Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2022.52
Entscheidungsdatum
07.01.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarti n. 11.2022.52 11.2022.53

Lugano 7 gennaio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

cancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2021.1250 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'8 marzo 2021 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 2 )

contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 1 ),

giudicando sull'appello del 21 marzo 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto l'8 marzo 2022 (inc. 11.2022.52) e sulla contestuale istan-za di gratuito patrocinio (inc. 11.2022.53),

come pure sull'appello incidentale presentato da AO 1 l'11 aprile 2022 contro la medesima sentenza e sulla contestuale istanza di provvigione ad litem in appello, subordinatamente di gratuito patrocinio;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1972), cittadino italiano, e AO 1 (1984) si sono sposati a __________ il 30 marzo 2007. A quel momento lo sposo aveva già un figlio, A__________ (1999) nato da una precedente relazione. Dal matrimonio sono nati L__________, il 13 novembre 2007, e S__________, il 19 febbraio 2015. Il marito lavora al 50% per il Comune di __________ come autista del pulmino scolastico e, a titolo accessorio, consegna giornali e stampati a domicilio. La moglie, infermiera, lavora a tempo pieno per la __________ SA di __________. I coniugi si sono separati nel mar­zo del 2021, quando AO 1 si è trasferita con i figli in un appartamento a , mentre il marito è rimasto nel­l'appartamento coniugale di __________ in cui vive con suo figlio A.

B. L'8 marzo 2021 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unio­ne coniugale, chiedendo – già in via cautelare e inaudita parte – di autorizzare i coniugi a vivere separati, di affidarle i figli (riservato il diritto di visita paterno da esercitare secondo determinate modalità) e di assegnare in uso al marito l'abitazione coniugale. Inoltre essa ha postulato la condanna di AP 1 a versare contributi alimentari di fr. 300.– mensili per L__________ e di fr. 200.– mensili per S__________ dal 1° marzo al 31 maggio 2021, come pure di fr. 950.– mensili per L__________ e di fr. 450.– mensili per S__________ dal 1° giugno 2021 in poi, assegni familiari non compresi, con suddivisione a metà delle spese straordinarie per i figli. Essa ha sollecitato infine una provvigione ad litem di fr. 4000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Con decreto cautelare emesso l'11 marzo 2021 senza contraddittorio il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza superprovvisionale.

C. Invitato a presentare osservazioni scritte, in un memoriale del 21 maggio 2021 AP 1 ha aderito alla richiesta di vita separata, all'affidamento dei figli alla madre (pur con una diversa disciplina del suo diritto di visita), ha proposto di suddividere i mobili e le suppellettili in modo da garantire “le minime comodità” ai figli in entrambe le abitazioni, ha rifiutato ogni contributo alimentare e ha avversato la richiesta di provvigione ad litem, postulan­do a sua volta il gratuito patrocinio. All'udienza del 27 maggio 2021, indetta per il contraddittorio cautelare e il dibattimento sulla protezione dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto ha omologato un accordo cautelare in virtù del quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati dal marzo del 2021 e l'abitazio­ne coniugale (con mobili e suppellettili) è stata attribuita in uso al marito, mentre L__________ e S__________ sono stati affidati alla madre (riservato il diritto di visita paterno). Non sono stati fissati contributi alimentari tra coniugi né per i figli.

D. Il 13 luglio 2021 il Pretore aggiunto, dopo avere ricevuto una relazione della delegata all'ascolto dei figli , ha assegnato alle parti un termine di 20 giorni per comunicare “even-tuali opposizioni motivate alla conclusione della procedura con l'omologazione degli accordi verbalizzati in occasione dell'udien­za del 27 maggio 2021”. Visto il diniego di AO 1, egli ha citato i coniugi a un'udienza del 20 ottobre 2021 per il seguito del dibattimento. In tale occasione le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e notificato prove. L'istruttoria è stata chiusa il 15 dicembre 2021 e al dibattimento finale i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 9 febbraio 2022 AO 1 ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 852.– mensili per L e uno di fr. 610.60 mensili per S__________ (assegni familiari non compresi), pretenden­do dal marito la rifusione di fr. 970.– o almeno di fr. 565.– quale partecipazione alle spese straordinarie dei figli. In un memoriale del 9 febbraio 2021 AP 1 ha sostanzialmente ribadito le domande formulate nella risposta.

E. Statuendo con sentenza dell'8 marzo 2022, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'uso dell'abitazione coniugale al marito (con mobili e suppellettili), ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita paterno), non ha fissato contributi alimentari tra coniugi, ha disgiunto le loro partite fiscali dal 1° gennaio 2021 ponendo gli arretrati a carico di metà ciascuno e ha respinto la pretesa della moglie volta a ottenere la rifusione dal marito della quota di spese straordinarie per i figli. Riguardo al contributo alimentare per questi ultimi, AP 1 è stato obbligato a versare quanto segue:

per L__________:

fr. 556.– mensili dal marzo 2021 al gennaio 2023,

fr. 482.– mensili dal febbraio 2023 all'ottobre 2023,

fr. 469.– mensili dal novembre 2023 al gennaio 2031,

fr. 485.– mensili dal febbraio 2031,

assegni familiari non compresi,

per S__________:

fr. 305.– mensili dal marzo 2021 al gennaio 2023,

fr. 379.– mensili dal febbraio 2023 all'ottobre 2023,

fr. 392.– mensili dal novembre 2023 al gennaio 2031,

fr. 376.– mensili dal febbraio 2031,

assegni familiari non compresi, fino alla maggiore età o alla conclusione di un'adeguata formazione professionale, riservando per le spese straordinarie “l'art. 286 cpv. 3 CC”. La domanda di provvigione ad litem formulata dalla moglie è stata respinta, così come la sua richiesta di gratuito patrocinio. Tale beneficio è stato accordato invece al marito. Le spese processuali di fr. 3000.– (compresi i costi per l'ascolto dei figli di fr. 810.–) sono state ad-debitate alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 marzo 2022 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio – di non dover versare contributi alimentari per il mantenimento dei figli. Nella sua risposta dell'11 aprile 2022 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale chiede di obbligare il marito a rifonderle fr. 970.– (o almeno fr. 565.–) per le spese straordinarie da lei sopportate e di accordarle il gratuito patrocinio per la procedura di primo grado, sollecitando altresì una provvigione ad litem di fr. 2500.– per la procedura di appello o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Con decreto del 13 aprile 2022 il presidente della Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda i contributi alimentari dovuti dal convenuto ai figli dal 1° marzo 2021 all'8 mar­zo 2022, respingendola per quelli dovuti in seguito. Nelle sue osservazioni del 25 aprile 2022 AP 1 conclude per l'irricevibilità dell'appello incidentale. In una replica spontanea del 5 maggio 2022 AO 1 ha precisato che “l'appello incidentale viene qui limitato al riconoscimento dell'GP/AG nonché ad una posizione di condivisione di spese dei figli che non è stata riconosciuta in prima battuta”.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 9 marzo 2022 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 19 marzo 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato il 21 marzo 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. All'appello AP 1 acclude copia di due fatture per la fornitura di olio combustibile del 21 gennaio e del 14 marzo 2022. Tali documenti sono ricevibili, controverse essendo questioni riguardanti figli minorenni. Vigendo in concreto il principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 CPC), applicabile anche al debitore alimentare (DTF 148 III 290 consid. 6.4 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.53 del 30 settembre 2022 consid. 2 con rinvii), nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti del­l'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Essi vanno pertanto considerati nella misura in cui appaiono utili per il giudizio.

  2. Litigiosi restano i contributi alimentari per i figli. Al riguardo il Pretore aggiunto ha accertato il reddito del marito in complessivi fr. 4313.– mensili (media di fr. 2916.– mensili quale dipendente comunale, fr. 1397.– mensili dall'attività accessoria) e ha calcolato il fabbisogno minimo di lui in fr. 3452.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione comprensiva delle spese accessorie fr. 1333.– [fr. 1600.– dedotta la partecipazione del figlio A__________], premio della cassa malati obbligatoria e dell'assicurazione complementare fr. 300.–, assicurazione dell'automobile fr. 42.–, imposta di circolazione fr. 7.–, assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 45.–, premio dell'assicurazione “terzo pilastro” fr. 175.–, rata del rimborso di un debito fr. 250.–, imposte stimate fr. 100.–). Egli ha poi determinato il reddito della moglie in fr. 5054.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di complessivi fr. 3920.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione con spese accessorie fr. 1260.– [fr. 1800.– dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati obbligatoria e dell'assicurazione complementare fr. 300.–, rata del leasing del veicolo fr. 347.–, imposta di circolazione fr. 21.–, assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 42.–, premio dell'assicurazione “terzo pilastro” fr. 300.–, imposte stimate fr. 300.–).

Quanto al fabbisogno in denaro dei figli, quello di L__________ è stato fissato in fr. 1041.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr. 360.–, premio della cassa malati fr. 81.–), onde uno scoperto, dopo deduzione degli assegni familiari, di fr. 841.– mensili fino all'ottobre del 2023 e di fr. 791.– mensili dopo di allora. Il fabbisogno in denaro di S__________ è stato definito in fr. 662.– mensili fino al 10° anno di età (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 180.–, premio della cassa malati fr. 82.–) e in fr. 862.– mensili dopo di allora con la rivalutazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 600.–, onde uno scoperto, dopo deduzione degli as-segni familiari, di fr. 462.– mensili fino al gennaio del 2023, di fr. 662.– mensili fino al gennaio del 2031 e di fr. 612.– mensili dopo di allora.

Premesso ciò, dopo avere ricordato che i figli sono affidati alla madre, il Pretore aggiunto ha obbligato AP 1 a destinare per il loro mantenimento l'intero suo margine disponibile (fr. 861.– mensili), ripartendolo in proporzione ai rispettivi fabbisogni scoperti, e ha fissato il contributo alimentare per L__________ in fr. 556.– mensili dal marzo del 2021 al gennaio del 2023, in fr. 482.– mensili da febbraio all'ottobre del 2023, in fr. 469.– mensili dal novembre del 2023 al gennaio del 2031 e in fr. 485.– mensili in seguito, mentre ha stabilito per i medesimi periodi quello per S__________ in fr. 305.– mensili, in fr. 379.– mensili, in fr. 392.– mensili e in fr. 376.– mensili, il tutto oltre assegni familiari.

  1. L'appellante chiede anzitutto di rivalutare il proprio fabbisogno minimo per tenere conto della situazione del figlio A__________, il quale è in possesso della sola licenza di scuola media e ha inizia­to nel 2021 una formazione professionale a tempo pieno sen­za alcuna remunerazione, guadagnando unicamente fr. 800.– mensili per un'attività accessoria. In simili circostanze egli dichiara di ospitare il figlio a proprie spese e di contribuire agli esborsi personali di lui. L'appellante fa notare poi di non avere chiesto alcun contributo di mantenimento per il figlio, ma di essersi limitato a esporre il proprio mimino esistenziale del diritto esecutivo per persone con obblighi di mantenimento, così come l'intero costo dell'alloggio. Se non che, egli soggiunge, il Pretore aggiunto, pur avendo accertato che A__________ non è in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, “pretende che partecipi alle spese per l'alloggio con un terzo del suo reddito accessorio”, il quale è finanche insufficiente per far fronte al di lui fabbisogno minimo. Il convenuto propone in definitiva di riconoscergli fr. 1350.– mensili come minimo esistenziale del diritto esecutivo e l'intera spesa per l'alloggio di fr. 1600.– mensili. AO 1 obietta, in sintesi, che data la convivenza con un maggiorenne e dato che nessun obbligo di mantenimento oltre la maggiore età è stato pattuito in favore di A__________, al convenuto può essere riconosciuto solo un importo ridotto di fr. 1000.– mensili per il minimo esistenziale e fr. 800.– mensili per la metà del costo per l'alloggio.

a) Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che ove un coniuge viva in comunione domestica con terzo, si tratti di concubinato o no, determinante è il beneficio economico che gli può derivare (DTF 144 III 506 consid. 6.6; analogamente: RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c consid. 6a con rinvio). Nondime­no, la comunione domestica di un genitore che vive con un figlio maggiorenne non è equiparabile a quella formata da due partner, ragione per cui il minimo esistenziale di tale genitore non corrisponde alla metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente di fr. 850.– (DTF 144 III 506 consid. 6.6; v. anche sentenze del Tribunale federale 5A_6/2019 del 3 luglio 2019 consid. 4.4 e 5A_827/2022 del 16 maggio 2023 consid. 5 in: FamPra.ch 2023 pag. 1018).

b) In concreto risulta dagli atti che A__________ svolge un apprendistato quale impiegato di commercio alla scuola professionale commerciale di __________ (doc. 10). Inoltre, per ammissione dell'appellante egli svolge un'attività accessoria, guadagnando fr. 800.– mensili. Diversamente al figlio maggiorenne ancora in formazione ma senza redditi, nel qual caso il minimo esistenziale del genitore con cui egli vive va fissato in fr. 1350.– mensili (sentenza del Tribunale federale 5A_6/2019 del 3 luglio 2019 consid. 4.4), qualora il maggiorenne sia al beneficio di risorse proprie piuttosto che ridurre il minimo esistenziale del genitore conviene tenere conto della partecipazione del figlio al costo della locazione (sentenza del Tribunale federale 5A_246/2019 del 9 giugno 2020 consid. 5.3.3). Non soccorrono motivi quindi per scostarsi dal minimo esistenziale di fr. 1200.– mensili calcolato dal Pretore aggiunto. Circa la partecipazione di A__________ al costo dell'alloggio, l'appellante non discute – di per sé – l'ammontare della riduzione. Al proposito l'importo di fr. 1333.– mensili riconosciuto dal primo giudice resiste alla pertanto critica.

  1. Sempre in relazione al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede che sia riconosciuta la spesa per il riscaldamento di fr. 116.70 mensili, che siano rivalutati il premio per l'assicurazione dell'automobile a fr. 114.45 mensili e l'imposta di circolazione a di fr. 34.– mensili, che siano ammessi i costi per l'uso di due scooter di fr. 26.90 mensili complessivi e che l'onere fiscale sia aumentato a fr. 181.– mensili. Le varie voci vanno esaminate singolarmente.

a) In merito ai costi del riscaldamento il Pretore aggiunto ha ritenuto che la spesa non è stata resa verosimile e che, in ogni modo, essa è già compresa nelle spese accessorie della locazione. In appello il convenuto produce due fatture a suo nome del 2022 di complessivi fr. 2801.05 per la fornitura di olio combustibile al proprio domicilio, sostenendo che egli assume tali spese per metà con gli inquilini del secondo appar-tamento dell'immobile, onde un esborso a suo carico di fr. 116.70 mensili in aggiunta all'acconto delle spese. L'istan­te obietta che il marito non ha prodotto alcun conguaglio delle spese accessorie previste dal contratto di locazione, sicché si ignora quanto egli debba realmente sopportare. Ora, agli atti figura un accordo di subingresso nel contratto di locazione dal quale risulta che oltre alla pigione di fr. 1550.– mensili AP 1 deve versare fr. 50.– mensili di “anticipo spese (olio riscaldamento fatto direttamente dagli inquilini)” (doc. E). Quest'ultima locuzione non è chiarissima, tuttavia a un sommario esame risulta verosimile che in aggiunta all'acconto spese di fr. 50.– l'inquilino assume direttamente il pagamento dei costi del riscaldamento. Certo, la moglie obietta che il marito non ha presentato il conguaglio annuo, ma non pretende che egli si veda restituire tutto l'acconto versato. Su questo punto l'appello si rivela di conseguenza fondato.

b) Relativamente ai veicoli privati, il Pretore aggiunto ha riconosciuto le spese per una Fiat “Punto GT”, ma non quelle per un veicolo d'epoca né per gli scooter, dimezzando il premio dell'assicurazione RC e casco calcolato per due veicoli e ammettendo l'imposta di circolazione per la vettura meno potente. L'appellante contesta simili valutazioni, proponendo di aumentare l'esborso a fr. 114.45 e a fr. 34.– mensili. Egli chiede altresì di riconoscergli fr. 26.90 mensili complessivi per i motoveicoli, indispensabili per l'attività accessoria di distribuzione di materiale pubblicitario. Da parte sua la moglie oppone che il marito, recandosi al lavoro a piedi, non necessita di un'automobile per l'attività principale, ma riconosce complessivi fr. 27.– mensili per i motoveicoli richiesti dall'attività accessoria.

Il costo di un veicolo privato può essere inserito nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, anche in situazioni di ristrettezze economiche, se l'uso del mezzo è indispensabile per l'esercizio della professione (RtiD I-2022 pag. 573 n. 6c consid. 3a con riferimenti; I-2010 pag. 699 n. 20c con rinvii). L'uso di un'automobile per diporto, invece, non fa parte né del minimo esistenziale del diritto esecutivo né del minimo esistenziale “allargato” (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 4b). In concreto è vero che il convenu­to non ha reso verosimile di necessitare di un veicolo privato per ragioni professionali. Se non che, già in prima sede egli aveva giustificato tale esigenza anche “per spostarsi con i

figli” (risposta, pag. 5). Davanti a questa Camera la moglie obietta che l'esercizio del diritto di visita è irrilevante, che i coniugi abitano vicini e che in ogni modo lei stessa accompagna la figlia dal marito (duplica, pag. 2). In realtà, anche se la trasferta fra le abitazioni delle parti potrebbe essere compiuta con i mezzi pubblici, è verosimile che la scarsa frequenza dei collegamenti renderebbe difficile organizzare gli scambi dei figli, mentre lo spostamento a piedi richiede tempi eccessivi. Che poi la moglie si sia impegnata ad accompagnare la figlia dal padre non consta. La necessità di usufruire di un veicolo privato per l'esercizio dei diritti di visita è quindi verosimile. E le spese connesse all'esercizio di diritti di visita rientrano nel fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia” (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi riferimenti; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 4b).

Circa l'ammontare dei citati costi, dandosi targhe trasferibili l'imposta di circolazione del veicolo meno potente è ridotta (al 20% dell'imposta ordinaria: https://www4.ti.ch/di/sc/veico­li/immatricolazioni/immatricolazione-secondo-veicolo-nuovo-trasferibile). Fatta astrazione dell'imposta di circolazione per il veicolo d'epoca, la spesa effettiva per la Fiat “Punto GT” ammonta a fr. 7.– mensili (doc. M). Relativamente all'assicurazione RC e casco, è possibile che assicurare due automobili con targhe trasferibili costi sensibilmente meno che assicurare le due auto singolarmente. Dalla polizza agli atti, tuttavia, non è dato di capire a quanto ammonti il premio per la sola Fiat (doc. O). In circostanze siffatte, a un sommario esame, la decisione del primo giudice di suddividere a metà il premio assicurativo resiste alla critica, fermo restando che esso non corrisponde ai soli contributi di legge, ma a complessivi fr. 1590.60 annui. Nel fabbisogno minimo del convenuto va pertanto riconosciuta una spesa di fr. 66.30 mensili.

In merito ai motoveicoli, per tacere del fatto che anche AO 1 ne ammette la necessità per distribuire materiale pubblicitario a domicilio, tale esigenza appare verosimile, vista appunto l'attività accessoria svolta dal marito. Posto altresì che la moglie riconosce anche il relativo l'esborso, il fabbisogno minimo dell'appellante va rivalutato di complessivi fr. 26.90 mensili (assicurazione veicoli a motore fr. 20.10 mensili, imposta di circolazione fr. 6.80: doc. M e N).

c) Per finire l'appellante contesta l'onere fiscale, stimato dal primo giudice in fr. 100.– mensili, facendo valere che con un reddito imponibile di fr. 32 624.– annui (reddito netto di fr. 51 756.–, deduzione per spese professionali fr. 3100.– e oneri di cassa malati fr. 3600.–, versamenti al “terzo pilastro” fr. 2100.– e contributi alimentari fr. 10 332.–), l'aggravio ammonta a fr. 181.– mensili. L'istante fa valere che lo “schema di calcolo” non è stato dimostrato e che in situazione di ammanco l'onere fiscale va finanche stralciato dal fabbisogno. In realtà, anche tenendo conto dei correttivi apportati nel presente giudizio, il bilancio della famiglia presenta un'ecceden­za, sicché non sussistono gli estremi per stralciare le imposte dal fabbisogno. Il carico tributario inoltre può essere prudentemente stimato ricorrendo al calcolatore d'imposta (in: ‹https://www4.ti.ch/dfe/ dc/sportello/calcolatori-dimposta›; cfr. doc. CC). Nelle circostanze descritte, a un sommario esame il calcolo proposto dall'appellante appare verosimile e può essere condiviso.

d) In definitiva, il fabbisogno minimo “allargato” del marito va rivalutato in fr. 3700.– mensili complessivi arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione comprensiva dell'acconto delle spese accessorie fr. 1333.–, riscaldamento fr. 116.70, premio della cassa malati obbligatoria e complementare fr. 300.–, assicurazione dell'automobile fr. 66.30, imposta di circolazione fr. 7.–, assicurazione scooter fr. 20.10, imposta di circolazione scooter fr. 6.80, assicurazione economia domestica e RC privata fr. 45.–, premio del “terzo pilastro” fr. 175.–, rata rimborso del debito fr. 250.–, imposte fr. 181.–).

  1. Relativamente al fabbisogno minimo della moglie l'appellante chiede di ridurre l'onere fiscale a fr. 85.40 mensili. Da parte sua l'istante lamenta che il primo giudice non ha le riconosciuto il premio di fr. 21.– mensili per l'assicurazione di protezione giuridica, i costi del dentista né le spese mediche per le usuali visite di controllo.

a) Il Pretore ha stimato l'onere fiscale in fr. 300.– mensili considerando i contributi di mantenimento per i figli e “le usuali deduzioni fiscali”. Il convenuto fa valere che il reddito imponibile della moglie ammonta a fr. 36 880.– annui (reddito netto fr. 60 648.–, contributi alimentari per i figli fr. 10 332.– con deduzione delle spese professionali di fr. 3100.–, premi di cas­sa malati fr. 5200.–, versamenti al “terzo pilastro” fr. 3600.–, versamenti per figli fr. 22 200.–), cui va applicata l'aliquota per coniugati e due figli a carico. L'interessata obietta che il marito non ha mai contestato i suoi calcoli al riguardo e so-stiene che con la disgiunzione delle partite fiscali non si applica più l'aliquota per coniugati.

Ora, a prescindere dal fatto che nel memoriale conclusivo il convenuto prospettava per l'istante un onere fiscale di soli fr. 60.– mensili, contrariamente all'assunto della moglie l'aliquota “per coniugati” si applica anche ai coniugi separati che vivono in comunione domestica con figli minorenni (circolare 10/2020 della Divisione delle contribuzioni, Imposizione della famiglia, pag. 28, in: ‹https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/ DOC-CIRC/circ_2020_18_Allegato.pdf›). Premesso ciò, la riduzione a fr. 85.40 mensili appare verosimile, se non finanche favorevole, ove si consideri che il calcolo proposto dal­l'appellante non tiene conto della riduzione dei contributi per i figli in esito all'appello, né della deduzione per spese professionali di fr. 6756.– per l'imposta cantonale e di fr. 6432.– per l'imposta federale diretta (come riconosciuto in passato dal­l'autorità fiscale: doc. I) né di quella per l'onere effettivo di cassa malati di fr. 5556.– annui per l'imposta cantonale e forfettario massimo di fr. 3100.– annui per l'imposta federale diretta.

b) Quanto al premio per l'assicurazione di protezione giuridica, il Pretore aggiunto non l'ha ritenuto sufficientemente verosimile, poiché sul documento agli atti figura la scritta “polizza provvisoria” (doc. Y). Per la moglie ciò “non significa che la stessa non esista”, ma essa non fornisce spiegazioni su tale indicazione né allega in appello documenti atti a smentire

l'opinione del primo giudice, che resiste pertanto alla critica. Riguardo alle spese mediche e dentistiche, la rivendicazione non è cifrata, di modo che essa si rivela irricevibile (DTF 137 III 619 consid. 4.3 e 620 consid. 4.5.1 con riferimenti).

c) In conclusione il fabbisogno minimo “allargato” della moglie va ricondotto a fr. 3705.00 mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione con spese accessorie fr. 1260.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati obbligatoria e complementare fr. 300.–, rata del leasing del veicolo fr. 347.–, imposta di circolazione fr. 21.–, assicurazione economia domestica e RC privata fr. 42.–, premio del “terzo pilastro” fr. 300.–, imposte stimate fr. 85.40).

  1. Circa il fabbisogno in denaro dei figli, l'appellante osserva che S__________ compirà 10 anni nel febbraio del 2025 e non nel febbraio del 2023, come reputa il Pretore aggiunto. Egli lamenta altresì che quest'ultimo non ha ripartito l'eccedenza tra genitori e figli. Le critiche non sono prive di fondamento, fermo restando che tali correttivi non influiscono sull'importo complessivo a carico del marito (sotto, consid. 8). Inoltre il Pretore aggiunto ha fissato adeguamenti dei contributi anche dopo il 16° anno di S__________, trascurando che a quel momento (febbraio del 2031) L__________ avrà 23 anni e potrebbe avere terminato la formazione. Tutto considerato, stabilire già ora adeguamenti dei contributi alimentari dopo quelli del febbraio 2025 non appare ragionevole. Le parti potranno sempre chiedere una modifica dell'attuale assetto dandosi mutamenti rilevanti delle circostanze, in particolare dopo la maggiore età o il termine della formazione del primogenito (art. 179 cpv. 2 CC). In ultima analisi il quadro del bilancio familiare che risulta è il seguente:

Dal marzo 2021 al 31 ottobre 2023

reddito del padre fr. 4313.–

reddito della madre fr. 5054.–

fr. 9367.– mensili,

fabbisogno minimo “allargato” del padre fr. 3700.–

fabbisogno minimo “allargato” della madre fr. 3705.–

fabbisogno minimo “allargato” di L__________ fr. 841.–

fabbisogno minimo “allargato” di S__________ fr. 462.–

fr. 8708.– mensili,

eccedenza da ripartire fr. 659.–

un terzo per ogni coniuge fr. 219.–

un sesto per ogni figlio fr. 110.– mensili,

mantenimento in denaro di L__________:

fr. 841.– + fr. 110.– = fr. 951.– mensili,

mantenimento in denaro di S__________:

fr. 462.– + fr. 110.– = fr. 572.– mensili.

Dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2025

reddito del padre fr. 4313.–

reddito della madre fr. 5054.–

fr. 9367.– mensili,

fabbisogno minimo “allargato” del padre fr. 3700.–

fabbisogno minimo “allargato” della madre fr. 3705.–

fabbisogno minimo “allargato” di L__________ fr. 791.–

fabbisogno minimo “allargato” di S__________ fr. 462.–

fr. 8658.– mensili,

eccedenza da ripartire fr. 709.–

un terzo per ogni coniuge fr. 236.–

un sesto per ogni figlio fr. 118.– mensili,

mantenimento in denaro di L__________:

fr. 791.– + fr. 118.– = fr. 909.– mensili,

mantenimento in denaro di S__________:

fr. 462.– + fr. 118.– = fr. 580.– mensili.

Dal 1° febbraio 2025 in poi

reddito del padre fr. 4313.–

reddito della madre fr. 5054.–

fr. 9367.– mensili,

fabbisogno minimo “allargato” del padre fr. 3700.–

fabbisogno minimo “allargato” della madre fr. 3705.–

fabbisogno minimo “allargato” di L__________ fr. 791.–

fabbisogno minimo “allargato” di S__________ fr. 662.–

fr. 8858.– mensili,

eccedenza da ripartire fr. 509.–

un terzo per ogni coniuge fr. 169.–

un sesto per ogni figlio fr. 85.– mensili,

mantenimento in denaro di L__________:

fr. 791.– + fr. 85.– = fr. 876.– mensili,

mantenimento in denaro di S__________:

fr. 662.– + fr. 85.– = fr. 747.– mensili.

  1. In merito alla ripartizione del mantenimento in denaro dei figli fra i genitori, il Pretore aggiunto ha destinato allo scopo l'intero margine di AP 1, ripartendolo tra i figli in proporzione ai rispettivi fabbisogni in denaro. L'appellante chiede di esonerarlo da contributi, lasciandogli l'intera sua disponibilità in modo da garantirgli la sua quota di eccedenza e un piccolo agio per far fronte a spese impreviste e ai costi occasionati dall'esercizio del diritto di visita.

a) Il mantenimento del figlio consiste nella cura, nell'educazione e in prestazioni pecuniarie (art. 276 cpv. 1 CC al quale rinvia l'art. 176 cpv. 3 CC). Esso va dunque assicurato in natura e in denaro; le due forme sono equivalenti. I genitori provvedo­no in comune al debito mantenimento del minorenne, ciascu­no nella misura delle proprie forze (art. 276 cpv. 2 prima par­te CC). Per determinare il contributo alimentare dovuto da ogni genitore a norma dell'art. 285 cpv. 1 CC in caso di separazione occorre considerare, oltre alla rispettiva capacità contributiva, l'apporto delle prestazioni in natura fornite dal­l'uno e dall'altro. Prestazioni in natura non sono soltanto le cure e la vigilanza accresciute dandosi figli in tenera età, ma anche le mansioni domestiche svolte in cuci­na, per il bucato, le spese, l'aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici, l'assistenza in caso di malattia, i servizi di accompagnamento e il sostegno a tutte le esigenze quotidiane per lo sviluppo del figlio (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con numerosi rinvii; di re-cente: Hausheer/Gei­­ser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen ZGB, 7ª edizio­ne, pag. 442 n. 1363; Fountoulakis in: Basler Kommentar ZGB I, 7ª edizione, n. 22 ad art. 285, entrambi con riferimenti).

b) Se si suddividono la cura e l'educazione del figlio, i genitori devono – in linea di principio e sempre che dispongano di sufficiente capacità contributiva – versare entrambi prestazioni pecuniarie, in proporzione inversa a quella assicurata in natura. In caso di custodia paritaria i genitori devono provvedere al mantenimento in denaro del figlio – per principio – in uguale misura, tenuto conto della rispettiva capacità contributiva (sentenza del Tribunale federale 5A_727/2018 del 22 agosto 2019 consid. 4.3.2.1 e 4.3.2.3 con rimandi, in: FamPra.ch 2019 pag. 1215; cfr. anche senten­ze del Tribunale federale 5A_147/2019 del 5 marzo 2020 consid. 3.1 e 5A_330/2022 del 27 marzo 2023 consid. 4.1.1 con rinvii; in dottrina: Haus­heer/Gei­­ser/Aebi-Müller, op. cit., pag. 442 n. 1364; Foun­tou­lakis, op. cit., n. 24 e 25 ad art. 285 CC). Se invece la prestazione in natura è garantita esclusivamente (o quasi esclusivamente) da un solo genitore, l'altro genitore deve – di massima – coprire da sé l'intero fabbisogno in denaro del figlio. La regola non è senza eccezioni. In determinate circostanze il giudice può difatti, secondo il suo apprezzamento, porre a carico del genitore affidatario anche parte del mantenimento in denaro del figlio, soprattutto qualora il genitore affidatario abbia una capacità contributiva superiore a quella del genitore non affidatario (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con citazioni; di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_91/2022 del 28 novembre 2022 consid. 5.2 con numerosi rinvii, sentenza 5A_117/2021 del 9 marzo 2022 consid. 4.2 con rinvii; Haus­heer/Gei­­ser/Aebi-Müller, op. cit., pag. 442 n. 1363; Foun­tou­lakis, op. cit., n. 22 ad art. 285 CC con riferimenti).

c) Nel caso specifico la cura e l'educazione dei figli sono assicurate dalla sola madre, sicché – come ricorda il Pretore aggiunto – per principio l'intero fabbisogno in denaro di L__________ e S__________ va posto a carico del padre, fermo restan­do che un debitore alimentare ha diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo o – se le risorse finanziarie dei coniugi sono sufficienti, come in concreto – del proprio fabbisogno minimo “allargato” (DTF 147 III 289 consid. 8.3.1). In concreto l'appellante, una volta coperto il proprio fabbisogno minimo “allargato”, conserva un margine di soli fr. 613.– mensili, insufficienti per assicurare il manteni-mento in denaro di L__________ e S__________. Ne segue che spetterà alla madre far fronte allo scoperto. La situazione si presenta come segue:

Dal marzo del 2021 al 31 ottobre 2023

contributi in denaro per i due figli: fr. 951.– (L__________) + fr. 572.– (S__________) fr. 1523.– mensili

margine disponibile del padre:

fr. 4313.– (reddito) ./. fr. 3700.– (fabbisogno) fr. 613.– mensili

contributi in denaro a carico del padre: fr. 613.– mensili

margine disponibile residuo del padre: ‒.‒

contributi in denaro a carico della madre:

fr. 1523.– ./. fr. 613.– = fr. 910.‒ mensili

margine disponibile residuo della madre:

fr. 5054.– (reddito) ./. fr. 3705.– (fabbisogno)

./. fr. 910.– = fr. 439.– mensili.

Dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2025

contributi in denaro per i due figli: fr. 909.– (L__________) + fr. 580.– (S__________) fr. 1489.– mensili

margine disponibile del padre:

fr. 4313.– (reddito) ./. fr. 3700.– (fabbisogno) fr. 613.– mensili

contributi in denaro a carico del padre: fr. 613.– mensili

margine disponibile residuo del padre: ‒.‒

contributi in denaro a carico della madre:

fr. 1489.– ./. fr. 613.– fr. 876.‒ mensili

margine disponibile residuo della madre:

fr. 5054.– (reddito) ./. fr. 3705.– (fabbisogno)

./. fr. 876.– fr. 473.– mensili.

Dal 1° febbraio 2025 in poi

contributi in denaro per i due figli: fr. 876.– (L__________) + fr. 747.– (S__________) fr. 1623.– mensili

margine disponibile del padre:

fr. 4313.– (reddito) ./. fr. 3700.– (fabbisogno) fr. 613.– mensili

contributi in denaro a carico del padre: fr. 613.– mensili

margine disponibile residuo del padre: ‒.‒

contributi in denaro a carico della madre:

fr. 1623.– ./. fr. 613.– fr. 1010.‒ mensili

margine disponibile residuo della madre:

fr. 5054.– (reddito) ./. fr. 3705.– (fabbisogno)

./. fr. 1010.– fr. 339.– mensili.

È vero che AP 1 si trova senza alcun margine disponibile, mentre l'istante conserva un importo tra fr. 339.– e fr. 473.– mensili. Sta di fatto che la madre, genitore affidatario, non solo fornisce l'intera prestazione in natura ai figli, ma si trova a finanziare in misura preponderante anche il loro mantenimento in denaro a fronte di contributi alimentari del padre di soli fr. 613.– mensili complessivi. Non soccorrono pertanto gli estremi per derogare al principio.

d) Rimane infine da suddividere il margine disponibile del padre tra i due figli, in proporzione ai rispettivi fabbisogni. Onde i contributi alimentari seguenti:

Dal marzo del 2021 al 31 ottobre 2023

contributo in denaro per L__________:

fr. 951.– (fabb. L__________) x fr. 613.– (disponibilità) = fr. 383.– mensili

fr. 1523.– (fabbisogno dei due figli)

contributo in denaro per S__________:

fr. 572.– (fabb. S__________) x fr. 613.– (disponibilità) = fr. 230.– mensili

fr. 1523.– (fabbisogno dei due figli)

Dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2025

contributo in denaro per L__________:

fr. 909.– x fr. 613.– = fr. 375.– mensili

fr. 1489.–

contributo in denaro per S__________:

fr. 580.– x fr. 613.– = fr. 238.– mensili

fr. 1489.–

Dal 1° febbraio 2025 in poi

contributo in denaro per L__________:

fr. 876.– x fr. 613.– = fr. 330.– mensili

fr. 1623.–

contributo in denaro per S__________:

fr. 747.– x fr. 613.– = fr. 283.– mensili.

fr. 1623.–

Considerato che dal 1° novembre 2023 il contributo alimentare non varia in maniera apprezzabile, conviene lasciare invariati gli importi originari. In conclusione l'appello principale va accolto entro tali limiti.

II. Sull'appello incidentale

  1. AO 1 rivendica dal marito la rifusione di spese straordinarie per i figli di fr. 970.– (o in subordine di fr. 565.–) e chiede di accogliere la sua domanda di gratuito patrocinio formulata in prima sede. Il 5 maggio 2022 essa ha dichiarato di limitare l'appello incidentale “al riconoscimento dell'GP/AG nonché ad una posizione di condivisione di spese dei figli che non è stata riconosciuta in prima battuta”. Sta di fatto che in una procedura sommaria l'appello incidentale non è ammesso (art. 314 cpv. 2 CPC). Ne segue che tale rimedio giuridico sfugge d'acchito a ogni disamina.

III. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio

  1. Le spese dell'appello principale seguono la vicendevole soccom­benza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione dei contributi a suo carico, ma non la soppressione richiesta. Tutto ponderato, si giustifica così di porre a suo carico tre quarti delle spese processuali, mentre il rimanente va a carico dell'istan­te. AP 1 rifonderà inoltre a quest'ultima un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (metà dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c). Gli oneri processuali dell'appello incidentale andrebbero addebitati a AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), soccombente, ma le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Essa rifonderà nondimeno al marito un'indennità per ripetibili commisurata all'impegno profuso dal di lui legale per esprimersi nel memoriale di replica (9 righe).

  2. Circa la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dal marito in questa sede, l'indigenza di lui appare verosimile (art. 117 lett. a CPC) ove si pensi che egli deve devolvere l'intero suo margine disponibile ai figli. L'appello, poi, si rivela parzialmente fondato (art. 117 lett. b CPC). Per quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in relazione all'appello incidentale la richiesta è senza oggetto, vista la prevedibile possibilità di incassare l'indennità di fr. 250.– per ripetibili. In relazione all'appello principale, in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gen­naio 2012, consid. 9.3), si procede per apprezzamento. In concreto il legale ha redatto l'appello in una causa già nota (10 pagine di testo, frontespizio compreso). Anche presumendo un breve colloquio e uno scambio di corrispondenza con la cliente, un legale diligente e speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato più di 6 ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310). Aggiunte le spese fisse (10%) e l'IVA (8.1%), l'indennità può dunque essere ragionevolmente stimata in fr. 1300.– arrotondati.

  3. L'analoga richiesta formulata da AO 1 non entra in linea di conto. Come si è visto, una volta sopperito al proprio fab-bisogno minimo “allargato” e al mantenimento in denaro dei figli non coperto dai contributi del padre, essa dispone ancora di un margine compreso tra fr. 339.– e fr. 473.– mensili. Ciò le permet­te ragionevolmente di far fronte alle spese di causa in secondo grado con pagamenti rateali nell'arco di un anno (cfr. DTF 141 III 371 consid. 4.1 con rinvii; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid. 3.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.54/90 del 28 giugno 2022 consid. 4). L'interessata non può dirsi così “sprovvista dei mezzi necessari” per stare in lite (e avere diritto al gratuito patrocinio giusta l'art. 117 lett. a CPC). La medesima conclusio­ne vale per la richiesta di provvigione ad litem, senza dimentica­re che per costante giurisprudenza di questa Camera una tale partecipazione non è prevista nelle procedure a tutela dell'unio­ne coniugale (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.116 del 12 giu­gno 2023 consid. 12).

  4. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, data l'entità dei contributi alimentari rimasti controversi in appello. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 149 III 84 consid. 1.3), in ogni modo, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione va comunicato al figlio L__________.

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:

AP 1 è condannato a versare a AO 1 anticipatamente entro il 5 di ogni mese i seguenti contributi di mantenimento:

– per L__________:

fr. 383.– mensili, assegni familiari non compresi, dal 9 marzo 2021 al 31 gennaio 2025 e

fr. 330.– mensili, assegni familiari non compresi, dal 1° febbraio 2025 in poi.

– per S__________:

fr. 230.– mensili, assegni familiari non compresi, dal 9 marzo 2021 al 31 gennaio 2025 e

fr. 283.– mensili, assegni familiari non compresi, dal 1° febbraio 2025 in poi.

Per il resto il dispositivo n. 5 rimane invariato.

  1. Le spese dell'appello principale, di fr. 1500.–, sono poste per tre quarti a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

  2. L'appello incidentale è irricevibile.

  3. Non si riscuotono spese per l'appello incidentale. AO 1 rifonderà alla controparte fr. 250.– per ripetibili.

  4. AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avvPA

  5. Lo Stato del Cantone

Ticino verserà per lui al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1300.–.

  1. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 in appello è respinta.

  2. Notificazione a:

– ;

– ; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alter-

native, Bellinzona (in estratto: consid. 11 e dispositivo 5).

Comunicazione:

– , (in estratto, consid. 5-9 e dispositivo 1);

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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