Incarto n. 11.2023.108
Lugano 11 settembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Giamboni e Jaques
cancelliera:
Bucci
sedente per statuire nella causa SO.2022.3810 (modifica di misure a tutela dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 agosto 2022 da
AP1, I______ d______ C______ R______ (I) (ora patrocinato dall'avv. PA1, L______)
contro
AO1, C______ (patrocinata dall'avv. PA2, L______),
giudicando sull'appello del 1° settembre 2023 presentato da AP1 contro la sentenza emanata dal Pretore aggiunto il 22 agosto 2023;
Ritenuto
in fatto: A. AP1 (1958) e AO1 nata R______ (1976), cittadini italiani, hanno contratto matrimonio a S______ il _ _ 2016. Al momento di sposarsi entrambi avevano già figli, ora maggiorenni, nati da precedenti matrimoni. Dalla nuova unione non è nata prole. Il marito, è stato dipendente della F___Sagl, di cui era socio di minoranza, fino al 30 novembre 2020, data in cui la ditta ha cessato l'attività a seguito della pandemia di Covid-19, iscrivendosi dopo di allora ai ruoli della disoccupazione. La moglie lavora per il Comune ___ come inserviente a tempo pieno nelle scuole dell'infanzia.
B. In esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta da AO1, con sentenza del 28 giugno 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato un accordo in virtù del quale il marito si impegnava, tra l'altro, a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1100.– mensili dal 1° settembre 2021 (inc. SO.2021.1631).
C. L'11 agosto 2022 AP1 si è rivolto al Pretore per ottenere la soppressione del contributo alimentare per la moglie dal settembre del 2022 e il versamento in suo favore di un contributo di mantenimento di fr. 350.– mensili, facendo valere una diminuzione dei propri redditi in seguito al suo pensionamento anticipato dal maggio 2022. All'udienza del 22 settembre 2022, indetta per il dibattimento, AO1 ha proposto di respingere
l'istanza. Le parti hanno replicato e duplicato oralmente, ribadendo le loro posizioni e notificando prove. L'istruttoria è terminata il 28 marzo 2023 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro rispettivi memoriali del 31 maggio e 14 giugno 2023 esse hanno confermato le loro domande. Il 27 giugno 2023 l'istante ha replicato spontaneamente riaffermando il suo punto di vista. La convenuta non ha duplicato.
E. Statuendo con sentenza del 22 agosto 2023, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza. Le spese processuali di complessivi fr. 6000.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto altresì a rifondere alla moglie fr. 4000.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 1° settembre 2023 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua istanza, salvo il contributo alimentare per sé o, in subordine, di annullare il giudizio medesimo e di rinviare gli atti al Pretore per nuova decisione. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2023 AO1 conclude per la reiezione dell'appello.
G. Nel frattempo, nell'ambito di una procedura di divorzio promossa quello stesso 1° settembre 2023 da AP1 (inc. DM.2023.185), con decreto cautelare del 23 aprile 2024 il Pretore aggiunto ha omologato un nuovo accordo raggiunto dai coniugi, in virtù del quale il contributo alimentare in favore della moglie è stato soppresso dal 1° febbraio 2024 (inc. CA.2024.21).
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le relative modifiche – erano impugnabili fino al 31 dicembre 2024 con appello entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 vCPC), sempre che, ove si trattasse di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto (fr. 1300.– mensili). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta all'allora patrocinatore dell'istante il 23 agosto 2023 (tracciamento dell'invio n. ..__.____, agli atti). Inoltrato il 1° settembre 2023, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
All'appello AP1 allega la petizione di divorzio. AO1, dal canto suo, acclude alle osservazioni all'appello anche il verbale d'udienza del 5 ottobre 2023 nella medesima procedura di divorzio. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto i documenti sono successivi all'emanazione della sentenza impugnata e sono stati esibiti senza indugio, sicché sono ammissibili. Nella misura in cui sono di rilievo saranno considerati ai fini del giudizio.
Nella fattispecie, AP1 ha instato il 1° settembre 2023, contestualmente all'avvio dell'azione di divorzio, per l'emanazione di provvedimenti cautelari allorché era ancora pendente il procedimento a tutela dell'unione coniugale. Questa Camera si è già pronunciata più volte sulla delimitazione delle competenze del giudice a protezione dell'unione coniugale e di quello dei provvedimenti cautelari in una causa di divorzio. In estrema sintesi, il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale adito prima della litispendenza dell'azione di divorzio prende le misure necessarie per regolare la vita separata dei coniugi, le quali rimangono in vigore anche dopo l'introduzione della causa di divorzio fintanto che il giudice del divorzio non le sopprima o le modifichi. Il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale conclude così i procedimenti pendenti davanti a lui (compresi quelli d'appello) anche se nel frattempo è stata presentata un'azione di divorzio su richiesta comune o su azione di un coniuge (RtiD I-2023 n. 32c pag. 647 consid. 5; v. anche DTF 148 III 99 consid. 4.2). Premesso ciò, l'interesse dell'appellante rimane intatto riguardo alla soppressione del contributo alimentare per la moglie fino 31 gennaio 2024.
Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto, dopo avere dapprima rilevato che il contributo alimentare in favore della moglie pattuito dalle parti nella prima procedura era stato determinato sulla base di un reddito del marito di fr. 5500.– mensili netti corrispondente “verosimilmente” alle indennità di disoccupazione da lui percepite, ha accertato che da maggio 2022 l'istante ha rinunciato volontariamente all'indennità di disoccupazione optando per il prepensionamento anticipato, con conseguente riduzione del proprio reddito a fr. 1769.– mensili lordi (rendita AVS anticipata), successivamente aumentati a fr. 1900.– dal maggio 2023 (rendita AVS ordinaria). A suo parere, la decisione del marito di prepensionarsi non è giustificata né inevitabile poiché l'interessato avrebbe potuto beneficiare ancora di 416 indennità giornaliere di disoccupazione, sufficienti a far fronte al contributo alimentare fino al di lui pensionamento ordinario. In tale contesto, egli ha concluso, l'istante ha determinato volontariamente il proprio peggioramento economico, ciò che esclude una modifica in virtù dell'art. 179 cpv. 1 CC.
Il Pretore aggiunto ha successivamente appurato che il marito dispone tuttora di una potenziale capacità contributiva non inferiore a fr. 2500.– mensili, tenuto conto della rendita AVS e della possibilità di percepire una rendita LPP stimata in almeno fr. 600.–, mentre la moglie guadagna fr. 3325.– mensili. Ridefinito il fabbisogno minimo dell'istante in fr. 1223.– mensili (in base al minimo esecutivo ridotto per residente all'estero, alla metà degli oneri ipotecari relativi all'abitazione in Italia e alle spese effettive relative alla moto) e quello della moglie in fr. 3303.– mensili, il primo giudice ha stabilito che, anche dal maggio 2023 (data del pensionamento ordinario), l'eccedenza a disposizione del marito di fr. 1277.– mensili è sufficiente per adempiere all'obbligo di mantenimento stabilito nel 2021. Non essendo data una modifica rilevante, duratura e nuova delle circostanze, bensì un peggiora-mento volontario della situazione economica del marito, il Pretore aggiunto ha per finire respinto l'istanza.
L'appellante censura altresì l'imputazione da maggio 2023 di una rendita ipotetica LPP di fr. 600.– mensili, da lui mai percepita. Egli sostiene che, violando il principio dispositivo, il primo giudice gli ha computato un reddito presunto in assenza di prove e sulla base di una stima personale, nonostante la moglie non avesse sufficientemente allegato né provato l'esistenza di tale reddito. Egli evidenzia che la scelta di percepire le prestazioni di previdenza professionale sotto forma di capitale non può essere considerata abusiva, tanto più che la moglie, ancora giovane, senza figli minorenni a carico e con un lavoro al 100%, non necessita di alcun contributo alimentare. In definitiva, per l'appellante, il suo unico reddito è costituito dalla rendita AVS, ciò che non gli permette più di far fronte al contributo alimentare per la moglie. Donde la richiesta di sopprimerlo o di ridurlo da maggio 2023 a fr. 349.50 mensili.
I coniugi non possono invocare per contro un erroneo accertamento dei fatti o un'errata applicazione del diritto relativamente alle circostanze iniziali, la procedura di modifica non avendo lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma solo di adattarla. Decisiva è così la situazione al momento in cui è presentata l'istanza (sentenza del Tribunale federale 5A_778/2023 del 29 ottobre 2024 consid. 3.1 con riferimenti). Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice determina nuovi contributi di mantenimento dopo avere aggiornato gli elementi litigiosi in base ai quali era stato definito il precedente assetto (sentenza del Tribunale federale 5A_263/2024 del 27 novembre 2024 consid. 5.1.3 con riferimenti; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.58 del 24 luglio 2025 consid. 5a).
Per la modifica di misure a tutela dell'unione coniugale o di provvedimenti cautelari emanati in una causa di stato e fondati su un accordo delle parti valgono le medesime restrizioni previste dalla giurisprudenza per le convenzioni di divorzio. In particolare, se la modifica presuppone un cambiamento durevole e rilevante delle circostanze date per acquisite, tale non è il caso, mancando dati di raffronto, segnatamente ove sia in discussione un elemento di fatto incerto che sia stato risolto transattivamente (caput controversum), salvo circostanze del tutto nuove che le parti non potevano immaginare. In sintesi, una modifica è possibile in presen-za di fatti nuovi che comportano una mutazione durevole e rilevante delle circostanze, ma non su questioni incerte regolate dai coniugi convenzionalmente pur sapendo che si trattava di questioni incerte. In quest'ultima evenienza una modifica entra in considerazione solo per vizi della volontà (errore essenziale, dolo, minaccia: DTF 142 III 520 consid. 2.6.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_4/2025 del 13 agosto 2025 consid. 3.1.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.58 del 24 luglio 2025 consid. 5a con rinvii).
a) Il Pretore aggiunto ha ritenuto che il prepensionamento del marito costituisce un comportamento ingiustificato poiché configura una condotta elusiva e potenzialmente abusiva, idonea a ridurre artificialmente la sua capacità contributiva al solo scopo di sottrarsi all'obbligo alimentare. L'appellante, in sintesi, invoca un legittimo esercizio dei propri diritti (art. 40 LAVS), motivato dalla volontà di trasferirsi in I______ e di cessare la propria attività lavorativa all'età di 64 anni.
b) Che dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali un assicurato che adempie le condizioni per l'ottenimento di una rendita di vecchiaia possa, dal compimento dei 63 anni, legittimamente anticipare la riscossione della totalità della rendita AVS o di una sua percentuale è indiscutibile (pensionamento anticipato: art. 40 cpv. 1 LAVS). Se non che, nel diritto di famiglia, un debitore alimentare non può ridurre unilateralmen-te i suoi introiti allo scopo di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore alimentare. Se il deterioramento di una situazione finanziaria del debitore alimentare è quindi dovuto a cattiva volontà, negligenza grossolana o a una decisione arbitraria una modifica del contributo alimentare non si giustifica anche se la riduzione del reddito non è reversibile (DTF 143 III 237 consid. 3.4; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_886/2024 del 12 maggio 2025 consid. 4.1; analogamente: RtiD I-2022 pag. 574 consid. 5; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.14 del 3 dicembre 2024 consid. 8b). Il coniuge debitore non è quindi abilitato a sminuire a piacimento le basi destinate al sostentamento della famiglia (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4; I CCA, sentenza inc. 11.2022.77 del 25 maggio 2023 consid. 6). Anzi, in caso di riduzione unilaterale del contributo al debitore può essere imputato il reddito precedentemente percepito, con effetto retroattivo al giorno della riduzione (sentenza del Tribunale federale 5A_288/2024 dell'8 maggio 2025 consid. 4.3 con rinvii; analogamente: RtiD I-2022 n. 7c pag. 574 consid. 5).
c) Nel caso in esame, che la riduzione delle entrate sia manifestamente dovuta a una scelta unilaterale del marito stesso non può essere messo seriamente in discussione. Quand'anche il marito avesse valide ragioni personali per chiedere il pensionamento anticipato, a nemmeno un anno dall'omologazione dell'accordo raggiunto con la moglie il 28 giugno 2021, egli non poteva ignorare che tale scelta volontaria e unilaterale avrebbe penalizzato la moglie. Ne segue che la valutazione del Pretore aggiunto di considerare abusiva la decisione dell'istante di cessare la riscossione di indennità di disoccupazione per beneficiare del pensionamento anticipato resiste alla critica. Ne segue che, come accertato dal primo giudice, da settembre 2022 ad aprile 2023 (mese in cui l'istante ha maturato il diritto alla rendita AVS ordinaria) non è intervenuta alcuna modifica rilevante e duratura delle circostanze. Al riguardo l'appello non può trovare ascolto.
d) Che poi il diritto alle indennità di disoccupazione sia subordinato a ricerche attive di un'occupazione e alla disponibilità ad accettare un impiego ragionevole (art. 15 cpv. 1 e 16 LADI: RS 837.0) nulla muta. I criteri che permettono di imputare un reddito ipotetico sono in effetti differenti nel diritto di famiglia e nel diritto delle assicurazioni sociali. Nel diritto del mantenimento vige il principio generale secondo cui da un debitore si può esigere che compia ogni sforzo da lui esigibile per mettere a profitto la propria potenzialità lucrativa (DTF 147 III 258 consid. 3.4.4, 147 III 307 consid. 6.2). Si può quindi pretendere che egli si sospinga oltre le esigenze poste dall'ufficio di collocamento ai fini dell'assicurazione contro la disoccupazione, estendendo le sue ricerche fuori del suo campo di formazione professionale, anche in ambiti meno qualificati (DTF 137 III 121 consid. 3.1; RtiD II-2020 pag. 842 consid. 6b). Posto ciò, in concreto, l'appellante non ha reso verosimile che non avrebbe potuto rispettare gli obblighi previsti dagli art. 15 e 16 LADI e pertanto di non poter continuare a percepire le indennità di disoccupazione. Ne segue che a ragione il Pretore aggiunto ha negato l'esistenza di un mutamento sostanziale delle circostanze nel senso dell'art. 179 cpv. 1 CC (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_899/2019 del 17 giugno 2020 consid. 2.2.2).
e) È possibile, come sostiene l'appellante, che chi vive in condizioni finanziarie modeste possa compensare la riduzione della rendita AVS anticipata con prestazioni complementari, ma questo non risulta essere il suo caso. Anzi, con il trasferimento all'estero, oltre a perdere il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera, egli si è precluso tale possibilità. Certo, un debitore alimentare è di per sé libero dunque di trasferirsi all'estero, ma la perdita di guadagno che ne deriva non può essere invocata a detrimento del creditore alimentare se egli può continuare a conseguire in Svizzera un reddito più elevato (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.162 del 10 dicembre 2021 consid. 5a).
a) Ora, sulla base degli accertamenti del Pretore aggiunto, confermati in questa sede, l'eccedenza di fr. 4388.– mensili (fr. 5589.–
b) Sia come sia, l'appellante pare misconoscere che nelle protezioni dell'unione coniugale (come negli assetti provvisionali durante la causa di divorzio) non vige il principio dell'indipendenza economica dei coniugi né quello del clean break che fa stato dopo il divorzio (I CCA, sentenza inc. 11.2014.26 del 13 gennaio 2016 consid. 3a). Né incombe al giudice delle misure protettrici esaminare se il matrimonio ha influenzato o meno la situazione economica di un coniuge (carattere lebensprägend del matrimonio; sentenza del Tribunale federale 5A_389/2023 del 6 novembre 2024 consid. 4.3 con rinvio a DTF 148 III 358 consid. 5; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.136 del 25 gennaio 2023 consid. 12 con rinvii). Detto altrimenti, il dovere di reciproca assistenza tra coniugi sancito dall'art. 163 cpv. 1 CC (“solidarietà matrimoniale”) sussiste fino allo scioglimento del matrimonio, anche qualora non si possa più seriamente contare su una ripresa della comunione domestica, per esempio durante una procedura a tutela dell'unione coniugale (DTF 148 5 III 174 consid. 3.6, 140 III 338 consid. 4.2.1; analogamente: RtiD I-2015 pag. 874, I-2005 pag. 773 consid. 12; da ultimo I CCA, sentenza inc. 11.2023.30 del 22 aprile 2024 consid. 3d; v. anche Rieben in: Commentaire romand, Code civil I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 176).
a) Premesso che in discussione è solo il contributo alimentare da maggio 2023 a gennaio 2024 (9 mensilità di fr. 1100.– ciascuna), il diritto di AP1 di esercitare le opzioni riconosciutegli dal diritto assicurativo è indubbio. Se non che, una volta di più, in concreto si tratta di determinare se la scelta di riscuotere in capitale l'avere previdenziale anziché percepire una rendita mensile sia compatibile con gli obblighi alimentari fondati sul diritto di famiglia. Ciò detto, come rileva l'appellante medesimo nel suo memoriale conclusivo, la convenuta ha chiesto di computare al coniuge una rendita LPP, da lei valutata in fr. 1000.– mensili sulla base del certificato di previdenza del 2016 agli atti (doc. 6) e del probabile accrescimento dell'avere previdenziale negli anni successivi, il salario essendo aumentato da fr. 65 000.– nel 2016 a
fr. 101 291.– nel 2019 e a fr. 103 999.80 nel 2020 (pag. 9 n. 9). Alla luce di tali dettagliate indicazioni, spettava all'istante confutarle in modo circostanziato e documentare la sua obbiezione. Se non che nella replica spontanea del 27 giugno 2023, egli si è limitato a considerazioni generali e quindi insufficienti per ritenere sostanziata la contestazione. Perché in circostanze siffatte il primo giudice avrebbe violato il principio dispositivo non è quindi dato di vedere.
b) Quanto all'ammontare della rendita, il Pretore aggiunto l'ha stimato in fr. 600.– mensili fondandosi sul certificato di previdenza del 2016 (doc. 6). Perché ciò sarebbe errato l'appellante non spiega. Ad ogni modo dal certificato di previdenza citato risulta una rendita di vecchiaia presumibile all'età del pensionamento di fr. 11 154.– annui, pari a fr. 930.– mensili, importo che, verosimilmente, è aumentato con i salari percepiti dal marito fino al momento in cui ha iniziato a riscuotere le indennità di disoccupazione nel giugno del 2021. Ne segue che, a un sommario esame, la valutazione del Pretore aggiunto resite alla critica. Relativamente al fatto che l'avere previdenziale maturato prima del matrimonio compete al solo marito l'allegazione, oltre che di dubbia ricevibilità poiché nuova (art. 317 cpv. 1 CPC), non è pertinente per la determinazione dei contributi di mantenimento, l'art. 123 cpv. 1 CC entrando in linea di conto solo per la ripartizione delle prestazioni previdenziali in esito al divorzio. Ne discende, in ultima analisi, che l'appello vede la sua sorte segnata.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. cpv. 1 lett. d LTF), in concreto il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi nondimeno di misure a protezione dell'unione coniugale, equiparabili per loro indole a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese d'appello di fr. 3000.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili.
Notificazione:
– avv. PA1, L______; – avv. PA2, L______.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).