Incarto n. 11.2023.103
Lugano 1° aprile 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta della giudice:
Giamboni, giudice presidente
cancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa CA.2022.10 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 13 settembre 2022 da
AP 1 (ora patrocinato dall' PA 2 )
contro
AO 1 (ora patrocinata dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello del 21 agosto 2023 presentato da AP1 contro il decreto cautelate emesso dal Pretore il 9 agosto 2023;
Ritenuto
in fatto: A. AP1 (1972) ed AO1 (1970) si sono sposati a V______ (ora L______) il __ s______ . Dal matrimonio non sono nati figli. Durante la vita in comune il marito era dipendente della T__ SA di G______ mentre la moglie, di formazione impiegata d'ufficio, ha lavorato per molti anni a metà tempo nel settore della vendita al dettaglio e, da ultimo, quale collaboratrice famigliare a ore per l______ SA di Pa______ percependo nel contempo indennità di disoccupazione. I coniugi vivono separati dal luglio 2019 quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di M______ (proprietà per piani n. 35 990, allora in comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per stabilirsi in un altro appartamento di loro proprietà a Pr______ (proprietà per piani n. 3610 anch'essa in comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno).
B. Adito il 10 febbraio 2021 da AO1 a tutela dell'unione coniugale, con sentenza registrata nel verbale dell'udienza di dibattimento del 27 aprile 2021, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha omologato un accordo da loro appena raggiunto che prevedeva, in particolare, contributi di mantenimento in favore della moglie di fr. 1115.– mensili dal 10 febbraio al 30 aprile 2021, di fr. 1407.50 mensili per maggio e giugno 2021 e di fr. 1870.– mensili dal 1° luglio del 2021 (inc. SO.2021.816). Nei mesi successivi i coniugi hanno venduto le loro proprietà per piani, trasferendosi il marito a Bi______ e la moglie a M______. Con decisione del 23 giugno 2022 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità ha respinto una domanda di prestazioni presentata dalla moglie il 22 gennaio 2021. Infine AO1 ha ottenuto il cambiamento del cognome in AO1.
C. Il 7 settembre 2022 AP1 ha inoltrato davanti al Pretore del Distretto di Riviera una petizione di divorzio non motivata chiedendo – in particolare – di non stabilire contributi di mantenimento (inc. DM.2022.25). Con istanza di modifica di misure a tutela dell'unione coniugale del 12 settembre 2021 egli ha poi chiesto di “annullare” il contributo alimentare da lui dovuto alla moglie in virtù della sentenza del 27 aprile 2021. Il Pretore ha trattato la richiesta come istanza per l'adozione di provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio. Invitata a presentare eventuali osservazioni, con allegato del 20 ottobre 2022 AO1 si è opposta alla domanda. All'udienza del 16 novembre 2022, indetta per la discussione orale dell'istanza, le parti hanno riaffermato le loro posizioni e notificato prove sulle quali il primo giudice ha deciso seduta stante dando avvio all'istruttoria. Il 27 febbraio 2023 il Pretore ha respinto una richiesta presentata il 13 febbraio 2023 dal marito per ottenere la soppressione immediata del contributo a suo carico. L'istruttoria del procedimento cautelare è stata chiusa il 3 maggio 2023 e alla discussione finali le parti hanno rinunciato limitandosi a conclusioni scritte. Nei rispettivi memoriali del 16 giugno 2023 i coniugi hanno confermato i loro antitetici punti di vista. Statuendo il 9 agosto 2023, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese processuali di fr. 600.– a carico di AP1 con l'obbligo di rifondere a AO1 fr. 2500.– per ripetibili.
D. Contro il decreto cautelare appena citato AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 agosto 2023, chiedendo di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua istanza. Nelle sue osservazioni del 28 settembre 2023 AO1 conclude per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. I decreti cautelari emanati in una causa di divorzio (art. 276 CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e, fino al 31 dicembre 2024, erano impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 vCPC). Se essi vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'entità del contributo alimentare per la moglie in discussione davanti al Pretore (fr. 1870.– mensili), di durata incerta al momento della presentazione dell'appello e da calcolare perciò sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato recapitato al patrocinatore dell'istante il 10 agosto 2023 (tracciamento dell'invio ..__.____, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine ricorso sarebbe scaduto così domenica 20 agosto 2023, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato il 21 agosto 2023 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Nel decreto impugnato il Pretore ha anzitutto ricordato che già nella procedura a tutela dell'unione coniugale il marito pretendeva d'imputare alla moglie un reddito ipotetico da attività lucrativa (“considerava applicabili i principi di cui all'art. 125 CC”) e sapeva che la stessa lamentava problemi di salute. Ha inoltre sottolineato che l'interessato ha concordato i contributi a suo carico senza riserva alcuna, nonostante fosse prevedibile entro qualche mese l'emissione della decisione sulla domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità presentata dalla moglie. Secondo il Pretore, pertanto, il marito – al pari del giudice che ha omologato l'accordo – aveva preso in considerazione l'eventualità che la moglie potesse percepire una rendita d'invalidità oppure che la sua domanda potesse essere respinta e ha quindi accettato di non tenere conto di tale circostanza nella determinazione dei contributi alimentari a suo carico. Precisato che il marito avrebbe potuto introdurre azione unilaterale di divorzio già a luglio del 2021, il primo giudice ha ritenuto che la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità non costituisce una modifica delle circostanze non considerata al momento della decisione a tutela dell'unione coniugale. Non avendo l'interessato reso verosimili altre modifiche rilevanti e durature della sua situazione finanziaria, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare precisando che gli argomenti sollevati dal marito sarebbero stati “senz'altro considerati per la definizione dei contributi divorzili”.
L'appellante contesta di aver considerato applicabile già in sede di protezione dell'unione coniugale i “principi di cui all'art. 125 CC”, spiegando che a quel momento non erano ancora passati due anni dalla separazione di fatto che, per giurisprudenza, consente di ritenere una riconciliazione dei coniugi esclusa e di pretendere dal coniuge attivo solo a tempo parziale di impegnarsi con solerzia nella ricerca di un posto a tempo pieno. Sostiene altresì che la circostanza che fosse pendente la richiesta di prestazioni dell'assicurazione invalidità non significa che egli abbia rinunciato a prevalersi del suo futuro esito, giacché se fosse stato positivo la moglie avrebbe potuto godere di una rendita, se invece fosse stato negativo essa sarebbe stata da considerarsi abile al lavoro, ma in entrambi i casi in grado di sopperire da sé al proprio debito mantenimento. Che poi le parti si fossero date atto a inizio udienza che “la moglie ha richiesto una rendita AI”, aggiunge, non significa che fosse necessaria una riserva al riguardo. A suo parere, inoltre, è irrilevante che egli potesse chiedere il divorzio già nel luglio del 2021, giacché il fatto di aver posticipato la causa di merito gli preclude unicamente la possibilità di ottenere una modifica retroattiva dell'assetto. In definitiva, conclude, la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, a prescindere dal suo esito, costituisce una mutazione relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate a suo tempo.
I criteri per la modifica di misure a protezione dell'unione coniugale da parte del giudice del divorzio sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti ricordare che il giudice del divorzio modifica o sopprime tali misure solo ove occorra. Ciò è il caso quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia; DTF 143 III 619 consid. 3.1, 141 III 378 consid. 3.3.1). Un fatto è nuovo se non è stato preso in considerazione per la determinazione del contributo alimentare nella precedente sentenza. Determinante non è la sua prevedibilità, bensì la circostanza che il contributo sia stato definito tenendo conto o non tenendo conto di quel fatto (sentenza del Tribunale federale 5A_378/2021 del 7 settembre 2022 consid. 3 con richiamo a DTF 141 III 376 e 138 III 289 consid. 11.1.1).
Per la modifica di misure a tutela dell'unione coniugale o di provvedimenti cautelari emanati in una causa di stato e fondati – come in concreto – su un accordo delle parti valgono inoltre le medesime restrizioni previste dalla giurisprudenza per le convenzioni di divorzio (DTF 142 III 518). In particolare, se la modifica presuppone un cambiamento durevole e rilevante delle circostanze date per acquisite, tale non è il caso, mancando dati di raffronto, segnatamente ove sia in discussione un elemento di fatto incerto che sia stato risolto transattivamente (caput controversum), salvo circostanze del tutto nuove che le parti non potevano immaginare. In sintesi, una modifica è possibile in presenza di fatti nuovi che comportano una mutazione durevole e rilevante delle circostanze, ma non su questioni incerte regolate dai coniugi convenzionalmente pur sapendo che si trattava di questioni incerte. In quest'ultima evenienza una modifica entra in considerazione solo per vizi della volontà (errore essenziale, dolo, minaccia; I CCA, sentenza inc. 11.2017.66 del 27 novembre 2018 consid. 3b).
Litigiosa è l'esistenza di un cambiamento durevole e rilevante delle circostanze rispetto al momento in cui le parti hanno raggiunto l'accordo all'udienza del 27 aprile 2021. L'appellante si prevale – in sostanza – della decisione del 23 giugno 2022 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità. Invero, come sottolineato dal Pretore, già al momento in cui le parti hanno raggiunto un'intesa sull'assetto a protezione dell'unione coniugale, era noto che la moglie aveva presentato una domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità (verbale del 27 aprile 2021, pag. 1 nell'inc. SO.2021.816 richiamato). Inoltre la convenzione non contiene riserve esplicite sulla questione (verbale citato, pag. 2 e seg.). D'altro canto è pur vero che agli atti neppure figurano indizi che facciano ritenere che l'appellante intendesse impegnarsi a versare il contributo concordato a prescindere dall'esito della predetta procedura e, a ben vedere, neppure la convenuta sostiene che la questione sia stata oggetto delle trattative ovvero che costituisse un elemento di fatto incerto regolato transattivamente all'udienza del 27 aprile 2021. E si può convenire con l'appellante che un impegno siffatto appare quantomeno poco verosimile se si considera che, dandosi accoglimento della domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità, l'interessata avrebbe potuto contare su una rendita d'invalidità. In simili circostanze ci si potrebbe chiedere se l'esito (ancora incerto) della domanda sia stato preso in considerazione nella precedente regolamentazione o se la decisione non costituisca piuttosto una nuova circostanza atta a giustificare un'eventuale modifica dell'assetto alla luce delle risultanze del procedimento svoltosi davanti all'Ufficio dell'assicurazione invalidità, segnatamente quanto allo stato di salute della moglie e alla sua abilità lavorativa.
Sia come sia, la questione è che in questa sede l'appellante non trae conclusione alcuna dalle sue censure. Egli chiede di “annullare” il contributo a suo carico ma non spiega perché – ammesso che la nota decisione costituisca una modificazione delle circostanze secondo l'art. 179 cpv. 1 CC – la convenuta non abbia più diritto a contributi alimentari. Egli infatti si limita ad argomentare che a seguito della reiezione della domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità “il reddito da attività lucrativa che [la moglie] deve conseguire” giustifica il riesame delle misure adottate a quel tempo (appello, pag. 8 n. 9). Allude così all'imputazione di un reddito ipotetico alla moglie, ma non indica l'importo che a suo parere essa potrebbe conseguire e neppure sostiene che ciò le consentirebbe di coprire il suo debito mantenimento. Non si trascura che l'istante aveva sviluppato le sue argomentazioni al riguardo davanti al primo giudice (istanza del 12 settembre 2021 pag. 6 e segg.), come peraltro gli incombeva (sull'onere della prova in caso di modifica: sentenza del Tribunale federale 5A_820/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3.3.1 con rinvii; cfr. anche: Stoudmann, Le divorce en pratique, 2a edizione, pag. 449 con altri riferimenti alla nota 1915). Se non che, l'appellante avrebbe dovuto riproporre tali motivazioni davanti a questa Camera, tant'è che neppure un rinvio agli atti di prima istanza sarebbe stato sufficiente dal profilo della ricevibilità (DTF 141 III 576 consid. 2.3.3). Da tale profilo pertanto difettano manifestamente i requisiti minimi di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Ciò preclude l'esame, nel merito, delle censure sollevate dall'appellante.
Manifestamente inammissibile, l'appello vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG). Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), tuttavia si giustifica di ridurre sensibilmente la tassa di giustizia, la sentenza odierna limitandosi all'esame dei requisiti formali dell'appello (art. 21 LTG). L'appellante rifonderà in ogni modo a AO1, che ha presentato la sua risposta all'appello per il tramite di una patrocinatrice, un'adeguata indennità per ripetibili.
Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'appello raggiunge agevolmente davanti a questa Camera la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto, ad ogni modo, di un provvedimento cau- telare, il ricorrente potrà far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L' appello è irricevibile.
Le spese processuali, ridotte, di fr. 500.– sono poste a carico di AP1, che rifonderà a AO1 fr. 2000.– per ripetibili.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La giudice presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).