4 maggio 2015, con sentenza del 19 dicembre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha regolato la vita separata dei coniugi, disponendo segnatamente il blocco del fondo su cui sorge l'abitazione coniugale, come pure di tutte le antichità in possesso dei coniugi e di ogni relazione bancaria presso la Z_____ facente capo alla moglie, autorizzando quest'ultima a prelevare per il mantenimento suo e delle figlie a lei affidate fr. 9000.– mensili e il marito a ritirare fr. 5800.– mensili dai citati “conti Z____” (inc. SO.2015.1993). Adita da entrambi i coniugi, con sentenza del 17 novembre 2020 questa Camera ha sostanzialmente confermato la decisione del Pretore (inc. 11.2019.151 e 11.2020.2).
C. Nel frattempo, il 1° giugno 2018, AP1, che ha ripreso il suo cognome da nubile, ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo in particolare di obbligare il marito a versarle un contributo alimentare per sé di fr. 30 000.– mensili, di dichiarare determinati beni di sua proprietà esclusiva e di dividere a metà le prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio. Essa ha sollecitato inoltre il versamento di una provvigione ad litem di fr. 75 000.–. Nel corso della procedura l'attrice ha cambiato più volte patrocinatore conferendo l'incarico agli avvocati E______ G______, A______ T______, E______ A______, V______ B______, PA1 e S______ Z______ dall'agosto del 2022.
Intanto, all'udienza del 2 aprile 2019 indetta per la conciliazione, i coniugi si sono accordati solo sul principio del divorzio. La procedura è poi stata sospesa in attesa dell'esito di un'azione promossa il 4 luglio 2017 da AO1 volta ad accertare la nullità della convenzione di separazione dei beni stipulata dai coniugi il 29 settembre 2014. Statuendo con sentenza del 22 febbraio 2021 il Pretore ha accertato la nullità per vizio formale della convenzione di separazione dei beni stipulata dai coniugi il 29 settembre 2014 (OR.2017.136). Un appello presentato da AP1 contro tale sentenza è stato respinto da questa Camera con decisione del 28 marzo 2022 (inc. 11.2021.42).
D. Riattivata la procedura di divorzio, così invitata dal Pretore, in un memoriale del 30 settembre 2022 AP1 ha motivato la petizione rivendicando un contributo alimentare per sé di fr. 10 000.– mensili e la proprietà esclusiva dei seguenti beni:
– Mini cooper S Clubman (TI ______);
– Mini cooper S Clubman (TI ______);
– Porsche T__ C__ (TI ______);
– Porsche S (TI ______);
– collezione borse Hermès;
– gioielli, orologi ed effetti personali;
– tutti i conti bancari a lei intestati in Svizzera, conto EFG, IBAN n. C__ _ _ _;
– la particella n. ___ RFD di Co;
– la proprietà per piani di Mo______;
– tutto l'arredamento e suppellettili della casa di Co;
– tutti gli oggetti elencati nell'allegato A dell'atto notarile del 29 settembre 2014;
– tutti gli oggetti e le antichità depositati presso i magazzini F______ Ta____ e C______ T______, di proprietà dell'attrice o da lei posseduti in comodato d'uso perché così voluto dalla sua famiglia.
Essa ha chiesto inoltre di essere designata come beneficiaria delle assicurazioni sulla vita del marito, ha preteso la metà degli acquisti di quest'ultimo “da calcolare tramite istruttoria”, ha postulato la divisione a metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio, dal 2008 presso “S______” e ha sollecito una provvigione ad litem di fr. 75 000.–.
E. Nella sua risposta del 26 gennaio 2023 AO1 ha rivendicato per sé un contributo alimentare di fr. 9000.– mensili fino al versamento complessivo di fr. 4 944 271.96 e lo scioglimento dei rapporti fiduciari sugli immobili in comproprietà tra i coniugi nel seguente modo:
– per Co: assegnazione a sé della quota di un mezzo e il successivo scioglimento della comproprietà mediante vendita a trattative private o incanto pubblico con divisione a metà del ricavo netto, o in via subordinata l'assegnazione dell'intera proprietà della moglie dietro versamento di fr. 3 000 000.–;
– per Mo______: assegnazione dell'intera proprietà alla moglie dietro versamento di fr. 150 000.–.
Egli ha poi elencato i beni mobili da assegnare all'uno o all'altro coniuge, per alcuni di essi dietro conguaglio in denaro:
– Antichità, opere d'arte, arazzi, quadri, libri, manoscritti, ceramiche ecc. come da inventario redatto da G______ J______ il 1° marzo 2010, per sé;
– Antichità (mobili), opere d'arte, arazzi, quadri, manoscritti, ceramiche ecc. depositati presso i magazzini F______ G______ e C______ T______, per sé;
– Antichità, opere d'arte, arazzi, quadri, manoscritti, ceramiche ecc. ubicati nell'immobile di Co alla moglie salvo due quadri irlandesi F______ M______;
– quattro orologi P_ P_ per sé e i restanti gioielli alla moglie dietro conguaglio di fr. 50 000.–;
– collezione di borse Hermès alla moglie dietro conguaglio di fr. 500 000.–;
– l'automobile BMW rimane al marito mentre alla moglie vanno le tre Porche e le Mini Mini cooper S Clubman con conguaglio di fr. 50 000.–.
Il marito ha sollecitato inoltre la reintegra in virtù dell'art. 208 CC di fr. 760 357.35 per averi alienati dalla moglie senza il suo consenso durante la separazione di fatto, così come il versamento di fr. 283 975.– a titolo dei contributi di mantenimento arretrati dal 1° gennaio 2016 al dicembre 2019 (oltre a tasse di giustizia e ripetibili), di fr. 67 439.61 quale metà dei costi di deposito delle antichità in magazzini a Lo______ e di fr. 50 000.– quale conguaglio delle quote della società At______ Sagl della moglie. Egli ha preteso poi che il debito ipotecario sull'immobile di Mo______ sia di pertinenza della moglie dalla separazione e che ogni coniuge sia esclusivamente responsabile dei debiti contratti da aprile 2015 e degli arretrati fiscali. Il convenuto ha sollevato infine l'incompetenza materiale del Pretore in merito alla divisione deli averi previdenziali maturati dai coniugi durante il matrimonio e ha rifiutato il versamento alla moglie della provvigione ad litem.
F. Durante la decorrenza del termine per presentare la replica, il 13 aprile 2023 AP1 ha revocato il mandato di rappresentanza all'avvocata S______ Z______ e, così sollecitata, ha comunicato il 24 aprile 2023 al Pretore che gli avrebbe fornito entro 30 giorni il nominativo del nuovo patrocinatore. Il 17 maggio 2023 l'attrice ha poi postulato una proroga di ulteriori 30 giorni, accolta dal Pretore che ha altresì prorogato il termine per presentare la replica. Il 16 giugno 2023 AP1 si è nuovamente rivolta al Pretore chiedendogli di sospendere la causa o concederle un'altra proroga “perché per le sue condizioni finanziarie non è riuscita a trovare alcun patrocinatore”, e di designarle l'avv. M______ Z______ “quale difensore d’ufficio con gratuito patrocinio”. Il 19 giugno 2023 il Pretore ha respinto tali richieste e ha citato le parti alle prime arringhe del 21 agosto 2023. Un reclamo di AP1 volto a ottenere l'annullamento di tale disposizione ordinatoria processuale è stato stralciato dai ruoli in quanto privo d'oggetto dalla terza Camera civile del Tribunale di appello con decreto del 19 ottobre 2023 (inc. 13.2023.74). L'11 agosto 2023 il Pretore ha poi respinto una nuova richiesta dell'attrice di rinvio dell'udienza e di designazione di un legale in applicazione dell'art. 69 CPC.
G. Alle prime arringhe del 21 agosto 2023, AP1 si è costituita personalmente mentre AO1 è comparso affiancato dall'avv. PA2 e dalla Mlaw M__ W__. L'udienza è iniziata alle 14.10 ed è terminata alle 20.10. Il verbale dà atto di una discussione informale tra le parti a seguito della quale essi hanno raggiunto una transazione completa di divorzio. Il marito ha inoltre dichiarato che avrebbe ritirato le denunce penali e le procedure esecutive da lui avviate contro la moglie e si sarebbe disinteressato ai procedimenti penali. Al termine dell'udienza il Pretore ha comunicato alle parti che avrebbe omologato gli accordi e prospettato l'emanazione della decisione.
H. Statuendo con sentenza del 22 agosto 2023, il Pretore ha pronunciato il divorzio e omologato l'accordo ritenuto “adeguato alle circostanze, chiaro e completo”, del seguente tenore:
Non si stabiliscono contributi alimentari tra coniugi.
Il regime dei beni è sciolto e liquidato nelle seguenti modalità:
Mappale di PPP no. _____ fondo base no. 698 RFD Mo______
2.1. il mappale di PPP no. _____ fondo base no. 698 RFD Mo______, attualmente intestato alla moglie, verrà messo in vendita a terzi a crescita in giudicato della sentenza di divorzio per il tramite di almeno un'agenzia immobiliare con mandati non esclusivi. Il ricavato netto (prezzo di vendita dedotti: l'ipoteca, le commis- sioni di vendita e la TUI) viene diviso tra le parti in ragione di ½ ciascuno. Il notaio rogante la compravendita dovrà trattenere dall'utile netto sopra indicato la quota parte di ½ dell'utile netto spettante al marito per la quale in passato è stato ordinato dalla Pretura un blocco a RF a garanzia del pagamento del con- guaglio dovutogli, prioritario rispetto ad ogni altro debitore. La quota parte spet- tante al marito dovrà essere versata dal notaio direttamente sul conto intestato a AO1 presso Banca U______ S______, L______ no. IBAN CH______ ____ ____ ____ ____ W.
Fintanto che la predetta PPP non verrà venduta i costi ordinari e gli interessi ipotecari sono a carico della moglie;
2.2. il divieto di disporre ordinato sul foglio di PPP no. _____ fondo base no. ___ RFD Mo______ ordinato dalla Pretura decadrà con la firma del rogito di compra- vendita del fondo alle condizioni indicate in cifra 2.1;
Mappale no. 661 RFD Co (Co)
2.3. con la liquidazione del regime dei beni, a crescita in giudicato della sentenza di divorzio, la moglie cede al marito la quota di ½ del mappale no. 661 RFD Co (Co). La sentenza di divorzio, cresciuta in giudicato, varrà quale titolo per l'iscrizione del trapasso di proprietà della quota di ½ del suddetto fondo a favore del marito, che avverrà a cura del notaio PA2, i cui costi sono a carico del marito.
La moglie ha il diritto di restare ad abitare nell'abitazione di Co fino al 31 agosto 2026. La moglie dovrà farsi carico di tutti i costi ordinari legati alla proprietà. Eventuali costi straordinari prima di ogni esecuzione dovranno essere concordati tra le parti. L'indennità ex art. 121 cpv. 3 CC è pari alla metà degli oneri ipotecari e alla metà delle spese ordinarie.
Le parti scioglieranno la comproprietà – che si costituirà a seguito dello sciogli- mento e liquidazione del regime matrimoniale – relativa al mappale no. 661 RFD Co (Co) mediante vendita a terzi nel corso del 2026 per il tramite di un'agenzia immobiliare con mandati non esclusivi. Il ricavato netto (prezzo di vendita dedotti: l'ipoteca, le commissioni di vendita e la TUI) sarà diviso tra le parti in ragione di ½ ciascuno. A partire dal 1° settembre 2026 cia- scuna delle parti ha il diritto di chiedere lo scioglimento della comproprietà qua- lora non dovessero accordarsi sulle modalità di vendita.
2.4. il blocco del mappale no. 661 RFD Co (Co) ordinato dalla Pretura decadrà con la firma del rogito di compravendita del fondo alle condi - zioni indicate in cifra 2.3.;
2.5. entrambe le parti si impegnano a non ipotecare le rispettive quote di proprietà relative al mappale no. 661 RFD Co (Co) e la moglie conse- gnerà al notaio PA2 entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio tutte le cartelle ipotecarie gravanti la proprietà e libere da aggravi. Le cartelle saranno consegnate dal notaio PA2 al notaio incaricato della vendita della proprietà di Co;
Mobili, suppellettili, antichità, quadri, arazzi, opere d'arte e oggetti che si trovano nell'abitazione di Co
2.6. tutti i mobili, suppellettili, antichità, quadri, arazzi, opere d'arte e tutti gli oggetti che si trovano nell'abitazione di Co sono assegnati in proprietà esclu- siva della moglie, fatta eccezione dei due quadri del pittore irlandese M___ e dei quattro orologi P___ P___. La moglie consegnerà al marito i predetti quadri e orologi (questi ultimi se in suo possesso) entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio;
Mobili, suppellettili, antichità, quadri, arazzi, opere d'arte e oggetti depositati nei magazzini (C______ e F______ G______) di Lo______
2.7. tutti i mobili, suppellettili, antichità, quadri, arazzi, opere d'arte e oggetti deposi- tati nei magazzini (C______ e F______ G______) di Lo______ sono assegnati in pro- prietà esclusiva del marito, fatta eccezione dei seguenti oggetti:
un WC, un bidet e un lavandino in ceramica blu;
un lavabo con il piano di marmo con un “ormolo”;
due acquasantiere in marmo verde con un piedistallo tramutate in lavandino con gli accessori metallici;
una vasca in ottone con decorazioni;
i seguenti due arazzi:
16th C______ F______ F______ seigneurial tapestry, reference n. 26 raffiguranti un matrimonio dell'inventario di G______ J______;
Go______, circa 1'680, A______ T______ G______, Crossing of the Granico from a cartoon by C______ L______ B______, reference no. 21 dell'inventario di G______ J______.
La moglie ritirerà i predetti oggetti e arazzi entro 90 giorni dalla crescita in giudi- cato della sentenza di divorzio, chiedendo congiuntamente alla F______ G______ e se necessario al magazzino C______ di eseguire quanto deciso in cifra 2.7. Nel caso in cui la F______ G______ e il magazzino C______ non dovessero con- segnare alle parti quanto qui indicato le parti si impegnano a collaborare attiva- mente affinché la sentenza di divorzio svizzera sia riconosciuta con gli stessi contenuti in I______ nell'ambito di una procedura di exequatur. I costi di ritiro e sdoganamento degli oggetti assegnati in proprietà esclusiva sono a carico di quest'ultima. I costi di un'eventuale procedura di exequatur sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno;
Automobili
2.8. ognuna delle parti resta proprietaria delle automobili in suo possesso;
Conti
2.9. a crescita in giudicato della sentenza di divorzio è fatto ordine a E______ SA, Ufficio legale, Viale S______ F______ , ____ L_____, di versare la metà degli averi depositati sul conto IBAN C__ _ _ _ presso E______ SA intestato a AP1 sul conto intestato a AO1 presso Banca U______ S______, L______ no. IBAN C__ _ _ _ _ W. Ad avvenuta esecuzione di questo ordine il conto IBAN CH______ ____ ____ ____ ____ _ presso E______ SA intestato a AP1 è definitivamente sbloc- cato a favore della moglie e tutti gli ordini emessi dalla Pretura in relazione a questo conto nonché ad eventuali cassette di sicurezza, decadono;
Clausola saldo
2.10. con l'omologazione e l'esecuzione degli accordi sulle conseguenze accessorie del divorzio le parti si danno reciprocamente atto di non vantare più alcuna pre- tesa l'una nei confronti dell'altra a titolo di liquidazione del regime dei beni e di rapporti di dare e avere;
Debiti
2.11. tutti i debiti contratti dalle parti dopo la separazione restano a loro esclusivo ca- rico, compresi gli oneri fiscali successivi alla divisione delle partite fiscali.
Non si dividono gli averi di previdenza professionale, non essendocene.
Le spese processuali sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno, com- pensate le ripetibili rispettivamente le indennità di inconvenienza.”
Le spese processuali di fr. 30 000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno compensate le ripetibili. La sentenza è stata rettificata il 23 agosto 2023 con l'aggiunta della sua notifica alla E______ SA.
I. Contro la sentenza appena citata AP1, nuovamente patrocinata dall'avv. PA1, è insorta a questa Camera con un appello del 22 settembre 2023 per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore affinché “in mancanza di accordo, il procedimento possa proseguire in contraddittorio”. Nelle sue osservazioni del 10 gennaio 2025 AO1 conclude per la reiezione dell'appello. In una replica spontanea del 27 gennaio 2025 e in una duplica spontanea del 17 febbraio 2025 le parti hanno mantenuto il loro punto di vista.
L. Nel frattempo, con decisione del 13 ottobre 2023 questa Camera ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appel-lante (inc. 11.2023.123). Il 16 novembre 2023 questa Camera ha poi dichiarato irricevibili un'istanza dell'appellante per ottenere dal marito una provvigione ad litem di fr. 10 000.–, o quanto meno l'allentamento di un blocco ordinato dal Pretore su un suo conto corrente presso la E______ SA in modo da poter depositare l'anticipo di fr. 15 000.– richiesto dalla Camera per spese giudiziarie presumibili e versare fr. 10 000.– al proprio avvocato per onorari, oppure in ulteriore subordine il beneficio del gratuito patrocinio (sentenza intermedia inc. 11.2023.122). Il 24 maggio 2024 il Pretore ha respinto un'ulteriore domanda della moglie volta a ottenere una provvigione ad litem di fr. 30 000.– destinata a finanziare l'anticipo di fr. 15 000.– e a coprire altrettanti suoi costi di patrocinio o l'allentamento per fr. 30 000.– del blocco cautelare gravante il conto corrente presso la E______ SA. Adita da AP1, con decisione del 22 luglio 2024 questa Camera ha respinto una terza istanza di gratuito patrocinio dell'appellante (inc. 11.2024.76).
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora l'appello verta su punti regolati consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice – come nel caso in esame – non sussisteva tuttavia controversia davanti alla giurisdizione di primo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2023.85 del 22 gennaio 2024 consid. 1). Nella fattispecie l'appellante contesta l'omologazione dell'intera transazione che verte su numerosi beni mobili e immobiliari del valore di oltre fr. 5 000 000.–. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta all'attrice il 23 agosto 2023 (tracciamento dell'invio n. ..__., agli atti). Introdotto il 22 settembre 2023 (tracciamento dell'invio n. .. __., agli atti), ultimo termine utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Nelle osservazioni all'appello AO1 richiama svariati incarti dei procedimenti (civili e penali) che lo oppongono alla moglie al fine di dimostrare la “scaltrezza e la malafede” dell'appellante e produce un documento relativo al tasso di cambio del franco con la sterlina inglese nell'agosto 2023 (doc. 2 di appello). Nella sua replica spontanea AP1 postula l'audizione del Pretore e della segretaria. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto, l'andamento del cambio è un fatto notorio (DTF 150 III 212 consid. 2.2). Quanto alle richieste d'edizione, a prescindere dalla loro compatibilità con l'art. 317 cpv. 1 CPC, gli incarti richiamati non appaiono di rilievo ai fini del giudizio, come si vedrà in appresso (consid. 6e). Relativamente all'audizione del Pretore e della segretaria la richiesta, formulata solo con la replica spontanea, è tardiva (art. 317 cpv. 1 lett. a CPC). Ad ogni modo, come si vedrà in appresso, le prove risultano senza interesse sia per l'esito del giudizio odierno sia perché le circostanze che essa intende dimostrare con tale mezzo di prova – l'essere stata dissuasa dal Pretore e dal marito dal ritirare l'azione di divorzio – sono ininfluenti ai fini del giudizio odierno perché essa non impugna il principio del divorzio. Nulla osta alla trattazione dell'appello.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha omologato, senza modifiche, l'accordo completo raggiunto dai coniugi all'udienza del 21 agosto 2023 considerandolo adeguato, chiaro e completo. AP1, che si professa “profana del diritto”, sottolinea che a quell'udienza non era rappresentata da un legale, ciò che le ha impedito di poter maturare una scelta consapevole, dato che tutto si è svolto durante una sola udienza, durata sei ore e terminata alle 20:10, in cui essa si è sentita costretta a porre fine alla controversia, “fosse solo per estenuazione e sfinimento”. L'appellante evidenzia di avere avvertito più volte il Pretore di non essere nelle condizioni di tutelare i propri diritti in una causa estremamente complessa senza essere patrocinata, chiedendogli la nomina di un avvocato. Essa soggiunge poi di avere postulato all'inizio dell'udienza, sia oralmente sia sulla scorta di uno scritto che il Pretore non ha assunto, il ritiro dell'azione di divorzio, ma di essere stata dissuasa dal marito e dal Pretore “facendole credere che l'unica via percorribile fosse l'omologazione di una transazione che ponesse fine alla lite”.
AP1 adombra poi la manifesta sproporzione a suo discapito dell'accordo, poiché tutte le spese, oneri ipotecari e carico fiscale dei due immobili in comproprietà le sono stati accollati, mentre il convenuto beneficerà del ricavo netto della vendita degli stessi. Inoltre, essa soggiunge, “si sorvola” sulle contestazioni da lei formulate durante la procedura, in particolare sul destino dei valori depositati a Lo______ e sull'esistenza di altri averi all'estero (conti bancari, immobili, trust ecc.). L'appellante considera altresì la transazione incompleta in merito alla suddivisione degli averi previdenziali rimproverando al Pretore di avere liquidato la questione, in spregio del principio inquisitorio, limitandosi a menzionarne l'inesistenza di beni all'estero e trascurando che l'esistenza di averi del genere impone al giudice svizzero di applicare l'art. 124e cpv. 2 CC o rinviare a un procedimento apposito. Da tali circostanze, essa deduce che l'omologazione della convenzione contravviene le norme di diritto imperativo poiché non ha firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione, ma la sua conclusione è stata conseguita per i suoi timori e la sua inesperienza.
Da ultimo AP1 eccepisce che la transazione è viziata per timore poiché il marito ha indicato che in caso di adesione all'accordo avrebbe ritirato le denunce penali nei suoi confronti. Se non che essa, priva di conoscenze giuridiche, non ha compreso che trattandosi di reati perseguibili d'ufficio i procedimenti penali sarebbero andati avanti ugualmente. Ciò dimostra una volta di più – essa epiloga – che la sua volontà è viziata, siccome non poteva comprendere le premesse e le reali implicazioni dell'accordo.
I CCA, sentenza inc. 11.2017.60 del 27 giugno 2017 consid. 2 con rinvii).
Nel quadro di un appello contro la decisione con cui il Pretore omologa la convenzione sugli effetti del divorzio, la giurisdizione di secondo grado può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice precedente sull'ammissibilità dell'accordo facendo a sua volta il controllo a norma dell'art. 279 CPC (sentenza del Tribunale federale 5A_96/2018 del 13 agosto 2018 consid. 2.2.3 in: FamPra.ch 2018 pag. 1028; v. anche Stoll/Burri in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Lötscher/Leuenberger/Seiler [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Art. 219-408 ZPO, 4ª edizione, n. 26 ad art. 279; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 3, 3ª edizione, n. 3 ad art. 289). L'esistenza di un valido consenso è però presunta (Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 12 ad art. 279; Meier, Les conventions sur les effets du divorce: questions choisies, in: Symposium en droit de la famille, Losanna 2020, pag. 115). Il coniuge che chiede di non omologare la convenzione di divorzio ha l'onere di allegare e provare l'assenza delle condizioni dell'art. 279 CPC (sentenza del Tribunale federale 5A_96/2018 del 13 agosto 2018 consid. 2.2.6 in: FamPra.ch 2018 pag. 1030).
Un accordo stipulato nel corso di un'udienza al cospetto dei rispettivi legali si suppone concluso “dopo matura riflessione” (RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b con riferimento; più di recente: I CCA sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019 consid. 6b), anche se l'udienza è durata a lungo, perlomeno se le parti hanno beneficiato di sospensioni per discutere dell'accordo con i rispettivi legali (sentenza del Tribunale federale 5A_683/2014 del 18 marzo 2015 consid. 6.2; 5A_74/2014 del 5 agosto 2014 consid. 4.2: udienze di oltre 4 ore). Nondimeno, se l'accordo è stato concluso immediatamente al termine di un'udienza lunga ed estenuante (‟séance marathonˮ), anche se alla presenza del giudice, le parti possono sentirsi sotto pressione, sicché converrebbe idealmente concedere loro un termine per confermare l'accordo (Tappy, op. cit., n. 12b ad art. 279; Bohnet in: Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, n. 31 ad art. 279; Stein-Wigger in: FamKommentar, Scheidung, vol. II, 3ª edizione, n. 12 ad art. 279 CPC).
Il presupposto della matura riflessione va vagliato in particolar modo se le parti o una di esse non sono patrocinate (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 279). Questa Camera ha considerato stipulata dopo matura riflessione una convenzione firmata durante un'udienza da un coniuge non patrocinato, il quale aveva però avuto almeno un mese e mezzo per riflettere sull'intesa raggiunta e, pur essendo stato avvertito dal Pretore che in caso di silenzio e mancata opposizione gli accordi sarebbero stati omologati e la procedura conclusa, non aveva reagito nemmeno dopo la comunicazione dell'adesione della controparte (I CCA sentenza inc. 11.2020.129 del 28 ottobre 2020 consid. 5).
a) Nel caso precipuo, i coniugi vivono separati da fine aprile 2015 e dagli atti non risulta che prima del 21 agosto 2023 essi avessero mai discusso un possibile accordo transattivo. Anzi la cronistoria processuale fa stato di una procedura particolarmente litigiosa, con numerose procedure cautelari e svariati incidenti processuali, così come l'esistenza di proce-dimenti penali ed esecutivi correlati alla separazione coniugale. Né il convenuto pretende che prima di quell'udienza tra le parti vi siano state discussioni volte a risolvere la procedura di divorzio con un accordo. L'udienza poi è stata indetta per le prime arringhe, in cui, di regola, dopo un'esposizione orale delle reciproche pretese, le parti si limitano a offrire le loro prove (art. 228 CPC). Dal verbale risulta, del resto, che le parti, al termine di una discussione informale, hanno concluso la convenzione, che è stata riportata nel verbale, poi sottoscritto dai coniugi. Il caso in esame si distingue quindi da quello in cui la convenzione è conclusa prima dell'udienza, ipotesi in cui si impone per il giudice di verificare, al momento dell'omologazione (cfr. DTF 145 III 474 consid. 5.6), il carattere libero, meditato e tuttora attuale delle manifestazioni di volontà delle parti mediante puntuali domande, che per taluni autori e tribunali devono persino essere verbalizzate (Stalder/Van De Graaf, op. cit., n. 4 ad art. 279 con rinvii).
b) È poi incontestato che all'udienza del 21 agosto 2023, contrariamente al marito, AP1 non era accompagnata da un patrocinatore. Ciò si deve invero a una sua precisa scelta, anche perché, come rilevato dal Pretore, essa era “perfettamente in grado di reperire un patrocinatore che potesse rappresentarla”, ciò che per altro era stato il caso, nella sola procedura di divorzio avendo cambiato almeno sette patrocinatori (sopra consid. C). E come accertato dalla terza Camera civile, l’interessata aveva indicato l'avv. M______ Z______ in quanto “l’unica che con gentilezza è stata disponibile a chinarsi sul mio caso” e che “sarebbe volenterosa di aiutare sia me, che mia figlia, facendo del suo meglio” (sentenza inc. 13.2023.74 del 19 ottobre 2023 consid. 4). Se non che l'interessata non poteva dirsi nell'impossibilità di trovare i fondi necessari per continuare a farsi assistere da un legale di fiducia, tanto meno se si pensa che per la procedura di appello essa ha trovato fr. 15 000.– richiestile per l'anticipo delle presumibili spese. Se quindi, per motivi suoi, l'interessata ha rinunciato a farsi patrocinare, essa andrebbe rimessa alle sue responsabilità. Certo in passato l'interessata medesima ha partecipato a numerose procedure o udienze ed era a conoscenza di ogni contestazione e richiesta del marito sin dalla separazione, ma ciò non basta per ritenerla in qualche modo sperimentata. Ad ogni modo, comunque si opini al riguardo, AP1 non dispone di particolari cognizioni giuridiche e fino all'udienza in esame essa è sempre stata assistita da un legale che vegliasse ai suoi interessi. Sola, all'udienza del 21 agosto 2023, l'attrice non aveva così l'opportunità di discutere i dettagli dei termini della convenzione con un proprio patrocinatore o persona di fiducia. Il tutto senza trascurare che la controparte era difesa da un avvocato, per cui non sussisteva parità delle armi.
c) Quanto alla durata dell'udienza, tale fattore non è, di per sé, determinante per ritenere che la convenzione sia viziata. In concreto, nondimeno, la durata è stata di sei ore (dalle 14.10 alle 20.10), lasso di tempo indubbiamente inusuale ed eccezionale. Per comune esperienza, un'udienza di tale lunghezza è senz'altro sfiancante tanto più se intervenuta a fine giornata ben oltre gli usuali orari. Il protocollo, poi, non indica se durante la seduta ci sono state sospensioni o anche solo brevi pause. Non si disconosce che l'attrice, si fosse sentita sotto pressione o spossata, avrebbe potuto avvisare il Pretore. Né che l'appellante ha atteso la scadenza del termine di appello per segnalare di essersi sentita “indotta dalle circostanze a cedere, fosse solo per estenuazione e sfinimento”. Resta il fatto che la convenzione è stata discussa e sottoscritta al termine di una seduta di sei ore senza soluzione di continuità.
d) L'appellante sostiene invero di avere sottoscritto l'accordo perché come contropartita avrebbe ottenuto dal marito il ritiro delle denunce penali. A prescindere dal fatto che tale impegno non è incluso nell'accordo, ma è solo verbalizzato a parte, anche per un laico il testo è chiaro (“Il marito indica che ad avvenuta crescita in giudicato dell'intera sentenza di divorzio che omologa gli accordi qui verbalizzati si rivolgerà al Ministero Pubblico e comunicherà di desistere dalle procedure penali che vedono coinvolta la moglie su querela di parte rispettivamente di esprimere il suo disinteresse per le procedure penali perseguite d'ufficio nei confronti di sua moglie”). Ciò non lascia spazio al motivo addotto nell'appello, secondo cui essa avrebbe firmato la convenzione per paura delle conseguenze del procedimento penale in corso nei suoi confronti.
e) La convenzione in esame, poi, non può dirsi semplice, ma è lunga e articolata. Lo scioglimento dei rapporti patrimoniali poteva anche non porre particolari questioni giuridiche, ma appariva di una certa complessità vista la mole di beni (mobili e immobili) da suddividere e la titolarità degli stessi. Come ammette del resto il marito, le negoziazioni sono state aspre, tanto da richiedere svariati cambiamenti. D'altro canto il fatto che per l'appellante l'accordo sia stato concluso a “suo scapito” o che essa abbia rinunciato a certe pretese non permette di ritenere che la convenzione sia stata firmata senza attenta riflessione ma per leggerezza, inesperienza o condiscendenza. Per di più, essa non contesta partitamente i vantaggi da lei conseguiti con l'accordo, evidenziati dal marito, quali la rinuncia da parte di quest'ultimo a fr. 283 975.– corrispondenti al proprio mantenimento da gennaio 2016 a dicembre 2019 (oltre alle spese processuali e ripetibili), alla rifusione di fr. 67 439.61 a carico della moglie per i costi di assicurazione e di deposito delle antichità e opere d'arte presso la F______ G______ e il magazzino Ca______ T______ di Lo______ e alla reintegra di fr. 792 857.35 ai sensi dell'art. 208 CC per averi da lei sottratti, così come la proprietà di gran parte (74%) delle antichità e opere d'arte situate a Co o depositate a Lo______, di tre Porsche e due Mini cooper, come pure delle borse Hermès, dei gioielli e orologi Rolex per un valore di fr. 1 000 000.– e il pagamento di debiti suoi con il pignoramento del saldo del conto EFG di oltre fr. 70 000.–.
Essa pretende invero che l'esistenza e l'entità delle antichità e opere d'arte non sono comprovate, ma al riguardo sorvola sulla perizia assicurativa di G______ J______ (doc. 68) e sull'inventario di C______ C______ (doc. 2). L'appellante asserisce inoltre di aver finanziato l'acquisto dei due fondi con beni propri senza documentare l'allegazione – nella petizione motivata si è limitata a rinviare alla convenzione di separazione dei beni del 20 settembre 2014 (doc. G), che è però stata dichiarata nulla (sentenza inc. 11.2021.42 del 28 marzo 2022). Che determinati aspetti della liquidazione dei rapporti patrimoniali non siano stati toccati è possibile, ma l'appellante trascura che una transazione ha lo scopo di mettere fine a un litigio e alle incertezze circa l'esito del contenzioso mediante reciproche concessioni, evitando una disamina completa dei fatti e della loro portata giuridica. In circostanze del genere, sotto questo profilo, non si può dire che l'accordo sia manifestamente sbilanciato.
f) Visto quanto precede, se da un lato non si scorgono vizi della volontà tali da invalidare l'accordo, dall’altro non si può ignorare che l'attrice si è presentata all'udienza impreparata, che la stessa non era affiancata da un patrocinatore e che l'accordo (lungo e articolato) è stato sottoscritto al termine di un'udienza durata sei ore senza interruzioni. Presi nel loro insieme questi elementi non permettono di ritenere che AP1 sia stata messa in condizione di disporre di un tempo di riflessione sufficiente per comprendere accuratamente tutti gli aspetti dell'accordo e valutarne le possibili conseguenze. Certo, in linea di principio, non sussiste un obbligo per il giudice di concedere alle parti un termine di riflessione con riserva di revoca dell'accordo (Fountoulakis/D'Andrès in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 279), e dal verbale d'udienza non risulta che l'attrice abbia chiesto al Pretore un termine del genere ma nemmeno che il primo giudice abbia interpellato la parte sprovvista di assistenza legale in tal senso. Tutto ponderato, nelle circostanze del caso spe-cifico, appariva tuttavia opportuno fissare alle parti un termine di riflessione, anche breve, per confermare il loro consenso. In circostanze siffatte non si può ritenere che per la moglie la convenzione sulle conseguenze del divorzio sia stata conclusa “dopo matura riflessione” nel senso dell'art. 279 cpv. 1 CPC. La fattispecie, al proposito, non è quindi paragonabile a quella esaminata dal Tribunale federale nella sentenza evocata dal marito (5A_96/2018). Difettando una delle condizioni per l'omologazione della convenzione sottoscritta dai coniugi all'udienza del 21 agosto 2023, la decisione del Pretore non resiste alla critica.
g) In definitiva, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata nella misura in cui omologa l'accordo sulle conseguenze del divorzio (dispositivo n. 2). Ciò esime dall'esaminare le censure dell'appellante sull'incompletezza e la manifesta inadeguatezza dell'accordo in esame. Visto che il litigio permane ancora sugli effetti del divorzio, gli atti vanno quindi ritornati al Pretore affinché prosegua la procedura di divorzio indicendo nuovamente le prime arringhe.
Le spese processuali, stabilite tenendo conto che non è stato necessario esaminare le censure dell'appellante sull'incompletezza e la manifesta inadeguatezza dell'accordo (sopra, consid. 6g), seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attrice, che ha presentato appello tramite un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto alle spese e ripetibili di primo grado, il Pretore si determinerà nuovamente quando statuirà sugli effetti del divorzio.
Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.‒ per un ricorso in materia civile (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, nel senso che i dispositivi n. 2 e 6 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti rinviati al Pretore affin-ché prosegua con la trattazione dell'azione di divorzio citando le parti a una nuova udienza per il dibattimento.
Le spese processuali di fr. 10 000.– sono poste a carico di AO1, che rifonderà all'attrice fr. 10 000.– per ripetibili.
Notificazione:
– avv. PA1, L______; – avv. PA2, L______.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).