Incarto n. 11.2023.117
Lugano 15 aprile 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
cancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2019.185 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza dell'8 agosto 2019 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 20 settembre 2023 presentato da AP1 contro la
sentenza emanata dal Pretore il 1° settembre 2023;
Ritenuto
in fatto: A. AO1 (1959), cittadino i______, e AP1 (1977), cittadina u______, si sono sposati a B______ l'__ a______ . A quel momento lo sposo era già padre di due figli, oggi maggiorenni, nati da una precedente relazione. Dal matrimonio è nato A__ T______, il _ n______ . Il marito, idraulico di formazio- ne, è dipendente della ditta T__ Sagl, di cui è socio gerente, ma è anche azionista al 50% e membro del consiglio di amministrazione della I______ SA, azienda attiva nel settore della vendita, gestione e amministrazione di immobili. Inoltre è al beneficio di una rendita infortuni della S___. La moglie, priva di formazione specifica, è arrivata in Svizzera nel ____ e, dopo avere lavorato in alcuni esercizi pubblici, si è dedicata esclusivamente al governo della casa e alla cura del figlio. I coniugi vivono separati dal gennaio del 2019, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. ____ RFD di B______, proprietà di lui) per trasferirsi dai genitori, sempre a B______.
B. L'8 agosto 2019 AP1 si è rivolta al Pretore del Distret-to di Riviera con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere, già in via cautelare, l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione in uso dell'abitazione coniugale, l'affidamento del figlio A______ T______ (riservato il diritto di visita paterno) con esercizio congiunto dell'autorità parentale e un contributo alimentare di fr. 5877.40 mensili per sé, più uno di fr. 1930.– mensili per A______ T______ (assegni familiari non compresi). All'udienza dell'8 ottobre 2019, indetta per il contraddittorio, AO1 ha aderito alla richiesta di vita separata, all'attribuzione dell'abitazione coniugale alla moglie e all'affidamento del figlio alla medesima, ma ha offerto contributi alimentari limitati a fr. 868.– mensili per la moglie e a fr. 725.– per il mese di ottobre 2019, portati a fr. 865.– mensili in seguito (assegni familiari non compresi) per il figlio. In tale occasione i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle relazioni personali fra padre e figlio, il marito impegnandosi altresì ad assumere determinate spese rientranti nel fabbisogno minimo della moglie. In coda all'udienza il Pretore ha impartito all'istante un termine di 30 giorni per presentare una replica scritta.
In un memoriale del 6 novembre 2019 l'istante ha sostanzialmente confermato le proprie richieste, chiedendo che il marito assumesse anche tutte le spese relative all'immobile, potendole poi dedurre dal contributo alimentare dovutole, quantificato in fr. 7684.75 mensili. In una duplica del 20 dicembre 2019 il convenuto ha ribadito la sua posizione, precisando l'offerta di contributo alimentare per la moglie in fr. 373.95 mensili o, subordinatamente, fr. 1202.50 oltre all'assunzione di costi relativi all'abitazione coniugale per fr. 1056.05, e aumentando a fr. 1025.– mensili dal novembre del 2019 l'offerta di contributo alimentare per il figlio.
C. Nel frattempo, con decreto cautelare “nelle more istruttorie” del 13 dicembre 2019 il Pretore ha obbligato il convenuto a versare un contributo di mantenimento per il figlio di fr. 963.– mensili dal 1° agosto al 31 ottobre 2019 (assegni familiari non compresi) e di fr. 1263.– mensili dal 1° novembre 2019 in poi (sempre assegni familiari non compresi), oltre a un contributo di accudimento di fr. 5229.65 mensili per il primo periodo e di fr. 5099.30 mensili per il secondo (inc. CA.2019.25). In seguito all'entrata in carica di un nuovo Pretore le parti sono state convocate a un'udienza dell'8 ottobre 2020 nel corso della quale esse hanno notificato prove. Con un altro decreto cautelare “nelle more istruttorie” del 1° aprile 2021 il Pretore ha poi autorizzato il marito a compensare, da quel mese, il contributo alimentare a suo carico con determinati oneri rientranti nel fabbisogno di moglie e figlio, da lui pagati direttamente (fr. 1268.95 mensili per interessi ipotecari, costi di riscaldamento, tassa di acqua potabile, rifiuti e canalizzazioni, leasing della vettura della moglie, fr. 150.– mensili come partecipazione massima ai costi della salute di A______ T______ e fr. 35.– di abbonamento per il telefono e internet di moglie e figlio, più le spese di elettricità).
D. L'istruttoria si è chiusa il 18 ottobre 2021 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 20 aprile 2022 l'istante ha ribadito le sue domande, precisando la richiesta di contributo alimentare per sé in fr. 4073.– mensili e in fr. 3926.61 mensili quello per il figlio (assegni familiari non compresi), più un contributo di accudimento di fr. 2224.41 mensili. In un allegato di quello stesso giorno il convenuto ha riaffermato il proprio punto di vista, chiedendo di fissare il contributo alimentare per la moglie in fr. 394.– mensili dall'ottobre del 2019 e quello per il figlio in fr. 840.– mensili (assegni familiari non compresi), obbligando la consorte a restituirgli complessivi fr. 160 724.20 di contributi alimentari da lui versati in eccesso, eventualmente di considerare tale importo nella liquidazione del regime dei beni o di autorizzare la compensazione della somma con contributi futuri.
In seguito alla produzione di ulteriori prove documentali e a una nuova audizione del figlio, le parti hanno presentato memoriali conclusivi complementari del 15 giugno 2023. AP1 ha rivendicato per sé un contributo alimentare di fr. 4816.43 mensili dall'agosto del 2019 fino ai 16 anni di A______ T______, aumentato in seguito a fr. 8459.43, o subordinatamente a fr. 3816.43 mensili, rispettivamente a fr. 7459.43 mensili, mentre per il figlio essa ha chiesto un contributo di mantenimento di fr. 2041.10 mensili (assegni familiari non compresi) fino al termine di una formazione adeguata e un contributo di accudimento di fr. 3643.– mensili fino ai 16 anni d'età o, almeno, un contributo di mantenimento di fr. 1541.10 mensili (assegni familiari non compresi) fino al termine di una formazione adeguata, sempre con un contributo di accudimento di fr. 3643.– mensili fino al 16° compleanno di A______ T______.
Da parte sua AO1 ha proposto di non fissare contributi alimentari tra coniugi, ha offerto per il figlio un contributo alimentare di fr. 891.– mensili (assegni familiari non compresi) dall'ottobre del 2019 fino al luglio del 2023, ridotti in seguito a fr. 710.– mensili, reiterando le richieste di compensazione e di rifusione dei contributi pagati in eccesso.
E. Statuendo con sentenza 1° settembre 2023, il Pretore ha accertato che i coniugi vivono separati dal 2019, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato il figlio alla medesima, disciplinando il diritto di visita paterno, e ha obbligato AO1 a versare i seguenti contributi alimentari:
dal 1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021:
fr. 3860.– mensili per la moglie,
fr. 1180.– mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;
dal 1° novembre 2021 al 31 agosto 2023:
fr. 3420.– mensili per la moglie,
fr. 1095.– mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;
dal 1° settembre al 30 novembre 2023:
fr. 2510.– mensili per la moglie,
fr. 1360.– mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;
dal 1° dicembre 2023 al 31 gennaio 2024:
fr. 2270.– mensili per la moglie,
fr. 1440.– mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;
dal 1° gennaio 2025 in poi:
fr. 2610.– mensili per la moglie,
fr. 1610.– mensili per il figlio, assegni familiari non compresi.
Il convenuto è stato autorizzato a compensare “gli importi inseriti nei fabbisogni di moglie e figlio per le spese di alloggio (interessi e spese accessorie), metà dei costi di elettricità ‛stabile appartamento’, acqua e upc/cablecom, il costo dell'allacciamento internet e telefono conteggiato a moglie e figlio (se effettivamente pagato)”, così come a dedurre “un terzo dell'importo netto che A______ T______ percepirà come salario quale apprendista”. Le spese processuali di complessivi fr. 15 000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP1 è insorta a questa Camera con appello del 20 settembre 2023 in cui postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la riforma dei contributi alimentari nel seguente modo:
dal 1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021:
fr. 6549.34 mensili per lei,
fr. 1788.28 mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;
dal 1° novembre 2021 al 31 agosto 2023:
fr. 6461.18 mensili per lei,
fr. 1818.48 mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;
dal 1° settembre al 30 novembre 2023:
fr. 5764.98 mensili per lei,
fr. 1470.37 mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;
dal 1° dicembre 2023 al 31 gennaio 2024:
fr. 5868.33 mensili per lei,
fr. 1435.92 mensili per il figlio, assegni familiari non compresi;
dal 1° gennaio 2025 in poi:
fr. 5662.33 mensili per lei e
fr. 1437.92 mensili per il figlio, assegni familiari non compresi.
L'interessata chiede inoltre di non consentire al marito la compensazione di contributi alimentari. Nelle sue osservazioni del 13 ottobre 2023 AO1 conclude per la reiezione dell'appello. Con decreto del 21 ottobre 2023 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo unicamente per quanto riguarda i contributi alimentari dovuti dal convenuto al figlio dal 1° agosto 2019 fino al 31 agosto 2023.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale, trattate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), erano impugnabili fino al 31 dicembre 2024 con appello entro dieci giorni dalla notificazio-ne della sentenza (art. 314 cpv. 1 vCPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisone impugnata è pervenuta alla patrocinatrice della moglie l'11 settembre 2023 (traccia dell'invio n. ..__.____, agli atti). Consegnato alla cancelleria del Tribunale d'appello il 20 settembre 2023 l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Al suo appello AP1 acclude documenti nuovi (“modulo di comunicazione per adulti: rilevamento tempestivo”, inviato il 24 agosto 2023 dalla dott. E______ A______ S______ all'Ufficio dell'a______ i______: doc. B, un messaggio di posta elettronica del marito del 5 settembre 2023: doc. C, tre certificati medici del 13 settembre 2023 relativi al proprio stato di salute: doc. D). Tale documentazione è senz'altro ammissibile, litigiosi in concreto essendo contributi alimentari riguardanti anche un minorenne. Nuovi documenti e nuovi fatti sono proponibili così senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in forza del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione (DTF 144 III 352 consid. 4.2). Ciò vale anche per quanto allega AO1 alle osservazioni all'appello (mappa satellitare di B______, estratto di una pubblicazione sulla distribuzione dei servizi cantonali, fotografia della vettura della moglie: doc. 1 e 2). Nella misura in cui risultano di rilievo per il giudizio (anche in relazione al contributo alimentare per la moglie: DTF 147 III 304 consid. 2.2), si terrà conto perciò di tali atti.
Nelle proprie osservazioni del 13 ottobre 2023 AO1 sostiene che l'appello è irricevibile per carenza di motivazione, l'appellante limitandosi a esporre la sua versione dei fatti e a riproporre argomentazioni già sollevate davanti al Pretore. Ora, che un appello debba essere “scritto e motivato”, nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata, è indubbio (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Né doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale sono sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Nel caso specifico nondimeno l'appellante ha designato in maniera chiara sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda le sue critiche, spiegando inoltre perché il Pretore sarebbe caduto in errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto. La motivazione dell'appello è quindi sufficiente per un esame di merito.
Litigioso rimane in questa sede l'ammontare dei contributi alimentari per la moglie e il figlio. A tal fine il Pretore ha descritto il metodo “a due fasi” stabilito dal Tribunale federale, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita, dopo avere dedotto dalle entrate complessive il fabbisogno di ogni membro della famiglia, nella proporzione di due a uno, ha accertato il reddito del marito in fr. 13 770.– mensili netti a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 8100.– mensili dal 1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021, di fr. 9710.– mensili dal 1° novembre 2021 al 31 agosto 2023, di fr. 8675.– mensili dal 1° settembre 2023 al 31 dicembre 2024 e di fr. 7820.– mensili dal 1° gennaio 2025.
Quanto alla moglie, il primo giudice ha accertato un reddito da sostanza immobiliare in Ucraina di fr. 100.– mensili e ha imputato a AP1 dal settembre del 2023 un reddito ipotetico di fr. 2300.– mensili, aumentato a fr. 2900.– mensili dal dicembre del 2023. Ha calcolato inoltre il fabbisogno minimo di lei in fr. 3320.– mensili dal 1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021, in fr. 3420.– mensili dal 1° novembre 2021 al 31 agosto 2023 e in fr. 3880.– mensili dal 1° settembre 2023 in poi.
Relativamente al figlio, il Pretore ha considerato quale reddito l'assegno familiare di fr. 200.– mensili fino al novembre del 2023 e di fr. 250.– mensili in seguito (assegno di formazione), rinunciando a conteggiare una parte del salario di apprendista conseguito dal ragazzo, poiché è “più logico e pratico stabilire che il padre può dedurre dal contributo dovuto al figlio il corrispettivo di un terzo del salario netto che A______ T______ percepirà di anno in anno”. Dopo di ché egli ha fissato il fabbisogno in denaro del minorenne in fr. 1060.– mensili dal 1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021, in fr. 1095.– mensili dal 1° novembre 2021 al 31 agosto 2023 e in fr. 995.– mensili dal 1° settembre 2023 in poi.
Alla luce degli accertamenti che precedono il Pretore ha constatato dal 1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021 un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 1590.– mensili, che ha assegnato per fr. 636.– a ciascun genitore e per fr. 318.– al figlio, determinando così un contributo alimentare per la moglie di fr. 3860.– mensili e uno per A______ T______ di fr. 1180.– mensili (assegno familiare non compreso). Dal 1° novembre 2021 al 31 agosto 2023 egli ha constatato un ammanco nel bilancio familiare di fr. 155.– mensili (definito “trascurabile e da caricare al marito”), fissando quindi il contributo alimentare per la moglie in fr. 3420.– mensili e quello per il figlio di fr. 1095.– mensili (assegno familiare non compreso). Dal 1° settembre al 30 novembre 2023 con la ripartizione dell'eccedenza di fr. 2820.– mensili (fr. 1128.– per ogni genitore e fr. 564.– per A______ T______), il Pretore ha stabilito il contributo alimentare per la moglie in fr. 2510.– mensili e quello per il figlio in fr. 1360.– mensili (assegno di formazione non compreso). Dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l'eccedenza familiare di fr. 3470.– mensili è stata ripartita nella misura di fr. 1388.– mensili in favore di ogni genitore e di fr. 694.– mensili in favore del figlio, onde un contributo alimentare per la moglie di fr. 2270.– mensili e uno per il figlio di fr. 1440.– mensili (assegno di formazione non compreso). Infine, dal 1° gennaio 2025, con la ripartizione dell'eccedenza familiare di fr. 4325.– mensili (fr. 1730.– per ciascun genitore e fr. 865.– per il figlio), il contributo alimentare è stato quantificato in fr. 2610.– mensili per la moglie e in fr. 1610.– mensili per A______ T______.
a) AP1 non contesta il metodo di calcolo applicato dal Pretore per appurare le entrate del marito, ma fa valere che per il 2018 il Pretore non ha considerato quanto il coniuge ha dichiarato come salario per lei quantunque in realtà essa non abbia mai lavorato per la ditta del marito. A suo avviso, alle entrate del marito vanno aggiunti quindi almeno fr. 10 983.–, pari a quanto aveva accertato l'autorità fiscale nel 2017.
b) Dagli atti risulta che fino al 2018 il marito ha indicato nelle dichiarazioni d'imposta un reddito da lavoro della moglie, prelevato dalla ditta T______ Sagl e versato su un conto bancario intestato al marito medesimo, senza che all'atto pratico la consorte abbia prestato alcunché. Per tale ragione nella tassazione 2018 l'autorità fiscale ha tassato come “altro reddito della sostanza mobiliare” l'importo di fr. 76 500.– “come recupero del dovuto d'imposta per il periodo dal 2011 al 2017” (doc. LLL e MMM). In quello stesso anno l'autorità fiscale ha poi accertato il reddito del marito da attività dipendente in fr. 89 458.–, corrispondenti a quanto indicato nel certificato di salario allestito dalla ditta T______ Sagl (fascicolo fiscale di AO1: “richiamo III”). Analoga dichiarazione si riscontra nella dichiarazione d'imposta 2018 della ditta in questione (incarto fiscale della società: “richiamo II”). Nelle circostanze descritte la decisione del Pretore di non considerare l'importo di fr. 76 500.– nelle entrate del convenuto per gli anni in discussione, poiché “non si può ritenere che l'autorità fiscale abbia accertato un reddito che il marito aveva prima occultato”, non presta il fianco alla critica.
Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, non risulta nemmeno che nel 2018 il marito abbia ancora ricevuto su propri conti bancari lo stipendio “fittizio” della moglie. Come ha chiarito il Pretore, senza contestazioni al riguardo, fra quanto AO1 ha dichiarato alle autorità fiscali come salario nel 2018 e quanto risulta essere stato effettivamente versatogli a titolo di stipendio dalla ditta T______ Sagl sui conti bancari a lui intestati non si ravvisano discrepanze di rilievo. Ne segue che sotto questo profilo l'appello non può trovare ascolto.
a) Premesso che per determinare il reddito da titoli e capitali il Pretore si è fondato sui dati fiscali agli atti, anche se non per ragioni riconducibili al prelievo dell'imposta preventiva, a ragione l'appellante fa valere che nel caso di partecipazioni qualificate i dividendi sono tassati unicamente in ragione del 70% (art. 18b cpv. 1 e 20 cpv. 1bis LIFD [RS 642.11], art. 17b cpv. 1 e 19 cpv. 1bis LT [RL 640.110]). In altri termini, se detiene almeno il 10% del capitale di un'azienda un contribuente beneficia di una riduzione fiscale, nel senso che solo il 70% dei dividendi è tassato. L'imposta preventiva, ritenuta alla fonte dalla società, è invece interamente rimborsata se i dividendi sono dichiarati correttamente nella dichiarazione d'imposta.
b) In concreto si evince dagli atti che nel modulo relativo alle partecipazioni qualificate nella sostanza privata allegato alle dichiarazioni d'imposta 2018 e 2019 AO1 ha esposto fr. 20 000.– in relazione alle azioni della I______ SA da lui detenute, per poi riportare come reddito netto l'importo di fr. 14 000.– previa deduzione per partecipazioni qualificate del 30% (modulo 8 nel fascicolo fiscale “richiamo III”). Nel 2020 egli ha esposto un dividendo di fr. 10 000.–, poi indicato ai fini dell'imposizione nella misura di fr. 7000.– (doc. 81). Per determinare il reddito del convenuto non si giustifica di tralasciare l'ammontare di entrate effettive. Ne segue che il reddito annuo di lui va stabilito in fr. 180 977.– per il 2018, in fr. 178 385.– per il 2019 e in fr. 169 644.– per il 2020.
c) Per quanto concerne il 2021, dalla dichiarazione d'imposta emerge che il marito non ha dichiarato alcun dividendo (doc. 124). Per l'appellante vi è il fondato sospetto che egli abbia azzerato i dividendi aumentando il prestito correntista, sicché nelle entrate vanno computati altri fr. 10 000.–. Se non che, per tacere del fatto che l'argomentazione si esaurisce in una mera congettura senza riscontri agli atti, l'appellante non si confronta con l'argomentazione del Pretore, stando al quale dal raffronto tra i dati contabili e quelli fiscali delle società in cui opera il convenuto “risulta che AO1 ha dichiarato quanto percepito (dividendi e/o rimborsi debiti correntista)”. A un sommario esame non sussiste dunque ragione per scostarsi dal reddito di fr. 156 665.– accertato dal primo giudice.
d) Alla luce di quanto precede il reddito annuo di AO1, risultante dalla media dal 2018 al 2021, ammonta a fr. 171 418.–, pari a fr. 14 285.– mensili netti arrotondati. Considerato che l'assegno familiare di fr. 200.– mensili e quello di formazione di fr. 250.– mensili non vanno cumulati al
reddito del genitore che li percepisce (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.107 del 21 ottobre 2024 consid. 7b), le entrate del convenuto ammontano in ultima analisi a fr. 14 085.– mensili fino al 31 luglio 2023 e a fr. 14 035.– mensili dopo di allora.
Relativamente alle entrate dell'istante, il Pretore ha constatato che i coniugi vivono separati dal gennaio del 2019 e che il marito ha introdotto ormai azione di divorzio, di modo che ha escluso ogni riconciliazione. Né si ravvisano a mente sua particolari ostacoli al reinserimento professionale dell'istante, giacché al momento della separazione il figlio aveva già iniziato la scuola secondaria e la moglie non aveva più di 41 anni. A suo avviso, i problemi di salute da lei addotti sulla scorta di certificati medici, in particolare di non poter lavorare poiché “traumatizzata e depressa” con “problemi fisici al ginocchio, alla spalla e alla schiena”, non erano suffragati “da documentazione medica che potesse rendere sufficientemente verosimile una sua totale incapacità lavorativa e di guadagno”. Ricordato altresì che l'istante aveva dichiarato di “guardare gli annunci di lavoro e di essersi annunciata alla disoccupazione”, il Pretore ha ritenuto che AP1 potesse riprendere un'attività lucrativa all'80% dal settembre del 2023 e al 100% dal dicembre seguente. Dipartendosi poi dallo stipendio conseguibile nel Ticino per una donna senza funzione di quadro in attività non qualificate, come nel settore delle pulizie o dell'aiuto domestico, per finire il Pretore ha ascritto alla moglie un reddito ipotetico di fr. 2300.– mensili dal 1° settembre al 30 novembre 2023, portato a fr. 2900.– mensili dopo di allora, cui ha aggiunto il provento dalla sostanza immobiliare in Ucraina di fr. 100.– mensili.
L'appellante non contesta il menzionato reddito immobiliare, ma fa valere che non si giustifica di ascriverle un guadagno ipotetico, poiché le entrate e la sostanza del marito permettono di coprire in modo più che dignitoso i fabbisogni minimi dei coniugi e del figlio. Ora, sulla questione l'interessata equivoca. Dandosi una disunione definitiva, nel senso che non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, già in una procedura a tutela dell'unione coniugale si fa capo per analogia in materia di contributi alimentari ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 148 III 358 consid. 5 con rinvii). Il giudice delle misure protettrici esamina pertanto se e in quale misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere che il coniuge ormai sgravato dal governo della casa e della famiglia investa altrimenti la propria forza lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda un'attività lucrativa (I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 17c).
Contrariamente a quanto ritiene AP1, di conseguenza, poco importa che nel caso specifico le risorse della famiglia consentano di coprire il fabbisogno minimo “allargato” dei coniugi. Dandosi una disunione definitiva, la conservazione dei ruoli assunti all'interno della famiglia perde importanza e lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior peso. Da quel coniuge, pertanto, si può pretendere che si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento, come del resto gli sarà chiesto di fare al momento del divorzio (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c; più recentemente: 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 17d). Ciò premesso, in concreto l'appellante non pretende che una riconciliazione delle parti sia ancora possibile, tanto meno se si pensa che nel frattempo, il 27 luglio 2023, il marito ha promosso azione di divorzio. Ne segue che l'applicazione analogica dei parametri previsti dall'art. 125 CC resiste alla critica.
a) Per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito effettivo dei genitori. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, un genitore avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo. Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della formazione professionale (passata e futura), delle esperienze professionali, della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321 consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.81 del 17 settembre 2024 consid. 6a).
b) Riguardo allo stato di salute dell'appellante, dagli atti risulta che le affezioni di cui essa soffre sono tanto di natura psichica quanto di natura fisica. Lo psichiatra e psicoterapeuta
L______ S______ ha attestato in un certificato medico del 18 novembre 2021 che dall'agosto del 2020 la paziente “già in terapia psicologica” necessita (…) fino al 31 dicembre 2022 di un trattamento psichiatrico e presenta “un'inabilità lavorativa completa per qualsiasi attività adeguata alle sue competenze” (doc. UU). In successivi certificati medici del 22 luglio 2022 e del 14 giugno 2023 il medico curante ha ripreso testualmente la frase testé riassunta, indicando la durata del-l'inabilità lavorativa fino al 31 dicembre 2023 (doc. III e NNN). Sta di fatto che da tali certificati nulla si evince circa la diagnosi e la prognosi dei disturbi accusati dall'interessata. Essi non bastano dunque per rendere verosimile un'inabilità lucrativa (sentenza del Tribunale federale 5A_59/2024 del 9 ottobre 2024 consid. 3.1.2). Né si desumono maggiori ragguagli da un certificato del 19 novembre 2021 rilasciato dalla dott. E______ A______ S______, la quale come specialista in endocrinologia e diabetologia si è limitata a rilevare che per lo “stato ansioso-depressivo con insonnia” la paziente è in cura dal dottor L______ S______, rinviando al certificato di quest'ultimo “per la riduzione totale della sua capacità lavorativa” (doc. TT).
Un certificato medico particolareggiato del 13 settembre 2023 è stato prodotto invece dall'appellante in questa sede. Nel medesimo lo psichiatra e psicoterapeuta L______ S______ attesta che la paziente, da lui seguita ininterrottamente sin dall'agosto del 2020, soffre di “un importante disagio ansioso-depressivo essenzialmente reattivo alla separazione dal marito, per cui è stata necessaria l'instaurazione di terapia psicofarmacologica ed ipnoinducente, tuttora vigente (…), che le condizioni psichiche [di lei] appaiono alquanto vulnerabili nonostante il trattamento e l'assunzione di medicazione psico-attiva, che il decorso clinico comporta una tendenza alla cronicizzazione del disturbo psichiatrico, caratterizzato da ingente instabilità emotiva con timia rivolta verso il polo negativo e acmi ansiose, tale da rendere il funzionamento generale della paziente alquanto discontinuo”. Secondo lo specialista la paziente è completamente inabile al lavoro “per qualsiasi attività adeguata alle sue competenze, dall'esordio della mia presa a carico sino a continua”. A mente sua “la prognosi si profila riservata” e “non è prevedibile alcuna ripresa nemmeno parziale della capacità lavorativa, perlomeno entro breve-medio termine” (doc. D di appello).
Nel proprio aggiornamento del 13 settembre 2023 sullo stato di salute di AP1 la dott. E______ A______ S______ conferma a suo turno l'inabilità lavorativa al 100%, sottolineando “da una parte i disturbi depressivi (peggiorati dopo l'inizio della guerra in u______, dove [l'interessata] ha dei parenti e amici per i quali è preoccupata)” e, dall'altro, il fatto che i farmaci assunti le creano deconcentrazione e stanchezza continua (fa fatica a svegliarsi al mattino e a organizzare la sua giornata per rispettare gli appuntamenti), al punto che recentemente essa ha accusato un episodio di svenimento tuttora indagato per verificare se si tratti di una crisi di tipo epilettico (doc. D di appello).
c) Per quanto concerne i problemi di natura fisica, in un certificato dell'11 ottobre 2019 lo specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dott. G______ G______ ha diagnosticato all'appellante una “gonalgia [dolore al ginocchio] sinistra in esiti di meniscectomia laterale il 01.06.2016” così come una “sindrome di conflitto sottoacromiale e tendinopatia del sovraspinato della spalla sinistra”. Egli ha dichiarato che la paziente “fatica ad accovacciarsi, a rimanere in piedi a lungo, nonché fare le scale ripetutamente e camminare lunghe distanze, mentre a livello della spalla i dolori si manifestavano prevalentemente sotto sforzo ma anche la notte”. Per lo specialista a causa di tali affezioni “per il momento la vedo dura [cercare un lavoro] in quanto limitata anche nelle attività della vita quotidiana” (doc. DD). Dal già citato certificato medico della dott. E______ A______ S______ risulta dipoi che l'appellante è affetta da “una sindrome lombovertebrale cronica non-specifica, discopatia, protusione discale, scoliosi, miogelosi” da una “pariartropia alle anche” da “una sindrome cervico-vertebrale cronica” e da “fibrimialgia”. Per la dottoressa, i dolori alla schiena, alle ginocchia e alla spalla, (…) impediscono all'appellante di esercitare una professione con “grande utilizzo delle articolazioni e prolungata stazione eretta (pulizie, badante, commessa…)”. In ragione di ciò è stata inoltrata una richiesta d'invalidità (doc. D di appello).
d) Considerato quanto precede, a un sommario esame come quello preposto all'emanazione di misure a protezione del-l'unione coniugale è ragionevole concludere che lo stato di salute di AP1 pregiudichi nettamente la capacità lucrativa di lei. È vero che i vari certificati in questione sono stati rilasciati da medici curanti, non da esperti indipendenti. Nelle sue osservazioni all'appello tuttavia AO1 non revoca seriamente in dubbio l'esistenza di quelle affezioni, salvo affermare che “l'unica vera ragione per cui la moglie non lavora risiede nel fatto che la signora AP1 non ha mai avuto intenzione di lavorare” (osservazioni all'appello, pag. 4 a metà). Con le dettagliate indicazioni dei citati professionisti egli non si confronta se non genericamente, contestando le conclusioni cui essi giungono. Dagli atti risulta perciò verosimile che, secondo i certificati più recenti, sussistano rilevanti intralci all'esercizio di una professione da parte dell'appellante, con conseguente limitazione della capacità di guadagno. Non si può presumere di conseguenza, a un sommario esame, che un soggetto del genere possa trovare un'occupazione, tanto meno a tempo pieno, in settori che richiedano impegno fisico o prolungate posizioni erette o obbligate, come nelle attività prospettate dal Pretore (cameriera in un bar, cassiera, commessa, badante).
e) Dagli atti risulta altresì che in concreto la domanda di indennità di disoccupazione presentata dalla moglie nell'ottobre del 2021 è stata respinta il 7 marzo 2022 dalla Cassa disoccupazione U_____ (doc. CCC) e che a causa della prolungata inabilità al lavoro l'Ufficio regionale di collocamento di B______ ha stralciato il nome dell'interessata, quale “persona in cerca d'impiego”, dalla banca dati colsta (sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro: doc. DDD). Il tutto senza dimenticare che AP1 non ha una formazione specifica, che almeno dal 2005 essa non esercita più un'attività lucrativa e che le sue conoscenze di italiano sono di livello meramente intermedio (livello b1: deposizione del 9 giugno 2021: verbali, pag. 11; cfr. ‹https://europass.europa.eu/it/common-european-framework-reference-language-skillshttps://______
f) La questione di sapere poi se sussistano limitazioni permanenti (e non solo attuali) alla capacità di guadagno da parte dell'appellante andrà esaminata con pieno potere cognitivo nel quadro del giudizio di merito. Per dimostrare menomazioni permanenti, in effetti, l'accertamento di simili patologie presuppone – se non una perizia vera e propria – almeno un rapporto specialistico indipendente (RtiD I-2014 pag. 736 consid. 4e con richiamo). In difetto di una relazione del genere non è ragionevolmente possibile formulare con oggettiva attendibilità una prognosi a medio termine sulla capacità lucrativa di un soggetto (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 2 febbraio 2024 consid. 11).
g) Ne segue che per ora il reddito della moglie va stabilito in soli fr. 100.– mensili derivanti dalla locazione di suoi immobili in u______. Nelle osservazioni all'appello il marito chiede di aumentare il reddito locativo a fr. 400.– mensili, la moglie stessa avendo dichiarato di incassare tale importo. In realtà, durante la sua deposizione l'istante ha dichiarato un reddito di “circa euro 130.– annui e oggi circa 300.– annui” e “al massimo fr. 30.– al mese” per un altro appartamento attualmente sfitto (verbale del 9 giugno 2021, pag. 10 e 11). Tenuto conto del persistere della guerra in Ucraina, a un sommario esame, la stima del Pretore sfugge alla critica.
a) Per quel che è dell'ammortamento di debiti contratti dal marito, l'istante chiede di stralciare quelli per la costituzione della I______ SA, per la costruzione dell'immobile “per A______ T______” (proprietà per piani n. 1074 della particella n. 5960 RFD di B______) e per la costruzione dell'immobile commerciale di “cui al doc. 26” (proprietà per piani n. 661 e n. 663 della particella n. 5663 RFD di B______). A suo avviso l'ammortamento di tali debiti, accesi per investimenti, vanno soltanto ad aumentare la sostanza dei coniugi.
Se le condizioni economiche della famiglia ciò permettono, al minimo esistenziale del diritto esecutivo si aggiunge il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (DTF 147 III 265 consid. 7.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_689/2023 del 19 agosto 2024 consid. 4.2 con rinvii in: SJ 2025 pag. 271; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.110 del 4 aprile 2024 consid. 7). In concreto l'appellante non pretende che il pagamento degli ammortamenti non sia regolarmente avvenuto durante la vita in comune, senza dimenticare che la società e le proprietà immobiliari concorrono alla formazione del reddito del marito. Ciò giustifica di riconoscere gli ammortamenti dei debiti e gli interessi ipotecari nel fabbisogno minimo di AO1.
b) Relativamente agli arretrati d'imposta, l'appellante fa valere che il debito è stato saldato in un unico versamento, dopo che il marito ha riscattato una polizza del “terzo pilastro”. Tale circostanza non è contestata, nel marzo del 2023 AO1 avendo effettivamente saldato l'arretrato fiscale di complessivi fr. 50 772.55 mediante il riscatto di una polizza del “terzo pilastro”. Accertato ciò, se le condizioni economiche della famiglia sono sufficienti, al minimo esistenziale del diritto esecutivo si aggiunge l'onere fiscale corrente e quello accertato dei periodi fiscali precedenti (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3). L'arretrato fiscale va così trattato alla stregua degli altri debiti (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ª edizione, pag. 187; Meier, Unterhaltsfestzetzung in der Praxis, Zurigo 2023, pag. 243 n. 1129). Nella fattispecie non vi è ragione per scostarsi dall'entità delle rate correnti, in sé non contestate dall'appellante, inserite dal Pretore nel fabbisogno minimo del convenuto. Ne segue, in definitiva, che su questo punto l'appello vede la sorte segnata.
a) Gli oneri dell'abitazione coniugale attribuita in uso alla moglie vanno di principio inseriti nel fabbisogno minimo di lei, anche se l'altro coniuge assume tale costo e rimane debitore nei confronti della banca creditrice ipotecaria (I CCA, sentenza inc. 11.2021.173 del 24 gennaio 2024 consid. 14b con rinvio). L'appellante non contesta tuttavia che, come ha rilevato il Pretore, in concreto l'immobile è in parte locato a terzi. Perché anche tale quota di aggravio ipotecario dovrebbe essere inserita nel suo fabbisogno minimo essa non spiega. Poco importa che l'autorità fiscale abbia tassato alla moglie, come reddito della sostanza immobiliare, il valore locativo dell'abitazione in cui essa vive, la contribuente avendo “un diritto di abitazione di fatto” (doc. SSS). Il trattamento fiscale dell'abitazione coniugale, che esula dalla competenza del giudice civile, non ha incidenza sulla definizione del fabbisogno minimo determinante dal punto di vista del diritto civile.
b) Il Pretore non ha incluso nel fabbisogno minimo dell'appellante fino al 31 agosto 2023 i costi d'automobile “da lei utilizzata per diporto”, riconoscendoli in seguito per ragioni professionali nella misura di fr. 753.– mensili (leasing fr. 552.–, assicurazione fr. 157.–, imposta di circolazione fr. 44.–). L'appellante fa notare di avere sempre avuto a disposizione un veicolo e sostiene di averne bisogno, sia “per motivi d'urgenza e trasporto del figlio A______ T______” sia a causa del suo stato di salute.
Nel sistema “a due fasi”, in cui il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.), il costo di un veicolo privato può essere inserito nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, anche in situazioni di ristrettezze economiche, se l'uso del mezzo è indispensabile per l'esercizio della professione (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; RtiD I-2022 pag. 573 n. 6c consid. 3a), per l'esercizio di diritti di visita o per ragioni mediche (I CCA, sentenza inc. 11.2023.10 del 7 maggio 2024 consid. 13b). Non fa parte invece del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), l'uso di un'automobile per diporto (DTF 147 III 265 consid. 7.2; I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 9b).
AP1 non è tenuta a intraprendere un'attività lucrativa. Non si giustifica dunque inserire nel suo fabbisogno minimo spese destinate a un mezzo di trasporto per scopi professionali. Quanto alle esigenze del figlio, cui l'appellante nemmeno accenna, il solo affidamento esclusivo non giustifica di per sé il riconoscimento di costi legati a mezzi di trasporto privati. Riguardo alle ragioni mediche, già si è detto delle affezioni di cui soffre l'interessata (consid. 9b). Nulla rende verosimile tuttavia che essa necessiti di un'automobile per recarsi dai medici, né risulta la frequenza delle visite e il relativo tragitto. All'appellante va riconosciuta pertanto un'indennità di fr. 89.50 mensili per l'uso dei mezzi pubblici, pari a un abbonamento “arcobaleno” di tre zone che copre il tragitto da B______ a Be__________ (‹www.______›).
c) Circa il premio della cassa malati, il Pretore ha accertato dal 1° novembre 2021 al 31 agosto 2023 un premio medio di fr. 694.– mensili. L'appellante chiede, in sintesi, di computare il premio effettivo di fr. 583.– mensili nel 2021, di fr. 636.25 mensili nel 2022 e fr. 808.90 mensili nel 2023. La richiesta non può trovare ascolto. Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che ove un contributo alimentare stabilito a tutela dell'unione coniugale riguardi anche periodi anteriori all'emanazione del giudizio, ciò che è praticamente la regola, per evitare reiterate ripetizioni di calcolo può giustificarsi di fissare uno scaglione unico che tenga conto della media dei contributi dovuti per il relativo arco di tempo (RtiD I-2012 pag. 879). Nel caso precipuo l'appellante non indica quale utilità specifica imporrebbe a un sommario esame, le suddivisioni da lei postulate. Al riguardo non è il caso perciò di diffondersi.
d) Relativamente alle spese mediche non coperte dall'assicurazione malattia, secondo il Pretore “dal coacervo di documentazione prodotta dalla moglie” risulta che gli esborsi riguardano creme e altri prodotti non prescritti da un medico già comprese nell'importo di base del diritto esecutivo. Egli ha constatato inoltre che nel 2022 la spesa è ammontata a fr. 75.– mensili, “importo comunque trascurabile”. L'appellante contesta di avere esposto costi per creme e prodotti cosmetici e assevera che la documentazione da lei presentata (doc. CC e QQQ) indica chiaramente gli esborsi da lei assunti “fino a raggiungere la franchigia e anche oltre”.
Le spese mediche o farmaceutiche comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo sono solo quelle di automedicazione (RtiD II-2016 pag. 603 consid. 10b con rimandi, II-2004 pag. 589 consid. 8c), mentre i costi della salute effettivamente pagati in forma di franchigia annua o di partecipazione alle spese vanno riconosciuti nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, sempre che si riconducano a trattamenti indispensabili e ricorrenti (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6 con rinvii; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 9d). Nella fattispecie si è detto che l'interessata è affetta da vari problemi di salute fisici e psichici (consid. 9b), il che rende verosimile il regolare ricorso a cure e trattamenti. Dalla documentazione agli atti emerge che sino alla fine del 2021 l'interessata ha assunto il costo della franchigia di fr. 2000.– annui (doc. YY) e ha sopportato una partecipazione ai costi oscillante tra fr. 167.10 mensili nel 2017 (doc. CC) e fr. 646.95 mensili nel 2021 (doc. YY).
In definitiva, a un giudizio di verosimiglianza si giustifica di riconoscere nel fabbisogno minimo dell'appellante spese mediche non coperte dall'assicurazione per una media di fr. 200.– mensili. Per contro, in mancanza di specificazione, non si giustifica di ammettere costi non assicurati sopportati dalla moglie, i vari conteggi non permettendo di comprendere la causale di tali esborsi.
e) In merito all'onere fiscale, il Pretore l'ha stabilito in fr. 510.– mensili, già dedotta la quota di fr. 100.– mensili inserita nel fabbisogno in denaro del figlio, sulla base della tassazione del 2020 (doc. SSS). Per l'appellante, in realtà, sulla scorta della medesima decisione l'aggravio ammonta a fr. 631.50 mensili, poiché il moltiplicatore del Comune di B______ è al 95%. Il che è vero. Se non che, in quella decisione il reddito imponibile è stato determinato sulla base dei contributi alimentari fissato nella procedura a tutela dell'unione coniugale di fr. 6265.– mensili. Alla luce dell'ammontare dei contributi alimentari che l'interessata riceverà in esito all'odierno giudizio, a un sommario esame la stima del Pretore risulta finanche favorevole all'appellante. Al riguardo non occorre dunque intervenire.
f) Per quel che è delle spese di telecomunicazione, l'appellante chiede di inserire l'importo di fr. 182.90 mensili, senza avvedersi però che la fattura cui essa si riferisce riguarda il costo di due mesi (doc. RR). La stima di fr. 90.– mensili riconosciuta dal Pretore resiste pertanto alla critica.
g) Il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo della moglie una quota mensile delle spese legali, quantificate in complessivi fr. 20 000.–. In realtà secondo la più recente giurisprudenza le spese legali e di patrocinio non fanno parte però del fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo né, tanto meno, del fabbisogno minimo “allargato” del diritto di famiglia come esso è inteso oggi dal Tribunale federale nel sistema di calcolo “a due fasi” dei contributi alimentari. Esse vanno pertanto finanziate con la quota di eccedenza (I CCA, sentenza inc. 11.2023.54 del 20 febbraio 2025 consid. 12 con rinvio). Dal fabbisogno minimo della moglie vanno quindi stralciati dal 1° agosto 2019 al 31 agosto 2023 i fr. 410.– mensili ammessi dal primo giudice.
h) Ponderato tutto quanto precede, in ultima analisi, il fabbisogno minimo di AP1 risulta essere il seguente:
– dal 1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021:
fr. 3200.– arrotondati (fr. 1350.– minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario, fr. 134.– interessi ipotecari, fr. 185.– spese accessorie, fr. 57.– assicurazione RC privata e dell'economia domestica, fr. 583.– premio cassa malati, fr. 200.– spese mediche non assunte dalla cassa malati, fr. 90.– spese di telecomunicazioni, fr. 89.50 spese di trasporto, fr. 510.– onere fiscale);
– dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2022:
fr. 3300.– arrotondati (fr. 1350.– minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario, fr. 122.– interessi ipotecari, fr. 185.– spese accessorie, fr. 57.– assicurazione RC privata e dell'economia domestica, fr. 694.– premio cassa malati, fr. 200.– spese mediche non assunte dalla cassa malati, fr. 90.– spese di telecomunicazioni, fr. 89.50 spese di trasporto, fr. 510.– onere fiscale);
– dal 1° gennaio 2023 in poi:
fr. 3415.– mensili arrotondati (fr. 1350.– minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario, fr. 122.– interessi ipotecari, fr. 185.– spese accessorie, fr. 57.– assicurazione RC privata e dell'economia domestica, fr. 809.00 premio cassa malati, fr. 200.– spese mediche non assunte dalla cassa malati, fr. 90.– spese di telecomunicazioni, fr. 89.50 spese di trasporto, fr. 510.– onere fiscale).
L'appellante postula l'adeguamento del fabbisogno in denaro del figlio per tenere conto delle modifiche da lei prospettate in relazione all'aumento dei propri oneri dell'abitazione coniugale (sopra, consid. 11a). L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta dell'appellante cade nel vuoto.
Preso atto che nell'agosto del 2023 A______ T______ ha iniziato un apprendistato, ma che il salario da lui conseguito non è “ancora noto trovandosi agli atti unicamente il contratto di tirocinio con gli importi lordi di salario previsto nei vari anni di formazione”, il Pretore ha ritenuto più semplice che il padre deduca dal contributo alimentare per il figlio il corrispettivo di un terzo del salario netto che A______ T______ percepirà di anno in anno. AP1 ritiene ciò “non corretto”, poiché aumentando i redditi della famiglia aumenta anche l'eccedenza da ripartire e, quindi, il contributo in suo favore.
a) Dagli atti si evince che il 1° agosto 2023 A______ T______ ha firmato con la L__________ SA un contratto di tirocinio della durata di quattro anni quale polimeccanico con un salario lordo di fr. 680.– mensili il primo anno di formazione, di fr. 830.– il secondo, di fr. 1100.– il terzo e di fr. 1460.– il quarto (doc. 123). Ora, per prassi invalsa di questa Camera un figlio è tenuto in linea di massima a provvedere al proprio mantenimento con l'equivalente di un terzo del guadagno conseguito con un'eventuale attività lucrativa (RtiD II-2004 pag. 604 consid. 6; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.173 del 9 maggio 2022 consid. 8b). Nel fabbisogno in denaro di A______ T______ va dedotto perciò un terzo del guadagno netto conseguito dal ragazzo.
b) Nella fattispecie il Pretore non può essere seguito laddove, per finire, si è limitato a un'indicazione di metodo, per altro di dubbia idoneità in caso di esecuzione forzata, poiché anche in procedimento in indole sommaria egli deve per quanto possibile quantificare il contributo alimentare che spetta, in questo caso, a un figlio. Si conviene che agli atti vi è unicamente l'ammontare del salario lordo, ma il salario al netto delle usuali deduzioni degli oneri sociali può essere calcolato senza particolare sforzo dipartendosi dalle cifre indicate sul contratto di tirocinio. Ne segue che, a un sommario esame, il salario netto (tredicesima compresa) di A______ T______ ammonta verosimilmente a fr. 690.– mensili il primo anno di formazione, a fr. 842.– il secondo anno, a fr. 1115.– il terzo anno e a fr. 1480.– il quarto anno. Per economia di giudizio appare opportuno ad ogni modo raggruppare i primi due, rispettivamente gli ultimi due anni di apprendistato, facendo coincidere il cambiamento del salario preso in conto non dal 1° agosto 2025 (inizio del secondo anno di apprendistato) ma dal 2 novembre 2025 (maggiore età di A______ T______). Dal fabbisogno in denaro, oltre all'assegno familiare e a quello di formazione (che non sono ad ogni modo redditi del minorenne: I CCA sentenza inc. 11.2022.107 del 21 ottobre 2024 consid. 7b), vanno pertanto dedotti in media fr. 255.– mensili dal 1° agosto 2023 al 1° novembre 2025 e fr. 433.– mensili in seguito. Considerato che la causa di merito è in fase avanzata, non è il caso di statuire in questa sede per lasso di tempo successivo.
Dal 1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021
Reddito del marito fr. 14 085.—
Reddito della moglie fr. 100.—
fr. 14 185.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 8 100.—
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 200.—
Fabbisogno minimo di A______ T______ fr. 860.—
fr. 12 160.— mensili
Eccedenza: fr. 2 025.—
due quinti dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 810.–– mensili
un quinto dell'eccedenza per A______ T______ fr. 405.–– mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 8100.– + fr. 810.– = fr. 8 910.–– mensili
deve versare alla moglie:
fr. 3200.– + fr. 810.– ./. fr. 100.– = fr. 3 910.–– mensili
e versare ad A______ T______
fr. 860.– + fr. 405.– = fr. 1 265.–– mensili
assegni familiari non compresi.
Dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2022
Reddito del marito fr. 14 085.—
Reddito della moglie fr. 100.—
fr. 14 185.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 9 710.—
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 300.—
Fabbisogno minimo di A______ T______ fr. 895.—
fr. 13 905.— mensili
Eccedenza: fr. 280.—
due quinti dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 112.— mensili
un quinto dell'eccedenza per A______ T______ fr. 56.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 9710.– + fr. 112.– = fr. 9 822.— mensili
deve versare alla moglie:
fr. 3300.– + fr. 112.– ./. fr. 100.– = fr. 3 312.— mensili
arrotondati a fr. 3 310.— mensili
e versare ad A______ T______
fr. 895.– + fr. 56.– = fr. 951.— mensili
arrotondati a fr. 950.— mensili assegni familiari non compresi.
Dal 1° gennaio 2023 al 31 luglio 2023
Reddito del marito fr. 14 085.—
Reddito della moglie fr. 100.—
fr. 14 185.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 9 710.—
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 415.—
Fabbisogno minimo di A______ T______ fr. 895.—
fr. 14 020.— mensili
Eccedenza: fr. 165.—
Due quinti dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 66.— mensili
un quinto dell'eccedenza per A______ T______ fr. 33.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 9710.– + fr. 66.– = fr. 9 776.— mensili
deve versare alla moglie:
fr. 3415.– + fr. 66.– ./. fr. 100.– = fr. 3 381.— mensili
arrotondati a fr. 3 380.— mensili
e versare ad A______ T______
fr. 895.– + fr. 33.– = fr. 928.— mensili
arrotondati a fr. 930.— mensili
assegni familiari non compresi.
Dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2024
Reddito del marito fr. 14 035.—
Reddito della moglie fr. 100.—
fr. 14 135.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 8 675.—
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 415.—
Fabbisogno minimo di A______ T______ fr. 490.—
fr. 12 580.— mensili
Eccedenza: fr. 1 555.—
due quinti dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 622.— mensili
un quinto dell'eccedenza per A______ T______ fr. 311.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 8675.– + fr. 622.– = fr. 9 297.— mensili
deve versare alla moglie:
fr. 3415.– + fr. 622.– ./. fr. 100.– = fr. 3 937.— mensili
arrotondati a fr. 3 935.— mensili
e versare ad A______ T______
fr. 490.– + fr. 311.– = fr. 801.— mensili
arrotondati a fr. 800.— mensili assegni familiari non compresi.
Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2025
Reddito del marito fr. 14 035.—
Reddito della moglie fr. 100.—
fr. 14 135.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 7 820.—
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 415.—
Fabbisogno minimo di A______ T______ fr. 490.—
fr. 11 725.— mensili
Eccedenza: fr. 2 410.—
Due quinti dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 964.— mensili
un quinto dell'eccedenza per A______ T______ fr. 482.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 7820.– + fr. 964.– = fr. 8 784.— mensili
deve versare alla moglie:
fr. 3415.– + fr. 964.– ./. fr. 100.– = fr. 4 279.— mensili
arrotondati a fr. 4 280.— mensili
e versare ad A______ T______
fr. 490.– + fr. 482.– = fr. 972.— mensili
arrotondati a fr. 970.— mensili assegni familiari non compresi.
Dal 1° novembre 2025 in poi
Reddito del marito fr. 14 035.—
Reddito della moglie fr. 100.—
fr. 14 135.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 7 820.—
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 415.—
Fabbisogno minimo di A______ T______ fr. 312.—
fr. 11 547.— mensili
Eccedenza: fr. 2 588.—
Quota di un mezzo (per ciascun coniuge) fr. 1 294.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 7820.– + fr. 1294.– = fr. 9 114.—mensili
deve versare alla moglie:
fr. 3415.– + fr. 1294.– ./. fr. 100.– = fr. 4 609.—mensili
arrotondati a fr. 4 610.— mensili
e versare ad A______ T______ fr. 312.— mensili
arrotondati a fr. 315.— mensili assegni familiari non compresi.
Dandosi contributi di mantenimento per un lasso di tempo ormai trascorso, si giustifica di operare una media sull'arco del relativo periodo (RtiD I-2012 pag. 880 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.41 del 30 luglio 2019 consid. 9g). Ne deriva dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2024 (65 mesi) un importo medio di fr. 3730– mensili arrotondati per la moglie e di fr. 1040.– mensili arrotondati (assegni familiari non compresi) per il figlio. Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2025 il contributo alimentare ammonta a fr. 4280.– mensili per la moglie e a fr. 970.– mensili per il figlio (assegni familiari non compresi) per passare poi dal 1° novembre 2025 a fr. 4610.– mensili per la moglie e a fr. 315.– mensili per il figlio (assegni familiari non compresi). L'appello va accolto così entro tali limiti, AO1 dovendo versare complessivamente più contributi alimentari rispetto a quanto deciso dal Pretore.
a) L'appellante definisce arbitraria tale facoltà di compensazione, poiché nel dispositivo di una sentenza occorre quantificare con precisione l'importo che può essere compensato mensilmente affinché non sussista possibilità di equivoco né la possibilità di compensare importi più elevati di quanto inserito nel suo fabbisogno minimo. L'argomentazione non può essere seguita.
b) Questa Camera ha già avuto modo di precisare che un debitore alimentare può compensare il contributo di mantenimento a suo carico, fino all'ammontare del contributo medesimo, con oneri rientranti nel fabbisogno del creditore alimentare da lui pagati direttamente, sempre che le spese assunte si riferiscano a una voce del fabbisogno del creditore alimentare accertata dal giudice e che egli dimostri di avere effettivamente eseguito il pagamento (RtiD II-2018 pag. 715 consid. 9; I-2005 pag. 765 consid. 13). Il debitore che intende procedere in tal senso non è tenuto a farsi autorizzare dal giudice. Può nondimeno chiedere di essere espressamente abilitato in tal senso, fosse solo per evitare, a scanso di equivoci, contestazioni da parte dell'altro coniuge. Perché il giudice emani un'autorizzazione del genere occorre in ogni modo una richiesta da parte dell'interessato (I CCA, sentenza inc. 11.2022.18 del 4 ottobre 2024 consid. 13 con rinvio).
c) Nel caso in esame il marito prima con la duplica del 20 dicembre 2019 e poi nel memoriale conclusivo del 15 giugno 2023 ha chiesto al Pretore di essere autorizzato a compensare i contributi alimentari con determinati oneri da lui assunti direttamente. Contrariamente a quanto ritiene l'appellante, non è in ogni caso indispensabile che nel dispositivo della sentenza figurino gli importi precisi che il debitore alimentare è autorizzato a compensare, sufficiente essendo che egli presenti le ricevute di pagamento degli oneri che il Pretore lo ha autorizzato a compensare (cfr. ad esempio: I CCA, sentenza inc. 11.2021.173 del 24 gennaio 2024). Sotto questo profilo l'appello è destinato all'insuccesso. Il dispositivo n. 6 della decisione impugnata va ad ogni modo riformulato, stralciando la facoltà per il convenuto di dedurre dal contributo di mantenimento per il figlio il terzo del salario netto percepito dal ragazzo.
Nel caso in esame è pacifico che sulle controversie rimaste litigiose, principalmente in materia di contributi alimentari, entrambi i coniugi risultano soccombenti e che, alla luce delle rispettive richieste di giudizio, il grado di soccombenza può dirsi pressoché equivalente. Già per tale motivo non è dato a divedere – né l'appellante spiega – perché nel suddividere gli oneri processuali a metà e nel compensare le ripetibili il primo giudice sarebbe incorso in un eccesso o in un abuso del potere d'apprezzamento. Né mere ristrettezze economiche di una parte giustificano, per sé sole, di porre le spese processuali a carico dell'avversario
(I CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 2 febbraio 2024 consid. 15). Certo, una manifesta disparità finanziaria delle parti può rendere iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; DTF 139 III 35 consid. 4.2), ma chi formula pretese eccessive, come ha accertato il Pretore, non può poi pretendere in caso di reiezione del ricorso di sfuggire alla logica della soccombenza per questo solo motivo. Ne segue che, anche su questo punto, l'appello è destinato all'insuccesso, fermo restando che l'esito del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente sul riparto delle spese giudiziarie stabilite dal primo giudice.
Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento complessivo dei contributi alimentari per sé e per il figlio, ma non nella misura richiesta. Esce sconfitta inoltre sulla questione della compensazione. Tutto ponderato, si giustifica così di ripartire le spese processuali in ragione di un mezzo ciascuno e di compensare le ripetibili.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare rimasto controverso in appello. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, in sede federale un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, copia dell'odierna decisione è comunicata anche al figlio A______ T______.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
– dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2024:
fr. 3730.– mensili per la moglie e
fr. 1040.– mensili per il figlio A______ T______, assegni familiari non compresi;
– dal 1° gennaio al 31 ottobre 2025:
fr. 4280.– mensili per la moglie e
fr. 970.– mensili per il figlio A______ T______, assegni familiari non compresi;
– dal 1° novembre 2025 in poi:
fr. 4610.– mensili per la moglie e
fr. 315.– mensili per il figlio A______ T______, assegni familiari non compresi.
Dalla maggiore età di A______ T______ il contributo alimentare sarà corrisposto direttamente al figlio su un conto da lui indicato.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese processuali di fr. 7500.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Notificazione a:
– avv. PA1, L______; – avv. PA2, L______.
Comunicazione a:
– B______;
– Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).