Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2023.10
Entscheidungsdatum
07.05.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2023.10

Lugano 7 maggio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

cancelliera:

Ghirardelli

sedente per statuire nella causa DM.2020.228 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'11 settembre 2020 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello dell'8 febbraio 2023 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 3 gennaio 2023;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1962) ed AP 1 (1960) si sono sposati a __________ il 1° settembre 1995. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito, già guardia di confine alle dipendenze della Confederazione, dal marzo del 2022 è al beneficio di prestazioni pensionistiche. La moglie durante il matrimonio non ha esercitato un'attività lucrativa ed è invalida al 100%. I coniugi si sono separati nel 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento locato dal datore di lavoro prima a __________ e poi a __________. Una procedura di divorzio unilaterale promossa il 19 dicembre 2005 da AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è stata stralciata dal ruolo con decreto del 7 ottobre 2008 per mancato interesse delle parti (inc. OA.2005.908/DI.2006.296).

B. Il 3 settembre 2020 AP 1 ha promosso azione di divorzio non motivata davanti al medesimo Pretore, rivendicando un contributo alimentare per sé di fr. 4000.– mensili vita natural durante, la divisione a metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio e – senza formulare precise domande – la liquidazione del regime dei beni. All'udienza di conciliazione del 19 gennaio 2021 i coniugi si sono accordati sul principio del divorzio e sulla divisione a metà degli averi previdenziali. Non si sono intesi per contro sulle altre questioni (liquidazione del regime dei beni e contributo alimentare per la moglie). Il Pretore aggiunto ha così assegnato a AP 1 un termine di 30 giorni per motivare la petizione sui punti controversi.

C. In un memoriale del 5 ottobre 2021 AP 1 ha quantificato in fr. 91 458.– la pretesa in liquidazione del regime matrimoniale, compresi fr. 75 000.– per contributi alimentari non versati dal marito in esecuzione di un accordo privato tra coniugi, e ha sollecitato un contributo alimentare per sé di fr. 4200.– mensili fino al 28 febbraio 2022 e di fr. 1950.– mensili in seguito, vita natural durante. Contestualmente essa ha postulato un contributo di mantenimento cautelare di fr. 4200.– mensili retroattivo dal 1° gennaio 2019.

D. Nella sua risposta del 2 dicembre 2021 AO 1 ha proposto che in liquidazione del regime dei beni ogni coniuge rimanesse proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati, ha chiesto che la moglie lo svincolasse da un contratto di locazione relativo a un appartamento da lei appigionato a __________ e ha offerto un contributo alimentare per lei di fr. 3500.– mensili fino al febbraio 2022, ridotti in seguito a fr. 300.– mensili fino al di lei pensionamento. Egli ha proposto inoltre di rigettare l'istanza cautelare. L'attrice ha replicato il 24 gennaio 2022, mantenendo la propria posizione. In una duplica del 14 marzo 2022 il convenuto ha sostanzialmente confermato le sue domande, salvo rivendicare dalla moglie fr. 20 319.55 in liquidazione del regime dei beni e rifiutare qualsiasi contributo alimentare per lei.

E. Nel frattempo, con decreto cautelare del 9 marzo 2022 il Pretore aggiunto ha obbligato il marito a versare alla moglie un contribu­to alimentare di fr. 3743.– mensili dall'ottobre del 2021 al febbraio del 2022, di fr. 1907.– per il marzo successivo e di fr. 1876.– mensili da allora in poi. Le spese processuali di fr. 1200.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili (inc. CA.2021.326).

F. Alle prime arringhe del 28 aprile 2022 le parti hanno confermato le rispettive posizioni e notificato prove. L'istruttoria si è chiusa

l'8 novembre 2022 e alle arringhe finali i coniugi hanno rinuncia­to, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 16 dicembre 2022 AP 1 ha ribadito le proprie richieste, iniziali, tranne ridurre la pretesa alimentare a fr. 1873.60 mensili. Nel suo allegato del 12 dicembre 2022 AO 1 ha rivendicato dalla moglie fr. 1046.40 in liquidazione del regime dei beni, ha sollecitato la ripartizione a metà di “eventuali imposte arretra­te relative al periodo di tassazione comune” e offerto alla moglie un contributo alimentare di fr. 180.– mensili fino al pensionamen­to di lei (settembre del 2024).

G. Statuendo con sentenza del 3 gennaio 2023, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, ha ordinato all'istituto di previdenza del marito di trasferire fr. 253 368.– su un conto di libero passaggio intestato alla moglie, ha obbligato il marito a versare alla medesima fr. 903.30 in liquidazione del regime dei beni, stabilendo che ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati, e ha condannato AO 1a erogare alla moglie un contributo alimentare di fr. 565.– mensili dal passaggio in giudicato del dispositivo relativo al riparto degli averi di previdenza professionale fino al di lei pensionamento. Le spese processuali di complessivi fr. 5000.– sono state poste per sette decimi a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, cui la moglie è stata tenuta a rifondere fr. 3600.– per ripetibili ridotte.

H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 febbraio 2023 per ottenere, in riforma del giudizio impugnato, il pagamento di fr. 75 903.30 in liquidazione del regime dei beni e l'aumento del contributo alimentare a fr. 1876.– mensili vita naturale durante dal passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio. Nelle sue osservazioni del 1° giugno 2023 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. In una replica spontanea del 17 agosto 2023 l'appellante ha riaffermato il proprio punto di vista. Il 28 agosto successivo AO 1 ha chiesto di estromettere tale memoriale dagli atti perché tardivo.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è adempiuto, ove si pensi all'ammontare della liquidazione del regime dei beni e del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore dell'attrice il 9 gennaio 2023 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato l'8 febbraio 2023 (tracciamento dell'invio n. 98.____________________), ultimo gior­no utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. AO 1 contesta la tempestività della replica spontanea che l'appellante ha depositato il 17 agosto 2023, le osservazioni al­l'appello essendole state intimate il 5 giugno 2023. V'è da domandarsi, in effetti, se tale replica possa ancora considerarsi introdotta in tempo utile. Comunque sia, nella fattispecie il contenuto del memoriale non è di rilievo né, tanto meno, determinante per l'esito del giudizio. La questione della tempestività può dunque rimanere irrisolta.

  2. All'appello AP 1 allega una richiesta di acconto contributi per persone senza attività lucrativa emanata il 21 dicembre 2022 dalla Cassa federale di compensazione CFC. Il 31 aprile 2023 essa ha prodotto poi un estratto bancario del 2006 e alla replica spontanea ha accluso svariati documenti. AO 1 acclude alla risposta all'appello, dal canto suo, copia di un'attestato del 4 maggio 2023 relativo alle prestazioni in suo favore del proprio istituto previdenziale il 1° giugno 2023 e

la comunicazio­ne del Pretore aggiunto al medesimo istituto dell'estratto della decisione impugnata inerente al riparto degli averi di previdenza professionale.

Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto i documenti precedenti la scadenza del termine fissato per presentare memoriali conclusivi (16 dicembre 2022) oppure anteriori alla decisione impugnata potevano essere sottoposti al Pretore aggiun­to e sono quindi inammissibili (DTF 143 III 276 consid. 2.3.1; I CCA, sentenza inc. 11.2021.27 del 5 maggio 2022 consid. 6). Quelli successivi, esibiti senza indugio, sono per contro ammissibili e nella misura in cui appaiono di rilievo saranno considerati ai fini del giudizio.

  1. Litigiosi rimangono in questa sede la liquidazione del regime dei beni (contributi alimentari arretrati) e il contributo di mantenimen­to per la moglie. Il resto, compre­so il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi va esaminata prima delle questioni legate ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.68 del 2 febbraio 2024, consid. 3). Non v'è ragione nel caso specifico di scostarsi da tale principio.

I. Sulla liquidazione del regime dei beni

  1. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che l'attrice rivendica fr. 75 000.– per contributi alimentari arretrati (fr. 2500.– mensili dal gennaio del 2006 al giugno del 2008) fondandosi su una dichiarazione del 31 luglio 2018 (doc. CC), mentre il convenuto contesta di avere sottoscritto simile dichiarazione, affermando che un accordo sul versamento di contributi alimentari non è mai esistito, quantunque egli abbia ammesso di avere “sempre pagato la pigione della moglie, oltre a versarle un contributo alimentare, conformemente agli accordi presi con la coniuge”. Premesso ciò, il primo giudice ha esaminato il contenuto della citata dichiarazione rilevando che, quand' anche si ammettesse la validità della firma, questa non permette di dimostrare la pretesa della moglie poiché il credito non risulta in maniera chiara. A suo avviso, la dichiarazione fa riferimento a contributi alimentari di due anni “allorché la moglie rivendica il pagamento di contributi alimentari relativi a 30 mesi”. Inoltre, egli ha soggiunto, dalla dichiarazione non è possibile evincere quali siano i contributi alimentari in oggetto, giacché essa riporta genericamente “i 2 anni che non ho mai dato”. Onde, in definitiva, il rigetto della rivendicazione.

  2. L'appellante ritiene che il Pretore aggiunto abbia accertato i fatti concentrandosi unicamente su alcune dichiarazioni – per altro discordanti – del marito e senza valutare tutti gli atti processuali. Essa fa valere che dopo la separazione i coniugi avevano sottoscritto un accordo (doc. FF) in virtù del quale il marito si impegnava a versarle dall'aprile del 2006 un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili per i primi tre anni e di fr. 1200.– mensili per altri due anni. Per l'appellante, poi, con la firma del doc. CC il marito ha riconosciuto che i contributi non sono mai stati corrisposti dal 2006 al 2008. A suo parere così l'analisi congiunta di tali documenti “permette di stabilire il periodo dei mancati pagamenti”.

L'attrice rimprovera al primo giudice altresì di non avere preso in considerazione le sue lineari dichiarazioni, tant'è che nella sentenza queste non vengono riprese, e di non avere analizzato con spirito critico le incongruenze nelle affermazioni del convenuto. In effetti, essa soggiunge, il coniuge è poco credibile laddove contesta di avere sottoscritto il doc. CC, salvo ammettere di avere redatto la rimanenza del testo indicando “una cifra una tantum per non sentire più quei discorsi assurdi in merito ad arretrati inesistenti”. Per di più, lo stesso marito ha riconosciuto di averle sempre versato contributi alimentari, “ad eccezione del primo periodo della separazione”. Per l'appellante, quindi, proprio sulla base di tale affermazione il Pretore aggiunto avrebbe potuto facilmente concludere che i contributi alimentari arretrati sono quelli dal 2006 al 2008. Senza dimenticare, essa rileva, che a causa del mancato pagamento del contributo pattuito lei ha dovuto trovare un'attività lucrativa. In definitiva, essa epiloga, secondo il corso naturale degli eventi la sua pretesa di fr. 75 000.– deve ritenersi dimostrata.

a) Nel­l'ambito di una sentenza di divorzio vanno regolate tutte le pretese pecuniarie correlate allo scioglimento del matrimonio (unità di giudizio in materia di divorzio). A meno che i coniu­gi dispongano altrimenti, al momento di liquidare la partecipazione agli acquisti vanno regolati così, giusta l'art. 205 cpv. 3 CC, tutti i debiti reciproci, qualunque sia il loro fondamento, tra i quali rientrano i contributi alimentari non versati (RtiD II-2023 pag. 605 n. 4c consid. 4d). Determinati i rispettivi debiti e i crediti, se i coniugi non procedono alla loro immediata regolamentazione, i debiti, siano essi dovuti o non ancora esigibili, influiscono sull'entità dell'aumento – e quindi sulla rispettiva partecipazione – e vanno presi in considerazione nel calcolo delle masse dei coniugi, in particolare nel­l'attivo del creditore e nel passivo del debitore (RtiD II-2023 pag. 604 n. 4c consid. 4b).

b) Posto ciò, nel caso in esame risulta dagli atti che il 19 settembre 2006, durante la prima procedura di divorzio, le parti hanno sottoscritto un accordo di separazione coniugale in virtù del quale il marito si impegnava a corrispondere alla moglie “per i primi 3 anni” un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili e in seguito, per ulteriori 2 anni, fr. 2100.– mensili (doc. FF). È vero che tale accordo non è stato omologato e che solo con l'omologazione una convenzione sugli effetti della separazione è giuridicamente valida. Resta il fatto che un accordo del genere vincola i coniugi sin dalla firma (Fountoulakis/ D'Andrès in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 17 ad art. 279; Stalder/van de Graaf in: Ober­hammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 279; Spycher in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 34 ad art. 279).

Un coniuge non può revocare unilateralmente l'accordo, ma può chiedere al giudice di non omologare l'intesa. Poi, con l'omologazione della convenzione l'accordo perde il suo carattere contrattuale e diventa parte integrante della decisione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2021 del 14 giugno 2022 consid. 3.1 con numerosi richiami). Nel caso in esame non v'è ragione dunque per trascurare l'intesa, tanto più che essa costituisce finanche un titolo di rigetto provvisorio del­l'opposizione (sentenza del Tribunale federale 5A_436/2012 del 24 settembre 2012, consid. 2.4; RtiD II-2020 n. 59c pag. 718; Staehelin in: Basler Kommentar zum SchKG, 3ª edizione, n. 142 ad art. 82 LEF).

c) Relativamente al versamento del contributo di mantenimento pattuito, AP 1 ha prodotto la seguente dichiarazione manoscritta datata 31 luglio 2018 (doc. CC):

mi impegno a dare due anni che non ho mai dato per gli alimenti in cambio di una regolare ricevuta 2500.– Franchi, [firma di AO 1] Entro il 6 agosto Martedì 31 luglio 2018.

Pur ammettendo di avere “sempre pagato un contributo alimentare oltre il pagamento del canone della pigione della moglie in base a loro accordi”, il marito ha negato di avere stipulato con la moglie un accordo in merito al pagamento di un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili, così come di avere firmato il doc. CC, eccependone la falsità (risposta, pag. 7). Confrontato con l'accordo del 19 settembre 2006 prodotto dall'attrice con la replica, egli si è limitato a “contestare qualsivoglia impegno di pagamento di contributi alimentari fra il 2006 e il 2008, mai pretesi siano ad oggi, mai decisi giudizialmente”, ribadendo che il doc. CC “è una mera fotocopia e non autentica, e nulla comprova” (duplica, pag. 6).

Durante il proprio interrogatorio dell'8 novembre 2022 AO 1 ha poi identificato il doc. FF come “un accordo conclu­so con mia moglie e da me scritto e che le firme indicate (…) sono la mia e quella di mia moglie” (verbale, pag. 5) e, relativamente al doc. CC, ammettendo di averlo scritto “nella par­te alta o meglio da “mi….omissis… ricevuta”, ma di non riconoscere la firma e di non averlo mai sottoscritto, la cifra “evi-dentemente corretta” indicando il pagamento di un importo “una tantum per non sentire più quei discorsi assurdi in merito ad arretrati inesistenti” (verbale, pag. 4). Inoltre egli ha dato atto di avere sempre versato alla moglie contributi alimentari “ad eccezione del primo periodo di separazione allorquando mia moglie disponeva della tessera per prelevare dal mio conto bancario e la carta di credito appoggiata a tale conto”, precisando che, dopo avere bloccato la carta, oltre a versale sempre fr. 1500.– “pagavo la pigione e spese accessorie dell'appartamento da lei locato e il suo premio di cassa malati nonché le imposte” e che “la cifra è aumentata più volte fino ad arrivare a un massimo di fr. 2200.– di contributo alimentare oltre al pagamento di fr. 1300.– di pigione e spese accessorie” (verbale, pag. 5).

d) Per quel che è della firma sul doc. CC, la contestazione di AO 1 è generica. Dopo avere ammesso di avere redatto la dichiarazione, egli si è limitato ad affermare infatti di non riconoscere la firma e di non avere sottoscritto il documento. Ciò non basta per rendere verosimili dubbi considerevoli sull'autenticità della sottoscrizione (cfr. DTF 143 III 461 consid. 3.6). Né la firma di successivi documenti induce a una diversa conclusione. Che poi egli abbia firmato la dichiarazione “per non sentire più quei discorsi assurdi in merito ad arretrati inesistenti” è possibile, ma non inficia il contenuto della dichiarazione. Certo, la moglie ha chiesto il pagamento dei contributi arretrati solo in liquidazione del regime dei beni, ma, quantunque il credito fosse esigibile, nulla le imponeva di agire subito, tant'è che essa poteva differirlo senza temere di perderlo per il trascorrere del tempo (art. 134 cpv. 1 n. 3 CO; sentenza del Tribunale federale 5A_764/2020 del 13 settembre 2021 consid. 4.4 con rimandi). L'argomentazione del marito, per il quale se l'accordo fosse valido la moglie avrebbe proceduto nelle vie esecutive, si esaurisce pertanto in una congettura.

e) Non si disconosce che per AO 1 il mancato pagamento del contributo alimentare pattuito si riconduceva alla messa a disposizione del proprio conto bancario e di una carta di credito a lui intestata. A parte il fatto però che non è dato di sapere quando egli abbia bloccato il conto, nulla dimostra il prelievo di denaro da parte della moglie. Né consta che dopo il blocco del conto il contributo sia stato ridotto a fr. 1500.– mensili oltre al pagamento della pigione dell'appartamento da lei locato, ove appena si pensi che la pigione di fr. 1300.– mensili per l'alloggio di __________ è iniziata il 1° aprile 2017 (doc. D) e che tra il 2013 e il 2017 AO 1 ha versato un contributo alimentare di fr. 2300.– mensili, come risulta dalle ricevute rilasciate dall'attrice (doc. 25; v. anche doc. AA).

f) Visto quanto precede non sussistono seri dubbi sulla circostanza che con l'accordo del 2006 il marito si sia impegnato a erogare alla moglie, per tre anni dall'aprile del 2006, un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili, da cui dedurre le spese dimostrabili da lui sostenute come “affitto e spese appartamento casa doganale, affitto garage, spese telefono (abbonamento e carta telefonica), luce, lavatrice, billag ed eventuali altre spese dimostrabili” (doc. FF). E deve altresì ritener­si dimostrato che “il primo periodo di separazione” in cui il marito non ha versato il contributo pattuito (interrogatorio di AO 1) corrisponde ad almeno due anni (doc. CC). Se ne conclude che l'attrice ha recato la prova del mancato pagamento per due anni del contributo alimentare pattuito con il convenuto (cfr. DTF 148 III 107 consid. 3.3.1).

g) Relativamente all'ammontare del credito vantato, l'appellante fa valere l'importo di fr. 60 000.– (fr. 2500.– per 24 mesi). La nota intesa prevedeva nondimeno la possibilità per il marito di dedurre determinate spese, a condizione di comprovarle. Se non che – come detto – nulla è stato dimostrato, salvo il pagamento della pigione dell'appartamento coniugale di __________ (fr. 480.– mensili: interrogatorio di AP 1). Ne segue che AO 1 risulta essere debitore di contributi alimentari arretrati per fr. 48 480.–. In liquidazione del regime dei beni l'appellante ha diritto perciò a fr. 49 383.30 complessivi. L'appello va accolto entro tale limite.

II. Sul contributo alimentare per la moglie

  1. Il Pretore aggiunto ha esaminato in primo luogo se il matrimonio avesse influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente. Al riguardo egli ha accertato che al momen­to del matrimonio la moglie aveva quasi 35 anni, che durante la comunione domestica essa non ha mai esercitato un'attività lucrativa e che la vita in comune è durata circa dieci anni. A suo avviso, quindi, il matrimonio è stato impostato secondo una ripartizione dei ruoli classici, con il marito attivo professionalmente e la moglie a occuparsi della casa. Tuttavia, egli ha soggiunto, ciò “ancora non basta per determinare un influsso concreto sulla vita dell'attrice”. Per il Pretore, infatti, difettando elementi sulla formazione e su eventuali attività lucrative svolte dalla moglie prima di sposarsi, non si sa se il matrimonio abbia effettivamente pregiudicato la carriera professionale della medesima, “a maggior ragione in considerazione del fatto che dopo la separazione di fatto ella ha avuto modo di riattivarsi professionalmen­te lavorando quale pellicciaia”. Ciò nondimeno il Pretore aggiunto ha preso atto che il marito non aveva contestato il principio di un contributo alimentare dopo il divorzio e che la moglie si era accontentata di vedersi garantire la copertura dell'ammanco nel proprio fabbisogno minimo. In definitiva, egli si è limitato pertanto a determinare i redditi e i fabbisogni dei coniugi “al fine di determinare l'ammanco della moglie e l'eccedenza che il marito può destinare a quest'ultima”.

  2. AP 1 contesta la conclusione del Pretore aggiun­to. Fa valere di non avere mai lavorato durante la comunione domestica né durante la separazione, come era stato “deciso dai coniugi, ritenute le sufficienti entrate del marito”. Essa lamenta inoltre che il primo giudice non ha esaminato le sue concrete possibilità di un reinserimento nel mondo del lavoro in seguito al divorzio. A suo avviso il principio dell'indipendenza economica (clean break) dev'essere bilanciato da quello della solidarietà postmatrimoniale, di modo che “è necessario stabilire l'obbligo di mantenimento sulla base delle necessità del coniuge beneficiario”. Secondo l'appellante il Pretore aggiunto non ha sviluppato “una tale analisi della situazione dei coniugi”, dagli atti emergendo chiaramente che, già solo a causa della sua malattia, essa non è in grado di esercitare alcuna attività lucrativa.

  3. I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD

I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Al proposito basti ricordare che qualora un coniuge non possa ragionevolmente essere tenuto a provvedere da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge deve corrispondergli un adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato quello del clean break, secondo cui ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, acquisire la propria indipendenza economica e provvedere da sé ai suoi bisogni, dal­l'altro quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in costanza di matrimonio (art. 163 CC).

Come ricorda il Pretore aggiunto, in recenti sentenze il Tribunale federale ha avuto modo di precisare il concetto di matrimonio che ha avuto un'influenza concreta sulla vita del coniuge creditore (lebensprägend). Ha spiegato, in sintesi, che nel caso in cui l'unione ha avuto un'influenza concreta sulla vita del coniuge creditore, questi (come l'altro coniuge) ha diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica, sempre che la situazione finanziaria lo permetta (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC). Se invece il matrimonio è rimasto senza influsso concreto si deve fare riferimento alla situazione precedente il matrimonio e il coniuge creditore dev'essere posto nella situazione in cui si sarebbe trovato se il matrimonio non fosse stato celebrato (DTF 148 III 170 consid. 5.1, 147 III 255 consid. 3.4.1). Determinante non è più la presunzione legata ai due criteri (lunga comunione domestica o nascita di figli comuni), che vanno relativizzati, ma occorre tenere conto delle circostanze del caso specifico. Si ritiene nondimeno che un matrimonio ha avuto un impatto significativo sulla vita del coniuge quando, sulla base di un progetto di vita comune, uno dei due ha rinunciato alla propria indipendenza economica per occuparsi della casa e dei figli, talché non gli sia più possibile, dopo molti anni di matrimonio, riprendere la precedente attività professionale, mentre l'altro coniuge, in virtù della suddivisione dei compiti durante il matrimonio, ha potuto concentrarsi sulla propria carriera (DTF 148 III 167 consid. 4.2, 147 III 321 consid. 5.6, 257 consid. 3.4.3).

  1. In concreto la sola mancanza di informazioni sulla formazione professionale della moglie e sull'attività lucrativa da lei svolta prima del matrimonio non bastano per escludere un matrimonio che ha influito concretamente sulla situazione finanziaria di lei. Comunque sia, AP 1 si limita per finire a chiedere la copertura del proprio fabbisogno minimo. Senza dimenticare che, dandosi una separazione più lunga di dieci anni, andrebbe esaminato se il tenore di vita determinante non sia quello condotto durante quel periodo.

Ricordato ciò, il criterio per il calcolo dei contributi alimentari applicabile a livello svizzero nel diritto di famiglia è il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita, dopo avere dedotto dalle entrate complessive il fabbisogno di ogni membro della famiglia, nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 293, 301). Il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli ef-fetti dell'art. 93 LEF (fabbisogno minimo “del diritto esecutivo”). A tale minimo si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”). In sintesi, dandosi coniugi che versano in una situazione finanziaria deficitaria, ovvero nel caso in cui il bilancio familiare registri un ammanco, occorre determinare anzitutto il fabbisogno minimo “del diritto esecutivo” che il coniuge debitore ha diritto di conservare, determinando poi quello di eventuali figli minorenni, compreso un eventuale contributo d'accudimento, e infine quello dell'altro coniuge (DTF 145 III 284 consid. 7.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_257/2023 del 4 dicembre 2023 consid. 5.2.1 con riferimenti).

  1. Per quel che riguarda la situazione economica delle parti, nella fattispecie il Pretore aggiunto ha accertato che l'attuale rendita LPP percepita dal marito ammonta a fr. 4849.60 mensili, ma che in seguito alla divisione dell'avere previdenziale essa si ridurrà a fr. 3952.53 mensili e con il raggiungimento dell'età pensionabile nel marzo del 2027 a fr. 3418.35, già compresa la rendita AVS. Quanto al fabbisogno minimo, egli l'ha calcolato in fr. 3383.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1395.–, premio dell cassa malati fr. 460.–, assicurazio­ne dell'automobile di fr. 65.–, assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 6.–, imposta di circolazione di fr. 50.–, contributi AVS/AI/IPG di fr. 207.–), il quale si riduce a fr. 3176.– mensili con il venir meno dei contributi AVS/AI/IPG al raggiungimento dell'età pensionabile.

Relativamente alla moglie, il primo giudice ha accertato le entra­te in fr. 485.– mensili, pari alla rendita AI, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3113.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1100.–, spese accessorie fr. 300.–, premio della cassa malati fr. 470.–, assicurazione RC e dell'eco-nomia domestica fr. 26.–, imposta di circolazione fr. 17.–). Constatato un ammanco nel bilancio familiare, egli ha obbligato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 565.– mensili, corrispondenti al suo margine disponibile, fino al di lei pensionamento (ottobre del 2024).

  1. AP 1 sostiene che il marito ha volontariamente diminuito il proprio reddito, avendo cessato l'attività di guardia di confine per beneficiare del pensionamento anticipato. Chiede così di imputargli un reddito potenziale di fr. 7719.– mensili, corrispondente a quello che avrebbe percepito se egli avesse continuato a lavorare fino all'età del pensionamento ordinario.

a) Quando è chiamato a fissare contributi di mantenimento il giudice si fonda – per principio – sul reddito effettivo conseguito dai coniugi. Se uno di loro ha l'effettiva e ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di ragionevole impegno, fa stato il reddito ipotetico. Il computo di entrate potenziali si giustifica, in specie, ove il debitore riduca unilateralmente i suoi introiti allo scopo di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore alimentare. Poco importa, sotto questo profilo, che per il debitore la riduzione di reddito sia o non sia reversibile (DTF 143 III 237 consid. 3.4; I CCA, sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017 consid. 15a con rinvio)

b) Nel caso precipuo AO 1, guardia di confine, sottostava alla legge del personale federale. Secondo l'art. 9a dell'ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers: RS 172.220.111.35) ai membri del Corpo delle guardie di confine che avevano compiuto il 50° anno di età o che avevano prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020 rimaneva applicabile il diritto anteriore alla modifica del 10 aprile 2019. All'atto pratico, conformemente all'art. 5 vOPPCPers per i membri del Corpo delle guardie di confine contemplati dall'art. 2 lett. b n. 1 e 2 OPPCPers il rapporto di lavoro cessava con il compimento del 60° anno di età. In concreto il marito ha compiuto 50 anni nel 2012, di modo che egli adempiva una delle condizioni per beneficiare della disposizione transitoria (cfr. anche doc. 9). Al compimento del 60° anno di età (marzo del 2022) il rapporto di lavoro è quindi cessato per legge. Non si può dire quindi che egli abbia diminuito i propri redditi con intenzionalità pregiudizievole o abbia agito in malafede o in modo abusivo. Per il resto un debitore alimentare non può essere costretto, in linea di principio, a continuare a lavorare oltre il pensionamento ordinario (sentenza del Tribunale federale 5A_372/2023 del 26 ottobre 2023 consid. 3.3.2, in: SJ 2024 pag. 182), quantunque il raggiungimento di tale età non impedisca l'imputazione di reddito ipotetico ove si tratti di mantenere un figlio minorenne (sentenza del Tribunale federale 5A_684/2023 del 6 marzo 2024 consid. 5.4). Ciò non è il caso in concreto. Ne segue che su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

  1. Riguardo al fabbisogno minimo del marito l'appellante fa valere che, avesse continuato a svolgere un'attività lucrativa, AO 1 avrebbe beneficiato di un appartamento messo a disposizione dal datore di lavoro a pigione ridotta (fr. 933.– in luogo di

fr. 1395.– mensili). Essa contesta inoltre le spese del veicolo privato, a mente sua non necessarie, vista la cessazione dell'attività lucrativa.

a) In merito alle spese d'alloggio, con la conferma del pensionamento a partire dal marzo del 2022 la censura – fondata su una mera ipotesi – non ha portata autonoma. Al proposito non soccorre diffondersi.

b) Quanto ai costi del veicolo privato (assicurazione e imposta di circolazione), è vero che, come sostiene AO 1, tali spese sono state riconosciute nel fabbisogno minimo della moglie quantunque essa non eserciti alcuna attività lucrativa. Resta il fatto che nel caso in cui il bilancio familiare denoti un disavanzo, il coniuge debitore – così come l'altro coniuge – ha diritto di conservare unicamente il fabbisogno minimo “del diritto esecutivo”, nel quale non sono ammessi costi dovuti all'uso di un'automobile per diporto (estranei finanche al fabbisogno minimo del “diritto di famiglia”: I CCA, sentenza inc. 11.2022.40 del 23 marzo 2024 consid. 13a), ma solo quelli indispensabili connessi all'esercizio di una professione o, tutt'al più, quelli giustificati da ragioni mediche. L'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, se mai, rientra nel fabbisogno minimo allargato “del diritto di famiglia” riconosciuta solo se anche l'altro coniuge si vedere garantire il fabbisogno minimo “del diritto esecutivo”, ciò che non è il caso in concreto. Ne segue che il fabbisogno minimo del marito dev'essere ricondotto a fr. 3270.– mensili arrotondati.

Per quel che è della propria situazione economica, l'appellante non contesta il reddito di fr. 485.– mensili, ma chiede di aumentare il fabbisogno minimo di fr. 3113.– mensili fissato dal primo giudice per tenere conto del contributo AVS/AI/IPG di fr. 114.15 mensili che egli dovrà versare dopo il divorzio. La pretesa, fondata su un documento nuovo ricevibile (sopra consid. 3), è legittima (per l'AVS: art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS e contrario). Quantunque alla luce del bilancio familiare in ammanco la rivalutazione sia senza effetto ai fini del giudizio, il fabbisogno minimo dell'interessata può in definitiva essere stabilito in fr. 3240.– mensili arrotondati.

  1. Da quanto precede risulta, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare:

Reddito del marito fr. 3952.–

Reddito della moglie fr. 485.– fr. 4437.– mensili

Fabbisogno minimo del marito fr. 3270.–

Fabbisogno minimo della moglie fr. 3240.–

fr. 6610.– mensili

Ammanco fr. 2173.– mensili

Il marito può conservare per sé fr. 3270.–

e deve versare alla moglie fr. 682.– mensili

L'appello va pertanto accolto entro tali limiti.

  1. Quanto alla durata del contributo alimentare, l'appellante lo chie­de vita natural durante, mentre il Pretore aggiunto ha limitato l'obbligo contributivo del marito al pensionamento della moglie. Egli ha accertato che a quel momento l'attrice percepirà rendite per complessivi fr. 2807.30 mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3223.– mensili, il quale “tuttavia potrà verosimilmente essere diminuito già solo postulando il sussidio cantonale per la cassa malati”. L'argomentazione del primo giudice è opinabile, ma l'appellante non vi si confronta neppure di scorcio, sicché al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione.

  2. Circa la decorrenza del contributo alimentare, il Pretore aggiunto l'ha stabilita con il passaggio in giudicato del dispositivo sulla divisione degli averi previdenziali. E siccome AO 1 deve versare un contributo alimentare cautelare di fr. 1876.– mensili, egli ha ritenuto che con il calo delle entrate in seguito alla divisione degli averi previdenziali l'interessato si vedrà intaccare il proprio fabbisogno minimo.

a) AP 1 chiede di far decorrere il contributo alimentare dal passaggio in giudicato dell'intera sentenza di di-vorzio, contestando in particolare che con il versamento del contributo alimentare cautelare il marito non potrà conserva­re il fabbisogno minimo. Essa rileva che al raggiungimento dell'età pensionabile costui non dovrà più versare contributi AVS/AI/IPG né avrà spese connesse all'uso del veicolo privato, onde una riduzione del fabbisogno minimo. L'appellante lamenta poi il fatto che il primo giudice non ha tenuto conto dei costi delle vacanze fatte dal convenuto durante la procedura di divorzio, “ciò che riflette la situazione finanziaria del marito”.

b) Di regola, il contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC decorre solo con il passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio, una volta definite tutte le conseguenze legate allo scioglimento del matrimonio. In circostanze particolari l'art. 126 cpv. 1 CC consente tuttavia al giudice del divorzio di far decorrere un contributo alimentare dell'art. 125 cpv. 1 CC già prima del passaggio in giudicato del­l'intera sentenza (“forza di giudicato parziale”), seppure uno o più

dispositivi sugli effetti del divorzio siano impugnati (DTF 142 III 194 consid. 5.3; più di recente: sentenza del Tribunale

federale 5A_581/2020 del 1° aprile 2021 consid. 3.4.1, in: FamPra.ch 2021 pag. 863; analogamente: RtiD I-2015 pag. 873 consid. 5; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 9).

c) Che con la suddivisione degli averi previdenziali AO 1 si vedrà ridurre la rendita LPP non può seriamente essere messo in discussione. E con un'entrata di fr. 3952.– mensili egli non è manifestamente in grado di far fronte al versamento del contributo alimentare cautelare di fr. 1876.– mensili senza intaccare il proprio fabbisogno minimo “del diritto esecutivo” di fr. 3270.– mensili arrotondati. Nel complesso, dunque, la decisione del Pretore aggiunto resiste alla critica. Quanto al fatto che durante la procedura di divorzio il convenuto sia andato due volte in ferie, vacanze effettuate per altro pochi mesi dopo avere cessato l'attività lucrativa, non si vede quale incidenza ciò abbia per l'accertamento della sua situazione economica al pensionamento della moglie. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

  1. Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce vittoriosa sulla pretesa in liquidazione del regime di beni e ottiene anche un lieve aumento del contributo alimentare, ma non nella misura ri-chiesta, mentre soccombe sulla decorrenza e la durata del mantenimen­to. Tutto ponderato, vista l'entità delle pretese pecuniarie rimaste controverse in appello, si giustifica così che essa sopporti quattro quinti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla controparte, che ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (tre quinti del­l'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, nel senso che gli oneri processuali vanno per sei decimi a carico dell'attrice per il resto a carico del convento, con relativa riduzione dell'indennità per ripetibili.

  2. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

  1. Il regime dei beni è sciolto e liquidato nel seguente modo:

– il marito è condannato a versare alla moglie la somma di fr. 49 383.30;

– per il resto ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati.

  1. AO 1 è condannato a versare in via anticipata a AP 1, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 682.– mensili dal passaggio in giudicato del dispositivo n. 4 fino al pensionamento di lei.

  2. Le spese processuali di fr. 5000.– sono poste per sei decimi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, al quale l'attrice rifonderà fr. 1800.– per ripetibili ridotte.

II. Le spese d'appello di fr. 3500.– sono poste per quattro quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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